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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 31 gennaio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai, P....

Date post: 14-Jan-2017
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Udienza 31 gennaio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. P. G. della Cassazione nell'interesse della legge c. Torrente Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 137/138-139/140 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084713 . Accessed: 18/06/2014 10:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.154 on Wed, 18 Jun 2014 10:39:29 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 31 gennaio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. P. G.della Cassazione nell'interesse della legge c. TorrenteSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.137/138-139/140Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084713 .

Accessed: 18/06/2014 10:39

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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137 GIURISPRUDENZA PENALE 138

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 19 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce

sare, P. M. Spera — Ric. Ilari Antonio.

Oltraggio — Pena ili polizia — Prcserliioii» (Cod.

pen., art. 260 e 141).

L'azione penale per l'oltraggio che sia stato punito,

pel concorso di circostanze attenuanti, con pene di

polizia si prescrive col decorso di un mese. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché il ricorrente, dichiarato

colpevole di oltraggio con parole in pregiudizio di un

pubblico servizio, col concorso delle circostanze atte

nuanti, fu condannato alla pena degli arresti per giorni

cinque; Attesoché l'azione penale per le ingiurie verbali pu

nibili con pene di polizia si prescrive in un mese, de

combile dal giorno del commesso reato, e, se vi è stato

processo, dall'ultimo atto del medesimo; Attesoché dopo la sentenza del pretore, che segna

la data del 23 settembre 1878, intervenne la richiesta

del pubblico ministero per l'assegnazione dell'udienza

colla data del 27 settembre, ed il presidente, non prima del 31 ottobre successivo mese, emise il decreto di ci

tazione; or dal 27 settembre al 31 ottobre si contano

giorni trentaquattro, e quindi l'azione penale rimane

estinta per prescrizione; Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.

(1) La Cassazione di Torino ha per contrario ripetutamente deciso che alle ingiurie punibili per sè stesse con pena correzionale si applica sempre la prescrizione di sei mesi, anche quando per effetto di circostanze at tenuanti siano state punite con pene di polizia, e non mai la prescri zione di un mese stabilita per le ingiurie punibili con pene di polizia. Sent. 31 dicembre 1877,ric. Domenino (Giorn Irib. Milano, 1878, pag 147) ; 9 ottobre 1877, ric. Monti (Foro it., 1878, col. 469); 28 dicembre 1877, ric. Ponzio ed Aglietti, richiamata in quella del 31 dicembre 1877, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 31 gennaio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai,

P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. P. G. della Cas

sazione nell'interesse della legge c. Torrente.

Amnistia — Unita no» convertibile i» più «li (» mesi

di carcere — Siiiputnto die può pacarla — lloilo

ili applicazione (R. D. d'amnistia 19 gennaio 1878,

art. 2; Regolamento doganale 11 settembre 1862,

art. 83).

Se una multa per disposizione speciale di legge non

può convertirsi in più di 6 mesi di carcere sus

sidiario, e si voglia ad essa applicare l'amnistìa

che condona le pene pecuniarie fino alla concor

renza della somma corrispondente a 6 mesi di car

cere, conviene, per determinare i limiti del benefi

zio, fare una distinzione : o il contravventore non

può pagare, ed allora, non potendo subire più di

6 mesi di carcere, egli va esente in virtù dell'amni

stia da ogni pena, e cosi tutta la multa s'intende

condonata; ovvero egli può pagare, ed allora non

tutta la multa gli è condonata, ma soltanto quella

parte che corrisponde, col ragguaglio stabilito dalla

legge, a 6 mesi di carcere sussidiario. (1)

La Corte, ecc. — Sulla requisitoria del procuratore

generale presso questa suprema Corte, del tenore se

guente :

« Nel 18 dicembre 1877 gli agenti doganali leva

rono verbali di contravvenzione a carico del capitano Giacomo Torrente per omessa annotazione nel mani

festo di bordo di n. 115 colli merci estere, prevista e

punita dall'art. 67 del regolamento doganale approvato con decreto 11 settembre 1862.

« La questione fu rimessa, giusta l'art. 86 del detto

regolamento, alla decisione amministrativa.

« L'Intendente di finanza, sul parere conforme del

Consiglio di prefettura, e dietro approvazione ministe

riale, pronunziava in data 12 marzo 1878 e stabiliva

a lire 3154, 80 la multa.

« La ditta Smreker, a nome suo e del capitano Tor

rente, domandava alla Sezione di accusa di Venezia il

condono totale; e la Corte vi aderiva per la ragione

che l'art. 83 del regolamento doganale, nel caso che

il contravventore non possa pagare la multa, ne pre

scrive la commutazione in carcere da tre giorni a tre

mesi, estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un

giorno per ogni lire 10 della multa non pagata; colla

quale disposizione, secondo la Sezione di accusa, im

plicitamente si ritiene che la maggior durata, non po

tendo in ogni caso eccedere i sei mesi di carcere con

donati coli'amnistia, abbraccia ogni multa, qualunque

né sia il valore.

« Poiché questo concetto è inesatto, si denunzia nel

l'interesse della legge questa sentenza alla Corte di

cassazione.

« La condonazione delle pene per l'art. 2 della so

vrana indulgenza pei reati soggetti a multa si fa col

ragguaglio a sei mesi di carcere; ogni giorno di car

cere per la legge doganale sconta lire 10 di multa,

quindi la multa totale da scontare nei reati di contrab

bando non può oltrepassare lire 1800. Invece la Sezione

di accusa di Venezia ha dichiarato condonata tutta la

pena in lire 3154.

« La Sezione di accusa si è preoccupata del carcere

sussidiario, che non può eccedere i sei mesi; ma non

ha guardato che il carcere sussidiario si applica sola

mente quando vi è impotenza a pagare. Chi è ricco

bisogna che paghi tutta la multa ridotta solo nelle

lire 1800.

« Chi è povero, e dopo constatata la povertà, sconta

col carcere, non al di là di sei mesi, la pena pecuniaria non pagata.

« Applicando l'amnistia a poveri e ricchi, e, quale che sia la multa, dichiarandola integralmente condo

nata, si viola, e non si esegue, l'art. 83 del regolamento

doganale.

« Chiede, ecc. ».

(1) Conforme: stessa Corte, 9 novembre 1877, ric. Stoppani (Rivista pen., Vili, pag. 19). In senso contrario v. sentenza 16 aprile 1877 del Tribunale di Livorno (Id., VI, pag. 431).

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte II. — 10.

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139 PARTE SECONDA 140

Visti gli atti processuali; Sentita la relazione del cons. comm. Nicolai;

Sentito il S. P. G. cav. Spera, che dichiarò di rife

rirsi alla sua requisitoria;

Adottando i motivi di fatto e di diritto nella mede simo svolti;

Annulla, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 5 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Cano

nico, P. M. Spera — Ric. P. M. nell'interesse della

legge c. Sanna Beun Pietro.

Giurati — Questioni — Usciere <!i conciliatore —

Giuramento — Questione di diritto o di fatto (Cod.

proc. pen., art. 494; L. sull'orci, giudic., art. 10 e 173,

e art. 186 modif. dalla legge 23 dicembre 1875).

L'esaminare se qualcuno rivesta la qualità di usciere

del conciliatore è indagine di diritto, ed è quindi

erronea la questione al giurì con la quale si chiede

se l'accusato abbia commessi in quella qualità i

fatti imputatigli. Ma, proposta la domanda in quella

forma, se i giurati abbiano risposto affermativa

mente, non può la Corte decidere, come questione di dirttto, sulla esistenza o meno della qualità di

usciere, già decisa come questione di fatto dai giurati. Ad assumere la qualità di usciere del conciliatore non

è necessaria la prestazione del giuramento.

La Corte, ecc. — Attesoché nell'operato del pre sidente e della Corte di assise fu commesso in questo

procedimento un triplice errore:

Che si errò in primo luogo dal presidente nel chie

dere se il Sanna avesse agito nella sua qualità d'usciere

di conciliatore di Nuoro, facendo con ciò risolvere dai

giudici del fatto una questione di diritto consistente

nel vedere se dovesse o non dirsi rivestire la qualità d'usciere del conciliatore chi non aveva prestato giu

ramento; Che se, per accettare uno degli estremi del reato di

cui all'art. 341 del Codice penale, era necessario indi

care nella questione la natura dell'ufficio che coll'atto

simulato si esercitava dal Sanna, la domanda su tale

punto avrebbe dovuto formolarsi in modo da non in

volvere una questione di diritto, vale a dire si avrebbe

dovuto soltanto chiedere in fatto se il Sanna avesse re

datto il testimoniale di cui si trattava esercitando le

funzioni d'usciere; la quale formola avrebbe lasciata

intatta la questione giuridica se egli avesse o non avesse

il diritto di esercitare quelle funzioni; Che si errò in secondo luogo dalla Corte; poiché, dal mo

mento che la questione sulla qualità giuridica d'usciere

si era convertita dal presidente, senza nessuna opposi

zione, in una questione di fatto, e come tale era stata

risoluta affermativamente dai giurati..., più non poteva la Corte deciderla, come questione di diritto, in senso

contrario, senza contraddire e distruggere il verdetto

che doveva, per legge, essere la base del suo giudizio, e senza riconoscere implicitamente che si era errato

nel modo di formolar la questione;

Che infine errò ancora la Corte in questo stesso suo

giudizio di diritto col ritenere che l'usciere del conci

liatore sia tenuto a prestar giuramento a senso del

l'art. 10 della legge sull'ordinamento giudiziario;

Che, difatti, l'art. 173 di questa legge dichiara in pre

cisi termini che presso i conciliatori fanno l'ufficio

d'usciere gl'inservienti comunali; e negli articoli po

steriori, relativi agli obblighi, non parla se non degli

uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle P> eture;

Che, mentre poi la legge stessa è così gelosa del giu

ramento degli uscieri, che nell'art. 186 (modificato della

legge 23 dicembre 1875) ne fa espresso obbligo anche

agli inservienti comunali eccezionalmente autorizzati

ad eseguire le citazioni verbali per le cause civili dei

pretori fuori del capoluogo di mandamento, nell'art. 175

(pure modificato), quando si tratti invece degli inser

vienti comunali addetti ai conciliatori, vale a dire di

quei funzionari che, per legge, sono in via ordinaria

incaricati di fare presso i conciliatori l'ufficio d'usciere,

più non parla dell'obbligo del giuramento ; ciò che d'al

tronde è conforme all'indole affatto speciale dell'isti

tuto dei conciliatori, i quali (benché veri giudici) sono

però organizzati in base alla circoscrizione comunale

anziché giudiziaria; sulla proposta dei Consigli comu

nali son nominati ; hanno per ufficio primario il com

porre le controversie; giudicano senza le formalità

ordinarie, e pronunziano sentenza, per regola generalo,

inappellabile; Per questi motivi, nell'interesse della legge, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 17 marzo 1879, Pres. Narici, Est. Ciollaro

— Ric. Laganà ed altri.

Dibattimento — Allontanamento dell'imputato (Cod.

proc. pen., art. 283).

Testimone — Assistenza all'esame degli altri —

Colpa della difesa (Cod. proc. pen., art. 281, n. 3,

e 301). Interrogatorio antecedente al dibattimento — do

mina posteriore del difensore d'ufficio (Cod. proc.

pen., art. 456 a 458).

Anche quando gì' imputati si debbano sentire in di

battimento, previo allontanamento degli altri, è

conforme alla legge che il loro esame segua in

pubblica udienza.

In quél caso l'imputato ha diritto ad essere istruito

di ciò che siasi fatto o detto in sua assenza dopo

il suo interrogatorio e non 'prima. (1)

Rinunziatosi all'udizione di un testimone non com

parso, se posteriormente si riconosca che egli era

presente e che aveva presenziato all'udizione di

altri testimoni, bene la Corte respinge l'istanza

(1) Conf. stessa Corte, 2 marzo 1878 (Foro it., 1878, col. 470); quan tunque per errore tipografico, già avvertito e corretto nel Repertorio in corso di pubblicazione, la omissione della particella non dia alla massima un senso del tutto opposto, che per altro avrà potuto essere facilmente rilevato dai lettori.

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