Adunanza plenaria; decisione 29 gennaio 1980, n. 3; Pres. Levi Sandri, Est. Riccio; Min. grazia egiustizia (Avv. dello Stato Freni) c. Pellegrino. Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I, 26 gennaio 1977,n. 75Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 283/284-287/288Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171173 .
Accessed: 28/06/2014 10:10
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 10:10:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
un esame analitico e dettagliato dei costi e del piano finan ziario presentato dalla società distributrice). (2)
L'Adunanza, ecc. — L'appello è infondato.
Non ha pregio il primo motivo dedotto dall'appellante il
quale sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per vio lazione dell'art. 12 d. 1. 15 settembre 1947 n. 896 che, prevedendo l'inserzione automatica nei contratti del prezzo di imperio solo se inferiore a quello contrattuale, non avrebbe consentito l'au mento del prezzo di fornitura dell'acqua irrigua già regolato con
rapporto di natura privatistica. Va osservato in proposito che il precetto contenuto nel citato
art. 12 riguarda esclusivamente l'automaticità dell'inserzione del
nuovo prezzo nel contratto eventualmente esistente; esso non ri
guarda e non può riguardare la legittimità della fissazione di un
prezzo di imperio da parte del comitato prezzi in materia di
fornitura d'acqua. L'acqua estratta dal pozzo in contrada Difesa
per cui è controversia, oltre ad essere stata formalmente dichia
rata di pubblico interesse, è destinata non solo alla irrigazione dei terreni di proprietà degli appartenenti al consorzio rappre sentato dall'appellante, ma anche all'approvvigionamento idrico dei centri residenziali di diversi comuni viciniori; non va perciò posta in dubbio la competenza del 'C.p.p. a fissare i prezzi re lativi indipendentemente dall'esistenza di precedenti rapporti con trattuali.
Stabilito il prezzo, il proprietario del pozzo ha chiesto agli utenti di adeguarsi al nuovo canone ed essi, se avessero ritenuto
che, in fase applicativa, per la esistenza di precedenti clausole
contrattuali, il provvedimento non andava applicato a loro, trat tandosi di rapporti di natura privatistica, avrebbero
dovuto adire
l'a.g.o. Il consorzio invece, attraverso il suo legale rappresentante, ha
impugnato il provvedimento del C.p.p. per motivi di legittimità per cui, ferma restando la giurisdizione del giudice amministra tivo trattandosi di far valere interessi legittimi, corretta appare l'impostazione della sentenza appellata la quale ha affermato la
competenza del giudice ordinario per gli aspetti di natura priva tistica investenti diritti soggettivi. Non v'è stata quindi violazione nel provvedimento impugnato del citato art. 12 per i motivi sue
sposti, non è ravvisabile nella sentenza appellata alcuna contrad dittorietà sussistendo in effetti la giurisdizione del giudice am ministrativo in materia di legittimità del provvedimento ed es sendo incontestabile anche quella del giudice ordinario allorché si fosse dovuto passare all'esame del rapporto contrattuale in re lazione all'interpretazione applicativa del provvedimento impu gnato.
Neanche la seconda censura è fondata. La determinazione del prezzo, come risulta dal verbale esi
stente in atti, è stata effettuata a seguito dell'esame analitico e
dettagliato dei costi e del piano finanziario presentato dalla so cietà insieme con i disegni e con il computo metrico estimativo delle opere ed attrezzature connesse con il sistema di pozzo e
gallerie; dal verbale risulta altresì che il relatore ha proceduto ad « accertamenti locali e a relative correzioni del piano finan ziario di esercizio » per cui alla richiesta della società di un
prezzo orario di lire 2.300 per la fornitura a scopo irriguo ha
corrisposto la determinazione del comitato che ha stabilito un
prezzo di lire 1.700. È irrilevante pertanto la censura dell'appellante il quale sostie
ne che la cifra indicata dalla società per il fondo « appoggio ca nali » sarebbe inferiore a quella effettivamente realizzata.
A prescindere dal fatto che nessuna prova è stata adottata in
proposito, va tuttavia rilevato che la voce « fondo appoggio ca
nali » è una delle tante voci prese in considerazione ed il piano finanziario di esercizio, contenente tale voce, è solo uno degli ele
menti esaminati per la determinazione del prezzo che, come già rilevato, è stato fissato in misura notevolmente inferiore a quella richiesta.
La lamentata carenza di istruttoria non esiste non solo per la
irrilevanza della voce, ma anche e soprattutto per il fatto che
il relatore della pratica in seno al C.p.p., come risulta dal verbale e come precisato nella sentenza appellata, ha fatto una appro fondita istruttoria prima di portare la questione in comitato.
Va respinto altresì il terzo motivo sia per le ragioni efficace mente espresse nella sentenza appellata: « l'esame comparativo della situazione generale tariffaria va fatto allorquando il comi
(2) Nel senso dell'esigenza che la motivazione del provvedimento di determinazione autoritativa prezzi sia fondata su di un'istruttoria
adeguata delle condizioni di mercato e sull'analisi dei costi dei fattori di produzione, cfr., da ultimo, in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sez.
Ili, 19 marzo 1979, n. 251, Foro it., 1980, III, 269, con nota di ri chiami.
tato intervenga in ordine a singoli rapporti contrattuali per cui
si chieda una deroga alla regolamentazione generale », sia per ché nel caso in esame, data la specialità della fornitura e conside
rato il potere discrezionale attribuito ai comitati che possono de
cidere anche sulla base di ragioni equitative, tale esame compa rativo non era richiesto.
Del tutto privo di fondamento è infine il quarto motivo con il
quale si lamenta che i motivi subordinati non sarebbero stati esa
minati. Il collegio rileva che una sola subordinata era stata de
dotta in primo grado con la terza censura ed era l'eventuale di
fetto di competenza del C.p.p. in quanto il rapporto era regolato dal contratto. In proposito la sentenza appellata invece, dopo aver esaminato il tipo di domanda sottoposta al C.p.p., afferma
testualmente: «... in relazione a tale oggetto non è disconosci
bile la competenza del C.p.p. a regolamentare i prezzi di forni
tura di interesse provinciale a richiesta di qualsiasi parte inte
ressata e, quindi, anche del fornitore ».
Il ricorso in appello va perciò respinto per la infondatezza di
tutti i motivi dedotti.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 29 gen naio 1980, n. 3; Pres. Levi Sandri, Est. Riccio; Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Freni) c. Pellegrino. Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I, 26 gennaio 1977, n. 75.
Concorso a pubblico impiego — Carriere direttive e di concetto — Invalidi di guerra e civili — Elevazione del limite di età —
Legittimità (Legge 5 ottobre 1962 n. 1539, provvedimenti in
favore dei mutilati e invalidi civili, art. 11; legge 2 aprile 1968
n. 482, disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pub bliche amministrazioni e le aziende private, art. 1, 12).
L'elevazione fino a 55 anni del limite massimo di età prevista
per l'assunzione presso pubbliche amministrazioni degli inva
lidi, è applicabile non solo alla chiamata diretta del personale
operaio e della carriera ausiliaria, ma anche per l'ammissione
ai concorsi richiesti per l'accesso alle carriere direttive e di con
cetto. (1)
L'Adunanza, ecc. — 1. - La controversia è stata rimessa al
l'esame dell'adunanza plenaria per un contrasto di giurisprudenza tra la decisione della VI Sezione n. 211 del 22 maggio 1973 (Foro
it., Rep. 1973, voce Concorso ad un impiego, n. 18) e la decisione
della IV Sezione n. 595 del 13 luglio 1976 (id., Rep. 1976, voce
cit., nn. 10, 45).
(1) L'adunanza plenaria ha accolto l'orientamento largamente pre valente in giurisprudenza: T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 marzo 1979, n.
281, Trib. amm. reg., 1979, I, 1043; Corte conti, Sez. contr., 25 marzo
1976, n. 673, Foro it., Rep. 1977, voce Concorso a pubblico impiego, n.
40; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 1977, n. 445, ibid., n. 39; 13 lu
glio 1976, n. 595, id., Rep. 1976, voce cit., n. 45; T.A.R. Calabria 17 gennaio 1976, n. 4, ibid., n. 42; T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 dicembre
1975, n. 800, ibid., n. 44; T.A.R. Sicilia 22 gennaio 1976, n. 12, ibid., n. 46; Cons. Stato, Sez. I, 5 giugno 1970, n. 1342, id., Rep. 1971, voce Invalidi, n. 5; Sez. II 16 dicembre 1969, n. 1349, id., Rep. 1970, voce cit., n. 13.
In senso contrario, T.A.R. Toscana 22 febbraio 1978, n. 74, id.,
Rep. 1978, voce cit., n. 21; 24 settembre 1974, n. 85, id., Rep. 1975, voce cit., n. 46; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 1973, n. 211, id.,
Rep. 1973, voce cit., n. 18. Per l'affermazione generale secondo la
quale l'appartenenza ad una delle categorie c. d. protette non com
porta l'elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Bologna, 24 novembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 22; Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 1975, n. 128/75, id., Rep. 1977, voce cit., n. 41.
Per quel che riguarda l'assunzione dell'invalido ad un posto della
carriera esecutiva, nel senso che il beneficio dell'elevazione del li mite massimo di età vale solo per la chiamata diretta, e non anche
per la garanzia di una riserva di posti attribuiti per concorso, T.A.R.
Sicilia, Sez. Catania> 23 marzo 1979, n. 81, Trib. amm. reg., 1979, I, 1898; T.A.R. Puglia, Sez. Bari, 9 novembre 1978, n. 789, ibid., 280; T.A.R. Toscana 10 novembre 1978, n. 621, ibid., 180; Cons.
Stato, Sez. V, 25 gennaio 1980, n. 84, Cons. Stato, 1980, I, 75; Sez. I 5 giugno 1970, n. 1342, Foro it., Rep. 1971, voce Invalidi, n. 5. Con
tra, Comm. speciale 6 marzo 1978, n. 48/1199/76, Cons. Stato, 1979, I, 1894.
Per affermazioni generali per le quali il beneficio dell'elevazione del
limite massimo di età vale non solo per le chiamate dirette ma anche
per i concorsi, Cons. Stato, Sez. II, 4 maggio 1977, n. 749/76, Foro
it., Rep. 1978, voce Concorso a pubblico impiego, n. 20; T.A.R. Lazio, Sez. I, 1° dicembre 1975, n. 805, id., Rep. 1976, voce cit., n. 41.
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 10:10:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Nella prima decisione si afferma che l'elevazione del limite di
età previsto dalla normativa vigente in favore degli invalidi civili
e delle altre categorie equiparate si riferisce alle sole ipotesi di
assunzione obbligatoria per chiamata diretta, e non può essere esteso anche alle ipotesi di assunzione degli invalidi a seguito di
concorso, come prescritto per le carriere direttive e di concetto.
Argomenta infatti la VI sezione che l'art. 11 legge 5 ottobre 1962 n. 1539, nel riconoscere agli invalidi civili taluni benefici in relazione alla loro condizione, ha previsto nei comma 2°, 3° e 4° il diritto alla assunzione diretta, e cioè senza concorso, in un determinato contingente di posti del personale operaio, ed in una determinata percentuale di posti nella carriera ausiliaria.
Il medesimo art. 11 ha poi previsto al 1° comma solo un
titolo di preferenza a parità di merito nel caso di partecipa zione a concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
In tale contesto, ad avviso della sezione VI, il beneficio della
elevazione del limite di età a 55 anni, previsto dall'ultimo com ma del citato art. 11, deve essere riferito esclusivamente ai casi
di assunzione diretta, nei quali trova una razionale giustificazio ne, e non può essere ricollegato anche alle ipotesi di assunzione
mediante concorso, ove l'unico beneficio previsto in favore degli invalidi è il riconoscimento di un titolo di preferenza a parità di merito.
Osserva ancora la VI sezione nella citata decisione che tale
assetto non è mutato con la legge 2 aprile 1968 n. 482, in quanto
questa, dettando norme per la disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie, resta nell'ambito delle assunzioni per chiamata di retta in determinati posti di ben precisate carriere. In tale con
testo, la previsione dell'art. 1, che definisce l'ambito di applica zione soggettiva delle norme, e la riferisce agli invalidi di età non
superiore al 55° anno di età, va anche essa posta in relazione con l'assunzione diretta, e non può essere estesa all'accesso alle carrie re direttive e di concetto per le quali l'ultimo comma dell'art. 12 ha conservato il meccanismo del concorso ed ha introdotto solo una riserva di posti in favore degli invalidi.
Con la seconda decisione, invece, la IV sezione ha affermato il principio opposto, e cioè che la elevazione del limite di età
previsto dalla normativa vigente debba essere riferito anche ai casi di assunzione mediante concorso.
Osserva infatti la sezione nella citata decisione che, essendo la legge 482/68 finalizzata alla disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie, anche la previsione della riserva di posti nei con corsi in favore degli invalidi rientra necessariamente nel concetto di assunzione obbligatoria. E poiché l'ambito di applicazione del la legge indicato nell'art. 1 è delimitato dal superamento del 55° anno di età, negarne la partecipazione al concorso a coloro che hanno superato il 32° anno di età equivarrebbe ad escludere dalla assunzione obbligatoria una fascia di destinatari della legge. Ad avviso della sezione quindi l'elevazione del limite di età di am missione al concorso deve essere considerata uno strumento in
dispensabile per realizzare l'attribuzione dei posti riservati ai can didati invalidi risultati idonei.
2. - Al fine di risolvere la controversia, ritiene l'adunanza ple naria che occorra prendere le mosse dalle finalità che le due leggi invocate intendono perseguire.
Orbene, mentre la legge 5 ottobre 1962 n. 1539 contiene prov videnze in favore dei mutilati ed invalidi civili, come si evince chiaramente dalla medesima rubrica della legge, la successiva leg ge 2 aprile 1968 n. 482 detta la disciplina generale delle assun zioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le azien de private. Ne consegue che, mentre la previsione della assun zione obbligatoria senza concorso di una certa aliquota di inva lidi di determinate carriere ed il riconoscimento della qualità di invalido quale titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso ai
pubblici impieghi sono compatibili nella prima legge, trattandosi
comunque di provvidenze a favore degli invalidi di diversa na tura in relazione a diverse esigenze e diverse circostanze, vice versa mal si giustifica nella seconda legge la previsione di una riserva di posti in favore degli invalidi nei pubblici concorsi se non la si inquadra nel più ampio fenomeno della assunzione ob
bligatoria, che di detta legge costituisce lo specifico oggetto. Se ne deve pertanto arguire, conformemente a quanto ha ritenuto la IV sezione, che la riserva di una aliquota di posti in favore
degli invalidi nei concorsi per l'accesso alle carriere direttive e di concetto realizza una modalità dell'assunzione obbligatoria con forme alle peculiarità di quelle due carriere.
Ciò premesso, occorre ora darsi ragione dei motivi che hanno indotto il legislatore a disciplinare in tal modo l'assunzione ob
bligatoria nelle carriere direttive e di concetto. A tal fine giova rammentare che l'assunzione obbligatoria nelle
pubbliche amministrazioni è disciplinata dall'art. 12 legge 482/68, il quale sancisce in favore degli invalidi una riserva di posti di
stinta e diversificata in funzione delle mansioni e delle diverse
carriere.
L'utilizzazione dei posti riservati, inoltre, è anche essa diver
samente disciplinata in quanto l'art. 12 al primo ed al terzo com
ma detta disposizioni diverse sulle modalità di assunzione. Infatti, mentre al primo comma si dispone l'assunzione diretta senza con
corso per le quote riservate al personale operaio, al personale delle carriere esecutive ed al personale ausiliario, per le carriere
direttive e di concetto il terzo comma prescrive l'attribuzione
dei posti riservati a seguito di concorso. Inoltre, nell'ambito delle
medesime ipotesi in cui è prevista l'assunzione diretta senza con
corso, mentre per il personale ausiliario ed esecutivo la legge non
subordina l'assunzione ad alcuna particolare condizione, per il
personale operaio l'assunzione è subordinata al previo accerta
mento della idoneità professionale mediante apposita prova.
In altri termini, il legislatore ha previsto l'assunzione diretta
nei limiti delia aliquota riservata degli invalidi aspiranti all'ac
cesso alle carriere esecutive ed ausiliarie, ha subordinato l'assun
zione diretta del personale operaio nei limiti dell'aliquota riser
vata al superamento di una apposita prova dimostrativa della
idoneità professionale, ha subordinato l'assunzione nei limiti del
la aliquota degli invalidi aspiranti all'accesso alle carriere diret
tive e di concetto al conseguimento della idoneità in un pubblico concorso.
Ciò evidentemente perché mentre le mansioni del personale ausiliario ed esecutivo hanno natura generica e non richiedono
una particolare qualificazione professionale, viceversa le mansio
ni dei personale operaio, ed a maggior ragione quelle del perso nale direttivo e di concetto, richiedono una qualificazione pro fessionale che deve essere accertata.
Orbene, se la individuazione del tipo di prova necessaria a
valutare la idoneità professionale del personale operaio varia in
relazione alla natura delle mansioni che vi sono connesse in con
creto, per cui non può essere individuata in astratto ma il legis latore ha preferito demandarne la determinazione alle singole am
ministrazioni in funzione delle particolari esigenze cui ciascuna
di esse deve provvedere, per le carriere direttive e di concetto
lo strumento tipico non solo di selezione ma principalmente di
accertamento della idoneità professionale è il concorso.
Si comprende ora la portata del 3° comma dell'art. 12 legge
482/68 in cui è disposto che « nei concorsi a posti delle carriere
direttive e di concetto parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a
che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei
posti di organico... ». L'assunzione nell'ambito della quota ri
servata è subordinata al conseguimento della idoneità nel concor
so, ed il concorso ha natura strumentale rispetto alla assunzione
obbligatoria degli invalidi in modo non dissimile dalla prova
prescritta per gli operai.
Tali essendo la natura e la portata della norma contenuta nel
l'art. 12 legge n. 482/68, è evidente che il collegio non possa condividere il contenuto della decisione n. 211/73 della VI se
zione. Pur confermando l'interpretazione dell'art. 11 legge 1539/
62, e ritenendo che nell'ambito di quella norma la elevazione del
limite di età vada riferito alle sole ipotesi di assunzione diretta
e non possa essere estesa alla partecipazione ai pubblici concorsi, nei quali l'unico beneficio concesso agli invalidi è il riconosci
mento di un titolo di preferenza, è evidente come non sia pos sibile la trasposizione di quei principi nell'ambito della legge 482/ 68 che risponde ad una diversa finalità ed ha un diverso campo di applicazione.
Qui la partecipazione al concorso è uno strumento necessario
per accedere alla quota riservata, ed in tale finalità trova il suo limite. Essendo la quota riservata riconosciuta a tutti gli invalidi cui si dirige la legge 482/68, e cioè a tutti coloro che non abbia
no superato il 55° anno di età, come prescritto dall'art. 1, è evi
dente che l'accesso al concorso non può essere limitato ad alcuno
di essi, ed in particolare alla fascia compresa tra i 32 e i 55 anni,
perché ciò equivarrebbe ad escluderli dal partecipare alla quota riservata, cosa che è in palese contrasto con la legge. Ma è anche
evidente per il sopra menzionato carattere strumentale del con
corso, che l'ammissione al concorso di coloro che hanno superato i 32 anni di età è finalizzata all'accesso alla quota riservata, e che
nel caso di incapienza in detta quota non possono utilmente par tecipare all'attribuzione dei posti messi a concorso non riservati, ove non abbiano i medesimi requisiti richiesti agli altri concor
renti ivi compreso il limite di età ordinario. Fuori della quota ri
servata, in altri termini, l'eccezionale ammissione al concorso non ha più rilievo.
Non si nasconde il collegio che tale interpretazione potrà dar
luogo a taluni inconvenienti pratici, per l'eventuale commistione
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 10:10:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
in un medesimo concorso della quota riservata e della quota libera, e per i diversi requisiti soggettivi richiesti per accedere
all'uno od all'altra. Tali inconvenienti potranno tuttavia essere
eliminati dall'amministrazione con opportuni accorgimenti, o ban
dendo specifici concorsi riservati agli invalidi nei limiti della
quota ad essi spettante, od indicando chiaramente nel bando
di concorso la consistenza della quota riservata in ciascuno di
essi ed i particolari requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per accedervi nonché i limiti delle particolari condizioni di ammis
sione al concorso.
In conclusione, ritiene l'adunanza plenaria di dover confermare
i principi giurisprudenziali contenuti nella decisione della IV Se
zione n. 595 del 13 luglio 1976, sebbene con le precisazioni enun
ciate nella parte che precede, decisione che si conformava al
precedente parere espresso dalla Sezione I n. 1342 del 5 giu
gno 1970 (id., Rep. 1971, voce Invalidi di guerra, n. 5) e che è
stata successivamente confermata dalla medesima IV Sezione con
decisione n. 445 del 29 aprile 1977.
3. - Venendo al caso in esame, consegue dai principi giurispru denziali sopra affermati la illegittimità del provvedimento assun
to nei confronti della ricorrente, perché l'esclusione dal concorso
era genericamente motivata con il possesso di una età superiore ai 32 anni, senza alcun riferimento alla sua qualità di invalido, alla previsione o meno nel concorso di posti riservati per gli in
validi, alla relazione tra età di ammissione al concorso ed utiliz
zazione dei posti della quota riservata. Deve di conseguenza es
sere confermata la sentenza appellata, seppure con le precisa zioni sopra menzionate.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; ordinanza 7 dicembre
1979, n. 1127; Pres. Santaniello, Rei. Lignani; Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano (Avv.
Guarino) c. Comune di Bolzano, Sindaco di Bolzano (Avv.
Giannini).
Giustizia amministrativa — Trentino-Alto Adige — Provvedimen
to non definitivo — Ricorso al Consiglio di Stato — Ammissi
bilità — Rimessione della questione all'adunanza plenaria.
È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione della
ammissibilità del ricorso davanti al Consiglio di Stato come
giudice di unico grado, contro un provvedimento non defini tivo, che sarebbe stato di competenza del non ancora istituito
T.A.R. per il Trentino-Alto Adige (nella motivazione è preci sato che più generalmente viene 'rimessa all'adunanza plenaria la questione se nel giudizio davanti al Consiglio di Stato come
giudice di unico grado, sul ricorso che sarebbe stato di com
petenza del non ancora istituito T.A.R. per il Trentino-Alto
Adige, si applichi la nuova disciplina del giudizio davanti ai
tribunali amministrativi regionali, oppure l'anteriore disciplina del giudizio davanti al Consiglio di Stato come giudice di uni
co grado). (1)
(1) Sulla disciplina del giudizio davanti al Consiglio di Stato come
giudice in unico grado, sulla legittimità di un provvedimento la cui
impugnazione sarebbe rientrata nella competenza del non ancora isti tuito T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, Cons. Stato, Sez. V, 18 mag gio 1979, n. 268, Foro it., 1980, III, 115, con nota di richiami, ha affermato l'applicabilità della disciplina del giudizio davanti ai tri bunali amministrativi, e non di quella del giudizio davanti al Consi
glio di Stato come giudice in primo ed unico grado secondo la nor mativa pre-vigente, negando che il mancato deposito da parte del ricorrente della copia del provvedimento impugnato abbia provocato la decadenza del ricorso; a tali precedenti, adde Sez. VI 7 dicembre
1979, n. 853, Cons. Stato, 1979, I, 1839, nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza previsto dall'art. 21 legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Per altri riferimenti, sui problemi posti dalla ritardata istituzione del T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, cfr. Sez. V 1° giugno 1979, n.
282, e Sez. VI 25 maggio 1979, n. 381, Foro it., 1980, III, 114, con nota di richiami.
Dopo l'entrata in vigore della richiamata legge istitutiva dei tribu nali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato come giudice di unico grado ha mantenuto costante l'orientamento secondo il quale è inammissibile il ricorso proposto contro un provvedimento non de
finitivo, talvolta con esplicite affermazioni nel senso che la norma innovativa contenuta in tale legge è applicabile solo al giudizio da vanti a tali tribunali, senza distinguere se il ricorso è stato presentato prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa: Sez. IV 27 marzo
1979, n. 208, Cons. Stato, 1979, I, 367; Sez. VI 6 dicembre 1977, n.
913, Foro it., Rep. 1978, voce Giustizia amministrativa, n. 324; Sez. IV 5 aprile 1977, n. 366, id., Rep. 1977, voce cit., n. 306; Sez. IV 13 aprile e 7 maggio 1976, nn. 270 e 309, id., Rep. 1976, voce cit., nn. 377, 401;
La Sezione, ecc. — Entrambi i ricorsi hanno per oggetto l'or dinanza di requisizione emessa dal sindaco di Bolzano; il primo ricorso, peraltro, è stato proposto quando l'atto era ancora su scettibile di ricorso gerarchico (ed in effetti il ricorso gerarchico è stato proposto nell'intervallo tra la notificazione ed il deposito di quello giurisdizionale), mentre il secondo ricorso è stato pro posto dopo la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerar chico, a norma dell'art. 6 d. pres. 4 novembre 1971 n. 1199 (il provvedimento esplicito dell'autorità gerarchica, intervenuto tar
divamente, e comunque impugnato, non è né di accoglimento né di rigetto, ma di « non luogo a procedere »).
In tale situazione, la sezione deve esprimersi innanzi tutto cir ca l'ammissibilità dei due ricorsi, o, se, si vuole, circa la identifi cazione del ricorso ammissibile tra i due proposti.
La questione (la cui rilevanza trascende i limiti del presente giudizio) è la seguente: se nei giudizi, che sarebbero di com
petenza del T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, e che transito riamente vengono decisi in unico grado dal Consiglio di Stato, si applichi la regola della immediata impugnabilità degli atti amministrativi anche non definitivi (art. 20, 1° comma, legge n.
1034/71) ovvero la regola della impugnabilità dei soli atti de
finitivi. Nella prima ipotesi, dovrebbe essere considerato ammissibile
il primo ricorso, mentre il secondo (restando privo d'effetti il ricorso gerarchico, anche in ordine alla formazione del silenzio
rigetto) risulterebbe tardivo.
Nella seconda ipotesi, il primo ricorso risulterebbe inammis
sibile, salvo verificare ancora l'ammissibilità del secondo in rela zione al problema dei rapporti tra la contemporanea proposi zione del ricorso giurisdizionale (pur inammissibile) e di quello gerarchico.
Si è detto, peraltro, che la questione ha una rilevanza che tra
scende i limiti del presente giudizio; ed invero emerge in tal
modo la questione, più generale, delle norme applicabili davanti
al Consiglio di Stato quale giudice di unico grado delle contro
versie che apparterrebbero alla competenza del T.A.R. del Tren
tino-Alto Adige, qualora fosse costituito.
Com'è noto, si può sostenere la tesi che esercitando in tal caso
il Consiglio di Stato una competenza « sostitutiva » o « supple tiva » dell'organo mancante, debbono applicarsi tutte le regole
proprie del giudizio davanti ai T.A.R. Questa tesi è stata ac
colta più volte dalla giurisprudenza di questa sezione; si segna lano, in particolare, per la radicalità delle affermazioni, due
decisioni relative a casi in cui si era discusso delle ' forme per
proporre e risolvere l'eccezione d'incompetenza per territorio di
un altro T.A.R. affermandosi quella del T.A.R. Trentino-Alto
Adige (e per esso del Consiglio di Stato in unico grado) ovvero
d'incompetenza del T.A.R. del Trentino-Alto Adige (e per esso
del Consiglio di Stato) affermandosi quella di un altro T.A.R.
In entrambe le decisioni si è detto che la eccezione d'incompe tenza è proponibile solo mediante regolamento preventivo, co
me disposto dalla legge sui T.A.R.; questo perché « il Consiglio di Stato si sostituisce ad un giudice che ancora non si è costi
tuito, e quindi rispetto al T.A.R. adito si pone come se fosse l'altro T.A.R. cui in astratto la distribuzione orizzontale della
competenza prevista dalla legge attribuisce quella controversia »
(Sez. IV 15 febbraio 1977, n. 127, Foro it., 1977, III, 316); e
perché « il Consiglio di Stato opera in piena vece e luogo del
T.A.R., si' da restare l'attività sua e delle parti in causa soggetta a tutte le regole processuali corrispondenti » (Sez. IV 6 giugno 1978, n. 529, id., Rep. 1978, voce Giustizia amministrativa, n. 118).
Sez. V 13 novembre 1975, n. 1682, ibid., n. 424; Sez. IV 29 aprile, 28 agosto e 28 ottobre 1975, nn. 473, 758 e 938, id., Rep. 1975, voce
cit., nn. 485, 486, 506; Sez. V 7 e 28 febbraio, e 4 dicembre 1975, nn. 81, 296 e 1766, ibid., nn. 504, 518, 463; Sez. IV 5 e 12 febbraio, 22 marzo, 11 giugno e 22 ottobre 1974, nn. 141 e 160, 178, 255, 429 e 664, id., Rep. 1974, voce cit., nn. 247, 244, 243, 220, 229, 231; Cons, giust. amm. sic. 17 ottobre 1974, n. .360, ibid., n. 230; Sez. VI 3 aprile, 19 giugno, 3 luglio, 9 ottobre e 13 novembre 1973, nn.
316, 656 e 659, 670, 769 e 990, id., Rep. 1973, voce cit., nn. 166, 164, 150, 159, 177, 156; Sez. V 13 aprile, 12 ottobre, 13 e 23 no vembre 1973, nn. 382, 666, 833 e 955, ibid., nn. 176, 188, 140, 161; Sez. VI 5 e 12 giugno, e 16 novembre 1973, nn. 249, 263 e 514, ibid., nn. 157, 167, 173; Cons, giust. amm. sic. 12 dicembre 1973, n. 310, ibid., n. 183; Sez. V 7 e 21 aprile 1972, nn. 239 e 272, id., Rep. 1972, voce cit., nn. 106, 105.
Per l'ammissibilità del ricorso ai tribunali amministrativi regionali contro provvedimenti non definitivi, Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 1979, n. 641, Cons. Stato, 1979, I, 989; T.A.R. Piemonte 4 luglio 1979, n. 342, Trib. amm. reg., 1979, I, 2544 (in relazione al gravame gerarchico previsto dall'art. 28 r. d. 1. 3 marzo 1938 n. 680); T.A.R. Molise 9 maggio 1978, n. 43, id., 1978, I, 2903; Cons. Stato, Sez.
VI, 7 febbraio 1978, n. 213, Foro it., 1978, III, 651, con nota di richiami.
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 10:10:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions