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Adunanza plenaria; decisione 25 febbraio 1980, n. 5; Pres. Levi Sandri, Est. Merenda; Laudani(Avv. Maccarronello) c. Comitato provinciale prezzi di Catania, Soc. Acque Difesa. ConfermaCons. giust. amm. sic. 17 giugno 1977, n. 112Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 281/282-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171172 .
Accessed: 25/06/2014 01:20
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; decisione 29 aprile 1980, n. 473; Pres. Pescatore, Est. Giovannini; Comune di Petina
(Avv. Colacino, Brancaccio) c. Associazione italiana Fondo
mondiale della natura (Avv. L. De Luca, G. Abbamonte) e
Regione Campania (Avv. N. Abbamonte, Del Conte). Annulla
T.A.R. Campania 21 dicembre 1976, n. 789.
Giustizia amministrativa — Regolamento edilizio e programma di fabbricazione — Impugnazione dell'Associazione italiana
per il Fondo mondiale della natura — Difetto di interesse legitti mo — Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso proposto dall'Associazione italiana per il Fondo mondiale della natura contro il regolamento edilizio
ed annesso programma di fabbricazione di un comune, in base
al suo solo fine statutario di preservazione dell'ambiente, ma
difettando lo specifico collegamento con quel determinato am
biente (titolarità di diritti di godimento su beni in esso ubi
cati, o insediamento non precario né occasionale), che vale ad
attribuire al soggetto ricorrente una posizione di interesse le
gittimo. (1)
La Sezione, ecc. — Fatto. — In primo grado è stato impugnato dinanzi al T.A.R. della Campania, da parte dell'Associazione ita
liana per il Fondo mondiale della natura, il decreto del presidente della locale giunta regionale 17 gennaio 1975 n. 57, recante ap
provazione del regolamento edilizio ed annesso programma di fab
bricazione del comune di Petina; è stata inoltre impugnata la
deliberazione del consiglio comunale di Petina 22 luglio 1974
n. 93 di adozione del regolamento, nonché ogni ulteriore atto
anteriore, connesso o conseguenziale. Con sentenza n. 789 pubblicata il 21 dicembre 1976, il tribuna
le regionale ha respinto varie eccezioni di irricevibilità e di inam
missibilità del ricorso sollevate dalle amministrazioni intimate e
disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso stesso nei
confronti della soc. CIAT e dello Studio R.C., nel dubbio circa
la ritualità della originaria notifica.
Propone ora appello il comune di Petina nuovamente prospet tando, attraverso la censura delle corrispondenti parti della sen
tenza di prime cure, le eccezioni pregiudiziali disattese dal tri
bunale regionale, giusta la seguente articolazione: 1) l'originario ricorso è inammissibile perché proposto quando il provvedimento
impugnato non aveva ancora acquisito efficacia, non essendo al
momento spirato il quindicesimo giorno di sua pubblicazione nel
l'albo comunale; 2) rispetto al regolamento edilizio ed al pro
gramma di fabbricazione, l'associazione ricorrente è priva di una
posizione differenziata atta a radicare in suo capo un interesse
legittimo, a ciò non valendo la finalità statutariamente prefissale di difesa e conservazione dei valori -della natura anche con mezzi
e rimedi giurisdizionali; 3) il provvedimento impugnato non era
suscettibile, stante la sua natura regolamentare, di ledere l'inte
resse attuale dell'associazione. (Omissis) Diritto. — In primo luogo va dichiarata la irricevibilità della
impugnativa incidentale della regione, in quanto notificata ol
tre il termine stabilito dall'art. 37, 1° comma, r. d. 26 giugno 1924
n. 1054, operante nel giudizio di appello in virtù del richiamo
contenuto nell'art. 29, 1° comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Meritevole di accoglimento appare invece l'impugnativa princi
pale del comune, fondato ed assorbente palesandosi il secondo
motivo di gravame, con cui viene dedotto che erroneamente il
tribunale amministrativo regionale ha ritenuto l'Associazione ita
liana per il Fondo mondiale della natura titolare di una posizione di interesse legittimo rispetto al regolamento edilizio ed annesso
programma di fabbricazione fatti oggetto dell'originario ricorso.
Come è invero noto, con recente decisione 19 ottobre 1979, n.
24 (Foro it., 1980, III, 1), l'adunanza plenaria di questo consesso
ha avuto modo di affermare che, a fronte di provvedimenti am
ministrativi afferenti valori ambientali, sono riconoscibili posi zioni di interesse legittimo unicamente in capo a quei soggetti i
quali col determinato ambiente di volta in volta inciso presentino ben precisi e consistenti collegamenti, o in quanto titolari di di
ritti di godimento su beni nello stesso ubicati ovvero in quanto ivi comunque insediati non precariamente e non occasionalmente.
Riguardo in particolare alle associazioni private riconosciute, l'adunanza plenaria ha perciò negato che posizioni siffatte pos sano in loro favore promanare dalla mera previsione nei rispet
(1) La decisione si richiama ai principi enunciati da Cons. Stato, Ad. plen., 19 ottobre 1979, n. 24, Foro it., 1980, III, 1, con osserva zioni di A. Romano, le cui aspettative di una loro applicazione più possibilista non appaiono per ora esaudite.
Sulla tutelabilità di interessi diffusi o di interessi collettivi (e sulla relativa differenza), v., da ultimo, la nota redazionale a Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 1979, n. 378, id., 1980, III, 54.
Il Foro Italiano — 1980 — Parte III-20.
tivi statuti di un generico fine di tutela dell'ambiente, qualora i
relativi appartenenti siano privi dei predetti collegamenti con lo
specifico ambiente in concreto considerato.
Alla stregua di tale indirizzo, da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, deve dunque escludersi che l'Associazione italiana
per il Fondo mondiale della natura fosse titolare di una situa
zione di interesse legittimo atta a legittimarla al ricorso, avendo essa agito avverso il regolamento edilizio ed annesso programma di fabbricazione del comune di Petina in base soltanto al suo fine statutario di preservazione dell'ambiente e non già alla esi stenza dei descritti collegamenti in loco da parte dei suoi as sociati.
La ritenuta fondatezza dell'esposto motivo di gravame comporta il logico assorbimento degli altri motivi dedotti. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 25 feb braio 1980, n. 5; Pres. Levi Sandri, Est. Merenda; Laudani
(Avv. Maccarronello) c. Comitato provinciale prezzi di Ca
tania, Soc. Acque Difesa. Conferma Cons, giust. amm. sic. 17
giugno 1977, n. 112.
Prezzi (disciplina dei) — Acqua — Contratto di fornitura — De terminazione autoritativa di un prezzo superiore — Legittimità (D. 1. 15 settembre 1947 n. 896, nuove disposizioni per la di
sciplina dei prezzi, art. 12). Prezzi (disciplina dei) — Acqua — Determinazione del prezzo —
Legittimità — Fattispecie.
È legittimo il provvedimento di determinazione autoritativa del
prezzo dell'acqua estratta da un pozzo e distribuita a scopi irrigui e potabili, anche se in un contratto di fornitura di parte di tale acqua era stato determinato un prezzo inferiore (in mo
tivazione, è stato precisato che non rientra nella giurisdizione amministrativa ma in quella del giudice ordinario la cognizio ne della questione dell'applicabilità del nuovo prezzo dell'ac
qua fornita in base a tale contratto). (1) È legittimo il provvedimento di determinazione del prezzo ora
rio dell'erogazione dell'acqua estratta da un pozzo e distri buita a scopi irrigui e potabili, se esso è basato su una ade
guata istruttoria (nella specie, tra l'altro, era stato effettuato
(1) Non risultano precedenti editi in termini; v., peraltro, Cons, giust. amm. sic. 17 giugno 1977, n. 112, ora confermata, Foro it., Rep. 1977, voce Prezzi, nn. 8, 45.
Per riferimenti vari sul problema sollevato dalla massima in epigrafe si rinvia a T.A.R. Emilia-Romagna 10 marzo 1977, n. 126, id., 1978, III, 394, con nota di richiami di G. B. Garrone.
Più specificamente, nel senso che la competenza dei comitati pro vinciali prezzi in materia di determinazione prezzi, a norma dell'art. 44 d. 1.1. 19 ottobre 1944 n. 347, non incontra limiti nelle conven zioni o pattuizioni private, con cui siano state regolate le forniture di merci, prodotti o servizi sottoposti a tale disciplina, essendo gli accordi tra le parti un elemento estraneo alla valutazione effettuata dall'organo competente, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 1964. n. 125, id., 1964, III, 375, con nota di richiami, cui adde, in moti
vazione, Trib. Roma 13 luglio 1977, id., 1978, I, 751, con nota di richiami e Cons, giust. amm. sic. 17 giugno 1977, n. 112, cit.
Circa la competenza dei C.p.p. per la determinazione dei prezzi di utenza di acqua pubblica da praticarsi dai concessionari, v. Cass. 19 febbraio 1979, n. 1069, id., 1979, I, 2672, con nota di richiami.
Sui rapporti tra contratto per la fornitura di beni o per la presta zione di servizi il cui prezzo viene autoritativamente fissato e provve dimento C.p.p. di determinazione di esso, nel senso dell'ammissibilità di una deroga al prezzo C.p.p. in favore del prezzo inferiore nego ziato tra le parti, vedi T.A.R. Emilia-Romagna 10 marzo 1977, n. 126, cit., dove si evidenzia come i prezzi C.i.p. e C.p.p. abbiano, per giurisprudenza costante, carattere di prezzo massimo, ma non di prezzo imposto, e cioè fisso, per cui essi non rappresentano un limite
inderogabile all'autonomia contrattuale dei privati, i quali possono concludere contratti anche a prezzi minori. Cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 1979, n. 733, Cons. Stato, 1979, I, 1464; T.A.R. Lombardia 23 marzo 1979, n. 110 e T.A.R. Piemonte 22 novembre 1978, n. 594, Trib. amm. reg., 1979, I, 165 e 98; Cass. 13 novembre 1975, n. 3817, Foro it., Rep. 1975, voce cit., nn. 36, 44.
Sulla competenza giurisdizionale dell'a.g.o. in ordine alla questione di applicabilità del prezzo autoritativamente determinato a contratti
interprivatistici già in corso cfr., in senso conforme alla decisione che si riporta, Trib. Roma 13 luglio 1977, cit. cui adde Cass., Sez. un., 4 luglio 1975, n. 2593, id., 1975, I, 2484, con nota di richiami e, per qualche riferimento, T.A.R. Piemonte 2 novembre 1978, n. 594, cit.
In dottrina, sull'influenza del prezzo determinato d'imperio sulle
pattuizioni private, v. A. Romano, Limiti dell'autonomia privata derivanti da atti amministrativi, Milano, 1960, 88 segg., e G. Greco, Provvedimenti amministrativi costitutivi di rapporti giuridici tra pri vati, Milano, 1977, 367 segg.
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PARTE TERZA
un esame analitico e dettagliato dei costi e del piano finan ziario presentato dalla società distributrice). (2)
L'Adunanza, ecc. — L'appello è infondato.
Non ha pregio il primo motivo dedotto dall'appellante il
quale sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per vio lazione dell'art. 12 d. 1. 15 settembre 1947 n. 896 che, prevedendo l'inserzione automatica nei contratti del prezzo di imperio solo se inferiore a quello contrattuale, non avrebbe consentito l'au mento del prezzo di fornitura dell'acqua irrigua già regolato con
rapporto di natura privatistica. Va osservato in proposito che il precetto contenuto nel citato
art. 12 riguarda esclusivamente l'automaticità dell'inserzione del
nuovo prezzo nel contratto eventualmente esistente; esso non ri
guarda e non può riguardare la legittimità della fissazione di un
prezzo di imperio da parte del comitato prezzi in materia di
fornitura d'acqua. L'acqua estratta dal pozzo in contrada Difesa
per cui è controversia, oltre ad essere stata formalmente dichia
rata di pubblico interesse, è destinata non solo alla irrigazione dei terreni di proprietà degli appartenenti al consorzio rappre sentato dall'appellante, ma anche all'approvvigionamento idrico dei centri residenziali di diversi comuni viciniori; non va perciò posta in dubbio la competenza del 'C.p.p. a fissare i prezzi re lativi indipendentemente dall'esistenza di precedenti rapporti con trattuali.
Stabilito il prezzo, il proprietario del pozzo ha chiesto agli utenti di adeguarsi al nuovo canone ed essi, se avessero ritenuto
che, in fase applicativa, per la esistenza di precedenti clausole
contrattuali, il provvedimento non andava applicato a loro, trat tandosi di rapporti di natura privatistica, avrebbero
dovuto adire
l'a.g.o. Il consorzio invece, attraverso il suo legale rappresentante, ha
impugnato il provvedimento del C.p.p. per motivi di legittimità per cui, ferma restando la giurisdizione del giudice amministra tivo trattandosi di far valere interessi legittimi, corretta appare l'impostazione della sentenza appellata la quale ha affermato la
competenza del giudice ordinario per gli aspetti di natura priva tistica investenti diritti soggettivi. Non v'è stata quindi violazione nel provvedimento impugnato del citato art. 12 per i motivi sue
sposti, non è ravvisabile nella sentenza appellata alcuna contrad dittorietà sussistendo in effetti la giurisdizione del giudice am ministrativo in materia di legittimità del provvedimento ed es sendo incontestabile anche quella del giudice ordinario allorché si fosse dovuto passare all'esame del rapporto contrattuale in re lazione all'interpretazione applicativa del provvedimento impu gnato.
Neanche la seconda censura è fondata. La determinazione del prezzo, come risulta dal verbale esi
stente in atti, è stata effettuata a seguito dell'esame analitico e
dettagliato dei costi e del piano finanziario presentato dalla so cietà insieme con i disegni e con il computo metrico estimativo delle opere ed attrezzature connesse con il sistema di pozzo e
gallerie; dal verbale risulta altresì che il relatore ha proceduto ad « accertamenti locali e a relative correzioni del piano finan ziario di esercizio » per cui alla richiesta della società di un
prezzo orario di lire 2.300 per la fornitura a scopo irriguo ha
corrisposto la determinazione del comitato che ha stabilito un
prezzo di lire 1.700. È irrilevante pertanto la censura dell'appellante il quale sostie
ne che la cifra indicata dalla società per il fondo « appoggio ca nali » sarebbe inferiore a quella effettivamente realizzata.
A prescindere dal fatto che nessuna prova è stata adottata in
proposito, va tuttavia rilevato che la voce « fondo appoggio ca
nali » è una delle tante voci prese in considerazione ed il piano finanziario di esercizio, contenente tale voce, è solo uno degli ele
menti esaminati per la determinazione del prezzo che, come già rilevato, è stato fissato in misura notevolmente inferiore a quella richiesta.
La lamentata carenza di istruttoria non esiste non solo per la
irrilevanza della voce, ma anche e soprattutto per il fatto che
il relatore della pratica in seno al C.p.p., come risulta dal verbale e come precisato nella sentenza appellata, ha fatto una appro fondita istruttoria prima di portare la questione in comitato.
Va respinto altresì il terzo motivo sia per le ragioni efficace mente espresse nella sentenza appellata: « l'esame comparativo della situazione generale tariffaria va fatto allorquando il comi
(2) Nel senso dell'esigenza che la motivazione del provvedimento di determinazione autoritativa prezzi sia fondata su di un'istruttoria
adeguata delle condizioni di mercato e sull'analisi dei costi dei fattori di produzione, cfr., da ultimo, in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sez.
Ili, 19 marzo 1979, n. 251, Foro it., 1980, III, 269, con nota di ri chiami.
tato intervenga in ordine a singoli rapporti contrattuali per cui
si chieda una deroga alla regolamentazione generale », sia per ché nel caso in esame, data la specialità della fornitura e conside
rato il potere discrezionale attribuito ai comitati che possono de
cidere anche sulla base di ragioni equitative, tale esame compa rativo non era richiesto.
Del tutto privo di fondamento è infine il quarto motivo con il
quale si lamenta che i motivi subordinati non sarebbero stati esa
minati. Il collegio rileva che una sola subordinata era stata de
dotta in primo grado con la terza censura ed era l'eventuale di
fetto di competenza del C.p.p. in quanto il rapporto era regolato dal contratto. In proposito la sentenza appellata invece, dopo aver esaminato il tipo di domanda sottoposta al C.p.p., afferma
testualmente: «... in relazione a tale oggetto non è disconosci
bile la competenza del C.p.p. a regolamentare i prezzi di forni
tura di interesse provinciale a richiesta di qualsiasi parte inte
ressata e, quindi, anche del fornitore ».
Il ricorso in appello va perciò respinto per la infondatezza di
tutti i motivi dedotti.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 29 gen naio 1980, n. 3; Pres. Levi Sandri, Est. Riccio; Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Freni) c. Pellegrino. Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I, 26 gennaio 1977, n. 75.
Concorso a pubblico impiego — Carriere direttive e di concetto — Invalidi di guerra e civili — Elevazione del limite di età —
Legittimità (Legge 5 ottobre 1962 n. 1539, provvedimenti in
favore dei mutilati e invalidi civili, art. 11; legge 2 aprile 1968
n. 482, disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pub bliche amministrazioni e le aziende private, art. 1, 12).
L'elevazione fino a 55 anni del limite massimo di età prevista
per l'assunzione presso pubbliche amministrazioni degli inva
lidi, è applicabile non solo alla chiamata diretta del personale
operaio e della carriera ausiliaria, ma anche per l'ammissione
ai concorsi richiesti per l'accesso alle carriere direttive e di con
cetto. (1)
L'Adunanza, ecc. — 1. - La controversia è stata rimessa al
l'esame dell'adunanza plenaria per un contrasto di giurisprudenza tra la decisione della VI Sezione n. 211 del 22 maggio 1973 (Foro
it., Rep. 1973, voce Concorso ad un impiego, n. 18) e la decisione
della IV Sezione n. 595 del 13 luglio 1976 (id., Rep. 1976, voce
cit., nn. 10, 45).
(1) L'adunanza plenaria ha accolto l'orientamento largamente pre valente in giurisprudenza: T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 marzo 1979, n.
281, Trib. amm. reg., 1979, I, 1043; Corte conti, Sez. contr., 25 marzo
1976, n. 673, Foro it., Rep. 1977, voce Concorso a pubblico impiego, n.
40; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 1977, n. 445, ibid., n. 39; 13 lu
glio 1976, n. 595, id., Rep. 1976, voce cit., n. 45; T.A.R. Calabria 17 gennaio 1976, n. 4, ibid., n. 42; T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 dicembre
1975, n. 800, ibid., n. 44; T.A.R. Sicilia 22 gennaio 1976, n. 12, ibid., n. 46; Cons. Stato, Sez. I, 5 giugno 1970, n. 1342, id., Rep. 1971, voce Invalidi, n. 5; Sez. II 16 dicembre 1969, n. 1349, id., Rep. 1970, voce cit., n. 13.
In senso contrario, T.A.R. Toscana 22 febbraio 1978, n. 74, id.,
Rep. 1978, voce cit., n. 21; 24 settembre 1974, n. 85, id., Rep. 1975, voce cit., n. 46; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 1973, n. 211, id.,
Rep. 1973, voce cit., n. 18. Per l'affermazione generale secondo la
quale l'appartenenza ad una delle categorie c. d. protette non com
porta l'elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Bologna, 24 novembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 22; Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 1975, n. 128/75, id., Rep. 1977, voce cit., n. 41.
Per quel che riguarda l'assunzione dell'invalido ad un posto della
carriera esecutiva, nel senso che il beneficio dell'elevazione del li mite massimo di età vale solo per la chiamata diretta, e non anche
per la garanzia di una riserva di posti attribuiti per concorso, T.A.R.
Sicilia, Sez. Catania> 23 marzo 1979, n. 81, Trib. amm. reg., 1979, I, 1898; T.A.R. Puglia, Sez. Bari, 9 novembre 1978, n. 789, ibid., 280; T.A.R. Toscana 10 novembre 1978, n. 621, ibid., 180; Cons.
Stato, Sez. V, 25 gennaio 1980, n. 84, Cons. Stato, 1980, I, 75; Sez. I 5 giugno 1970, n. 1342, Foro it., Rep. 1971, voce Invalidi, n. 5. Con
tra, Comm. speciale 6 marzo 1978, n. 48/1199/76, Cons. Stato, 1979, I, 1894.
Per affermazioni generali per le quali il beneficio dell'elevazione del
limite massimo di età vale non solo per le chiamate dirette ma anche
per i concorsi, Cons. Stato, Sez. II, 4 maggio 1977, n. 749/76, Foro
it., Rep. 1978, voce Concorso a pubblico impiego, n. 20; T.A.R. Lazio, Sez. I, 1° dicembre 1975, n. 805, id., Rep. 1976, voce cit., n. 41.
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