Udienza 30 gennaio 1879, Pres. D'Agliano, Est. Malagoli, P. M. Bruno (Concl. conf.) —Ric. GoriaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.149/150-153/154Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084719 .
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149 GIURISPRUDENZA PENALE 150
Per questi motivi, cassa pel quinto mezzo la sen
tenza, e rinvia, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 30 gennaio 1879, Pres. D'Agliano, Est. Ma
lagoli, P. M. Bruno (Conci, conf.) — Ric. Goria.
Testimoni — l'retorc giudicante — Forma «Iella
citazione (Cod. proc. pen., art. 161, 337, 384 e 468). Avvisi — Affissione senza licenza — Luogo pub
blico — l'orto natante (Legge 20 marzo 1865 sulla
p. s., art. 53). Nulla osta a che l'imputato induca come teste a di
fesa il pretore del mandamento, avanti il quale deve essere giudicato.
A tale intento la difesa non ha obbligo di provvedere con previa citazione del pretore, quale testimonio, e tanto meno lia l'obbligo di fare un previo ricorso
all' autorità superiore, potendo il pretore rinviare
per la nuova emergenza la causa, oppure surro
gare a sè stesso immediatamente il vice-pretore. (1) Si incorre nella contravvenzione sancita dall'art. 53,
legge di pubblica sicurezza, per coloro che affig gono stampati o manoscritti nelle piazze e luoghi pubblici senza licenza o contro il divieto dell'au
torità, anche nel caso che dette affissioni vengano fatte in luoghi che, pur non essendo essenzialmente
pubblici, sono però destinati al pubblico uso ed aperti al pubblico, quali i teatri ed i caffè. (2)
Fra questi luoghi devono pure comprendersi i porti natanti di proprietà privata destinati pel passaggio dei fiumi da parte del pubblico. (3) La Corte, ecc. — Attesoché nella specialità del caso
giova premettere succintamente il fatto.
Il pretore di Pontestura, avv. Giovanni Decristoforis, mediante decreto del 31 luglio 1878, in seguito di rinvio, a domanda del difensore, ebbe a fissare per l'udienza
del 16 agosto la discussione della causa contro il ri
corrente in ordine alle appostegli contravvenzioni agli articoli 53 della legge di pubblica sicurezza e 103
e 146 della legge comunale e provinciale;
Ma accadeva clie nel 14 agosto sopra istanza di
costui veniva personalmente rilasciata a ministero
d'usciere allo stesso pretore Decristoforis una cita
zione per biglietto alla suddetta udienza per esservi
sentito nella qualità di testimonio.
Nello stabilito giorno 16 agosto, all'aprirsi dell'u
dienza, presiedeva il pretore Decristoforis, ed il vice
pretore locale vi rappresentava il pubblico ministero.
Il ricorrente, assistito dal difensore, presentava sei
testimoni comparsi senza citazione.
E richiamandosi, per quanto riguardava il pretore,
alla citazione per biglietto, ne insisteva per la testi
monianza, senza richiedere il rinvio della causa, che
si avvisava avesse ad essere senz'altro al pretore sur
rogato il vice-pretore, e provveduto in altro modo alla
rappresentanza del pubblico ministèro.
E mentre mancava per parte del ricorrente e suo
difensore qualsiasi enunciazione di fatti e circostanze,
e nemmeno dello scopo in generale a cui intendeva
l'esame del pretore non solo, ma anche quello dei pre
sentati sei testimoni, e senza che il pretore avesse a
dare alcun eccitamento per cotesta spiegazione, mal
grado le conclusioni del pubblico ministero pel rinvio
della causa, respingeva egli colla denunziata sentenza
interlocutoria l'istanza della difesa, e così aveva luogo
il dibattimento con condanna del ricorrente.
Si lagna anzitutto il ricorrente di cotesta sentenza
interlocutoria, come quella che avrebbe violato il sacro
diritto di difesa; e non se ne lagna a torto;
Attesoché per fermo è troppo risaputo che la difesa,
quale diritto originario dell'uomo, non deve soffrire
vincoli e restrizioni in tutto ciò che possa giovarne
lo sviluppo ed esservi pertinente, quando la legge non intervenga perciò con apposite sanzioni a meglio
tutelarne e regolarne l'esercizio, che del resto dev'es
sere il più libero ed assoluto.
Ed infatti il legislatore ha sancito provvide dispo sizioni nel Codice di procedura penale, e fra esse le
più notevoli sono quelle degli art. 161, 337, 384 e 468,
tutte intese a proteggere e favorire, nel modo il più
ampio, l'esercizio di questi diritti, procurando di ser
bare possibilmente la necessaria eguaglianza tra l'ac
cusa e la difesa, e sotto quelle limitazioni soltanto che
in tema di capacità a far testimonianza, determinate
dall'art. 285 e seguenti, erano suggerite e volute da
saggia ragione politica, e sotto quelle altresì dirette
ad impedire prove inutili ed irrilevanti proposte Ali
dal principio della causa ed in progresso di essa quelle non necessarie alla dilucidazione del fatto; e così il
provvedere all'economia e celerità dei giudizi, volle
riserbato alla religione del "magistrato, come si rileva
dagli articoli 385, capoverso, 341, 313, 417 e 480.
Ma al di là di ciò non può essere la difesa angu
stiata e coartata nello svolgimento del suo diritto.
In conseguenza, quando possa giovarle la testimo
nianza di quel magistrato che secondo l'ordine delle
giurisdizioni avrebbe da presiedere al penale giudizio, non può esserle solo per tale contingenza d'ufficio
impedito di valersene.
(1) La sentenza 5 febbraio 1877 ricordata dalla suprema Corte è stata riportata dal Monit. trib. Milano, 1877, pag. 480, dagli Annali, 1877, pag. 65, e dal Giorn. trib. Milano, 1877, pag. 241 (V. Foro, 1877, Repertorio, pag. 223). Con essa fu stabilito che la difesa può intro durre come testimoni il presidente delle Assise o altro dei magistrati che intervengono al giudizio ; ma che, se essa non si sia provveduta prima con ricorso alle autorità superiori, la pronunzia sulla ammissi bilità della domanda spetta alla stessa Corte d'assise, la quale deve esaminare se le circostanze sulle quali i magistrati dovrebbero de
porre siano rilevanti in causa, e, dove non lo siano, può rigettare l'istanza ; potendo tale ordinanza esser pronunziata dagli stessi ma
gistrati che si vorrebbero fare udire come testimoni. Ma, come è am
piamente indicato nella attuale sentenza della Cassazione torinese, quelle pratiche preventive non sono necessarie nel giudizio pretoriale, nel quale il diritto della difesa può quindi esser più liberamente ed
ampiamente svolto.
(2-3) Abbiamo omessa la motivazione della sentenza nella parte re lativa a queste due massime, perchè di minore importanza. La sen tenza è stata pubblicata per intero dal Giorn. dei trib. di Milano, a. c., n. 53, pag. 211, dal quale l'abbiamo riprodotta.
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151 . PARTE SECONDA 152
Di fronte al prevalente interesse della difesa, il ma
gistrato, nei rapporti di quel giudizio penale, deve
sospendere l'esercizio della propria giurisdizione, per collocarsi come qualunque privato cittadino nelle Ale
dei testimoni e prestare cotesto pubblico uffizio.
La legge in coteste speciali condizioni, in una pa
rola, non crea al magistrato una posizione eccezionale
e privilegiata; tutto vi è regolato dalle disposizioni ge
nerali.
E cotesto vero non potè non ammettere, sebbene assai
languidamente, l'impugnata interlocutoria, la quale fu
piuttosto quanto al modo ond'ebbe il ricorrente ad
esperire cotesto suo diritto che credè di doverne ri
gettare l'istanza.
Senoncliè le considerazioni addotte non avrebbero
alcun valore giuridico.
Non avrebbe valore la considerazione clie la cita
zione del pretore non poteva aver luogo mediante i
mezzi ordinari, ma avrebbesi dovuto invece permet
tere, ed in tempo abbastanza utile, uno speciale ricorso
all'autorità competente, la quale, informata dei motivi
per rilevare la serietà della domanda, avesse potuto
provvedere al giudizio delegando il vice-pretore od il
pretore viciniore.
Ed in vero non vi ha traccia nel Codice di procedura
penale, nè altrove, di cotesto o d'altro procedimento
analogo od affine, da cui si potessero desumere norme
in qualche modo applicabili. E non bene si comprenderebbe d'onde abbia il pretore
potuto attingere la teoria di coteste pratiche preventive. Non potrebbe accettarsi, come vorrebbe far credere
il ricorrente, che il pretore si fosse ispirato alle dispo
sizioni dell'art. 746 e seguenti del Codice stesso sulla
ricusazione, mentre non ne fece verbo, nè erano dispo sizioni in alcun modo applicabili.
Piuttosto sembrerebbe che avesse forse a prendere
qualche norma da quei pratici insegnamenti ch'ebbe
questa Corte suprema ad enunciare nella sentenza 5 feb
braio 1877, ricorrente Satta Musio ed altri; senonchè
si versava allora in una specie affatto disparata. Là
era il presidente della Corte d'assise che, assieme al
rappresentante del pubblico ministero, era stato in
dotto a testimonio a difesa.
Ed ognun sa che nel caso d'impedimento il presi dente d'Assise non viene surrogato che mediante or
dinanza del primo presidente. In quella specie la Corte regolatrice accennò a pra
tiche che avrebbero dovuto premettersi, imposte dalla
forza e natura delle cose, ove la istanza fosse stata
presentata per tempo.
Ma, nel caso concreto, coteste pratiche preventive non avrebbero senso, sarebbero una esagerazione.
In ogni caso, in fatti, d'impedimento del pretore
provvedono al regolare andamento dell'amministra
zione della giustizia gli articoli 36 e 37 della legge sull'ordinamento giudiziario.
Sono chiamati senz'altro per lo stesso disposto di
legge a surrogare il pretore impedito il vice-pretore locale ed il pretore viciniore.
E lo stesso pretore, ove sia posto nella condizione
di doversi pronunciare su di un' istanza della di lui te
stimonianza, ben può legittimamente farlo, in quantochè la questione di sua natura, siccome di capacità, d'at
tribuzioni, di giurisdizione, devolve sempre alla co
gnizione del giudice il cui potere cade in contesta
zione.
Non lia alcun valore l'altra considerazione sulla forma
men che propria della citazione, e sul breve intervallo
tra essa e l'udienza.
Imperocché non è invero la citazione dei testimoni
per biglietto, espressamente riconosciuta dal Codice di
procedura penale, che ha all'uopo speciali disposizioni;
ma dacché un tal modo di citazione di testimoni è am
messo in materia civile dal Codice relativo di rito, e
dacché nei procedimenti davanti i pretori, giusta l'ar
ticolo 337 del Codice di procedura penale, è data fa
coltà all'imputato di presentare i propri testimoni
anche senza citazione, non può essere seriamente con
testata la suddetta forma di citazione usata dal ricor
rente siccome suifìciente a manifestare le intenzioni
dell'inducente, quelle stesse intenzioni che potrebbe
manifestare a voce al testimonio per indurlo a segui
tare in giudizio esso lui, e ciò in difetto di più espli
cita disposizione di legge nei procedimenti davanti i
pretori. E l'intervallo di un intero giorno tra la citazione e
l'udienza era ad abbondanza, perchè si trattava di te
stimonio residente sul luogo. Quanto al procedimento
davanti i pretori la legge non prefinisce termine ; non
si richiede che il tempo necessario alla trasferta del
testimonio.
Dall'altra parte torna vano l'occuparsi di tal modo
di citazione, quando alla stessa udienza, e mentre ne
teneva presidenza il pretore Decristoforis, ebbe il di
fensore del ricorrente ad insistere sulla istanza della
di lui audizione.
Davanti i pretori i procedimenti si svolgono me
diante un rito del tutto speciale, voluto dalla stessa
poca importanza giuridica dei fatti ond'è richiesta la
maggiore economia e speditezza.
Non ha valore quanto a questo riguardo soggiunge
il pretore, che, ove avesse a prevalere il sistema messo
in atto dal ricorrente, sarebbe lasciato all'arbitrio
degl'imputati il sottrarsi ai giudici naturali, il derogare
per futili motivi alle regole di competenza e il turbare
l'economia dei giudizi con prolungamento della defini
zione della causa.
Non si cesserà mai per vero dal deplorare l'abuso
che per siffatto modo subdolo ed obbliquo avesse a
fare l'imputato del suo diritto di difesa, per riuscire
ad eliminare dal giudizio magistrati al di là dei casi
tassativamente determinati dalla legge per la ricusa
zione.
Ma ognuno vede d'altra parte quanto sarebbe peri coloso il voler penetrare nelle recondite intenzioni
della difesa con supposizioni più o meno azzardate,
quando a rilevarne la serietà della domanda si ap
presta spontaneo e facile lo spediente della spiegazione
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153 GIURISPRUDENZA PENALE 154
dei fatti e delle circostanze soggetto dell'esame, che
dovrebbe all'uopo porgere l'imputato. È un'esagerazione, anzi un equivoco, lo sconcio dal
•pretore lamentato del sottrarsi a giudice naturale, della competenza scossa.
Imperocché la competenza del pretore, di questo ente
o persona morale giuridica,. sta ferma, incrollabile.
È soltanto la individualità privata del medesimo che
sarebbe ricercata e verrebbe all'ufficio momentanea
mente sottratta, mentre altri legittimamente ne suc
cederebbe nell'esercizio della giurisdizione appunto a
serbare intatta la competenza del foro.
Ed è del pari esagerazione quell'allarmarsi al temuto
turbamento dell'economia dei giudizi, quando in realtà
non potrebbe essere che, al postutto, lievissimo, limi
tato, cioè, ad un rinvio della causa a tempo non
lontano.
Non ha valore infine l'ultima considerazione che
nemmeno sarebbe stato il caso di concedere all' impu tato il rinvio della causa, affinchè avesse a provvedere al proprio interesse a termini di legge, imperocché, ad avviso del pretore, tale rinvio avrebbe avuto base
nell'art. 341, e secondo questo sarebbe stata una fa
coltà data al pretore nel solo caso che i testimoni
fossero necessari alla dilucidazione del fatto, e nel caso
concreto tale necessità non solo non era dimostrata, ma neppure accennata, anzi esclusa.
Imperocché è veramente strano un ragionamento di
cotesta natura, quando il pretore non ebbe punto a ri
cercare il ricorrente e suo difensore, e ciò alla mi
glior istruzione dell'incidente, ad enunciare i fatti e
circostanze intorno a cui devono essere sentiti non solo
esso pretore, ma altresì i sei testimoni presentati al
l' udienza; quando, nella più assoluta ignoranza del sog
getto degli esami, osò di affermare esclusa la neces
sità della propria testimonianza, solo ed unicamente
fondandosi sulla quantità numeraria deg'i indotti sei
testimoni, quasiché fosse accertato che dovessero es
sere sentiti assieme ad esso pretore sulla identica ma
teria.
D'altra parte in coteste contingenze è sempre peri coloso il voler a priori pronunciare la irrilevanza di
una prova testimoniale, inquantochè ben di sovente
a\%iene che una circostanza, la quale dapprima sem
brava di nessun momento, in progresso acquista non
lieve importanza; e tante volte poi non corrispondono abbastanza i testimoni ammessi, onde si riconosce la
necessità di sentire quelli che dapprima si credette di
eliminare come soverchi.
La impugnata interlocutoria adunque non può reg
gersi nemmeno di fronte alla più leggiera critica.
Essa ha violato manifestamente il sacro diritto di di
fesa e relative enunciate disposizioni del Codice di proce dura penale, e perciò deve essere annullata (Omissis);
Per questi motivi, annulla, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 13 gennaio 1879, Pres. Galatioto, Est. Saluto,
P. M. Del Mercato — Ric. Acquavita Carmelo.
Appello — Sentenza del pretore — Appello ilei pro
curatore ilei re — Luogo ove si «leve interporlo — Modo (Cod. proc. pen., art. 356).
Il procuratore del re presso il Tribunale correzio
nale non può interporre appello contro le sentenze
dei pretori se non nella cancelleria della pretura, ove può prodarlo, sia direttamente, sia per mandato
all' esercente del P. M. sopra luogo. (1)
La Coiste, ecc. — Attesoché, in ordine al 1° mezzo,
l'atto d'interposizione di appello, come i motivi che lo
(1) Questa importante sentenza della Cassazione di Palermo rias sume con brevi ma calzanti argomentazioni la controversia, agitatasi così ripetutamente presso le nostre magistrature, intorno al luogo in cui il procuratore del re deve interporre appello avverso le sentenze dei
pretori ; ed accenna altresì al modo con cui tale appello deve prodursi. E poiché si tratta di principi di così frequente applicazione nella pra tica, non sarà inutile illustrarli con alcuni rilievi desunti dalla più recente giurisprudenza.
Che il procuratore del re non possa produrre appello avverso le sentenze pretoriali nella cancelleria del Tribunale, ma debba a pena di nullità produrlo in quella della pretura, è stato, deciso ripetuta mente, oltre che dalla Cassazione di Palermo, da tutte le altre, ec cetto quella di Napoli. V. Cass. Roma, 17 febbraio 1877, rie Castel lani {Legge, 1877, pag. 358; Annali, 1877, pag. 79; Rivista penale, VII, pag. 60) e 27 luglio 1877, ric. Miconi (Legge, 1878, pag. 447); Cass. Firenze, 6 novembre 1872 (Giurispr. it., 1872, col. 650, e Mon.
trib., Milano, 1873, pag. 397); 6 febbraio 1875 (Giurispr. it., 1875, col. 476); 8 luglio 1876 (Monit. giucl., Venezia, 1876, pag. 574), ecc.; Cass. Torinò, 23 febbraio 1867 {Legge, 1867, pag. 876); 10 dicembre
1873, ric. Focaccia (ib., 1875, pag. 284) ; 10 settembre 1874 (Annali, Vili. pag. 253), ecc.
La sola Cassazione di Napoli ha ritenuto vai'do l'appello interposto dal procuratore regio nella cancelleria del Tribunale, come risulta
dalla sentenza 22 luglio 1872, ric. De Gaetano {Legge, 1873, pag. 263) ; la qual massima essa confermò, quantunque incidentalmente, con altra sentenza del 24 marzo 1876, riportata a col. 329 del vol. I di questo giornale. E i principali motivi su cui quella suprema Corte fondò tale massima (che è generalmente seguita nella pratica delle province na
politane) trovansi confutati nell'attuale decisione della Corte di Pa lermo.
Molto meno poi potrebbe sostenersi la validità dell'appello del pub blico ministero presso la pretura non proposto nella cancelleria della
pretura, ma proposto mediante missiva spedita alla cancelleria del
Tribunale; nè pare che su ciò possa elevarsi alcun dubbio. V. Cas sazione Torino, 13 gennaio 1877 (Foro it., 1877, col. 72).
A maggiori incertezze dà luogo l'altra questione relativa al modo con cui il procuratore del re deye interporre l'appello presso la can celleria della pretura. Che egli non sia obbligato a recarsi personal mente nelle preture per produrlo, e che possa farlo presentare per suo incarico dal rappresentante il pubblico ministero presso la pretura, è concordemente ritenuto dalle nostre supreme Corti, compresa, come assicura il Saluto {Commento ecc., II ediz., § 1240), anche quella di
Napoli, ed è stato anzi più volte deciso che in quel caso il procura tore regio non ha bisogno di conferire un mandato speciale alla per sona cui ha dato l'incarico, poiché, essendo questa nel novero dei
rappresentanti il pubblico ministero presso la pretura (per esempio sindaco) il mandato trovasi già virtualmente conferito per effetto degli articoli 2 e 42 del Codice di procedura penale, e 132 dell'ordinamento
giudiziario. Cass. Torino, 22 dicembre 1873, ric. Molari (Legge, 1874, pag. 164) ; Cass. Firenze, 4 agosto 1877, ric. Linda ( Temi veneta, 1877, pag. 422), ecc.
Ma è necessario che il procuratore del re proponga l'appello me diante una persona che lo rappresenti, sia per mandato speciale ed
Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte II. — li.
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