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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza plenaria; decisione 6 maggio 1980, n. 16;...

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Adunanza plenaria; decisione 6 maggio 1980, n. 16; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Costamoling (Avv. Mitolo, Mariani) c. Provincia di Bolzano (Avv. Antonini, E. Romanelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 435/436-441/442 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171245 . Accessed: 24/06/2014 22:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.104 on Tue, 24 Jun 2014 22:56:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Adunanza plenaria; decisione 6 maggio 1980, n. 16; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini;Costamoling (Avv. Mitolo, Mariani) c. Provincia di Bolzano (Avv. Antonini, E. Romanelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 435/436-441/442Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171245 .

Accessed: 24/06/2014 22:56

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PARTE TERZA

Invero il 1° comma dell'art. 50 d. pres. 30 giugno 1972 n. 748

sancisce il divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti ulte

riori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in

connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in

rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, ma nel caso

di incarico di insegnamento universitario conferito ad un magi strato manca evidentemente qualsiasi obiettiva connessione tra

le funzioni esercitate nella magistratura e l'attività di insegna

mento, trattandosi semmai di un conferimento che ha riguardo a particolari qualificazioni soggettive e tecniche del singolo in

caricato.

D'altra parte, anche sul piano strettamente esegetico, il 4" com

ma dell'art. 12 d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580 non fa parola di di

vieto di cumulo dell'assegno ivi previsto con trattamenti econo

mici onnicomprensivi, laddove, quando il divieto è stato voluto

(in relazione all'assegno di cui al primo comma), la previsione cor

relativa è stata espressamente esplicitata (3° comma dell'art. 12).

Conclusivamente l'appello deve essere rigettato. Per questi motivi, ecc.

I

CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag

gio 1980, n. 16; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Costa

moling (Avv. Mitolo, Mariani) c. Provincia di Bolzano (Avv.

Antonini, E. Romanelli).

Giustizia amministrativa — Provvedimento della provincia di

Bolzano — Ricorso al non ancora istituito T.A.R. per il Tren

tino-Alto Adige — Successivo ricorso al Consiglio di Stato — Tardività — Scusabilità dell'errore (Cost., art. 24, 113; d.

pres. 31 agosto 1972 n. 670, t. u. delle leggi costituzionali con

cernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art.

78; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 26; legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribu

nali amministrativi regionali, art. 38, 42).

Giustizia amministrativa — Ricorso gerarchico — Silenzio-ri

getto — Difetto di impugnazione — Decisione esplicita di ri

getto — Ricorso — Inammissibilità (D. pres. 24 novembre

1971 n. 1199, semplificazione dei procedimenti in materia di

ricorsi amministrativi, art. 6).

Proposto ricorso (nel marzo del 1973) davanti al non ancora isti

tuito T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, depositato presso la

cancelleria del Tribunale civile di Trento, contro un provve dimento del presidente della giunta provinciale di Bolzano inu

tilmente impugnato davanti alla giunta stessa, è tardivo il ri

corso contro il medesimo provvedimento successivamente pro

posto al Consiglio di Stato (nell'ottobre del 1973), ma l'errore

deve essere considerato scusabile. (1)

È inammissibile per tardività il ricorso proposto contro la deci

sione esplicita di rigetto del ricorso gerarchico, confermativa del silenzio precedentemente formatosi, e tempestivamente non

impugnato. (2)

(1,3) Cfr. l'ordinanza 25 maggio 1979, n. 381 (Foro it., 1980, III, 114), con la quale la sez. VI ha rimesso la questione all'adunanza

plenaria, nel giudizio nel quale è stata emessa la seconda delle deci sioni qui riportate.

Su altri problemi posti dalla ritardata istituzione del T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, v. anche, Sez. V 1° giugno 1979, n. 282, e 18 maggio 1979, n. 268, ibid., con nota di richiami, e, successiva mente, l'ordinanza 7 dicembre 1979, n. 1127, id., 1980, III, 287, con nota di richiami, con la quale la sez. IV ha rimesso all'adunanza ple naria la questione dell'ammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato come giudice di unico grado, contro un provvedimento non defini tivo che sarebbe stato di competenza di quel tribunale amministrativo regionale; più generalmente, quest'ultima ordinanza investe l'adunanza plenaria del problema dell'individuazione della disciplina applicabile nel giudizio che si instaura davanti al Consiglio di Stato invece che davanti al T.A.R. per il Trentino-Alto Adige: se quella del giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali, oppure l'anteriore di sciplina del giudizio davanti al Consiglio di Stato come giudice di unico grado.

(2) L'adunanza plenaria conferma la propria precedente decisione 7 febbraio 1978, n. 4, Foro it., 1978, III, 338, con nota di Garrone (e id., 1979, III, 392, con nota di Mjgliarese Tamburino) stabi lendo un orientamento accolto anche dalle sezioni singole: Sez. VI 30 novembre 1979, n. 834, Cons. Stato, 1979, I, 1689; Sez. IV 5 giugno 1979, n. 440, Foro it., Rep. 1979, voce Giustizia amministra tiva, n. 363; 28 novembre 1978, n. 1108, ibid., n. 366. Nello stesso

II

CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag

gio 1980, n. 15; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Zanon

(Avv. Bussi) c. I.n.p.s. (Avv. Sacerdoti, Pavesi).

Giustizia amministrativa — Provvedimento relativo a dipenden te pubblico con sede di servizio nel Trentino-Alto Adige — Ricorso al non ancora istituito tribunale regionale — Suc cessivo ricorso al Consiglio di Stato — Tardività — Scusa

bilità dell'errore (Cost., art. 24, 113; d. pres. 31 agosto 1972

n. 670, art. 78; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 26; legge 6

dicembre 1971 n. 1034, art. 38, 42).

Giustizia amministrativa — Impiegato pubblico — Collocamen to a riposo con i benefici combattentistici — Dichiarazione

di inefficacia — Ricorso — Successivo collocamento a riposo con decorrenza posteriore — Carenza sopravvenuta di inte resse — Esclusione — Fattispecie.

Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Colloca mento a riposo disposto anteriormente al 1° luglio 1974 —

Decorrenza posteriore — Dichiarazione di inefficacia — Le

gittimità — Questione di costituzionalità — Manifesta infon

datezza (D.l. 8 luglio 1974 n. 261, modificazioni alla legge 24

maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipen denti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimi

lati, art. 5; legge 14 agosto 1974 in. 355, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, art. 1; Cost., art. 3).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti •— Anzia nità di servizio di quaranta anni — Mancato recepimento da

parte dell'ente di appartenenza della norma prevista per i di

pendenti statali — Collocamento a riposo disposto anterior mente al 1° luglio 1974 — Dichiarazione di inefficacia — Le

gittimità (Legge 15 febbraio 1958 n. 46, nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato, art. 2; d. l. 8 luglio 1974 n. 261, art. 5; legge 14 agosto 1974 n. 355, art. 1).

Proposto ricorso (nel dicembre del 1974) davanti al non ancora istituito T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, depositato presso la cancelleria del Tribunale civile di Trento, contro un atto

relativo al rapporto di impiego, da parte di dipendente pub blico avente in tale regione la propria sede di servizio, è tardi vo il ricorso contro il medesimo atto successivamente proposto al Consiglio di Stato (nel marzo del 1977), ma l'errore deve es sere considerato scusabile. (3)

Non è inammissibile per carenza (sopravvenuta) di interesse il

ricorso contro la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di collocamento a riposo a domanda con i benefici previsti per

gli ex combattenti, in seguito al quale il dipendente aveva ri

preso servizio, se sia intervenuto un nuovo provvedimento di

collocamento a riposo, con tali benefici, con decorrenza poste riore, non impugnato (in motivazione è precisato che il di

pendente, anche se aveva potuto maturare una maggiore an

zianità di servizio in seguito alla impugnata dichiarazione di

inefficacia del primo collocamento a riposo, potrebbe avere in teresse all'annullamento di essa, per poter agire nella compe tente sede per il risarcimento dei danni derivanti dalla impos sibilità di svolgimento di una diversa attività lavorativa). (4)

senso, v. anche T.A.R. Calabria 17 giugno 1978, n. 129, ibid., n. 367, mentre in senso rigoroso v. la precedente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 12 settembre 1977, n. 445, id., Rep. 1978, voce cit., n. 446.

(4-7) Sulle corpnlesse questioni sorte a seguito del d. 1. 8 lu glio 1974 n. 261 e delle modificazioni apportate al suo testo dalla relativa legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, sulle domande di collocamento a riposo precedentemente proposte da ex-combattenti con i benefici previsti da tali norme, v. T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 dicembre 1975, n. 763, e T.A.R. Emilia-Romagna 25 maggio 1976, n. 310, Foro it., 1976, III, 525 e 605, con note di richiami.

Per la giurisprudenza successiva, sul mantenimento delle domande presentate entro il 30 giugno 1974, v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 aprile e 17 novembre 1978, nn. 466 e 1200, id., Rep. 1978, voce Impie gato dello Stato, n. 1302, e id., Rep. 1979, voce cit., n. 1217; nel senso che anche tali domande, però devono ritenersi caducate, se il collocamento a riposo conseguente viene disposto con decorrenza suc cessiva alla data suddetta, Cons. Stato, Comm. spec., 16 dicembre 1974, n. 23/74, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1315; T.A.R. Puglia 27 gennaio 1976, n. 16, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1509.

Sulla necessità di conferma delle domande presentate tra il 1° lu glio e l'entrata in vigore del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1977, n. 574, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1316; T.A.R. Toscana 26 giugno 1975, n. 248, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1481; con la conseguenza che non è richiesta la conferma per le domande presentate tra l'entrata in vigore di tale d. 1., e l'entrata in vigore della legge di conversione di esso: Cons. Stato, Sez. I, 27

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

È legittima la dichiarazione di inefficacia del collocamento a ri

poso di un dipendente pubblico, con i benefici previsti per

gli ex combattenti, se esso sia stato disposto, in seguito a do

manda non confermata, anteriormente al 1° luglio 1974, ma

con decorrenza posteriore a tale data. (5) È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la que

stione di costituzionalità dell'art. 5 d.l. 8 luglio 1974 n. 261, nel testo modificato dall'art. 1 legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, in quanto esclude che possa rimanere efficace il

collocamento a riposo di un dipendente pubblico, con i bene

fici previsti per gli ex combattenti, disposto in seguito a do

manda non confermata, anteriormente al 1" luglio 1974, ma

con decorrenza posteriore a tale data. (6) È legittima la dichiarazione di inefficacia del collocamento a ri

poso di un dipendente pubblico, con i benefici previsti per

gli ex combattenti, disposto, in seguito a domanda non confer

mata, anteriormente al 1° luglio 1974, se tale dipendente aveva

già maturato una anzianità di servizio maggiore a quaranta

anni, ma l'ente di appartenenza non aveva recepito la corri

spondente norma prevista per i dipendenti statali. (7)

I

L'Adunanza, ecc. — Come rilevato nella pregressa esposi zione in fatto, gli istanti, a seguito della maturazione del silen

zio rigetto sulla loro impugnativa gerarchica proposta avverso il

provvedimento 8 settembre 1972 n. 3373 del presidente della

giunta provinciale di Bolzano, si sono una prima volta gravati con ricorso diretto al T.A.R. del Trentino-Alto Adige e deposi tato presso la cancelleria del Tribunale civile di Trento, a nor

ma dell'art. 42, 2° cpmma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Pro

nunciata successivamente dalla giunta provinciale decisione ge rarchica su quella impugnativa, essi si sono poi una seconda volta

gravati con il ricorso in epigrafe diretto al Consiglio di Stato.

Relativamente a tale situazione processuale, la VI sezione ha

con l'ordinanza di rimessione 21 dicembre 1979, n. 946 manife

stato dubbi e perplessità di interpretazione in ordine alla rela

zione intercorrente tra detti due distinti ricorsi, ponendo in parti colare questione se essi debbano ciascuno seguire il suo corso ov

vero se, attesa la sostanziale unicità del rapporto controverso,

non soltanto il secondo ma anche il primo sia da ritenere sog

getto a decisione del Consiglio di Stato, quale organo giurisdi zionale sostituentesi al T.A.R. del Trentino-Alto Adige, in ca

renza della sua costituzione.

Al riguardo devesi anzitutto notare che la legge 6 dicembre

1971 n. 1034 intese certamente istituire, in una con gli altri tri

bunali amministrativi regionali, anche quello del Trentino-Alto

Adige: tanto, invero, emerge in primo luogo dal combinato di

sposto dei primi due comma dell'art. 1 i quali, nel disporre per

l'appunto l'istituzione dei nuovi organi di giustizia amministra

tiva, ciò fecero in riferimento indistintamente a tutte le regioni

esistenti, nessuna esclusa; il comma quarto del medesimo arti

colo inoltre, col rinviare ad altra legge la sola specifica discipli na della sezione staccata ad ordinamento speciale di Bolzano,

chiaramente presupponeva che il per il resto e, cioè a dire,

quanto al suo corpo principale avente sede in Trento, il tribu

nale regionale in questione trovava nella stessa legge 6 dicembre

1971 n. 1034 la sua fonte costitutiva.

In virtù di simili disposizioni non c'è, dunque, dubbio che le

impugnative rivolte avverso atti interessanti l'ambito territoriale

del Trentino-Alto Adige soggiacessero per intero alla regolamenta zione in detta legge stabilita, eppertanto anche alla sua disciplina transitoria la quale rannodava, come è noto, a tempi diversi il

radicarsi della effettiva competenza dei suoi organi giurisdizio nali (cfr. art. 38 e 42, nonché, sulla portata degli stessi, Ad. plen. 14 aprile 1972, n. 5, Foro it., 1972, IH, 105).

maggio 1977, n. 2350/75, id., Rep. 1979, voce cit-, n. 1222; Sez. V 25

gennaio 1980, n. 80, Cons. Stato, 1980, I, 70.

Sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 d.l. 8 luglio 1974 n. 261, v. Corte conti, Sez. giur. reg. sic., 10 ottobre 1977, n. 109, Foro it.,

Rep. 1979, voce cit., n. 1212; Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1977, n.

574, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1291. Cfr. anche l'ordinanza 28 lu

glio 1976, n. 195, ibid., n. 1295, con la quale la Corte costituzionale

ha rimesso la questione al giudice a quo per un nuovo esame della

sua rilevanza. Per quel che riguarda l'incidenza del recepimento da parte degli

ordinamenti dei singoli enti pubblici di norme previste per i dipen denti statali, ai fini dell'applicazione della normativa sul collocamento

a riposo degli ex-combattenti, v. Cons. Stato, Sez. VI, 17 novembre

1978, n. 1200, id., Rep. 1979, voce cit., n. 1216; Sez. VI 7 aprile 1978, n. 466, id., Rep. 1978, voce cit., n. 1297; T.A.R. Piemonte 6 luglio 1976, n. 212, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1209; T.A.R. Lazio, Sez.

Ili, 29 novembre 1976, n. 491, ibid., n. 1305.

Senonché tale quadro normativo pochi giorni dopo la sua en trata in vigore (avvenuta il 28 dicembre 1971) è stato modifi cato dalla legge cost. 10 novembre 1971 n. 1 (entrata in' vigore il successivo 20 gennaio 1972 e trasfusa poi nel t. u. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige approyato con d. pres. 31 agosto 1972 n. 670), il cui art. 46

(ora art. 78 t. u.) ha difformemente regolato la materia, statuendo

pur esso/ si' la istituzione del tribunale regionale in questione, in consonanza con quanto già previsto dall'art. 78 dello Statuto spe ciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzio nale 26 febbraio 1948 n. 5, ma rinviandone nel contempo in toto la concreta disciplina ad un secondo momento (testualmente: « nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di

giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la pro vincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al

riguardo »). Al che è naturalmente conseguita la sottrazione delle

impugnative astrattamente rientranti nella competenza di detto tribunale regionale alle regole della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ed il riespandersi per esse — giusta i principi, da un lato, di indefettibilità della tutela giurisdizionale nei confronti della

pubblica amministrazione (art. 24 e 113 Cost.) e, d'altro lato, di istituzionale spettanza a questo consesso delle controversie atti nenti alla giurisdizione amministrativa non specificamente deman date ad altro giudice (art. 26 r. d. 26 giugno 1924 n. 1054) —

della competenza in unico grado del Consiglio di Stato. In base alle esposte considerazioni devesi, dunque, concludere

che nessun valore processuale è nella specie da riconoscere al ri corso proposto il 2 marzo 1973 dinanzi al T.A.R. del Trentino Alto Adige, mentre unico ricorso rettamente indirizzato è quello in epigrafe. Ricorso quest'ultimo — va aggiunto — il quale, al

di là del petitum formale prospettato, appare chiaramente inve stire oltreché la decisione gerarchica 26 marzo 1973 della giunta regionale anche, attraverso il richiamo in seno a ciascun motivo

dettato dalle censure fatte valere con il gravame gerarchico, il

provvedimento di primo grado, come consentito dall'art. 6 d. pres. 24 novembre 1971 n. 1199. Talché esso, in quanto notificato il 18 ottobre 1973, per una parte — quella rivolta contro la deci sione gerarchica (decisione comunicata il 24 luglio 1973) — appa re, tenuto conto della sospensione feriale dei termini prevista dal la legge 7 ottobre 1969 n. 742, tempestivo, mentre per l'altra —

quella rivolta avverso il provvedimento di primo grado — ri

sulta viceversa tardivo (essendosi il silenzio rigetto sulla relativa

impugnativa gerarchica maturato fin dal 2 gennaio 1973). La su

scettività della situazione normativa, ingeneratasi a seguito del

succedersi delle leggi suindicate, di comportare dubbi e perples sità interpretative, come ben evidenziato nella ordinanza di ri

messione della VI sezione, induce, peraltro, a riconoscere la scu

sabilità dell'errore in cui nel proporre intempestivamente tale se

conda parte del gravame gli istanti sono incorsi ed a consentire,

pertanto, pur di essa l'ulteriore esame in rito ed in merito.

Nel merito, tuttavia, il ricorso deve essere respinto. Inammissibile per difetto di interesse appare, anzitutto, il pri

mo motivo dedotto che gli istanti specificamente appuntano av

verso la decisione gerarchica "della giunta provinciale, assumen

done l'illegittimità perché emanata e comunicata oltre il ter

mine dei novanta giorni sancito dal citato art. 6 d. pres. 24 no

vembre 1971 n. 1199.

Invero, per la parte in cui con tale decisione la pena pecu niaria originariamente fissata in lire 32.307.000 è stata ridotta

a lire 27.901.500, l'inammissibilità del motivo evidentemente ri

leva dall'essere simile statuizione per i nominati istanti vantag

giosa e dal non avere, pertanto, costoro ragione di vederla ca

ducare. Per la restante parte della decisione, poi, con cui le do

glianze sollevate in sede amministrativa contro l'originario prov vedimento 8 settembre 1972 del presidente della giunta provin ciale di Bolzano sono state disattese, l'inammissibilità del motivo

rileva dal costituire essa, alla stregua dell'orientamento già affer

mato da questa adunanza plenaria con decisione 7 febbraio 1978, n. 4 (id., 1978, III, 338), atto confermativo della reiezione del

gravame gerarchico già discendente ex lege dall'avvenuta matu

razione del silenzio-rigetto ai sensi del più volte menzionato art. 6

d. pres. 24 novembre 1971 n. 1199. Un suo eventuale autonomo

annullamento, secondo richiesto con il motivo in esame, non toc

cando tale primitiva determinazione legale di reiezione, nessun

favorevole sostanziale effetto arrecherebbe, pertanto, ai ricor

renti. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

II

L'Adunanza, ecc. — Come rilevato nella pregressa esposizione in fatto, l'attuale istante dott. Zanon ha impugnato la delibera

zione 10 ottobre 1974 del comitato esecutivo dell'l.n.p.s. una

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PARTE TERZA

prima volta, nei termini, a mezzo di ricorso diretto al T.A.R. del

Trentino-Alto Adige e depositato presso la cancelleria del Tribu

nale civile di Trento ai sensi dell'art. 42, 2° comma, legge 6 di

cembre 1971 n. 1034. Successivamente, nella persistente mancata

costituzione di detto tribunale regionale, egli l'ha impugnata una

seconda volta con il ricorso in epigrafe, la cui notificazione è av venuta soltanto il 15 marzo 1977, eppertanto ben oltre il termine

di rito.

Con l'ordinanza di rimessione 3 aprile 1979, n. 381 (Foro it.,

1980, III, 114), la VI sezione ha quindi manifestato perplessità circa il valore processuale da riconoscersi a tale secondo ricorso,

ponendo in particolare questione se esso vada considerato un af

fatto a sé stante gravame alla cui intempestività potrebbe al più

sopperirsi attraverso il riconoscimento dell'errore scusabile, ov

vero se sia configurabile con atto di riassunzione del precedente

ricorso, si da trarre dalla tempestività di questo ragione della

sua propria ritualità sotto il profilo temporale.

Al riguardo devesi notare che la legge 6 dicembre 1971 n. 1034

intese certamente istituire, in una con gli altri tribunali ammi

nistrativi regionali, anche quello del Trentino-Alto Adige: tanto,

invero, emerge anzitutto dal combinato disposto dei primi due

comma dell'art. 1 i quali, nel disporre per l'appunto l'istituzione

dei nuovi organi di giustizia amministrativa, ciò fecero in riferi

mento indistintamente a tutte le regioni esistenti, nessuna esclu

sa; il comma quarto del medesimo articolo inoltre, col rinviare

ad altra legge la sola specifica disciplina della sezione staccata ad

ordinamento speciale di Bolzano, chiaramente presupponeva che

per il resto e, cioè a dire, quanto al suo corpo principale avente

sede in Trento, il tribunale regionale in questione trovava nella

stessa legge 6 dicembre 1971 n. 1034 la sua fonte costitutiva.

In virtù di simili disposizioni non c'è, dunque, dubbio che le

impugnative rivolte avverso atti interessanti l'ambito territoriale

del Trentino-Alto Adige soggiacessero per intero alla regolamen tazione in detta legge stabilita, eppertanto anche alla sua disci

plina transitoria la quale rannodava, come è noto, a tempi diversi

il radicarsi della effettiva competenza dei nuovi organi giurisdi zionali (cfr. art. 38 e 42 nonché, sulla portata degli stessi, Ad.

plen. 14 aprile 1972, n. 5, id., 1972, III, 105).

Senonché tale quadro normativo pochi giorni dopo la sua en

trata in vigore (avvenuta il 28 dicembre 1971) è stato modificato

dalla legge cost. 10 novembre 1971 n. 1 (entrata in vigore il suc

cessivo 20 gennaio 1972 e trasfusa poi nel t. u. delle leggi costitu

zionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

approvato con d. pres. 31 agosto 1972 n. 670), il cui art. 46 (ora art. 78 t. u.) ha difformemente regolato la materia, statuendo pur esso si la istituzione del tribunale regionale in questione, in con

sonanza con quanto già previsto dall'art. 78 dello Statuto specia le per il Trentino-Alto Adige approvato con legge cost. 26 feb

braio 1948 n. 5, ma rinviandone nel contempo in toto la con

creta disciplina ad un secondo momento (testualmente: « Nel

Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giusti zia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguar do »). Al che è naturalmente conseguita la sottrazione delle im

pugnative astrattamente rientranti nella competenza di detto tri

bunale regionale alle regole della legge 6 dicembre 1971 n. 1034

ed il riespandersi per esse — giusti i principi, in primo luogo, di indefettibilità della tutela giurisdizionale nei confronti della

pubblica amministrazione (art. 24 e 113 Cost.) e, in secondo luo

go, di istituzionale spettanza a questo consesso delle controver

sie attinenti alla giurisdizione amministrativa non specificamente demandate ad altro giudice (art. 26 r. d. 26 giugno 1924 n. 1054) — della competenza in unico grado del Consiglio di Stato.

In base alle esposte considerazioni devesi, dunque, concludere

che nessun valore processuale è nella specie da riconoscere al ri

corso proposto dinanzi al T.A.R. del Trentino-Alto Adige, mentre

unico ricorso rettamente indirizzato, ma tardivo, è quello in epi

grafe. In relazione, peraltro, da un lato al fatto che l'istante ha, a mezzo della seppure irrituale proposizione del primo ricorso, mostrato nei termini di volersi gravare in sede giurisdizionale av

verso la deliberazione dn questione e, d'altro lato, alla suscetti

vità della situazione normativa, ingeneratasi a seguito del succe

dersi delle leggi suindicate, di comportare dubbi e perplessità in

terpretative, come ben evidenziato nella ordinanza di rimessione

della VI sezione, va riconosciuta la scusabilità dell'errore in cui

nel proporre intempestivamente il secondo ricorso l'istante è in

corso ed a consentirne, pertanto, l'ulteriore esame in rito ed in

merito.

Ancora in punto di rito, la difesa dell'I.n.p.s. ha eccepito la

inammissibilità del gravame in relazione alla circostanza che il

dott. Zanon ha comunque ottenuto, con decorrenza dal 1° lu

glio 1975, il collocamento a riposo quale ex combattente, senza

impugnare il relativo provvedimento. Talché — assume l'istitu to — in primo luogo egli ha a quest'ultimo prestato acquiescenza fin in epoca anteriore alla proposizione del presente ricorso e, in secondo luogo, nessun beneficio ma, anzi, un peggioramento della sua posizione di quiescenza può a lui derivare dall'annulla mento della deliberazione oggetto dell'attuale giudizio, giacché ciò

comporterebbe la retrodatazione del collocamento a riposo pre detto al 17 luglio 1974, con conseguente perdita dell'anzianità di servizio medio tempore maturata.

In ordine al primo profilo della eccezione, devesi osservare come quel che nella specie unicamente rileva è che dal compor tamento dell'istante non sia desumibile acquiescenza al partico lare provvedimento, la più volte richiamata deliberazione 10 ot tobre 1974 del comitato esecutivo dell'I.n.p.s., avverso cui il pre sente ricorso specificamente si appunta: e tanto va certamente

escluso, se è vero che esso istante avverso tale deliberazione si è

gravato per due volte. L'aver d'altro canto egli omesso di impu gnare il successivo provvedimento statuente il collocamento a ri

poso a far tempo dal 1" luglio 1975, è circostanza priva al ri

guardo di significazione e di effetti, essendo tale secondo prov vedimento, in quanto meramente conseguenziale alla predetta de

liberazione, destinato a seguire di questa automaticamente le sor

ti, si da non sussistere a carico del dott. Zanon un onere di sua

autonoma impugnazione. In ordine poi al secondo profilo della eccezione, va osservato —

in consonanza con le considerazioni svolte sul punto dalla ordi

nanza di rimessione della VI sezione — come non possa in astrat

to escludersi che il trattenimento in servizio dell'istante oltre la

data del 17 luglio 1974 da lui originariamente richiesta per il

collocamento in quiescenza, sia stato cagione di pregiudizi eco

nomici (ad es. per l'impossibilità di svolgere una nuova attività

lavorativa) e che, pertanto, egli abbia interesse a veder annullare il provvedimento che ciò ha comportato, onde susseguentemente agire nella competente sede in risarcimento dei danni.

Nel merito il ricorso deve, peraltro, essere respinto. Infondato appare il primo assunto dedotto, con cui l'istante

sostiene che il nuovo sistema di collocamento a riposo introdotto dal d. 1. 8 luglio 1974 n. 261 convertito nella legge 14 agosto 1974 n. 355 nei riguardi dei beneficiari della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, non era a lui ap plicabile, essendo di data anteriore al 1" luglio 1974 sia la pre sentazione della sua domanda di messa in quiescenza sia l'ema nazione del relativo provvedimento dell'amministrazione ed a nulla rilevando che la decorrenza poi della cessazione dal servi zio fosse stata stabilita per giorno (il più volte menzionato 17 lu

glio 1974) susseguente. Devesi in contrario osservare che l'art. 5, 1° comma, parte

seconda, citato d. 1. nel testo sostituito dall'art. 1 legge di con

versione, ha escluso l'operatività di detto nuovo sistema nei con fronti delle sole domande «... presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla

stessa»; ne ha, cioè a dire, escluso l'operatività subordinatamente al congiunto ricorrere di due distinte condizioni la seconda delle

quali — decorrenza del collocamento a riposo da data anteceden te al 1° luglio 1974 — nella specie, come si è detto, non sussi steva.

Non ignora l'adunanza plenaria che in altre occasioni la VI sezione (cfr. dee. 7 aprile 1978, nn. 466 e 467, id., Rep. 1978, voce Impiegato dello Stato, n. 1302 e 17 novembre 1978, n. 1200, id., Rep. 1979, voce cit., n. 1216) è andata in contrario avviso

(contraddetta, peraltro, dall'indirizzo seguito da questo medesimo consesso in sede consultiva, cfr. Sez. II 22 febbraio 1977, n. 60/ 76; Comm. spec. 16 dicembre 1974, n. 23/74, id., Rep. 1977, voce

cit., n. 1315), ritenendo che l'indicato art. 5, 1° comma, se conda parte, non concerna e, quindi, abbia lasciato fermi i col locamenti a riposo già disposti prima del 1° luglio 1974 con prov vedimenti formali dell'amministrazione pur se aventi decorrenza

posteriore.

Tale interpretazione non è però condivisibile, apparendo nel

piano logico contraddetta dal successivo comma secondo del me desimo art. 5 per cui virtù: « sono fatti salvi i collocamenti a

riposo relativi al personale contemplato nella legge 30 luglio 1973 n. 477 (personale della scuola), il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato già emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974». Ora, come

esattamente notato dalla difesa dell'I.n.p.s., tale norma non avreb be evidentemente avuto ragione d'essere qualora già dalla pre cedente disposizione fosse derivata, per regola generale, la con

servazione dei collocamenti a riposo statuiti con provvedimenti anteriori al 1° luglio 1974 ed aventi decorrenza da epoca poste riore.

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Page 5: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza plenaria; decisione 6 maggio 1980, n. 16; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Costamoling (Avv. Mitolo, Mariani) c. Provincia

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Manifestamente infondata è poi l'eccezione di incostituziona

lità sollevata dal ricorrente, per assunta violazione dell'art. 3

Cost., nei riguardi dell'esaminato art. 5, 1° comma, seconda par te, d. 1. 8 luglio 1974 n. 261, sotto il profilo che, come sopra in

terpretato, esso creerebbe una ingiustificata disparità di tratta

mento tra quanti si sono visti egualmente accogliere la domanda

di esodo volontario con i benefici combattentistici, a seconda che

il collocamento a riposo sia stato fissato per data anteriore ov

vero susseguente il 1° luglio 1974.

In contrario devesi rilevare come proprio tale diversa decor

renza del collocamento a riposo costituisce elemento differenzia

tore tra le due ipotesi, eppertanto ne giustifica a livello costitu

zionale la difformità di regolamentazione, in connessione anche

con la ineliminabile esigenza, propria del fenomeno di succes

sione delle leggi nel tempo, di determinazione di una data certa

per l'inizio di efficacia della legge sopravveniente. Né maggiore fondamento è ravvisabile nell'altro rilievo del

ricorrente, secondo cui l'illegittimità della deliberazione impugna ta discenderebbe dall'aver con essa l'amministrazione disatteso una

posizione dello Zanon che, in quanto radicantesi su provvedimen to amministrativo perfetto, aveva al momento già consistenza di

diritto quesito. Una volta invero acclarato, giusta le considera

zioni innanzi svolte, che cosi statuendo la deliberazione in que stione ha prestato puntuale ossequio alla regola discendente dal

l'art. 5, 1° comma, seconda parte, d.l. 8 luglio 1974 n. 261, si

mile tesi potrebbe al più essere direttamente rivolta contro tale

norma per prospettarne, sotto corrispondente profilo, l'incostitu

zionalità. Senonché non si vede su quale disposizione della Co

stituzione essa tesi avrebbe suscettibilità di basarsi, tenuto in

particolare conto che la nuova disciplina introdotta nel 1974 ha

comportato non la totale vanificazione del predetto invocato di

ritto, bensì il mero differimento nel tempo della sua concreta

attuazione.

Parimenti infondato appare l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui il collocamento a riposo al 17 luglio 1974 sarebbe

comunque a lui spettato, vantando egli a quella data e, anzi, addirittura superando l'anzianità di quaranta anni di servizio e

rendendosi, pertanto, nei suoi confronti operante il disposto del

l'art. 1, penultimo comma, del più volte citato d.l. 8 luglio 1974

n. 261 che giustappunto esclude dal sistema dei contingenti se

mestrali — tra l'altro — il collocamento a riposo per raggiun

gimento dei limiti massimi di anzianità di servizio previsti dal

l'art. 2 legge 15 febbraio 1958 n. 46.

Come univocamente in altre occasioni affermato da questo con

sesso (cfr. decisioni sez. VI innanzi citate), devesi in contrario

rilevare che il predetto penultimo comma dell'art. 1 si è, in parte

qua, limitato a far puramente e semplicemente riferimento al ci

tato art. 2 legge 15 febbraio 1958 n. 46, senza in alcun modo mu

tarne la sfera soggettiva di efficacia; senza, più precisamente, estenderlo oltre l'ambito del personale statale e di quegli enti

pubblici che nei rispettivi regolamenti organici allo stesso si sia

no richiamati. E poiché il regolamento organico dell'I.n.p.s. nes

sun richiamo contempla a detto art. 2, ad esso evidentemente

l'istante non ha titolo di rifarsi onde invocare a suo favore il

delineato disposto dell'art. 1, penult, comma, d.l. 8 luglio 1974

n. 261.

Il ricorso va pertanto respinto. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag

gio 1980, n. 13; Pres. Levi Sandri, Est. Delfino; Focà (Avv.

Bùssi) c. Min. difesa (Avv. dello Stato D'Amato).

Impiegato dello Stato e pubblico — Contributi previdenziali —

Omesso versamento — Domanda di costituzione di rendita

vitalizia — Giurisdizione amministrativa (Legge 12 agosto 1962 n. 1338, disposizioni per il miglioramento dei trattamenti

di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti, art. 13).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda

con la quale il pubblico dipendente chieda che l'amministrazio

ne, che abbia omesso il versamento dei contributi previdenziali

obbligatori, costituisca presso l'I.n.p.s. una rendita vitalizia

equivalente alla pensione. (1)

(1) Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 1978, n. 699, ha affermato l'ob

bligo dell'amministrazione, in una data fattispecie, di provvedere alla costituzione della posizione assicurativa di un pubblico dipendente, ri conoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo in proposito, mentre con ordinanza di pari data n. 698, ha rimesso all'adunanza

L'Adunanza, ecc. — 1. - Il sig. Focà chiede che sia dichiarato il suo diritto alla costituzione presso l'I.n.p.s. della rendita vita lizia di cui all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338.

La sezione quarta ha ritenuto necessaria una verifica di ufficio della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, e, avendo riscontrato la esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la questione all'esame dell'adunanza plenaria.

2. - Secondo opinione ormai consolidata in giurisprudenza, ine risce al rapporto di impiego, e non a quello propriamente previ denziale, l'obbligo della pubblica amministrazione di iscrivere i

propri dipendenti non di ruolo all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'I.n.p.s., e di versare a quest'ultimo i relativi contributi.

Essendo, infatti, l'oggetto del rapporto che si instaura fra il lavoratore e il detto istituto rappresentato dalle prestazioni alle

quali il primo, una volta assicurato, ha diritto, si rivelano cer tamente estranei a tale rapporto — di cui costituiscono invece soltanto un presupposto di fatto — il diritto dello stesso lavo ratore alla iscrizione e i conseguenti obblighi contributivi posti in capo al datore di lavoro; situazioni che, infatti, traendo causa, a loro volta, direttamente dall'atto di assunzione, non possono che inerire a una delle varie relazioni intersoggettive facenti capo al rapporto di impiego globalmente inteso.

Viene, per ciò, pacificamente riconosciuta l'appartenenza alla

giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 29, n. 1, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, delle controversie sulla legittimità o meno del comportamento dell'amministrazione che abbia omesso di iscrivere il proprio dipendente all'assicurazione obbligatoria ovvero di versare, in tutto o in parte, i relativi contributi previ denziali (Ad. plen. 21 giugno 1968, n. 15, Foro it., 1969, III, 14, e, in applicazione del principio da questa enunciato, ancora da ultimo Sez. IV 29 giugno 1979, n. 527, id., Rep. 1979, voce

Impiegato dello Stato, n. 1315). È invece ancora motivo di dubbi se spetti allo stesso giudice

amministrativo, o non piuttosto a quello ordinario, una volta che sia stata accertata l'illegittimità della omissione, di conoscere altresì delle domande di risarcimento ex art. 2116 cod. civ. o — come è nel caso in esame — di costituzione della rendita vitalizia di cui al cit. art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338. In

fatti, mentre la Corte di cassazione in sede di regolamento della

giurisdizione è da tempo costantemente orientata, sia pure con motivazioni non sempre uniformi, a riconoscere per entrambe le ipotesi la giurisdizione del giudice amministrativo (da ultimo

plenaria la questione di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per la violazione di tale obbligo, proposta dal medesimo

dipendente' (la decisione dell'adunanza plenaria adesso riportata è sta ta emessa, però, in seguito all'ordinanza di rimessione 23 maggio 1978, n. 487, Foro it., Rep. 1978, voce Impiegato dello Stato, n.

1414, che la stessa sez. IV ha emesso in diversa, analoga controver sia). Dalla nota alle pronunce nn. 698 e 699 del 1978, id., 1979, III, 81, si può ricavare il quadro della giurisprudenza amministrativa, che è consolidata nel senso della giurisdizione amministrativa sulle con troversie relative all'obbligo dell'amministrazione di versare i con tributi previdenziali (successivamente, v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 1979, n. 527, id., Rep. 1979, voce cit., n. 1315), mentre è

più incerta, e anzi prevalentemente nel senso della giurisdizione del

giudice ordinario sulle controversie relative alle conseguenze della violazione di quell'obbligo (successivamente, nel senso della giurisdi zione del giudice ordinario, v. T.A.R. Campania 8 novembre 1979, n. 645, Trib. amm. reg.,. 1980, I, 368, e nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo, v. T.A.R. Liguria 15 novembre 1979, n. 407, ibid., 216).

La giurisprudenza della Cassazione è però consolidata nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo anche sulle contro versie relative al risarcimento del danno per omesso versamento da

parte dell'amministrazione dei contributi previdenziali, sia che la pre tesa risarcitoria sia basata sull'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338, sia che essa si fondi sull'art. 2116 cod. civ., in quanto la pretesa avanzata dal dipendente pubblico inerirebbe comunque al rapporto di impiego: Cass. 17 maggio, 29 giugno, 1° ottobre e 19 novembre

1979, nn. 2805, 3655, 5020 e 6021, Foro it., Rep. 1979, voce cit., nn.

1320, 230, 1319, 1318, nonché 10 novembre 1979, n. 5781, ibid., voce Previdenza sociale, n. 315. La Cassazione afferma la giurisdizio ne del giudice ordinario quando la controversia investa solo il

rapporto assicurativo in quanto tale, e non anche il rapporto di

pubblico impiego, come nel caso nel quale essa sia tra amministra zione e Ln.p.s.: sentenze 7 giugno 1979, nn. 3228 e 3229, ibid., voce

Impiegato dello Stato, nn. 1322, 1323. La decisione dell'adunanza plenaria che ora si riporta, si pronun

cia per un corrispondente ampliamento della giurisdizione ammini strativa in materia comprendendo in essa anche domande di tipo ri

sarcitorio, sulla base della distinzione del risarcimento come reinte

grazione per equivalente del diritto fatto valere in via principale, dal risarcimento come misura satisfattoria degli « ulteriori » danni, di stinzione che evidentemente potrà trovare in futuro altre applicazioni nel senso dell'estensione della giurisdizione amministrativa stessa.

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