Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Muratori —Ric. Conti, gerente del giornale ilCittadino (Avv. Venturini) e il conte Codronchi Angeli, parte civile (Avv. L. D'Apel)Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1878), pp.329/330-331/332Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081964 .
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329 GIURISPRUDENZA PENALE 330
sentenza stessa si fu che i coniugi Carnevale vennero
assolti dalla imputazione loro fatta; bisogna contestare
che detta sentenza non abbia questo risultato, per poter
disapplicare al caso il citato art. 653; Attesoché poteva contro tale sentenza la parte ci
vile appellare, ma limitativamente per ciò che riguar
dasse la somma del danno, come si esprime l'art. 353,
n. 3, del Cod. di proc. pen. ; ora è troppo evidente che
la questione di competenza ha nulla di comune colla
somma de' danni; essa avrebbe sollevato un conflitto
(trattandosi di causa che era stata rinviata con ordi
nanza del giudice istruttore) che lo stesso Tribunale
non avrebbe potuto sollevare in difetto di appello per
parte del pubblico ministero, siccome è detto nell' ul
timo alinea dell' articolo 364 citato Codice, ed avrebbe
avuto per effetto, non solo di riparare la sentenza
sotto il rapporto della somma de'danni, ma di porre
al nulla la sentenza stessa e ricominciare un altro
giudizio, ciò che la legge non permette quando l'im
putato viene assolto; in questo caso la sentenza ri
mane solo intaccabile sul punto della somma dei danni,
nel resto passa in giudicato, siccome osservò giusta
mente la sentenza denunziata; Attesoché dal sin qui detto rimane pertanto dimo
strato che nella sentenza del pretore ed in quella del
Tribunale che la ebbe a confermare, all'effetto dell'ap
plicazione dell' art. 653 succitato, non si deve ad altro
por mente che alla declaratoria di non farsi luogo a
procedere, nessun conto tenuto delle altre parti della
sentenza che risolvettero punti incidentali; Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 27 giugno 1878, Pres. D'Agli ano P., Est. Rossi,
P. M. Bruno (Conci, unif.) — Procuratore del re
c. Curtoni.
Sentenza — « Ultra polita » — Appello — Ingiurie — Compensazione.
Trattandosi di appello da sentenza di condanna per
ingiurie, la censura mossa alla sentenza, perchè « l'esistenza delle ingiurie fosse esclusa, o quanto meno le espressioni imputate non costituissero a ter
mini di legge alcun reato », implica virtualmente
anche V eccezione della compensazione delle in
giurie; e quindi non si può movere rimprovero al
Tribunale che su di essa abbia pronunciato. (1)
La Corte, ecc. — Sul ricorso del procuratore del re
presso il Tribunale di Bozzolo, per l'annullamento della
sentenza proferta da quel Tribunale il 13 scorso maggio, con cui dichiarò non farsi luogo a procedimento in
confronto di Cartoni Giovanni pel reato d'ingiuria pub blica contro la persona di Giacomo Pasquali, coll'averlo
I'll febbraio 1878 in una pubblica bottega tacciato di
biricchino, balosso, disperato ; per quale reato il Cur
toni era stato con sentenza del pretore di Casalmag
giore 26 preceduto marzo, in applicazione degli arti
coli 572, 584, 683 Cod. pen., condannato nell'ammenda
di L. 10 e nelle spese;
Attesoché, sebbene nei motivi d'appello proposti dal
Curtoni contro la sentenza del pretore non si accenni
in modo esplicito alla eccezione di compensazione,
questa però non può a meno che ravvisarsi virtual
mente compresa nella generica censura mossa contro
la sentenza anzidetta, colle seguenti parole: « che cioè
la esistenza delle ingiurie imputate al Curtoni fosse
esclusa, o quanto meno le espressioni emerse al dibat
timento, e per le quali egli fu condannato, non costi
tuissero a termini di legge alcun reato»; imperocché
con questa generica locuzione si volle evidentemente
alludere a tutto ciò che poteva attenuare od escludere
l'anzidetto reato; e d'altronde poi, quand'anche non si
potesse ritenere siccome implicitamente in quei mezzi
proposta, dal momento che la eccezione di compensa
zione formò speciale oggetto di discussione avanti il
Tribunale, questi, esaminando tale eccezione, e su di
essa pronunciando nel modo apparente dalla denunciata
sentenza, non violò alcuna disposizione di legge, e
quindi il proposto mezzo non vale e dee essere re
spinto.
Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.
(1) È stato giudicato dalla stessa Corte, con sentenza 13 die. 1876
(Rivista legale parmense, 1877, 90) e 30 marzo 1870 {Mori, dei trib. di Milano, 1870, 1061), che l'espressione di voler appellare per ingiu stizia non tien luogo dei motivi; e dalla Cassazione di Milano (Mon. dei trib. Milano, 1863, 446 e 449), che l'appello interposto per ottenere una mitigazione di pena basta per investire il giudice della cognizione del merito.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. Udienza 9 settembre 1878, Pres. Bruni, Est. Mura
tori — Ric. Conti, gerente del giornale il Cittadino
(Avv. Venturini) e il conte Codronclii Angeli, parte civile (Avv. L. D'Apel).
IHH°amazioiie — Ingiuria — Fatto concreto c de
tcrminato (Cod. pen., art. 570).
La imputazione ad alcuno di aver fatto accettare
con blandizie e minaccie dagli amministratori di
un istituto un contratto rovinoso costituisce una
vera e propria diffamazione e non soltanto una
pubblica ingiuria.
La Corte, ecc. — Considerando che a buona ragione la sentenza appellata ritenne l'appellante Conti colpe vole nella sua qualità di gerente il giornale II Cit
tadino di diffamazione a danno del conte Giovanni
Codronchi; dappoiché è provato, ed egli confessa di
aver sottoscritto il n. 49 che venne pubblicato in Imola,
sotto la data 7 ed 8 aprile anno corrente, e nel quale alla rubrica Istituto Alberghetti è inserito un articolo
che appone alla persona ivi designata di avere, con
tutti i mezzi che possono valere per imporsi colla
grazia e colle minaccie di destituzione, indotto gli amministratori ad accordare senza garanzia un cambio
di L. 90,000 per servire ad un fine privato e famigliare
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331 PARTE SECONDA 332
al cui conseguimento la persona medesima era inte
ressata.
E indarno si obbietta che nell' articolo non dicesi che
quella persona sia il conte Codronchi, poiché esso vi
è indicato in modo da non potersi menomamente du
bitare che l'ingiuria sia ad altra persona riferita;
quando invece è noto come in Imola ninno ignorava
che il cambio o mutuo delle L. 90,000 era stato com
binato colla marchesa Sassatelli ; quando è del pari noto che al tempo di quelle trattative concliiudevansi
pure le altre del matrimonio della figlia di codesta
signora col fratello del conte Codronchi, non importa tener conto delle altre circostanze che la persona at
taccata designavasi colle qualifiche di onorevole rap
presentante e di onorevole, per convincersi che il
conte Giovanni Codronchi e non altri è dall'articolo
preso di mira: e mentre niuno ha accennato che in
Imola stessa si pensasse che fosse quell'articolo di
retto ad altri, i testimoni uditi nel primo dibattimento
deposero che non dopo la querela del Codronchi, ma
al primo apparire del giornale, chi lo lesse, comprese che l'articolo Istituto Alberghetti era scritto contro il
Codronchi esclusivamente.
E nemmeno sussiste l'altro motivo che nell'articolo
si affermi soltanto che le biasimevoli arti furono ado
perate, senza aggiungere che le adoperasse la persona indicata sotto le denominazioni di onorevole ed ono
revole rappresentante; perchè il paragrafo « L'arti
messe in opera, ecc. » non può mica essere disgiunto da ciò che precede e vien dopo, ma invece l'articolo
deve leggersi ed esaminarsi nel suo complesso per conoscerne il vero significato e la vera importanza : e
quando si è premesso che a tutto prevale la volontà
di qualche onorevole rappresentante, si è soggiunto che era suo interesse che il prestito fosse accordato, e si chiude coli' apostrofe contro la fama che ha certa
gente di abili ed onesti amministratori e si nega loro
il diritto di domandare il rispetto all'ordine ed alle
leggi, non si vede davvero come possa essere imper sonale l'accusa a cui tutto il discorso converge, di
avere que' tristi modi pel detto fine impiegati. Nè può ammettersi che nell'articolista mancasse il
dolo ossia il proposito di diffamare la persona del
Codronchi, poiché non si vede a qual altro fine siasi
tirata in mezzo la persona dell'onorevole rappresen tante ; e d'altra parte non potrebbe allegarsi la buona
fede di chi scrisse, poiché non si è tampoco tentata
la prova, che il Codronchi autorizzò nella sua querela, della verità dei fatti appostigli; ed invece è risultato
in contrario, per testimonianza di tutti coloro che si
occuparono delle pratiche e degli atti relativi al mutuo,
ch'egli si astenne completamente da ogni ingerenza e
da qualsiasi influenza anche di onesta preghiera perchè la proposta venisse accettata; e nemmeno può am
mettersi che intento di chi scrisse fosse quello d'illumi
nare la pubblica opinione sulla portata di un contratto
che anche uno degli amministratori reputava disa
stroso, perchè del merito del contratto si parla nel
l'articolo, ma accessoriamente e sol quanto basta per
trarne pretesto ad attaccar la persona del Codronchi,
che poi al medesimo si era tenuto estraneo. Non è a
dirsi che la imputazione non concerne un fatto speci
fico e determinato nel senso dell'art. 570 del Codice
penale, poiché, se non si stamparono date e nomi, si
espose però che era avvenuto un fatto concreto, l'ac
cettazione cioè di un contratto pericoloso all'istituto
amministrato in seguito e per effetto di blandizie e
minaccie adoperate cogli amministratori; e questo è
un fatto concreto, che può stabilirsi con prove, e che,
essendo tale da offendere l'onore di chi lo avesse com
messo, costituisce una vera e propria diffamazione e
non soltanto una pubblica ingiuria;
Considerando che la pena inflitta dai primi giudici
è strettamente legale, e quanto ai danni è ovvio che
dall'ingiuria è inseparabile il danno morale che si ri
sarcisce col denaro perchè un mezzo più adatto non
si conosce, e che quindi viene dal giudice secondo il
suo prudente arbitrio determinato : e tenuto conto della
qualità del fatto e della persona ingiuriata, non è ec
cessiva la determinazione che fecero i primi giudici
di L. 500; Per questi motivi, conferma, ecc.
CORTE DI ASSISE DI LUCERÀ Udienza 6 aprile 1878, Pres. ed Est. Miraglia P., P. M.
Cerio — Causa Leone e Molinari.
Individualità del dolo — Correi e complici — Cir
costanze scusanti o aggravanti intrinseche.
Le circostanze che costituiscono scusa nei reati, quali
ad esempio la provocazione, e tutte quelle che si
riferiscono ai fenomeni dello intelletto, della vo
lontà, non sono comunicabili ai correi ed ai com
plici. (1) Lo stesso deve dirsi delle circostanze intrinseche ag
gravanti i reati, come la prodizione, la premedi tazione e V impulso di brutale malvagità. (2)
La Corte, ecc. — Letto il verdetto dei giurati, col
quale Leonardo Leone è stato dichiarato colpevole di
(1-2) L'illustre prof. Carrara segnala giustamente questa sen tenza ai cultori della scienza per la sua specialità e per la nitidezza con la quale proclama una dottrina importantissima. Ecco in quali termini il Carrara espone lo sviluppo storico di questa dottrina in un articolo inserito nel Giornale de' tribunali di Milano (1878, p. 897), sotto il titolo Individualità del dolo:
« Il conflitto fra le due opposte formule individualità (o personalità) del dolo e individualità del titolo spiega la sua potéhte efficacia quante volte si abbiano a giudicare più persone implicate in uno stesso de litto; e il processo abbia recato innanzi una circostanza nella quale la legge ravvisi o una aggravante del dolo, come la premeditazione, la
prodizione, la brutale malvagità, e simili, o una circostanza degradante del dolo, come la provocazione, il giusto dolore, l'eccesso di difesa e simili.
« Giudicare i partecipi col criterio della individualità del titolo vuol dire che, dichiarata costante, in ordine all'autore principale del delitto in questione, una circostanza o di aggravio o di scusa, tutti i suoi com plici debbano inevitabilmente partecipare degli effetti o nocevoli o fa vorevoli di quella situazione nella quale si trovò il principale accu sato, senza indagare se in ciascuno di loro individualmente si ripro duca quella circostanza che nuoce o profitta all'autore principale.
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