Udienza 8 maggio 1878, Pres. D'Agliano P., Est. Talice, P. M. Pozzi (Concl. unif.) —Ric. Buzziparte civile, Lauzo e Becchers, civilmente responsabile, (Avv. Delvitto)Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1878), pp.273/274-277/278Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081938 .
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273 GIURISPRUDENZA PENALE 274
Tale portato dell'oralità e spontaneità delle deposi zioni certamente non si potè ottenere nella fattispecie
colla semplice dichiarazione del testimone d'essere la
verità quanto aveva deposto nanti il pretore, perchè in epoca prossima all'avvenimento, e di confermare la
stessa deposizione scritta statagli letta e spiegata;
Attesoché è bensì vero che, avuto riguardo alla qua lità dei testimoni ed alla speciale natura di talune
cause può essere permesso di ricorrere a note o me
morie e che a quel divieto di leggere le deposizioni scritte furono tassativamente dalla legge stessa fatte
alcune necessarie eccezioni, ma fra di esse non vi è
l'autorizzazione di dare lettura della deposizione scritta
per ciò solo che il testimone senz' altro dichiari, come
nel caso concreto, di non ricordarsi più, atteso il lungo lasso di tempo trascorso, di alcuna circostanza relativa
al fatto formante oggetto del dibattimento, e senzachè
nè tampoco il presidente abbia tentato, con opportune
interrogazioni, di richiamare la memoria del testimone
sulle circostanze principali generiche o concrete dei
fatti già pria da esso stesso nel processo scritto di
chiarati come a lui cogniti e così mano mano ricon
durlo alla sua orale deposizione. Ed in mancanza di una
precisa e testuale eccezione legale pel caso ora discorso
di asserta deperita memoria, dovea mantenersi in tutto
il suo vigore la massima di diritto secondo cui exceptio in casibus non exceptis firmat regulam in contrarium;
E quando pure in questa parte che concerne una
delle formalità più radicali del vigente rito penale si
potesse ricorrere al metodo di estensione analogica non
se ne potrebbe trarre argomento affine dal caso di ec
cezione, contemplato espressamente dall'art. 311 pre
citato, in cui si debba far risultare dei cangiamenti o
delle variazioni, giacché soggiungendosi nello stesso
inciso, sopravvenuto nelle deposizioni dei testimoni,
presuppone impreteribilmente che ciò avvenga nel caso
in cui il testimonio abbia fatta o sia in procinto di
compier la sua orale deposizione, e che nel corso della
medesima siansi rilevate delle incoerenze colla depo sizione scritta per cui si debba a mezzo del confronto
dell'una coli'altra far risultare di detti cangiamenti e
variazioni e richiamare su di esse l'attenzione del te
stimonio, il quale poi, dando a voce gli occorrenti schia
rimenti o spiegazioni, rimarrebbe sempre saldo il prin
cipio, e sicuro il frutto dell'oralità e della discussione
pubblica contraddittoria delle prove, che è la migliore
guarentigia dell'accusato e della società. E nella fat
tispecie invece, come si è già detto ed è attestato dal
verbale d'udienza, il teste Giordano Bruno non essen
dosi neanco accinto a fare la sua orale deposizione, nè
tampoco apparendo che siavi stato debitamente ecci
tato e ricondotto, non potevano perciò essersi verificati
i cangiamenti e variazioni di cui in detta eccezione, che non s'attagliava punto al caso. E niuno è che non
vegga che ove fosse ammesso il sistema adottato dalla
Corte d'appello nell'esame del Giordano Bruno, troppo
aperto sarebbe il varco per un testimonio di mala fede
di far frode alla legge; Che conseguentemente essendosi violata la lettera
non meno che lo spirito dell'art. 311 citato nel primo
mezzo, ne deriva inevitabilmente, per dichiarazione
stessa della legge, la nullità del dibattimento e della
sentenza che su quella deposizione nulla si fondò, e ciò
stante sarebbe vana opera ad occuparsi ancora degli
altri mezzi nel ricorso proposti.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 8 maggio 1878, Pres. D'Agliano P., Est. Talice,
P. M. Pozzi (Conci, unif.) — Ric. Buzzi parte civile,
Lauzo e Becchers, civilmente responsabile, (Aw.
Delvitto).
Appellahilità — Pena — Protesta — Ricorso in Cas
sazione — Appello (Cod. p. p., art. 284, 353, 12).
Citazione diretta — Imputato e civilmente respon
sabile — Querela.
Parte civile — Costituzione irregolare — Danni —
Sentenza contraddittoria — Testimoni — ^'otifica
zione del ricorso — Irregolarità — interesse (Cod.
p. p., art. 569).
Itesponsabilità — Tramway — Fatto degli ag;enti
(Cod. civ., art. 1153).
L'appellabilità della sentenza penale è retta dalla pena
minacciata, non da quella inflitta. (1)
La disposizione dell'art. 284 vale tanto per l'appello
che pel ricorso in Cassazione.
La citazione diretta contro V imputato e il civilmente
responsabile, per istanza della parte lesa, può as
similarsi alla querela. Non vi è contraddizione nella sentenza che, dichia
rata irregolare la costituzione di parte civile, as
solve gli imputati dal rimborso delle spese fatte da
chi intervenne nel giudizio come parte civile, e in
pari tempo aggiudica a costui i danni.
I testi citati e presentati in primo grado dalla parte
civile, una volta acquisiti al dibattimento, non pos
sono perdere la qualità di testi d'accusa per ciò solo
che in secondo grado la qualità di parte civile
venne ad essere eliminata in chi li aveva citati
e presentati.
II direttore di un servizio di tramway incorre nella
responsabilità civile pel fatto degli agenti del ser
vizio stesso, i quali nell' esercizio delle loro incom
benze commettano azioni punibili.
Regolare la notificazione del ricorso fatta al delin
quente, manca di interesse la parte civilmente re
sponsabile di lamentare V irregolare notificazione
del ricorso stesso fatta a lei.
La Corte, ecc. — Sul ricorso dei Buzzi cav. Vitale
Maurizio, parte civile; Lauzo Luigi, fattorino della So
cietà Belga dei tramway di Torino, autore del reato;
Beccliers cav. ing. Felice, rappresentante della Società
(Giurisprudenza costante. Vedi da ultimo Cassazione Torino, 3 feb braio 1877, ric. Ascari (Mori. trìb.y Milano 1877, 235) e Cassazione
Firenze, 19 dicembre 1876 (Foro il., 1877, II, 99).
Il Foro Italiano. — Volume III. - Parte II. — 15.
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275 PARTE SECONDA
belga di detto tramway e direttore dell'esercizio me
desimo in questa città, dichiarato civilmente respon
sabile del fatto del Lauzo, per l'annullamento, nel ri
spettivo loro interesse, della sentenza del Tribunale
correzionale di Torino del 3 gennaio 1878, proferita in
grado d'appello, colla quale dichiarava come non av
venuta la costituzione di parte civile, inoltre assolveva
i coappellanti Lauzo ed ing. Becchers dall'ordinato rim
borso delle spese incontrate dalla parte civile, confer
mando in ogni altra parte la sentenza stessa colle
maggiori spese a carico degli appellanti;
Premesso, che dopo la denunciata sentenza essendo
intervenuta l'amnistia, per quanto ha tratto all'inte
resse penale, la pena applicata fu appieno condonata
per l'art. 2 del decreto 19 gennaio 1878, e l'esame dei
ricorsi deve restringersi solo a tutto ciò che rimase in
essere dopo la detta amnistia stessa;
Attesoché anzitutto non è i! caso di'prendere in seria
considerazione l'eccezione sollevata soltanto all'udienza
circa l'inammessibilità del ricorso della parte civile
rimpetto al Becchers, pel motivo che la notificazione
relativa sarebbe seguita bensì presso il suo difensore,
ma non domiciliatario, avv. Del vitto; giacché essendo
quella notificazione regolarissima quanto a Lauzo Luigi,
e dovendosi per ciò giudicare su quel ricorso stesso in
contraddittorio del Lauzo, che sarebbe il delinquente,
l'esito di tale giudizio non potrebbe non riversarsi del
pari sul Becchers risponsabile civile, il quale per con
seguenza mancherebbe di un vero interesse a far valere
quell'eccezione; Attesoché i mezzi proposti dal Buzzi si riducono a
tre punti di questione: 1' l'inappellabilità della sen
tenza definitiva, e per riflesso anche dell'ordinanza in
terlocutoria 8 agosto; 21 l'inammissibilità o non del
l'appello medesimo per difetto di protesta tosto lettasi
all'udienza la detta ordinanza; 31 in merito la regola
rità o meno della costituzione di parte civile, fatta con
dichiarazione inscritta nell'atto di citazione diretta, e
rinnovata in principio del dibattimento; Circa l'inappellabilità è evidente che qui trattavasi
di delitto; per l'art. 353, n. 1, adunque vi era facoltà
di appellare ; ed è poi massima costante di questa Corte
suprema che il delitto mantiene la sua natura, seb
bene pel concorso di circostanze attenuanti siasi disceso
all'ammenda. In sostanza è in questione la competenza
per ragione di gerarchia, e l'art. 12 dispone che bisogna riferirsi al titolo del reato, non alla pena effettiva in
flitta. Non regge per conseguenza questo mezzo; 11 contrario deve dirsi degli altri due mezzi. La di
sposizione dell'art. 284 del Cod. proc. pen., che si trova
fra le disposizioni generali comuni, è generica e non
ammette la distinzione tra il caso d'appellazione e quello del ricorso in Cassazione: questa restrizione, dove il
legislatore la volle, chiaramente la espresse. Era del
pari ad evitarsi l'inconveniente che verificavasi sotto
l'anteriore legislazione, che cioè la parte solo dopo ve
duto l'esito del giudizio appellasse, quasi a sorpresa,
per un incidente su cui essendo rimasta silenziosa era
a ritenersi prestasse acquiescenza, e mentre, se avesse
reclamato in tempo, si sarebbe potuto ancora riparare alla violazione delle forme e del diritto, senza compro mettere le sorti dell' intiero giudizio. La legge non
doveva essere sgabello alla malafede, epperciò, come
si esprimeva la relazione ministeriale sul Codice stesso
di procedura « venne provveduto a scemare gli ap « pigli eli temerarie domande di appellazione o cas
« sazione, prescrivendosi (art. 284) che le deliberazioni
« prese dalla Corte, dal Tribunale o dal pretore nel
« corso d'una udienza, non producono mezzo d'annul
« lamento se non fu fatta protesta, all'atto stesso in
« cui furono lette »; In concreto quella protesta difettava, non si poteva
quindi dal Tribunale ritenere ancora ammessibile l'ap
pello dell'ordinanza 8 agosto 1876 ; nè a ragione s'in
vocavano in contrario senso gli art. 358 e 400 di detto
Codice che sono relativi solo al tempo di produrre l'ap
pello, ed all'esecuzione volontaria delle sentenze inter
locutorie, ma non portano esonero dall'obbligo assoluto
della protesta immediata, di cui nell'art. 284, senza di
che si verifica l'acquiescenza implicante rinuncia tacita
alla facoltà di appellarne; E del resto anche in merito non può ritenersi fon
dato in legge il sistema adottato dal Tribunale. Trat
tandosi di reati pei quali ebbe luogo la citazione diretta
contro l'imputato, e civilmente responsabile, per in
stanza stessa della parte lesa, l'atto relativo può assi
milarsi alla querela; ivi si fece esplicita dichiarazione
debitamente notificata e poi rinnovata regolarmente
prima del principio del dibattimento; vi era perciò
quanto bastava per riconoscere come legale l'avvenuta
costituzione di parte civile. Sia quindi per questa ra
gione, sia perchè occorreva la protesta e non venne
fatta, ingiusta è la denunciata sentenza, che esonerò
anche dal pagamento delle spese incontrate dalla parte civile: deve quindi nell'interesse di questa parte stessa, e per ciò su cui dessa ha limitato il suo ricorso, an
nullarsi.
Sul primo dei mezzi comuni a Lauzo e Becchers:
Attesoché l'art. 569 invocato nel ricorso fa precetto ai
giudici di condannare gli imputati, e le persone civil
mente responsabili al risarcimento dei danni verso qua
lunque danneggiato ancorché non si fosse costituito
parte civile, ed il Buzzi, tuttoché per la sentenza del
Tribunale cessasse di essere parte civile regolarmente
costituita, rimaneva pur sempre un danneggiato cui
era dovuta una declaratoria di risarcimento. E l'arti
colo predetto, che è il solo applicabile nella specie, non
vieta punto che la sentenza contenga la liquidazione dei danni offrendo il processo gli elementi necessari
per determinarne la quantità. E in tale proposito il
Tribunale con un giudizio contenente un apprezzamento
di fatto, insindacabile in Cassazione, ne diede suffi
ciente ragione col dire, nella parte razionale della sen
tenza, che quanto al montare dei danni, oltrecchè non
si era fatta alcuna specifica questione, non eravi mo
tivo per ravvisarne eccessiva la fatta liquidazione in
L. 100. Non sussiste poi la denunciata contraddizione,
ben avendo potuto il Tribunale esonerare il Lauzo ed
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277 GIURISPRUDENZA PENALE 278
il Becchers dall'ordinato rimborso delle spese fatte
dall' intervenuto nel giudicio come parte civile, secondo
il Tribunale irregolarmente costituita, senza incorrere
in alcuna contraddizione coll'aggiudicare danni dovu
tigli come parte danneggiata. Devesi perciò questo mezzo rigettare.
Sul secondo di detti mezzi comuni: Attesoché se
tutti i testimoni erano stati citati e presentati dal
Buzzi come parte civile, tuttavia trattandosi di reati
di azione pubblica, non appena i medesimi divennero
acquisiti al dibattimento, devesi intendere che il pub blico ministero li accettò e fece suoi come testi fiscali,
senza che sia sorta nè allora né di poi contestazione
relativa; e di fatti all'appoggio della deposizione dei
testi medesimi il pubblico ministero conchiuse per le
relative condanne. Nè i testi stessi potevano perdere la qualità di testi di accusa avuta in prima istanza,
per ciò solo che nel giudizio d'appello fosse eliminata
la qualità di parte civile nel Buzzi, avendo il pubblico
ministero in questo stesso giudizio di secondo grado
all'appoggio delle stesse prove spiegate pure le sue
conclusioni. E del resto questo rivestirebbe piuttosto l'indole d'una questione nuova improponibile la prima
volta in questa sede.
Sul primo dei mezzi particolari del Becchers: At
tesoché non aveva appellato il solo civilmente rispon sabile ing. Becchers, ma ben anco l'autore del reato
Lauzo, e quindi il giudizio manteneva la sua natura
di giudizio penale, e dovevano prevalere in tutte e por tutti le forme del giudicio penale. E del resto risulta
dal verbale d'udienza che fece la relazione della causa
il giudice delegato, e nello stesso verbale vi è pure
cenno delle conclusioni del Becchers, ed il Tribunale
le tenne presenti nel giudicare. Questo mezzo adunque non regge nè in diritto nè in fatto.
Sull' ultimo mezzo pure particolare del Becchers :
Attesoché non sussiste anzitutto che il Tribunale rite
nesse l'ing. Becchers responsabile del fatto del Lauzo
in proprio: invece rilevasi da tutto il contesto della
sentenza che gli addossò tale responsabilità nella qua lità stessa in cui egli erasi presentato in giudizio, cioè
come rappresentante la Società belga esercente il ser
vizio dei tramways, e come direttore del relativo eser
cizio. In merito poi di detta responsabilità, non ha
fondamento anche quest' ultimo mezzo. Secondo l'art. 3
del Cod. di proc. pen. l'azione civile nascente da reato
si può esercitare anche contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili. Le regole poi che
determinano questo modo di responsabilità civile sono
sancite dall'art. 1153 del Codice civile, ove è disposto che « ciascuno è obbligato non solo pel danno che ca
« giona per fatto proprio, ma anche per quello che
« viene arrecato col fatto delle persone delle quali « deve rispondere » e segue « i padroni ed i commit
« tenti rispondono pei danni cagionati dai loro dome
« stici e commessi nell' esercizio delle incombenze alle
« quali li hanno destinati »; Tale responsabilità lia la sua radice in una colpa di
ommissione; e nella mancanza della debita diligenza
nella scelta dei commessi, massime per un servizio
pubblico, e nella sorveglianza che si deve esercitare
sui medesimi. E nella specie non può revocarsi in dubbio
che il Lauzo commise i reati di cui si tratta nell'atto
di esercizio delle sue incombenze come fattorino pre
posto al servizio dei tramways e nella congiuntura oc
casionale dello stesso servizio di cui pretendeva fare
osservare i regolamenti; in quanto poi alla colpa di
ommissione fu motivata dal Tribunale pelle risultanze
delle prove svoltesi all' udienza, le quali avevano posto in sodo la circostanza, che il direttore ingegnere Bec
cliers non fosse ignaro di precedenti consimili fatti dal
Lauzo commessi, per cui sarebbe tornato agevole l'im
pedirne la rinnovazione o con una più attiva inces
sante vigilanza o col rimuovere da quel servizio quel fattorino malamente scelto e dimostrato immeritevole
di proseguire nel medesimo; Per questi motivi dichiara non essere più luogo ad
alcun provvedimento per quanto ha tratto all' interesse
penale; E per tutto il rimanente rigetta i mezzi proposti dai
Lauzo e Becchers, nonché il secondo dedotto dal Buzzi,
ed accogliendo favorevolmente il primo ed il terzo
dello stesso Buzzi, cassa nella parte relativa la sentenza
de,l Tribunale di Torino, 3 gennaio 1878, e rinvia la
causa al Tribunale di Pinerolo.
CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 17 dicembre 1877, Pres. Parisi, Est. Abri
gnani, P. M. Bonelli (Conci, contr.) — Ric. Raro
Onofrio.
Stupro violent» — B-:Iflint-Iti! — ^|uistioni a! giurati.
L'espressione abusare di una persona, impiegata nella
quistione ai giurati, non è bastevole a precisare il
reato di stupro violento.
Attesoché ben poteva il presidente tradurre la pa rola stupro con altra, ma il vocabolo o la espressione
surrogata dovea esprimere l'azione precisa, che costi
tuiva il reato di stupro. Or la espressione - abusare
di una giovinetta - non precisa tale azione. Si abusa
anche di una donna con altri atti lubrici e violenti; E fu appunto per questo che il decreto del 17 feb
braio 1861 modificò l'articolo 489 del Codice penale
sardo, togliendo dallo stesso la definizione che dava
allo stupro appunto con la espressione - abusare della
persona di altro sesso.
Pertanto, la Corte annulla, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 23 aprile 1878, Pres. Parisi P., Est. Crispo
Spadafora, P. M. Bonelli (Conci, unif.) — Ric. Man
cuso Rosario (Avv. Sillitti).
Ferite — Amia ila fuoco — i^ravantc — Quesito ai giurali.
Poiché nel ferimento la circostanza dell'arma da
fuoco è un'aggravante prevista dalla legge, uopo è che se ne faccia un quesito separato ai giurati.
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