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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza plenaria; decisione 23 ottobre 1981, n. 6;...

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Adunanza plenaria; decisione 23 ottobre 1981, n. 6; Pres. Pescatore, Est. Riccio; Quarta (Avv. De Mauro, Carrozzo) c. Aversa (Avv. Rampino), Provveditore agli studi di Lecce e altri. Conferma T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, 12 gennaio 1979, n. 1 Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982), pp. 49/50-51/52 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174299 . Accessed: 28/06/2014 15:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:53:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza plenaria; decisione 23 ottobre 1981, n. 6; Pres. Pescatore, Est. Riccio; Quarta (Avv. De Mauro, Carrozzo) c. Aversa (Avv. Rampino),

Adunanza plenaria; decisione 23 ottobre 1981, n. 6; Pres. Pescatore, Est. Riccio; Quarta (Avv. DeMauro, Carrozzo) c. Aversa (Avv. Rampino), Provveditore agli studi di Lecce e altri. ConfermaT.A.R. Puglia, Sez. Lecce, 12 gennaio 1979, n. 1Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982),pp. 49/50-51/52Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174299 .

Accessed: 28/06/2014 15:53

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 23 otto

bre 1981, n. 6; Pres. Pescatore, Est. Riccio; Quarta (Avv. De

Mauro, Carrozzo) c. Aversa (Avv. Rampino), Provveditore

agli studi di Lecce e altri. Conferma T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, 12 gennaio 1979, n. 1.

Giustizia amministrativa — Ricorso — Notificazione per pubblici

proclami — Individuazione dei controinteressati — Necessità — Limiti (Cod. proc. civ., art. 160; r. d. 17 agosto 1907 n. 642,

regolamento per la procedura dinanzi1 al Consiglio di Stato in

sede giurisdizionale, art. 14). Ricorsi amministrativi — Commissione dei ricorsi su incarichi e

supplenze nelle scuole secondarie — Decisione — « Reformatio

in peius » — Illegittimità (L. 13 giugno 1969 n. 282, conferimen

to degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione

secondaria, art. 11).

È ammissibile il ricorso che sia stato notificato per pubblici pro

clami, in conformità di quanto prescritto nell'autorizzazione del

presidente del tribunale amministrativo regionale, anche se non

siano stati identificati i controinteressati, purché essi siano fa cilmente individuabili. (1)

È illegittima la decisione con la quale la commissione dei ricorsi

in materia di incarichi e di supplenze negli istituti di istru

zione secondaria, investita del ricorso col quale l'aspirante

all'assegnazione di un incarico aveva impugnato la relativa gra duatoria chiedendo una migliore valutazione di alcuni suoi ti

toli, riconosciute fondate le censure dedotte, ma rivalutato il

complesso dei titoli del candidato, gli ha ridotto il punteggio

attribuitogli originariamente. (2)

Diritto. — 1. - La questione che è stata rimessa all'esame del

l'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di

(1) La decisione appare innovativa rispetto al più rigoroso orienta mento giurisprudenziale dominante, sostenuto, da ultimo, da Cons.

Stato, Sez. VI, 20 novembre 1979, n. 786, Foro it., Rep. 1980, voce Giustizia amministrativa, n. 665; T.A.R. Lazio, Sez. Ill, 11 luglio 1977, n. 410 (id., 1978, III, 678, con nota di richiami), che ha affer mato l'ammissibilità del ricorso non notificato ai controinteressati nep pure per pubblici proclami, ove essi non siano identificabili in base

agli atti impugnati; tra i precedenti ivi richiamati, v., in particolare, Ad. gen. 16 marzo 1967, n. 287, id., Rep. 1969, voce cit., n. 230.

Per riferimenti, v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 10 dicembre 1980, n. 1102, Trib. amm. reg., 1981, I, 38, nel senso della inammissibilità del ri corso notificato per pubblici proclami senza la specificazione dei mo

tivi sui quali si basa.

(2) In relazione, specificamente, alle commissioni dei ricorsi costi tuite presso i provveditorati agli studi, in base all'art. 11 1. 13 giugno 1969 n. 282, nel senso che esse non possono modificare o sostituire d'ufficio l'atto del provveditore, Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre

1977, n. 904, Foro it., Rep. 1978, voce Istruzione pubblica, n. 462; 30 novembre 1971, n. 1042, id., Rep. 1971, voce cit., n. 183. Per

riferimenti, v. T.A.R. Toscana 20 dicembre 1978, n. 718, id., Rep. 1979, voce cit., n. 470.

La giurisprudenza al riguardo applica principi affermati generalmen te nei confronti del ricorso gerarchico; per le pronunce successive al l'entrata in vigore del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, sul divieto dell'autorità decidente, in genere, di andare ultra petita rispetto al

ricorso, Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 602, id., Rep. 1978, voce Ricorsi amministrativi, n. 12; Sez. IV 21 giugno 1974, n. 456, id., Rep. 1974, voce cit., n. 31; Sez. VI 13 giugno 1972, n. 359, id., Rep. 1972, voce cit., n. 55. Di conseguenza, è illegittimo l'annul lamento del provvedimento impugnato per vizi non dedotti: Sez. V 31 ottobre 1980, n. 909, Cons. Stato, 1980, I, 1384. O in relazione a fatti materiali non dedotti dal ricorrente: Sez. I 31 ottobre 1977, n. 359/74, Foro it., Rep. 1980, voce cit., n. 26. E, soprattutto, l'au torità decidente non può sostituire, modificare o integrare la motiva zione sulla quale era stato basato il provvedimento impugnato: Sez. V 27 marzo 1981, n. 110, Cons. Stato, 1981, I, 320; Sez. VI 24 ottobre 1980, n. 964, id., 1980, I, 1413; Sez. VI 24 aprile 1979, n. 311 e 7 novembre 1978, n. 1149, Foro it., Rep. 1979, voce cit., nn. 21, 20; T.A.R. Lazio, Sez. III, 17 ottobre 1977, n. 575, id., Rep. 1978, voce cit., n. 14; Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio, 25 ottobre e 22 novembre

1974, nn. 391, 434, 547, id., Rep. 1974, voce cit., nn. 33-35; Sez. V 21 aprile 1972, n. 277, id., Rep. 1972, voce cit., n. 54. Per altri

riferimenti, v. T.A.R. Abruzzo, Sez. L'Aquila, 7 giugno 1978, n. 314, id., Rep. 1979, voce cit., n. 32; Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 1978, n. 896, id., Rep. 1978, voce cit., n. 13; Cons, giust. amm. sic. 20 set tembre 1976, n. 223, id., Rep. 1976, voce cit., n. 51; Sez. VI 13 giugno 1972, n. 539, id., Rep. 1972, voce cit., n. 59.

Sul vizio di ultra petita della sentenza del tribunale amministrativo

regionale, Cons. Stato, Sez. IV, 1° luglio 1980, n. 738, id., 1981,

III, 255, con nota di richiami, ai quali adde Cons, giust. amm. sic. 16 luglio 1981, n. 52, Cons. Stato, 1981, I, 893. Da ultimo, sul vizio di ultra petita delle ordinanze di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati davanti al giudice amministrativo, v. le

ordinanze del Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 1981, n. 116 e del T.A.R.

Campania, Sez. Salerno, 26 marzo 1981, n. 26, id., 1981, III, 609, con nota di Saporito.

Il Foro Italiano — 1982 — Parte III- 4.

Stato concerne la ritualità della notifica per pubblici proclami effettuata dal ricorrente Aversa nel corso del giudizio di primo

grado, e che forma oggetto del primo profilo del secondo mo

tivo di appello. Assume infatti l'appellante che nel corso del giudizio di pri

mo grado vi sarebbe stata violazione del principio del contrad

dittorio, in quanto la notifica per pubblici proclami disposta dal

collegio è stata effettuata in modo generico, tale cioè da non consentire l'individuazione dei controinteressati, perché l'avviso

pubblicato dal ricorrente non conteneva l'indicazione nominativa dei destinatari.

Osserva preliminarmente il collegio che il problema è stato già esaminato dal Consiglio di Stato in numerose pronunzie (Sez. V 29 marzo 1963, n. 160, Foro it., 1963, III, 228; Sez. IV 10 lu

glio 1963, n. 525, id., 1964, III, 19; Sez. IV 8 ottobre 1965, n.

564, id., Rep. 1965, voce Giustizia amministrativa, n. 328; Sez. IV 25 novembre 1969, n. 732, id., Rep. 1969, voce Militare, n.

48; Sez. VI 20 novembre 1979, n. 786, id., Rep. 1980, voce Giustizia amministrativa, n. 665), ed in tutte è stata affermata

l'esigenza che l'avviso inserito nei pubblici proclami contenesse l'indicazione dei soggetti controinteressati nel procedimento che formava oggetto dell'avviso di notifica. Tuttavia, con la citata decisione n. 732 del 25 novembre 1969, la sezione IV precisava che l'indicazione nominativa dei destinatari poteva omettersi in

quei casi in cui una precisa identificazione di tutti i contro interessati non fosse possibile, e con la decisione n. 786 del 20 novembre 1979, la sezione VI affermava altresì che potesse omet tersi l'indicazione nominativa dei controinteressati laddove l'av viso contenesse un criterio idoneo a consentirne la facile identi ficazione.

Premessa tale sintetica enunciazione dei precedenti giurispru denziali, la questione oggi proposta all'esame dell'adunanza ple naria concerne in modo specifico le modalità con cui deve essere

eseguita la notifica per pubblici proclami, e merita alcune pun tualizzazioni.

La procedura straordinaria della notifica per pubblici proclami è disciplinata per il processo amministrativo dall'art. 14 r. d. 17

agosto 1907 n. 642, il quale dispone che, quando la notifica del ricorso sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente della sezione adita può di

sporre che sia fatta per pubblici proclami, autorizzando il ri corrente a fare inserire nel foglio degli annunzi legali della pro vincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta ufficiale del regno (rectius-, della repubblica) un sunto del ricorso e delle sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle

circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli inte

ressati, ai quali la notifica debba farsi nei modi ordinari.

Orbene, come chiaramente si evince dal tenore della disposi zione, la norma identifica i presupposti del ricorso a tale tipo di

procedura, l'organo che la può disporre, le modalità essenziali

dell'avviso, le modalità eventuali che possono accompagnare tale

forma di pubblicità. Per quanto attiene al primo profilo, presupposto che consente

il ricorso a tale tipo straordinario di procedura è la somma diffi coltà di notifica nei modi ordinari, difficoltà dovuta al rile

vante numero delle persone chiamate in giudizio. La decisione

circa la presenza del presupposto, e la valutazione della pre senza degli elementi necessari, è rimessa al presidente del colle

gio giudicante. Per quanto attiene alle modalità essenziali, la norma dispone

che il ricorrente deve fare inserire, nel foglio degli annunzi le

gali della provincia e nella Gazzetta ufficiale, un riassunto del ri

corso e le sue conclusioni.

Per quanto concerne infine le modalità eventuali, la norma ri

mette al prudente apprezzamento del presidente del collegio di

prescrivere modalità aggiuntive ove le circostanze consiglino

particolari cautele, e di disporre la notifica nelle forme ordinarie

a taluni degli interessati che possono apparire particolarmente lesi dal processo.

Come ben si vede, la norma non dispone in modo espresso che

l'avviso da inserire nei pubblici proclami debba contenere la indicazione dei nominativi dei possibili controinteressati per cui, salvo il caso che tale specifica indicazione non sia disposta dal

presidente del collegio tra le forme di cautela consigliate dalle

particolari circostanze, l'omissione di tale indicazione non può concretare un vizio della notifica, né tanto meno condurre alla

sua nullità.

A conforto di tale assunto, osserva il collegio che l'art. 160 c. p. c., che contiene l'affermazione di un principio generale ap plicabile anche al processo amministrativo, ricollega la nullità

assoluta della notificazione alla incertezza assoluta sulla persona a cui la notificazione è fatta. Ma tale incertezza, che la legge

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PARTE TERZA

vuole assoluta, non consegue necessariamente ad ogni ipotesi di mancata indicazione dei controinteressati nell'avviso pubblicato sul foglio degli annunzi legali e sulla Gazzetta ufficiale, potendo il sunto del ricorso e le conclusioni, che l'art. 14 r. d. 642/1907 vuole inseriti nell'avviso, contenere elementi tali che consentano

l'agevole individuazione dei destinatari. Deve perciò confermarsi

l'indirizzo affermato dalla decisione n. 786 del 20 novembre 1979 della sesta sezione, che ritiene sufficiente per la validità della no

tificazione l'indicazione di un qualsiasi criterio idoneo a consen

tire una facile identificazione dei destinatari della notifica ef

fettuata con la procedura per pubblici proclami.

Nel caso in esame, l'inserzione pubblicata da Carlo Aversa

sulla Gazzetta ufficiale n. 258 del 14 settembre 1978 e sul fo

glio degli annunzi legali della provincia di Lecce del 12 settem

bre 1978, conteneva il riassunto del ricorso e le conclusioni, in

esso menzionando l'ordinanza del collegio che l'aveva disposta, i provvedimenti impugnati, la graduatoria cui si riferivano, la

indicazione dei soggetti che potevano essere lesi dal procedi mento giudiziario, da ricercarsi tra coloro che avevano conse

guito un punteggio non superiore a 44,57.

Pertanto, non essendo state prescritte nel caso di specie parti colari cautele, avendo l'inserzione indicato gli elementi menzio

nati dall'art. 14, contenendo i fatti enunciati nell'inserzione ele

menti idonei alla facile identificazione dei controinteressati, non

ricorrono circostanze per far considerare invalida la notifica ese

guita da Carlo Aversa per pubblici proclami.

2. - Disatteso in tal modo il primo profilo del secondo mo

tivo d'impugnazione, e risolte con la decisione n. 873 del 13 giu

gno-21 ottobre 1980 il secondo profilo del medesimo secondo

motivo, nonché le eccezioni procedurali di inammissibilità del

l'appello, resta ora da esaminare il primo motivo di impugna

zione, che attiene al merito.

Deduce l'appellante con tale censura che il T.A.R. ha errato

nell'annullare la decisione della commissione ricorsi perché ave

va ridotto il punteggio attribuito ad Aversa nella graduatoria.

L'appellante non contesta il principio affermato dal T.A.R. che

in sede di esami dei ricorsi, l'organo amministrativo o giurisdi zionale prepostovi deve attenersi alla domanda del ricorrente e

non può andare oltre le sue richieste, ma lamenta che il primo

giudice di tale principio non ha fatto corretta applicazione perché era stato proprio il ricorrente Aversa a chiedere alla commissione

ricorsi il riesame del suo fascicolo e l'attribuzione del punteggio che gli spettava, per cui la commissione, nel ritenere non dovuti

taluni punti, e nel ridurre il punteggio complessivo attribuito

dalla commissione nomine, non era andata oltre le richieste della

parte, ma vi aveva correttamente adempiuto.

La censura è infondata e deve essere disattesa.

Invero, Carlo Aversa, con l'istanza alla commissione ricorsi del

25 ottobre 1976, aveva richiesto il riesame del suo fascicolo per sonale e l'attribuzione del maggior punteggio di 28,50 nella prima

graduatoria, e di 44,57 nella seconda. La commissione ricorsi po teva perciò accogliere in tutto o in parte il ricorso, ed aumen

tare quindi in tutto o in parte il punteggio attribuitogli dalla com

missione nomine, ovvero poteva respingere il ricorso confermando

il punteggio impugnato. Non poteva invece ridurre il punteggio per ché tale riduzione non era stata né esplicitamente né implicitamente richiesta, né Carlo Aversa aveva interesse a richiederla, per cui

come ha esattamente ritenuto il T.A.R., la decisione della com

missione ricorsi è viziata di ultrapetizione.

La reiezione di tutti i motivi dell'impugnazione, ne compor tano il rigetto. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 19 mag

gio 1981, n. 5; Pres. Levi Sandri, Est. Berruti; Cilea (Avv.

Jaricci) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Siconolfi). Annulla

T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 dicembre 1977, n. 1052.

Impiegato dello Stato e pubblico — Vedova di guerra — Passag

gio a nuove nozze prima della cessazione dell'impiego — Be

nefici combattentistici — Spettanza (L. 24 maggio 1970 n.

336, norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti

pubblici ex combattenti e assimilati, art. 1, 2, 3; d. 1. 8 luglio 1974 n. 261, modificazioni alla 1. 24 maggio 1970 n. 336, art. 1,

3; 1. 14 agosto 1974 n. 355, conversione in legge, con modifica

zioni, del d. 1. 8 luglio 1974 n. 261, art. 1).

La vedova di guerra che passi a nuove nozze prima della cessa

zione del rapporto di impiego conserva i benefici combattenti

stici relativi al collocamento a riposo e al connesso trattamento

pensionistico e di quiescenza. (1)

Diritto. — Secondo l'ordinanza pronunciata dalla sezione quar to, la questione centrale della causa, della quale è rimesso l'esa me all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali di questo consiglio, si concreta nel decidere se i benefici previsti dalla 1. 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integra zioni a favore dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici in possesso dei requisiti combattentistici ed assimilati debbano essere attribuiti anche alla vedova di guerra, che abbia contratto nuove nozze anteriormente alla cessazione del rapporto di impiego.

Alla questione, invero, ha dato soluzioni discordi la giurispru denza di questo consiglio.

La decisione 28 gennaio 1975, n. 62 (Foro it., Rep. 1975, voce

Impiegato dello Stato, n. 530) della sezione quarta ha affermato la non applicabilità del privilegio in oggetto alla fattispecie deli

neata, in base al rilievo che la condizione di vedova di guerra costituisca requisito di durata indefinita connesso ad una parti colare posizione di stato civile. Con la conseguenza che, nel caso sia costituito un nuovo rapporto matrimoniale, lo status predetto risulterebbe modificato, venendo meno il possesso della qualifica richiesta dalla legge per l'attribuzione dello speciale trattamento di cessazione dal servizio.

Il che avrebbe avuto conferma, nel sistema della legislazione pensionistica di guerra, dalle disposizioni dell'art. 59, 1° comma, 1. 10 agosto 1950 n. 648 e dell'art. 47, 1° comma, 1. 18 marzo 1968 n. 313, le quali prevedevano la perdita del diritto a pen sione a carico della donna passata a seconde nozze e l'even tuale riversione della pensione stessa a favore degli orfani.

Il contrario indirizzo interpretativo è stato seguito, invece, dalla commissione speciale per le questioni di pubblico impiego, istituita presso questo consiglio, con il parere, in data 26 giugno 1978, n. 72 (id., Rep. 1980, voce cit., n. 472), nel quale è stato

precisato che il presupposto per l'attribuzione dei benefici in esa me è da ravvisare nella particolare situazione di benemerenza

conseguente alla morte del coniuge per causa di guerra, indipen dentemente dal protrarsi della condizione vedovile, in ispecie al

tempo della cessazione del rapporto di impiego. Tale indirizzo è parso, invero, corroborato sul piano logico

sistematico, dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costi

tuzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., delle disposizioni limi tative del diritto a pensione della vedova di guerra passata ad altre nozze, per il solo fatto del nuovo matrimonio ed anche se il coniuge non fruisca di reddito assoggettabile ad imposta per sonale diretta (Corte cost. n. 184 del 27 giugno 1975, id., 1975, I, 2683).

Tale tesi, fatta propria dall'appellante, è ad avviso del colle

gio, fondata.

Le disposizioni della 1. 24 maggio 1970 n. 336 e delle successi ve leggi di modificazione ed integrazione (1. 9 ottobre 1971 n.

824; d. 1. 8 luglio 1974 n. 261, convertito in 1. 14 agosto 1974 n.

355) si inquadrano, come è noto, sulle provvidenze a favore di coloro che per fatto od a causa della guerra hanno subito soffe renze o detrimento nell'interesse della collettività nazionale, assi curando ad essi, per il solo fatto dell'appartenenza alle categorie di soggetti indicate dalla legge, ed a prescindere dall'attualità di alcun pregiudizio, particolari benefici di carattere patrimoniale, mediante il riconoscimento di un trattamento differenziato del

rapporto di impiego, relativamente alla progressione economica retributiva (art. 1) ed ai termini ed ai requisiti per il colloca mento a riposo ed al connesso trattamento pensionistico e di

quiescenza (art. 2 e 3).

(1) La questione della riconoscibilità dei benefici previsti dalla 1. 24 maggio 1970 n. 336 anche alla vedova di guerra passata a seconde nozze è stata rimessa all'esame dell'adunanza plenaria da Cons. Stato, Sez. IV, ord. 18 dicembre 1979, n. 1188, Foro it., Rep. 1980, voce Impiegato dello Stato, n. 471; in senso conforme, v. Cons. Stato, Comm. spec., 26 giugno 1978, n. 72/199/78, ibid., n. 472; la deci sione riportata segue la linea di tendenza espressa da Corte cost. 27 giugno 1975, n. 184, id., 1975, I, 2683, che ha dichiarato l'illegitti mità costituzionale delle disposizioni che stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del ma trimonio anche se il marito non fruisca di reddito assoggettabile al l'imposta complementare.

La giurisprudenza precedente ha seguito invece l'opposto orienta mento, in base al quale la vedova di guerra che passi a nuove nozze perde il particolare status civile che legittimava l'applicazione dei benefìci previsti dalla 1. 22 maggio 1970 n. 336: cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 dicembre 1977, n. 1052, id., Rep. 1978, voce cit., n. 615; Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 1975, n. 62, id., Rep. 1975, voce cit., n. 330; Sez. II 2 luglio 1974, n. 529, id., Rep. 1976, voce cit., n. 592.

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