Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Bussola, (Concl. conf.) —Ric. P.M. c. SocciariniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.355/356-357/358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084825 .
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355 PARTE SECONDA 356
clandestina fabbricazione contenuto nella tabacchiera
per proprio uso dell'imputato, tuttavolta non viene
meno per questo la contravvenzione agli art. 24, 27 e
28 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi 15
giugno 1865; poiché questa legge vieta l'illegale pos
sesso di tabacco estero o di clandestina fabbricazione
senza distinguere sia per farne traffico o sia per uso
personale; sia in grande o sia in tenue quantità; Attesoché senza ragione dice il ricorrente, che l'ar
ticolo 24 della suddetta legge determina all'effetto della
contravvenzione per peso minimo un chilogramma; ivi,
n. 1 : « pel tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per « ogni chilogramma e per quello lavorato da lire 20
« a lire 60 pure per ogni chilogramma »; e n. 2: « per « sigari avana o di qualità somigliante da lire 20 a
« lire 60 per ogni chilogramma ».
Perocché, se questo è vero, è pure egualmente vero
che per disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo
le frazioni di chilogramma sono calcolate per chilo
gramma intero; disposizione che per lo effetto del com
puto della multa si riferisce non solo al caso di quantità
composte di uno o di più chilogrammi e frazioni; ma
eziandio al caso di tabacco illegalmente posseduto in
qualsivoglia quantità, anche minore di un chilogramma. La quale intelligenza desumesi altresì dal tenore delle
stesse circolari 12 dicembre 1865 e 21 aprile 1871 al
legate dal ricorrente; le quali, francando dalla con
travvenzione il viaggiatore, che entrando o già entrato
nello Stato sia trovato in possesso di tabacco estero
di non più di 125 grammi, vengono di conseguenza ad
ammettere che per una quantità maggiore, sia pur frazione di un chilogramma (peso composto di mille
grammi) si possa e si debba procedere per contrav
venzione; Attesoché poi a torto si allegano in contrario le pre
dette circolari ministeriali per inferirne che, trattan
dosi nel caso in esame del possesso d'una tenuissima
quantità, grammi 4, di tabacco di clandestina fabbri
cazione rinvenuto nella tabacchiera, tale possesso non
costituisca contravvenzione. Imperocché omettendo di
osservare come per coteste circolari non siasi dero
gato alla legge, e solamente siasi voluto dare agli
agenti di finanza norme di prudenza e di convenienza
a scanso d'inutili vessazioni in certi particolari casi,
egli è che le medesime riguardano solo il caso di quei
viaggiatori i quali al confine entrando nello scalo (caso
contemplato dalla prima circolare) o già introdottisi
nell' interno (caso contemplato dalla seconda) siano
trovati possessori di tabacco estero in quantità com
plessiva non maggiore di 125 grammi, o di tabacco da
naso contenuto nella tabacchiera, o di sigari contenuti
nel portasigari d'uso meramente personale, disponendo,
escluso per altro il sospetto del traffico, che non siano
dichiarati in contravvenzione.
Ma non è questo di cui si tratta nella specie: pe
rocché trattasi invece di un contadino non viaggiatore,
dimorante a Montigliano, il quale essendo in sospetto
di fabbricare in casa sua tabacco, venne perquisito, e
fu infatti sorpreso nel possesso di quattro grammi di
tabacco da naso di clandestina fabbricazione contenuto
nella scatola, tenendo tale contegno nell'atto della sor
presa, conforme ha ritenuto la confermata sentenza
del pretore, da giustificare i sospetti che si avevano
contro di lui. Onde, mancando le condizioni di fatto
da quelle circolari richieste, mai potrebbe il ricorrente
giovarsi del disposto delle medesime per sottrarsi alla
contravvenzione; Attesoché pertanto nei termini di fatto, quali dalla
sentenza del pretore e da quella confermatoria del
Tribunale correzionale sono stati ritenuti, l'illegale
possesso del tabacco, del quale si tratta, rettamente
è stato qualificato per contrabbando; e giustamente sono stati applicati, anziché l'art. 39, gli art. 24, 27 e
28 della legge 15 giugno 1865, e però a torto n'è stata
denunziata dal ricorrente la violazione; Per questi motivi, rigetta, ecc.
corollario dell'altra 12 dicembre 1865, la quale permetteva che il viag giatore entrando nello Stato non fosse dichiarato in contravvenzione, anche negando di avere oggetti sottoposti a dazio o generi di priva tiva, pel tabacco di quantità complessiva non superiore ai 125 grammi, e che non fosse pagato nemmeno il dazio pel tabacco da fiuto conte nuto nella tabacchiera e pei sigari nel portasigari usuale. In questo ultimo caso il viaggiatore, non pagando nemmeno il dazio (mentre invece lo paga pei tabacchi che in complesso non superano i 125 grammi) non possedeva alcun documento che legittimasse il trasporto e la con servazione dei predetti sigari o tabacco, e però spesso senza colpa alcuna veniva dichiarato in contravvenzione nell'interno dello Stato. E ciò appunto si volle impedire con la suddetta circolare dell'aprile 1871.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce
sare, P. M. Bussola, (Conci, conf.) — Ric. P. M. c.
Socciarini.
Ammonizione — Contravvenzione — Carcere— Sor
veglianza «iella I*. S. (Cod. pen., art. 437; Legge di P. S. 20 marzo 1865, art. 71 e 114 modificati dalla
legge 6 luglio 1871).
Nelle condanne alla pena del carcere per contrav
venzione all' ammonizione come ozioso o vagabondo, va sempre aggiunta quella della sorveglianza spe ciale della P. S., non potendosi ritenere virtual
mente abrogato dalla legge del 6 luglio 1871 l'ar
ticolo 437 del Codice penale. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché il Pretore di Valentano, nel dichiarare il ricorrente colpevole di contravven
zione alla precedente ammonizione come ozioso, in ap
plicazione dell'art. 437 Codice penale, lo condannava
alla pena del carcere per mesi tre ed alla sorve
glianza speciale della P. S. per sei mesi. Ma in ap
pello il Tribunale correzionale di Viterbo con sen
tenza in data del 22 aprile 1879, in parziale ripara zione di quella appellata, la rivocava nella parte ri
guardante la condanna accessoria, sulla considerazione,
(1) V. in proposito la sentenza della Corte d'appello di Lucca del 2 marzo 1876 (Foro it., 1876, col. 83), e le altre sentenze ivi citate in nota,
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357 GIURISPRUDENZA PENALE 358
che nella imputazione di cui è parola fossero applicabili
solamente gli articoli 71 e 114 della legge di P. S., mo
dificati dall'altra legge del 0 luglio 1871. Che col detto
art. 114 mentre si esasperava la pena principale non
si faceva parola dell' altra accessoria, di tal che si ar
gomenta che l'art. 437 Cod. pen. rimanesse virtual
mente abrogato;
Attesoché questo giudizio poggia su di un falso con
cetto giuridico ed è contrario a tutt' i principi del diritto,
non essendo consentito ritenere abrogata virtualmente
una disposizione del Codice comune sol perchè in una
legge speciale, avente scopo diverso, non siasi ripro
dotta una sanzione penale di essa, che non faceva me
stieri ripetere.
Gli articoli 71 e 114 della legge di P. S. del 20 marzo
1865 nel loro antico testo non contenevano alcuna di
sposizione che riguardasse, oltre la pena del carcere,
quella della sorveglianza speciale della P. S., e pure i
Tribunali non si peritavano nei casi di contravvenzione
di cui è parola aggiungere alla pena principale quella
della sorveglianza speciale della P. S.
La legge sui provvedimenti di P. S. del 6 luglio 1871,
non fece altro che modificare gli articoli 456, 457, 461,
463 e 464 del Cod. pen., riguardanti la ritenzione ed il
porto d'armi, nonché l'art. 206 Cod. proc. pen., con
cernente la libertà provvisoria, e gli articoli 42, 43,
70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della citata legge
del 20 marzo 1865; dell'art. 437 Cod. pen. non si fece
motto. Anzi le aggiunzioni introdotte nell'art. 114 della
legge di P. S., riguardanti la contravvenzione di cui
all'art. 71 detta legge, rivelano che la citata disposi
zione sia rimasta nella sua interezza. Con l'art. 71 della
legge 20 marzo 1865 si diceva: sarà arrestato e tra
dotto avanti V autorità giudiziaria 'per esser punito
a norma del Codice penale, e con la nuova redazione
non si è fatto altro che sostituire alle parole per esser
punito, ecc., le altre per l'opportuno procedimento.
Con l'art. 114 nel classificarsi i diversi reati di con
travvenzione si dice: sono punite con la pena del car
cere non minore di tre mesi, nè maggiore di sei le
trasgressioni all' art. 71. E l'art. 437 del Cod. pen.,
dice: i vagabondi (oziosi) dichiarati legalmente tali,
saranno per questo solo fatto, puniti col carcere da
tre a sei mesi.
E che questa disposizione del Codice non sia rimasta
abrogata, emerge dalla stessa legge sui provvedimenti
di P. S. All'art. 123 di essa, si dice: verranno pubbli
cati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63,
436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale
italiano. Dunque l'art. 437 non solamente non fu abro
gato, ma venne esteso, senza modificazioni di sorta,
ad una provincia d'Italia che ancora si governa con
leggi penali proprie.
Da ciò ne consegue che ben si apponeva il P. M.,
quando col suo ricorso contro la denunciata sentenza
diceva, che il Tribunale col suo pronunciato aveva vio
lata la citata disposizione; • Per queste ragioni, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 28 marzo 1879, Pres. Ghigijeri, Est. Ferreri,
P. M Spera (Conci, conf.) — Ric. Piazzoni.
Privative — Verbali di contravvenzione — Keali
carabinieri (Cod. proe. pen., art. 57; Reg. per l'ese
cuzione della legge sulle privative, art. 155).
Anche i reali carabinieri possono denunciare ed ac
certare le contravvenzioni alla legge sulle priva
tive, farne rapporti e compilarne, ove occorra, i
relativi verbali per dar loro il corso segnato dai
regolamenti.
La Corte, ecc. — Attesoché questi due mezzi sono
destituiti di ogni legale fondamento, non tanto perchè nella presente causa, oltre al rapporto dei reali cara
binieri, si ha il processo verbale, in perfetta regola, del magazziniere delle privative, su cui la denunciata
sentenza essenzialmente si è fondata quanto perchè è un grave errore, contro i più elementari principi
dell'investigazione e dell'accertamento dei reati, il cre
dere che i reali carabinieri, come ufficiali di polizia
giudiziaria, non possano denunciare ed accertare con
travvenzioni alla legge sulle privative, farne rapporti, e compilarne, ove occorra, i relativi verbali, per dar
loro il corso segnato dai regolamenti. E basta a con
vincersene l'aver presenti le disposizioni del Cod. proc.
pen. sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali che l'eser
citano, nonché l'art. 155 dello stesso regolamento per l'esecuzione della legge 15 giugno 1865;
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 23 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce
sare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Brandom.
P«na — Lavori i'or/ati a vita — Diminuzione gii
tre gradi — Reclusione (Cod. pen., art. 59 e 60).
Scemandosi di tre gradi la pena dei lavori forzati
a vita, non può applicarsi che la reclusione nel
massimo.
La Corte, ecc. — Osserva che la pena dell'omicidio
volontario è quella dei lavori forzati a vita. Che par tendo da questo estremo limite e scendendo di tre gradi, credeva la Corte potersi fermare a dieci anni di la
vori forzati. Ma questo suo computo è contrario alla
parola ed allo spirito della legge. Ed il fondamento
dell'errore sta nella falsa interpretazione dell'art. 6ó
Cod. pen., il quale, disaminato astrattamente nella
sua locuzione, senza porlo a riscontro del precedente
art. 60, fa nascere il dubbio se il due dovesse compu
tarsi per tre, in considerazione del passaggio dalla
pena superiore a quella inferiore. Ma, mettendo in ar
monia le citate disposizioni, nonché quella dell'art. 53,
non vi ha chi non vegga come non abbia il legislatore dis
conosciuti nè voluto disconoscere i principi aritmetici.
E valga il vero : Con l'art. 66 si è inteso non altro che
imporre un limite al giudice di non potere, nel pas
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