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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 3 aprile 1879, Pres. Galatiolo, Est. Saluto, P. M....

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Udienza 3 aprile 1879, Pres. Galatiolo, Est. Saluto, P. M. Del Mercato (Concl. diff.) —Ric. Campo Luciano Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 211/212-213/214 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084752 . Accessed: 18/06/2014 04:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 18 Jun 2014 04:17:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 3 aprile 1879, Pres. Galatiolo, Est. Saluto, P. M. Del Mercato (Concl. diff.) — Ric. Campo Luciano

Udienza 3 aprile 1879, Pres. Galatiolo, Est. Saluto, P. M. Del Mercato (Concl. diff.) —Ric. CampoLucianoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.211/212-213/214Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084752 .

Accessed: 18/06/2014 04:17

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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211 PARTE SECONDA 212

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 4 giugno 1879, Pres. Enrico, Est. Talice,

P. M. Gambara (Conci, conf.) — Conflitto in causa

Richeri.

Keati contro la relijjioue — OiTesa ai ministri del

culto — Esercizio aleilc funzioni — Estremi (Cod.

pen., art. 187, 572 e 686, n. 2).

L'aggravamento stabilito dall'art. 187 Codice penale,

per le offese ai ministri del culto nell'esercizio delle

loro funzioni, ha di mira di circondare di maggior

tutela giuridica i ministri del culto, non per gene

rico riguardo al carattere ed alla dignità di cui

sono rivestiti, ma soltanto e precisamente nel mentre

ed in quegli intervalli di tempo in cui adempiono

le funzioni del loro ministero; in altri termini,

ha di mira di reprimere l'offesa fatta all' ufficio re

ligioso nella persona dell' ufficiante.

Non ricadono quindi sotto la sanzione del citato ar

ticolo le offese al ministro del culto fatte prima o

dopo l'esercizio della funzione religiosa, quan

tunque, allorché le riceve, il ministro si trovi vestito

del suo abito sacerdotale, e stia attendendo a

qualche preparativo predisponente una funzione.

La Corte, ecc. — Attesoché col classificare la previ sione penale di cui nell'art. 187 sotto la rubrica: Dei

reati contro la religione dello Stato e gli altri culti, il legislatore rese chiaro il suo intendimento di voler

prendere a considerare come oggetto di maggior tu

tela giuridica i ministri di quella religione e degli altri culti non genericamente per riguardo al carattere

e dignità di cui sono rivestiti, ma soltanto e precisa mente nel mentre ed in quelli intervalli di tempo in

cui si trovano ad adempiere le funzioni inerenti e

proprie del loro ministero, e così di voler circondare

di più efficace protezione il culto religioso stesso nella

sua attualità di esercizio, e di reprimere l'offesa del

l'ufficio religioso nella persona dell'ufficiante, essendo

evidente che l'insulto in tale occasione fatto ai mini

stri del culto viene a profanare le funzioni religiose

stesse da essi esercitate, al sacro e venerato compi mento delle quali molti fedeli e credenti possono aver

interesse, per cui più grave ne sorge la perturbazione

dell'ordine sociale, e di qui l'aumento della quantità

politica del reato, e la necessità di più severa puni zione. E che tale concetto abbia predominato nel det

tare quella disposizione è posto in maggior rilievo

eziandio dalle espressioni che vi si leggono: nell'eser

cizio delle loro funzioni, durante tale esercizio, le

quali dimostrano che s'intese di restringerne l'appli cazione ai soli casi e momenti nei quali nel ministro

si personifica 1' ufficio per l'attuale esercizio della fun

zione religiosa, prima o dopo la quale, e qualunque

pur sia l'abito speciale che tuttora vesta, o la divisa

di cui si trovi fregiato, le offese che gli si fanno sono

regolate dal diritto comune a tutti i privati cittadini; Attesoché questa essendo la retta e legale intelli

genza del summentovato articolo di legge, è agevole

l'indurne che malamente avvisasse il pretore di Final

borgo nel ritenerne l'applicabilità nella specie, ove solo

si considerino li stessi motivi di fatto della sua sen

tenza, d'onde è chiarito che nel giorno 25 ottobre ul

timo scorso nella Chiesa parrocchiale di Calice Ligure

funzionava ed ufficiava solennemente il vescovo di Sa

vona, accedutovi per amministrare il sacramento della

cresima, e nel momento stesso in cui avvennero le la

mentate ingiurie il prefato vescovo stava ^celebrando la messa assistito da due canonici di Finalborgo e dal

suo segretario, e dato pure che il prevosto Don Conio

Bonagiunta avesse dapprima ricevuto secondo il ceri

moniale di rito il proprio vescovo alla porta della

chiesa, e pure preparati i ragazzi per la cresima,

queste, che potevano riguardarsi come attribuzioni di

esso parroco, erano già compiute quando avviandosi

alla sagrestia venne apostrofato dal Vincenzo Richeri

sul non suonarsi l'organo in tanta solennità, ed indi

si scambiarono l'un l'altro le parole di cattivo sog

getto e mascalzone, non che quando poco tempo dopo fu poi lo stesso Don Conio schiaffeggiato coi guanti dal tìglio di detto Vincenzo Richeri, nella sagrestia, e

mentre da un cassetto traeva fuori del cotone servi

bile per la cresima; Che così stando le cose, se può dirsi che il Don Conio

sorvegliasse e preparasse le cose per la cresima, cioè

per una funzione religiosa propria del vescovo, non

era nè continuava, tuttoché ancora vestito di stola e

di cotta, nell'esercizio d' una funzione esclusivamente

attinente alla sua qualità di parroco e di sacerdote, ond' è che l'ingiuria in tal mentre da esso sofferta non

potrebbe mai ritenersi come qualificata secondo la let

tera e lo spirito dell'art. 187 del Codice penale, come

rettamente avevano giudicato, sia il procuratore del

Re ed il giudice istruttore di Finalborgo, sia il procu ratore generale e la Sezione d'accusa di Genova. E

quindi non verificandosi il caso di sussistente conflitto

per diversa definizione del reato, devesi rieccitare la

giurisdizione pretoria; Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 3 aprile 1879, Pres. Galatiolo, Est. Saluto,

P. M. Del Mercato (Conci, diff.) — Ric. Campo Lu

ciano.

Testimonianza falsa — Causa principal» — Causa

incidente — ltiunione — Opposizione «Ielle parti

— Mullità (Cod. proc. pen., art. 473, 312 a 314).

La causa del falso testimone può essere trattata in sieme a quella della causa principale, purché non vi sia opposizione da veruna delle parti.

Ma se vi sia istanza in contrario innanzi la Corte

d'assise, e tuttavia si ordini procedersi ad unico dibattimento per entrambe le cause, il giudicio è

nullo.

La Corte, ecc. — Violazione della cosa giudicata e del concetto giuridico degli articoli 312, 313 e 314

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•213 GIURISPRUDENZA PENALE 214

procedura penale, perocché, avendo la Corte incrimi

nato alcuni testimoni in discolpa, e rinviata la causa

principale ad altra udienza da destinarsi, non avrebbe

potuto simultaneamente riprodurre entrambe le due

cause respingendo le opposizioni della difesa all'aper

tura del dibattimento.

E perciò le due cause essendo state riunite in unico

dibattimento, ha violato l'art. 473 di detto Codice;

Attesoché, se a norma dei risultamenti del dibatti

mento, la Corte d'assise ha incriminato di falso un te

stimone secondo l'art. 312 del Codice penale, può, giusta

l'art. 314 dello stesso Codice, a richiesta di alcuna delle

parti, e anche d'ufficio, immediatamente ordinare il

rinvio della causa ad altra udienza. Imperocché, se

dalle prove discusse può talvolta sorgere così splen

dida la verità dei fatti, quando indipendentemente dal

giudizio di falso del testimone incriminato possono

senza altro essere pronunziati il verdetto dei giurati

e la sentenza definitiva sulla causa principale, vice

versa può avvenire che la Corte, apprezzando le cir

costanze della causa e l'influenza del testimone, cre

desse utile di rinviare ad altra udienza la causa

principale per il pieno sviluppo della verità.

Ora in questo secondo caso, sebbene la legge non

abbia espressamente o formalmente dichiarato, che la

causa del testimone falso fosse prima decisa, pure dalla

ragione logica e dallo spirito di detto art. 314 risulta

non men chiaro, che il giudizio sul conto del testimone

dovesse precedere affine di depurare l'istruzione degli

elementi sospetti e menzogneri, per valutare con mi

gliore maturità e consiglio la fede che possono meri

tare i detti del testimone incriminato rapporto alla

causa principale che si è rimandata. Dunque, sotto

questo riguardo, la priorità della causa incidentale sa

rebbe il sistema più regolare nell'ordine di codesti

giudizi. Tuttavia può nascere dubbio se codeste due cause

possano essere trattate contemporaneamente in unico

dibattimento, cosicché l'ordinanza del presidente, che

per avventura le riunisce, possa essere soggetta a cen

sura innanzi la Corte di cassazione, e questo è il tema

della presente causa.

Su di ciò il ricorso dichiara di essersi violata la cosa

giudicata, ritenendo che l'ordinanza di riunione delle

due cause fosse in urto, anzi incompatibile, con quella

di rinvio della causa principale.

Ma se l'ordinanza di riunione non corrisponde all'or

dine materiale dei due giudizi, non contraddice certa

mente a quello di rinvio nel senso che questo portasse

divieto alla contemporaneità del dibattimento. Anzi il

nesso delle due cause vi si svolge con maggiore pie

nezza; può ravvisarsi meglio l'influenza che diede

luogo all' incriminazione, ed i giudici di fatto nel giu

dicare sulla sorte del testimone incriminato se abbia

o no mentito, giudicheranno se il reo principale fosse

colpevole del reato ascrittogli. Per la qual cosa non

vi sarebbe propriamente violazione di cosa giudicata;

l'ordine dei giudizi se non materialmente, sarebbe ideo

logicamente osservato.

Però, se ad onta dell'opposizione di alcune delle parti,

se malgrado apposito incidente sollevato innanzi la

Corte d'assise, l'ordinanza di riunione delle due cause

fosse mantenuta come nella specie, sono allora ben di

verse le conseguenze di legge, e diverso non può non

essere il provvedimento del magistrato. E di vero è

ovvio in diritto che un testimone incriminato di falso,

fino a che duri l'incriminazione, non può comparire da

testimone nel giudizio della causa principale. Ma quando

sia egli assolto riprende tutta la capacità di deporre.

Quindi se nessuna delle parti si opponesse all'ordi

nanza di riunione delle due cause, è prova irrefra

gabile che, sia il pubblico ministero, sia l'accusato, non

vogliono fare più uso del testimone incriminato, qua

lunque fossero i risultati del giudizio di falsa testimo

nianza. Ma se vi sia opposizione da parte dell'accu

sato, come nella specie, molto più che si tratta di due

testimoni a discolpa, la Corte respingendo la domanda

di separazione delle due cause, lo ha privato del di

ritto sopra espresso nei più vitali interessi della di

fesa, cioè di far sentire i suoi testimoni a discolpa

nella purezza dei loro detti. E perciò siffatta ordinanza

è incorsa in una nullità d'ordine pubblico, che non può

non essere accolta dalla Corte di cassazione;

Per questi motivi, annulla, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO.

Udienza 23 dicembre 1878, Pres. Galatiolo, Est. Mazza,

P. M. Del Mercato, (Conci, contr.) — Ric. Bruno.

Kcal» «l'azione privata — Hinorrnne — Desistenza

— l'atri» potestà (Cod. proc. pen., art. 105,116,117;

Cod. civ., art. 223 e 224.

Trattandosi di reato d'azione privata commesso dal

padre a dinno del figlio minorenne, è valida la

desistenza dalla querela fatta con V assistenza della

madre.

In tal caso è erroneo il credere che, per l'obbligo

deW indennizzo delle spese, la desistenza non sia

efficace senza V intervento di un curatore speciale

al figlio minorenne.

La Corte, ecc. — Osserva in fatto, che sopra denunzia

di estranei e di agenti della forza pubblica iniziavasi

procedimento penale contro Bruno Giuseppe, che im

putato veniva di stupro violento in persona della propria

figlia, dell'età di anni 15.

Chiamata costei dal giudice ed interrogata, faceva

la sua dichiarazione, e la corrispondente istanza di

punizione del padre; però non le si faceva lo avver

timento prescritto dall'alinea dell'art. 116 del Codice

di proced. penale, cioè del diritto che si avea di de

sistere dalla querela, e nemmeno di quanto è sancito

dall'art. 564 del medesimo Codice, cioè che, persistendo

nella querela, chi la produce è tenuto, nel caso in cui

si dichiari non esser luogo a procedere o si assolva

1! imputato, a rimborsare le spese anticipate dall'erario.

Con queste anormalità, compiuta la istruzione, il Bruno

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