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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare,...

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Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Bussola, (Concl. conf.) —Ric. P. M. c. Socciarini Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 355/356-357/358 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084825 . Accessed: 18/06/2014 19:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.184 on Wed, 18 Jun 2014 19:56:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Bussola, (Concl. conf.) —Ric. P.M. c. SocciariniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.355/356-357/358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084825 .

Accessed: 18/06/2014 19:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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355 PARTE SECONDA 356

clandestina fabbricazione contenuto nella tabacchiera

per proprio uso dell'imputato, tuttavolta non viene

meno per questo la contravvenzione agli art. 24, 27 e

28 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi 15

giugno 1865; poiché questa legge vieta l'illegale pos

sesso di tabacco estero o di clandestina fabbricazione

senza distinguere sia per farne traffico o sia per uso

personale; sia in grande o sia in tenue quantità; Attesoché senza ragione dice il ricorrente, che l'ar

ticolo 24 della suddetta legge determina all'effetto della

contravvenzione per peso minimo un chilogramma; ivi,

n. 1 : « pel tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per « ogni chilogramma e per quello lavorato da lire 20

« a lire 60 pure per ogni chilogramma »; e n. 2: « per « sigari avana o di qualità somigliante da lire 20 a

« lire 60 per ogni chilogramma ».

Perocché, se questo è vero, è pure egualmente vero

che per disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo

le frazioni di chilogramma sono calcolate per chilo

gramma intero; disposizione che per lo effetto del com

puto della multa si riferisce non solo al caso di quantità

composte di uno o di più chilogrammi e frazioni; ma

eziandio al caso di tabacco illegalmente posseduto in

qualsivoglia quantità, anche minore di un chilogramma. La quale intelligenza desumesi altresì dal tenore delle

stesse circolari 12 dicembre 1865 e 21 aprile 1871 al

legate dal ricorrente; le quali, francando dalla con

travvenzione il viaggiatore, che entrando o già entrato

nello Stato sia trovato in possesso di tabacco estero

di non più di 125 grammi, vengono di conseguenza ad

ammettere che per una quantità maggiore, sia pur frazione di un chilogramma (peso composto di mille

grammi) si possa e si debba procedere per contrav

venzione; Attesoché poi a torto si allegano in contrario le pre

dette circolari ministeriali per inferirne che, trattan

dosi nel caso in esame del possesso d'una tenuissima

quantità, grammi 4, di tabacco di clandestina fabbri

cazione rinvenuto nella tabacchiera, tale possesso non

costituisca contravvenzione. Imperocché omettendo di

osservare come per coteste circolari non siasi dero

gato alla legge, e solamente siasi voluto dare agli

agenti di finanza norme di prudenza e di convenienza

a scanso d'inutili vessazioni in certi particolari casi,

egli è che le medesime riguardano solo il caso di quei

viaggiatori i quali al confine entrando nello scalo (caso

contemplato dalla prima circolare) o già introdottisi

nell' interno (caso contemplato dalla seconda) siano

trovati possessori di tabacco estero in quantità com

plessiva non maggiore di 125 grammi, o di tabacco da

naso contenuto nella tabacchiera, o di sigari contenuti

nel portasigari d'uso meramente personale, disponendo,

escluso per altro il sospetto del traffico, che non siano

dichiarati in contravvenzione.

Ma non è questo di cui si tratta nella specie: pe

rocché trattasi invece di un contadino non viaggiatore,

dimorante a Montigliano, il quale essendo in sospetto

di fabbricare in casa sua tabacco, venne perquisito, e

fu infatti sorpreso nel possesso di quattro grammi di

tabacco da naso di clandestina fabbricazione contenuto

nella scatola, tenendo tale contegno nell'atto della sor

presa, conforme ha ritenuto la confermata sentenza

del pretore, da giustificare i sospetti che si avevano

contro di lui. Onde, mancando le condizioni di fatto

da quelle circolari richieste, mai potrebbe il ricorrente

giovarsi del disposto delle medesime per sottrarsi alla

contravvenzione; Attesoché pertanto nei termini di fatto, quali dalla

sentenza del pretore e da quella confermatoria del

Tribunale correzionale sono stati ritenuti, l'illegale

possesso del tabacco, del quale si tratta, rettamente

è stato qualificato per contrabbando; e giustamente sono stati applicati, anziché l'art. 39, gli art. 24, 27 e

28 della legge 15 giugno 1865, e però a torto n'è stata

denunziata dal ricorrente la violazione; Per questi motivi, rigetta, ecc.

corollario dell'altra 12 dicembre 1865, la quale permetteva che il viag giatore entrando nello Stato non fosse dichiarato in contravvenzione, anche negando di avere oggetti sottoposti a dazio o generi di priva tiva, pel tabacco di quantità complessiva non superiore ai 125 grammi, e che non fosse pagato nemmeno il dazio pel tabacco da fiuto conte nuto nella tabacchiera e pei sigari nel portasigari usuale. In questo ultimo caso il viaggiatore, non pagando nemmeno il dazio (mentre invece lo paga pei tabacchi che in complesso non superano i 125 grammi) non possedeva alcun documento che legittimasse il trasporto e la con servazione dei predetti sigari o tabacco, e però spesso senza colpa alcuna veniva dichiarato in contravvenzione nell'interno dello Stato. E ciò appunto si volle impedire con la suddetta circolare dell'aprile 1871.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce

sare, P. M. Bussola, (Conci, conf.) — Ric. P. M. c.

Socciarini.

Ammonizione — Contravvenzione — Carcere— Sor

veglianza «iella I*. S. (Cod. pen., art. 437; Legge di P. S. 20 marzo 1865, art. 71 e 114 modificati dalla

legge 6 luglio 1871).

Nelle condanne alla pena del carcere per contrav

venzione all' ammonizione come ozioso o vagabondo, va sempre aggiunta quella della sorveglianza spe ciale della P. S., non potendosi ritenere virtual

mente abrogato dalla legge del 6 luglio 1871 l'ar

ticolo 437 del Codice penale. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché il Pretore di Valentano, nel dichiarare il ricorrente colpevole di contravven

zione alla precedente ammonizione come ozioso, in ap

plicazione dell'art. 437 Codice penale, lo condannava

alla pena del carcere per mesi tre ed alla sorve

glianza speciale della P. S. per sei mesi. Ma in ap

pello il Tribunale correzionale di Viterbo con sen

tenza in data del 22 aprile 1879, in parziale ripara zione di quella appellata, la rivocava nella parte ri

guardante la condanna accessoria, sulla considerazione,

(1) V. in proposito la sentenza della Corte d'appello di Lucca del 2 marzo 1876 (Foro it., 1876, col. 83), e le altre sentenze ivi citate in nota,

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357 GIURISPRUDENZA PENALE 358

che nella imputazione di cui è parola fossero applicabili

solamente gli articoli 71 e 114 della legge di P. S., mo

dificati dall'altra legge del 0 luglio 1871. Che col detto

art. 114 mentre si esasperava la pena principale non

si faceva parola dell' altra accessoria, di tal che si ar

gomenta che l'art. 437 Cod. pen. rimanesse virtual

mente abrogato;

Attesoché questo giudizio poggia su di un falso con

cetto giuridico ed è contrario a tutt' i principi del diritto,

non essendo consentito ritenere abrogata virtualmente

una disposizione del Codice comune sol perchè in una

legge speciale, avente scopo diverso, non siasi ripro

dotta una sanzione penale di essa, che non faceva me

stieri ripetere.

Gli articoli 71 e 114 della legge di P. S. del 20 marzo

1865 nel loro antico testo non contenevano alcuna di

sposizione che riguardasse, oltre la pena del carcere,

quella della sorveglianza speciale della P. S., e pure i

Tribunali non si peritavano nei casi di contravvenzione

di cui è parola aggiungere alla pena principale quella

della sorveglianza speciale della P. S.

La legge sui provvedimenti di P. S. del 6 luglio 1871,

non fece altro che modificare gli articoli 456, 457, 461,

463 e 464 del Cod. pen., riguardanti la ritenzione ed il

porto d'armi, nonché l'art. 206 Cod. proc. pen., con

cernente la libertà provvisoria, e gli articoli 42, 43,

70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della citata legge

del 20 marzo 1865; dell'art. 437 Cod. pen. non si fece

motto. Anzi le aggiunzioni introdotte nell'art. 114 della

legge di P. S., riguardanti la contravvenzione di cui

all'art. 71 detta legge, rivelano che la citata disposi

zione sia rimasta nella sua interezza. Con l'art. 71 della

legge 20 marzo 1865 si diceva: sarà arrestato e tra

dotto avanti V autorità giudiziaria 'per esser punito

a norma del Codice penale, e con la nuova redazione

non si è fatto altro che sostituire alle parole per esser

punito, ecc., le altre per l'opportuno procedimento.

Con l'art. 114 nel classificarsi i diversi reati di con

travvenzione si dice: sono punite con la pena del car

cere non minore di tre mesi, nè maggiore di sei le

trasgressioni all' art. 71. E l'art. 437 del Cod. pen.,

dice: i vagabondi (oziosi) dichiarati legalmente tali,

saranno per questo solo fatto, puniti col carcere da

tre a sei mesi.

E che questa disposizione del Codice non sia rimasta

abrogata, emerge dalla stessa legge sui provvedimenti

di P. S. All'art. 123 di essa, si dice: verranno pubbli

cati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63,

436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale

italiano. Dunque l'art. 437 non solamente non fu abro

gato, ma venne esteso, senza modificazioni di sorta,

ad una provincia d'Italia che ancora si governa con

leggi penali proprie.

Da ciò ne consegue che ben si apponeva il P. M.,

quando col suo ricorso contro la denunciata sentenza

diceva, che il Tribunale col suo pronunciato aveva vio

lata la citata disposizione; • Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 28 marzo 1879, Pres. Ghigijeri, Est. Ferreri,

P. M Spera (Conci, conf.) — Ric. Piazzoni.

Privative — Verbali di contravvenzione — Keali

carabinieri (Cod. proe. pen., art. 57; Reg. per l'ese

cuzione della legge sulle privative, art. 155).

Anche i reali carabinieri possono denunciare ed ac

certare le contravvenzioni alla legge sulle priva

tive, farne rapporti e compilarne, ove occorra, i

relativi verbali per dar loro il corso segnato dai

regolamenti.

La Corte, ecc. — Attesoché questi due mezzi sono

destituiti di ogni legale fondamento, non tanto perchè nella presente causa, oltre al rapporto dei reali cara

binieri, si ha il processo verbale, in perfetta regola, del magazziniere delle privative, su cui la denunciata

sentenza essenzialmente si è fondata quanto perchè è un grave errore, contro i più elementari principi

dell'investigazione e dell'accertamento dei reati, il cre

dere che i reali carabinieri, come ufficiali di polizia

giudiziaria, non possano denunciare ed accertare con

travvenzioni alla legge sulle privative, farne rapporti, e compilarne, ove occorra, i relativi verbali, per dar

loro il corso segnato dai regolamenti. E basta a con

vincersene l'aver presenti le disposizioni del Cod. proc.

pen. sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali che l'eser

citano, nonché l'art. 155 dello stesso regolamento per l'esecuzione della legge 15 giugno 1865;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 23 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce

sare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Brandom.

P«na — Lavori i'or/ati a vita — Diminuzione gii

tre gradi — Reclusione (Cod. pen., art. 59 e 60).

Scemandosi di tre gradi la pena dei lavori forzati

a vita, non può applicarsi che la reclusione nel

massimo.

La Corte, ecc. — Osserva che la pena dell'omicidio

volontario è quella dei lavori forzati a vita. Che par tendo da questo estremo limite e scendendo di tre gradi, credeva la Corte potersi fermare a dieci anni di la

vori forzati. Ma questo suo computo è contrario alla

parola ed allo spirito della legge. Ed il fondamento

dell'errore sta nella falsa interpretazione dell'art. 6ó

Cod. pen., il quale, disaminato astrattamente nella

sua locuzione, senza porlo a riscontro del precedente

art. 60, fa nascere il dubbio se il due dovesse compu

tarsi per tre, in considerazione del passaggio dalla

pena superiore a quella inferiore. Ma, mettendo in ar

monia le citate disposizioni, nonché quella dell'art. 53,

non vi ha chi non vegga come non abbia il legislatore dis

conosciuti nè voluto disconoscere i principi aritmetici.

E valga il vero : Con l'art. 66 si è inteso non altro che

imporre un limite al giudice di non potere, nel pas

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