+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rel. Bianchi —...

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rel. Bianchi —...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: ngobao
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rel. Bianchi —Conflitto in causa Lanza e Bassi Source: Il Foro Italiano, Vol. 41, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1916), pp. 531/532-533/534 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23118025 . Accessed: 28/06/2014 14:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.72 on Sat, 28 Jun 2014 14:02:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rel. Bianchi — Conflitto in causa Lanza e Bassi

Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rel. Bianchi —Conflitto in causa Lanza e BassiSource: Il Foro Italiano, Vol. 41, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1916), pp.531/532-533/534Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23118025 .

Accessed: 28/06/2014 14:02

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.238.114.72 on Sat, 28 Jun 2014 14:02:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rel. Bianchi — Conflitto in causa Lanza e Bassi

PARTE SECONDA

specie di reato tentato ; ma la Corte di appello, su gravame del P. H., ha affermato la sussistenza del reato con

sumato.

Attesoché ben fondate si debbono, ravvisare le do

glianze mosse dal ricorrente contro l'impugnata sentenza

nella sua parte motiva. È vero, come in questa si afferma,

che « la legge non specifica i mezzi fraudolenti coi quali,

oltre le false notizie, possono essere prodotti la deficienza

o il rincaro di sostanze alimentari », ma non è men

vero che incombe al magistrato del merito dimostrare

essersi nel caso concreto appunto con un qualche mezzo

fraudolento prodotto quel danno effettivo ipotizzato dal

l'art. 3'2£> cod. pen., e che è l'elemento integrante tale

figura di reato. Questo è classificato fra i delitti contro

la pubblica incolumità, in quanto con esso si attenta

alle sorgenti della pubblica alimentazione, producendo con frode sul pubblico mercato la mancanza assoluta e

la deficienza di sostanze alimentari, in modo che la popo lazione ne sia affatto privata, o sia costretta a pagarle a più elevato prezzo. Ond'è che il mezzo illecito adope

rato dall'agente deve essere di tale entità da determinare

quell'effetto a danno della collettività. Invece la Corte

di appello, senza esaminare se l'occultamento da parte del

giudicabile d'una piccola quantità di merce, che avrebbe

potuto porre in vendita sul pubblico mercato, sia stato

determinato dall' intenzione dolosa di produrre 1 la defi

cienza o il rincaro del prezzo di quell'alimento, senza

discutere se tale fatto abbia realmente tale effetto pro

dotto, dà per dimostrato ciò che dovea dimostrare, assio

maticamente affermando che « certamente è mezzo frau

dolento per eccellenza quello di occultare le cose, ciò

che produce la deficienza, e di vendere poi le cose stesse

di nascosto elevandone il prezzo a proprio talento ». Né

a sopperire a siffatta assiomatica e quindi deficiente mo

tivazione può socòrrere l'altra osservazione « essere di

pubblica notorietà che il fatto del Ruggiero è l'espo

nente di un sistema di sopraffazione, di una tacita

intesa fra i venditori di generi alimentari per re

sistere al calmiere che il municipio di Palermo ha

dovuto applicare, appunto per frenare l'ingiustificato

abusivo crescente rialzo dei prezzi di cotali generi ».

Dappoiché non solo la Corte di merito, ciò affermando,

non dimostra che realmente da tale intesa siasi prodotto

il fatto contrario alla pubblica alimentazione, ma, come

ben a ragione osserva il ricorrente, ciò anche ammesso,

doveva esaminare altresì la questione di diritto, se il

Ruggiero, che cerca con tale mezzo sottrarsi alla legge

del calmiere municipale, potesse incorrere, anziché nel

l'affermata sanzione penale, in quella penalità dalle stesse

ordinanze municipali comminate, il che non ba fatto.

Quindi nemmeno da questa parte della impugnata moti

vazione è dato desumere in fatto la ragione del decidere

e in diritto l'applicabilità al caso specifico della sanzione

di cui all'art. 326 cod. penale.

Parimenti deficiente è l'ultima -parte della sentenza

in esame, con la quale la Corte di merito fancendo di

ritto al gravame del P. M. riformò il pronunziato del

primo giudice ritenendo versarsi nel caso in esame in

tema di reato consumato, anziché tentato ; osserva difatti

in proposito : « non è a pensare che esso reato sia rima

sto allo stato di tentativo solo perchè trattavasi di una

piccola quantità di pesce, essendo ovvio che la lieve en

tità del fatto può infiui/e sulla misura della pena da

applicare, ma non può mutare la caratteristica del

reato »,

Or tale considerazione, come di leggeri scorgesi, può valere a dimostrare errato il ragionamento del primo

giudice, ma al certo non dà ragione a decidere se, an

ziché soffermarsi al semplice tentativo con atti idonei, l'azione dell'agente abbia raggiunta la completa e piena consumazione del reato.

Onde devesi annullare la denunciata sentenza per deficiente ed erronea motivazione; e il nuovo giudice esaminerà altresì se nel caso specifico concorrono gli estremi del delitto già affermato dalla contravvenzione

alle ordinanze municipali, ovvero della contravvenzione

all'art. 1 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1288, in ordine alle disposizioni che debbono regolare la produzione e ij commercio dei generi alimentari.

Per questi motivi, accoglie il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA (Prima sezione penale)

Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rei. Bianchi — Conflitto in causa Lanza e Bassi. »»

■stradone penale — Intrusione sommaria — Ordlnansa

di proscioglimento — Appello del procuratore gene

rale — Snovi atti istruttori ritenuti necessari dalla

Sesione «l'accuso — Ordine al eludine istruttore di

proseguire l'istruttoria eoi rito formale — Illegalità

(Cod. proc. pen., art. 189, 271, 281, 343 e 344).

Se la Sezione d'aceusa, giudicando su un appello pro

posto-dal procuratore generale contro un'ordinanza

di proscioglimento pronunziata in istruzione somma

ria dal giudice istruttore su conforme richiesta del

procuratore del Re, creda necessario nuovi atti istrut

tori, deve essa direttamente provvedere all'esecuzione

di questi col medesimo rito, e non ordinare al giudice istruttore di proseguire V istruzione col rito formale. (1)

Il Procuratore generale (Martino) : — Ritenuto che

nell'istruzione sommaria a carico di Lanza Rosa fu Gioac

chino e Bassi Giselda fu Giuseppe, entrambi da Mantova,

imputati del reato di cui agli art. 345, n. 3, e 346 cod.

pen. il giudice istruttore presso il tribunale di Mantova

con sentenza 10 novembre 1915 pronunciata sulla con

forme richiesta di quel procuratore del Re, dichiarò non

farsi luogo a procedere a carico delle imputate per in

sufficienza di prove. Avverso tale sentenza propose ap

pello il procuratore generale di Brescia, chiedendo che

(1) Conforme, De Massico, La competenza istruttoria nel caso di gravame contro sentenza di proscioglimento del O. in Scuola

pos., 1916, 264. Conforme sostanzialmente anche la sentenza ci tata in testo 14 aprile 1914 in causa Muragas (Foro it., 1914, II, 340, con nota di richiami ai lavori preparatori del nuovo

codice), con la quale, vigendo il codice abrogato che consen tiva alla parte civile l'opposizione contro le ordinanze istrut torie di proscioglimento, fu ritenuto che la Sezione d'accusa

giudicando su tale opposizione, dovesse direttamente assumere nuovi atti istruttori e non delegare il giudice istruttore. Eguale massima fu adottata nel caso di riapertura dell'istruzione or dinata dalla Sezione d'accusa: 11 maggio 1915, Morra (id., 1915, II, 337, con nota di richiami).

Nel caso presente il conflitto sorse per la dichiarazione

d'incompetenza del giudice istruttore. Ricordiamo in proposito che il Supremo Collegio ritenne che contro l'ordinanza del giu dice istruttore, che, incaricato di compiere un atto d'istruzione da un consigliere delegato dalla Sezione d'accusa per un sup plemento d'istruttoria, si dichiara incompetente, è concesso al

procuratore del He l'appello alla Sezione d'accusa, ma non al

procuratore generale il ricorso in Cassazione : 7 settembre 1914, Polizzi (id., 1914, 518, con nota di richiami).

This content downloaded from 91.238.114.72 on Sat, 28 Jun 2014 14:02:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 maggio 1916; Pres. Moschini, Rel. Bianchi — Conflitto in causa Lanza e Bassi

GIURISPRUDENZA PENALE

la Sezione d'accusa, ritenuto che l'istruzione sommaria

fosse incompleta, ordinasse l'istruzione formale in ap

plicazione dell'art. 281 cod. proc. pen., e la Sezione di

accusa presso la Corte di Brescia, accogliendo tale ri

chiesta, ritenne essere l'istruzione sommaria indubbia

mente incompleta, essendosi date per accertate in causa

circostanze che risultano soltanto da dichiarazioni di una

delle imputate ed essendosi omesse indagini d'evidente

necessità ed utilità; ciò premesso, con sentenza 15 di

cembre 1915, ordinò che l'istruzione fosse proseguita in

via formale e trasmise all'uopo gli atti al giudice istrut

tore di Mantova.

Questi, con ordinanza 30 dicembre 1915, ritenne di

non poter dare esecuzione alla sentenza della Sezione

d'accusa per difetto di competenza, considerando che,

per l'effetto devolutivo dell'appello, dovesse la Sezione

d'accusa procedere direttamente a mezzo di uno dei suoi

componenti alla più ampia istruzione.

Ma la Sezione d'accusa, considerando che l'istruzione

formale è normalmente compiuta dal giudice istruttore

e che se l'obbligo della Sezione di accusa di procedere direttamente alla più ampia istruzione può sussistere nei

processi istruiti col rito formale, non può al certo esservi

nel caso di procedimenti istruiti sommariamente, e dei

quali essa conosca in seguito ad appellazione del pro

curatore generale restituì gli atti al giudice istruttore

il quale con ordinanza 18 gennaio 1916 elevò conflitto

di competenza, trasmettendo gli atti a questa Corte su

prema per la risoluzione di esso.

Attesoché la Sezione di accusa presso la Corte di ap

pello di Brescia, ordinando che l'istruzione fosse prose

guita in via formale, non fece esatta applicazione del

l'art. 291 cod. proc. penale.

Imperocché tale obbligo è imposto al giudice istrut

tore quando egli crede di non poter pronunciare sentenza

conforme alla richiesta di non doversi procedere, fatta

dal procuratore del Re; e ciò per l'evidente ragione che

nel conflitto fra l'opinione del procuratore del Re e quella

del giudice istruttore debba prevalere quest'ultima ; nel

qual caso spetterà al giudice istruttore compiere gli ul

teriori atti d'istruzione in via formale.

Ma nella specie la sentenza del giudice istruttore di

Mantova fu pronunciata sulla conforme richiesta di quel

procuratore del Re, dal cui avviso il giudice istruttore

credette di non doversi allontanare ; per cui la Sezione

di accusa, pronunziando sull'appello del procuratore ge

nerale, e rarvisando incompleta e deficiente l'istruzione

sommaria già compiuta dal procuratore del Re, avrebbe

dovuto limitarsi ad ordinare che l'istruzione, col mede

simo rito e con criteri da esso ritenuti necessari pel

migliore accertamento della verità, venisse compiuta ; ma non avrebbe dovuto ordinare che la nuova istruzione

fosse proseguita col rito formale, giacché tale mutamento

di rito aveva per presupposto indispensabile la difformità

dalla richiesta del procuratore del Re.

Attesoché, rettificata in tali sensi la sentenza della

Sezione d'accusa, per i principi già costantemente am-'

messi da questa Corte suprema, fondati essenzialmente

sull'effetto devolutivo dell'appello nonché sopra disposi zioni di legge che regolano casi analoghi, ne consegue ehe essa avrebbe dovuto provvedere direttamente all'ese

cuzione dei nuovi atti d'istruzione che avesse reputati necessari a sua migliore informazione; il che, come op

portunamente ebbe a rilevare la Corte di cassazione nella

sua sentenza del 16 aprile 1914, risolvendo un conflitto

in causa Muragas offre li vantaggio evidente della mag

giore efficacia e speditezza degli atti medesimi. Gli art. 343

e 344 cod. proc. pen., non prevedono specificamente l'ipo tesi in cui la Sezione di accusa, prima di provvedere

definitivamente sull'appellazione del procuratore generale, stimi opportuna l'esecuzione di nuovi atti d'istruzione; e quindi non indicano l'ergano giudiziario competente ad

eseguirlo. Nel silenzio dei testi giova dunque richiamarsi

alla disposizione dettata per casi analoghi, cioè per i casi

dell'istruzione avocata (art. 189) e della più ampia istru

zione disposta prima di deliberare sul merito, nei reati

di competenza della Corte di assise (art. 271).

In questi casi non v'ha dubbio che debba la Sezione

d'accusa compiere direttamente gli atti d'istruzione re

putati necessari, con le norme dell'art. 189. Deve quindi

escludersi che la Sezione di accusa, se prima di prov

vedere definitivamente sull'appello ordini nuovi accer

tamenti istruttori, possa rinviarne l'esecuzione al giudice

istruttore che pronunciò la sentenza appellata.

Visti gli art. 27, 281, 343, 344 cod. proc. penale. Chiede che la Ecc.ma Corte suprema dichiari, annul

lando per quanto di ragione la sentenza della Sezione

d'accusa presso la Corte d'appello di Brescia 15 dicem

bre 1915, la campetenza dèlia stessa Sezione di accusa

a procedere agli ulteriori atti d'istruzione che essa re

puterà necessari nel procedimento a carico di Lanza Rosa

e Bassi Giselda, prima di pronunciare definitivamente

Sull'appello contro la sentenza 10 novembre 1915 del

giudice istruttore di Mantova, e disponga la restituzione

degli atti al procuratore generale presso la detta Corte

per il corso ulteriore di legge.

La Corte decise in conformità.

TRIBUNALE SUPREMO Di GUERRA E MARIE Udienza 28 settembre 1916; Pres. D'Ottone, Est. Pujia

— Rico. Larese ed altri.

Tribunale supremo di guerra e marina — Ricorso

— Sentenze del tribunali di guerra — Limiti (Cod.

pen. per l'es. art. 344, 431, 494, 556 e 573; D. luogot.

9 dicembre 1915, n. 1729). Competenza — Multare od ordinarla — Distrazione

di oplflelo militare — Tempo di guerra — Won

devastazione, ma tradimento — Mancanza del danno

dell'ammliiistrftilone militare — Autorità glndlsla

ria militare (Cod. pen. per l'es., art. 72, n. 7, 252,

253 e 546). Competenza — Competenza territoriale di tribunali

militari — Pili reati commessi dalla stessa persona

— Giurisdizione di tribunali diversi — Tribunale

territoriale e tribunale di guerra esistenti nello

stesso distretto — Criterio per la competenza (Ood.

pen. per l'es., art. 332).

Tradimento — Distruzione di un oplflelo militare —

Tempo di guerra (Cod. pen. per l'es., art. 72, n. 7).

Mandato a delinquere — Beato militare — Mancanza

di esecuzione da parte del mandatario — Respon

sabilità del mandante1 — Assoluzione del manda

tario — Contradlzlone Insussistente (Cod. pen. per

l'es , art. 34). Tradimento — Favoreggiamento del nemico — Estremi

— Tentativo — Fattispecie (Cod. pen. per l'es.,

art. 72, n. 7).

This content downloaded from 91.238.114.72 on Sat, 28 Jun 2014 14:02:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended