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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 7 novembre 1908; Pres. Fiocca, Est. Piolanti —...

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Udienza 7 novembre 1908; Pres. Fiocca, Est. Piolanti —Ric. Rota Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1909), pp. 133/134-135/136 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23109852 . Accessed: 18/06/2014 06:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.55 on Wed, 18 Jun 2014 06:21:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 7 novembre 1908; Pres. Fiocca, Est. Piolanti —Ric. RotaSource: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1909), pp.133/134-135/136Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23109852 .

Accessed: 18/06/2014 06:21

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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133 GIURISPRUDENZA PENALE 134

allorché, pur ammettendo quel che in fatto era risultato, che i ricorrenti non furono veduti e sorpresi a giuocare alle carte, ritenne, in base agli indizi, nel cui esame senti

il bisogno d'intricarsi, e per via di presunzioni e indu

zioni, raggiunta la prova della loro reità nel delitto

stato ad essi imputato. Che dovendosi, stante il fondamento del primo mezzo,

annullare senza rinvio l'impugnata sentenza, non è più il caso di occuparsi del secondo ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 7 novembre 1908 ; Pres. Fiocca, Est. Piolanti

— Ric. Rota.

Dibattimento — Integrazione del giudizio — Facoltà

del giudice (Cod. proc. pen., art. 372 e 373). Coppo di reato — Deposito io cancelleria — Non fe a

pena di nullità (Cod. proc. pen., art. 63 e 44). Appello — Ordinanza relativa all'identità di corpi di

reato — È preparatoria (Cod. proc. pen., art. 400).

Ben può il giudice, respingere la domanda di integrazione del giudizio von l'intervento di altri coimputati, ove

ritenga che da tale intervento nessun vantaggio po trebbe derivarne al giudicabile.

Nessuna disposizione di legge impone che i corpi di reato

debbano sempre depositarsi in cancelleria e molto meno

che senza ciò essi non possano più considerarsi quali

corpi di reato, ancorché ne risulti l'identità.

È preparatoria, agli effetti dell'appellabilità, la sentenza

che ritiene la identità dei corpi di reato.

La Corte : — Il tribunale di Genova con sentenza 2

aprile 1908 ha condannato Rota Alberto a lire 2000 di

multa fissa, a lire 8000 di multa proporzionale per con

trabbando di saccarina e a 1. 52 di multa fissa e a 1. 80

di multa proporzionale per contrabbando di tabacco la

vorato. *

Contro questa sentenza e contro ordinanze rese nel

corso del dibattimento il Rota produsse appello per i se

guenti motivi :

1° perchè il dibattimento era nullo in quanto il giu dizio avrebbe dovuto essere integrato colla citazione an

che della ditta Eerrata di Lugano, denunziata essa pure nel verbale degli agenti della finanza quale complice nel

•contrabbando della saccarina ; 2° perchè il dibattimento era nullo altresì in quanto

si svolse in base allo avere ritenuto che il sacco conte

nente la saccarina presentato al tribunale e per il quale all' udienza si esplicò la perizia chimica costituisse corpo di reato, mentre non poteva costituirlo, essendo rimasto

lungo tempo nei magazzini della dogana ; 3° la seconda ordinanza del tribunale con cui venne

respinta codesta seconda eccezione della difesa, mandando

procedersi oltre al dibattimento, aveva carattere definiti

vo, e perciò, avendo 1' imputato dichiarato di produrre

appello, doveva sospendersi il giudizio. . . .

La Corte d'appello di Genova ha profferito in causa

la sua sentenza del 17 luglio 1908.

Con essa ha ritenuto sul primo motivo d'appello che

a prescindere dalla considerazione del nessun vantaggio che potesse derivare all' imputato dalla estensione della

accusa alla ditta Ferrata di Lugano e dalla improponibi lità dell'azione contro la medesima per ragione di nazio

nalità, era certo che l'istanza della difesa invadeva. un

campo riservato al P. M. cui la legge affida l'azione pe nale lasciando al di lui saggio criterio discretivo d'eser

citarla in base alle prove raccolte contro chiunque resti

sufficientemente indiziato. Il giudice del merito nei giu dizi in cui si proceda al seguito d'istruttoria formale,

qualora alla pubblica discussione si delineino nuove re

sponsabilità, può rinviare gli atti al giudice istruttore per

accertarle, ma anche questo è un potere discretivo lasciato

alla coscienza e al libero apprezzamento del magistrato. Che nel soggetto caso poi era quanto mai giustificata

la inazione del P. M. di fronte alla ditta Ferrata per l'in

sufficienza della prova specifica non avendosi che il vago accenno fatto dall' imputato circa la provenienza della

saccarina nel primo accertamento della contravvenzione, disdetto in seguito apertamente all'udienza, avendo il

Rota sostenuto che nel sacco sequestrato si racchiudevano

erbaggi e non saccarina.

Sul secondo motivo di appello ha ritenuto : che risul

tava che il detto sacco contenente i 16 pacchi di sacca

rina e il tabacco lavorato fu repertato alla presenza del

l' imputato, suggellato a ceralacca con timbro portante lo

stemma reale e la dicitura « Amministrazione delle pri vative a Sampierdarena ».

Detto sacco venne poscia dai magazzini dell'ammini

strazione trasportato nella cancelleria del tribunale e

quindi presentato al dibattimento e riscontrato nelle

identiche condizioni sia per quel che riguarda le moda

lità dei suggelli e delle iscrizioni e sia per quel che ri

guarda il contenuto. Pertanto, sussistendo la più ampia e sicura garanzia circa la identità della merce, ben potè

svolgersi sulla medesima la perizia chimica al cui responso dovette necessariamente attendere il tribunale. D'altronde

nella materia speciale soccorre all'uopo il disposto del

l'art. 340 reg. 13 febbraio 1896, per l'esecuzione del te

sto unico delle leggi doganali, col quale sono autorizzati

i magazzini doganali a trattenere le merci sequestrate

ognorachè sianvi mezzi di conveniente custodia.

Sul terzo che le pronuncie con cui il tribunale decise

sui detti due incidenti sollevati dalla difesa essendo di

manifesto carattere interlocutorio, per l'art. 400 cod. proc.

pen. non era dato di insorgere contro tali pronuncie che

unitamente alla sentenza definitiva, non derivando dallo

indugio alcun pregiudizio alle eventuali ragioni delle

parti. Finalmente sul quarto motivo ritenne la Corte che la

prova tanto in linea generica che in linea specifica era

stata pienamente raggiunta, e per tali considerazioni ha

confermato la sentenza appellata. Contro questo giudicato il Rota ha prodotto ricòrso,

basandolo sugli stessi tre motivi che già formarono sog

getto degli accennati incidenti e delle relative pronuncie del tribunale che malamente e illegittimamente, secondo

il ricorrente, la sentenza denunziata della Corte avrebbe

canonizzate, e vale a dire :

1° violazione degli art. 3 cod. pen., 372 e 373 cod.

proc. pen. in quanto non venne disposta la integrazione del giudizio coli' estendere l'imputazione e la citazione

anche in confronto della ditta Ferrata di Lugano ; 2° violazione degli art. 63 e 44 capov. cod. proc.

penale.

Nessuna perizia, si osserva, è stata fatta in istruttoria

per accertare la natura del corpo di reato, e questo non

è stato depositato negli uffici della cancelleria.

Non poteva perciò affermarsi come corpo di reato la

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135 PARTE SECONDA • 136

materia introdotta in giudizio perchè non era stata cu

stodita colle garanzie dalla legge richieste. Potrebbe ac

cadere anche per un equivoco, .che in grandi magazzini

doganali come quelli di Genova venisse repertata una

materia anziché un'altra.

È per evitare tutto ciò che sono state sancite le di

sposizioni del capoverso dell'art. 44 cod. proc. pen., e si

procede nullamente quando, come nel caso attuale, s'intro

duce in processo una materia che non è stata custodita

con tutte le norme dalla legge prescritte. 3° violazione dell'art. 400 cod. proc. penale. Fu di

chiarato di interporre appello contro l'ordinanza con la

quale fu ritenuto che l'oggetto presentato al tribunale

costituisse corpo di reato, e, poiché il reato di contrab

bando dipendeva dalla natura stessa della materia, tale

ordinanza riguardava l'oggetto stesso del contendere e per

conseguenza doveva ritenersi come definitiva.

Atteso su tutto l'insieme delle varie doglianze che la

difesa ha creduto di riproporre al giudizio della Suprema

Corte, che quanto alla prima nulla potrebbesi aggiungere a quanto saggiamente ebbe a considerare la Corte di me

rito, la quale non mancò di accennare eziandio al niuno

interesse dell' imputato di richiedere la pretesa integra zione del giudizio. E invero, anche supponendo che fosse

stata tratta al giudizio eziandio la ditta Ferrata, qualun

que difesa avesse questa potuto proporre sul proprio in

teresse, mai avrebbe potuto migliorare la condizione del

Rota, che pur sempre sarebbe rimasto il vero autore della

introduzione nel Regno della merce contrabbandata.

Quanto al secondo motivo di ricorso, sembra che il

ricorrente dimentichi che al giudizio si procedette per citazione diretta, e che quindi naturalmente l'esperimento

peritale doveva seguire al dibattimento sulla sostanza

sottoposta all'analisi del perito. E nulla rileva per l'ef

fetto di poter dire che esso non costituiva corpo di reato,

che il sacco contenente la saccarina non fosse stato su

bito, appena repertato, rimesso alla cancelleria del tribu

nale, ma invece depositato (come risulta dal verbale di

contravvenzione) nel magazzino di vendita tabacchi di

Sampierdarena, di dove poscia venne trasportato tei ma

gazzini della regia dogana, e di qui portato alla cancel

leria del tribunale.

La saccarina sottoposta all'esame peritale intanto co

stituisce il corpo del reato di contrabbando imputato al

Rota, in quanto è la identica materia, sulla quale venne

consumato il reato. Il solo punto essenziale consistette

nell'accertarne l'identità e tale accertamento risulta per tutti i dati di fatto indicati nella sentenza denunziata.

Certo nel capoverso dell'art. 44 cod. proc. pen. è scritto

che i corpi del reato e gli oggetti sequestrati saranno de

positati presso la cancelleria del tribunale e l'imputato sarà posto in carcere a titolo di custodia ; ma questo di

sposto non sta da sé come norma generale assoluta ed

imprescindibile di procedura, ma invece si lega all' ipo tesi figurata nella prima parte dello stesso art. 44, vale

a dire d'un individuo arrestato per reato, il quale venga

presentato al Procuratore del Re.

Comunque niuna disposizione di legge prescrive che

i corpi di reati debbano sempre depositarsi in cancelleria

e molto meno che senza ciò essi non possano più consi

derarsi quali corpi di reato, ancorché d'altronde ne ri

sulti la identità. E infine, anche a parte ogni altro riilesso, qui si versa

nella materia speciale di reato di contrabbando, in ordine

alla quale vige il disposto dell'art. 340 del regolamento

doganale opportunamente ricordato sì dal tribunale che

dalla Corte.

Atteso infine sul terzo motivo che il lamentato prov vedimento pur sempre manteneva il carattere di interlo

cutorio, dal momento che per esso non si decideva alcuna

questione di merito e niun irreparabile pregiudizio poteva derivarne all' imputato.

L'art. 400 cod. proc. pen. ha la sua profonda ed ade

guata ragione di essere nella economia dei giudizi, e per

provvedere a questa prescrive che l'appello dalle sentenze

preparatorie od interlocutorie possa interporsi soltanto

dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello da

questa. Per tal modo o la sentenza definitiva assolve, e

tutto è finito ; o condanna, e allora è libero ogni grava me innanzi al collegio superiore, anche su ciò che forma

materia del provvedimento interlocutorio.

Nel caso, la Corte d'appello, conoscendo del gravame, lo respinse perchè giudicò che l'oggetto su cui cadde la

perizia era dimostrato costituire il vero ed effettivo corpo di reato.

E poiché tale giudizio si ravvisa giusto e rettissimo

è chiaro che anche da questo lato il ricorso è privo di

fondamento.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

Estradizione — Cassazione — Iti corso inammissibile

(Cod. pen., art. 9; r. d. 11 dicembre 1889, art. 2).

Non è ammesso ricorso in cassazione avverso le de

liberazioni della sezione d'accusa in tema di estradi

zione. (1)

(Cassazione Roma, 3 ottobré 1908, Pres. Foxtana, Est.

De Seta — Ric. P. M. c. Bernung).

(1) Giurisprudenza largamente prevalente. Tedi in senso conforme: 4 luglio 1908, Schmidt (Foro it., 1908, II, 475), ed in senso contrario, 9 giugno 1908, Sasso (ibid., 356, con nota di ri

chiami). Osserva la sentenza attuale : « Attesoché il Procuratore Ge

nerale presso la Corte d'appello di Genova ha proposto ricorso a questa Corte Suprema contro la deliberazione di quella se zione d'accusa del 27 luglio 1908, con cui si dichiarava non es sere il caso di consentirsi la estradizione di Bernung Emilio

Giuseppe chiesta dal Governo francese al Governo italiano. Attesoché la inammissibilità di simili ricorsi è stata più

volte affermata da questo Collegio, il quale non trova argo menti, che valgano a far mutare quella giurisprudenza. Il ri corso alla Corte di cassazione è ammesso dal codice di proce dura penale contro le sentenze della sezione d'accusa nei casi tassativamente indicati negli art. 434, 435, 436, 460 e 639 del suddetto codice, che sono relativi alle cause da sottoporsi alle Corti d'assise, e in tali casi non rientra perciò quello della estradizione di uno straniero. Per la estradizione gli art. 9 cod.

pen. e 2 regio decreto legislativo 1 dicembre 1889, n. 6509, ri

chiedono, non una sentenza, ma una semplice deliberazione dell'autorità giudiziaria, senza prescrizione di alcuna formalità da osservarsi, e non autorizzano il ricorso in cassazione.

Quando il legislatore ha creduto di ammettere tale rime dio in altri casi diversi da quelli indicati dalle leggi generali di rito, lo ha detto espressamente, come nella materia elettorale, onde il non averlo espressamente ammesso per il caso di estra

dizione, importa che non lo abbia voluto ammettere».

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