+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori —...

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori —...

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: duongdieu
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori —Ric. Conti, gerente del giornale il Cittadino (Avv. Venturini) e il conte Codronchi Angeli, parte civile (Avv. L. D'Apel) Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1878), pp. 329/330-331/332 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23081964 . Accessed: 20/06/2014 02:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.109 on Fri, 20 Jun 2014 02:28:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori — Ric. Conti, gerente del giornale il Cittadino (Avv. Venturini) e il conte Codronchi

Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori —Ric. Conti, gerente del giornale ilCittadino (Avv. Venturini) e il conte Codronchi Angeli, parte civile (Avv. L. D'Apel)Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1878), pp.329/330-331/332Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081964 .

Accessed: 20/06/2014 02:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.109 on Fri, 20 Jun 2014 02:28:44 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori — Ric. Conti, gerente del giornale il Cittadino (Avv. Venturini) e il conte Codronchi

329 GIURISPRUDENZA PENALE 330

sentenza stessa si fu che i coniugi Carnevale vennero

assolti dalla imputazione loro fatta; bisogna contestare

che detta sentenza non abbia questo risultato, per poter

disapplicare al caso il citato art. 653; Attesoché poteva contro tale sentenza la parte ci

vile appellare, ma limitativamente per ciò che riguar

dasse la somma del danno, come si esprime l'art. 353,

n. 3, del Cod. di proc. pen. ; ora è troppo evidente che

la questione di competenza ha nulla di comune colla

somma de' danni; essa avrebbe sollevato un conflitto

(trattandosi di causa che era stata rinviata con ordi

nanza del giudice istruttore) che lo stesso Tribunale

non avrebbe potuto sollevare in difetto di appello per

parte del pubblico ministero, siccome è detto nell' ul

timo alinea dell' articolo 364 citato Codice, ed avrebbe

avuto per effetto, non solo di riparare la sentenza

sotto il rapporto della somma de'danni, ma di porre

al nulla la sentenza stessa e ricominciare un altro

giudizio, ciò che la legge non permette quando l'im

putato viene assolto; in questo caso la sentenza ri

mane solo intaccabile sul punto della somma dei danni,

nel resto passa in giudicato, siccome osservò giusta

mente la sentenza denunziata; Attesoché dal sin qui detto rimane pertanto dimo

strato che nella sentenza del pretore ed in quella del

Tribunale che la ebbe a confermare, all'effetto dell'ap

plicazione dell' art. 653 succitato, non si deve ad altro

por mente che alla declaratoria di non farsi luogo a

procedere, nessun conto tenuto delle altre parti della

sentenza che risolvettero punti incidentali; Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 27 giugno 1878, Pres. D'Agli ano P., Est. Rossi,

P. M. Bruno (Conci, unif.) — Procuratore del re

c. Curtoni.

Sentenza — « Ultra polita » — Appello — Ingiurie — Compensazione.

Trattandosi di appello da sentenza di condanna per

ingiurie, la censura mossa alla sentenza, perchè « l'esistenza delle ingiurie fosse esclusa, o quanto meno le espressioni imputate non costituissero a ter

mini di legge alcun reato », implica virtualmente

anche V eccezione della compensazione delle in

giurie; e quindi non si può movere rimprovero al

Tribunale che su di essa abbia pronunciato. (1)

La Corte, ecc. — Sul ricorso del procuratore del re

presso il Tribunale di Bozzolo, per l'annullamento della

sentenza proferta da quel Tribunale il 13 scorso maggio, con cui dichiarò non farsi luogo a procedimento in

confronto di Cartoni Giovanni pel reato d'ingiuria pub blica contro la persona di Giacomo Pasquali, coll'averlo

I'll febbraio 1878 in una pubblica bottega tacciato di

biricchino, balosso, disperato ; per quale reato il Cur

toni era stato con sentenza del pretore di Casalmag

giore 26 preceduto marzo, in applicazione degli arti

coli 572, 584, 683 Cod. pen., condannato nell'ammenda

di L. 10 e nelle spese;

Attesoché, sebbene nei motivi d'appello proposti dal

Curtoni contro la sentenza del pretore non si accenni

in modo esplicito alla eccezione di compensazione,

questa però non può a meno che ravvisarsi virtual

mente compresa nella generica censura mossa contro

la sentenza anzidetta, colle seguenti parole: « che cioè

la esistenza delle ingiurie imputate al Curtoni fosse

esclusa, o quanto meno le espressioni emerse al dibat

timento, e per le quali egli fu condannato, non costi

tuissero a termini di legge alcun reato»; imperocché

con questa generica locuzione si volle evidentemente

alludere a tutto ciò che poteva attenuare od escludere

l'anzidetto reato; e d'altronde poi, quand'anche non si

potesse ritenere siccome implicitamente in quei mezzi

proposta, dal momento che la eccezione di compensa

zione formò speciale oggetto di discussione avanti il

Tribunale, questi, esaminando tale eccezione, e su di

essa pronunciando nel modo apparente dalla denunciata

sentenza, non violò alcuna disposizione di legge, e

quindi il proposto mezzo non vale e dee essere re

spinto.

Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.

(1) È stato giudicato dalla stessa Corte, con sentenza 13 die. 1876

(Rivista legale parmense, 1877, 90) e 30 marzo 1870 {Mori, dei trib. di Milano, 1870, 1061), che l'espressione di voler appellare per ingiu stizia non tien luogo dei motivi; e dalla Cassazione di Milano (Mon. dei trib. Milano, 1863, 446 e 449), che l'appello interposto per ottenere una mitigazione di pena basta per investire il giudice della cognizione del merito.

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Mura

tori — Ric. Conti, gerente del giornale il Cittadino

(Avv. Venturini) e il conte Codronclii Angeli, parte civile (Avv. L. D'Apel).

IHH°amazioiie — Ingiuria — Fatto concreto c de

tcrminato (Cod. pen., art. 570).

La imputazione ad alcuno di aver fatto accettare

con blandizie e minaccie dagli amministratori di

un istituto un contratto rovinoso costituisce una

vera e propria diffamazione e non soltanto una

pubblica ingiuria.

La Corte, ecc. — Considerando che a buona ragione la sentenza appellata ritenne l'appellante Conti colpe vole nella sua qualità di gerente il giornale II Cit

tadino di diffamazione a danno del conte Giovanni

Codronchi; dappoiché è provato, ed egli confessa di

aver sottoscritto il n. 49 che venne pubblicato in Imola,

sotto la data 7 ed 8 aprile anno corrente, e nel quale alla rubrica Istituto Alberghetti è inserito un articolo

che appone alla persona ivi designata di avere, con

tutti i mezzi che possono valere per imporsi colla

grazia e colle minaccie di destituzione, indotto gli amministratori ad accordare senza garanzia un cambio

di L. 90,000 per servire ad un fine privato e famigliare

This content downloaded from 195.78.108.109 on Fri, 20 Jun 2014 02:28:44 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori — Ric. Conti, gerente del giornale il Cittadino (Avv. Venturini) e il conte Codronchi

331 PARTE SECONDA 332

al cui conseguimento la persona medesima era inte

ressata.

E indarno si obbietta che nell' articolo non dicesi che

quella persona sia il conte Codronchi, poiché esso vi

è indicato in modo da non potersi menomamente du

bitare che l'ingiuria sia ad altra persona riferita;

quando invece è noto come in Imola ninno ignorava

che il cambio o mutuo delle L. 90,000 era stato com

binato colla marchesa Sassatelli ; quando è del pari noto che al tempo di quelle trattative concliiudevansi

pure le altre del matrimonio della figlia di codesta

signora col fratello del conte Codronchi, non importa tener conto delle altre circostanze che la persona at

taccata designavasi colle qualifiche di onorevole rap

presentante e di onorevole, per convincersi che il

conte Giovanni Codronchi e non altri è dall'articolo

preso di mira: e mentre niuno ha accennato che in

Imola stessa si pensasse che fosse quell'articolo di

retto ad altri, i testimoni uditi nel primo dibattimento

deposero che non dopo la querela del Codronchi, ma

al primo apparire del giornale, chi lo lesse, comprese che l'articolo Istituto Alberghetti era scritto contro il

Codronchi esclusivamente.

E nemmeno sussiste l'altro motivo che nell'articolo

si affermi soltanto che le biasimevoli arti furono ado

perate, senza aggiungere che le adoperasse la persona indicata sotto le denominazioni di onorevole ed ono

revole rappresentante; perchè il paragrafo « L'arti

messe in opera, ecc. » non può mica essere disgiunto da ciò che precede e vien dopo, ma invece l'articolo

deve leggersi ed esaminarsi nel suo complesso per conoscerne il vero significato e la vera importanza : e

quando si è premesso che a tutto prevale la volontà

di qualche onorevole rappresentante, si è soggiunto che era suo interesse che il prestito fosse accordato, e si chiude coli' apostrofe contro la fama che ha certa

gente di abili ed onesti amministratori e si nega loro

il diritto di domandare il rispetto all'ordine ed alle

leggi, non si vede davvero come possa essere imper sonale l'accusa a cui tutto il discorso converge, di

avere que' tristi modi pel detto fine impiegati. Nè può ammettersi che nell'articolista mancasse il

dolo ossia il proposito di diffamare la persona del

Codronchi, poiché non si vede a qual altro fine siasi

tirata in mezzo la persona dell'onorevole rappresen tante ; e d'altra parte non potrebbe allegarsi la buona

fede di chi scrisse, poiché non si è tampoco tentata

la prova, che il Codronchi autorizzò nella sua querela, della verità dei fatti appostigli; ed invece è risultato

in contrario, per testimonianza di tutti coloro che si

occuparono delle pratiche e degli atti relativi al mutuo,

ch'egli si astenne completamente da ogni ingerenza e

da qualsiasi influenza anche di onesta preghiera perchè la proposta venisse accettata; e nemmeno può am

mettersi che intento di chi scrisse fosse quello d'illumi

nare la pubblica opinione sulla portata di un contratto

che anche uno degli amministratori reputava disa

stroso, perchè del merito del contratto si parla nel

l'articolo, ma accessoriamente e sol quanto basta per

trarne pretesto ad attaccar la persona del Codronchi,

che poi al medesimo si era tenuto estraneo. Non è a

dirsi che la imputazione non concerne un fatto speci

fico e determinato nel senso dell'art. 570 del Codice

penale, poiché, se non si stamparono date e nomi, si

espose però che era avvenuto un fatto concreto, l'ac

cettazione cioè di un contratto pericoloso all'istituto

amministrato in seguito e per effetto di blandizie e

minaccie adoperate cogli amministratori; e questo è

un fatto concreto, che può stabilirsi con prove, e che,

essendo tale da offendere l'onore di chi lo avesse com

messo, costituisce una vera e propria diffamazione e

non soltanto una pubblica ingiuria;

Considerando che la pena inflitta dai primi giudici

è strettamente legale, e quanto ai danni è ovvio che

dall'ingiuria è inseparabile il danno morale che si ri

sarcisce col denaro perchè un mezzo più adatto non

si conosce, e che quindi viene dal giudice secondo il

suo prudente arbitrio determinato : e tenuto conto della

qualità del fatto e della persona ingiuriata, non è ec

cessiva la determinazione che fecero i primi giudici

di L. 500; Per questi motivi, conferma, ecc.

CORTE DI ASSISE DI LUCERÀ Udienza 6 aprile 1878, Pres. ed Est. Miraglia P., P. M.

Cerio — Causa Leone e Molinari.

Individualità del dolo — Correi e complici — Cir

costanze scusanti o aggravanti intrinseche.

Le circostanze che costituiscono scusa nei reati, quali

ad esempio la provocazione, e tutte quelle che si

riferiscono ai fenomeni dello intelletto, della vo

lontà, non sono comunicabili ai correi ed ai com

plici. (1) Lo stesso deve dirsi delle circostanze intrinseche ag

gravanti i reati, come la prodizione, la premedi tazione e V impulso di brutale malvagità. (2)

La Corte, ecc. — Letto il verdetto dei giurati, col

quale Leonardo Leone è stato dichiarato colpevole di

(1-2) L'illustre prof. Carrara segnala giustamente questa sen tenza ai cultori della scienza per la sua specialità e per la nitidezza con la quale proclama una dottrina importantissima. Ecco in quali termini il Carrara espone lo sviluppo storico di questa dottrina in un articolo inserito nel Giornale de' tribunali di Milano (1878, p. 897), sotto il titolo Individualità del dolo:

« Il conflitto fra le due opposte formule individualità (o personalità) del dolo e individualità del titolo spiega la sua potéhte efficacia quante volte si abbiano a giudicare più persone implicate in uno stesso de litto; e il processo abbia recato innanzi una circostanza nella quale la legge ravvisi o una aggravante del dolo, come la premeditazione, la

prodizione, la brutale malvagità, e simili, o una circostanza degradante del dolo, come la provocazione, il giusto dolore, l'eccesso di difesa e simili.

« Giudicare i partecipi col criterio della individualità del titolo vuol dire che, dichiarata costante, in ordine all'autore principale del delitto in questione, una circostanza o di aggravio o di scusa, tutti i suoi com plici debbano inevitabilmente partecipare degli effetti o nocevoli o fa vorevoli di quella situazione nella quale si trovò il principale accu sato, senza indagare se in ciascuno di loro individualmente si ripro duca quella circostanza che nuoce o profitta all'autore principale.

This content downloaded from 195.78.108.109 on Fri, 20 Jun 2014 02:28:44 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended