+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri, P....

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri, P....

Date post: 11-Jan-2017
Category:
Upload: hoanghuong
View: 216 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri, P. M. Cerio —Ric. Venturini Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1888), pp. 155/156-157/158 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23092299 . Accessed: 18/06/2014 16:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 18 Jun 2014 16:44:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri, P. M. Cerio — Ric. Venturini

Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri, P. M. Cerio —Ric. VenturiniSource: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1888), pp.155/156-157/158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23092299 .

Accessed: 18/06/2014 16:44

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 18 Jun 2014 16:44:13 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri, P. M. Cerio — Ric. Venturini

155 PARTE SECONDA 156

l'istanza di punizione, ma non alla rinuncia senza la

deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal

tribunale. — Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 12 novembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri,

P. M. Sacchini — Ric. Pastore.

Appello — Sentenza di pretore — Dichiarazione

— Mandato — Difensore (Cod. prOC. peli., art.

353 n. 1 e 356).

Benché Vari. 353 n. 1 p. p. non dichiari espressa

mente che la dichiarazione di appello avverso

sentenza di pretore debba esser firmata dal con

dannato o da procuratore speciale (come fa Part.

402 per l'appello dalle sentenze del tribunale), tuttavia quella condizione deve ritenersi necessa

riamente voluta dalla legge. (1) E quindi inammessibile l'appello proposto dal di

fensore dell'imputato. (2)

La Corte, ecc. — Attesoché si censuri la- sentenza

denunziata per avere dichiarata la irricevibilità del

l'appello, essendo stato interposto non dal condannato

Pastore, ma nell'interesse di questi dal difensore d'uf

lizio che lo rappresentò nel giudizio avanti il pretore Il ricorso però non lia alcun fondamento perchè non è

in questi casi dalla lettera della legge (art. 353, n.

1 del codice di procedura penale), e dalla giurispru denza che l'ha interpretata, ammesso il mandato pre sunto nel procuratore o avvocato che ha assistito l'im

putato in giudizio. Perchè possa il tribunale essere le

galmente investito della cognizione dell'appello, deve

della volontà dell'appellante costare in modo sicuro e

diretto, senza che sia lecito sottoporre alle conseguenze d'un giudizio, sempre sotto qualche rapporto gravoso, altri a sua insaputa, mentre ne occorreva l'espresso consentimento quando non vi fu la personale dichia

razione;

Attesoché non si può dal disposto dell'art. 402 del

cod. suddetto inferire quanto sostiensi dal ricorso ar

gomentando che se per quest'articolo nell'atto d'ap

pello dalle sentenze dei tribunali si esige la sottoscri

zione dell'appellante o di un procuratore speciale, al

trettanto non si esige per l'altro articolo sopra indi

cato nell'atto d'appello dalle sentenze dei pretori. A

siffatto modo di argomentare però fa ostacolo una du

plice considerazione. La prima è che se negli appelli dalle sentenze dei tribunali, per la loro indole assai

più importanti di quelli concernenti le sentenze pre

torie, il legislatore dettò forme più circostanziate ed

esplicite, non se ne può indurre la soppressione o la

inapplicabilità di esse agli atti d'appello in cause mi

nori. Qualunque poi esser possa il pregio di questo con

fronto, resta intatto e incontrovertibile il principio, che

d'un appello non può esser presa cognizione fuori della

manifestazione della volontà d'appellare per parte del

l'imputato, e quando questi o personalmente o per mezzo

d'un suo procuratore speciale non ne abbia esternata

la intenzione, il laconismo usato nell'art. 356 non fa

venir meno la regola fondamentale intrinseca di ogni atto pubblico, che é quella di far apparire con certezza

l'autore voluto dell'atto medesimo; Attesoché nel difetto giustamente ritenuto dalla sen

tenza impugnata dell'appello proposto dall'odierno ri

corrente, la sua irricevibilità proveniva dalla legge, e

come non era luogo a conoscere del merito della causa

per parte del tribunale, così è conseguenza necessaria

il non doversi assumere oggi cognizione dell'ulterior

mezzo di ricorso avanzato alla Corte suprema. Per questi motivi, rigetta, ecc.

(1-2) In senso conforme, sovra entrambe le massime, v. Cass. Roma, 15 maggio 1882 (Foro it*, 1882, II, 409) e Cass. Torino 11 aprile 1881 (Id., Rep. 1881, voc. App. pen., n. 38). La presentazione dei motivi può però essere fatta da chi difese l'imputato innanzi al

pretore, senza che occórra apposito mandato : stessa Cass. Firenze, 26 marzo 1877 (Id., 1877, II, 438), e citata sent, della Cass. Torino, 11 aprile 1881.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Gior

gieri, P. M. Cerio — Ric. Venturini.

Trilli'» — Appropriazione di somma per garantire un eredito (Cod. pen., art. 626 e 287).

Colui che allo scopo eli garantirsi di una ragione di credito si fa consegnare un biglietto di banca

dicendo di volerlo vedere, ed avutolo se lo trat

tiene, non commette truffa, ma esercizio arbitra

rio di ragioni, non punibile per mancanza del

l'estremo della violenza.

La Corte, ecc. — Attesoché per valutare il merito del

ricorso è indispensabile premettere il fatto quale fu

ritenuto dal primo giudice.

Tommaso di Riddino nel 2 febbraio dell'anno cor

rente vendè una cambiale di L. 244 per L. 160 a Fe

lice Cantarutti, il quale l'accettò dopo che il Ventu

rini appose in quella la sua firma come avallante.

Essendo tanto il cessionario della cambiale quanto l'av

vallante, creditori del di Riddino, prima di scontargli la cambiale si trattennero su questa il rispettivo loro

avere, e fatti i conti, risultò il di Riddino solo credi

tore di L. 70. — Volendo il Cantarutti pagare a questi le residue lire settanta, estrasse dal suo portafogli un

biglietto da lire cento, ma siccome il di Riddino non

aveva le L. 30 da dargli, il Venturini si fece dare

quel biglietto, rese al Cantarutti le L. 30 e al di Rid

dino consegnò al momento la somma di L. 50, soggiun

gendogli che gli avrebbe dato le altre lire 20 il giorno

susseguente.

Nella mattina del 3 febbraio, recatosi il di Riddino nella casa del Venturini per ricevere le L. 20 delle

quali era creditore, il Venturini stesso gli chiese se

teneva presso di sè tuttavia il biglietto delle L. 50

consegnatogli il giorno innanzi, e avutane risposta af

fermativa, disse al di Riddino che glielo facesse ve

dere. E fattolo vedere, senza alcun sospetto consegnan

dolo in sue mani, tosto il Venturini se lo prese dicendo

al di Riddino « andete via non voglio più darvi niente », Attesoché è per questi fatti che il pretore di S. Da

This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 18 Jun 2014 16:44:13 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 29 settembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri, P. M. Cerio — Ric. Venturini

GIURISPRUDENZA PENALE

niele giudicò il Venturini colpevole di truffa, non ac

colto il discarico del prevenuto di avere inteso dire

nella mattina del reato, che certo Pietro Piccoli, ori

ginario debitore della cambiale, era un individuo af

fatto insolvente, e per di più dichiarato interdetto, e si era perciò rifiutate#*di consegnare le. L. 20 al di Riddino, il quale estratto di tasca il biglietto da L. 50, lo gettò sopra una tavola dicendo al Venturini « giac ché non volete dermi le L. venti, tenetevi anche le

lire cinquanta ».

Attesoché sull'appello del condannato Venturini, il

tribunale confermò il giudicato del pretore, e dalla se

conda sentenza è oggi ricorso in cassazione per falsa

applicazione e violazione dell'art. 626 cod. pen. com

binato cogli art. 286, 287, 288 del codice stesso, in

quanto le istesse dichiarazioni di fatto del tribunale

inducono a ritenere che trattisi non di raggiro frau

dolento, che costituisce la truffa prevista dall'art. 626, ma sì, e veramente di esercizio arbitrario delle pro

prie ragioni disgiunto da qualsivoglia violenza, e così di un fatto che in mancanza di un'estremo essenziale

non poteva essere qualificato come reato, e rientrava

nella competenza esclusiva della sede civile.

Attesoché il concetto del ricorso rientri pur troppo nella retta applicazione del diritto quale sostiensi. Im

perocché, malgrado la poco felice e confusa dichiara

zione della sentenza, si raccoglie senza ambagi dalla

medesima che il Venturini commise il fatto appostogli onde procurarsi in qualche modo una garanzia

parziale pel pericolo che correva di dover pagare la cambiale su cui aveva apposto la suafirma a fa vore dello stesso di Riddino. Se questo fu il vero

movente delibazione criminosa, come più sotto sog

giunge il tribunale errando anche nella generica no

menclatura dettata dall'art. 2 del cod. pen., come non

caratterizzare il fatto nel senso che oggi si sostiene in cassazione, ed ha il suo fondamento nei principi i

più noti della scienza penale che all'estremo morale

sempre predominante nelle umane azioni devesi badare

a sostituire al concetto della ragione fattasi di propria

autorità, l'altro di truffa ? A costituire la quale non

possono certo contribuire le altre circostanze di fatto

espresse dal tribunale e consistenti nel non avere il

ricorrente informato il di Riddino che gli sovrastava il pericolo di pagare la cambiale, e cercato per lo

meno di ottenere il consenso alla ritenzione della som ma o qualche altro mezzo di garanzia.

Se tali circostanze sono plausibili per sé stesse nel

l'ordine morale, non hanno tanta importanza nel campo

penale da essere elevate ad elementi delittuosi per farne

argomento di una condanna. Apparisce pertanto colla

maggiore chiarezza fondato il ricorso, e merita di essere

accolto. — Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 17 dicembre 1887; Pres. Bonasi, Est. Salucci

P. M. Sacchini — Ric. Lazzarotti.

JPai'te civil© — Donna maritata — Autorizzazione

(Cod. proc. pen., art. 107; Cod. civ., art. 134).

La costituzione di parte civile in giudizio penale non rientra nel novero di quegli alti che per Vari. 134 cod. civ. la donna maritala non può

compiere senza l'autorizzazione maritale. (1)

La Corte, ecc. — Condannata la ricorrente Lazza

retto a L. 30 di ammenda per percosse volontarie, in

applicazione dell'art. 550, codice penalo italiano, lia

regolarmente impugnato la sentenza del pretore di

Valstagna, deducendo la violazione dell'art. 109, pro cedura penale, per essersi la parte offesa e querelante Giuditta Pontarolo costituita parte civile senza l'assi

stenza del marito, dal quale doveva essere autorizzata in ordine all'art. 134 del codice civile.

Attesoché pel disposto dell'art. 109, proc. pen., si

può costituire parte civile nel giudizio penale, ogni

persona offesa o danneggiata che abbia la libera am

ministrazione dei proprii beni, altrimenti deve farsi

autorizzare nelle forme prescritte per l'esercizio delle

azioni civili. Però alla donna maritata non è inter

detto di amministrare i suoi beni, ma unicamente di

procedere senza il consenso del marito, o l'autorizza

zione del tribunale, nel caso di rifiuto od opposizione d'interessi (art. 136, codice civile) agli atti tassativa mente indicati nell'art. 134, per riguardo all'unione

coniugale, cioè, donare, alienare, ipotecare beni im

mobili, mutuare capitali, cederli o riscuoterli, far

sicurtà, transigere, e stare in giudizio relativamente

a tali atti. Fra i quali non si comprende l'esercizio

dell'azione di danni della parte civile, che per lo scopo, cui mira e per la eventuale responsabilità che assume

chi la esercita, non può essere confusa con quelle re

lative alle obbligazioni designate nel detto art. 134.

Quindi nella limitazione imposta alla donna maritata

non inchiudendosi l'atto di costituirsi parte civile nel

giudizio penale per la patita offesa, perchè questo atto

non importa e costituisce un'attuale alienazione od e

sazione di capitali, e molto meno alcun altro degli

atti noverati nell'are. 134, non è necessario che a ren

derlo perfetto e regolare intervenga il consenso o au

torizzazione del marito.

Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.

(1) In senso conforme: stessa Corte 30 ottobre 1885 (Foro it., Rep. 1885, voce Parte civ., n. 15); Cass. Napoli, 19 die. 1884 (Id. id., n. 14) e 9 agosto 1883 (Id., 1884, 11, 32): Cass. Roma, 1 maggio 1882 (Id., 1882, 11, 334), ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 13 ottobre 1887; Pres. Bonasi, Est. Giorgieri,

P. M. Sacchini — Ric. Zanehetta.

Aìoiai'o — Residenza — ISstpeniI — C'outravvenziuuc

— Appello del pi-oc. generale. (L. sul notariato,

art. 27 e 127).

Contravviene all'obbligo della residenza il nolaro

che d'ordinario pernotta insieme alla propria

famiglia in comune diverso da quello di sua

residenza.

Non solo il proc. del re, ma anche il proc. gene

rale può produrre appello dalla sentenza del

tribunale relativa a contravvenzione notarile.

This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 18 Jun 2014 16:44:13 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended