+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. NicoLai, P....

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. NicoLai, P....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: leminh
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. NicoLai, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. Patacca Gennaro ed altri, e Procuratore del Re di Teramo Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 55/56- 57/58 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084672 . Accessed: 18/06/2014 16:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.185 on Wed, 18 Jun 2014 16:33:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. NicoLai, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Patacca Gennaro ed altri, e Procuratore del Re di

Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. NicoLai, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. PataccaGennaro ed altri, e Procuratore del Re di TeramoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 55/56-57/58Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084672 .

Accessed: 18/06/2014 16:33

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.185 on Wed, 18 Jun 2014 16:33:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. NicoLai, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Patacca Gennaro ed altri, e Procuratore del Re di

55 PARTE SECONDA 56

luto attenersi entro la latitudine accordatagli dalla

legge di lire 10 a lire 20 per chilogramma in ordine

alle contravvenzioni assimilate al contrabbando, bensì

jl minimum della multa da lire 20 a 60 stabilita pel

vero contrabbando ; Che per altra parte ciò risulta con viemaggiore

evidenza, sia dalla citazione dell'art. 24, n. 1, che si

fece nella sentenza del Tribunale, sia dall'essersi nella

medesima detto in termini espressi, benché senza fon

damento, che la. diminuzióne della metà stabilita nel

l'ultimo capoverso dell'art. 28 è solo applicabile quando

si tratti di contravvenzione relativa al sale, non a

quelle riguardanti il tabacco;

Per questi motivi, cassa ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 16 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Salis,

P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Carta Liberato

ed altri.

Giurati — Capo — Assenza «lei primo estratto —

Modo «li surrogarlo (Cod. proc. pen., art. 501 ; Re

golamento sui giurati 1° settembre 1874, n. 2061,

art. 31).

Allorché il primo estratto dei giurati non si presenti

perchè impedito da malattia, è conforme alla legge

che la Corte gli sostituisca nelle funzioni di capo

del giurì il giurato che fu estratto immediata

mente dopo; non essendo applicabili a questo caso

le disposizioni stabilite per quello ben diverso in

cui il primo estratto, senza cessare di esser giu

rato, ricusi o sia impedito di far da capo del giurì.

La Corte, ecc. — Attesoché ben lungi che la Corte

d'assise di Cagliari meriti censura, dev'esser lodata

per la giusta applicazione che ha fatto della dispo

sizione dell'art. 501 Cod. di proc. pen., il quale articolo

nella sua prima parte dispone: « È capo dei giurati

il primo di essi estratto a sorte ».

Or, essendo stato impedito da malattia il giurato

Francesco Melis, ch'era il capo dei giurati, perchè era

stato il primo estratto non ricusato, la Corte merita

mente con ordinanza del 5 agosto lo sostituì, nella

qualità di capo dei giurati, coll'altro giurato Francesco

Poddu, il quale, tolto dal giurì il Melis, era il primo

estratto, e quindi era il giurato cui di diritto, giusta il

citato art. 501, spettava l'onore d'esser capo dei giu

rati; eccettochè egli avesse rinunciato a tal carico,

nel qual caso la scelta doveva farsi colle norme se

gnate nella 2° parte del citato art. 501 e nell'art. 31

del regolamento del 1° settembre 1874, dove nel primo

comma si parla di rinuncia del primo estratto e di

scambio di posto col medesimo. Nel capoverso dello

stesso art. 31 si prevede un caso speciale d'impedi

mento sopravvenuto nella Camera delle deliberazioni.

Non devonsi confondere i due casi diversi: quello cioè

in cui il primo estratto cessa d'esser, giurato ; e l'altro

in cui, rimanendo giurato, ricusa o è impedito di far

da capo dei giurati senza smettere le funzioni di giù

rato. Il 1° caso è preveduto nella la parte dell'art. 501; l'altro caso è contemplato dalla 2a parte dello stesso

art. 501 e dall'art. 31 del regolamento, facendo distin

zione per la forma del procedimento tra il caso in cui

l'impedimento avvenga nell'udienza o nella Camera

delle deliberazioni. In conseguenza il mezzo deve ri

gettarsi ; Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Nico

lai, P. M. Spera. (Conci, conf.) — Ric. Patacca Gen

naro ed altri, e Procuratore del Re di Teramo.

lumi stia — Pena dt morte — Commutazione —

Quando sia applicabile (Regio decreto d'amnistia

19 gennaio 1878, art. 3).

Il beneficio della commutazione della pena di morte

nei lavori forzati a vita, giusta il regio decreto

d'amnistia del 19 gennaio 1878, non ha luogo in

ogni caso in cui il reato sia punibile pei' sè stesso

con la pena capitale, ma soltanto allorché la pena dovuta in concreto per le circostanze del fatto sia

effettivamente quella di morte. (1)

La Corte, ecc. — Sul ricorso del pubblico ministero. —

Attesoché contro la sentenza abbia ricorso anche il

pubblico ministero, denunziando la violazione dell'ar

ticolo 3 del regio decreto d'amnistia 19 gennaio 1878,

per essersi applicata malamente la pena temporaria dei lavori forzati, partendo dal falso principio che in

virtù dell'anzidetto articolo 3 del regio decreto d'amni

stia si dovesse nel caso commutare la pena capitale, minacciata al crimine del quale si tratta, in quella dei

lavori forzati a vita, e, diminuendo questa di un gradò

per le ammesse circostanze attenuanti, discendere a

quella di anni venti, che venne applicata; Attesoché un tale principio, nel quale la sentenza è

fondata per l'applicazione della pena, è manifestamente

erroneo e viola l'articolo 3 del menzionato decreto di.

amnistia, dovendo procedere il diverso principio che .

non sia luogo ad applicare il benefico disposto del sud

detto articolo 3 se non dopo definita e pronunciata la

pena dovuta al reato, tenuto conto delle aggravanti e

delle diminuenti, Or, nella specie, la pena dovuta al

crimine di assassinio, del quale trattasi, non poteva essere che quella dei lavori forzati a vita, diminuendo

d'un grado, per le ammesse circostanze attenuanti, in

dipendentemente dal disposto dell'articolo 3 dell'amni

stia, la pena capitale minacciata dall'articolo 531 del

Codice penale, onde non era nel caso applicabile il

benefico disposto del suddetto articolo 3, né poteva farsi valere per l'effetto di commutare la pena capi tale nei lavori forzati a vita, e diminuire poi quella d'un

grado per riguardo delle circostanze attenuanti.

Sussiste adunque la violazione dell'articolo 3 del regio

(1) Conforme, Cass. Palermo, 23 aprila 1878 (Foro it., 1878, col. 232).

This content downloaded from 185.2.32.185 on Wed, 18 Jun 2014 16:33:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. NicoLai, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Patacca Gennaro ed altri, e Procuratore del Re di

57 GIURISPRUDENZA PENALE 58

decreto d'amnistia, denunciata dal pubblico ministero

ricorrente ;

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 30 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. De

Cesare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Viali Ni

cola.

Pena — Condanna alla reclusione — Altra condanna

ai lavori forzati — Pendenza del ricorso contro

la prima condanna — Assorbinicnto (Cod. pen.,

art. 109 e 117).

Avvenuta una sentenza di condanna a pena di re

clusione, se, pendente il ricorso, il condannato è tra

dotto una seconda volta in giudizio per altro reato,

e nélVesser per questo condannalo si tien conto anche

del primo applicandosi una pena maggiore, cassata

la prima sentenza, il giudice di rinvio non può pel

primo reato infliggere altra pena. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché la Corte d'assise di Spo

leto con sentenza del 31 agosto 1877 condannava Nic

cola Viali alla pena della reclusione per anni sette quale

colpevole di furto qualificato pel valore, pel tempo e

pel mezzo. Ma questo supremo Collegio la cassò a'28 di

cembre 1877 e rinviò la causa pel nuovo giudizio alla

Corte di assise di Perugia. Pendente il ricorso, il Viali

fu tradotto una seconda volta innanzi la stessa Corte

d'assise di Spoleto sotto l'accusa di altro furto pure

qualificato pel valore, pel tempo e pel mezzo, e, rite

nuto colpevole, venne condannato alla pena dei lavori

forzati per anni quindici con sentenza del 13 novem

bre 1877, dichiarandosi cessati gli effetti della prece

dente condanna alla reclusione. Questa sentenza pas

sava in cosa giudicata.

Procedutosi in grado di rinvio al giudizio del primo

furto, la Corte d'assise di Perugia, con sentenza del

29 agosto ultimo, condannava il Viali alla pena della

reclusione per anni sette, non tenendo conto della con

danna a quindici anni di lavori forzati pronunciata il

13 novembre 1877. Il Viali per questo fatto interponeva

ricorso, deducendo la violazione degli articoli 109 e 117

Cod. pen., per esser egli stato due volte condannato

pel medesimo reato;

Attesoché, sia pure che la Corte d'assise di Spoleto

con la sua seconda sentenza di condanna, divenuta ir

revocabile, avesse illegalmente, come si asserisce, di

chiarata assorbita la pena della reclusione inflitta al

Viali con la prima sentenza, che non aveva giuridica

esistenza in pendenza del ricorso, è certo però che in

essa fu tenuto calcolo del primo reato e della prima

pena, ed in conseguenza di ciò se ne applicò una mag

giore, cioè quella dei lavori forzati a tempo per anni

quindici, jnentre il secondo furto per entità era eguale

al primo. Se a ciò si fosse posto mente, non si sarebbe

con la denunziata sentenza caduto nello assurdo di pu

nire due volte un reato, mentre nec sane verisimile

est delictum, unum eadem lege variis aestimationibus

coèrceri, non essendo accettabile la teoria di non do

versi tener conto della dichiarazione di assorbimento

fatta nella prima sentenza divenuta irrevocabile, sol

perchè la Corte di assise di Spoleto innanzi tempo di

chiarò esistente una pena che non aveva ancora vita giu

ridica in pendenza del ricorso. Senza entrare in questa

disputa, inutile ed inopportuna, avvegnaché al caso sa

rebbe stata sempre applicabile la disposizione dell' ar

ticolo 109 Cod. pen. messa in "armonia con quella del

successivo articolo 117, perchè pendente il ricorso non

poteva ritenersi il Viali irrevocabilmente condannato,

la Corte di assise di rinvio avrebbe dovuto riflettere

che nella condanna pronunziata con quel giudicato vi

era già compresa quella del primo furto ; e non essendo

consentito dalla ragione, dalla legge e dall'equità che

un reato potesse esser due volte punito, avvegnaché

in omnibus quidem, maxime tamen in jure, aequitas

spectanda sit, doveva per imprescindibile necessità

dichiarare compresa ed assorbita nella pena dei lavori

forzati quella della reclusione.

Onde di questa pena non si deve tener conto, essendo

essa compresa in quella di quindici anni di lavori for

zati applicata al ricorrente dalla: Corte di assise di

Spoleto con la sentenza del 13 novembre 1877. E per

conseguenza la impugnata sentenza va cassata senza

rinvio, ecc.

(1) Confronta: stessa Corte, 29 marzo,1878 (Foro it.} 1878, col. 217), e Cass. Palermo, 8 marzo 1876 (Id., 1876, col. 359).

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 18 novembre 1878, Pres. Ghiglieri P., Est. Ca

nonico, P. M. Spera, ff. di S. P. G. (Conci, conf.) —

P. M. c. D. Giovanni Baltrini.

Processioni — Oivieto prefettizio — Contravven

zione.

Il prefetto può vietare in generale le processioni re

ligiose, ed è punibile chi contravvenga alla relativa

ordinanza. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché, a senso dell'art. 146 della

legge comunale e provinciale, i prefetti, sottoprefetti

(1) Le Sezioni di cassazione istituite in Roma, con questa decisione,

persistono a seguire la giurisprudenza stabilita colla precedente del 30 gennaio 1877, est. Salis, riferita in questo stesso periodico, voi. 2,

parte II, col. 150. Questa giurisprudenza è in perfetta opposizione con

quella seguita costantemente e ripetutamente dalle altre Corti supreme, ed è anche contraria ad un'altra decisione delle stesse Sezioni romane

del 15 luglio 1876, est. Nicolai, riferita negli Annali., XI, 1, 2, 107.

Il chiarissimo avv. Mecacci, con una dottissima nota alla citata de

cisione del 30 gennaio 1877, inserita in questa raccolta (loc. cit.), cen

surò vivacemente la dottrina delle Sezioni romane, mostrando come

essa fosse contraria alla lettera ed allo spirito della legge, e come

facile fosse il rispondere agli argomenti in quella decisione invocati.

A queste giustissime osservazioni fece eco tutta la stampa giuridica del

Regno, e quindi era dato sperare che quella suprema magistratura, tan

dem in se reversa (come dicevano i sapienti giudici della Rota romana), sarebbe tornata alla sua primitiva giurisprudenza, ed avrebbe censu

rati come abusivi i decreti dei prefetti contenenti una proibizione ge nerale delle processioni. Però la nostra speranza è stata vana, poiché

This content downloaded from 185.2.32.185 on Wed, 18 Jun 2014 16:33:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended