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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 8 maggio 1878, Pres. D'Agliano P., Est. Talice, P....

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 8 maggio 1878, Pres. D'Agliano P., Est. Talice, P. M. Pozzi (Concl. unif.) —Ric. Buzzi parte civile, Lauzo e Becchers, civilmente responsabile, (Avv. Delvitto) Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1878), pp. 273/274-277/278 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23081938 . Accessed: 17/06/2014 22:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.223 on Tue, 17 Jun 2014 22:38:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 8 maggio 1878, Pres. D'Agliano P., Est. Talice, P. M. Pozzi (Concl. unif.) —Ric. Buzziparte civile, Lauzo e Becchers, civilmente responsabile, (Avv. Delvitto)Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1878), pp.273/274-277/278Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081938 .

Accessed: 17/06/2014 22:38

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273 GIURISPRUDENZA PENALE 274

Tale portato dell'oralità e spontaneità delle deposi zioni certamente non si potè ottenere nella fattispecie

colla semplice dichiarazione del testimone d'essere la

verità quanto aveva deposto nanti il pretore, perchè in epoca prossima all'avvenimento, e di confermare la

stessa deposizione scritta statagli letta e spiegata;

Attesoché è bensì vero che, avuto riguardo alla qua lità dei testimoni ed alla speciale natura di talune

cause può essere permesso di ricorrere a note o me

morie e che a quel divieto di leggere le deposizioni scritte furono tassativamente dalla legge stessa fatte

alcune necessarie eccezioni, ma fra di esse non vi è

l'autorizzazione di dare lettura della deposizione scritta

per ciò solo che il testimone senz' altro dichiari, come

nel caso concreto, di non ricordarsi più, atteso il lungo lasso di tempo trascorso, di alcuna circostanza relativa

al fatto formante oggetto del dibattimento, e senzachè

nè tampoco il presidente abbia tentato, con opportune

interrogazioni, di richiamare la memoria del testimone

sulle circostanze principali generiche o concrete dei

fatti già pria da esso stesso nel processo scritto di

chiarati come a lui cogniti e così mano mano ricon

durlo alla sua orale deposizione. Ed in mancanza di una

precisa e testuale eccezione legale pel caso ora discorso

di asserta deperita memoria, dovea mantenersi in tutto

il suo vigore la massima di diritto secondo cui exceptio in casibus non exceptis firmat regulam in contrarium;

E quando pure in questa parte che concerne una

delle formalità più radicali del vigente rito penale si

potesse ricorrere al metodo di estensione analogica non

se ne potrebbe trarre argomento affine dal caso di ec

cezione, contemplato espressamente dall'art. 311 pre

citato, in cui si debba far risultare dei cangiamenti o

delle variazioni, giacché soggiungendosi nello stesso

inciso, sopravvenuto nelle deposizioni dei testimoni,

presuppone impreteribilmente che ciò avvenga nel caso

in cui il testimonio abbia fatta o sia in procinto di

compier la sua orale deposizione, e che nel corso della

medesima siansi rilevate delle incoerenze colla depo sizione scritta per cui si debba a mezzo del confronto

dell'una coli'altra far risultare di detti cangiamenti e

variazioni e richiamare su di esse l'attenzione del te

stimonio, il quale poi, dando a voce gli occorrenti schia

rimenti o spiegazioni, rimarrebbe sempre saldo il prin

cipio, e sicuro il frutto dell'oralità e della discussione

pubblica contraddittoria delle prove, che è la migliore

guarentigia dell'accusato e della società. E nella fat

tispecie invece, come si è già detto ed è attestato dal

verbale d'udienza, il teste Giordano Bruno non essen

dosi neanco accinto a fare la sua orale deposizione, nè

tampoco apparendo che siavi stato debitamente ecci

tato e ricondotto, non potevano perciò essersi verificati

i cangiamenti e variazioni di cui in detta eccezione, che non s'attagliava punto al caso. E niuno è che non

vegga che ove fosse ammesso il sistema adottato dalla

Corte d'appello nell'esame del Giordano Bruno, troppo

aperto sarebbe il varco per un testimonio di mala fede

di far frode alla legge; Che conseguentemente essendosi violata la lettera

non meno che lo spirito dell'art. 311 citato nel primo

mezzo, ne deriva inevitabilmente, per dichiarazione

stessa della legge, la nullità del dibattimento e della

sentenza che su quella deposizione nulla si fondò, e ciò

stante sarebbe vana opera ad occuparsi ancora degli

altri mezzi nel ricorso proposti.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 8 maggio 1878, Pres. D'Agliano P., Est. Talice,

P. M. Pozzi (Conci, unif.) — Ric. Buzzi parte civile,

Lauzo e Becchers, civilmente responsabile, (Aw.

Delvitto).

Appellahilità — Pena — Protesta — Ricorso in Cas

sazione — Appello (Cod. p. p., art. 284, 353, 12).

Citazione diretta — Imputato e civilmente respon

sabile — Querela.

Parte civile — Costituzione irregolare — Danni —

Sentenza contraddittoria — Testimoni — ^'otifica

zione del ricorso — Irregolarità — interesse (Cod.

p. p., art. 569).

Itesponsabilità — Tramway — Fatto degli ag;enti

(Cod. civ., art. 1153).

L'appellabilità della sentenza penale è retta dalla pena

minacciata, non da quella inflitta. (1)

La disposizione dell'art. 284 vale tanto per l'appello

che pel ricorso in Cassazione.

La citazione diretta contro V imputato e il civilmente

responsabile, per istanza della parte lesa, può as

similarsi alla querela. Non vi è contraddizione nella sentenza che, dichia

rata irregolare la costituzione di parte civile, as

solve gli imputati dal rimborso delle spese fatte da

chi intervenne nel giudizio come parte civile, e in

pari tempo aggiudica a costui i danni.

I testi citati e presentati in primo grado dalla parte

civile, una volta acquisiti al dibattimento, non pos

sono perdere la qualità di testi d'accusa per ciò solo

che in secondo grado la qualità di parte civile

venne ad essere eliminata in chi li aveva citati

e presentati.

II direttore di un servizio di tramway incorre nella

responsabilità civile pel fatto degli agenti del ser

vizio stesso, i quali nell' esercizio delle loro incom

benze commettano azioni punibili.

Regolare la notificazione del ricorso fatta al delin

quente, manca di interesse la parte civilmente re

sponsabile di lamentare V irregolare notificazione

del ricorso stesso fatta a lei.

La Corte, ecc. — Sul ricorso dei Buzzi cav. Vitale

Maurizio, parte civile; Lauzo Luigi, fattorino della So

cietà Belga dei tramway di Torino, autore del reato;

Beccliers cav. ing. Felice, rappresentante della Società

(Giurisprudenza costante. Vedi da ultimo Cassazione Torino, 3 feb braio 1877, ric. Ascari (Mori. trìb.y Milano 1877, 235) e Cassazione

Firenze, 19 dicembre 1876 (Foro il., 1877, II, 99).

Il Foro Italiano. — Volume III. - Parte II. — 15.

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275 PARTE SECONDA

belga di detto tramway e direttore dell'esercizio me

desimo in questa città, dichiarato civilmente respon

sabile del fatto del Lauzo, per l'annullamento, nel ri

spettivo loro interesse, della sentenza del Tribunale

correzionale di Torino del 3 gennaio 1878, proferita in

grado d'appello, colla quale dichiarava come non av

venuta la costituzione di parte civile, inoltre assolveva

i coappellanti Lauzo ed ing. Becchers dall'ordinato rim

borso delle spese incontrate dalla parte civile, confer

mando in ogni altra parte la sentenza stessa colle

maggiori spese a carico degli appellanti;

Premesso, che dopo la denunciata sentenza essendo

intervenuta l'amnistia, per quanto ha tratto all'inte

resse penale, la pena applicata fu appieno condonata

per l'art. 2 del decreto 19 gennaio 1878, e l'esame dei

ricorsi deve restringersi solo a tutto ciò che rimase in

essere dopo la detta amnistia stessa;

Attesoché anzitutto non è i! caso di'prendere in seria

considerazione l'eccezione sollevata soltanto all'udienza

circa l'inammessibilità del ricorso della parte civile

rimpetto al Becchers, pel motivo che la notificazione

relativa sarebbe seguita bensì presso il suo difensore,

ma non domiciliatario, avv. Del vitto; giacché essendo

quella notificazione regolarissima quanto a Lauzo Luigi,

e dovendosi per ciò giudicare su quel ricorso stesso in

contraddittorio del Lauzo, che sarebbe il delinquente,

l'esito di tale giudizio non potrebbe non riversarsi del

pari sul Becchers risponsabile civile, il quale per con

seguenza mancherebbe di un vero interesse a far valere

quell'eccezione; Attesoché i mezzi proposti dal Buzzi si riducono a

tre punti di questione: 1' l'inappellabilità della sen

tenza definitiva, e per riflesso anche dell'ordinanza in

terlocutoria 8 agosto; 21 l'inammissibilità o non del

l'appello medesimo per difetto di protesta tosto lettasi

all'udienza la detta ordinanza; 31 in merito la regola

rità o meno della costituzione di parte civile, fatta con

dichiarazione inscritta nell'atto di citazione diretta, e

rinnovata in principio del dibattimento; Circa l'inappellabilità è evidente che qui trattavasi

di delitto; per l'art. 353, n. 1, adunque vi era facoltà

di appellare ; ed è poi massima costante di questa Corte

suprema che il delitto mantiene la sua natura, seb

bene pel concorso di circostanze attenuanti siasi disceso

all'ammenda. In sostanza è in questione la competenza

per ragione di gerarchia, e l'art. 12 dispone che bisogna riferirsi al titolo del reato, non alla pena effettiva in

flitta. Non regge per conseguenza questo mezzo; 11 contrario deve dirsi degli altri due mezzi. La di

sposizione dell'art. 284 del Cod. proc. pen., che si trova

fra le disposizioni generali comuni, è generica e non

ammette la distinzione tra il caso d'appellazione e quello del ricorso in Cassazione: questa restrizione, dove il

legislatore la volle, chiaramente la espresse. Era del

pari ad evitarsi l'inconveniente che verificavasi sotto

l'anteriore legislazione, che cioè la parte solo dopo ve

duto l'esito del giudizio appellasse, quasi a sorpresa,

per un incidente su cui essendo rimasta silenziosa era

a ritenersi prestasse acquiescenza, e mentre, se avesse

reclamato in tempo, si sarebbe potuto ancora riparare alla violazione delle forme e del diritto, senza compro mettere le sorti dell' intiero giudizio. La legge non

doveva essere sgabello alla malafede, epperciò, come

si esprimeva la relazione ministeriale sul Codice stesso

di procedura « venne provveduto a scemare gli ap « pigli eli temerarie domande di appellazione o cas

« sazione, prescrivendosi (art. 284) che le deliberazioni

« prese dalla Corte, dal Tribunale o dal pretore nel

« corso d'una udienza, non producono mezzo d'annul

« lamento se non fu fatta protesta, all'atto stesso in

« cui furono lette »; In concreto quella protesta difettava, non si poteva

quindi dal Tribunale ritenere ancora ammessibile l'ap

pello dell'ordinanza 8 agosto 1876 ; nè a ragione s'in

vocavano in contrario senso gli art. 358 e 400 di detto

Codice che sono relativi solo al tempo di produrre l'ap

pello, ed all'esecuzione volontaria delle sentenze inter

locutorie, ma non portano esonero dall'obbligo assoluto

della protesta immediata, di cui nell'art. 284, senza di

che si verifica l'acquiescenza implicante rinuncia tacita

alla facoltà di appellarne; E del resto anche in merito non può ritenersi fon

dato in legge il sistema adottato dal Tribunale. Trat

tandosi di reati pei quali ebbe luogo la citazione diretta

contro l'imputato, e civilmente responsabile, per in

stanza stessa della parte lesa, l'atto relativo può assi

milarsi alla querela; ivi si fece esplicita dichiarazione

debitamente notificata e poi rinnovata regolarmente

prima del principio del dibattimento; vi era perciò

quanto bastava per riconoscere come legale l'avvenuta

costituzione di parte civile. Sia quindi per questa ra

gione, sia perchè occorreva la protesta e non venne

fatta, ingiusta è la denunciata sentenza, che esonerò

anche dal pagamento delle spese incontrate dalla parte civile: deve quindi nell'interesse di questa parte stessa, e per ciò su cui dessa ha limitato il suo ricorso, an

nullarsi.

Sul primo dei mezzi comuni a Lauzo e Becchers:

Attesoché l'art. 569 invocato nel ricorso fa precetto ai

giudici di condannare gli imputati, e le persone civil

mente responsabili al risarcimento dei danni verso qua

lunque danneggiato ancorché non si fosse costituito

parte civile, ed il Buzzi, tuttoché per la sentenza del

Tribunale cessasse di essere parte civile regolarmente

costituita, rimaneva pur sempre un danneggiato cui

era dovuta una declaratoria di risarcimento. E l'arti

colo predetto, che è il solo applicabile nella specie, non

vieta punto che la sentenza contenga la liquidazione dei danni offrendo il processo gli elementi necessari

per determinarne la quantità. E in tale proposito il

Tribunale con un giudizio contenente un apprezzamento

di fatto, insindacabile in Cassazione, ne diede suffi

ciente ragione col dire, nella parte razionale della sen

tenza, che quanto al montare dei danni, oltrecchè non

si era fatta alcuna specifica questione, non eravi mo

tivo per ravvisarne eccessiva la fatta liquidazione in

L. 100. Non sussiste poi la denunciata contraddizione,

ben avendo potuto il Tribunale esonerare il Lauzo ed

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277 GIURISPRUDENZA PENALE 278

il Becchers dall'ordinato rimborso delle spese fatte

dall' intervenuto nel giudicio come parte civile, secondo

il Tribunale irregolarmente costituita, senza incorrere

in alcuna contraddizione coll'aggiudicare danni dovu

tigli come parte danneggiata. Devesi perciò questo mezzo rigettare.

Sul secondo di detti mezzi comuni: Attesoché se

tutti i testimoni erano stati citati e presentati dal

Buzzi come parte civile, tuttavia trattandosi di reati

di azione pubblica, non appena i medesimi divennero

acquisiti al dibattimento, devesi intendere che il pub blico ministero li accettò e fece suoi come testi fiscali,

senza che sia sorta nè allora né di poi contestazione

relativa; e di fatti all'appoggio della deposizione dei

testi medesimi il pubblico ministero conchiuse per le

relative condanne. Nè i testi stessi potevano perdere la qualità di testi di accusa avuta in prima istanza,

per ciò solo che nel giudizio d'appello fosse eliminata

la qualità di parte civile nel Buzzi, avendo il pubblico

ministero in questo stesso giudizio di secondo grado

all'appoggio delle stesse prove spiegate pure le sue

conclusioni. E del resto questo rivestirebbe piuttosto l'indole d'una questione nuova improponibile la prima

volta in questa sede.

Sul primo dei mezzi particolari del Becchers: At

tesoché non aveva appellato il solo civilmente rispon sabile ing. Becchers, ma ben anco l'autore del reato

Lauzo, e quindi il giudizio manteneva la sua natura

di giudizio penale, e dovevano prevalere in tutte e por tutti le forme del giudicio penale. E del resto risulta

dal verbale d'udienza che fece la relazione della causa

il giudice delegato, e nello stesso verbale vi è pure

cenno delle conclusioni del Becchers, ed il Tribunale

le tenne presenti nel giudicare. Questo mezzo adunque non regge nè in diritto nè in fatto.

Sull' ultimo mezzo pure particolare del Becchers :

Attesoché non sussiste anzitutto che il Tribunale rite

nesse l'ing. Becchers responsabile del fatto del Lauzo

in proprio: invece rilevasi da tutto il contesto della

sentenza che gli addossò tale responsabilità nella qua lità stessa in cui egli erasi presentato in giudizio, cioè

come rappresentante la Società belga esercente il ser

vizio dei tramways, e come direttore del relativo eser

cizio. In merito poi di detta responsabilità, non ha

fondamento anche quest' ultimo mezzo. Secondo l'art. 3

del Cod. di proc. pen. l'azione civile nascente da reato

si può esercitare anche contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili. Le regole poi che

determinano questo modo di responsabilità civile sono

sancite dall'art. 1153 del Codice civile, ove è disposto che « ciascuno è obbligato non solo pel danno che ca

« giona per fatto proprio, ma anche per quello che

« viene arrecato col fatto delle persone delle quali « deve rispondere » e segue « i padroni ed i commit

« tenti rispondono pei danni cagionati dai loro dome

« stici e commessi nell' esercizio delle incombenze alle

« quali li hanno destinati »; Tale responsabilità lia la sua radice in una colpa di

ommissione; e nella mancanza della debita diligenza

nella scelta dei commessi, massime per un servizio

pubblico, e nella sorveglianza che si deve esercitare

sui medesimi. E nella specie non può revocarsi in dubbio

che il Lauzo commise i reati di cui si tratta nell'atto

di esercizio delle sue incombenze come fattorino pre

posto al servizio dei tramways e nella congiuntura oc

casionale dello stesso servizio di cui pretendeva fare

osservare i regolamenti; in quanto poi alla colpa di

ommissione fu motivata dal Tribunale pelle risultanze

delle prove svoltesi all' udienza, le quali avevano posto in sodo la circostanza, che il direttore ingegnere Bec

cliers non fosse ignaro di precedenti consimili fatti dal

Lauzo commessi, per cui sarebbe tornato agevole l'im

pedirne la rinnovazione o con una più attiva inces

sante vigilanza o col rimuovere da quel servizio quel fattorino malamente scelto e dimostrato immeritevole

di proseguire nel medesimo; Per questi motivi dichiara non essere più luogo ad

alcun provvedimento per quanto ha tratto all' interesse

penale; E per tutto il rimanente rigetta i mezzi proposti dai

Lauzo e Becchers, nonché il secondo dedotto dal Buzzi,

ed accogliendo favorevolmente il primo ed il terzo

dello stesso Buzzi, cassa nella parte relativa la sentenza

de,l Tribunale di Torino, 3 gennaio 1878, e rinvia la

causa al Tribunale di Pinerolo.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 17 dicembre 1877, Pres. Parisi, Est. Abri

gnani, P. M. Bonelli (Conci, contr.) — Ric. Raro

Onofrio.

Stupro violent» — B-:Iflint-Iti! — ^|uistioni a! giurati.

L'espressione abusare di una persona, impiegata nella

quistione ai giurati, non è bastevole a precisare il

reato di stupro violento.

Attesoché ben poteva il presidente tradurre la pa rola stupro con altra, ma il vocabolo o la espressione

surrogata dovea esprimere l'azione precisa, che costi

tuiva il reato di stupro. Or la espressione - abusare

di una giovinetta - non precisa tale azione. Si abusa

anche di una donna con altri atti lubrici e violenti; E fu appunto per questo che il decreto del 17 feb

braio 1861 modificò l'articolo 489 del Codice penale

sardo, togliendo dallo stesso la definizione che dava

allo stupro appunto con la espressione - abusare della

persona di altro sesso.

Pertanto, la Corte annulla, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 23 aprile 1878, Pres. Parisi P., Est. Crispo

Spadafora, P. M. Bonelli (Conci, unif.) — Ric. Man

cuso Rosario (Avv. Sillitti).

Ferite — Amia ila fuoco — i^ravantc — Quesito ai giurali.

Poiché nel ferimento la circostanza dell'arma da

fuoco è un'aggravante prevista dalla legge, uopo è che se ne faccia un quesito separato ai giurati.

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