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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 31 maggio 1879, Pres. ed Est. Poggi, P. M. Miraglia...

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Udienza 31 maggio 1879, Pres. ed Est. Poggi, P. M. Miraglia —Ric. Gabbani Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 201/202-203/204 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084746 . Accessed: 17/06/2014 18:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.82 on Tue, 17 Jun 2014 18:49:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 31 maggio 1879, Pres. ed Est. Poggi, P. M. Miraglia —Ric. GabbaniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.201/202-203/204Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084746 .

Accessed: 17/06/2014 18:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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201 GIURISPRUDENZA PENALE 202

Non vi è nullità se il pubblico ministero invece di

esprimere esplicitamente la qualità e quantità della

pena, abbia chiesto che sia applicala la peni di un

dato reato, semprechè per non esservi dubbio sul

genere e sulle aggravanti del reato, la pena risulti

certa nella qualità e quantità. (1)

La Corte, ecc. — Ritenuto che il Tribunale corre

zionale di Firenze, con sentenza del 26 novembre 1876,

condannò Gedeone Bargioni alla pena del carcere per

giorni dieci per furto semplice a danno di Paolo

Frigo....; Glie da detta sentenza interpose appello il pubblico

ministero in quanto il Frigo era ospite della Nencioni, della quale il Bargioni era addetto al servizio e quindi il furto doveva ritenersi aggravato;

Che la Corte d'appello, con sentenza 5 gennaio, ac

cogliendo l'appello del pubblico ministero aumentò la

pena ad un mese di carcere pel detto furto, che di

chiarò aggravato; Che contro la sentenza della Corte il Bargioni ha

interposto ricorso pei seguenti motivi:

2. Violazione degli articoli 281, n. 10, e relativi, Codice di procedura penale, perchè il pubblico mini

stero nelle sue conclusioni domandò l'applicazione della pena dell'aggravamento, senza indicarne la mi

sura ( Omissis) ; Considerando che.... non può negarsi che la requisi

toria del pubblico ministero sarebbe stata più regolare se avesse esplicitamente espresso la qualità e quantità della pena che intendeva fosse applicata. Ma la me

desima, se quale fu, fa da una parte desiderare mag

giore esattezza, non è tuttavia, dall'altra, causa di nul

lità. Imperocché non essendo questione sulla entità del

furto e sul modo col quale era stato consumato, ma

sulla esistenza o no dell'aggravamento, il pubblico mi

nistero col chiedere che fosse applicata quella relativa

appunto all'aggravamento, ed avendo dall'altra parte citato nell'appello l'articolo del Codice penale relativo

al furto, toglieva qualsiasi dubbio sulla qualità e quan tità della pena della quale dimandava l'applicazione, in guisa che, quantunque non citato espressamente, l'art. 378, lett. in, fosse abbastanza indicato;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

(1) È giurisprudenza costante che il pubblico ministero non può ri mettersi in genere alla giustizia del giudice di merito, come per espressa disposizione dell'art. 2S1, n. 11 possono fare l'imputato o il difensore. E pure ritenuto che il pubblico ministero non abbia quella facoltà neanche per l'applicazione della pena, ma che peraltro non è necessario che egli indichi espressamente la pena da irrogarsi de terminandone la qualità e la misura; ma basta che faccia richiamo

agli articoli di legge da applicare (Cassazione Firenze, 30 agosto 1876, Gior. dei trib., Milano, 1873, pag. 998; Cass. Torino, 5 marzo 1877, ric. Fontana; Legge, 1877, pag. 380). Con la sentenza poi che anno

tiamo la Cassazione di Firenze decide che neanche questo richiamo è necessario che sia fatto espressamente, quante volte, come nella

specie, la natura del reato non renda dubbio l'articolo di legge da

applicare. E così pure la Cassazione di Torino, con la citata sentenza 5 marzo 1877, ritenne che la indicazione dell'articolo neanche è neces

saria, quando vi sia un documento al quale il pubblico ministero si riferisce per la citazione precisa dell'articolo d'applicarsi, ed in tal caso basta che egli chieda la condanna alla pena di legge.

Infine avvertiamo essersi deciso che il pubblico ministero d ipo aver chiesto la condanna ad un dato genere di pena, può rimettersi, quanto alla misura della medesima, al criterio dei g'udici che debbono appli carla. Cass. Torino, 13 luglio 1377, ric. Tamagno e Leddi (Monitore dei trib. Milano, 1877, pag. 1042).

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 31 maggio 1879, Pres. ed Est. Poggi, P. M. Mi

ragli a — Ric. Gabbani.

Ammonizione — Mancanza il' intcrrog'aioriu — In

tcrnnxionalisii (Legge 6 luglio 1871, art. 70).

Emilia l'ammonizione se non fu preceduta dall'inter

rogatorio del denunziato. (1) Il semplice fatto di appartenere alla setta dell'inter

nazionale non è sufficiente a rendere applicabile

l'ammonizione. (2)

La Corte, ecc. — Attesoché il pretore di Pontedera

non abbia fatto precedere all'ammonizione l'interroga torio dell' imputato Gabbani, per contestargli i fatti re

lativi alla imputazione, ed averne le debite risposte, siccome gli veniva ingiunto dal disposto dell'art. 70

della legge 6 luglio 1871, applicabile ad ogni classe di

ammonendi, non tanto per quel che si legge nel pe nultimo capoverso di detto articolo, quanto pel prin

cipio di ragione comune, che nessuno può essere as

soggettato a condanne penali, nè a provvedimenti no

cevoli alla propria reputazione, o restrittivi alla libertà

personale, senza essere sentito; Attesoché il pretore non abbia neppure dichiarato

formalmente di riconoscere nel Gabbani, dichiarato in

ternazionale, un individuo sospetto o diffamato per la

sua personale condotta in reati contro le persone e le

proprietà, ma siasi diffuso a discorrere delle ree dot

trino della setta e dei fatti criminosi in più luoghi com

messi, per concluderne che chiunque è ascritto all'in

ternazionale manifesta per ciò solo una speciale ten

denza a delinquere contro le persone e le proprietà,

e può per conseguenza essere ammonito. Ora la legge,

la quale non enumera tra gli ammonendi gl'interna

zionali, come vi enumera i camorristi, i maliosi e i

contrabbandieri, non si contenta delle semplici tendenze

a delinquere contro le persone e le proprietà, desunte

dal far parte di una setta, ma vuole di più un giudizio

opinativo sulla condotta del supposto settario, il quale

esprima ch'esso si è renduto sospetto e diffamato per reati contro le persone e le proprietà. Questo è ciò che

in più suoi giudicati ha ritenuto la giurisprudenza in

terpretativa della legge in siffatta materia; Attesoché debbasi per conseguenza annullare per am

bedue i mezzi proposti l'ordinanza, che in seguito ad

(1) Conforme: Cass. Roma, 2S gennaio 1873 (Foro it., 1878, col 219). V. inoltre la sentenza della Cass. di Firenze e la relativa nota a col. 37 del presente volume.

(2) V. le sentenze della stessa Corte a col. 67 e 70 del presente volume.

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte II. — 15.

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203 PARTE SECONDA

un precedente decreto ammonì il ricorrente Gabbani,

rinviando la causa ad altro pretore ; Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.

Udienza 19 aprile 1879, Pres. Poggi, Est. Giuliani,

P. M. Trecci — Ric. P. G. di Firenze e. Traina.

Armi — Viaggiatore — BBag'agiio — Porto — Ili

tenzioue (Cod. pen., art. 457).

Il trasportare armi insidiose in una cassa chiusa a

chiave che il viaggiatore ha depositata nella sta

zione ferroviaria per esser riposta nel bagagliaio,

costituisce non il reato di porlo d' arma preveduto

dalla prima parte dell' art. 45 7 Cod. pen., ma quello

di ritenzione, preveduto dall' alinea dello stesso ar

ticolo.

La Corte, ecc — Attesoché la denunziata sentenza

ritenne in fatto clie Tommaso Traina era alla stazione

ferroviaria di Siena in procinto di mettersi in viaggio,

quando i reali carabinieri, avendo fondati sospetti che

nel suo equipaggio si contenessero armi insidiose, lo

indussero ad aprire una cassa chiusa a chiave, già de

positata in detta stazione ferroviaria per essere riposta nel bagagliaio, volendo praticare una perquisizione. La

quale dette per risultato il ritrovamento di un bastone

con dentro lo stocco e di altro stocco unito al manico

che si adattava ad una canna d'india bucata, posta al

di fuori della cassa.

Attesoché l'art. 457 del Cod. pen. italiano, modificato

dalla legge del 6 luglio 1871, là dove nella sua prima

parte si riferisce a chiunque fuori della sua abitazione

sia trovato con armi, ecc. vuoisi intendere che designi colui che sia trovato con armi sulla propria persona, ovvero a portata del medesimo, in modo da poterne fare un facile ed immediato uso.

Ecco il senso da darsi a quella disposizione di legge secondo la norma espressa nell'art. 3 delle disposi zioni sulla interpretazione delle leggi in generale,

avvegnaché sia l'unico senso fatto palese dal proprio

significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Infatti, la dizione: esser trovato con alcuna cosa,

sveglia l'idea di aver la cosa o in atto di usarla, ov

vero a pronta disponibilità. Ed una tale configurazione di fatto, rispetto al possesso di un'arma vietata, dovè

apprendersi dal legislatore come più perigliosa alla

sicurezza pubblica di ogni altra congenere; onde si

giustifica la grave pena comminata dalla prima parte del citato articolo di legge ;

Attesoché il possesso di un'arma contenuta in una

cassa abbastanza grande e chiusa a chiave, che si tras

porta dal viaggiatore nella ferrovia e da riporsi nel

bagagliaio, per le cose superiormente avvertite, costi

tuisce un fatto al quale è applicabile la seconda parte dell'art. 457, ove si parla della ritenzione in casa od

in altro luogo qualsiasi delle armi vietate;

Attesoché, avendo appunto la denunziata sentenza

giudicato il fatto del Traina ai termini di questa se

conda parte dell'articolo stesso, anziché violare la

legge, ne fece la più retta applicazione;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 18 aprile 1879, Pres. Montagnini, Est. Tauce,

P. M. Pozzi (Conci, contr.) — Ric. Macchiavello Gia

como e Calandra Domenico.

'B'estinione ammalato — Lettura della deposizione a semplice schiarimento — Nullità (Cod. proc. peli., art. 311 e 292).

Cassazione — Condanni! capitali — Facoltà della

Corte (Cod. proc. pen., art. 650, 284 e 655).

Trattandosi di testimonio citato e non comparso per

legittimo impedimento, la sua deposizione, ove ne

sia ammessa la lettura, dev'esser letta per tutti gli

effetti; e quindi è nullo il dibattimento, se l'ordi

nanza che ammette la lettura dichiari nel dispo sitivo che questa debba darsi a titolo di semplici indicazioni e schiarimenti. (1)

Trattandosi di condanne capitali, la Corte di cassa

zione può liberamente giudicare delle ordinanze

proferite dalla Corte d'assise, quantunque non vi

sia stata per parte dell'accusato e del suo difen sore né protesta, nè riserva di ricorrere, e quando

anche le ordinanze stesse non siano indicate nella,

dichiarazione della domanda di cassazione (2).

(1) Giurisprudenza costante. Si vedano infatti le seguenti sentenze: Cass. Firenze, 16 luglio 1873, ric. Pompa (Annali, VII, pag. 218), e 8 novembre 1873 (Mon. giud., Venezia, 1873, pag. 172) ; Cass. Pa

lermo, 3 febbraio 1874, ric. Aliberti {Legge, XIV, pag. 619), e 5 mag gio 1877 (Foro it., 1877, col. 432) ; Cass. Napoli, 17 dicembre 1869 (An nali, 1870, pag. 127), 27 marzo 1863 (Id., 1863, pag. 279), e 30 no vembre 1877 (Foro it., 1878, col. 258) ; Cass. Torino, 27 marzo 1871

(Annali, 1871, pag. 100), 10 luglio 1873, ric. Verità ed altri (Id., 1873, pag. 192), 26 marzo 1874 (Id., 1874, pag. 147), 13 febbraio 1878, ric.

Russo, est. Talice (inedita), ecc. Da una memoria a stampa dell'avv. Eusebio di Torino, relativa ad

altra causa, togliamo il seguente brano che si riferisce alla distin zione tra la lettura del deposto del testimone non comparso per legit timo impedimento e quella del testimone non comparso senza trovarsi nella impossibilità di comparire : « La deposizione scritta di un testi mone (ivi si legge), il quale citato al pubblico dibattimento non com

parisce, pur non trovandosi nella impossibilità di comparire, viene da

questo contegno intaccata e scossa nella sua credibilità, non essendo

irragionevole il supporre che il testimone non si presenti per non smen tire o modificare alla pubblica udienza, quanto ebbe già a deporre nel l'istruttoria scritta. La legge quindi, pur permettendo che tale depo sizione venga letta all'udienza, non vuole però che entri nel dibatti mento e concorra a creare la convinzione del giudice come vera prova, ma vuole che vi entri unicamente come semplice indicazione o schia rimento. La stessa suspicione non intacca per contro la deposizione scritta di quel testimone, il quale, se citato non si presenta al pub blico dibattimento, si è perchè trovasi nella impossibilità di presen tarsi. La legge vede in tale deposizione una testimonianza vera, e quando tale deposizione scritta è fatta entrare nel pubblico dibatti mento, la legge vuole che come vera testimonianza vi entri, e non come semplice schiarimento ».

(2) L'illustre ed infaticabile estensore della sentenza, comm. Talice, si è compiaciuto indicarci come conformi alla massima le seguenti

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