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Adunanza plenaria; decisione 23 febbraio 1982, n. 1; Pres. Pescatore, Est. Agresti; Russo e altri(Avv. Capaccioli, D'Amelio) c. Min. pubblica ıstruzione e altri. Annulla T.A.R. Toscana 23 giugno1976, n. 371Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1982),pp. 189/190-191/192Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174336 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 23 feb
braio 1982, n. 1; Pres. Pescatore, Est. Agresti; Russo e altri
(Avv. Capaccioli, D'Amelio) c. Min. pubblica istruzione e al
tri. Annulla T.A.R. Toscana 23 giugno 1976, n. 371.
Istruzione pubblica — Università — Ricercatori dipendenti dal
C.N.R. — Incaricati interni di insegnamento — Assegno pen sionabile — Assegno speciale — Spettanza (D. 1. 1° ottobre
1973 n. 580. misure urgenti per l'università, art. 12; 1. 30 no
vembre 1973 n. 766, conversione in legge, con modificazioni,
del d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580, art. unico; 1. 15 novembre 1973
n. 732, provvidenze a favore del personale dipendente da enti
pubblici non economici, art. unico).
Impiegato dello Stato e pubblico — Stipendi e assegni arretrati — Interessi dalla domanda — Rivalutazione del credito —
Giurisdizione amministrativa.
Ai ricercatori dipendenti dal Consiglio nazionale delle ricerche,
cui è attribuito l'assegno temporaneo annuo e che siano an
che incaricati interni di un insegnamento universitario, spetta
l'assegno pensionabile previsto per i docenti universitari. (1)
Ai ricercatori dipendenti dal Consiglio nazionale delle ricerche,
che siano anche incaricati interni di un insegnamento univer
sitario, spetta l'assegno speciale. (2) Al pubblico dipendente che vanti nei confronti dell'amministra
zione di appartenenza un credito per stipendi e assegni arre
trati spettano i relativi interessi dal momento della domanda, e al riguardo sussiste la giurisdizione del giudice amministra
tivo. (3) Il credito che il pubblico dipendente vanti nei confronti dell'am
ministrazione di appartenenza per stipendi e assegni arretrati
deve essere rivalutato secondo gli indici 1ST AT, e al riguardo sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (4)
Diritto. — Gli appellanti, dipendenti del Consiglio nazionale
delle ricerche (C.N.R.), professori incaricati presso l'università
di Pisa, chiedono la riforma di una sentenza con la quale il
T.A.R. per la Toscana ha respinto un loro ricorso in tema di
diritto agli emolumenti istituiti con l'art. 12 d. 1. 1° ottobre 1973
n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con
modificazioni nella 1. 30 novembre 1973 n. 766.
Come ricordato nella pregressa esposizione in fatto, la norma
citata istituì a favore del personale insegnante delle università e
degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed
incaricato un assegno annuo pensionabile ed utile ai fini dell'in
dennità di buonuscita, stabilito in misure indicate nelle tabelle
annesse al decreto-legge. A norma del 2° comma dello stesso articolo, l'assegno pensio
nabile sostituì' l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 22
1. 26 gennaio 1962 n. 16.
Lo stesso assegno (3° comma) fu dichiarato non cumulabile con
altri assegni o indennità analoga e con trattamenti economici on
nicomprensivi. Il 4° comma del ripetuto art. 12 istituì, a favore del perso
nale di cui al r comma, un assegno speciale mensile nelle misure forfettarie di lire 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo e di lire 80.000 per i professori incaricati esterni e per gli as
sistenti. Per rendere maggiormente chiaro quanto appresso si dirà, gio
va ricordare che gli incaricati di insegnamento universitario si
dividono in due categorie: a) incaricati esterni, che sono coloro i quali « non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di reddito di lavoro subordinato »; b) gli altri,
denominati per contrapposizione incaricati interni, che sono co
loro i quali ricoprono un ufficio dello Stato o di ente pubbli
(1) L'ordinanza di rimessione della Sez. VI 15 gennaio 1980, n. 10, è riportata in Foro it., 1980, III, 447, con ampia nota di richiami.
(2) L'adunanza plenaria applica ai ricercatori del C.N.R. il prin
cipio secondo il quale il c. d. assegno speciale spetta anche agli in
caricati interni, già affermato nei due suoi precedenti 10 giugno 1980,
n. 21, e 6 maggio 1980, n. 14, Foro it., 1980, III, 433, con nota di
richiami, ai quali adde, sempre nel medesimo senso, Sez. VI 14 lu
glio e 20 ottobre 1981, nn. 426 e 508, Cons. Stato, 1981, I, 878 e 1091.
(3) L'adunanza plenaria conferma il proprio precedente 7 aprile
1981, n. 2, Foro it., 1981, III, 427, con nota di richiami. Cfr. anche
T.A.R. Lazio, Sez. III, 1° febbraio 1982, n. 116, id., 1982, III, 120, con nota di richiami, che, affermato che il giudice amministrativo deve
rivalutare il credito di lavoro del pubblico dipendente, precisa che
esso deve aggiungere alla somma cosi rivalutata gli interessi legali.
(4) Nello stesso senso, Ad. plen. 30 ottobre 1981, n. 7, Foro it.,
1982, III, 1, con nota di Pardolesi, nonché la sentenza del T.A.R.
Lazio richiamata nella nota che precede.
Il Foro Italiano — 1982 — Parte
co o privato o fruiscono, comunque, di redditi di lavoro subor
dinato.
Le questioni che l'adunanza plenaria è chiamata a risolvere so
no le seguenti: 1) se agli appellanti spetti, nella qualità di inca
ricati interni, l'assegno pensionabile in rapporto al fatto che es
si, pur non godendo di trattamento economico onnicomprensivo,
percepivano dal C.N.R. l'assegno temporaneo previsto dalla 1. 15
novembre 1973 n. 732, assegno ritenuto dai primi giudici di na
tura analoga all'assegno pensionabile; 2) se agli appellanti spet
ti l'assegno speciale, ritenuto dai primi giudici limitato agli in
caricati esterni; 3) se, in subordine, l'assegno pensionabile spetti in misura pari alla differenza tra esso e l'assegno temporaneo;
4) se, in ipotesi ancora più subordinata, fermo il diritto all'asse
gno speciale, spetti, al posto dell'assegno pensionabile, l'inden
nità di ricerca scientifica; 5) se sulle somme che fossero rico
nosciute dovute spettino gli interessi e la rivalutazione mone
taria.
Sul primo punto, l'ordinanza di rimessione ricorda che il T.A.R.
ha ritenuto l'assegno integratore dei dipendenti del C. N. R.
di natura analoga all'assegno pensionabile, e perciò preclusivo di
quest'ultimo, in considerazione del carattere di miglioramento retributivo di entrambi gli emolumenti e ricorda, inoltre, che nel
parere della commissione speciale del Consiglio di Stato n. 5/
2330/76 del 27 giugno 1977 (Foro it., Rep. 1979, voce Istruzione
pubblica, n. 319), è stato ritenuto che il richiamo ad «altri asse
gni o indennità di natura analoga » contenuto nel 3° comma del
d.l. n. 580/1973 è « da intendersi riferito ad altri assegni e
indennità anche futuri, parimenti pensionabili... aventi fun
zione esplicitamente o implicitamente perequativa... », e ciò,
perché tale funzione perequativa avrebbe l'assegno temporaneo, inteso ad attenuare il divario tra il trattamento degli insegnanti universitari e quello introdotto per i funzionari dirigenti dal
d. p. r. n. 748/1972. L'ordinanza osserva, peraltro, che manchereb
bero elementi sicuri per qualificare come perequativo l'assegno
temporaneo. L'adunanza plenaria non solo condivide tale punto di vista, ma
rileva che già la natura dell'assegno pensionabile non appare si
curamente individuabile. Tale assegno, invero, è pacificamente riconosciuto spettante anche agli incaricati esterni e non si vede
a quale funzione perequativa assolva nei confronti di costoro. A
meno che non si voglia considerarlo perequativo nei confronti
degli insegnanti di ruolo, creando una catena di perequazioni, nella quale ogni perequazione sarebbe il presupposto di un'altra.
Quanto all'aspetto del miglioramento retributivo, l'ordinanza
di rimessione ha giustamente osservato come l'argomento sia po co persuasivo perché il divieto di cumulo non si applicherebbe, con evidente irrazionalità, nei casi di miglioramento retributivo
concesso mediante aumento dello stipendio. Per quanto, in particolare, si riferisce agli incaricati interni,
non sarà inutile, poi, rilevare come la diversità di posizioni di
stato e di trattamenti economici che in concreto possono ricor
rere rende estremamente ardua la ricerca di indennità o assegni « di natura analoga ».
In presenza di situazioni del genere che determinano solu
zioni non completamente appaganti, il collegio ritiene sia miglior
consiglio addivenire ad una interpretazione restrittiva, giustificata dal carattere derogatorio dell'esclusione, e vedere, nella linea
adombrata dall'ordinanza di rimessione, nel divieto di cumulo
con altri assegni di analoga natura un'esplicitazione o un raffor
zamento della disposizione, secondo la quale l'assegno pensio nabile può essere percepito in base ad un solo titolo, per « tito
lo » potendo ragionevolmente intendersi, anche nei confronti de
gli incaricati, l'insegnamento.
In relazione a quanto sopra, al primo quesito va data risposta affermativa.
La stessa risposta l'adunanza plenaria ha già avuto occasione
di dare anche al secondo quesito, quando, con decisione n. 14
del 6 maggio 1980 (id., 1980, III, 433), ha affermato che i do
centi universitari incaricati interni hanno diritto all'assegno spe ciale previsto dall'art. 12 d. 1. n. 580/1973 pur in mancanza
di una esplicita previsione normativa, potendo la quantificazio ne dell'assegno speciale per gli incaricati interni essere ricavata
dall'entità della retribuzione dell'incaricato esterno secondo il pa rametro stabilito dall'art. 99 r. d. 30 dicembre 1923 n. 2960.
Da siffatta statuizione il collegio non ha alcun motivo di di
scostarsi nella presente fattispecie. ■
L'accoglimento delle due tesi principali rende ovviamente su
perfluo l'esame delle due subordinate indicate ai punti 3) e 4). In ordine alla domanda di interessi, sarà sufficiente ricordare
che la questione è stata di recente approfonditamente esaminata
dall'adunanza plenaria ed è stata risolta in senso affermativo sia
sotto il profilo della giurisdizione sia nel merito, precisandosi che
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PARTE TERZA
sono dovuti nella misura legale dalla data della domanda (cfr. Ad. plen. 7 aprile 1981, n. 2, id., 1981, III, 427).
Anche in ordine al problema della rivalutazione monetaria è
emerso nell'adunanza plenaria orientamento favorevole. Si è, in
vero, ritenuto che dalla esigenza di mantenere inalterato il po tere di acquisto di beni reali delle somme costituenti oggetto dei
crediti del lavoratore, posta in relazione alle finalità di sostenta
mento proprie della retribuzione giusta l'art. 36 Cost, tenuto an
che conto dei principi che la legislazione viene introducendo in
tema di crediti di lavoro (arg. 1. 11 agosto 1973 n. 533), non
possa non discendere la conseguenza che, pur in costanza del
principio nominalistico sul quale si fondano le prestazioni retri
butive, ove sussista il ritardo o l'inadempimento di tali presta zioni da parte dell'amministrazione, venga senz'altro meno il
principio dell'insensibilità delle obbligazioni pecuniarie alla sva
lutazione monetaria, dovendo trovare questa automatica appli cazione in forza del rischio che il ritardo o l'inadempimento
comportano a carico dell'amministrazione debitrice. È poi da te
nere presente che, in relazione alla tecnica risarcitoria introdotta
in materia dalla citata 1. 533/1973, sono attratti in una fattispe cie unica e complessa tanto i momenti di maturazione dei cre
diti stessi, quanto i relativi interessi e la loro svalutazione in
modo che possa realizzarsi un meccanismo di conservazione del
valore economico della retribuzione, atto a ripristinarne il po tere di acquisto connesso alla sua natura e alle sue finalità.
Né deve ritenersi che nella fattispecie in esame sia necessario
l'atto di costituzione in mora, e ciò sia perché in materia la ri
petuta 1. n. 533 del 1973 ha introdotto il principio della mora
ex re sia perché l'attività di cooperazione del dipendente, attivi
tà che si esteriorizza nella totale disponibilità dello stesso al rice
vimento della prestazione retributiva, essendo egli professional mente e diuturnamente presente nel luogo del pagamento, rende
in ultima analisi un atto di messa in mora alla scadenza pre fissata nei confronti dell'amministrazione debitrice, atto peraltro non richiesto dall'ordinamento, logicamente superfluo.
Siffatte considerazioni consentono anche di risolvere la que stione attinente alla giurisdizione, la quale, nonostante abbia ca
rattere pregiudiziale, va ora qui esaminata, stante i riflessi che
su essa hanno i rilevati profili della svalutazione monetaria.
Come già si è avuto modo di rilevare, i momenti di matura
zione dei crediti di lavoro, la loro svalutazione e la loro liqui dazione costituiscono una fattispecie unica e complessa. Ciò non
può che indurre a ritenere che il quid pluris, in cui detta sva
lutazione si sostanzia, mantenga pur sempre il carattere della re
tribuzione dovuta al dipendente per le prestazioni effettuate.
Questa adunanza (dee. 7 aprile 1981, n. 2) ha già avuto mo
do di esaminare l'analoga questione concernente gli interessi mo
ratori che, secondo un precedente indirizzo giurisprudenziale, in
quanto di natura risarcitoria, erano stati ritenuti rientrare nella
giurisdizione del giudice ordinario ed ha escluso che tali inte
ressi potessero prospettare una questione patrimoniale conseguen
ziale, trovandosi rispetto alla retribuzione in un rapporto di con
nessione diretta e necessaria, per cui in relazione ad essi è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Non ritiene il collegio di discostarsi da siffatta impostazione anche per quanto concerne la svalutazione monetaria.
Detta svalutazione, invero, non introduce un incremento ulte
riore nelle ragioni creditorie del dipendente ma opera una quan tificazione di valori ontologicamente e funzionalmente coinciden
ti con i momenti originari di maturazione del diritto alla retribu zione. Con il riconoscimento della svalutazione monetaria cioè si at
tua un meccanismo automatico di conservazione e di reintegra zione del patrimonio del creditore della diminuzione patita, sic
ché in essa non è dato ravvisare un posterius rispetto alla stessa
retribuzione, ma piuttosto un elemento strettamente connesso con
le prestazioni lavorative già effettuate nel corso del rapporto.
Giova peraltro rilevare che il detto meccanismo prescinden do — come si è detto — dalla costituzione in mora, è ancorato,
per quanto concerne il quantum, ad indici prestabiliti quali quel li ISTAT, il che vale a confermare che la conservazione del va
lore è un quid che è proprio della retribuzione e nella quale anzi si immedesima.
La questione, dunque, non caratterizzata da alcuna conseguen zialità di ordine patrimoniale, rientra nella giurisdizione esclu
siva del giudice amministrativo.
Sulla base di tali considerazioni, sono fondate anche le do
mande di interessi e di rivalutazione monetaria; i primi vanno
liquidati, come si è detto, nella misura legale a decorrere dalla
data della domanda, mentre la seconda va riconosciuta appli cando gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli diritti.
L'appello deve essere dunque accolto. (Omissis)
CORTE DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; Sezione III pensioni civili; decisione 12
maggio 1982, n. 49970; Pres. ed est. Saraceno, P. M. Bar
rella (conci, diff.); Domingo ed altri (Avv. Coronas) c. Pres.
cons, ministri, Min. grazia e giustizia.
Pensione — Magistrati a riposo — Riliquidazione della pensio ne — Diritto — Sussistenza — Fattispecie (L. 24 maggio 1951
n. 392, distinzione dei magistrati secondo le funzioni, trattamen
to economico della magistratura nonché dei magistrati del Con
siglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato, art. 11; 1. 29 aprile 1976 n. 177, collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse
pensioni degli istituti di previdenza, art. 1, 2, 3, 4; 1. 2 aprile 1979 n. 97, norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari
e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, art. 9, 10, 11; 1. 19 febbraio 1981 n. 27,
provvidenze per il personale di magistratura, art. 1, 2). Pensione — Dipendenti civili dello Stato — Trattamento di quie
scenza — Determinazione — Criteri (L. 29 aprile 1976 n. 177, art. 15; 1. 2 aprile 1979 n. 97, art. 9; 1. 19 febbraio 1981 n. 27, art. 2).
Per effetto dell'art. Il l. 24 maggio 1951 n. 392, i magistrati a
riposo hanno diritto alla riliquidazione della pensione, a de correre dal 1" gennaio 1979 {data a partire dalla quale ai me desimi non è più applicabile la disciplina dettata dagli art. 1-4 l. 29 aprile 1976 n. 177), sulla base della retribuzione spettan te ai colleghi in attività di servizio, ai sensi della l. 2 aprile 1979 n. 97, e, a decorrere dal 1" gennaio 1980, in base alla l. 19 febbraio 1981 n. 27. (1)
Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili dello Stato si applica l'art. 15 l. n. 177 del 1976 in coordinazione con quanto disposto dagli art. 9 l. n. 97 del 1979 e 2 l. n. 27 del 1981. (2)
Fatto. — 1 suddetti magistrati a riposo Ignazio Domingo, Giovanni Allavena, Attilio Inglese ed Arrigo Lanzara, con istan ze prodotte, rispettivamente, il 27 giugno 1979, il 14 giugno
(1-2) La decisione — le cui massime riproducono sostanzialmente il dispositivo (il quale contiene anche l'ordine « che entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di deposito della presente statuizione, gli atti siano rimessi all'autorità amministrativa affinché provveda, per quanto di sua competenza, alla esecuzione della decisione stessa entro il successivo termine di giorni 120 verso contestuale cessazione ed impu tazione delle minori somme corrisposte dal 1" gennaio 1979 in poi ») — è stata duramente criticata, stando alla stampa quotidiana (v., ad es., Il Messaggero del 26 maggio 1982) dalla segreteria generale della fe derazione lavoratori funzione pubblica della C.g.i.l., che avrebbe preso diverse iniziative per eliminare gli effetti della pronuncia stessa.
La corte è giunta alle conclusioni riassunte nelle massime in base a rilievi di carattere generale non del tutto coincidenti con la portata delle norme rilevanti ai fini del decidere e si è soffermata sul disegno di legge n. 1296 come se si trattasse di testo normativo già operante. La stessa corte ha, poi, fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale sulla natura dei trattamenti di quiescenza dei la voratori, ma, nella relativa ricognizione, è stata alquanto sommaria. La richiamata sentenza 13 marzo 1980, n. 26, Foro it., 1980, I, 897, con nota di richiami, non si è, infatti, limitata ad enunciare i principi ripresi dalla decisione in rassegna, ma ha anche aggiunto che « l'ade guatezza del trattamento di quiescenza non comporta automatica mente che nella fase della liquidazione il livello della pensione, in progressiva puntuale concomitanza con il servizio prestato, debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retri buzione goduta all'atto della cessazione dal servizio » (sul punto, per una impostazione in qualche modo divergente in relazione alla 1. n. 177 del 1976, Corte cost. 11 dicembre 1980, n. 156, id., 1981, I, 591), dichiarando, quindi, infondata la questione di costituzionalità degli art. 2, 1°, 2° e 3° comma, 5 e 6, 1° comma, d.p. r. 11 gennaio 1956 n. 20, come modificato dalla 1. 11 luglio 1956 n. 734, nella parte in cui la base pensionabile e qualunque altra voce retributiva è pre sa in considerazione a fini previdenziali nella misura massima del 1*80 %, escludendosi quindi che al dipendente statale possa essere con ferito un trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione per cepita, in riferimento agli art. 3, 36, 1° comma, e 38, 1° e 2° com ma, Cost. La Corte dei conti ha valutato, infine, la influenza de gli art. 36 e 38 Cost, sui trattamenti di quiescenza, ignorando però Corte cost. 10 dicembre 1981, n. 185, id., 1982, I, 346, con nota redazionale (adde, per ulteriori riferimenti su temi collegati, Cass. 7 maggio 1981, n. 2950, ibid., 783), che ha enunciato in argomento principi di indubbio interesse dotati di notevole forza espansiva.
Considerata la rilevanza anche economica della questione, una inda gine più aderente alla portata delle norme vigenti e una valutazione più esauriente dei principi affermati dalla Corte costituzionale avreb be certo conferito maggiore obiettività alle argomentazioni svolte a sostegno della soluzione ritenuta preferibile.
M. Barone
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