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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza del 10 settembre 1879, Pres. Poggi, Est....

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Udienza del 10 settembre 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P. M. Miraglia —Ric. Fontebuoni Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 273/274-275/276 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084787 . Accessed: 17/06/2014 18:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 17 Jun 2014 18:54:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza del 10 settembre 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P. M. Miraglia — Ric. Fontebuoni

Udienza del 10 settembre 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P. M. Miraglia —Ric.FontebuoniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.273/274-275/276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084787 .

Accessed: 17/06/2014 18:54

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE

violazione, sarebbe stata incorsa se il pretore avesse,

come pretenderebbesi, agito per delegazione del giu

dice istruttore, perchè in questo, caso sarebbe già stata

iniziata una procedura formale non consenziente altri

menti la forma della citazione diretta; ma siccome

questo non fu, così colla citazione diretta erano pie namente compatibili gli atti contro i quali inopportu

namente ha creduto d'insorgere il ricorrente;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 5 luglio 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari, P.

Trecci (Conci, conf.) — Ric. Meoni.

Ferrovie — Etestiame — liilrniluzione sui liiiiarì —

itipari iusiifiicicnii — l>j;li|,'ciu» «li-I custoile (Re

golamento sulla polizia delle strade l'errate, art. 20;

Cod. proc. pen., art. 2).

La colpa dell' amministrazione delle ferrovie risul

tante dalla insufficienza dei ripari non può scusare

il custode del bestiame che siasi introdotto Sui bi

nari, se non nel solo caso che egli avesse usato

tutti i mezzi per evitare un simile evento.

Tale colpa dell' amministrazione non può mai com

pensarsi con quella del guardiano allo scopo di eli

minare la responsabilità penale di costui.

La Corte, ecc. (Omissis). — Considerando che non

regge meglio il motivo terzo. Imperocché la colpa del

l'amministrazione delle ferrovie, che risultasse dalla

insufficienza dei ripari, potrebbe secondo i casi scusare

ed anche eliminare quella del guardiano del bestiame,

quando si provasse che questi avesse adoperato da

parte sua tutti i mezzi per impedire che questo pene

trasse nel piano stradale; ma non può uè eliminare nè

scusare quella derivante dal difetto di sorveglianza e

di diligenza dello stesso guardiano; in questo caso la

conseguenza sarebbe quella che l'uno e l'altra doves

sero rispondere della colpa propria e subirne rispet

tivamente le conseguenze. Non ha poi d'uopo di essere

dimostrato come fra una colpa e l'altra non possa es

servi compensazione, e perchè essendo la pena pecu

niaria e devoluta al pubblico erario mancano que'rap

porti fra le parti indipendentemente dalla esistenza

dei quali non può ammettersi compensazione, e perchè

principalmente essendo le prescrizioni del regolamento

pér la polizia delle strade ferrate di ordine pubblico

non ne può essere impedita la esecuzione dal fatto dei

privati;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.

Udienza del 1° settembre 1879, Pres. Poggi, Est. Menti

liBaldini, P. M. Mikaglia — Ric. Fontebuoni.

Agiscilo — ^Sentenza «lei Tribunale — €on«hisioni

conformi «lei procuratore ilei Hie — Appello «lei

procuratore generale (Cod. proc. pen., art. 399).

Oltraggio — Ftiitxioiìario ptilililico — Attualità «Ivi

I'uni«i» (Cod. peri, tose., art. 369).

Il procuratore generale presso la Corte d'appello può

produrre appello dalla sentenza del Tribunale,

anche se resa sovra le conformi conclusioni del

pubblico ministero presso lo stesso Tribunale. (1)

Le ingiurie pronunziate contro unpubblico ufp.zia.leper

relazione alle sue funzioni sono sempre qualificate

a norma dell'art. 369 Cod. pen. toscano (art. 260

del Cod.pen. sardo) ancorché Vuffiziale, al momento

in cui le riceve, abbia cessato dall'ufficio. (2)

La Corte, ecc. — Considerando che non ostava

al procuratore generale per potere interporre appello,

l'essere stata la sentenza di primo grado conforme alle

conclusioni spiegate dal procuratore del re, essendo

notissimo in giurisprudenza che la facoltà di appellare

contro le sentenze dei tribunali correzionali accordata

al pubblico ministero presso la Corte che deve cono

scere dell'appello non è vincolata dalle conclusioni del

pubblico ministero presso il Tribunale, date all'udienza,

anco se conformi alla sentenza appellata;

Considerando che sotto diversi aspetti costituenti

altrettanti mezzi di ricorso, si censuri la denunziata

sentenza per violazione dell'art. 369 del cod. pen. to

scano, e precipuamente perchè avrebbe errato ritenendo

qualificate le ingiurie dirette al comm. Peruzzi, tutta

voltachè egli più non rivestiva la qualità di sindaco di

Firenze. Ma questo mezzo è pienamente combattuto

dalle dichiarazioni della predetta sentenza; imperocché,

avendo essa dichiarato incensurabilmente che il Peruzzi

fu ingiuriato in detta qualità, incontentabile era l'ap

plicazione di quell'articolo che prescrive un aumento

di pena se il delitto d'ingiurie fu commesso contro un

pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, o per

relazione alle medesime;

Nè poteva derivare ragione di dubbio dalla circo

stanza delia attualità, cioè dal non essere il Peruzzi,

quando fu offeso, più sindaco, per cui la ingiuria, quan

tunque contemplatione officii, gli sarebbe stata per

altro inferita post depositum ofpcium: dileguasi infatti

agevolmente il dubbio, quando si rifletta che intendi

(1) Giurisprudenza costante. -

(2) Conformemente decise, di fronte all'art. 258 del cod. pen. sardo, la Cassazione di Napoli con la sentenza 7 dicembre 1868 (Annali, 1868,

pag. 254; Mon. trib., Milano, 1868, pag. 533) osservando che « se la

speciale sanzione della legge è diretta a sostenere e garentire il prin

cipio di autorità, è chiaro che basta che l'oltraggio sia fatto ad oc

casione delle funzioni pubbliche, e non è necessario che nel tempo in

cui l'oltraggio avviene, l'offeso occupi quel posto; l'oltraggio riguar dando il passato si calcola sulle condizioni del tempo passato, e sa

rebbe ingiusto abbandonare alle passioni ed alle intemperanze dei

malcontenti il funzionario che ha cessato dalle sue funzioni ».

Ma in contrario senso si pronunziò la Cassazione di Torino con la

sentenza 3 febbraio 1876 (Foro il., 1876, col. 79), la quale però fu

censurata dall'avv. Sighele in un articolo pubblicato nel Giorn. dei

trib. di Milano, 1876, n. 73, pag. 292, nel quale è opportunamente ri

cordato che nello stesso senso deciso dalle Cassazioni di Napoli, ed

ora anche da quella di Firenze, la questione trovasi testualmente ri

soluta nell'art. 213 del progetto di cod. pen. italiano approvato dal

Senato. Nel senso poi della Cassazione di Torino può vedersi una nota

della Rivista pen., vol. IV, pag. 229.

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte 11. — 20.

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275' PARTE SECONDA 276

mento del legislatore fu quello non di accordare una spe

ciale protezione ali 'individuo, ma al pubblico ufficiale; e

la ragione politica per punire come qualificata la ingiu

ria, anco quando è diretta a persona che non sia più in

carica, sta non solo nel sommo interesse di Ricono

scere il principio d'autorità, proteggendo la funzione

pubblica che viene attaccata, ma nel bisogno altresì,

come rettamente considerava la denunziata sentenza,

di non indebolire nei funzionar! in attualità di servizio

il sentimento dei loro doveri, facendoli certi che i loro

atti ufficiali saranno sempre protetti dalla legge, seb

bene essi siansi restituiti alla vita privata

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 26 settembre 1879, Pres. Vigliani, Est. Mar

tucci, P. M. Trecci (Conci, conf.) — Ric. Faccetti.

libertà provvisori!# — Ordinanza — Citazione sii

articoli — Ricorso in tassazione — Cauzione

(Cod. proc. pen., art. 657, 259, 323 e 441).

Nelle ordinanze relative alla libertà provvisoria non

è necessario d'indicare V articolo di legge appli

cato in ordine alla cauzione; nè possono esten

dersi a questo caso le disposizioni degli art. 259,

323 e 441 di proc. pen. riguardanti le ordinanze

ivi specialmente indicate.

Anche per V imputato che ricorre in Cassazione la

libertà provvisoria può esser subordinata all'ob

bligo della cauzione.

La Corte, ecc. — Attesoché, allo scopo di muovere

ricorso in Cassazione contro la sentenza proferita dalla

Corte d'appello di Firenze, che lo aveva condannato

ad un anno di carcere come colpevole di ragione il

lecitamente fattasi con violenza, Frediano Puccetti ri

chiese alla Corte anzidetta di essere ammesso a libertà

provvisoria, che gli venne accordata mediante la cau

zione di lire 100, e fermi stanti tutti gli obblighi im

posti dalla procedura penale. Di questa ordinanza

domanda egli l'annullamento sotto duplice aspetto, e

perchè non fu indicato l'articolo di legge in base al

quale gli venne imposta la cauzione, e perchè viola

vasi lo art. 657 del Cod. di proc. pen., che non auto

rizza i giudici a vincolare colla cauzione il beneficio

della libertà provvisoria nello stadio di cassazione; Attesoché nessuna disposizione legislativa faccia ob

bligo ai magistrati d'indicare gli articoli di legge ap

plicati colle loro ordinanze di ordine secondario ed

accessorio, come appunto quella della cauzione nella

libertà provvisoria, e male s'invocano gli art. 259, 323

e 441 del Cod. di proc. pen., come quelli che si riferi

scono tassativamente alle ordinanze e sentenze dirette, nello stadio preparatorio, a rinviare gl'imputati od

accusati al giudizio, o a dichiarare non farsi luogo a

procedere contro di essi, oppure a condannarli od as

solverli nei giudizi definitivi.

In questi casi speciali provvidissima fu la legge nel

prescrivere l'indicazione degli artìcoli applicati, inte

ressando sommamente che sia accertata la legge in

materia di tanta importanza; sì gravi e potenti ra

gioni non ricorrono almeno in egual grado nell'ordi

nare la cauzione pel benefizio della libertà provvisoria,

e quindi le disposizioni dei citati articoli non potreb

bero estendersi ad un caso tutto diverso, se pure in

argomento di nullità volesse accettarsi la teoria che,

ove concorra la stessa ragione, sia applicabile il me

desimo principio; Attesoché non abbia maggior valore l'altro appunto

risguardante l'art. 657 del Cod. di proc. pen. In questo

articolo, dopo essersi stabilito che i condannati alla

pena del carcere, eccedente tre mesi, non saranno am

messi a domandare la cassazione della sentenza di

condanna, se non si siano costituiti in carcere, oppure non si trovino in istato di libertà provvisoria, si viene

a determinare soltanto la competenza dei magistrati che secondo i casi debbono ammettere a quel bene

fìcio; ma intorno alle norme e disposizioni relative

alla libertà provvisoria, raccolte dal legislatore in ap

posita sezione intitolata della libertà provvisoria, nulla

viene innovato o modificato. Coteste norme ,e disposi zioni sono applicabili in tutti i casi di libertà provvi

soria, sia che questa si conceda durante l'istruttoria o

al termine dei giudizi ordinari per ricorrere in Cas

sazione; e restano sempre fermi i principi che la li

bertà provvisoria si può concedere con cauzione o

senza, e che i poveri possono esser dispensati dall'ob

bligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità, siccome dispone l'art. 241 Cod. di proc. pen.;

Attesoché, dovendosi respingere il richiesto annul

lamento dell'ordinanza che prescrive la cauzione, e

non essendosi questa dal Puccetti prestata, ne segue l'inammissibilità

' del ricorso contro la sentenza di

condanna per difetto di costituzione in carcere; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Corvi, P. M.

Trecci — Ric. Giuggi-Baldasserini.

Ammonizioni' — IVrsoiis» .sospeti» |i('r furti cam

pestri — l'recet(i «la imporr» (Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, art. 78).

All' ammonito come sospetto per furti campestri non

si può far precetto che di meglio comportarsi per l'avvenire. (1)

E quindi illegale Vordinanza di ammonizione all'in

dividuo sospetto di furto, nella parte in cui gli si

fa precetto di ritirarsi in casa ad ora determinata, e di non allontanarsi dalla dimora senza permesso dell' autorità. (2)

La Corte, ecc. — Attesoché il proposto mezzo di an

nullamento è desunto da violazione dell'art. 78 e falsa

(1-2) V. la sentenza 13 dicembre 1878 della Cassazione di Roma e la relativa nota a col. 26 del presente volume.

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