Udienza 5 ottobre 1876, Pres. Auriti P., Est. Salis, P. M. Spera (Concl. difformi) —Ric.Campanella Nicolò (Avv. Bartoccini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1877), pp. 73/74-75/76Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23080766 .
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73 GIURISPBUDENZA PENALE 74
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 5 ottobre 1876, Pres. Atjriti P., Est. Salis,
P. M. Spera (Conci, diiformi) — Ric. Campanella Ni colò (Avv. Bartoccini).
Giuri — Sornl — Lettura — Pubblica udienza — Ver bale — Questioni — Circostanza escludente— Volon tarietà — Vizio (Reg. 1° settembre 1874, art. 30 — Cod.
proc. pen., art. 495, modif.).
La dichiarazione del vertale che « aperta l'udienza si è nuovamente data lettura della lista dei giurati del
giudizio » vale dichiarazione della lettura del nome dei giurati, di cui all'art. 30, regolamento del 14 set tembre 1874. (1)
Nel caso che sia proposta questione su una circostanza
escludente, la questione principale deve formularsi
puramente in fatto colle espressioni siete convinti, ecc., e quindi il giudizio è nullo se contiene parola come
quella volontariamente, la quale implichi la risposta
della colpabilità, ed impedisca di discendersi alla ri soluzione di quella sulVescludente medesima. (2)
La Corte, ecc. — Sul primo mezzo: Attesoché per
regola generale, e per espressa disposizione dell'art. 268
Cod. proc. pen. « le udienze avanti le Corti, i tribunali
e i pretori sono pubbliche sotto pena di nullità, salvi i
casi espressamente eccettuati dal Codice. » Più special mente è disposto nell'allegato dell'art. 30 del regio de
creto 1° settembre 1874 che « compiuta l'estrazione dei
giurati e l'operazione della ricusa, i 30 giurati sono
chiamati nella sala d'udienza, il cancelliere legge in
pubblica udienza i nomi dei 14 giurati estratti, e questi prendono il posto, secondo l'ordine della loro estrazione, al banco ad essi destinato. »
Or nel verbale compilato per la costituzione del giurì non si legge che il cancelliere abbia letto in pubblica udienza i nomi dei 14 giurati estratti e formanti il giurì del giudizio, come doveva risultare ai termini del suc
citato art. 30. Se non che questa suprema Corte avvisa che, alla
mancanza di questa espressa indicazione in detto ver
bale, si è supplito nel principio del verbale del dibatti mento, dove si attesta che, aperti gli ingressi dell'u
dienza al pubblico, e dichiarata dall'usciere di servizio
aperta l'udienza, si è nuovamente data lettura della
lista dei giurati del giudizio. Così sono stati solenne
mente riconosciuti, e manifestati al pubblico i giudici di fatto che dovevano giudicare il Campanella ; in tale
forma si è evitata la nullità derivante dalla mancanza
di pubblicità che è nel primo verbale, che è relativo agli atti fatti in Camera di Consiglio, ed il verbale del di battimento compie l'esposizione delle operazioni ese
guite per la costituzione del giurì prima che sia princi
piata la discussione della causa, essendo tutto quanto
sopra si è riferito in principio di seduta. In conseguenza il primo mezzo non è attendibile.
Sul quarto mezzo : Attesoché l'art. 522 Cod. pen. san
cisce: « Quegli che toglie volontariamente ad alcuno la
vita, è reo d'omicidio volontario. »
Con questa definizione il legislatore addimostra che il togliere volontariamente ad alcuno la vita costituisce
reato punibile, cioè la violazione della legge penale,
eseguita da un uomo, che come essere intelligente e li
bero ne fu cagione, coll'uccisione d'un altro individuo.
E meritamente imperocché l'azione consta dell'elemento
interno del volere criminoso, e dell'elemento esterno
dell'esecuzione di quel volere. Che l'atto volontario si
gnifica atto libero. La libertà è il fondamento della vo lontà, come la gravità è il fondamento dei corpi ; dap
poiché siccome non avvi materia non grave, e la gra vità è la materia stessa; così la libertà è volontà; e vo
lontà senza libertà è parola vuota di senso. In conse
guenza, quando avvi violenza, coazione prevalente e
forza irresistibile non avvi volontà, perchè in senso giu ridico e naturale la volontà che non è libera non è vo
lontà. Ciò anche si rileva dai fragmenti della classica
giurisprudenza, dove è scritto che la violenza è coa
traria alla volontà. Così Ulpiano nella legge prima, Dig.,
quod rnetus causa: gestum erit, dice: vis enim fiebat mentio
propter necessitatem impositam contrariam voluntati.
Lo stesso giureconsulto nella 1. 6, § 7, Dig. : de acquir.
vel omitt. haered. riporta: Célsus lib. XV digestorum scripsit, eum qui metu verborum vel aliquo timore coactus,
fallens adierit Tiaereditatem, sive liber sit, haeredem non
fieri placet ; sive servus sit, dominum haeredem non fa
(1) Già come è noto, la Corte Suprema di Roma ha stabilito, che
allorquando non consta, che la lettura del nome dei giurati di cui
all'art. 30 del regol. 1° settembre 1874, fu fatta in pubblica udienza, ricorre una nullità insanabile.
Questo principio della nullità, oltre che nella sentenza 28 ottobre 1876, ric. Portas Corona, e riportata nel Foro Ital., 1877, col. 49, è stato sanzionato anche in parecchie altre sentenze della C. S. di Roma, e
già dicemmo quanto sia giusto. Nella specie però, come è evidente, la Corte non ha derogato per
nulla al medesimo, e solo constata, che nel verbale d'udienza si rin
viene quanto è d'uopo per ritenersi osservata la forma della lettura, di cui è disputa.
Tornando del resto sulla questione, avvertiamo i lettori, che nella massima alla sentenza sopraddetta, 26 ottobre 1876, invece di « arti colo 30 » del reg. 1° settembre 1874, fu per errore stampato « art. 36. »
(2) Dalla sentenza della Corte di cassazione di Torino, 6 giugno 1876, ric. Beltramino (Foro Ital., 1876,1, col. 338) può ricavarsi che in una specie identica? la espressione volontariamente, nella questione sul fatto principale, non fu dedotta come motivo di nullità.
In questa causa la stessa Corte Suprema di Torino, dopo avere stabilito il principio, che quando i giurati debbano interrogarsi su fatti escludenti l'imputabilità, prima deve formularsi questione sugli elementi materiali del fatto principale, poi altra sui fatti escludenti
medesimi, e infine sull'elemento morale della colpevolezza, per il caso che alla seconda questione sia data risposta negativa, venne a di chiarare che in questa ipotesi al difetto di una terza dimanda sull'ele mento morale, colla formula ordinaria : « l'accusato è colpevole, ecc.» non poteva supplire la stessa parola volontariamente inserita nella
prima questione, risoluta in senso affermativo. E ciò perchè, come si spiega la detta Corte « altra cosa è la sem
plice volontarietà, ed altra cosa la volontà colpevole, ossia l'intona zione dolosa e diretta a delinquere risultante dalla dichiarazione di
colpevolezza, che deve emettere il giurì, ed il cui concetto, ove nella
specie avesse potuto ritenersi inchiuso nell'avverbio volontariamente Contenuto nella prima questione, sarebbe stato inconciliabile colla
questiono seconda. Sulla meteria, vedi Càsorati, monografia pubblicata nel Monit. dei
Trib. di Milano, 1876, numeri 9 e 10, e le annotazioni alla cit. sen tenza nel Foro Ital., 1876, col. 338.
Il Fobo Italiano. — Volume li. - Parte II. — 7.
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75 PARTE SECONDA 76
cere. E nella legge quarta de regulis jur: velie non cre
ditur qui obsequitur imperio patris vél domini. Con forme è la sentenza della legge 116 nello stesso titolo.
Gli è vero che nella legge 21, § 5, quod met. causa;
nella 1. 22 de ritu nuptiar., e nella 1. 83, de adquir. vél
omitt. haered. si ritiene che coacta voluntas voluntas est.
Ma in questi luoghi o si parla di mere sottigliezze di
dritto comprendendo in un senso generico e vago sotto
nome di volontà qualunque siasi volontà od adombra
mento di essa, in quanto l'agente è stato fisico stromento
dell'atto; mentre ogni azione volontaria suppone che
l'agente abbia in se stesso il principio del movimento,
ossia che si induca per una libera determinazione della
sua volontà, e sappia quel che fa, onde mancando o
l'una o l'altra di queste condizioni l'azione è involon
taria, come lo è tutto ciò che si fa per forza. Ovvero in
quei testi di legge si parla d'una coazione resistibile,
nel qual caso l'azione non è totalmente involontaria,
come è la coazione dipendente da instigazioni esorta
torie e persuasive senza violenza materiale; di che ap
punto si parla nella citata legge 22 de ritu nupt. (Y. Cujaccio, Observ. lib. 16, cap. 40.)
Dalle fatte osservazioni dimana che, quando l'accu
sato allega una circostanza escludente il reato, secondo
il dettato della nuova legge, il modo di porre le que stioni diversifica da quello dei casi ordinari ; perchè la
prima indagine è quella di vedere se sussista il fatto
escludente il reato : e poiché l'e3istenza di questo fatto
sarebbe vana, se mancò la materia dell'infrazione di
dritto, perciò la prima questione da proporsi tende a
stabilire il fatto generico, ossia il fatto materiale, sce
vro dell'elemento morale che dev'essere il contenuto
delle questioni susseguenti. La seconda questione deve
racchiudere la cicostanza escludente il reato. Nel caso
che la prima sia affermata e la seconda negata, devono
susseguire le altre questioni che vanno proposte come
nei casi ordinari.
Attesoché nel caso di cui si tratta le tre prime que stioni furono formulate nei seguenti termini :
la Siete convinti che l'accusato Campanella Nicola
nel 15 novembre 1875 in Roma tolse volontariamente la
vita a Pietro Dattini con un colpo di coltello ; 2* Nell'affermativa. Siete convinti che il Campanella
abbia commessa l'azione di cui alla prima questione trattovi da una forza alla quale non potè resistere?
3a Nella negativa della precedente. L'accusato Cam
panella è egli colpevole dol fatto di cui nella questione
prima? I giurati davano risposta affermativa alle que stioni prima e terza, negativa però alla seconda.
Or la prima di dette questioni, commisto al fatto ma
teriale, contiene l'elemento morale, ritenuto il quale i
giurati sarebbero caduti in contraddizione affermando
che l'agente fu tratto a commetterlo da forza irresisti
bile, perchè, mentre nella prima avevano affermato che
agì come essere intelligente e libero, ossia s'indusse a
commettere l'omicidio per una libera determinazione
della propria volontà, e così non ammisero il fatto
escludente il reato ; colla seconda avrebbero ammesso
tal fatto, e l'agente avrebbe agito come stromento me
ramente fisico non avente in se stesso il principio del
movimento. Quindi la seconda questione rimase come
questione vana, perchè dall'affermazione della prima nasceva la necessaria negativa della seconda.
Infatti la terza questione che doveva contenere gli elementi tutti dell'omicidio volontario è identica alla
prima questione ; argomento certo che nella parola vo
lontariamente adoperata nella prima è compreso l'ele
mento intenzionale.
Il modificato art. 495 al. 5 Cod. di proc. pen. indica che, proposto per difesa un fatto escludente il reato, si deve proporre la prima questione in modo che dalla sua affermazione non ne segua l'esclusione del fatto giusti ficativo; e siccome nella specie la parola volontà ria
mente veniva in opposizione al principio motore dell'a
zione, cioè alla forza irresistibile ; così la prima que stione doveva contenere il solo fatto materiale senza
comprendere l'elemento morale intenzionale o della volontarietà.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza gennaio 1877, Pres. Ghiglieki P., Est. De
Cesare, P. M. Municchi — Ric. Busellis ed altri
(Àvv. Fereacciu').
Questioni ai ginrati — Tentativo — Spari «li arma a fnoco — Mezzi {idonei — Premeditazione — Disegno anteriore — Termini della legge (C. P. P. art. 494,495— C. P. art. 528).
Nella questione ai giuratile Vaccusato avesse manifestata la volontà di torre la vita con atti di esecuzione, me
diante due spari d'arma da fuoco carica a proiettili, che mancarono diprodurreil loro effettoper circostanze
fortuite ed indipendenti da lui, è inclusa la domanda se i mezzi impiegati erano o no idonei e corrispondenti al fine (1).
Nella espressione « disegno omicida formato prima di due spari di arma da fuoco » è virtualmente inclusa quella deliberazione pensata e ripensata, con animo
freddo e pacato, che caratterizza la premeditazione, e
che il legislatore riconosce nella formola « disegno prima dell'azione, » ecc.
La Corte, ecc. — Osserva sul primo motivo aggiunto, che la questione principale concernente il tentativo di
assassinio attribuito all'accusato Busellis non possa dirsi
difettosa ed incompleta, come si asserisce dal ricorrente;
imperciocché dall'intero contesto di essa si ritrae, che i
giurati sieno stati chiamati a rispondere, so l'accusato
avesse manifestata la volontà di torre la vita al minac
ciato Murola con atti di esecuzione, mediante due spari d'arma da fuoco carica a proiettili, che mancarono di
produrre il loro effetto per circostanze fortuite ed indi
pendenti da lui. Nella enunciata formola è inclusa evidentemente la
(4) Ved. in confr. la sentenza della stessa Cassazione di Roma, 22 novembre 1876. Ric. Fideli, Est. Canonico, nel Foro Ital., anno cor*
rente, II, 28,
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