Udienza 4 luglio 1906; Pres. ed Est. Fiocca —Ric. P. M. c. Mannone ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 31, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1906), pp.403/404-407/408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23108106 .
Accessed: 21/06/2014 04:51
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE SECONDA
ohe quello del giudizio, e dall'art. 420 dello stesso eod. pen. por l'esercito, in cui alla parola medesima altro senso non può attribuirsi che quello appunto di processo istruttorio.
u La norma pertanto che dai combinati art. 574 e 575 del codice or citato si ricava, è che per i reati commessi in tempo di guerra, se durante tal periodo non fu iniziato il processo, dopo la cessazione della guerra la competenza per giudicarne deve essere regolata come se il reato fosse avvenuto in tempo di pace, sebbene la pena da infliggersi sia quella stabilita per il tempo di guerra, giusta l'art. 576 : se poi il processo fu ini
ziato, la competenza è dei tribunali militari territoriali (vedi sent, del Trib. Supr. di Guerra, 7 dicembre 1868, Lobate e
Tripoli). E questo è il caso del processo a carico del tenente
Modugno per reati di grassazione o rapina, saccheggio e busca. " Dei reati poi di stupro e di ratto, di prevaricazione e di
falso non bisogna ora occuparsi ; dovendo a norma dell'art. 340
cod. pen. per l'esercito, attendersi l'esito del giudizio per i reati
più gravi „. Ciò premesso: Attesoché, introdotta nella disputa, tra i coeffieenti di una
più esatta argomentazione, la disposizione dell'art. 575 cod.
pen. per l'esercito, della quale la sentenza della Commis sione d'inchiesta non ha tenuto conto, e dalla quale in
vece non si può ragionevolmente prescindere, riesca lecito af
fermare, pure sorpassando sulla rigorosa osservanza dell'art. 243 del codice stesso, che la disputa non possa essere risoluta in modo diverso da quello adottato dalla ordinanza del giudice
istruttore; senza di che non si intenderebbe quale funzione
stia ad esercitare nella legge la citata disposizione. Ed essa avverte altresì come non valga in contrario la teoria invocata dalla Commissione d'inchiesta; appunto perchè non ricorre il
caso nella specie di una legge eccezionale determinata da un
eccezionale momento, cessato il quale cessa la legge, bensi ri
corre il caso di una legge speciale sì, ma normale e perma nente, quale è il Codice penale per l'esercito, la quale, come
provvede essa anticipatamente in via di regola alla preveduta eventualità dello stato di guerra, così essa stessa provvede al
l'altra prevedibile eventualità della cessazione di tale stato :
senza di che nuovamente rimarrebbe senza funzione nella legge il citato art. 575.
Attesoché, di conseguenza, spettando all'autorità giudizia ria militare ordinaria la cognizione della causa, convenga se
gnalare un doppio equivoco, in uno dei quali è incorsa la sen tenza della Commissione d'inchiesta, e nel secondo è incorsa l'ordinanza del giudice istruttore.
E detto in quella sentenza che, dichiarata la incompetenza dell'autorità giudiziaria militare a pronunciarsi sui reati di
rapina, saccheggio e busca, spetti all'autorità giudiziaria or dinaria di esaminare ancora se il Modugno sia o non respon sabile delle altre imputazioni di grassazione, ratto e stupro che
pure gli sono ascritte. Ora basta riferirsi all'art. 274 cod.
pen., per l'esercito per intendere come il titolo di grassazione debba essere caduto per equivoco dalla penna dell' estensore della sentenza, poiché non è che una ripetizione del titolo di
rapina precedentemente indicato. E, difatti, il secondo capo d'imputazione formulato a carico del Modugno era precisa mente quello di grassazione o rapina, saccheggio e busca; e così esattamente riprodotto nella intestazione della ordinanza del giudice istruzione, con la citazione dei corrispondenti art.
274, 275, 278, 279 del cod. pen. per l'esercito. È detto poi nella ordinanza che dei reati di stupro e di
ratto di prevaricazione e di falso, non bisogna ora occuparsi, dovendo a norma dell'art. 340 del cod. pen. per l'esercito at tendersi l'esito del giudizio per i reati più gravi. Ora ciò non è esatto per quanto riguarda i titoli di stupro e di ratto, i
quali essendo reati preveduti dal cod. pen. por l'esercito per il tempo di guerra (art. 270, 271, 272), devono ricevere lo stesso trattamento dei reati di grassazione o rapina, di saccheggio e di busca, e lo stesso trattamento, infatti, avevano ricevuto nella sentenza della Commissione d'inchiesta.
Questa sentenza tanto per gli uni quanto per gli altri aveva esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria militare ; e però? riconosciuta tale incompetenza per gli uni, dovrà essere rico nosciuta per gli altri.
Benvero, la Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare territoriale di Firenze, nel provvedere definitivamente così in ordine ai reati di grassazione o rapina, di saccheggio e di busca, come in ordine ai reati di stupro e di ratto, vorrà certamente notare che per queste ultime due imputazioni la
procedente sentenza della Commissione d'inchiesta presso il
tribunale militare territoriale di Bari aveva dichiarato non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi; e dovrà
quindi esaminare se tale dichiarazione sopravviva o non so
pravviva all'annullamento per ragione di rito di quella sen tenza.
Per quanto infine concerno i titoli di prevaricazione e di
falso, conviene avvertire che il codice penale per l'esercito con
templa tali reati quali reati in tempo di pace (art. 179,188); e sono reati militari quandoil danno sia dell'Amministrazione militare. La precedente sentenza della Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare territoriale di Bari, ed ugualmente la sen tenza della Commissione d'inchiesta presso il tribunale mili tare territoriale di Firenze, non escludono affatto il danno del l'Amministrazione militare, bensì ritengono che insieme a que sta debba ritenersi danneggiata un'Amministrazione estranea alla milizia, e cioè il Ministero degli Esteri ; ed è in questo senso che dichiarano la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Se non che, a prescindere se ciò valga ad escludere la competenza dell'autorità giudiziaria militare, è da notare
che sulla sostanza della imputazione un giudizio definitivo è forse prematuro, perciò che la stessa Commissione d'inchiesta rileva in fatto circa la pendenza del procedimento ammini
strativo, senza la risoluzione del quale la Commissione affer ma che faccia difetto l'accertamento del dolo e del danno. E
però giova rimandare integra la causa alla competenza mili tare anche por il falso e per la prevaricazione perchè si pro nunzi definitivamente in merito, potendo anche accadere che
venga a mancare la ragione del conflitto, o con riserva di esa minarlo e risolverlo a miglior tempo, se ne sarà il caso.
Per questi motivi, chiede che la Corte di Cassazione, an nullando la sentenza della Commissione d'inchiesta presso il tribunale militare territoriale di Firenze dei 20 giugno 1906, e modificando per quanto di ragione la ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale penale di Bari 10 luglio 1906, di chiari la causa di competenza dell'autorità giudiziaria milita
re, e mandi gli atti all'avvocato fiscale militare presso il tri bunale predetto per il corso ulteriore di legge „.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 4 luglio 1906 ; Pres. ed Est. Fiocca — Ric.
P. M. c. Marinone ed altri.
Prode elettorale — Falsificazione dei risaltati delia
votazione — Flagranza (L. elettorale politica, art.
110).
La sospresa in flagranza è richiesta dal capoverso dell'art.
110 legge elettorale politica soltanto nella sua prima
parte, cioè nel caso di chi sottrae od aggiunge o so
stituisce schede o ne altera il contenuto o legge nomi
diversi da quelli che vi sono scritti, e non anche nella
seconda parte, cioè nel caso di chi incaricato di scri
vere un voto per un elettore che non può farlo da se, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, o in
qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazio
ne. (1) A costituire il reato di cui al citato articolo basta che si
avveri una delle ipotesi ivi previste, benché per sa sola
non possa raggiungere lo scopo della vittoria.
Così basta il solo fatto di aggiungere schede o quello solo
di alterare le note di identificazione, e non occorre
il concorso di entrambi i fatti, benché così soltanto sia
possibile ottenere l'effetto della vittoria.
La Corte, ecc. : — Atteso in fatto, che per la elezione
del deputato Vincenzo Saporito Ricca, seguita il 6 no
vembre 1904 in Castelvetrano, su querela di Filippo
Mendolici, i componenti le tre sezioni vennero tutti sot
toposti a procedimento penale per brogli elettorali ai sensi
del capoverso dell'art. 110 della legge elettorale politica, e rinviati a giudizio avanti il tribunale di Trapani, che
(1) Consulta le sentenze 10 aprile 1899, Ambrosino (Foro it., 1899, II, 256) e 24 maggio 1897, Miceli (id., 1897, II, 399).
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
405 GIURISPRUDENZA PENALE 406
con sentenza del 4 novembre 1905 dichiarò colpevoli del
delitto suddetto soltanto tre presidenti delle sezioni, cioè
Mannone Michelangelo, Gentile Pietro e Saporito Anto
nino, nonché i due scrutatori Pirrone Giuseppe e Caimmi
Giovanni, condannandoli, ciascuno, ad un anno di deten
zione ed alla multa di lire 1000 ed assolvendo gli altri
per non provata reità. Appellarono tutti da cotesta sen
tenza, condannati ed assolti, i primi sostenendo che per
la punibilità del reato loro ascritto, essendo richiesta la
sorpresa in flagranza, e questa mancando, il tribunale
avrebbe dovuto assolverli; i secondi sostenendo che il
tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del reato
a loro riguardo. Ma la Corte, nel dichiarare inammissi
bile l'appello di questi ultimi, accolse invece quello dei
primi, dichiarando non farsi luogo a procedimento. Di
questa sentenza il P. M. domanda la cassazione pel mo
tivo che la sorpresa in flagranza del reato è bensì ri
chiesta dalla legge nella prima parte del capoverso del
l'art. 110 della legge elettorale politica in vigore, e cioè
nei casi di' chi sottrae, aggiunge, o sostituisce schede, o
ne altera il contenuto, o legge fraudolentemente nomi
diversi da quelli che vi sono scritti, ma non è richiesta
nella seconda parte, e cioè nei casi di chi, incaricato di
scrivere un voto per un elettore, che non può farlo da
sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, o in
qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione,
stantechè nella prima parte si tratta di fatti transitori,
che non si possono provare altrimenti che con testimoni,
della cui sincerità la legge giustamente è diffidente a
causa delle passioni politiche da cui sono agitati, epperò
richiede la sorpresa in flagranza ; ma nella seconda parte
trattandosi di fatti permanenti, che si possono accertare
anche con documenti, manca la ragione di richiedere la
sorpresa in flagranza.
In diritto : — Attesoché della frode elettorale nella
fattispecie non si possa dubitare, perocché tanto la sen
tenza del tribunale quanto quella della Corte di appello
ammettono, che due morti, Sciortino Domenico e Corpieri
Giovanni, nove assenti, di cui tre in America e sei gra
vemente malati, e parecchi analfabeti che non potevano
votare e di fatto non votarono, figurano invece di aver
votato nella elezione del deputato Saporito in Castelve
trano il 6 novembre 1904.
Il tribunale dubitò del modo con cui la frode fu com
messa se cioè con aggiunzione di schede o con sostitu
zione di persone, ma la Corte di appello non ebbe alcun
dubbio, che fu commesso con aggiunzione di schede. Ma
poiché essa riconosce che codesta aggiunzione a nulla sa
rebbe valsa ad ottenere vittoria senza la falsificazione delle
note di identificazione, è forzata quindi a ritenere e ritiene
che la frode elettorale fu commessa e con aggiunzione di
schede e con la falsificazione delle note d'identificazione.
Ciò posto rimane a vedere, se per la punibilità di codesta
frode elettorale, di cui è parola nel capoverso dell'art. 110
in disamina, la legge richieda sempre e in tutti i casi l'e
stremo della sorpresa in flagranza di reato, come affermasi
nell' impugnata sentenza, ovvero lo richieda soltanto nella
prima parte, come si sostiene nel ricorso. Su ciò la Corte
Suprema osserva, che basta semplicemente leggere il capo
verso del suddetto articolo per essere convinti che la
sorpresa in flagranza sia richiesta soltanto nella prima
parte, e cioè nel caso di chi sottrae, aggiunge e sosti
tuisce schede, o ne altera il contenuto, e legge fraudo
lentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti,
ma non nella seconda parte, e cioè nel caso di chi, inca
ricato di scrivere il voto per tin elettore, che non può farlo da sè, vi scriva un nome diverso da quello indi
catogli, o di chi in qualsiasi altro modo falsifica i risul tati della votazione.
Se la legge avesse voluto la sorpresa in flagranza an
che per questi ultimi casi, lo avrebbe detto esprimen dosi diversamente, e cioè " o chi incaricato di scrivere.. •
è sorpreso in atto di scrivere un nome diverso da quello
indicatogli, o chi in qualsiasi altro modo è sorpreso in
atto di falsificare i risultati della votazione Il senso
adunque fatto palese dal significato delle parole usate
dalla legge nella disposizione in esame sta a favore della
tesi propugnata col ricorso e contro la sentenza impu
gnata. Vi sta anche la ratio legis, perocché se la sor
presa in flagranza si richiede come guarentigia che al
lontana il pericolo di postume accuse, le quali darebber
luogo a testimonianze d'ordinario dominate dall'interesse
di partito (Relaz. Zanardelli), in altri termini, se la ra
gione della legge è perchè essa in questi casi giusta mente diffida della sincerità della prova testimoniale, a
causa delle passioni politiche e partigiane, è evidente
come cotesta ragione manchi, quando si tratta di fatti
che si possono provare con documenti, come nella fat
tispecie. Invero, a proposito che i due morti non pote vano votare e non votarono, basta esibire gli estratti
della loro morte rispettivamente avvenuta prima del 6
novembre 1904. A provare che gli analfabeti non vota
rono, nè lo potevano, basta invitarli a leggere e scrivere.
Anche l'assenza si può provare con documenti, come per
es., nel caso di chi nel giorno della elezione comparve altrove in giudizio attore o convenuto, o stipulò un con
tratto con atto pubblico. Va poi lungi dal vero la Corte
di appello quando nelfct sentenza afferma, non esservi
differenza tra il fatto di chi legge fraudolentemente un
nome diverso da quello scritto nella scheda e di chi in
caricato di scrivere il voto per un altro, vi scrive un
nome diverso da quello indicatogli, e ne inferisce, che
non vi è ragione per richiedere nell' uno l'estremo della
flagranza, e negarlo per l'altro, essendo entrambi fatti di
natura transitoria: no, perchè nell'uno la frode si com
mette leggendo e quindi pronunziando parole, verba vo
lant, nell'altro la frode si commette scrivendo, scripta
manent, e qui lo scritto rimane a documentare la tradita
fede posta in altri, e quindi la frode elettorale. Che poi la condizione della sorpresa in flagranza sia limitata sol
tanto ai casi contemplati dalla prima parte del capoverso dell'art. 110 è detto espressamente nella relazione pre sentata dallo Zanardelli nella tornata del 21 dicembre
1880 sulla ritorma della legge elettorale politica. Di fatti, dopo di essersi nella medesima accennato
alle diverse specie di frode elettorale quali si vedono
ora enunciate nell'art. 110, si ha la cura di subito sog
giungere " Giova specialmente avvertire che per alcuni
di questi fatti di frode, quali sono il sottrarre, aggiun
gere, e sostituire schede od alterarne il contenuto o il
leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che sono
scritti nella scheda, la legge richiede la sorpresa in fla
granza. '•
Dunque non per tutti i fatti di frode la legge richiede la sorpresa in flagranza, ma soltanto per alcuni, e cioè quelli enunciati nella prima parte dell'art. 96 di
venuto poi il 110 della legge elettorale politica in vi
gore. La Corte di appello affermando il contrario va con
tro la parola e lo spirito delia legge. Sconosce poi l'es
senza giuridica di questa specie di reato, quando affer
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
407 PARTE SECONDA 408
ma, che per la loro punibilità non basta il solo fatto di
aggiungere schede nè l'altro di falsificare le note di iden
tificazione, ma che occorre il concorso e la coesistenza
di entrambi, perchè così soltanto è possibile ottenere l'ef
fetto della vittoria. Così ragionando la Corte di appello
dimentica che il reato in disamina, mirando a violare
un diritto sociale quale è l'elettorato politico, si con
suma ed è perfetto con la semplice offesa del diritto senza
bisogno di ulteriore evento, e il diritto rimane offeso to
sto che posto in pericolo.
Ciò che la legge penale mira a tutelare in questa
specie di reati è la sincerità della votazione senza la
quale non è possibile l'esercizio di un diritto elettorale.
E poiché codesta sincerità rimane offesa e messa in pe
ricolo dal semplice fatto di aggiungere o sottrarre schede
ecc., è evidente che ciò basta per rendere il reato con
sumato, senza che occorra ottenere l'effetto della vittoria,
come inclina a credere la Corte di appello, a quello
stesso modo che nel reato di falsa testimonianza per
dirsi consumata, basta il semplice fatto di avere deposto il falso o taciuto il vero in giudizio, senza il bisogno di
conseguire l'intento della vittoria di una delle parti.
Nell'art. 110 della legge elettorale politica sono enunciate
le diverse specie o forme con cui si offende la sincerità
del voto nelle elezioni politiche, ognuna di esse costi
tuisce un'entità giuridica per sè stante e basta da sola
ad integrare il reato della frode elettorale quando miri
ad offendere la sincerità del voto.
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso del P.
M., cassa e rinvia ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.DI ROMA. (Sezioni unite)
Udienza 26 giugno 1906; Pres. Fiocca, Eat. Fontana — Ric. P. M. c. Pesce.
Amnistia HO settembre ftlPII-A — Keati ì colposi^ le
denti l' integrità personale — Omessa consegna di
oggetti pignorati ( I\. D. 16 settembre 1904, art. 1
lett. d; cod. pen., art. 203).
L'art. 1 lett. d del r. d. d'amnistia 16 settembre 1904 si
applica ai soli reati colposi importanti lesioni all' in
tegrità personale. (1) Così non si applica al reato previsto dal capoverso del
l'art, 203 cod. pen. (omessa consegna, per negligenza, di cose pignorate). (2)
La Corte : — ... Osserva esser mestieri pel nuovo e
definitivo, e perciò delicatissimo, esame della quistione, tenere ben sott'occhio tutte le ragioni addotte dalla se
zione d'accusa col suo secondo pronunziato a motivare il proprio dissenso dalla massima che proclamò questa Corte Suprema; le quali ragioni diligentemente raccolte sono le seguenti :
1. La locuzione generica dell'art. 1 lett. d del re
gio decreto d'amnistia 16 settembre 1904, pei delitti col
posi, senza distinzione di specie, la quale — non pre sentando ambiguità — non possa dar luogo a questione
d'interpretazione o di volontà, e quindi non ammetta
eccezioni, nè restrizioni oltre a quella espressa in essa
disposizione.
(1-2) La conforme sentenza 25 novembre 1905, pronunziata nella stessa causa, è pubblicata a col. 194 del presente volume — Oltre le sentenze in senso contrario ivi citate in nota, va rie altre ne ha pronunziate, pure in senso contrario, la secon da Sezione della Suprema Corte.
2. Il criterio ispiratore dell'amnistia medesima, che
fu di sottrarre alle conseguenze penali d'un fatto lesivo
o dannoso, coloro che nel commetterlo non agirono con
dolo.
S. L'essere insignificante il fatto che il sovrano con
cedente abbia usato nel citato articolo l'espressione "
per
imprudenza o negligenza „ tal quale si legge nell'art. 375
cod. pen., come pure insignificante sia il richiamo alle
lesioni prevedute dal n. 2 dell'art. 372; giacché quel l'espressione vedesi egualmente adoperata per gli altri
reati colposi, che poi non sono altri se non quelli di cui
agli art. 109, 201 ultimo capov., 203 capov. 2, 229 ca
pov. 2, 311, 314, 323 cod. pen., e quel richiamo è fatto solo come modo di indicare, coll'accenno alle loro con
seguenze, i reati colposi voluti ammnistiare.
4. Il raffronto del regio decreto del 1904 in esame
cogli altri parimente d'amnistia del 1° giugno 1901 e del 23 novembre 1902, nei quali due ultimi l'art. 1 lett. c ò formulato come l'art. 1 lett. d del regio-decreto del 1904 sul quale ora cade la disputa, ma con l'aggiunta —
dopo la parola delitti — indicati nell'art. 375 cod. pen., raffronto da cui nasce spontaneo e logico l'argomento del lex ubi voluit, ecc.
5. Il fatto che l'evento intimo della famiglia reale in occasione del quale venne largita l'amnistia del 1904, fu più lieto degli altri due d'ugual genere del 1901 e del 1902, perchè fu la nascita del principe reale eredi tario : dal che perde valore l'argomento che la Corte Su
prema trasse dalla generica identità dei lieti eventi oc casionanti le amnistie anteriori.
ti. Infine il modo facile, piano e chiarissimo, con cui avrebbe potuto escludere espressamente l'amnistia (se lo si fosse realmente voluto) gli altri reati colposi, col l'indicare i delitti amnistiati per quelli degli art. 371, 375 cod. pen., come si fece nei due mentovati decreti del 1901 e 1902, o per quelli contro la persona con che nessun dubbio avrebbe più avuto ragione d'essere.
Osserva ora che ai primi due di codesti motivi resi ste il gravissimo riflesso del parere intuitivamente priva di un concetto spiegabile, anzi assolutamente mancante
d'ogni ragionevole concetto, la (ipotetica) volontà del So vrano di indulgere ai reati non dolosi, presi tutti in
blocco, e come proprio ad occhi chiusi per non vederne la giuridica obiettività e le altre loro conseguenze tutte, le quali
— come avvertì questa Corte col suo primo pro nunciato —
possono essere tanto differenti e tanto gra vi, e hanno innegabilmente influenza per determinare anche il grado della colpa di chi li commise; col farsi
poi una eccezione unica per quelli che cagionarono la morte od altro danno grave all' integrità fisica della per sona, venendosi per tal modo ad assegnare importanza maggiore ad una lesione personale, sia pure grave, che non —
per esempio — a qualunque altra conseguenza di un delitto contro la patria, o a quelle, anche solo pos sibili, ma immense, incalcolabili — di un incendio com messo su opere, su edilizi o depositi militari, arsenali, opifici o navi dello Stato, mentre poi questi ultimi de litti, se dolosi, sono puniti di pena superiore assai (art. 107 capov. n. 2, 305 cod. pen.) a quella stabilita per la stessa grave lesione personale volontaria (art. 372 n. 2), e mentre per cotesti delitti —
gravissimi nelle conse guenze loro — nessuna eccezione verrebbe fatta, in quanto effetti di morte o di lesioni personali gravi non sono da essi possibilmente derivabili.
Osserva essere inutile soffermarsi su quanto è detto
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 21 Jun 2014 04:51:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions