Adunanza plenaria; decisione 6 maggio 1980, n. 16; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini;Costamoling (Avv. Mitolo, Mariani) c. Provincia di Bolzano (Avv. Antonini, E. Romanelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 435/436-441/442Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171245 .
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PARTE TERZA
Invero il 1° comma dell'art. 50 d. pres. 30 giugno 1972 n. 748
sancisce il divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti ulte
riori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in
connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in
rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, ma nel caso
di incarico di insegnamento universitario conferito ad un magi strato manca evidentemente qualsiasi obiettiva connessione tra
le funzioni esercitate nella magistratura e l'attività di insegna
mento, trattandosi semmai di un conferimento che ha riguardo a particolari qualificazioni soggettive e tecniche del singolo in
caricato.
D'altra parte, anche sul piano strettamente esegetico, il 4" com
ma dell'art. 12 d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580 non fa parola di di
vieto di cumulo dell'assegno ivi previsto con trattamenti econo
mici onnicomprensivi, laddove, quando il divieto è stato voluto
(in relazione all'assegno di cui al primo comma), la previsione cor
relativa è stata espressamente esplicitata (3° comma dell'art. 12).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato. Per questi motivi, ecc.
I
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag
gio 1980, n. 16; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Costa
moling (Avv. Mitolo, Mariani) c. Provincia di Bolzano (Avv.
Antonini, E. Romanelli).
Giustizia amministrativa — Provvedimento della provincia di
Bolzano — Ricorso al non ancora istituito T.A.R. per il Tren
tino-Alto Adige — Successivo ricorso al Consiglio di Stato — Tardività — Scusabilità dell'errore (Cost., art. 24, 113; d.
pres. 31 agosto 1972 n. 670, t. u. delle leggi costituzionali con
cernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art.
78; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 26; legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribu
nali amministrativi regionali, art. 38, 42).
Giustizia amministrativa — Ricorso gerarchico — Silenzio-ri
getto — Difetto di impugnazione — Decisione esplicita di ri
getto — Ricorso — Inammissibilità (D. pres. 24 novembre
1971 n. 1199, semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi, art. 6).
Proposto ricorso (nel marzo del 1973) davanti al non ancora isti
tuito T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, depositato presso la
cancelleria del Tribunale civile di Trento, contro un provve dimento del presidente della giunta provinciale di Bolzano inu
tilmente impugnato davanti alla giunta stessa, è tardivo il ri
corso contro il medesimo provvedimento successivamente pro
posto al Consiglio di Stato (nell'ottobre del 1973), ma l'errore
deve essere considerato scusabile. (1)
È inammissibile per tardività il ricorso proposto contro la deci
sione esplicita di rigetto del ricorso gerarchico, confermativa del silenzio precedentemente formatosi, e tempestivamente non
impugnato. (2)
(1,3) Cfr. l'ordinanza 25 maggio 1979, n. 381 (Foro it., 1980, III, 114), con la quale la sez. VI ha rimesso la questione all'adunanza
plenaria, nel giudizio nel quale è stata emessa la seconda delle deci sioni qui riportate.
Su altri problemi posti dalla ritardata istituzione del T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, v. anche, Sez. V 1° giugno 1979, n. 282, e 18 maggio 1979, n. 268, ibid., con nota di richiami, e, successiva mente, l'ordinanza 7 dicembre 1979, n. 1127, id., 1980, III, 287, con nota di richiami, con la quale la sez. IV ha rimesso all'adunanza ple naria la questione dell'ammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato come giudice di unico grado, contro un provvedimento non defini tivo che sarebbe stato di competenza di quel tribunale amministrativo regionale; più generalmente, quest'ultima ordinanza investe l'adunanza plenaria del problema dell'individuazione della disciplina applicabile nel giudizio che si instaura davanti al Consiglio di Stato invece che davanti al T.A.R. per il Trentino-Alto Adige: se quella del giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali, oppure l'anteriore di sciplina del giudizio davanti al Consiglio di Stato come giudice di unico grado.
(2) L'adunanza plenaria conferma la propria precedente decisione 7 febbraio 1978, n. 4, Foro it., 1978, III, 338, con nota di Garrone (e id., 1979, III, 392, con nota di Mjgliarese Tamburino) stabi lendo un orientamento accolto anche dalle sezioni singole: Sez. VI 30 novembre 1979, n. 834, Cons. Stato, 1979, I, 1689; Sez. IV 5 giugno 1979, n. 440, Foro it., Rep. 1979, voce Giustizia amministra tiva, n. 363; 28 novembre 1978, n. 1108, ibid., n. 366. Nello stesso
II
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag
gio 1980, n. 15; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Zanon
(Avv. Bussi) c. I.n.p.s. (Avv. Sacerdoti, Pavesi).
Giustizia amministrativa — Provvedimento relativo a dipenden te pubblico con sede di servizio nel Trentino-Alto Adige — Ricorso al non ancora istituito tribunale regionale — Suc cessivo ricorso al Consiglio di Stato — Tardività — Scusa
bilità dell'errore (Cost., art. 24, 113; d. pres. 31 agosto 1972
n. 670, art. 78; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 26; legge 6
dicembre 1971 n. 1034, art. 38, 42).
Giustizia amministrativa — Impiegato pubblico — Collocamen to a riposo con i benefici combattentistici — Dichiarazione
di inefficacia — Ricorso — Successivo collocamento a riposo con decorrenza posteriore — Carenza sopravvenuta di inte resse — Esclusione — Fattispecie.
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Colloca mento a riposo disposto anteriormente al 1° luglio 1974 —
Decorrenza posteriore — Dichiarazione di inefficacia — Le
gittimità — Questione di costituzionalità — Manifesta infon
datezza (D.l. 8 luglio 1974 n. 261, modificazioni alla legge 24
maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipen denti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimi
lati, art. 5; legge 14 agosto 1974 in. 355, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, art. 1; Cost., art. 3).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti •— Anzia nità di servizio di quaranta anni — Mancato recepimento da
parte dell'ente di appartenenza della norma prevista per i di
pendenti statali — Collocamento a riposo disposto anterior mente al 1° luglio 1974 — Dichiarazione di inefficacia — Le
gittimità (Legge 15 febbraio 1958 n. 46, nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato, art. 2; d. l. 8 luglio 1974 n. 261, art. 5; legge 14 agosto 1974 n. 355, art. 1).
Proposto ricorso (nel dicembre del 1974) davanti al non ancora istituito T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, depositato presso la cancelleria del Tribunale civile di Trento, contro un atto
relativo al rapporto di impiego, da parte di dipendente pub blico avente in tale regione la propria sede di servizio, è tardi vo il ricorso contro il medesimo atto successivamente proposto al Consiglio di Stato (nel marzo del 1977), ma l'errore deve es sere considerato scusabile. (3)
Non è inammissibile per carenza (sopravvenuta) di interesse il
ricorso contro la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di collocamento a riposo a domanda con i benefici previsti per
gli ex combattenti, in seguito al quale il dipendente aveva ri
preso servizio, se sia intervenuto un nuovo provvedimento di
collocamento a riposo, con tali benefici, con decorrenza poste riore, non impugnato (in motivazione è precisato che il di
pendente, anche se aveva potuto maturare una maggiore an
zianità di servizio in seguito alla impugnata dichiarazione di
inefficacia del primo collocamento a riposo, potrebbe avere in teresse all'annullamento di essa, per poter agire nella compe tente sede per il risarcimento dei danni derivanti dalla impos sibilità di svolgimento di una diversa attività lavorativa). (4)
senso, v. anche T.A.R. Calabria 17 giugno 1978, n. 129, ibid., n. 367, mentre in senso rigoroso v. la precedente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 12 settembre 1977, n. 445, id., Rep. 1978, voce cit., n. 446.
(4-7) Sulle corpnlesse questioni sorte a seguito del d. 1. 8 lu glio 1974 n. 261 e delle modificazioni apportate al suo testo dalla relativa legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, sulle domande di collocamento a riposo precedentemente proposte da ex-combattenti con i benefici previsti da tali norme, v. T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 dicembre 1975, n. 763, e T.A.R. Emilia-Romagna 25 maggio 1976, n. 310, Foro it., 1976, III, 525 e 605, con note di richiami.
Per la giurisprudenza successiva, sul mantenimento delle domande presentate entro il 30 giugno 1974, v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 aprile e 17 novembre 1978, nn. 466 e 1200, id., Rep. 1978, voce Impie gato dello Stato, n. 1302, e id., Rep. 1979, voce cit., n. 1217; nel senso che anche tali domande, però devono ritenersi caducate, se il collocamento a riposo conseguente viene disposto con decorrenza suc cessiva alla data suddetta, Cons. Stato, Comm. spec., 16 dicembre 1974, n. 23/74, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1315; T.A.R. Puglia 27 gennaio 1976, n. 16, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1509.
Sulla necessità di conferma delle domande presentate tra il 1° lu glio e l'entrata in vigore del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1977, n. 574, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1316; T.A.R. Toscana 26 giugno 1975, n. 248, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1481; con la conseguenza che non è richiesta la conferma per le domande presentate tra l'entrata in vigore di tale d. 1., e l'entrata in vigore della legge di conversione di esso: Cons. Stato, Sez. I, 27
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
È legittima la dichiarazione di inefficacia del collocamento a ri
poso di un dipendente pubblico, con i benefici previsti per
gli ex combattenti, se esso sia stato disposto, in seguito a do
manda non confermata, anteriormente al 1° luglio 1974, ma
con decorrenza posteriore a tale data. (5) È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la que
stione di costituzionalità dell'art. 5 d.l. 8 luglio 1974 n. 261, nel testo modificato dall'art. 1 legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, in quanto esclude che possa rimanere efficace il
collocamento a riposo di un dipendente pubblico, con i bene
fici previsti per gli ex combattenti, disposto in seguito a do
manda non confermata, anteriormente al 1" luglio 1974, ma
con decorrenza posteriore a tale data. (6) È legittima la dichiarazione di inefficacia del collocamento a ri
poso di un dipendente pubblico, con i benefici previsti per
gli ex combattenti, disposto, in seguito a domanda non confer
mata, anteriormente al 1° luglio 1974, se tale dipendente aveva
già maturato una anzianità di servizio maggiore a quaranta
anni, ma l'ente di appartenenza non aveva recepito la corri
spondente norma prevista per i dipendenti statali. (7)
I
L'Adunanza, ecc. — Come rilevato nella pregressa esposi zione in fatto, gli istanti, a seguito della maturazione del silen
zio rigetto sulla loro impugnativa gerarchica proposta avverso il
provvedimento 8 settembre 1972 n. 3373 del presidente della
giunta provinciale di Bolzano, si sono una prima volta gravati con ricorso diretto al T.A.R. del Trentino-Alto Adige e deposi tato presso la cancelleria del Tribunale civile di Trento, a nor
ma dell'art. 42, 2° cpmma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Pro
nunciata successivamente dalla giunta provinciale decisione ge rarchica su quella impugnativa, essi si sono poi una seconda volta
gravati con il ricorso in epigrafe diretto al Consiglio di Stato.
Relativamente a tale situazione processuale, la VI sezione ha
con l'ordinanza di rimessione 21 dicembre 1979, n. 946 manife
stato dubbi e perplessità di interpretazione in ordine alla rela
zione intercorrente tra detti due distinti ricorsi, ponendo in parti colare questione se essi debbano ciascuno seguire il suo corso ov
vero se, attesa la sostanziale unicità del rapporto controverso,
non soltanto il secondo ma anche il primo sia da ritenere sog
getto a decisione del Consiglio di Stato, quale organo giurisdi zionale sostituentesi al T.A.R. del Trentino-Alto Adige, in ca
renza della sua costituzione.
Al riguardo devesi anzitutto notare che la legge 6 dicembre
1971 n. 1034 intese certamente istituire, in una con gli altri tri
bunali amministrativi regionali, anche quello del Trentino-Alto
Adige: tanto, invero, emerge in primo luogo dal combinato di
sposto dei primi due comma dell'art. 1 i quali, nel disporre per
l'appunto l'istituzione dei nuovi organi di giustizia amministra
tiva, ciò fecero in riferimento indistintamente a tutte le regioni
esistenti, nessuna esclusa; il comma quarto del medesimo arti
colo inoltre, col rinviare ad altra legge la sola specifica discipli na della sezione staccata ad ordinamento speciale di Bolzano,
chiaramente presupponeva che il per il resto e, cioè a dire,
quanto al suo corpo principale avente sede in Trento, il tribu
nale regionale in questione trovava nella stessa legge 6 dicembre
1971 n. 1034 la sua fonte costitutiva.
In virtù di simili disposizioni non c'è, dunque, dubbio che le
impugnative rivolte avverso atti interessanti l'ambito territoriale
del Trentino-Alto Adige soggiacessero per intero alla regolamenta zione in detta legge stabilita, eppertanto anche alla sua disciplina transitoria la quale rannodava, come è noto, a tempi diversi il
radicarsi della effettiva competenza dei suoi organi giurisdizio nali (cfr. art. 38 e 42, nonché, sulla portata degli stessi, Ad. plen. 14 aprile 1972, n. 5, Foro it., 1972, IH, 105).
maggio 1977, n. 2350/75, id., Rep. 1979, voce cit-, n. 1222; Sez. V 25
gennaio 1980, n. 80, Cons. Stato, 1980, I, 70.
Sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 d.l. 8 luglio 1974 n. 261, v. Corte conti, Sez. giur. reg. sic., 10 ottobre 1977, n. 109, Foro it.,
Rep. 1979, voce cit., n. 1212; Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1977, n.
574, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1291. Cfr. anche l'ordinanza 28 lu
glio 1976, n. 195, ibid., n. 1295, con la quale la Corte costituzionale
ha rimesso la questione al giudice a quo per un nuovo esame della
sua rilevanza. Per quel che riguarda l'incidenza del recepimento da parte degli
ordinamenti dei singoli enti pubblici di norme previste per i dipen denti statali, ai fini dell'applicazione della normativa sul collocamento
a riposo degli ex-combattenti, v. Cons. Stato, Sez. VI, 17 novembre
1978, n. 1200, id., Rep. 1979, voce cit., n. 1216; Sez. VI 7 aprile 1978, n. 466, id., Rep. 1978, voce cit., n. 1297; T.A.R. Piemonte 6 luglio 1976, n. 212, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1209; T.A.R. Lazio, Sez.
Ili, 29 novembre 1976, n. 491, ibid., n. 1305.
Senonché tale quadro normativo pochi giorni dopo la sua en trata in vigore (avvenuta il 28 dicembre 1971) è stato modifi cato dalla legge cost. 10 novembre 1971 n. 1 (entrata in' vigore il successivo 20 gennaio 1972 e trasfusa poi nel t. u. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige approyato con d. pres. 31 agosto 1972 n. 670), il cui art. 46
(ora art. 78 t. u.) ha difformemente regolato la materia, statuendo
pur esso/ si' la istituzione del tribunale regionale in questione, in consonanza con quanto già previsto dall'art. 78 dello Statuto spe ciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzio nale 26 febbraio 1948 n. 5, ma rinviandone nel contempo in toto la concreta disciplina ad un secondo momento (testualmente: « nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di
giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la pro vincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al
riguardo »). Al che è naturalmente conseguita la sottrazione delle
impugnative astrattamente rientranti nella competenza di detto tribunale regionale alle regole della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ed il riespandersi per esse — giusta i principi, da un lato, di indefettibilità della tutela giurisdizionale nei confronti della
pubblica amministrazione (art. 24 e 113 Cost.) e, d'altro lato, di istituzionale spettanza a questo consesso delle controversie atti nenti alla giurisdizione amministrativa non specificamente deman date ad altro giudice (art. 26 r. d. 26 giugno 1924 n. 1054) —
della competenza in unico grado del Consiglio di Stato. In base alle esposte considerazioni devesi, dunque, concludere
che nessun valore processuale è nella specie da riconoscere al ri corso proposto il 2 marzo 1973 dinanzi al T.A.R. del Trentino Alto Adige, mentre unico ricorso rettamente indirizzato è quello in epigrafe. Ricorso quest'ultimo — va aggiunto — il quale, al
di là del petitum formale prospettato, appare chiaramente inve stire oltreché la decisione gerarchica 26 marzo 1973 della giunta regionale anche, attraverso il richiamo in seno a ciascun motivo
dettato dalle censure fatte valere con il gravame gerarchico, il
provvedimento di primo grado, come consentito dall'art. 6 d. pres. 24 novembre 1971 n. 1199. Talché esso, in quanto notificato il 18 ottobre 1973, per una parte — quella rivolta contro la deci sione gerarchica (decisione comunicata il 24 luglio 1973) — appa re, tenuto conto della sospensione feriale dei termini prevista dal la legge 7 ottobre 1969 n. 742, tempestivo, mentre per l'altra —
quella rivolta avverso il provvedimento di primo grado — ri
sulta viceversa tardivo (essendosi il silenzio rigetto sulla relativa
impugnativa gerarchica maturato fin dal 2 gennaio 1973). La su
scettività della situazione normativa, ingeneratasi a seguito del
succedersi delle leggi suindicate, di comportare dubbi e perples sità interpretative, come ben evidenziato nella ordinanza di ri
messione della VI sezione, induce, peraltro, a riconoscere la scu
sabilità dell'errore in cui nel proporre intempestivamente tale se
conda parte del gravame gli istanti sono incorsi ed a consentire,
pertanto, pur di essa l'ulteriore esame in rito ed in merito.
Nel merito, tuttavia, il ricorso deve essere respinto. Inammissibile per difetto di interesse appare, anzitutto, il pri
mo motivo dedotto che gli istanti specificamente appuntano av
verso la decisione gerarchica "della giunta provinciale, assumen
done l'illegittimità perché emanata e comunicata oltre il ter
mine dei novanta giorni sancito dal citato art. 6 d. pres. 24 no
vembre 1971 n. 1199.
Invero, per la parte in cui con tale decisione la pena pecu niaria originariamente fissata in lire 32.307.000 è stata ridotta
a lire 27.901.500, l'inammissibilità del motivo evidentemente ri
leva dall'essere simile statuizione per i nominati istanti vantag
giosa e dal non avere, pertanto, costoro ragione di vederla ca
ducare. Per la restante parte della decisione, poi, con cui le do
glianze sollevate in sede amministrativa contro l'originario prov vedimento 8 settembre 1972 del presidente della giunta provin ciale di Bolzano sono state disattese, l'inammissibilità del motivo
rileva dal costituire essa, alla stregua dell'orientamento già affer
mato da questa adunanza plenaria con decisione 7 febbraio 1978, n. 4 (id., 1978, III, 338), atto confermativo della reiezione del
gravame gerarchico già discendente ex lege dall'avvenuta matu
razione del silenzio-rigetto ai sensi del più volte menzionato art. 6
d. pres. 24 novembre 1971 n. 1199. Un suo eventuale autonomo
annullamento, secondo richiesto con il motivo in esame, non toc
cando tale primitiva determinazione legale di reiezione, nessun
favorevole sostanziale effetto arrecherebbe, pertanto, ai ricor
renti. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
II
L'Adunanza, ecc. — Come rilevato nella pregressa esposizione in fatto, l'attuale istante dott. Zanon ha impugnato la delibera
zione 10 ottobre 1974 del comitato esecutivo dell'l.n.p.s. una
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PARTE TERZA
prima volta, nei termini, a mezzo di ricorso diretto al T.A.R. del
Trentino-Alto Adige e depositato presso la cancelleria del Tribu
nale civile di Trento ai sensi dell'art. 42, 2° comma, legge 6 di
cembre 1971 n. 1034. Successivamente, nella persistente mancata
costituzione di detto tribunale regionale, egli l'ha impugnata una
seconda volta con il ricorso in epigrafe, la cui notificazione è av venuta soltanto il 15 marzo 1977, eppertanto ben oltre il termine
di rito.
Con l'ordinanza di rimessione 3 aprile 1979, n. 381 (Foro it.,
1980, III, 114), la VI sezione ha quindi manifestato perplessità circa il valore processuale da riconoscersi a tale secondo ricorso,
ponendo in particolare questione se esso vada considerato un af
fatto a sé stante gravame alla cui intempestività potrebbe al più
sopperirsi attraverso il riconoscimento dell'errore scusabile, ov
vero se sia configurabile con atto di riassunzione del precedente
ricorso, si da trarre dalla tempestività di questo ragione della
sua propria ritualità sotto il profilo temporale.
Al riguardo devesi notare che la legge 6 dicembre 1971 n. 1034
intese certamente istituire, in una con gli altri tribunali ammi
nistrativi regionali, anche quello del Trentino-Alto Adige: tanto,
invero, emerge anzitutto dal combinato disposto dei primi due
comma dell'art. 1 i quali, nel disporre per l'appunto l'istituzione
dei nuovi organi di giustizia amministrativa, ciò fecero in riferi
mento indistintamente a tutte le regioni esistenti, nessuna esclu
sa; il comma quarto del medesimo articolo inoltre, col rinviare
ad altra legge la sola specifica disciplina della sezione staccata ad
ordinamento speciale di Bolzano, chiaramente presupponeva che
per il resto e, cioè a dire, quanto al suo corpo principale avente
sede in Trento, il tribunale regionale in questione trovava nella
stessa legge 6 dicembre 1971 n. 1034 la sua fonte costitutiva.
In virtù di simili disposizioni non c'è, dunque, dubbio che le
impugnative rivolte avverso atti interessanti l'ambito territoriale
del Trentino-Alto Adige soggiacessero per intero alla regolamen tazione in detta legge stabilita, eppertanto anche alla sua disci
plina transitoria la quale rannodava, come è noto, a tempi diversi
il radicarsi della effettiva competenza dei nuovi organi giurisdi zionali (cfr. art. 38 e 42 nonché, sulla portata degli stessi, Ad.
plen. 14 aprile 1972, n. 5, id., 1972, III, 105).
Senonché tale quadro normativo pochi giorni dopo la sua en
trata in vigore (avvenuta il 28 dicembre 1971) è stato modificato
dalla legge cost. 10 novembre 1971 n. 1 (entrata in vigore il suc
cessivo 20 gennaio 1972 e trasfusa poi nel t. u. delle leggi costitu
zionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
approvato con d. pres. 31 agosto 1972 n. 670), il cui art. 46 (ora art. 78 t. u.) ha difformemente regolato la materia, statuendo pur esso si la istituzione del tribunale regionale in questione, in con
sonanza con quanto già previsto dall'art. 78 dello Statuto specia le per il Trentino-Alto Adige approvato con legge cost. 26 feb
braio 1948 n. 5, ma rinviandone nel contempo in toto la con
creta disciplina ad un secondo momento (testualmente: « Nel
Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giusti zia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguar do »). Al che è naturalmente conseguita la sottrazione delle im
pugnative astrattamente rientranti nella competenza di detto tri
bunale regionale alle regole della legge 6 dicembre 1971 n. 1034
ed il riespandersi per esse — giusti i principi, in primo luogo, di indefettibilità della tutela giurisdizionale nei confronti della
pubblica amministrazione (art. 24 e 113 Cost.) e, in secondo luo
go, di istituzionale spettanza a questo consesso delle controver
sie attinenti alla giurisdizione amministrativa non specificamente demandate ad altro giudice (art. 26 r. d. 26 giugno 1924 n. 1054) — della competenza in unico grado del Consiglio di Stato.
In base alle esposte considerazioni devesi, dunque, concludere
che nessun valore processuale è nella specie da riconoscere al ri
corso proposto dinanzi al T.A.R. del Trentino-Alto Adige, mentre
unico ricorso rettamente indirizzato, ma tardivo, è quello in epi
grafe. In relazione, peraltro, da un lato al fatto che l'istante ha, a mezzo della seppure irrituale proposizione del primo ricorso, mostrato nei termini di volersi gravare in sede giurisdizionale av
verso la deliberazione dn questione e, d'altro lato, alla suscetti
vità della situazione normativa, ingeneratasi a seguito del succe
dersi delle leggi suindicate, di comportare dubbi e perplessità in
terpretative, come ben evidenziato nella ordinanza di rimessione
della VI sezione, va riconosciuta la scusabilità dell'errore in cui
nel proporre intempestivamente il secondo ricorso l'istante è in
corso ed a consentirne, pertanto, l'ulteriore esame in rito ed in
merito.
Ancora in punto di rito, la difesa dell'I.n.p.s. ha eccepito la
inammissibilità del gravame in relazione alla circostanza che il
dott. Zanon ha comunque ottenuto, con decorrenza dal 1° lu
glio 1975, il collocamento a riposo quale ex combattente, senza
impugnare il relativo provvedimento. Talché — assume l'istitu to — in primo luogo egli ha a quest'ultimo prestato acquiescenza fin in epoca anteriore alla proposizione del presente ricorso e, in secondo luogo, nessun beneficio ma, anzi, un peggioramento della sua posizione di quiescenza può a lui derivare dall'annulla mento della deliberazione oggetto dell'attuale giudizio, giacché ciò
comporterebbe la retrodatazione del collocamento a riposo pre detto al 17 luglio 1974, con conseguente perdita dell'anzianità di servizio medio tempore maturata.
In ordine al primo profilo della eccezione, devesi osservare come quel che nella specie unicamente rileva è che dal compor tamento dell'istante non sia desumibile acquiescenza al partico lare provvedimento, la più volte richiamata deliberazione 10 ot tobre 1974 del comitato esecutivo dell'I.n.p.s., avverso cui il pre sente ricorso specificamente si appunta: e tanto va certamente
escluso, se è vero che esso istante avverso tale deliberazione si è
gravato per due volte. L'aver d'altro canto egli omesso di impu gnare il successivo provvedimento statuente il collocamento a ri
poso a far tempo dal 1" luglio 1975, è circostanza priva al ri
guardo di significazione e di effetti, essendo tale secondo prov vedimento, in quanto meramente conseguenziale alla predetta de
liberazione, destinato a seguire di questa automaticamente le sor
ti, si da non sussistere a carico del dott. Zanon un onere di sua
autonoma impugnazione. In ordine poi al secondo profilo della eccezione, va osservato —
in consonanza con le considerazioni svolte sul punto dalla ordi
nanza di rimessione della VI sezione — come non possa in astrat
to escludersi che il trattenimento in servizio dell'istante oltre la
data del 17 luglio 1974 da lui originariamente richiesta per il
collocamento in quiescenza, sia stato cagione di pregiudizi eco
nomici (ad es. per l'impossibilità di svolgere una nuova attività
lavorativa) e che, pertanto, egli abbia interesse a veder annullare il provvedimento che ciò ha comportato, onde susseguentemente agire nella competente sede in risarcimento dei danni.
Nel merito il ricorso deve, peraltro, essere respinto. Infondato appare il primo assunto dedotto, con cui l'istante
sostiene che il nuovo sistema di collocamento a riposo introdotto dal d. 1. 8 luglio 1974 n. 261 convertito nella legge 14 agosto 1974 n. 355 nei riguardi dei beneficiari della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, non era a lui ap plicabile, essendo di data anteriore al 1" luglio 1974 sia la pre sentazione della sua domanda di messa in quiescenza sia l'ema nazione del relativo provvedimento dell'amministrazione ed a nulla rilevando che la decorrenza poi della cessazione dal servi zio fosse stata stabilita per giorno (il più volte menzionato 17 lu
glio 1974) susseguente. Devesi in contrario osservare che l'art. 5, 1° comma, parte
seconda, citato d. 1. nel testo sostituito dall'art. 1 legge di con
versione, ha escluso l'operatività di detto nuovo sistema nei con fronti delle sole domande «... presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla
stessa»; ne ha, cioè a dire, escluso l'operatività subordinatamente al congiunto ricorrere di due distinte condizioni la seconda delle
quali — decorrenza del collocamento a riposo da data anteceden te al 1° luglio 1974 — nella specie, come si è detto, non sussi steva.
Non ignora l'adunanza plenaria che in altre occasioni la VI sezione (cfr. dee. 7 aprile 1978, nn. 466 e 467, id., Rep. 1978, voce Impiegato dello Stato, n. 1302 e 17 novembre 1978, n. 1200, id., Rep. 1979, voce cit., n. 1216) è andata in contrario avviso
(contraddetta, peraltro, dall'indirizzo seguito da questo medesimo consesso in sede consultiva, cfr. Sez. II 22 febbraio 1977, n. 60/ 76; Comm. spec. 16 dicembre 1974, n. 23/74, id., Rep. 1977, voce
cit., n. 1315), ritenendo che l'indicato art. 5, 1° comma, se conda parte, non concerna e, quindi, abbia lasciato fermi i col locamenti a riposo già disposti prima del 1° luglio 1974 con prov vedimenti formali dell'amministrazione pur se aventi decorrenza
posteriore.
Tale interpretazione non è però condivisibile, apparendo nel
piano logico contraddetta dal successivo comma secondo del me desimo art. 5 per cui virtù: « sono fatti salvi i collocamenti a
riposo relativi al personale contemplato nella legge 30 luglio 1973 n. 477 (personale della scuola), il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato già emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974». Ora, come
esattamente notato dalla difesa dell'I.n.p.s., tale norma non avreb be evidentemente avuto ragione d'essere qualora già dalla pre cedente disposizione fosse derivata, per regola generale, la con
servazione dei collocamenti a riposo statuiti con provvedimenti anteriori al 1° luglio 1974 ed aventi decorrenza da epoca poste riore.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Manifestamente infondata è poi l'eccezione di incostituziona
lità sollevata dal ricorrente, per assunta violazione dell'art. 3
Cost., nei riguardi dell'esaminato art. 5, 1° comma, seconda par te, d. 1. 8 luglio 1974 n. 261, sotto il profilo che, come sopra in
terpretato, esso creerebbe una ingiustificata disparità di tratta
mento tra quanti si sono visti egualmente accogliere la domanda
di esodo volontario con i benefici combattentistici, a seconda che
il collocamento a riposo sia stato fissato per data anteriore ov
vero susseguente il 1° luglio 1974.
In contrario devesi rilevare come proprio tale diversa decor
renza del collocamento a riposo costituisce elemento differenzia
tore tra le due ipotesi, eppertanto ne giustifica a livello costitu
zionale la difformità di regolamentazione, in connessione anche
con la ineliminabile esigenza, propria del fenomeno di succes
sione delle leggi nel tempo, di determinazione di una data certa
per l'inizio di efficacia della legge sopravveniente. Né maggiore fondamento è ravvisabile nell'altro rilievo del
ricorrente, secondo cui l'illegittimità della deliberazione impugna ta discenderebbe dall'aver con essa l'amministrazione disatteso una
posizione dello Zanon che, in quanto radicantesi su provvedimen to amministrativo perfetto, aveva al momento già consistenza di
diritto quesito. Una volta invero acclarato, giusta le considera
zioni innanzi svolte, che cosi statuendo la deliberazione in que stione ha prestato puntuale ossequio alla regola discendente dal
l'art. 5, 1° comma, seconda parte, d.l. 8 luglio 1974 n. 261, si
mile tesi potrebbe al più essere direttamente rivolta contro tale
norma per prospettarne, sotto corrispondente profilo, l'incostitu
zionalità. Senonché non si vede su quale disposizione della Co
stituzione essa tesi avrebbe suscettibilità di basarsi, tenuto in
particolare conto che la nuova disciplina introdotta nel 1974 ha
comportato non la totale vanificazione del predetto invocato di
ritto, bensì il mero differimento nel tempo della sua concreta
attuazione.
Parimenti infondato appare l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui il collocamento a riposo al 17 luglio 1974 sarebbe
comunque a lui spettato, vantando egli a quella data e, anzi, addirittura superando l'anzianità di quaranta anni di servizio e
rendendosi, pertanto, nei suoi confronti operante il disposto del
l'art. 1, penultimo comma, del più volte citato d.l. 8 luglio 1974
n. 261 che giustappunto esclude dal sistema dei contingenti se
mestrali — tra l'altro — il collocamento a riposo per raggiun
gimento dei limiti massimi di anzianità di servizio previsti dal
l'art. 2 legge 15 febbraio 1958 n. 46.
Come univocamente in altre occasioni affermato da questo con
sesso (cfr. decisioni sez. VI innanzi citate), devesi in contrario
rilevare che il predetto penultimo comma dell'art. 1 si è, in parte
qua, limitato a far puramente e semplicemente riferimento al ci
tato art. 2 legge 15 febbraio 1958 n. 46, senza in alcun modo mu
tarne la sfera soggettiva di efficacia; senza, più precisamente, estenderlo oltre l'ambito del personale statale e di quegli enti
pubblici che nei rispettivi regolamenti organici allo stesso si sia
no richiamati. E poiché il regolamento organico dell'I.n.p.s. nes
sun richiamo contempla a detto art. 2, ad esso evidentemente
l'istante non ha titolo di rifarsi onde invocare a suo favore il
delineato disposto dell'art. 1, penult, comma, d.l. 8 luglio 1974
n. 261.
Il ricorso va pertanto respinto. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag
gio 1980, n. 13; Pres. Levi Sandri, Est. Delfino; Focà (Avv.
Bùssi) c. Min. difesa (Avv. dello Stato D'Amato).
Impiegato dello Stato e pubblico — Contributi previdenziali —
Omesso versamento — Domanda di costituzione di rendita
vitalizia — Giurisdizione amministrativa (Legge 12 agosto 1962 n. 1338, disposizioni per il miglioramento dei trattamenti
di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, art. 13).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda
con la quale il pubblico dipendente chieda che l'amministrazio
ne, che abbia omesso il versamento dei contributi previdenziali
obbligatori, costituisca presso l'I.n.p.s. una rendita vitalizia
equivalente alla pensione. (1)
(1) Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 1978, n. 699, ha affermato l'ob
bligo dell'amministrazione, in una data fattispecie, di provvedere alla costituzione della posizione assicurativa di un pubblico dipendente, ri conoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo in proposito, mentre con ordinanza di pari data n. 698, ha rimesso all'adunanza
L'Adunanza, ecc. — 1. - Il sig. Focà chiede che sia dichiarato il suo diritto alla costituzione presso l'I.n.p.s. della rendita vita lizia di cui all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338.
La sezione quarta ha ritenuto necessaria una verifica di ufficio della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, e, avendo riscontrato la esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la questione all'esame dell'adunanza plenaria.
2. - Secondo opinione ormai consolidata in giurisprudenza, ine risce al rapporto di impiego, e non a quello propriamente previ denziale, l'obbligo della pubblica amministrazione di iscrivere i
propri dipendenti non di ruolo all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'I.n.p.s., e di versare a quest'ultimo i relativi contributi.
Essendo, infatti, l'oggetto del rapporto che si instaura fra il lavoratore e il detto istituto rappresentato dalle prestazioni alle
quali il primo, una volta assicurato, ha diritto, si rivelano cer tamente estranei a tale rapporto — di cui costituiscono invece soltanto un presupposto di fatto — il diritto dello stesso lavo ratore alla iscrizione e i conseguenti obblighi contributivi posti in capo al datore di lavoro; situazioni che, infatti, traendo causa, a loro volta, direttamente dall'atto di assunzione, non possono che inerire a una delle varie relazioni intersoggettive facenti capo al rapporto di impiego globalmente inteso.
Viene, per ciò, pacificamente riconosciuta l'appartenenza alla
giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 29, n. 1, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, delle controversie sulla legittimità o meno del comportamento dell'amministrazione che abbia omesso di iscrivere il proprio dipendente all'assicurazione obbligatoria ovvero di versare, in tutto o in parte, i relativi contributi previ denziali (Ad. plen. 21 giugno 1968, n. 15, Foro it., 1969, III, 14, e, in applicazione del principio da questa enunciato, ancora da ultimo Sez. IV 29 giugno 1979, n. 527, id., Rep. 1979, voce
Impiegato dello Stato, n. 1315). È invece ancora motivo di dubbi se spetti allo stesso giudice
amministrativo, o non piuttosto a quello ordinario, una volta che sia stata accertata l'illegittimità della omissione, di conoscere altresì delle domande di risarcimento ex art. 2116 cod. civ. o — come è nel caso in esame — di costituzione della rendita vitalizia di cui al cit. art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338. In
fatti, mentre la Corte di cassazione in sede di regolamento della
giurisdizione è da tempo costantemente orientata, sia pure con motivazioni non sempre uniformi, a riconoscere per entrambe le ipotesi la giurisdizione del giudice amministrativo (da ultimo
plenaria la questione di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per la violazione di tale obbligo, proposta dal medesimo
dipendente' (la decisione dell'adunanza plenaria adesso riportata è sta ta emessa, però, in seguito all'ordinanza di rimessione 23 maggio 1978, n. 487, Foro it., Rep. 1978, voce Impiegato dello Stato, n.
1414, che la stessa sez. IV ha emesso in diversa, analoga controver sia). Dalla nota alle pronunce nn. 698 e 699 del 1978, id., 1979, III, 81, si può ricavare il quadro della giurisprudenza amministrativa, che è consolidata nel senso della giurisdizione amministrativa sulle con troversie relative all'obbligo dell'amministrazione di versare i con tributi previdenziali (successivamente, v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 1979, n. 527, id., Rep. 1979, voce cit., n. 1315), mentre è
più incerta, e anzi prevalentemente nel senso della giurisdizione del
giudice ordinario sulle controversie relative alle conseguenze della violazione di quell'obbligo (successivamente, nel senso della giurisdi zione del giudice ordinario, v. T.A.R. Campania 8 novembre 1979, n. 645, Trib. amm. reg.,. 1980, I, 368, e nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo, v. T.A.R. Liguria 15 novembre 1979, n. 407, ibid., 216).
La giurisprudenza della Cassazione è però consolidata nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo anche sulle contro versie relative al risarcimento del danno per omesso versamento da
parte dell'amministrazione dei contributi previdenziali, sia che la pre tesa risarcitoria sia basata sull'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338, sia che essa si fondi sull'art. 2116 cod. civ., in quanto la pretesa avanzata dal dipendente pubblico inerirebbe comunque al rapporto di impiego: Cass. 17 maggio, 29 giugno, 1° ottobre e 19 novembre
1979, nn. 2805, 3655, 5020 e 6021, Foro it., Rep. 1979, voce cit., nn.
1320, 230, 1319, 1318, nonché 10 novembre 1979, n. 5781, ibid., voce Previdenza sociale, n. 315. La Cassazione afferma la giurisdizio ne del giudice ordinario quando la controversia investa solo il
rapporto assicurativo in quanto tale, e non anche il rapporto di
pubblico impiego, come nel caso nel quale essa sia tra amministra zione e Ln.p.s.: sentenze 7 giugno 1979, nn. 3228 e 3229, ibid., voce
Impiegato dello Stato, nn. 1322, 1323. La decisione dell'adunanza plenaria che ora si riporta, si pronun
cia per un corrispondente ampliamento della giurisdizione ammini strativa in materia comprendendo in essa anche domande di tipo ri
sarcitorio, sulla base della distinzione del risarcimento come reinte
grazione per equivalente del diritto fatto valere in via principale, dal risarcimento come misura satisfattoria degli « ulteriori » danni, di stinzione che evidentemente potrà trovare in futuro altre applicazioni nel senso dell'estensione della giurisdizione amministrativa stessa.
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