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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 4 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Talice — Ric....

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Udienza 4 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Talice —Ric. Noberasco Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 449/450-451/452 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084877 . Accessed: 18/06/2014 11:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.82 on Wed, 18 Jun 2014 11:59:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 4 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Talice —Ric. NoberascoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.449/450-451/452Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084877 .

Accessed: 18/06/2014 11:59

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE 450

citare l'imputato a dichiarare se persista nel propo

nimento di far uso del documento; Attesoché se nell'art. 352 modificato col decreto luo

gotenenziale del 17 febbraio 1861 per le provincie me

ridionali d'Italia, seguendosi le tradizioni legislative di

quelle provincie stesse, si è creduto di prescrivere

quella formale interpellanza o diilìdamento, ed inoltre

di disporre che se l'imputato dichiara di non volersi

più servire del documento sarà il medesimo rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento

penale; tale testo di legge, così modificato, non venne

però mai esteso alle altre provincie del Regno, e vi

rimase il primitivo tenore dell'art. 352 cod. pen., se

condo il quale si accorda soltanto una diminuzione di

pena se colui che ha scientemente prodotta una scrit

tura falsa palesi tale falsità prima che su di essa siasi

instituito procedimento penale, od in difetto di proce dimento penale, prima della sentenza nella causa in

cui sarebbesi reso colpevole di falsità. (Omissis); Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 16 gennaio 1879, Pres. D'Agliano, Est. Ta

lice, P. M. Gambara (Conci, conf.) — Ric. Montanari.

Taliacchi — Mozziconi «li sigari — Vendita — Con

travvenzione (L. sulle privative 15 giugno 1865,

n. 2397, art. 20 e 39, n. 1; Reg. della stessa data, n. 2398, art. 144).

Anche la vendita dei mozziconi o residui dei sigari,

fatta da chi non sia autorizzato dal Governo, co

stituisce contravvenzione alla legge sulle privative.

La Corte, ecc. — Attesoché l'art. 144 del Reg. per

l'esecuzione della legge sulla privativa dei tabacchi,

approvato col regio decreto del 15 giugno 1865, dispone in termini chiari e precisi che la vendita ed il com

mercio dei residui dei sigari, anco nazionali, è com

presa nel divieto, di cui all'art. 20 della legge sulla

privativa stessa del 15 giugno stesso anno 1865, re

lativo alla vendita dei tabacchi al pubblico, fatto da

altri che non sieno autorizzati dal Governo. Ed i con

travventori incorrono nella penalità sancita dall'art. 39

della suddetta legge;

Attesoché il significato comune della parola residuo

od avanzo comprende ciò che rimane di qualunque cosa

dopo averne impiegato il necessario, epperciò dicen

dosi nella legge « residui di sigari » non possono non

intendersi pure compresi i mozziconi di sigari gettati via dai fumatori, e che si raccolgono per le vie o caffè

ed altri luoghi pubblici. E trattandosi di un monopolio che il Governo esercita nell' interesse del pubblico per mezzo di certe persone da esso autorizzate ad esclu

sione di tutte le altre, nell' interpretare la legge rela

tiva devesi unicamente consultare il senso letterale

delle parole usate nella legge stessa, massime quando, come in concreto, non lasciano luogo a dubbi ed am

biguità di sorta; Attesoché, di fronte al testo di quella legge proibì

tiva, non sono ammissibili le distinzioni di cui nel

motivato ricorso tra residui e spuntature di sigari non

ancora consumati, tra resti più o meno adatti ad un

uso decente od abbandonati; ed in quanto alla com

merciabilità eziandio dei mozziconi di sigari gettati

via dai fumatori, basta riflettere che Montanari fu colto

mentre li vendeva in pubblica piazza al prezzo di quin

dici centesimi all'oncia, e ne riteneva grammi cento

all' incirca ; Ed è poi tanto vero che lo stesso Montanari era ben

conscio di non potere esercitare quel commercio, che

per tutta sua difesa sempre ripetè che li aveva rac

colti per terra per proprio uso e non per farne veruna

speculazione; Attesoché quindi la sentenza del Tribunale correzio

nale di Modena è pienamente giusta e giuridica;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 4 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Talice —

Ric. Noberasco.

Itagione fattasi—l'ossesso — Servitù di passaggio

(Cod. pen., art. 286).

Ad eliminare il reato di esercizio arbitrario delle pro

prie ragioni, non vale addurre la circostanza che

il possesso o materiale godimento, che fu oggetto di

turbativa da parte dell'imputato, fosse giuridica mente nullo e non produttivo di effetti legali. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché leggesi nei motivi di fatto

della denunciata sentenza essere risultato dal pubblico

dibattimento che il Felice Noberasco, dopo avere nel

giorno 16 settembre 1878, per ordine del padre, disso

dato un terreno esistente in una sua proprietà, e pel

quale la famiglia Bottaro da più anni praticava di pas sare per accedere ad un suo fondo, nel pomeriggio del

successivo giorno 19 si opponeva a che il Bottaro Fran

cesco transitasse per la contrastata località, e conti

nuando questi ad innoltrarsi lo afferrava nella persona, e colluttando con lui lo gettava a terra;

Attesoché per queste constatazioni di fatto giusta mente e legalmente la Corte di Genova ritenne che si

trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni:

la famiglia Bottaro era, e da più anni, per lo meno, nel

materiale godimento del diritto di passare per quella

località ; il Noberasco che invece credeva di avere di

ritto di impedire tale passaggio, si fa da prima a dis

(1) Sosteneva il ricorrente che l'art. 286 cod. pen. contempla un

possesso manutenibile o che possa, se vuoisi, dare luogo all'azione di

spoglio, e non già un quasi possesso di un diritto di servitù di pas saggio che non può dar luogo a nessuna azione; inquantochè se non è accompagnato dal titolo, quand'anche fosse immemorabile, non po trebbe mai, in tema di servitù non apparente e discontinua, essere base di verun diritto come dispone l'art. 630 cod. civ. Epperciò se egli aveva impedito quel passaggio, impossibile giuridicamente, non altro aveva fatto se non se usare d'un vero suo diritto, e si sarebbe perciò dovuto piuttosto far buon viso alla querela da lui sporta contro il

Bottaro; ond'è che si sarebbe puranco violato in di lui pregiudizio il

precitato art. 630 cod. civ.

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451 PARTE SECONDA 452

sodare il terreno onde porvi incaglio, poscia di privata

sua autorità a viva forza, e con violenze personali im

pedisce che lo si eserciti. Certamente vi concorrevano

gli estremi di quel reato, ossia: 1. atti esterni consu

mati dall'imputato e che ebbero per effetto di privare

o turbare altri, e contro sua volontà, d'un bene che

indubbiamente godeva; 2. credenza nel commetterli di

fare cosa conforme al proprio diritto; 3. coscienza di

farsi giustizia da sè, jus sibi dicere. Per gli effetti pe

nali poco importava, come ben disse la Corte di Ge

nova, l'indagine sulla qualità, natura e merito di quel

possesso o materiale godimento, e non era a vedersi

se nei rapporti d'indole meramente civile potesse anche

il diritto del Noberasco essere giusto ed incontestabile,

da doversi all'uopo nelle regolari vie giuridiche san

zionare. Ed invero la legge si propose di proteggere

lo statu quo, il quale non potesse sovvertirsi di pri

vata autorità senza decreto di giudice o consenso degli

interessati. Il reato d'esercizio arbitrario delle proprie

ragioni, che nel codice è classificato nel libro terzo, che

porta la rubrica - dei reati contro la pubblica ammi

nistrazione - si rivela per la mostrata diffidenza nella

giustizia sociale e nella volontà di usurparne la potestà;

e non tanto nella sostanza quanto nella forma; sosti

tuendo cioè la forza privata all'azione della pubblica

autorità, e conseguentemente con sfregio della me

desima; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 28 febbraio 1879, Pres. D'Agllyno, Est. Mon

tagnini, P. M. Gambara (Conci, conf.) — Ric. P. M.

c. Romagnese.

Appello — Sentenza «lei Tribunale — Appello «lei

procuratore «lei Ite — Termine (Cod. proc. pen.,

art. 401, alinea).

Nel termine di cinque giorni concesso per appellare

dalle sentenze dei Tribunali, non è compreso il

giorno in cui la sentenza fu pronunziata, anche

se l'appello sia interposto dal pubblico ministero. (1)

La Corte, ecc. — Sul ricorso del procuratore gene

rale dalla Corte d'appello di Casale, per l'annullamento

della sentenza 27 novembre 1878 della stessa Corte,

con la quale ritenuto in fatto, che da sentenza 18 set

tembre 1878 del Tribunale di Bobbio, colla quale si di

chiarò non farsi luogo a procedimento a carico di Gioa

chino Romagnese, sarebbesi presentata dal pubblico

ministero la dichiarazione d'appellare nel giorno 23

dello stesso mese; e ritenuto in diritto l'art. 401, alinea,

cod. proc. pen., si dichiarò tardivo l'appello. In con

fronto dell' imputato Gioachino Romagnese ne propone

l'annullamento, per violazione dell'anzidetto art. 401,

dovendosi ammettere la parità di trattamento;

Ritenuto che nell'art. 322 cod. proc. pen. si permette la distinzione tra il caso in cui la sentenza sia pro nunziata in presenza dell'accusato, o quando l'accusato

sia stato almeno presente al dibattimento, ed il caso

in cui l'accusato non sia intervenuto nè alla prolazione della sentenza, nè al dibattimento.

Onde nella prima ipotesi la condizione dell'accusato

non è resa diversa da quella del pubblico ministero; Che nell'art. 355 trattandosi dell'appello dalle sen

tenze dei pretori, pur non si ammette distinzione tra il

pubblico ministero e la parte accusata, se fu presente alla pronunciazione della sentenza od almeno al dibatti

mento, giusta il disposto nel primo alinea dell'art. 322; Che una simile parità di condizione giuridica si rac

coglie nell'art. 414 relativamente all'appello dalle sen

tenze dei Tribunali, e di cui al n. 2 dell'art. 399; Che però non si avrebbe ragione giuridica per af

fermare che una disparità di trattamento siasi intro

dotta a svantaggio del pubblico ministero cogli arti

coli 401, 649, 651 dello stesso codice.

Ciò urterebbe colla lettera dei precedenti art. 322,

355 e 414, col principio della parità di trattamento

proclamato dallo Statuto, che vuole sia la legge uguale

per tutti, coll'ordine e l'economia dei giudizi, con l'as

sioma forense, secondo cui dies termini non commu

tator in termino, e con l'evidenza dell'eventualità pos

sibile onde al pubblico ministero sia diminuito lo spazio di cinque giorni, che lo stesso art. 401 gli assicura

per ricorrere in Appello dalle sentenze dei Tribunali,

e quello di tre giorni, che l'art. 649 gli ha fissato per ricorrere in Cassazione.

Sovra del che vuoisi non omettere l'ovvio riflesso

che il codice parla sempre di giorni, e nei narrati ar

ticoli non determina che i giorni si debbano computare ad ore ; e che quando, come nella specie, l'udienza sia

stata chiusa e la proclamazione della sentenza abbia

avuto luogo alle ore 3 e mezzo pomeridiane, non ri

marrebbero più i cinque giorni utili per appellare;

epperciò il giorno in cui la sentenza fu pronunziata non si può computare nell'anzidetto termine.

Così decideva questa suprema Corte, e segnatamente sul ricorso Domeniconi, addì 27 febbraio 1868, avver

tendo che tale era la sua conforme giurisprudenza; Per questi motivi, accogliendo il ricorso, annulla la

sentenza, ecc.

(1) Vedi in proposito le sentenze riferite nel Foro it., 1879, col. 371

e 198; 1877, col. 504; V. poi in senso conforme alla sentenza che an

notiamo, stessa Corte, 21 giugno e 28 luglio 1876 (Mon. tribMilano,

1876, 1065 e 1133).

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 20 maggio 1879, Pres. Eula, Est. Secco-Suardo,

P. M. Caccia (Conci, conf.) — Ric. avv. Leoncini.

Avvocati c procuratori — I*rovve«limenti iliscijili nari — Amnistia — S*rescrÌ2sone.

Ai provvedimenti d'indole disciplinare, come quelli emanati dai Consigli di disciplina contro i procu

ratori, non è applicabile l'amnistia. (1) E neppure è applicabile la prescrizione stabilita dal

codice penale. (2)

(1-2) In senso conforme, riguardo all'amnistia e per identità, anzi a maggior ragione, riguardo alla prescrizione, vedi Cass. Firenze,

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