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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza del 2 giugno 1879, Pres. Ghiglieri — Est. Ferreri...

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Udienza del 2 giugno 1879, Pres. Ghiglieri —Est. Ferreri —P. M. Spera —Ric. De Santo Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 309/310-311/312 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084804 . Accessed: 18/06/2014 01:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.41 on Wed, 18 Jun 2014 01:22:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza del 2 giugno 1879, Pres. Ghiglieri — Est. Ferreri — P. M. Spera — Ric. De Santo

Udienza del 2 giugno 1879, Pres. Ghiglieri —Est. Ferreri —P. M. Spera —Ric. De SantoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.309/310-311/312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084804 .

Accessed: 18/06/2014 01:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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309 ■ • GIURISPRUDENZA PENALE 310

Le sole offese fìsiche o morali rivolte direttamente

contro la persona, le quali inoltre siano seguite im

mediatamente per impeto di sdegno subitaneo dalle

lesioni contro l'offensore, costituiscono la provoca

zione. (1) Laonde ogni altro fatto benché ingiusto p dannoso,

come, ad esempio, la immissione di fumo nella stalla

dell'imputato, può valere nei congrui casi come at

tenuante, ma non mai come vera provocazione. (2)

La Corte, ecc. — Ritenuto che con sentenza del Tri

bunale d'Aquila in data 21 settembre 1878, Biagio Mel

chiorre fu condannato a tre mesi di carcere, come col

pevole di percosse volontarie che produssero impedi

mento al lavoro per 26 giorni a danno di Domenica

Cherubini, col concorso di attenuanti

Che la Corte' d'appello d'Aquila nel respingere i mo

tivi di gravame, osservò, quanto alla eccepita provo

cazione, non potersi dir la medesima costituita dalla

circostanza che la Cherubini avesse ammorbata la stalla

di esso Melchiorre immettendovi fumo, con danno dei

suoi animali, ma essere questa circostanza soltanto una

attenuante; e, con sentenza 30 novembre 1878, confermò

quella del Tribunale

Attesoché, a' termini del chiaro disposto dell'art. 562

Cod. pen., non si possono tenere costituenti la provo

cazione se non le offese fisiche o morali rivolte diret

tamente contro la persona, le quali inoltre siano se

guite immediatamente, per impeto di sdegno subitaneo

dalle lesioni dell'offeso contro l'offensore; imperocché,

sebbene in quell'articolo si definisca soltanto la provo

cazione grave, le circostanze però della gravità delle

percosse o violenze contro le persone, dell'impugnar

d'armi accompagnante le minaccie, dell'atrocità delle

ingiurie indicate in detto articolo come costituenti l'ag

gravante della provocazione, lasciano a sufficienza com

prendere come, tolte queste aggravanti, siano i fatti

medesimi ora detti che costituiscono la provocazione;

Che, per conseguenza, ogni altro fatto, benché ingiusto

e dannoso, se può dare origine ad un'azione civile pei

danni, e se può valere a diminuire in qualche modo il

grado d'imputabilità quale circostanza attenuante, non

potrà mai ritenersi come vera provocazione e quindi

come scusante;

E, veramente, ove si ammettesse un principio con

trario, non si avrebbe più nella scusante della provo

cazione quel risentimento diretto ed immediato che solo

deriva dall'offesa attuale»contro la persona, e clie^ solo,

diminuisce veramente la quantità del dolo nell'agente;

si aprirebbe un adito troppo facile e pericoloso a scu

sare, sotto colore di provocazione, non pure le lesioni

perpetrate per vendetta, ma via via tutti i reati contro

le persone, essendo assai rari i casi in cui altri non

uccida o ferisca per qualche rancore; e ciò sarebbe

scambiare, contro ogni sano principio di diritto penale, la provocazione colla causa di delinquere;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

(1-2) Similmente la Cassazione di Napoli con sentenza 28 luglio 1862

(Legge, 1862, pag. 971) stabilì che un danno alle proprietà senza of fesa alle persone non costituisce la provocazione; e la Corte d'appello di Trani con la sentenza 9 dicembre 1876 (Riv. di giurispr. di Trani, 1877, pag. 74) giudicò che l'eccitazione dell'animo prodotta dalla gelosia od altra simile causa, non può fornire al delinquente la scusa della

provocazione.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 2 giugno 1879, Pres. Ghiglieri — Est. Fer

reri — P. M. Spera — Ric. De Santo.

Arma — Asportazione — (àiiardaltoselii nominato dal

prefetto — Sospensione ordinata dal sindaco —

Ellet<i (Legge com. e prov. 20 marzo 1865, n. 11).

Un guardaboschi nominato con regolare decreto del

prefetto non è da considerarsi nel novero degl' im

piegati e salariati del Comune che, a termini del

l'art. 102, n. 11, della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, il sindaco può sospendere riferen done alla Giunta ed al Consiglio nella prima adu

nanza, secondo le rispettive competenze di nomina.

Un guardaboschi d'altronde, munito della sua pa

tente, non solo può, ma deve per V esercizio delle

sue funzioni, andare armato a norma dei regola

menti, e così asportare lo schioppo. L'ordine di sospensione che provenga solamente dal

sindaco manca di forza, legale, siccome quello che

parte da un'autorità incompetente; e quindi non

può avere per effetto di privare un guardaboschi della sua patente e del diritto di portar l'arme.

La Corte, ecc. — Attesoché consta dagli atti e dalla

stessa denunziata sentenza, che la nomina del Giuseppe De Santo a guardaboschi del Comune di S. Buono fu

fatta giusta le norme del regolamento forestale, con

decreto del prefetto della provincia, sentito all'uopo

l'ispettore forestale del dipartimento; Attesoché pertanto il De Santo come guardaboschi,

munito di un regolare decreto di nomina o patente, non fosse da considerarsi nel novero degl'impiegati e

salariati del Comune, che, a termini dell'art. 102, n. 11

della legge comunale e provinciale 20 marzo 1864, il

sindaco può sospendere, riferendone alla Giunta ed al

Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive

competenze di nomina;

Attesoché in cotesta condizione di cose riesce evi

dente, che la sospensione del De Santo, ordinata dal

sindacò con semplice nota in data del 14 dicembre 1878,

senza veruna autorizzazione o conferma dell'autorità

superiore, ossia del prefetto, mancava d'ogni forza le

gale, e doveva rimanere del tutto inefficace, siccome

quella che partiva da una autorità incompetente e priva al riguardo di giurisdizione. E se fu un atto nullo, esso

non potè produrre alcun effetto e tanto meno privare il De Santo della sua patente;

Attesoché tanto ciò sia vero che, nonostante l'inter

venuta sospensione, il De Santo continuò a servire nella

sua qualità di guardaboschi, come ne risulta da appo sito certificato, rilasciatogli dall'ispettore forestale, il

quale si trova pure negli atti.

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311 PARTE SECONDA 312

Il che dimostra sempre più che la suddetta sospen

sione non fu dal prefetto approvata, e forse neanco

conosciuta; e spiega d'altra parte come la Giunta mu

nicipale appena fu del fatto informata, siasi in via di

urgenza affrettata a reintegrare il De Santo nella sua

posizione, onde riparare, per quanto fosse possibile, al

ali' incorsa illegalità del sindaco ;

Attesoché, tolta di mezzo l'avvenuta illegale sospen

sione, il Giuseppe de Santo, munito della sua patente di guardaboschi, non solo potesse, ma dovesse, per l'e

sercizio delle sue funzioni, andare armato, a norma dei

regolamenti, e così asportare lo schioppo ; per lo che

è manifesto, ed è necessità conchiudere, che mancava

ogni fondamento all'ascrittagli contravvenzione, e che

non era possibile condanna ove non esisteva reato.

C Omissis); Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico,

P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Traldi.

■Bancarotta — Giudizio penale — Cessazione dei pa

ffanienti — Dichiarazione del giudice civile (Cod.

pen., art. 381; Cod. di comm., art. 547 e 543).

La potestà del giudice penale di conoscere del reato

di bancarotta, non è subordinata alla previa di

chiarazione di fallimento per par tè del giudice com

merciale. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché sono due cose ben di

verse la cessazione dei pagamenti per parte di un com

merciante, e la dichiarazione di fallimento del mede

simo;

Che la cessazione dei pagamenti, la quale costituisce

essa stessa lo stato di fallimento, è un fatto di per sè

stante, dal quale, come derivano conseguenze civili nelle

relazioni tra il fallito ed i suoi creditori, così possono derivare conseguenze penali nelle relazioni fra esso e

la società, qualora concorra alcuna delle circostanze

di cui agli art. 698 e seguenti, oppure agli .art. 703 e

seguenti del Cod. di comm.; Che la dichiarazione di fallimento, invece, essendo la

constatazione giudiziaria della cessazione dei pagamenti

per gli effetti civili, deve farsi dal Tribunale di com

mercio, ed è necessaria affinchè questi effetti civili

possano dagl'interessati invocarsi; ma non è punto ne

cessaria affinchè il giudice penale possa pronunziare condanna per bancarotta semplice o fraudolenta, poiché si tratta, nell'un caso e nell'altro, di due giudizi che

hanno uno scopo essenzialmente diverso, che si svol

gono con diversi criteri, e che sono quindi indipendenti fra loro. A quel modo pertanto che, colla condanna per

bancarotta, il giudice penale non può vincolare il giu dice di commercio, in ordine alla dichiarazione di fal

limento, così, e converso, la potestà del giudice penale

di conoscere del reato di bancarotta, e pronunziare la

relativa condanna, non può essere subordinata alla di

chiarazione di fallimento per parte del giudice com

merciale ; Che siffatti principi trovansi nel modo il più mani

festo sanzionati dalle nostre leggi positive. Imperocché l'art. 543 del Cod. di comm. statuisce in termini espressi che è in istato di fallimento il commerciante, il quale cessa di fare i suoi pagamenti ; e, ad eliminare il dubbio

che a costituire il fallimento ne sia mestieri la solenne

dichiarazione, soggiunge ben tosto che il fallimento del

commerciante può essere dichiarato anche dopo la sua

morte, distinguendo così recisamente tra il fatto e la

constatazione giudiziaria di esso. Di guisa che gli ar

ticoli 698 e seguenti, 703 e seguenti dello stesso Codice

relativi alla bancarotta, nel parlare di commerciante

fallito, non possono intendersi accennare se non al fatto

della cessazione dei pagamenti, non già alla dichiara

zione giuridica di questo fatto, ed a questo fatto del

pari, non alla constatazione giudiziaria di esso, accennano

gli art. 381 e seguenti del Cod. pen. relativi alle banche

rotte, i quali si riferiscono appunto alle leggi commerciali; Che questo concetto del legislatore viene ad essere

viepiù chiarito dal confrontare coi citati articoli l'ar

ticolo 547 del Cod. di comm., ed i successivi, special mente gli art. 551 e 558, dai quali ad evidenza si scorge come tutti gli effetti della dichiarazione di fallimento

riguardano in modo esclusivo gli interessi civili, ed è

d'altronde conforme al principio della distinzione ed

indipendenza reciproca dell'azione civile e della penale ;

principio sì scrupolosamente tutelato dalle nostre leggi, che il giudice penale può, se così creda, continuare a

condurre a termine il suo giudizio, anche quando contro

l'azione penale si propongano eccezioni civili riflettenti

diritti reali, le quali, ove sussistessero, escluderebbero

il reato (art. 33 del Cod. proc. pen.) ; Ond'è che, a fortiori, non dovrà il giudice penale

aspettare l'esito del giudizio civile per punire un reato, sol perchè dal fatto che ne è base derivano conseguenze ed obbligazioni civili, tanto più che la dichiarazione di

fallimento, d'ordinario non ha luogo se non in seguito alla presentazione del bilancio per parte del fallito

(Cod. di comm., art. 345, 346) mentre la condanna per bancarotta può invece essere pronunziata precisamente

perchè il bilancio non fu presentato (conf. art. 381 del

Cod. pen., ed art. 701, n. 4 del Cod. comm.), siccome

avvenne appunto nel caso presente; Che nella specie in esame contro la sentenza preto

riale che condannò il Traldi per bancarotta semplice, il medesimo non dedusse in appella altro motivo di

gravame se non il difetto di previa dichiarazione del suo fallimento, ed il difetto di prova degli addebiti fat

tigli, e la sentenza d'appello che ora s'impugna, di

chiarò nella motivazione del suo dispositivo, che basta, a senso di legge, la cessazione dei pagamenti per co

stituire il fallimento benché non ne sia ancora fatta giu diziale dichiarazione, e che la prova di questa cessa

zione si ebbe evidente per le dichiarazioni stesse

dell'appellante e de'suoi creditori;

(1) Vedi Cassazione Napoli, 17 ottobre 1877, con le osservazioni e i richiami in nota (Foro it., 1878, col. 26).

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