Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo Erba c. Governatorato di RomaSource: Il Foro Italiano, Vol. 63, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1938),pp. 69/70-71/72Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23132115 .
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69 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 70
solo corso completo, e l'organico di questo unico corso
fu ridotto oltre il minimo stabilito dalla legge.
L'accoglimento del primo motivo decide della sorte
del ricorso.
Le spese, come di regola, vanno addossate al soc
combente.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 30 novembre llOV ; Pres. Berio,
P., Est. La Torre; Tabasso (Avv. Galeazzi) c. Mi
nistero delle corporazioni (Avv. dello Stato) e Società
anonima prodotti dolciari e affini Venchi-Unica (Avv. Forges Davanzati).
Competenza civile — Competenza giudiziaria o am
ministrativa — I>ecreto ministeriale che decide
sn il il rapporto d'impiego privato — Incompe tenza del giudice amministrativo (L. 20 marzo
1865, n. 2248, ali. E, sul oont. amm., art. 2; t. u.
24 giugno-1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato, arti
colo 26).
E' incompetente il Consiglio di Stato a conoscere di un
decreto del Ministro delle corporazioni che, adito in
virtù di ima norma contenuta in un patto collettivo,
negò al ricorrente, impiegato privato, la qualità di
dirigente, poiché se pure valutò discrezionalmente il
rapporto d'impiego privato relativo, tanto fece con la
normale discrezionalità di ogni autorità decidente e
non con la discrezionalità amministrativa che carat
terizza gli atti amministrativi non vincolati. (1)
La Sezione, ecc. (Omissis)— Fondatamente l'Avvo
catura dello Stato eccepisce la incompetenza di questo
Collegio.
Oggetto della controversia è il seguente : accertare se
il cav. Tabasso, già cassiere procuratore della Società
Venchi-Unica, fosse un « dirigente di azienda » ovvero un
impiegato non dirigente ; accertare, in conseguenza, se
spetti al Tabasso, a spese della resistente Società Venchi
Unica, il miglior trattamento a causa di licenziamento,
miglior trattamento previsto, appunto p.er i dirigenti di
azienda, dal contratto collettivo stipulato il 25 giugno 1932 fra le Associazioni sindacali interessate. Si contro
verte, dunque, unicamente, sui diritti spettanti al Trabasso
in dipendenza del rapporto di impiego privato interceduto
fra lui e la Società Venchi-Unica; e l'unica ragione di
dubbio sulla questione della competenza è connessa al fatto
che la Società Venchi Unica ricorse al Ministero delle
corporazioni, in base a norma contenuta nel patto collet
tivo, chiedendo che fosse dichiarata non spettare al Ta
basso la qualifica di dirigente, ed al fatto che il Ministero
accolse il ricorso, negando al Tabasso la ripetuta qualifica. Ciò premesso, il Collegio osserva che, nella specie, la
Amministrazione pubblica è intervenuta, con propria de
claratoria, nella vertenza privatistica interceduta fra So cietà e Tabasso, ma tale intervento non muta l'indole del
rapporto, non lo cambia in rapporto pubblicistico, e non
muta il diritto soggettivo dell'impiegato privato in un in
teresse legittimo. Non è raro il caso che la pubblica Am
ministrazione intervenga con declaratorie, o con licenze, o con autorizzazioni, o con divieti, o in altro modo, in
rapporti privatistici ; ma ciò non muta l'indole del rap
porto, che è pur sempre privatistico, e, come tale, fonte
di diritti soggettivi. La questione se il. Ministero abbia apprezzato bene o male la posizione del Tabasso, alla
stregua del patto collettivo, che ha previsto uno speciale trattamento per i dirigenti di azienda, non può essere ri
solta che'dall'autorità giudiziaria, cosi come all'autorità
(1) Cfr. in proposito : IY Sezione, 27 luglio 1937, Foro it., 1937, III,* 193, con Osservazione di U. F,
giudiziaria sarebbe spettato di vedere a quali condizioni il Tabasso potesse essere licenziato, se egli potesse essere
retrocesso a mansioni esecutive, abbandonando quelle di
dirigente, e così via. Le varie questioni insorgenti dal
rapporto privatistico di impiego o di lavoro costituiscono un tutto unico, e non può deferirsene alcuna alla compe tenza di questo Cojlegio per il solo fatto che intervenne un atto della pubblica Amministrazione ; e ciò perchè esu
lano dalla competenza di questo stesso Collegio quegli atti che, pur provenendo da una pubblica Amministrazione, sono regolati dal diritto privato e influiscono direttamente
su di un rapporto privatistico. Ciò è manifesto allorché si
tratti di un rapporto privatistico in cui l'Amministrazione sia parte (vendita, locazione, mutuo, ecc. conclusi dalla
pubblica Amministrazione) ; ma non v'è ragione di addi
venire a diverso avviso allorché il rapporto privatistico interceda fra altri soggetti, e l'Amministrazione sia estra
nea, pur intervenendo in forza dei suoi poteri di polizia e di moderazione.
Non varrebbe di certo opporre, alle ragioni suesposte, che il Ministero delle corporazioni, nella specie, risolse il
quesito ad esso sottoposto mediante ricorso (e, cioè, il
quesito se il Tabasso fosse stato o non dirigente sindacale), avvalendosi di discrezionalità di apprezzamento, e che,
quando l'Amministrazione provvede discrezionalmente, pos sono sorgere nei confronti di essa soltanto interessi legit
timi, e non diritti soggettivi. Tale obiezione avrebbe peso
se, nella specie, l'Amministrazione avesse fruito di vera
discrezionalità, se avesse provveduto, cioè, previa valuta
zione delle circostanze alla stregua degli interessi della
pubblica Amministrazione : nel caso presente, invece, il
Ministero, anziché fruire di discrezionalità amministrativa, non ha fatto che apprezzare alla stregua del caso concreto
un termine giuridico di incerta portata (dirigente di azien
da), avvalendosi di quella relativa libertà di criterio che
non è riserbata alla sola autorità amministrativa, ma che
compete a qualsiasi soggetto giuridico che addivenga al
l'applicazione di un contratto, ed a qualsiasi giudice, ci
vile o penale. Ne consegue che spetta all'autorità giudi ziaria di vedere se l'apprezzamento ministeriale inter
venuto in una controversia privata meriti conferma op
pur no.
Il Collegio deve, quindi, dichiarare la propria incom
petenza. Le spese possono essere compensate fra le parti. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DISTATO.
Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo
Erba c. Governatorato di Roma.
Ricorso al Ite — Provvedimento impugnato — Do
manda «li sospensione — Ammissibilità — I<I
miti (T. u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato, art. 34 e 39).
Anche in sede di ricorso straordinario al Re può chie
dersi la sospensione del provvedimento impugnato, la quale può, ove il ricorso richieda una lunga istrut
toria, concedersi con decreto reale. (1)
La Sezione, ecc. (Omissis) — La sospensione del
provvedimento impugnato deve ritenersi ammissibile an
che in sede di ricorso straordinario.
Il Consiglio osserva che la sospensione del provvedi mento impugnato deve ritenersi ammissibile anche in
sede di ricorso straordinario al Be.
Com'è noto, il ricorso straordinario è un rimedio
(1) 111 senso conforme: 1Y Sezione, 22 giugno 1906, Foro it., Rep. 19' 7, voce Incanti, n. 10, nonché in Riv. amm., 1906. 597. Cfr. pure: Ragnisco. 1 ricorsi amministrativi, Roma, Soc. ed. del «Foro it. », 1937, pag. 373 e segg.
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71 PARTE TERZA 72
scarsamente regolato da disposizióni positive; esso ha
avuto una disciplina consuetudinaria, specialmente per
opera della giurisprudenza di questo Consesso, che ha
attinto a queste due fonti : alle regole positive o consue
tudinarie che disciplinano il ricorso gerarchico ed alle
norme dettate per il procedimento davanti alle Sezioni
giurisdizionali del Consigliò di Stato. Utilizzando questa tradizione giurisprudenziale, il Consiglio ricorda che, da
una parte, non è contestabile che l'Autorità competente a decidere il ricorso gerarchico abbia anche il potere di
sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato e,
dall'altra, la legge ammette e disciplina la sospensione del provvedimento da parte delle Sezioni giurisdizionali di questo Consesso.
Da ciò si rileva che il potere di sospensione del prov vedimento non è, come vorrebbe il resistente, di carat
tere eccezionale. Al contrario, sembra al Consiglio che
trattasi li un istituto di carattere generale, valevole per tutti i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammini
strativi. Nulla, quindi, vieta che anche in sede di ricorso
straordinario l'organo competente a decidere il ricorso
possa sospendere l'esecuzione del provvedimento. Del re
sto, tale potere ha per base razionale il principio che lo
organo competente ad annullare un atto possa, di regola,
sospendere l'esecuzione dell'atto stesso, essendo l'uno
potere comprensivo dell'altro.
Dato il parallelismo che, in molti punti, la giurispru denza ha delineato, tra il ricorso straordinario e quello
giurisdizionale, è da ritenere che tutti i principii elabo
rati dalla giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali, in
ordine alla sospensione degli atti impugnati, in quella
sede, debbano, di regola, essere applicabili anche in sede
straordinaria.
Nelle considerazioni che precedono, sta anche la so
luzione del quesito sull'organo competente a disporre la
sospensione. Non sembra dubbio che tale competenza debba
spettare all'organo a cui è demandata la decisione stessa
del ricorso, con gli adempimenti voluti dalla legge per la
decisione stessa. Nè si può accedere alla tesi che la de
cisione sulla domanda di sospensione possa spettare al
Ministero. E' incontestabile che nel ricorso straordinario
i Ministeri hanno poteri istruttori e non sembra che l'or
dine di sospensione, che attiene alla decisione, possa rientrare tra tali poteri. Si è addotta la considerazione
che la emissione del provvedimento con decreto mini
steriale sarebbe sostanzialmente più rispondente allo scopo
pratico cui è diretto l'istituto della sospensione, in quanto, se la sospensiva vien data con regio decreto, si econo mizza il solo tempo necessario per la richiesta del parere,
per la formulazione di esso in Adunanza generale, per la redazione e la firma del decreto e per la registrazione alla Corte dei conti. Ma questa considerazione che ha
una innegabile importanza pratica, non appare decisiva, sia perchè non sembra possibile, in sede giurisdizionale, attribuire ai Ministeri un potere di decisione che ad essi
la legge non demanda, sia perchè, in praticala domanda
di sospensione in questa sede potrà aver corso solo quando l'istruttoria si presenti particolarmente lunga e delicata.
In tal caso economizzare il tempo occorrente per l'istrut
toria è un notevole vantaggio. Giova insistere, specialmente in questo parere da cui
potrebbe derivare una prassi, nel porre in rilievo che in
tanto la domanda di sospensione ha ragion d'essere, in
quanto trattasi di un ricorso straordinario che richieda
una lunga istruttoria o che, comunque, per serie ragioni non possa avere una pronta decisione nel merito. Nei
casi in cui può ammettersi la immediata decisione nel
merito, la procedura incidentale di sospensione avrebbe
per risultato un giustificato prolungamento ed appesanti mento della procedura del ricorso straordinario. Non è
superfluo, però avvertire che la presentazione del ricorso
straordinario od anche della domanda di sospensione non
tolgono all'organo competente della Amministrazione la
facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento. E'
pacifico che, di regola, l'Amministrazione non è tenuta a
sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ma
è altrettanto pacifico che l'Amministrazione, in vista del
ricorso, può sospendere i detti provvedimenti. Da ciò si
deduce che il Ministero può sospendere, con suo decreto, l'esecuzione del provvedimento impugnato in sede straor dinaria : ma è evidente che in questo caso il Ministero non agisce in virtù dei poteri istruttori, che, gli spet tano nella procedura del ricorso straordinario, nè decide sulla domanda incidentale di sospensione, ma esercita un
potere proprio, se ed in quanto, come organo dell'Am
ministrazione attiva, ne abbia la competenza. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV; decisione 14 luglio 1937; Pres. Bezzi fit., Est. Piccardi; Bergagna (Avv. Borde, Di Giaco
mo) c. Ministero dell'educazione nazionale (Avv. dello
Stato).
Atto amministrativo — Motivazione — Motivi espres si nell'atto — Motivi affermati successivamente
in sede contenziosa — Irrilevanza.
Monumento — Immobili contemplali dalla 1. 15
giugno l»l« n. 778 - Interesse diretto e inte
resse indiretto alla loro conservazione - Carat
teri che danno luogo alle due ipotesi — Accer
tamento discrezionale — Effetti (L. 11 giugno 1922 n. 778, per la tutela delle bellezze naturali ecc., art. 1,-2 e 4).
La motivazione di un atto amministrativo è quella che
risulta dal contesto dell1 atto stesso e non può essere
utilmente modificata o integrata, ai fini del giudizio di legittimità, dalle deduzioni fatte in giudizio dal l'Avvocatura dello Stato. (1)
La legge 11 giugno 1922 n. 778 contempla due distinte
ipotesi: quella degli immobili la cui conservazione
presenti un notevole interesse pubblico, per i loro
caratteri naturali, storici o panoramici (art. 1 e 2) e quella dei luoghi che, non avendo in sè tali ca
ratteri, vengono tuttavia in considerazione per la
loro prossimità agli immobili contemplati nei due
primi articoli (art. 4) e la cui conservazione per tanto non ha che un interesse negativo e indiretto. (2)
Nel primo caso si ha una limitazione permanente e in
discriminata del diritto di proprietà : nel secondo lo esercizio del diritto. stesso è soggetto soltanto ai limiti risultanti dalle prescrizioni emanate di volta in volta
dall'autorità amministrativa. (3) Per determinare se si tratti del primo o del secondo
caso, quando la tutela sia rivolta alla conservazione
di una bellezza panoramica, occorre accertare se si
tratti di cose che costituiscano esse stesse la ragione di tale bellezza, quali una zona boscosa, un gruppo d'alberi, oppure di cose, il cui mutamento potrebbe mediatamente e indirettamente menomare quella bel
lezza. (4) Tale accertamento dà luogo ad un'ampia sfera di di
screzionalità della pubblica Amministrazione ; ma, una volta compiuto, esso traccia all' Amministrazione
la via da cui questa non può allontanarsi senza ca
dere in eccesso di potere. (5)
(1) Y. in senso conforme : Iaccakino, Studi sulla motivazione, Roma, Soo. ed. del Foro italiano, 1933, pag. 71 e segg.
(2-5) La nostra giurisprudenza non aveva avuto fin qui oc casione di fare una così minuta e precisa esegesi dei punti fondamentali della legge 11 giugno 1922, n. 778, pur avendo toc cato, sotto diversi profili, di questo o di quel punto.
Cfr particolarmente in proposito sui caratteri costitutivi della - bellezza panoramica»: IV Sezione, 17 dicembre 1927, Foro it., 1928, III, 56 con i richiami in nota. Sul carattere di screzionale degli accertamenti dell'Amministrazione in siffatte materie da ultimo: Oass. Regno, 4 marzo 1982, Foro it., 1932, I, 547. E infine sugli effetti dell'imposizione del cosidetto « vin
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