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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza del 19 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare,...

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Udienza del 19 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. Olivieri Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 187/188-189/190 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084735 . Accessed: 18/06/2014 10:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.145 on Wed, 18 Jun 2014 10:06:26 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza del 19 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Olivieri

Udienza del 19 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric.OlivieriSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.187/188-189/190Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084735 .

Accessed: 18/06/2014 10:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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187 PARTE SECONDA 188

« devastarla, di mandarla a male e non custodirla.

« Che questa non era che una dolosa amministra

« zione ».

In queste parole, essenzialmente giuridiche, si volle

vedere una contumelia, affermandosi non competere alla parte istante querelata il benefìcio dell'art. 580 Co

dice penale, non concorrendo, al dir del giudice di me

rito, le due condizioni richieste, cioè l'atto giudiziario e la persona ivi indicata. Ma simiglianti affermazioni

contengono due errori, ed hanno per base un falso sup

posto, quale si è quello di ritenere che la citata dispo sizione non sia altro che una scusa personale, quando è la esplicazione di un gran principio che tiene all'os

sequio della illimitata libertà di difesa consentita in

ogni libero reggimento, avvegnaché la legge non sup

pone in colui che si difende l'animo d'ingiuriare; Che se questo è il concetto informatore della dispo

sizione in esame, i due argomenti messi innanzi per escludere la eccezione d'inammissibilità dell'azione pe nale non han valore, essendo ad essi contrario non

meno lo spirito che la parola di quello stesso articolo

invocato al riguardo. Il primo argomento, vale a dire quello di non essere un

atto giudiziario l'incriminata protesta, è una inesatta

affermazione; giacché sebbene sia un atto di parte

(e non poteva essere altrimenti), per la sua forma, per la sua essenza e per l'obbietto a cui mirava rivestiva

in tutto il suo lato senso il carattere di atto giudi

ziario; esso gittava le basi di un incidente del giudizio

principale che si agitava innanzi il Tribunale civile di

Roma, avente ad obbietto quei medesimi immobili, per la cui pretesa mala amministrazione l'atto si noti

ficava.

Il secondo argomento della impugnata sentenza non

è più solido del primo, essendo una troppo rigorosa adesione alle parole della legge il limitare ai soli av

vocati o causidici l'immunità concessa dal citato arti

colo, disconoscendosi con simigliante distinzione il cri

terio fondamentale della regola, poiché una immunità

concessa dalla legge alla cosa, si converte in una im

munità concessa alla persona. Secondo il concetto razionale della disposizione non

può ritenersi che in essa si racchiuda non altro che un

privilegio esclusivo della toga, conciossiacliè, se il sacro

diritto della difesa esige libertà di dire a chi altri

difende, non può essa venir negata a chi difende sé

stesso.

Né vale argomentare dall'ultimo alinea del citato

articolo, dove si avverte che l'avvocato e causidico

possono in tali casi incontrare pene disciplinari. Questo

non è che un provvedimento relativo al decoro del

l'ordine, ma niente modificativo, né esplicativo della

regola prestabilita. Che anzi dal medesimo e dalla parola inoltre che si adopera sorge evidente una discretiva, la quale mostra che la legge, dove volle parlare dei

soli difensori lo disse, dove noi disse non volle.

Né la scuola è stata mai discorde a ritenere siffatti

principi, combattendo sotto il concetto dell'assurdo la

interpretazione limitativa, giacché ammesso che tutto

l'art. 580 contemplasse tassativamente i soli avvocati

o causidici e non le parti che si difendono da sè me

desime, verrebbesi alla conseguenza, che il giudice non

potrebbe decretare la soppressione di nessun brano di

atto difensionale per quanto esorbitantemente ingiu

rioso, quando l'atto s'intimasse a nome della parte e

non dell'avvocato: e questo è un assurdo.

Onde la denunziata sentenza evidentemente, sotto

doppio aspetto, conculcò lo spirito della legge, ritenendo

esercibile l'azione penale nel caso di cui è disamina; Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 19 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De

Cesare, P. M. Spera (Conci, confi) — Ric. Olivieri.

^laciniato — Contravvenzione — IVescrizione —

Termine (Legge 13 settembre 1874, art. 40; Regola mento doganale 11 settembre 1862, art. 64).

L' azione penale per le contravvenzioni alla legge del macinato 13 settembre 1874 si prescrive in un

anno dal giorno del commesso reato, e se vi è stato

processo dall'ultimo atto del medesimo.

Con l'art. 40 della citata legge, rimessivo all'art. 64

del regolamento doganale (che contempla i casi di

contrabbando e di semplice contravvenzione, stabi

lendo per i primi la prescrizione di 5 anni e per

gli altri quella di un anno), s'intese stabilire pei• la prescrizione delle contravvenzioni al macinato

la stessa norma che regola la prescrizione delle

semplici contravvenzioni doganali, e non quella che

regola la prescrizione del contrabbando.

La Corte, ecc. —Attesoché dalla prima sentenza della

Corte di appello, con cui fu ordinato il rinnovamento

della pubblica discussione, sino al decreto di citazione

per procedersi al dibattimento passavano oltre due

anni senza che intervenisse atto alcuno di procedura, Ond' è manifesto che con l'inutile trascorrimento di un

tal tempo l'azione penale rimaneva estinta per pre

scrizione, ai termini della disposizione dell'art. 64 del

regolamento doganale applicabile alle contravvenzioni

alla legge sulla macinazione dei cereali.

Nè potrebbe obbiettarsi che il citato articolo con

templando un doppio caso di prescrizione, cioè quello dell'azione penale pel contrabbando e quello dell'azione

penale per ogni altra contravvenzione, il rimando del

l'art. 40 della legge 13 settembre 1874 sulla macina

zione dei cereali debba riferirsi al primo e non al se

condo, avvegnaché l'art. 18 della prima legge sul ma

cinato 7 luglio 1868 si rimetteva, in quanto alla pre scrizione per tutte le contravvenzioni prevedute da

essa, all'art. 24 della legge sulle tasse governative e

sui dazi di consumo del 3 luglio 1864, n. 1827, in cui è

detto: «l'azione per le contravvenzioni e per le de

« fraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in

« cui fu commessa la contravvenzione ».

Per la redazione di questo articolo essendo sorto il

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189 GIURISPRUDENZA PENALE 190

dubbio se gli atti di procedura interrompessero la pre

scrizione annale, ad eliminare qualsiasi controversia

col citato articolo 40 dell'unico testo di legge per la

tassa sulla macinazione dei cereali del 13 settembre 1874,

ispirata a principi di minor rigore, si dichiarava es

sere applicabile alle contravvenzioni da essa contem

plate l'articolo 64 del regolamento doganale 11 set

tembre 1862 in cui è detto: «l'azione giudiziaria sul

« contrabbando si prescrive in cinque anni, per le altre

« contravvenzioni in un anno. Una nuova contrav

« venzione punibile con una pena eguale o più grave,

« od un atto giudiziario interrompono la prescrizione ».

Onde non potrebbe ritenersi, senza cadere in un as

surdo, che la legge sulla macinazione dei cereali, nel

rimettersi in quanto alla prescrizione all'articolo 64

del regolamento-doganale, abbia voluto riferirsi alla

prescrizione dell' azione penale del contrabbando e non

a quella delle contravvenzioni, non essendo possibile

uguagliare i fatti di contrabbando vero e propriamente

detto alle contravvenzioni del macinato. Il richiamo

dunque della legge speciale al citato articolo 64 del

regolamento doganale per la buona ermeneutica legale

va ristretto a quella sola parte che riguarda la pre

scrizione delle contravvenzioni.

Lo interpretare contrariamente l'articolo in disamina

importa attribuire alla mente del legislatore una ine

sattezza di criterio legale e di locuzione; avvegnaché,

lungi d'impastoiarsi in un richiamo suscettivo di equi

voci, trattandosi di reato punibile con pena correzio

nale, sarebbe ricorso alla legge comune invocando lo

articolo 139, alinea, del Codice penale. Ed infatti in

tutte le leggi speciali, quando si è voluto che le con

travvenzioni fossero regolate dai principi generali, non

si è peritato invocare le relative disposizioni del Co

dice comune. Il legislatore in simigliante materia non

ha potuto tenere a guida le norme ordinarie del Codice,

conciossiachè fu suo scopo che le contravvenzioni alla

legge del macinato si risolvessero prontamente; nè ha

potuto sospettare che per una riprovevole negligenza

il movimento per esse dell' azione penale si ritardasse

oltre il termine di un anno. Lo scopo unico del ri

chiamo all'art. 64 del regolamento doganale fu quello

di eliminare i dubbi che nascevano dalla locuzione del

l'articolo 24 della legge sulle tasse governative e sui

dazi di consumo in quanto all'efficacia degli atti di

procedura ad interrompere la prescrizione. Ma se

pure vi fosse del dubbio sulla retta intelligenza di quel

rimando, esso non mai potrebbe risolversi a danno del

reo: semper in dubiis benigniora prdeferendo, sunt;

Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza del 23 maggio 1879, Pres. Ghiglieri Est. De

• Cesare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Corradelli.

Furto qualificato — Appropriazioni indebite — .Ma

terassaio — Sottrazione di lana nella casa ove

lavora (Cod. pen.,' art. 607, n. 4 e 631).

Il materassaio che sottrae dalla casa ove è andato

a prestar l'opera sua la lana a lui consegnata per lavorare i materassi commette furto qualificalo per la persona, e non appropriazione indebita.

La Corte, ecc. — Attesoché il carattere differenziale

tra il furto e la indebita appropriazione sta nella na

tura dello affidamento. Se questo è necessario si ha il

primo reato, avendo il proprietario conservato il pos sesso naturale ; se invece è volontario si ha il secondo,

nulla importando se lo agente sia domestico, servo,

operaio, allievo od impiegato. Queste qualità in colui

che si appropria l'altrui è una circostanza esclusiva

mente influente per la facilitazione del furto e serve

a stabilire la qualificazione della persona. Ma l'essenza

del reato sta nella prima definizione in cui si compe netra la seconda

li padrone nell'ammettere in sua casa il servo, l'ope

raio, l'allievo, ecc., gli affida per necessità tutto ciò

che rientra nella sfera dei servizi a cui l'operaio è

destinato. Se questi, tradendo la fiducia in lui riposta dal primo, facilitato dalla sua qualità mediante la con

tractatio, fa suoi gli oggetti affidatigli, del di cui pos sesso tanto civile quanto natifrale il padrone non si

era spogliato, commette un furto e non una indebita

appropriazione. E se questo è il caso di cui si ragiona, ritenuto dal

giudice di merito, invano si grida alla violazione del

l'art. 631 Cod. pen., ed alla falsa applicazione dell'ar

ticolo 607, n. 4, Codice stesso, avvegnaché il ricorrente

nello assumere l'incarico, mediante una pattuita mer

cede, di lavorare i materassi nello stesso domicilio

della proprietaria, non solo non ebbe mai il possesso civile della lana, ma neanche il possesso naturale, nell'abuso del quale si racchiude la teoria del reato di

indebita appropriazione ; Per queste ragioni, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 9 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De

Cesare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Catelli e

Briccola.

Dogana — Contrabbando — Contravvenzione —

Estremi (Regolamento doganale 11 settembre 1862, art. 65 e 73).

Multa — Carattere — Più contrabbandieri — Con

danna — Estensione (Cit. reg., art. 65).

La sorpresa nella zona di vigilanza di generi sog

getti a dazio provenienti dall'estero e passati clan

destinamente la linea di confine, costituisce il reato

di contrabbando, e non la contravvenzione di cui

all'art. 73 del regolamento doganale.

La multa di cui all'art. 65 del citato regolamento è

una vera pena, non una rifazione di danni-inte

ressi, e perciò essa si applica per intero a ciascuno

dei cantrabbandieri.

La Corte, ecc. — Attesoché il giudice di merito ri

teneva che nel 25 settembre 1878, nella zona di vigi

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