+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca — Ric. P. M....

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca — Ric. P. M....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: dangquynh
View: 223 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca —Ric. P. M. c. Mannone ed altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 31, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1906), pp. 403/404-407/408 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23108106 . Accessed: 21/06/2014 04:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca — Ric. P. M. c. Mannone ed altri

Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca —Ric. P. M. c. Mannone ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 31, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1906), pp.403/404-407/408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23108106 .

Accessed: 21/06/2014 04:51

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca — Ric. P. M. c. Mannone ed altri

PARTE SECONDA

ohe quello del giudizio, e dall'art. 420 dello stesso eod. pen. por l'esercito, in cui alla parola medesima altro senso non può attribuirsi che quello appunto di processo istruttorio.

u La norma pertanto che dai combinati art. 574 e 575 del codice or citato si ricava, è che per i reati commessi in tempo di guerra, se durante tal periodo non fu iniziato il processo, dopo la cessazione della guerra la competenza per giudicarne deve essere regolata come se il reato fosse avvenuto in tempo di pace, sebbene la pena da infliggersi sia quella stabilita per il tempo di guerra, giusta l'art. 576 : se poi il processo fu ini

ziato, la competenza è dei tribunali militari territoriali (vedi sent, del Trib. Supr. di Guerra, 7 dicembre 1868, Lobate e

Tripoli). E questo è il caso del processo a carico del tenente

Modugno per reati di grassazione o rapina, saccheggio e busca. " Dei reati poi di stupro e di ratto, di prevaricazione e di

falso non bisogna ora occuparsi ; dovendo a norma dell'art. 340

cod. pen. per l'esercito, attendersi l'esito del giudizio per i reati

più gravi „. Ciò premesso: Attesoché, introdotta nella disputa, tra i coeffieenti di una

più esatta argomentazione, la disposizione dell'art. 575 cod.

pen. per l'esercito, della quale la sentenza della Commis sione d'inchiesta non ha tenuto conto, e dalla quale in

vece non si può ragionevolmente prescindere, riesca lecito af

fermare, pure sorpassando sulla rigorosa osservanza dell'art. 243 del codice stesso, che la disputa non possa essere risoluta in modo diverso da quello adottato dalla ordinanza del giudice

istruttore; senza di che non si intenderebbe quale funzione

stia ad esercitare nella legge la citata disposizione. Ed essa avverte altresì come non valga in contrario la teoria invocata dalla Commissione d'inchiesta; appunto perchè non ricorre il

caso nella specie di una legge eccezionale determinata da un

eccezionale momento, cessato il quale cessa la legge, bensi ri

corre il caso di una legge speciale sì, ma normale e perma nente, quale è il Codice penale per l'esercito, la quale, come

provvede essa anticipatamente in via di regola alla preveduta eventualità dello stato di guerra, così essa stessa provvede al

l'altra prevedibile eventualità della cessazione di tale stato :

senza di che nuovamente rimarrebbe senza funzione nella legge il citato art. 575.

Attesoché, di conseguenza, spettando all'autorità giudizia ria militare ordinaria la cognizione della causa, convenga se

gnalare un doppio equivoco, in uno dei quali è incorsa la sen tenza della Commissione d'inchiesta, e nel secondo è incorsa l'ordinanza del giudice istruttore.

E detto in quella sentenza che, dichiarata la incompetenza dell'autorità giudiziaria militare a pronunciarsi sui reati di

rapina, saccheggio e busca, spetti all'autorità giudiziaria or dinaria di esaminare ancora se il Modugno sia o non respon sabile delle altre imputazioni di grassazione, ratto e stupro che

pure gli sono ascritte. Ora basta riferirsi all'art. 274 cod.

pen., per l'esercito per intendere come il titolo di grassazione debba essere caduto per equivoco dalla penna dell' estensore della sentenza, poiché non è che una ripetizione del titolo di

rapina precedentemente indicato. E, difatti, il secondo capo d'imputazione formulato a carico del Modugno era precisa mente quello di grassazione o rapina, saccheggio e busca; e così esattamente riprodotto nella intestazione della ordinanza del giudice istruzione, con la citazione dei corrispondenti art.

274, 275, 278, 279 del cod. pen. per l'esercito. È detto poi nella ordinanza che dei reati di stupro e di

ratto di prevaricazione e di falso, non bisogna ora occuparsi, dovendo a norma dell'art. 340 del cod. pen. per l'esercito at tendersi l'esito del giudizio per i reati più gravi. Ora ciò non è esatto per quanto riguarda i titoli di stupro e di ratto, i

quali essendo reati preveduti dal cod. pen. por l'esercito per il tempo di guerra (art. 270, 271, 272), devono ricevere lo stesso trattamento dei reati di grassazione o rapina, di saccheggio e di busca, e lo stesso trattamento, infatti, avevano ricevuto nella sentenza della Commissione d'inchiesta.

Questa sentenza tanto per gli uni quanto per gli altri aveva esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria militare ; e però? riconosciuta tale incompetenza per gli uni, dovrà essere rico nosciuta per gli altri.

Benvero, la Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare territoriale di Firenze, nel provvedere definitivamente così in ordine ai reati di grassazione o rapina, di saccheggio e di busca, come in ordine ai reati di stupro e di ratto, vorrà certamente notare che per queste ultime due imputazioni la

procedente sentenza della Commissione d'inchiesta presso il

tribunale militare territoriale di Bari aveva dichiarato non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi; e dovrà

quindi esaminare se tale dichiarazione sopravviva o non so

pravviva all'annullamento per ragione di rito di quella sen tenza.

Per quanto infine concerno i titoli di prevaricazione e di

falso, conviene avvertire che il codice penale per l'esercito con

templa tali reati quali reati in tempo di pace (art. 179,188); e sono reati militari quandoil danno sia dell'Amministrazione militare. La precedente sentenza della Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare territoriale di Bari, ed ugualmente la sen tenza della Commissione d'inchiesta presso il tribunale mili tare territoriale di Firenze, non escludono affatto il danno del l'Amministrazione militare, bensì ritengono che insieme a que sta debba ritenersi danneggiata un'Amministrazione estranea alla milizia, e cioè il Ministero degli Esteri ; ed è in questo senso che dichiarano la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Se non che, a prescindere se ciò valga ad escludere la competenza dell'autorità giudiziaria militare, è da notare

che sulla sostanza della imputazione un giudizio definitivo è forse prematuro, perciò che la stessa Commissione d'inchiesta rileva in fatto circa la pendenza del procedimento ammini

strativo, senza la risoluzione del quale la Commissione affer ma che faccia difetto l'accertamento del dolo e del danno. E

però giova rimandare integra la causa alla competenza mili tare anche por il falso e per la prevaricazione perchè si pro nunzi definitivamente in merito, potendo anche accadere che

venga a mancare la ragione del conflitto, o con riserva di esa minarlo e risolverlo a miglior tempo, se ne sarà il caso.

Per questi motivi, chiede che la Corte di Cassazione, an nullando la sentenza della Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare territoriale di Firenze dei 20 giugno 1906, e modificando per quanto di ragione la ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale penale di Bari 10 luglio 1906, di chiari la causa di competenza dell'autorità giudiziaria milita

re, e mandi gli atti all'avvocato fiscale militare presso il tri bunale predetto per il corso ulteriore di legge „.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 4 luglio 1906 ; Pres. ed Est. Fiocca — Ric.

P. M. c. Marinone ed altri.

Prode elettorale — Falsificazione dei risaltati delia

votazione — Flagranza (L. elettorale politica, art.

110).

La sospresa in flagranza è richiesta dal capoverso dell'art.

110 legge elettorale politica soltanto nella sua prima

parte, cioè nel caso di chi sottrae od aggiunge o so

stituisce schede o ne altera il contenuto o legge nomi

diversi da quelli che vi sono scritti, e non anche nella

seconda parte, cioè nel caso di chi incaricato di scri

vere un voto per un elettore che non può farlo da se, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, o in

qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazio

ne. (1) A costituire il reato di cui al citato articolo basta che si

avveri una delle ipotesi ivi previste, benché per sa sola

non possa raggiungere lo scopo della vittoria.

Così basta il solo fatto di aggiungere schede o quello solo

di alterare le note di identificazione, e non occorre

il concorso di entrambi i fatti, benché così soltanto sia

possibile ottenere l'effetto della vittoria.

La Corte, ecc. : — Atteso in fatto, che per la elezione

del deputato Vincenzo Saporito Ricca, seguita il 6 no

vembre 1904 in Castelvetrano, su querela di Filippo

Mendolici, i componenti le tre sezioni vennero tutti sot

toposti a procedimento penale per brogli elettorali ai sensi

del capoverso dell'art. 110 della legge elettorale politica, e rinviati a giudizio avanti il tribunale di Trapani, che

(1) Consulta le sentenze 10 aprile 1899, Ambrosino (Foro it., 1899, II, 256) e 24 maggio 1897, Miceli (id., 1897, II, 399).

This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca — Ric. P. M. c. Mannone ed altri

405 GIURISPRUDENZA PENALE 406

con sentenza del 4 novembre 1905 dichiarò colpevoli del

delitto suddetto soltanto tre presidenti delle sezioni, cioè

Mannone Michelangelo, Gentile Pietro e Saporito Anto

nino, nonché i due scrutatori Pirrone Giuseppe e Caimmi

Giovanni, condannandoli, ciascuno, ad un anno di deten

zione ed alla multa di lire 1000 ed assolvendo gli altri

per non provata reità. Appellarono tutti da cotesta sen

tenza, condannati ed assolti, i primi sostenendo che per

la punibilità del reato loro ascritto, essendo richiesta la

sorpresa in flagranza, e questa mancando, il tribunale

avrebbe dovuto assolverli; i secondi sostenendo che il

tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del reato

a loro riguardo. Ma la Corte, nel dichiarare inammissi

bile l'appello di questi ultimi, accolse invece quello dei

primi, dichiarando non farsi luogo a procedimento. Di

questa sentenza il P. M. domanda la cassazione pel mo

tivo che la sorpresa in flagranza del reato è bensì ri

chiesta dalla legge nella prima parte del capoverso del

l'art. 110 della legge elettorale politica in vigore, e cioè

nei casi di' chi sottrae, aggiunge, o sostituisce schede, o

ne altera il contenuto, o legge fraudolentemente nomi

diversi da quelli che vi sono scritti, ma non è richiesta

nella seconda parte, e cioè nei casi di chi, incaricato di

scrivere un voto per un elettore, che non può farlo da

sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, o in

qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione,

stantechè nella prima parte si tratta di fatti transitori,

che non si possono provare altrimenti che con testimoni,

della cui sincerità la legge giustamente è diffidente a

causa delle passioni politiche da cui sono agitati, epperò

richiede la sorpresa in flagranza ; ma nella seconda parte

trattandosi di fatti permanenti, che si possono accertare

anche con documenti, manca la ragione di richiedere la

sorpresa in flagranza.

In diritto : — Attesoché della frode elettorale nella

fattispecie non si possa dubitare, perocché tanto la sen

tenza del tribunale quanto quella della Corte di appello

ammettono, che due morti, Sciortino Domenico e Corpieri

Giovanni, nove assenti, di cui tre in America e sei gra

vemente malati, e parecchi analfabeti che non potevano

votare e di fatto non votarono, figurano invece di aver

votato nella elezione del deputato Saporito in Castelve

trano il 6 novembre 1904.

Il tribunale dubitò del modo con cui la frode fu com

messa se cioè con aggiunzione di schede o con sostitu

zione di persone, ma la Corte di appello non ebbe alcun

dubbio, che fu commesso con aggiunzione di schede. Ma

poiché essa riconosce che codesta aggiunzione a nulla sa

rebbe valsa ad ottenere vittoria senza la falsificazione delle

note di identificazione, è forzata quindi a ritenere e ritiene

che la frode elettorale fu commessa e con aggiunzione di

schede e con la falsificazione delle note d'identificazione.

Ciò posto rimane a vedere, se per la punibilità di codesta

frode elettorale, di cui è parola nel capoverso dell'art. 110

in disamina, la legge richieda sempre e in tutti i casi l'e

stremo della sorpresa in flagranza di reato, come affermasi

nell' impugnata sentenza, ovvero lo richieda soltanto nella

prima parte, come si sostiene nel ricorso. Su ciò la Corte

Suprema osserva, che basta semplicemente leggere il capo

verso del suddetto articolo per essere convinti che la

sorpresa in flagranza sia richiesta soltanto nella prima

parte, e cioè nel caso di chi sottrae, aggiunge e sosti

tuisce schede, o ne altera il contenuto, e legge fraudo

lentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti,

ma non nella seconda parte, e cioè nel caso di chi, inca

ricato di scrivere il voto per tin elettore, che non può farlo da sè, vi scriva un nome diverso da quello indi

catogli, o di chi in qualsiasi altro modo falsifica i risul tati della votazione.

Se la legge avesse voluto la sorpresa in flagranza an

che per questi ultimi casi, lo avrebbe detto esprimen dosi diversamente, e cioè " o chi incaricato di scrivere.. •

è sorpreso in atto di scrivere un nome diverso da quello

indicatogli, o chi in qualsiasi altro modo è sorpreso in

atto di falsificare i risultati della votazione Il senso

adunque fatto palese dal significato delle parole usate

dalla legge nella disposizione in esame sta a favore della

tesi propugnata col ricorso e contro la sentenza impu

gnata. Vi sta anche la ratio legis, perocché se la sor

presa in flagranza si richiede come guarentigia che al

lontana il pericolo di postume accuse, le quali darebber

luogo a testimonianze d'ordinario dominate dall'interesse

di partito (Relaz. Zanardelli), in altri termini, se la ra

gione della legge è perchè essa in questi casi giusta mente diffida della sincerità della prova testimoniale, a

causa delle passioni politiche e partigiane, è evidente

come cotesta ragione manchi, quando si tratta di fatti

che si possono provare con documenti, come nella fat

tispecie. Invero, a proposito che i due morti non pote vano votare e non votarono, basta esibire gli estratti

della loro morte rispettivamente avvenuta prima del 6

novembre 1904. A provare che gli analfabeti non vota

rono, nè lo potevano, basta invitarli a leggere e scrivere.

Anche l'assenza si può provare con documenti, come per

es., nel caso di chi nel giorno della elezione comparve altrove in giudizio attore o convenuto, o stipulò un con

tratto con atto pubblico. Va poi lungi dal vero la Corte

di appello quando nelfct sentenza afferma, non esservi

differenza tra il fatto di chi legge fraudolentemente un

nome diverso da quello scritto nella scheda e di chi in

caricato di scrivere il voto per un altro, vi scrive un

nome diverso da quello indicatogli, e ne inferisce, che

non vi è ragione per richiedere nell' uno l'estremo della

flagranza, e negarlo per l'altro, essendo entrambi fatti di

natura transitoria: no, perchè nell'uno la frode si com

mette leggendo e quindi pronunziando parole, verba vo

lant, nell'altro la frode si commette scrivendo, scripta

manent, e qui lo scritto rimane a documentare la tradita

fede posta in altri, e quindi la frode elettorale. Che poi la condizione della sorpresa in flagranza sia limitata sol

tanto ai casi contemplati dalla prima parte del capoverso dell'art. 110 è detto espressamente nella relazione pre sentata dallo Zanardelli nella tornata del 21 dicembre

1880 sulla ritorma della legge elettorale politica. Di fatti, dopo di essersi nella medesima accennato

alle diverse specie di frode elettorale quali si vedono

ora enunciate nell'art. 110, si ha la cura di subito sog

giungere " Giova specialmente avvertire che per alcuni

di questi fatti di frode, quali sono il sottrarre, aggiun

gere, e sostituire schede od alterarne il contenuto o il

leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che sono

scritti nella scheda, la legge richiede la sorpresa in fla

granza. '•

Dunque non per tutti i fatti di frode la legge richiede la sorpresa in flagranza, ma soltanto per alcuni, e cioè quelli enunciati nella prima parte dell'art. 96 di

venuto poi il 110 della legge elettorale politica in vi

gore. La Corte di appello affermando il contrario va con

tro la parola e lo spirito delia legge. Sconosce poi l'es

senza giuridica di questa specie di reato, quando affer

This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca — Ric. P. M. c. Mannone ed altri

407 PARTE SECONDA 408

ma, che per la loro punibilità non basta il solo fatto di

aggiungere schede nè l'altro di falsificare le note di iden

tificazione, ma che occorre il concorso e la coesistenza

di entrambi, perchè così soltanto è possibile ottenere l'ef

fetto della vittoria. Così ragionando la Corte di appello

dimentica che il reato in disamina, mirando a violare

un diritto sociale quale è l'elettorato politico, si con

suma ed è perfetto con la semplice offesa del diritto senza

bisogno di ulteriore evento, e il diritto rimane offeso to

sto che posto in pericolo.

Ciò che la legge penale mira a tutelare in questa

specie di reati è la sincerità della votazione senza la

quale non è possibile l'esercizio di un diritto elettorale.

E poiché codesta sincerità rimane offesa e messa in pe

ricolo dal semplice fatto di aggiungere o sottrarre schede

ecc., è evidente che ciò basta per rendere il reato con

sumato, senza che occorra ottenere l'effetto della vittoria,

come inclina a credere la Corte di appello, a quello

stesso modo che nel reato di falsa testimonianza per

dirsi consumata, basta il semplice fatto di avere deposto il falso o taciuto il vero in giudizio, senza il bisogno di

conseguire l'intento della vittoria di una delle parti.

Nell'art. 110 della legge elettorale politica sono enunciate

le diverse specie o forme con cui si offende la sincerità

del voto nelle elezioni politiche, ognuna di esse costi

tuisce un'entità giuridica per sè stante e basta da sola

ad integrare il reato della frode elettorale quando miri

ad offendere la sincerità del voto.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso del P.

M., cassa e rinvia ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.DI ROMA. (Sezioni unite)

Udienza 26 giugno 1906; Pres. Fiocca, Eat. Fontana — Ric. P. M. c. Pesce.

Amnistia HO settembre ftlPII-A — Keati ì colposi^ le

denti l' integrità personale — Omessa consegna di

oggetti pignorati ( I\. D. 16 settembre 1904, art. 1

lett. d; cod. pen., art. 203).

L'art. 1 lett. d del r. d. d'amnistia 16 settembre 1904 si

applica ai soli reati colposi importanti lesioni all' in

tegrità personale. (1) Così non si applica al reato previsto dal capoverso del

l'art, 203 cod. pen. (omessa consegna, per negligenza, di cose pignorate). (2)

La Corte : — ... Osserva esser mestieri pel nuovo e

definitivo, e perciò delicatissimo, esame della quistione, tenere ben sott'occhio tutte le ragioni addotte dalla se

zione d'accusa col suo secondo pronunziato a motivare il proprio dissenso dalla massima che proclamò questa Corte Suprema; le quali ragioni diligentemente raccolte sono le seguenti :

1. La locuzione generica dell'art. 1 lett. d del re

gio decreto d'amnistia 16 settembre 1904, pei delitti col

posi, senza distinzione di specie, la quale — non pre sentando ambiguità — non possa dar luogo a questione

d'interpretazione o di volontà, e quindi non ammetta

eccezioni, nè restrizioni oltre a quella espressa in essa

disposizione.

(1-2) La conforme sentenza 25 novembre 1905, pronunziata nella stessa causa, è pubblicata a col. 194 del presente volume — Oltre le sentenze in senso contrario ivi citate in nota, va rie altre ne ha pronunziate, pure in senso contrario, la secon da Sezione della Suprema Corte.

2. Il criterio ispiratore dell'amnistia medesima, che

fu di sottrarre alle conseguenze penali d'un fatto lesivo

o dannoso, coloro che nel commetterlo non agirono con

dolo.

S. L'essere insignificante il fatto che il sovrano con

cedente abbia usato nel citato articolo l'espressione "

per

imprudenza o negligenza „ tal quale si legge nell'art. 375

cod. pen., come pure insignificante sia il richiamo alle

lesioni prevedute dal n. 2 dell'art. 372; giacché quel l'espressione vedesi egualmente adoperata per gli altri

reati colposi, che poi non sono altri se non quelli di cui

agli art. 109, 201 ultimo capov., 203 capov. 2, 229 ca

pov. 2, 311, 314, 323 cod. pen., e quel richiamo è fatto solo come modo di indicare, coll'accenno alle loro con

seguenze, i reati colposi voluti ammnistiare.

4. Il raffronto del regio decreto del 1904 in esame

cogli altri parimente d'amnistia del 1° giugno 1901 e del 23 novembre 1902, nei quali due ultimi l'art. 1 lett. c ò formulato come l'art. 1 lett. d del regio-decreto del 1904 sul quale ora cade la disputa, ma con l'aggiunta —

dopo la parola delitti — indicati nell'art. 375 cod. pen., raffronto da cui nasce spontaneo e logico l'argomento del lex ubi voluit, ecc.

5. Il fatto che l'evento intimo della famiglia reale in occasione del quale venne largita l'amnistia del 1904, fu più lieto degli altri due d'ugual genere del 1901 e del 1902, perchè fu la nascita del principe reale eredi tario : dal che perde valore l'argomento che la Corte Su

prema trasse dalla generica identità dei lieti eventi oc casionanti le amnistie anteriori.

ti. Infine il modo facile, piano e chiarissimo, con cui avrebbe potuto escludere espressamente l'amnistia (se lo si fosse realmente voluto) gli altri reati colposi, col l'indicare i delitti amnistiati per quelli degli art. 371, 375 cod. pen., come si fece nei due mentovati decreti del 1901 e 1902, o per quelli contro la persona con che nessun dubbio avrebbe più avuto ragione d'essere.

Osserva ora che ai primi due di codesti motivi resi ste il gravissimo riflesso del parere intuitivamente priva di un concetto spiegabile, anzi assolutamente mancante

d'ogni ragionevole concetto, la (ipotetica) volontà del So vrano di indulgere ai reati non dolosi, presi tutti in

blocco, e come proprio ad occhi chiusi per non vederne la giuridica obiettività e le altre loro conseguenze tutte, le quali

— come avvertì questa Corte col suo primo pro nunciato —

possono essere tanto differenti e tanto gra vi, e hanno innegabilmente influenza per determinare anche il grado della colpa di chi li commise; col farsi

poi una eccezione unica per quelli che cagionarono la morte od altro danno grave all' integrità fisica della per sona, venendosi per tal modo ad assegnare importanza maggiore ad una lesione personale, sia pure grave, che non —

per esempio — a qualunque altra conseguenza di un delitto contro la patria, o a quelle, anche solo pos sibili, ma immense, incalcolabili — di un incendio com messo su opere, su edilizi o depositi militari, arsenali, opifici o navi dello Stato, mentre poi questi ultimi de litti, se dolosi, sono puniti di pena superiore assai (art. 107 capov. n. 2, 305 cod. pen.) a quella stabilita per la stessa grave lesione personale volontaria (art. 372 n. 2), e mentre per cotesti delitti —

gravissimi nelle conse guenze loro — nessuna eccezione verrebbe fatta, in quanto effetti di morte o di lesioni personali gravi non sono da essi possibilmente derivabili.

Osserva essere inutile soffermarsi su quanto è detto

This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended