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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 5 luglio 1916; Pres. Marsico, Est. Faggella D. —...

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Udienza 5 luglio 1916; Pres. Marsico, Est. Faggella D. —Ric. Mangano Source: Il Foro Italiano, Vol. 41, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1916), pp. 481/482-483/484 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23118001 . Accessed: 28/06/2014 08:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.117 on Sat, 28 Jun 2014 08:54:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 5 luglio 1916; Pres. Marsico, Est. Faggella D. — Ric. Mangano

Udienza 5 luglio 1916; Pres. Marsico, Est. Faggella D. —Ric. ManganoSource: Il Foro Italiano, Vol. 41, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1916), pp.481/482-483/484Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23118001 .

Accessed: 28/06/2014 08:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE 482

messo in opera dal Vitti fosse quello di aver afferrato

per una gamba la ragazza mentre saliva le scale e che

in tale atto non si ravvisano gli estremi dell'oltraggio al pudore, modificò l'imputazione, e ritenne il Vitti re

sponsabile del delitto previsto dall'art. 458 cod. peke, e

lo condannò a lire cento di ammenda.

Contro questa sentenza ha ricorso il P. M., dedueendo

che il fatto costituisce il delitto di oltraggio al pudore,

e ha ricorso anche il Vitti, deducendo che la sentenza tra

scuri di ricercare l'elemento della pubblicità, voluto dal

l'art. 458 cod. penale.

Osserva che il tribunale, con incensurabile apprezza

mento di fatto, ritenne che era rimasto escluso che il

Vitti avesse commesso atti tali da offendere il pubblico

pudore,' essendosi limitato a molestare con deplorevole

petulanza la,Magalotti. L'unico atto positivo, quello di

afferrare la ragazza per una gamba, non era osceno, e

non costituiva, come ben ritenne il tribunale, un'offesa

al pudore pubblico. Il ricorso del P. M. è pertanto in

fondato. ■ ,

Osserva che del pari infondato è il ricorso del Vitti.

L'elemento della pubblicità risulta da tutta la sentenza

impugnata. Infatti il tribunale ritenne : a) che il Vitti avvicinò in pubblico (nella piazza Navona) la Maga

lotti; b) che in pubblico nella stessa piazza cominciò

a infastidirla ; e) che seguitò in pubblico (è nella stessa

piazza e per le vie adiacenti) a molestarla con le sue ga

lanterie ; d) che questo contegno petulante dell'imputato

si protrasse fin davanti al portone della casa e per le

scale. Tutti gli atti nei quali si concreta il reato ven

nero commessi, secondo l'apprezzamento del tribunale,

pubblicamente lungo le vie e per la pubblica piazza, in

modo che i passanti poterono assistere a tali atti di mo

lesta petulanza. Per questi motivi, rigetta il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. (Seconda sezione penale)

Udienza 5 luglio 1916; Pres. Marsioo, Est. Faggella.

D. — Ric. Mangano.

Truffa — Frode in instarla di cmtgrMloM — Emi

grante — Concetta' — Fattispecie — Sentenza di

rinvio ebc esclude 11 lenocinlo — Sentenza di me

rito che ritiene la frode In materia d'emlgraslone — Contraddirtene insussistente (Cod. pen., art. 416;

L. 31 gennaio 1901, n. 23, art. 3, 6 e 28; reg. 10 luglio,

1901, n. 375, art. 182).

Tanto per il codice penale quanto per le leggi speciali

sulVemigrazione, emigrante e colui che si reca in

paete estero a seopo di lavoro anche se non debba

rimanervi stabilmente, ma solo per un tempo deter

minato. (1)

C»mmette truffa, punibile ai sensi delVart. 416 cod. pen.

e non dell'art. 3 della legge sull'emigrazione, ehi a

fine di lucro con la promessa di un onesto lavoro

ten retribuito (scrittura di canto) abbia indotto delle

donne a recarsi in un paese estero, dove invece non

hanno trovato il guadagno promesso e sono state con

dotte in un luogo di prostituzione.

(1) Oltre, che dagli art. 6 e 28 della legge 31 gennaio 1901

n. 23 il concetto di emigrante risulta dell'art. 3 della legge 2 agosto 1913 n. 1075 : Lopresti. Concetto ed estensione della respon sabilità nel trasporto emigratorio, 1915 .Roma, 23.

Non esiste contraddizione tra la sentenza di rinvio a

giudizio che eseluse nell'anzidetta fattispecie la figura del lenocinio e la sentenza del giudice di merito che

ritenne la truffa prevista dell'art. 416 cod. penale. (2)

La Corte: — Il console italiano a Malta, nel mag

gio 1913, informò il Ministero dell'interno che una certa

Vittoria Di Giorgio inviava a Malta giovani minorenni, le quali si prostituivano. In seguito ad indagini oppor " tunamente disposte dalla questura di Geno.va, si accertò

che la Di Giorgio esercitava su vasta scala la tratta

delle bianche, simulando di mandare le minorenni a

cantare a Valletta, mentre, in realtà, esse si prostitui vano. E si accertò che sotto il falso nome di Vittórina

Di Giorgio si celava la Rosaria Mangano, la quale fu

perciò rinviata a giudizio per rispondere del delitto con

tinuato, previsto dall'art. 416 cod. penale. E il tribunale di Genova, con sentenza 18 giugno

1915, condannò in contumacia la Mangano per tale reato

a 85 mesi di reclusione e lire 3500 di multa.

Appellò la Mangano, mj la Corte di Genova, con

sua sentenza 12 ottobre 1915, ridusse la pena della reclu

sione a mesi 28, e quella della multa a lire 2600, e con

fermò nel resto la sentenza appellata. Ha rioorso per cassazione la Mangano, deducendo,

con motivo principale, la violazione dell'art. 416, per chè essa si sarebbe limitata a stipulare un contratto per

poche recite con coppie di artisti.

Con motivi aggiunti deduce:

1° Violazione dell'art. 416 :

a) perchè le ragazze, partite per cantare a Malta, non potevano considerarsi emigranti a sensi dell'art. 6

della legge sull'emigrazione;

b) perchè, anche a considerarle emigranti, si trat

terebbe di emigrazione temporanea, mentre la legge si

riferisce all'emigrazione permanente;

c) vigendo la legge sull'emigrazione al tempo del

l'entrata in vigore del codice penale, questo codice intese

riferirsi a tale legge, la quale non autorizza a confondere

il viaggiatore coll'emigrante ;

d) perchè mancherebbero, nella specie, i fatti insus

sistenti, che avrebbero indotte le ragazze ad emigrare;

e) perchè non accerta la sentenza la coscienza nella

Mangano dell'insussistenza dei fatti addotti per persua dere le ragazze ad emigrare;

2° Violazione dell'art. 416 cod. pen., e 417 e 485

cod. proc. penale. La sentenza poggia tutta sul presupposto che la Man

gano inviò le ragazze a Malta sotto pretesto di farle

cantare in un caffè-concerto, ma, in realtà, per farle

prostituire.

Ora, questo concetto è contraddetto dalla sentenza

del giudice istruttore, che, nell'escludere l'imputazione

per lenocinio, escludeva nello stesso tempo tale finalità

nella Mangano;

8° Il fatto costituirebbe, tutt'al più, il reato di cui all'art. 8, ultimo capov., della legge sull'emigrazione,

escluso dal giudice istruttore.

4° Violazione dell'art. 414, n. 3, cod. proc. pen., per

difetto di motivaaione sull'estremo del fine di lucro. Il

compenso che la Mangano aveva per la scritturazione

delle ragazze non è quel lucro derivante del reato, ma

un lucro derivante da un fatto leeito (il contratto di

(2) Circa il valore delle sentenze di rinvio a giudizio vedif 19 giugno 1916, Visetti (retro col. 370).

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483 PARTE SECONDA 484

scritturazione); nè la sentenza dimostra che la Mangano abbia conseguito un lucro maggiore...

Osserva che l'art. 416 cod. pen., colpisce l'azione delit

tuosa di coloro che inducono i cittadini ad emigrare,

ingannandoli con false notizie e con fatti insussistenti.

Rientra indubbiamente nel fine della norma la tutela

dell'emigrante. Ma emigrante, e per il codice penale e

per le leggi speciali sull'emigrazione, non è soltanto

colui che si rechi in territori esteri per rimanervi sta

bilmente e per sempre. Accanto all'emigrazione perma nente v'è l'emigrazione temporanea, e all'una e all'altra

si riferisce la tutela delle nostre leggi. Come si desume specialmente dagli art. 6 e 28 della

legge del 1901, è lo scopo di lavoro che principalmente

distingue l'emigrante da tutti gli altri cittadini che si rechino in un paese estero per uno scopo diverso. E lo

scopo di lavoro offre il criterio per determinare le classi

di persone a cui gli emigranti appartengono (operai, con

tadini, ed in genere, tutti coloro che traggono diretta

mente e principalmente dal proprio lavoro i mezzi di

sussistenza). E tali classi di persone, sia che emigrino per un tempo

determinato più o meno lungo, o per sempre, sono quelle che hanno bisogno della speciale protezione della legge,

perchè possono più facilmente trovarsi in paese estero

prive di mezzi ed esposte a pericoli e a danni.

A siffatto criterio che caratterizza l'emigrazione in

genere, la legge del 1901 aggiunge altre due condizioni, ma unicamente per distinguere l'emigrazione transocea

nica, per la quale è predisposta una efficace tutela; a) che

l'emigrante viaggi in terza classe o in una classe equi

valente; b) che il paese a cui egli sia diretto si trovi

oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra.

E l'art. 182 del regolamento considera come perma nente tale emigrazione, e distingue le penalità dalla legge

speciale stabilite e per questa e per l'emigrazione tem

poranea. Ciò posto, non può dirsi che non fossero emigranti

le persone che furono dalla Mangano indotte con inganno a recarsi a Malta, perchè esse, come ritennero incensu

rabilmente i giudici di merito, andavano colà a scopo

di lavoro per rimanervi per un certo tempo (alcune per sei mesi) e per procacciarsi col lavoro i mezzi di sussi

stenza e qualche guadagno. • Osserva che la sentenza pose in rilievo tatti gli ele

ménti costituitivi del delitto previsto dall'art. 416, tra

i quali l'inganno attuato dalla Mangano coll'addurre

fatti insussistenti, e il dolo specifico, cioè la coscienza in

lei della insussistenza dei fatti addotti. E i fatti insus -

sistenti si riferivano:

a) alla retribuzione o al guadagno che si lasciava

sperare ;

b) al lavoro che si assicurava. Secondo la sentenza

impugnata, le giovani donne si inducevano ad emigrare

per le assicurazioni date loro dalla Maagano, che avreb

bero a Malta esercitato un onesto lavoro, e che sareb

bero state restribuite con dieci lire al giorno, oltre il

vitto, l'alloggio e le spese di viaggio ; ma, giunte a

Valetta, si accorgevano della falsità di tali assicura

zioni, perchè il guadagno non era quello promesso, ed

esse venivano avviate e condotte in un luogo di pro

stituzione.

La scrittura con cui venivano ingaggiate le giovani

donne era un mezzo per indurle a partire, perchè si

dava loro ad intendere che si trattasse di un lavoro

onesto, mentre a Malta esse venivano lasciate prive di

mezzi in un ambiente di corruzione, in un preteso caffè

concerto (l'Ahlambra) che era un vero e proprio luogo di prostituzione, e, come tale, conosciuto e frequentato.

E la Mangano, secondo la sentenza, era in perfetta conoscenza di tutto ciò; era stata frequentatrice e attrice

in quel luogo al quale avviava le giovani scritturate,

si spacciava per sorella del proprietario o direttore del

caffè-concerto; accompagnava a Malta le donne che scrit

turava ; esercitava, in tal modo, la tratta delle biantht,

per professione abituale, tanto che richiamò sull'opera sua l'attenzione del R. Console che ne riferì al Governo

eentrale; era tanto consapevole dall'illiceità del suo ape

rato, che assumeva falsi nomi.

Pertanto, di fronte a questo complesso di circostanza

enumerate nella ssntenia, giustamente i giudici di merit»

affermavano non solo l'inganno prodotto mediante fatti

inesistenti, ma anche il dolo specifico. Concorre del pari l'altro estremo del delitto: il fine

di lucro, come ha ritenuto con apprezzamento incensu

rabile la Corte di appello. E il lucro che la Mangano ritraeva era indubbiamente illecito, come illecita era

l'opera da cui esso aveva causa ed origine. Osserva che non esiste contraddizione tra la sentenza

impugnata che condanna la Mangano per il delitto pre visto dall'art. 416, e quella del giudice istruttore che la

prosciolse dall'imputazione di lenocinio. La prima afferma

la frode compiuta mediante fatti inesistenti, o falsi, la

seconda esclude il fine diretto di servire all'altrui libi

dine.

Inoltre, il concorso degli elementi specifici propri del

delitto previsto dall'art. 416: a) fatti inesistenti con Cui

si consuma l'inganno; b) scienza nell'agente della inesi

stenza dei fatti addotti ; e) fine di lucro, ritenuti ed

affermati dalla Corte di appello, escludono che i lfatto

.rientri nell'ipotesi più mite di reato, configurata nell'art. 3

della legge sull'emigrazione, che prescinde da questi elementi.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

CORTE Di CASSAZIONE Di ROMA. (Prima sezione penale)

Udienza 6 luglio 1916; Pres. Gux, Est. Bianchi — Ric.

Mattioli.

Provocation» — Omicidio colposo — Incompatibility

(Cod. pen., art. 71 e 371). filari — (Questioni — Clreeatan» dirimenti o sca

nnati —. fi litri to del presidente — Appressamento

■ alle risaltante processuali — Kullltt — Condanna

per omicidio colposo — Irrilevanza (Cod. proc. pen., art. 445; cod. pen., art. 371 e 376).

È incompatibile la scusante della provocazione con la

figura giuridica dell'omicidio, colposo. (1) Il presidente della Corte d'assise non può rifiutarsi di

proporre le questioni su cause escludenti o diminuenti

l'imputabilità con motivi tratti da apprezzamenti delle

risultanze processuali e del pubblico dibattimento. (2)

E, trattandosi di causa escludente la responsabilità, per omicidio volontario, la conseguente nullità non resta

(1) Contra, Sermonti, tie sia eonciliabite la diminuente della pro vocazione con la figura del delitto colposo, in Scuola pos., 1915, 637.

(2) Conforme, 17 aprile 1916, Targioni (retro col. 335, eoa nota di richiami).

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