Udienza del 10 settembre 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P. M. Miraglia —Ric.FontebuoniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.273/274-275/276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084787 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
violazione, sarebbe stata incorsa se il pretore avesse,
come pretenderebbesi, agito per delegazione del giu
dice istruttore, perchè in questo, caso sarebbe già stata
iniziata una procedura formale non consenziente altri
menti la forma della citazione diretta; ma siccome
questo non fu, così colla citazione diretta erano pie namente compatibili gli atti contro i quali inopportu
namente ha creduto d'insorgere il ricorrente;
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 5 luglio 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari, P.
Trecci (Conci, conf.) — Ric. Meoni.
Ferrovie — Etestiame — liilrniluzione sui liiiiarì —
itipari iusiifiicicnii — l>j;li|,'ciu» «li-I custoile (Re
golamento sulla polizia delle strade l'errate, art. 20;
Cod. proc. pen., art. 2).
La colpa dell' amministrazione delle ferrovie risul
tante dalla insufficienza dei ripari non può scusare
il custode del bestiame che siasi introdotto Sui bi
nari, se non nel solo caso che egli avesse usato
tutti i mezzi per evitare un simile evento.
Tale colpa dell' amministrazione non può mai com
pensarsi con quella del guardiano allo scopo di eli
minare la responsabilità penale di costui.
La Corte, ecc. (Omissis). — Considerando che non
regge meglio il motivo terzo. Imperocché la colpa del
l'amministrazione delle ferrovie, che risultasse dalla
insufficienza dei ripari, potrebbe secondo i casi scusare
ed anche eliminare quella del guardiano del bestiame,
quando si provasse che questi avesse adoperato da
parte sua tutti i mezzi per impedire che questo pene
trasse nel piano stradale; ma non può uè eliminare nè
scusare quella derivante dal difetto di sorveglianza e
di diligenza dello stesso guardiano; in questo caso la
conseguenza sarebbe quella che l'uno e l'altra doves
sero rispondere della colpa propria e subirne rispet
tivamente le conseguenze. Non ha poi d'uopo di essere
dimostrato come fra una colpa e l'altra non possa es
servi compensazione, e perchè essendo la pena pecu
niaria e devoluta al pubblico erario mancano que'rap
porti fra le parti indipendentemente dalla esistenza
dei quali non può ammettersi compensazione, e perchè
principalmente essendo le prescrizioni del regolamento
pér la polizia delle strade ferrate di ordine pubblico
non ne può essere impedita la esecuzione dal fatto dei
privati;
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.
Udienza del 1° settembre 1879, Pres. Poggi, Est. Menti
liBaldini, P. M. Mikaglia — Ric. Fontebuoni.
Agiscilo — ^Sentenza «lei Tribunale — €on«hisioni
conformi «lei procuratore ilei Hie — Appello «lei
procuratore generale (Cod. proc. pen., art. 399).
Oltraggio — Ftiitxioiìario ptilililico — Attualità «Ivi
I'uni«i» (Cod. peri, tose., art. 369).
Il procuratore generale presso la Corte d'appello può
produrre appello dalla sentenza del Tribunale,
anche se resa sovra le conformi conclusioni del
pubblico ministero presso lo stesso Tribunale. (1)
Le ingiurie pronunziate contro unpubblico ufp.zia.leper
relazione alle sue funzioni sono sempre qualificate
a norma dell'art. 369 Cod. pen. toscano (art. 260
del Cod.pen. sardo) ancorché Vuffiziale, al momento
in cui le riceve, abbia cessato dall'ufficio. (2)
La Corte, ecc. — Considerando che non ostava
al procuratore generale per potere interporre appello,
l'essere stata la sentenza di primo grado conforme alle
conclusioni spiegate dal procuratore del re, essendo
notissimo in giurisprudenza che la facoltà di appellare
contro le sentenze dei tribunali correzionali accordata
al pubblico ministero presso la Corte che deve cono
scere dell'appello non è vincolata dalle conclusioni del
pubblico ministero presso il Tribunale, date all'udienza,
anco se conformi alla sentenza appellata;
Considerando che sotto diversi aspetti costituenti
altrettanti mezzi di ricorso, si censuri la denunziata
sentenza per violazione dell'art. 369 del cod. pen. to
scano, e precipuamente perchè avrebbe errato ritenendo
qualificate le ingiurie dirette al comm. Peruzzi, tutta
voltachè egli più non rivestiva la qualità di sindaco di
Firenze. Ma questo mezzo è pienamente combattuto
dalle dichiarazioni della predetta sentenza; imperocché,
avendo essa dichiarato incensurabilmente che il Peruzzi
fu ingiuriato in detta qualità, incontentabile era l'ap
plicazione di quell'articolo che prescrive un aumento
di pena se il delitto d'ingiurie fu commesso contro un
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, o per
relazione alle medesime;
Nè poteva derivare ragione di dubbio dalla circo
stanza delia attualità, cioè dal non essere il Peruzzi,
quando fu offeso, più sindaco, per cui la ingiuria, quan
tunque contemplatione officii, gli sarebbe stata per
altro inferita post depositum ofpcium: dileguasi infatti
agevolmente il dubbio, quando si rifletta che intendi
(1) Giurisprudenza costante. -
(2) Conformemente decise, di fronte all'art. 258 del cod. pen. sardo, la Cassazione di Napoli con la sentenza 7 dicembre 1868 (Annali, 1868,
pag. 254; Mon. trib., Milano, 1868, pag. 533) osservando che « se la
speciale sanzione della legge è diretta a sostenere e garentire il prin
cipio di autorità, è chiaro che basta che l'oltraggio sia fatto ad oc
casione delle funzioni pubbliche, e non è necessario che nel tempo in
cui l'oltraggio avviene, l'offeso occupi quel posto; l'oltraggio riguar dando il passato si calcola sulle condizioni del tempo passato, e sa
rebbe ingiusto abbandonare alle passioni ed alle intemperanze dei
malcontenti il funzionario che ha cessato dalle sue funzioni ».
Ma in contrario senso si pronunziò la Cassazione di Torino con la
sentenza 3 febbraio 1876 (Foro il., 1876, col. 79), la quale però fu
censurata dall'avv. Sighele in un articolo pubblicato nel Giorn. dei
trib. di Milano, 1876, n. 73, pag. 292, nel quale è opportunamente ri
cordato che nello stesso senso deciso dalle Cassazioni di Napoli, ed
ora anche da quella di Firenze, la questione trovasi testualmente ri
soluta nell'art. 213 del progetto di cod. pen. italiano approvato dal
Senato. Nel senso poi della Cassazione di Torino può vedersi una nota
della Rivista pen., vol. IV, pag. 229.
Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte 11. — 20.
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275' PARTE SECONDA 276
mento del legislatore fu quello non di accordare una spe
ciale protezione ali 'individuo, ma al pubblico ufficiale; e
la ragione politica per punire come qualificata la ingiu
ria, anco quando è diretta a persona che non sia più in
carica, sta non solo nel sommo interesse di Ricono
scere il principio d'autorità, proteggendo la funzione
pubblica che viene attaccata, ma nel bisogno altresì,
come rettamente considerava la denunziata sentenza,
di non indebolire nei funzionar! in attualità di servizio
il sentimento dei loro doveri, facendoli certi che i loro
atti ufficiali saranno sempre protetti dalla legge, seb
bene essi siansi restituiti alla vita privata
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 26 settembre 1879, Pres. Vigliani, Est. Mar
tucci, P. M. Trecci (Conci, conf.) — Ric. Faccetti.
libertà provvisori!# — Ordinanza — Citazione sii
articoli — Ricorso in tassazione — Cauzione
(Cod. proc. pen., art. 657, 259, 323 e 441).
Nelle ordinanze relative alla libertà provvisoria non
è necessario d'indicare V articolo di legge appli
cato in ordine alla cauzione; nè possono esten
dersi a questo caso le disposizioni degli art. 259,
323 e 441 di proc. pen. riguardanti le ordinanze
ivi specialmente indicate.
Anche per V imputato che ricorre in Cassazione la
libertà provvisoria può esser subordinata all'ob
bligo della cauzione.
La Corte, ecc. — Attesoché, allo scopo di muovere
ricorso in Cassazione contro la sentenza proferita dalla
Corte d'appello di Firenze, che lo aveva condannato
ad un anno di carcere come colpevole di ragione il
lecitamente fattasi con violenza, Frediano Puccetti ri
chiese alla Corte anzidetta di essere ammesso a libertà
provvisoria, che gli venne accordata mediante la cau
zione di lire 100, e fermi stanti tutti gli obblighi im
posti dalla procedura penale. Di questa ordinanza
domanda egli l'annullamento sotto duplice aspetto, e
perchè non fu indicato l'articolo di legge in base al
quale gli venne imposta la cauzione, e perchè viola
vasi lo art. 657 del Cod. di proc. pen., che non auto
rizza i giudici a vincolare colla cauzione il beneficio
della libertà provvisoria nello stadio di cassazione; Attesoché nessuna disposizione legislativa faccia ob
bligo ai magistrati d'indicare gli articoli di legge ap
plicati colle loro ordinanze di ordine secondario ed
accessorio, come appunto quella della cauzione nella
libertà provvisoria, e male s'invocano gli art. 259, 323
e 441 del Cod. di proc. pen., come quelli che si riferi
scono tassativamente alle ordinanze e sentenze dirette, nello stadio preparatorio, a rinviare gl'imputati od
accusati al giudizio, o a dichiarare non farsi luogo a
procedere contro di essi, oppure a condannarli od as
solverli nei giudizi definitivi.
In questi casi speciali provvidissima fu la legge nel
prescrivere l'indicazione degli artìcoli applicati, inte
ressando sommamente che sia accertata la legge in
materia di tanta importanza; sì gravi e potenti ra
gioni non ricorrono almeno in egual grado nell'ordi
nare la cauzione pel benefizio della libertà provvisoria,
e quindi le disposizioni dei citati articoli non potreb
bero estendersi ad un caso tutto diverso, se pure in
argomento di nullità volesse accettarsi la teoria che,
ove concorra la stessa ragione, sia applicabile il me
desimo principio; Attesoché non abbia maggior valore l'altro appunto
risguardante l'art. 657 del Cod. di proc. pen. In questo
articolo, dopo essersi stabilito che i condannati alla
pena del carcere, eccedente tre mesi, non saranno am
messi a domandare la cassazione della sentenza di
condanna, se non si siano costituiti in carcere, oppure non si trovino in istato di libertà provvisoria, si viene
a determinare soltanto la competenza dei magistrati che secondo i casi debbono ammettere a quel bene
fìcio; ma intorno alle norme e disposizioni relative
alla libertà provvisoria, raccolte dal legislatore in ap
posita sezione intitolata della libertà provvisoria, nulla
viene innovato o modificato. Coteste norme ,e disposi zioni sono applicabili in tutti i casi di libertà provvi
soria, sia che questa si conceda durante l'istruttoria o
al termine dei giudizi ordinari per ricorrere in Cas
sazione; e restano sempre fermi i principi che la li
bertà provvisoria si può concedere con cauzione o
senza, e che i poveri possono esser dispensati dall'ob
bligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità, siccome dispone l'art. 241 Cod. di proc. pen.;
Attesoché, dovendosi respingere il richiesto annul
lamento dell'ordinanza che prescrive la cauzione, e
non essendosi questa dal Puccetti prestata, ne segue l'inammissibilità
' del ricorso contro la sentenza di
condanna per difetto di costituzione in carcere; Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Corvi, P. M.
Trecci — Ric. Giuggi-Baldasserini.
Ammonizioni' — IVrsoiis» .sospeti» |i('r furti cam
pestri — l'recet(i «la imporr» (Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, art. 78).
All' ammonito come sospetto per furti campestri non
si può far precetto che di meglio comportarsi per l'avvenire. (1)
E quindi illegale Vordinanza di ammonizione all'in
dividuo sospetto di furto, nella parte in cui gli si
fa precetto di ritirarsi in casa ad ora determinata, e di non allontanarsi dalla dimora senza permesso dell' autorità. (2)
La Corte, ecc. — Attesoché il proposto mezzo di an
nullamento è desunto da violazione dell'art. 78 e falsa
(1-2) V. la sentenza 13 dicembre 1878 della Cassazione di Roma e la relativa nota a col. 26 del presente volume.
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