+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: duongdang
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo Erba c. Governatorato di Roma Source: Il Foro Italiano, Vol. 63, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1938), pp. 69/70-71/72 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23132115 . Accessed: 25/06/2014 04:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 04:09:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo Erba c. Governatorato di Roma

Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo Erba c. Governatorato di RomaSource: Il Foro Italiano, Vol. 63, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1938),pp. 69/70-71/72Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23132115 .

Accessed: 25/06/2014 04:09

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 04:09:50 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo Erba c. Governatorato di Roma

69 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 70

solo corso completo, e l'organico di questo unico corso

fu ridotto oltre il minimo stabilito dalla legge.

L'accoglimento del primo motivo decide della sorte

del ricorso.

Le spese, come di regola, vanno addossate al soc

combente.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 30 novembre llOV ; Pres. Berio,

P., Est. La Torre; Tabasso (Avv. Galeazzi) c. Mi

nistero delle corporazioni (Avv. dello Stato) e Società

anonima prodotti dolciari e affini Venchi-Unica (Avv. Forges Davanzati).

Competenza civile — Competenza giudiziaria o am

ministrativa — I>ecreto ministeriale che decide

sn il il rapporto d'impiego privato — Incompe tenza del giudice amministrativo (L. 20 marzo

1865, n. 2248, ali. E, sul oont. amm., art. 2; t. u.

24 giugno-1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato, arti

colo 26).

E' incompetente il Consiglio di Stato a conoscere di un

decreto del Ministro delle corporazioni che, adito in

virtù di ima norma contenuta in un patto collettivo,

negò al ricorrente, impiegato privato, la qualità di

dirigente, poiché se pure valutò discrezionalmente il

rapporto d'impiego privato relativo, tanto fece con la

normale discrezionalità di ogni autorità decidente e

non con la discrezionalità amministrativa che carat

terizza gli atti amministrativi non vincolati. (1)

La Sezione, ecc. (Omissis)— Fondatamente l'Avvo

catura dello Stato eccepisce la incompetenza di questo

Collegio.

Oggetto della controversia è il seguente : accertare se

il cav. Tabasso, già cassiere procuratore della Società

Venchi-Unica, fosse un « dirigente di azienda » ovvero un

impiegato non dirigente ; accertare, in conseguenza, se

spetti al Tabasso, a spese della resistente Società Venchi

Unica, il miglior trattamento a causa di licenziamento,

miglior trattamento previsto, appunto p.er i dirigenti di

azienda, dal contratto collettivo stipulato il 25 giugno 1932 fra le Associazioni sindacali interessate. Si contro

verte, dunque, unicamente, sui diritti spettanti al Trabasso

in dipendenza del rapporto di impiego privato interceduto

fra lui e la Società Venchi-Unica; e l'unica ragione di

dubbio sulla questione della competenza è connessa al fatto

che la Società Venchi Unica ricorse al Ministero delle

corporazioni, in base a norma contenuta nel patto collet

tivo, chiedendo che fosse dichiarata non spettare al Ta

basso la qualifica di dirigente, ed al fatto che il Ministero

accolse il ricorso, negando al Tabasso la ripetuta qualifica. Ciò premesso, il Collegio osserva che, nella specie, la

Amministrazione pubblica è intervenuta, con propria de

claratoria, nella vertenza privatistica interceduta fra So cietà e Tabasso, ma tale intervento non muta l'indole del

rapporto, non lo cambia in rapporto pubblicistico, e non

muta il diritto soggettivo dell'impiegato privato in un in

teresse legittimo. Non è raro il caso che la pubblica Am

ministrazione intervenga con declaratorie, o con licenze, o con autorizzazioni, o con divieti, o in altro modo, in

rapporti privatistici ; ma ciò non muta l'indole del rap

porto, che è pur sempre privatistico, e, come tale, fonte

di diritti soggettivi. La questione se il. Ministero abbia apprezzato bene o male la posizione del Tabasso, alla

stregua del patto collettivo, che ha previsto uno speciale trattamento per i dirigenti di azienda, non può essere ri

solta che'dall'autorità giudiziaria, cosi come all'autorità

(1) Cfr. in proposito : IY Sezione, 27 luglio 1937, Foro it., 1937, III,* 193, con Osservazione di U. F,

giudiziaria sarebbe spettato di vedere a quali condizioni il Tabasso potesse essere licenziato, se egli potesse essere

retrocesso a mansioni esecutive, abbandonando quelle di

dirigente, e così via. Le varie questioni insorgenti dal

rapporto privatistico di impiego o di lavoro costituiscono un tutto unico, e non può deferirsene alcuna alla compe tenza di questo Cojlegio per il solo fatto che intervenne un atto della pubblica Amministrazione ; e ciò perchè esu

lano dalla competenza di questo stesso Collegio quegli atti che, pur provenendo da una pubblica Amministrazione, sono regolati dal diritto privato e influiscono direttamente

su di un rapporto privatistico. Ciò è manifesto allorché si

tratti di un rapporto privatistico in cui l'Amministrazione sia parte (vendita, locazione, mutuo, ecc. conclusi dalla

pubblica Amministrazione) ; ma non v'è ragione di addi

venire a diverso avviso allorché il rapporto privatistico interceda fra altri soggetti, e l'Amministrazione sia estra

nea, pur intervenendo in forza dei suoi poteri di polizia e di moderazione.

Non varrebbe di certo opporre, alle ragioni suesposte, che il Ministero delle corporazioni, nella specie, risolse il

quesito ad esso sottoposto mediante ricorso (e, cioè, il

quesito se il Tabasso fosse stato o non dirigente sindacale), avvalendosi di discrezionalità di apprezzamento, e che,

quando l'Amministrazione provvede discrezionalmente, pos sono sorgere nei confronti di essa soltanto interessi legit

timi, e non diritti soggettivi. Tale obiezione avrebbe peso

se, nella specie, l'Amministrazione avesse fruito di vera

discrezionalità, se avesse provveduto, cioè, previa valuta

zione delle circostanze alla stregua degli interessi della

pubblica Amministrazione : nel caso presente, invece, il

Ministero, anziché fruire di discrezionalità amministrativa, non ha fatto che apprezzare alla stregua del caso concreto

un termine giuridico di incerta portata (dirigente di azien

da), avvalendosi di quella relativa libertà di criterio che

non è riserbata alla sola autorità amministrativa, ma che

compete a qualsiasi soggetto giuridico che addivenga al

l'applicazione di un contratto, ed a qualsiasi giudice, ci

vile o penale. Ne consegue che spetta all'autorità giudi ziaria di vedere se l'apprezzamento ministeriale inter

venuto in una controversia privata meriti conferma op

pur no.

Il Collegio deve, quindi, dichiarare la propria incom

petenza. Le spese possono essere compensate fra le parti. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DISTATO.

Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo

Erba c. Governatorato di Roma.

Ricorso al Ite — Provvedimento impugnato — Do

manda «li sospensione — Ammissibilità — I<I

miti (T. u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato, art. 34 e 39).

Anche in sede di ricorso straordinario al Re può chie

dersi la sospensione del provvedimento impugnato, la quale può, ove il ricorso richieda una lunga istrut

toria, concedersi con decreto reale. (1)

La Sezione, ecc. (Omissis) — La sospensione del

provvedimento impugnato deve ritenersi ammissibile an

che in sede di ricorso straordinario.

Il Consiglio osserva che la sospensione del provvedi mento impugnato deve ritenersi ammissibile anche in

sede di ricorso straordinario al Be.

Com'è noto, il ricorso straordinario è un rimedio

(1) 111 senso conforme: 1Y Sezione, 22 giugno 1906, Foro it., Rep. 19' 7, voce Incanti, n. 10, nonché in Riv. amm., 1906. 597. Cfr. pure: Ragnisco. 1 ricorsi amministrativi, Roma, Soc. ed. del «Foro it. », 1937, pag. 373 e segg.

This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 04:09:50 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza generale; parere 24 settembre 1936; Soc. Carlo Erba c. Governatorato di Roma

71 PARTE TERZA 72

scarsamente regolato da disposizióni positive; esso ha

avuto una disciplina consuetudinaria, specialmente per

opera della giurisprudenza di questo Consesso, che ha

attinto a queste due fonti : alle regole positive o consue

tudinarie che disciplinano il ricorso gerarchico ed alle

norme dettate per il procedimento davanti alle Sezioni

giurisdizionali del Consigliò di Stato. Utilizzando questa tradizione giurisprudenziale, il Consiglio ricorda che, da

una parte, non è contestabile che l'Autorità competente a decidere il ricorso gerarchico abbia anche il potere di

sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato e,

dall'altra, la legge ammette e disciplina la sospensione del provvedimento da parte delle Sezioni giurisdizionali di questo Consesso.

Da ciò si rileva che il potere di sospensione del prov vedimento non è, come vorrebbe il resistente, di carat

tere eccezionale. Al contrario, sembra al Consiglio che

trattasi li un istituto di carattere generale, valevole per tutti i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammini

strativi. Nulla, quindi, vieta che anche in sede di ricorso

straordinario l'organo competente a decidere il ricorso

possa sospendere l'esecuzione del provvedimento. Del re

sto, tale potere ha per base razionale il principio che lo

organo competente ad annullare un atto possa, di regola,

sospendere l'esecuzione dell'atto stesso, essendo l'uno

potere comprensivo dell'altro.

Dato il parallelismo che, in molti punti, la giurispru denza ha delineato, tra il ricorso straordinario e quello

giurisdizionale, è da ritenere che tutti i principii elabo

rati dalla giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali, in

ordine alla sospensione degli atti impugnati, in quella

sede, debbano, di regola, essere applicabili anche in sede

straordinaria.

Nelle considerazioni che precedono, sta anche la so

luzione del quesito sull'organo competente a disporre la

sospensione. Non sembra dubbio che tale competenza debba

spettare all'organo a cui è demandata la decisione stessa

del ricorso, con gli adempimenti voluti dalla legge per la

decisione stessa. Nè si può accedere alla tesi che la de

cisione sulla domanda di sospensione possa spettare al

Ministero. E' incontestabile che nel ricorso straordinario

i Ministeri hanno poteri istruttori e non sembra che l'or

dine di sospensione, che attiene alla decisione, possa rientrare tra tali poteri. Si è addotta la considerazione

che la emissione del provvedimento con decreto mini

steriale sarebbe sostanzialmente più rispondente allo scopo

pratico cui è diretto l'istituto della sospensione, in quanto, se la sospensiva vien data con regio decreto, si econo mizza il solo tempo necessario per la richiesta del parere,

per la formulazione di esso in Adunanza generale, per la redazione e la firma del decreto e per la registrazione alla Corte dei conti. Ma questa considerazione che ha

una innegabile importanza pratica, non appare decisiva, sia perchè non sembra possibile, in sede giurisdizionale, attribuire ai Ministeri un potere di decisione che ad essi

la legge non demanda, sia perchè, in praticala domanda

di sospensione in questa sede potrà aver corso solo quando l'istruttoria si presenti particolarmente lunga e delicata.

In tal caso economizzare il tempo occorrente per l'istrut

toria è un notevole vantaggio. Giova insistere, specialmente in questo parere da cui

potrebbe derivare una prassi, nel porre in rilievo che in

tanto la domanda di sospensione ha ragion d'essere, in

quanto trattasi di un ricorso straordinario che richieda

una lunga istruttoria o che, comunque, per serie ragioni non possa avere una pronta decisione nel merito. Nei

casi in cui può ammettersi la immediata decisione nel

merito, la procedura incidentale di sospensione avrebbe

per risultato un giustificato prolungamento ed appesanti mento della procedura del ricorso straordinario. Non è

superfluo, però avvertire che la presentazione del ricorso

straordinario od anche della domanda di sospensione non

tolgono all'organo competente della Amministrazione la

facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento. E'

pacifico che, di regola, l'Amministrazione non è tenuta a

sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ma

è altrettanto pacifico che l'Amministrazione, in vista del

ricorso, può sospendere i detti provvedimenti. Da ciò si

deduce che il Ministero può sospendere, con suo decreto, l'esecuzione del provvedimento impugnato in sede straor dinaria : ma è evidente che in questo caso il Ministero non agisce in virtù dei poteri istruttori, che, gli spet tano nella procedura del ricorso straordinario, nè decide sulla domanda incidentale di sospensione, ma esercita un

potere proprio, se ed in quanto, come organo dell'Am

ministrazione attiva, ne abbia la competenza. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV; decisione 14 luglio 1937; Pres. Bezzi fit., Est. Piccardi; Bergagna (Avv. Borde, Di Giaco

mo) c. Ministero dell'educazione nazionale (Avv. dello

Stato).

Atto amministrativo — Motivazione — Motivi espres si nell'atto — Motivi affermati successivamente

in sede contenziosa — Irrilevanza.

Monumento — Immobili contemplali dalla 1. 15

giugno l»l« n. 778 - Interesse diretto e inte

resse indiretto alla loro conservazione - Carat

teri che danno luogo alle due ipotesi — Accer

tamento discrezionale — Effetti (L. 11 giugno 1922 n. 778, per la tutela delle bellezze naturali ecc., art. 1,-2 e 4).

La motivazione di un atto amministrativo è quella che

risulta dal contesto dell1 atto stesso e non può essere

utilmente modificata o integrata, ai fini del giudizio di legittimità, dalle deduzioni fatte in giudizio dal l'Avvocatura dello Stato. (1)

La legge 11 giugno 1922 n. 778 contempla due distinte

ipotesi: quella degli immobili la cui conservazione

presenti un notevole interesse pubblico, per i loro

caratteri naturali, storici o panoramici (art. 1 e 2) e quella dei luoghi che, non avendo in sè tali ca

ratteri, vengono tuttavia in considerazione per la

loro prossimità agli immobili contemplati nei due

primi articoli (art. 4) e la cui conservazione per tanto non ha che un interesse negativo e indiretto. (2)

Nel primo caso si ha una limitazione permanente e in

discriminata del diritto di proprietà : nel secondo lo esercizio del diritto. stesso è soggetto soltanto ai limiti risultanti dalle prescrizioni emanate di volta in volta

dall'autorità amministrativa. (3) Per determinare se si tratti del primo o del secondo

caso, quando la tutela sia rivolta alla conservazione

di una bellezza panoramica, occorre accertare se si

tratti di cose che costituiscano esse stesse la ragione di tale bellezza, quali una zona boscosa, un gruppo d'alberi, oppure di cose, il cui mutamento potrebbe mediatamente e indirettamente menomare quella bel

lezza. (4) Tale accertamento dà luogo ad un'ampia sfera di di

screzionalità della pubblica Amministrazione ; ma, una volta compiuto, esso traccia all' Amministrazione

la via da cui questa non può allontanarsi senza ca

dere in eccesso di potere. (5)

(1) Y. in senso conforme : Iaccakino, Studi sulla motivazione, Roma, Soo. ed. del Foro italiano, 1933, pag. 71 e segg.

(2-5) La nostra giurisprudenza non aveva avuto fin qui oc casione di fare una così minuta e precisa esegesi dei punti fondamentali della legge 11 giugno 1922, n. 778, pur avendo toc cato, sotto diversi profili, di questo o di quel punto.

Cfr particolarmente in proposito sui caratteri costitutivi della - bellezza panoramica»: IV Sezione, 17 dicembre 1927, Foro it., 1928, III, 56 con i richiami in nota. Sul carattere di screzionale degli accertamenti dell'Amministrazione in siffatte materie da ultimo: Oass. Regno, 4 marzo 1982, Foro it., 1932, I, 547. E infine sugli effetti dell'imposizione del cosidetto « vin

This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 04:09:50 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended