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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 8 aprile 1936; Pres. Saltelli, Est. Emiliani...

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Udienza 8 aprile 1936; Pres. Saltelli, Est. Emiliani Pescetelli, P. M. Bruno (concl. conf.) —Ric. P. M. c. Chiotachi (Avv. Sechi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 61, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1936), pp. 327/328-329/330 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23130853 . Accessed: 28/06/2014 09:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.174 on Sat, 28 Jun 2014 09:56:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 8 aprile 1936; Pres. Saltelli, Est. Emiliani Pescetelli, P. M. Bruno (concl. conf.) —Ric. P.M. c. Chiotachi (Avv. Sechi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 61, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1936), pp.327/328-329/330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23130853 .

Accessed: 28/06/2014 09:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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327 PARTE SECONDA 328

1933, ric. P. M. o. Russo), ha avuto occasione di giu dicare questa Suprema Corte, deve ritenersi non appli cabile il disposto dell'art. 70 regio decreto 8 dicembre

1933, n. 1740, che presuppone l'assoluto difetto di li

cenza di circolazione al fatto di chi esercitò un servizio

di linea mediante un'automobile provvista di licenza che

autorizza la circolazione per noleggio di rimessa. Tale

inapplicabilità si deduce, per la lettera della disposizione di legge, in quanto nel citato art. 70 si contemplano due casi di mancanza della licenza di circolazione o della

autorizzazione alla circolazione, e cioè che manchi la pre detta licenza ed autorizzazione sul veicolo, benché sia

stata rilasciata, oppure che manchi per non espere stata

mai rilasciata, ma non si fa alcun cenno dell'abuso della

licenza di circolazione, nel senso che l'automobile am

messa a circolare per un determinato uso o servizio, sia

usata in modo diverso da quello consentito, per la ra

gione della legge stessa diretta alla tutela della sicu

rezza della circolazione che viene garantita dalla visita

di prova da parte del Circolo ferroviario d'ispezione, cui

sono sottoposte le macchine destinate ad uso pubblico, sia per servizio di noleggio da rimessa, che da piazza, o da linee concesse od autorizzate, le quali debbano pre sentare le stesse garanzie per la sicurezza delle persone o delle cose. L'uso dell'automobile in modo diverso da

quello fissato nella licenza di circolazione è represso a

titolo di una forma speciale di concorrenza sleale con co

loro cui sia stato concesso un servizio pubblico di linea, o di piazza, ed è come tale esplicitamente previsto dal

n. 3 dell'art. 81 della citata legge, ed è punito a norma

del 3° comma del detto art. 81, con il ritiro temporaneo della licenza di circolazione da parte del Prefetto, ma

non è previsto come reato.

D'altronde, anche sotto l'impero del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, lett. i), il predetto fatto era

previsto come trasgressione di carattere fiscale, punita con una pena pecuniaria, e competente a conoscerne era

l'Intendente di finanza.

Nella specie, essendo risultato a carico dei ricorrenti di avere esercitato unfcservizio di linea con un'automo

bile provvista di licenzajdi circolazione per uso pubblico,

per servizio di noleggio da rimessa, dovevano essere as

solti perchè il fatto non costituisce reato, onde la sen

tenza,^che ne ha pronunciato la condanna, deve essere annullata senza rinvio.

Per questi motivi, in applicazione degli artt. 637, B39 cod. proc. pen., annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)

Udienza 8 aprile 1936 ; Pres. Saltelli, Est. Emiliani

Pescetelli, P. M. Bruno (conci, conf.) — Eie. P.

M. c. Chiotachi (Avv. Sechi).

[Sent, denunciata: Trib. appello Rodi 16 luglio 1935)

Circostanze «li reato — Fatto commesso contro 11 n

pubblico ufficiale — C'ausa estranea alle sue funzioni — Aggravante insussistente (Cod. pen., art. 61, n. 10).

Cassazione penale — Fatto commesso contro un pub blico ufficiale — Esclusione della causa inerente alle sue funzioni (Cod. pen., art. 61, n. 10; cod.

proc. pen., art. 524). Cassazione penale — Mancata contestazione di una

aggravante — Esclusione in fatto — Irrilevanza dell' irritualità (Cod. pen., art. 61, n. 10 ; cod.

proc. pen., art. 396, 401, 422, 471 e 525).

Non ricorre l'aggravante dell'art. 61 n. 10 cod. pen. quando la causa del delitto commesso contro il pub blico ufficiale è un' attività di costui estranea alle sue

funzioni, malgrado in qualche modo ad esse con

nessa. (1) Il ritenere uno, anziché un'altro motivo di un delitto,

per escludere V applicazione dell' aggravante dell'arti

colo 61 n. 10 cod. pen., costituisce apprezzamento insindacàbile di merito.

Esclusa l'applicazione di detto aggravante perchè insus

sistente, è ultroneo discutere se essa sia stata conte

stata all'imputato e se per la mancata deduzione del

l'irritualità si potesse egualmente tenerne conto.

La Corte : — Con sentenza del Tribunale di Rodi

(Egeo) del 16 marzo 1935, Andrea Chiotachi fu condan

nato ad un anno e quattro mesi di reclusione, danni e

spese quale colpevole del reato a lui ascritto di diffama

zione ai sensi degli art. 61 n. 10, e 595, primo capov. cod. pen., per avere in Apesi (Scarpanto) il 25 dicembre

1934, comunicando con più persone, offeso la reputazione del metropolita di Scarpanto e Caso, Monidi Germanof,

attribuendogli il fatto determinato di aver reso incinta

la sua persona di servizio. Su impugnazione del Chiotachi

il Tribunale di Appello della stessa Città escluse l'aggra vante dell'art. 61 n. 10 cod. pen., ridusse la pena a sei

mesi di reclusione e ne ordinò la sospensione condizionata

della esecuzione.

Ha ricorso per cassazione il Procuratore del Re con

funzioni di Procuratore generale presso il detto Tribunale

deducendo a motivi : inosservanza della legge penale a

senso dell'art. 524, n. 1, cod. proc. pen., in relazione

agli art. 595, capov., e 61, n. 10, cod. pen. per essere

stata erroneamente esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen., mentre il delitto « fu commesso contro

il metropolita Germanof, non perchè questi avesse ingra vidato la serva e perchè si sospettava ciò, come ritiene

la sentenza impugnata, ma perchè esso metropolita aveva

cacciato dalla chiesa 1' imputato scomunicandolo e quindi il fatto fu commesso contro un Ministro di culto commesso

nello Stato per causa diretta e immedia'a di atti del suo

ministero sacerdotale e delle sue attribuzioni e funzioni » ;

2) la inosservanza delle norme del codice di procedura

penale a senso dell'art. 524, n. 3, in relazione agli arti

coli 525, prima parte, e agli art. 396, n. 2, 401, 422 e

471 cod. proc. pen., perchè il Tribunale di appello non

poteva escludere la sopradetta aggravante per ragioni for

mali e cioè per una pretesa' mancanza di specifica conte

stazione che l'imputato non aveva mai dedotto nè in primo

grado, nè in appello. Osserva il Supremo Collegio che la

inosservanza ed erronea applicazione di legge penale de

nunciata col primo mezzo non sussiste. Invero il Tribu nale di appello di Rodi nel prendere in esame la que stione dell'aggravante del n. 10 dell'art. 61 cod. pen. ha

enunciato un solo concetto di carattere giuridico di cui si

doveva tener conto, e cioè che non ricorre la sopradetta

aggravante quando la causa del delitto commesso contro

il pubblico ufficiale è una attività di costui estranea alle

sue funzioni malgrado in qualche modo ad esse connessa.

Il concetto è esatto, e d'altra parte non è di questo che

si duole il ricorrente. Il Tribunale però nel rapportare quel principio alla

fattispecie ne ha ritenuto l'applicabilità in quanto a suo

giudizio, il motivo della diffamazione commessa dal Chio

tachi non fu la vendetta contro il metropolita che lo aveva

scomunicato, come sosteneva e sostiene il P. M., ma la

supposta gravidanza della domestica « completamente estra

nea all'esercizio spirituale del metropolita ».

Ed è di questo giudizio che il ricorrente specificamente si duole senza rilevare, peraltro, che trattasi di un ap

prezzamento del Giudice di merito fatto in sede di valu

(1) Saltelli e Romano Di Falco, Comm. teorico-pratico del codice penale, Roma, 1930, vol. I, parte la, § 225, dicono che « l'espressione a causa non equivale alla espressione in occasione, perchè esprime invece la ragione determinante il reato ». Gabrieli, Gl'istituti generali del codice penale, Casa ed. Colombo, Roma, 1936, pag. 168, dice che « per l'applicazione dell'aggravante è neces sario un rapporto di causalità (motivo determinante del reato)*.

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329 GIURISPRUDENZA PENALE 330

tazione delle risultanze processuali con poteri sovrani e

insindacabili, contro il quale non è consentito ad alcuno

di insorgere. Anche il secondo mezzo non può essere accolto perchè

sebbene il Tribunale di appello abbia accennato, nella mo

tivazione della sentenza, che l'aggravante non fu specifi catamente contestata al Chiotachi (fu indicata nella im

putazione col semplice richiamo dell'art. 61, n. 10 cod.

pen.) l'aggravante stessa non fu eliminata per questo mo

tivo, ma perchè il Tribunale ritenne come si è visto, che

essa in realtà non sussistesse nelle circostanze del fatto.

E di conseguenza ultroneo indugiarsi ad esaminare se

quella enunciazione di pretesa irritualità, la quale non ha

costituita ragione di decidere, neanche sussidiaria, sia ve

ramente esatta e se di essa potesse tenersi conto in grado di appello.

Il ricorso va pertanto respinto. Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE EEL REGNO. (Prima sezione penale)

Udienza 6 luglio 1936 ; Pres.

M. Santoni (conci, conf.) cati plgnalosa, funaro).

Aloisi, Rei. Crachi, P. — Ric. Colonnello (Avvo

(Ord. denunciata : Pret. Segni 11 maggio 1936)

Incidenti di esecuzione penali — Carcerazione — Sen

tenza di condanna non ancora irrevocabile —

Incidente improponibile — Competenza del giu dice dell'impugnazione (Cod. proc. pen., art. 628).

Non può essere proposto incidente di esecuzione per la

carcerazione ordinata in seguito ad una sentenza di

condanna non ancora irrevocabile. (1) In tal caso a giudicare della legittimità della carcera

zione è competente il giudice dell'impugnazione. (2)

Il Procuratore generale (Santoni) : — Visto il ricorso di Colonnello Vincenzo avverso la ordinanza 11 maggio 1936 del Pretore di Segni che rigetta l'incidente propo sto per revoca dell'ordine di carcerazione.

' Premesso che il Colonnello, con sentenza contumaciale

15 aprile 1934, è stato condannato per truffa alla pena di

anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione e a

lire 1000 di multa. Arrestato il 13 aprile 1936 per l'ese

cuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Pretore, il Colonnello dichiarava di proporre appello e presen tava motivi. Successivamente, a mezzo del difensore, pro

poneva incidente di esecuzione, sostenendp che, non es

sendo la sentenza divenuta irrevocabile, l'ordine di car

cerazione doveva essere revocato. Il Pretore, all'udienza dell'11 maggio 1936 fissata per

la deliberazione dell'incidente, pronunciava ordinanza con

la quale rigettava la istanza, ritenendo non proponibile l'incidente di esecuzione, Avverso questa ordinanza ha

tempestivamente proposto ricorso il Colonnello per vari

motivi.

Osserva che pregiudiziale è nel caso l'esame della

questione propostasi dal Pretore se fosse ammissibile un

incidente di esecuzione. E la risposta negativa rettamente

data dal Pretore si impone per la ovvia considerazione

che non vi ha una sentenza irrevocabile di condanna, la

quale è presupposto indispensabile per l'inizio del periodo di esecuzione, durante il quale è consentito agli interes

sati di proporre incidenti. Invero, la sentenza del Pre

tore risulta gravata di appello, e sino ad oggi la impu

gnazione non è stata giudicata nè dichiarata comunque irrevocabile (art. 576 cod. proc. penale). E' esatto, quanto

(1-2) Sostanzialmente conforme, perchè, in sostanza, ricono sce che l'incidente di esecuzione presuppone una sentenza ir revocabile ; 18 dicembre 1933, Petrilli (Foro it., Rep. 1934, voce Incidenti di esecuzione pen., n. 11).

afferma il ricorrente, che al Giudice di esecuzione pos sono essere proposte, mediante la procedura degli inci

denti, le questioni relative alla sussistenza della validità

del titolo esecutivo e perciò anche alla sua irrevocabilità.

Ma una volta che risulti esclusa la sussistenza del titolo

esecutivo pel difetto della irrevocabilità del provvedimento, rimane necessariamente esclusa la competenza funzionale

del giudice della esecuzione. Nella specie, essendo an

cora in corso il giudizio di impugnazione, appartiene al

Giudice di appello giudicare della legittimità della deten

zione del Colonnello. Va rilevato altresì che poiché con

tro il Colonnello si è proceduto con mandato di cattura, il di lui attuale stato di detenzione risulta ad ogni modo

legittimo, salvo doversi considerare per carcerazione pre ventiva e non in esecuzione di pena.

Visti gli articoli citati 531, 549, 628 cod. proc. pen., chiede che la Corte di cassazione rigetti il ricorso con la

condanna del ricorrente nelle spese.

La Corte decise in conformità.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Terza sezione penale)

Udienza 4 giugno 1936 ; Pres. Albertini, Est. De Pirro, P. M. Santoni (conci, diff.) — Ric. Pistilli (Avv. Escobedo).

{Sent, denunciata : App. Roma 7 febbraio 1935)

Cassazione penale — Impugnazione del difen

sore — Avviso del deposito della sentenza im

pugnata — Notificazione all'imputato (Cod. proc.

pen., art. 151). Appello penale — Sentenza — Motivazione — Omes

so rilievo d'importanti circostanze clie avevano

portato all'assoluzione — Omessa dimostrazione

degli elementi del reato — Nullità (Cod. proc.

pen., artt. 474, 475 e 519).

Ancorché l'impugnazione sia stata proposta dal solo di

fensore, Vimputato conserva il diritto alla notifica zione dell'avviso di deposito della sentenza impugnata dovendo essere posto in grado di presentare i motivi, anche per mezzo di altro difensore, o per integra zione di quelli dedotti dal primo o nelle veci di esso

se rimasto inerte. (1) È nulla la sentenza di appello, la quale condanni l'im

putato assoluto in primo grado per insufficienza di

prove, senza considerare l'importanza delle circostanze

addotte dal primo giudice o esaminandole con moti

vazione incompleta o contraddittoria. È nulla altresì se si limita ad irrogare la pena senza

dimostrare la sussistenza degli elementi subbiettivi ed

obbiettivi del reato.

La Corte : ■— Attesoché non regge la preliminare richiesta del P. M. per la declaratoria di inammissibilità

del ricorso. Ancorché la impugnazione sia stata proposta come nella fattispecie dal solo difensore, l'imputato con

serva il diritto alla notificazione dell'avviso di deposito della impugnata sentenza, dovendo essere posto in grado

(1) Conforme : 8 luglio 1935, Martorelli (retro, col. 50, con ncta di richiami).

Per quanto riguarda il difensore è stato ritenuto che l'av viso di deposito non gli si deve notificare, se esso non è im

pugnante : 10 gennaio 1936, Vai (retro, col. 88, con nota di ri chiami). Non è mancata qualche sentenza che ha detto che l'avviso va notificato all'imputato o al difensore a seconda che l'uno o l'altro si trovi ancora in termine per proporre l'impu gnazione o l'abbia già proposta : 8 marzo 1935, Luppa (Foro it., Rep. 1935, voce Cassazione pen., n. 29). Cfr. anche: T. Roma, 6 maggio 1935, Silvestri (retro, col. 143).

In dottrina conforme : Bscobedo, Ancora sull'obbligo della no

tifica del deposito della sentenza al difensore ecc., in Giust. pen., 1936, IY, 214.

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