Adunanza plenaria; decisione 20 novembre 1979, n. 28; Pres. Levi Sandri, Est. Berruti; DiMartino e altri (Avv. Virga, Corso) c. Lala e altri (Avv. S. De Fina), Comune di ContessaEntellina. Annulla T.A.R. Sicilia 31 marzo 1978, n. 132Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171126 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 20 no
vembre 1979, n. 28; Pres. Levi Sandri, Est. Berruti; Di Mar
tino e altri (Avv. Virga, Corso) c. Lala e altri (Avv. S. De
Fina), Comune di Contessa Entellina. Annulla T.A.R. Sicilia
31 marzo 1978, n. 132.
Elezioni — Voto di lista — Attribuzione delle preferenze ad al
tra lista — Nullità — Esclusione.
Elezioni — Scheda elettorale — Segni di identificazione del vo
tante — Nullità — Uso di matita diversa da quella d'ufficio —
Nullità.
Elezioni — Elettori impediti — Voto espresso con l'assistenza
di altro elettore — Apprezzamento dell'impedimento basato
su diagnosi medico-legale — Validità.
Non è nullo il voto dato ad una lista concorrente alle eie-ioni
comunali (nella specie, di un comune con meno di cinque mila abitanti), anche se le preferenze siano state espresse nel
riquadro adiacente al contrassegno di una lista diversa, da con
siderarsi perciò inefficace (nella specie, è stato escluso che tale
collocazione delle preferenze rivelasse inoppugnabilmente la
volontà dell'elettore di farsi riconoscere, e importasse conseguen temente la nullità anche del voto di lista). (1)
Sono nulli solo i voti sulle cui schede sono tracciati segni che, non potendo essere spiegati con altro plausibile motivo, devono
intendersi apposti dal votante come mezzo di riconoscimento. (2)
Sono nulli i voti segnati con una matita diversa da quella for nita dall'ufficio. (3)
Sono validi i voti espressi da elettori impediti fisicamente, e per ciò assistiti da altri elettori, se l'apprezzamento di tale loro im
pedimento, compiuto dal presidente del seggio, si basi su
diagnosi medico-legali di obiettiva gravità. (4)
L'Adunanza, ecc. — Espletati gli incombenti istruttori, che sono
stati disposti con la precedente decisione interlocutoria n. 7/1979
(Foro it., 1979, III, 316), contestualmente alia parziale decisione
circa l'ammissibilità del presente ricorso, la reiezione dei motivi
dedotti dai ricorrenti con i capi 1°, 2° 3°, 4° e 6° dell'atto di ap
pello, nonché in ordine al parziale annullamento della sentenza im
pugnata, in accoglimento del quinto motivo di gravame, per omessa
valutazione delle risultanze istruttorie relativamente al ricorso
incidentale proposto in primo grado dai signori Cuccia e Geno
vese, spetta all'adunanza plenaria di questo consiglio pronun
ciare sulle censure già prospettate col predetto ricorso incidentale
ed espressamente riproposte in questa sede, nonché col settimo mo
tivo d'appello principale, e tendenti all'invalidazione dell'atto di
proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Contessa En
tellina nelle elezioni svoltesi il 26 ed il 27 giugno 1977.
Con tali censure, obiettivamente connesse, l'atto conclusivo
del procedimento elettorale è contestato dai ricorrenti sia in ri
ferimento ad asserite nullità di voti di lista, dichiarate dal T.A.R.
per la Sicilia, relativamente alle operazioni di scrutinio della
prima e della seconda sezione di detto comune, sia in riferi
mento a nullità di schede elettorali per violazione dei principi della segretezza e personalità del voto.
Sotto il primo profilo è dedotta la falsa applicazione dell'art.
(1) La decisione conclude la vicenda processuale nella quale è stata resa Ad. plen. 23 febbraio 1979, n. 7, Foro it., 1979, III, 316, con nota di richiami.
Vello stesso senso, nell'ipotesi in cui le preferenze siano state se
gnate verticalmente, T.A.R. Puglia^28 gennaio 1975, n. 4, id., Rep. 1975, voce Elezioni, n. 49, che ha anche affermato (ibid., n. 44), che,
qualora il voto di lista sia dubbio (nella specie, perché era se
gnato presso due contrassegni), è significativo il voto di preferenza. Però il voto di preferenza può valere come voto di lista solo quando risulti che la preferenza è stata data con la consapevolezza dell'appar tenenza del candidato ad una data lista: Cons. Stato, Sez. V, 15 di
cembre 1978, n. 1612, Foro amm.. 1978, I, 2514.
Sulle interferenze tra voto di lista e voto di preferenza, v. Cons.
Stato, Sez. V, 29 maggio 1973, n. 547, Foro it.. 1973, III, 362, con
nota di richiami.
(2) La giurisprudenza più recente appare orientata nello stesso senso
restrittivo dei casi nei quali la presenza di segni anomali porta alla
invalidità del voto: Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 1977. n. 856, Foro it., 1978, III, 227, con nota di richiami.
(3) V. T.A.R. Puglia 28 gennaio 1975, n. 4, cit., Foro it.. Rep. 1975, voce Elezioni, n. 50.
(4) Nel senso che il voto assistito è valido solo nel caso in cui l'im
pedimento risulti da una certificazione medica precisa, o. eventual
mente, da un accertamento empirico del presidente del seggio. Cons.
Stato, Sez. V, 28 ottobre 1977, n. 939, Foro it., 1978, III. 225, con
nota di richiami, ai quali adde Sez. V 20 maggio 1978, n. 95, id.,
Rep. 1978, voce Elezioni, n. 59, e, per il carattere assoluto dell'impe dimento che giustifica l'assistenza all'elettore, Sez. V 20 gennaio 1978, n. 96, ibid., n. 60.
Il Foro Italiano — 1980 — Parte III-7.
39, 10° comma, t. u. delle leggi per le elezioni dei consigli co munali nella Regione siciliana approvato con decreto del presi dente della stessa regione in data 20 agosto 1960 n. 3, nel caso di una scheda votata nella sezione elettorale n. 1 e provvisoria mente attribuita come valida dall'ufficio elettorale di sezione alla lista n. 1, avente contrassegno «tre spighe», in quanto reca se
gno di votazione su tale contrassegno e segni ulteriori, presu mibilmente di preferenza, nello spazio posto a fianco dell'emble ma della lista n. 2 «stretta di mano».
I ricorrenti rilevano che illegittimamente il T.A.R. adito ha rav
visato in primo grado la nullità del voto, ritendone estrema mente incerta l'espressione, apposta con duplicità di segni ne
gli spazi riservati ad entrambe le liste. La censura di appello è fondata. L'art. 39, 10° comma, citato
t. u. disponendo espressamente l'inefficacia delle preferenze, qua lora queste siano apposte nella scheda elettorale in spazi riservati a candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato, mira, invero, a salvaguardare la vali dità del voto di lista, allorché risulti univocamente manifestata la
volontà dell'elettore.
La legislazione elettorale regionale, non diversamente dalla normativa statale nella stessa materia, appare preordinata all'esi
genza di adeguare i risultati della consultazione elettorale agli interessi e tendenze del corpo elettorale, al fine della migliore rea
lizzazione della funzione rappresentativa delle assemblee o corpi elettivi delle amministrazioni comunali. Una tale esigenza, rispec chiata dalla massima giurisprudenziale, secondo la quale nello scrutinio dei voti elettorali deve riconoscersi la validità del
maggior numero possibile di manifestazioni di voto, purché non osti la violazione di altre norme fondamentali circa la libertà,
personalità e segretezza del voto (Sez. V 13 maggio 1976, n. 745.
id., Rep. 1976, voce Elezioni, nn. 148, 183), deve ritenersi per
seguita dalla legislazione regionale siciliana in materia elettorale
amministrativa. Con disposizione di carattere generale, applica bile anche alle elezioni nei comuni con popolazione sino a cin
quemila abitanti, nei quali il sistema elettorale è informato al
metodo maggioritario a scrutinio di lista (art. 1 citato t.u.), con
esclusione di preferenze per candidati appartenenti a liste con
correnti (art. 38, 3° comma), è stabilito, infatti, il principio per cui la manifestazione dei voto dell'elettore, validamente com
piuta a favore di una delle liste il cui contrassegno sia ripro dotto nella scheda elettorale, conserva piena validità anche nel
caso in cui l'enunciazione di preferenza risuiti non congruente e
pertanto colpita da sanzione d'inefficacia. Conseguentemente, qua lora la scheda in contestazione, come nelia fattispecie in esame,
presenti un chiaro ed univoco segno di votazione tracciato sul
contrassegno della lista n. 1 ed indicazioni di preferenze per candidati distinti dai numeri correlativi all'ordine di lista nello
spazio destinato a lista diversa antagonista, l'inefficacia delle
preferenze non comporta l'invalidità del voto di lista. E ciò in
quanto la manifestazione della volontà dell'elettore non dà luogo ad alcuna incertezza, alla stregua dei criteri legali di interpreta zione al riguardo stabiliti dal legislatore regionale (art. 39 citato
t. u.). Né può invocarsi la diversa massima enunciata dal Consi
glio di Stato, Sezione V, con la decisione 15 dicembre 1978, n.
1612, essendo questa palesemente rivolta a fattispecie diversa,
quale è quella espressamente preveduta dal 12° comma del cit.
art. 39, e contraddistinta dalla mancata indicazione da parte del
l'elettore di alcun contrassegno di lista, e dall'enunciazione di
una o più preferenze inerenti a candidati di una medesima lista.
In questo caso, infatti, deve intendersi che l'elettore « abbia vo
tato la lista alla quale appartengono i preferiti», indipendente
mente dalla circostanza che le preferenze siano state espresse nel riquadro della scheda elettorale adiacente ad un contrasse
gno di lista diversa da quella di appartenenza dei candidati
prescelti. Né sussistono nella specie ragioni di invalidità derivanti dalla
violazione della segretezza del voto, trattandosi, ad avviso del
collegio, di segni apposti, per plausibile errore, in spazi non con
sentiti, ma tuttaVia inidonei a rivelare, in modo inoppugnabile, l'intento dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, giusta il
disposto dell'art. 44 citato t. u.
Anche il voto di lista contenuto in detta scheda deve essere,
quindi, computato agli efletti dello scrutinio, conseguentemente
correggendosi l'errore in iudicando, nel quale è incorso il giudice
di primo grado. Con riferimento alla dedotta violazione del principio della se
gretezza del voto, che l'art. 44 del testo unico delle leggi eletto
rali amministrative regionali, in conformità del precetto dell'art.
48, 2° comma, Cost., garantisce, comminando la nullità dei voti
contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far
ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto, devono essere, quindi, esaminate le
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PARTE TERZA
censure, con le quali i ricorrenti lamentano che il T.A.R. adito
ha ravvisato il vizio di nullità in questione in quattro schede vo tate presso la seconda sezione del comune di Contessa Entellina
per supposti segni di riconoscimento.
Tale vizio inficia senza dubbio quella fra dette schede, la
quale reca segni di non agevole lettura nella prima riga adia cente al contrassegno della lista n. 1, che appare, peraltro, pre scelta con cenno di votazione sovrapposto all'emblema della
lista medesima, seguito dall'indicazione, nello spazio prescritto, della preferenza per il candidato in essa primo iscritto. Trattasi,
infatti, di segni grafici che non autorizzano, nel contesto della
espressione del voto, una diversa, plausibile spiegazione, in par ticolare imputandosene l'esecuzione ad un casuale ed incerto
movimento della mano (Sez. V 2 aprile 1954, n. 305, id., Rep. 1954, voce Comune, n. 48), ma che non può escludersi essere
stato tracciato allo scopo di infrangere la regola della segretezza. A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, in merito alla
validità delle altre tre schede contestate con analoga censura. Non può riconoscersi, infatti, alcun sicuro indizio di riconosci bilità né nell'incerto segno tracciato a fianco del contrassegno di
lista, né nella piccola croce apposta nella parte centrale della
scheda, per probabile errore dell'elettore (Sez. V 30 aprile 1960, n. 289, id., Rep. 1960, voce Elezioni, n. 64) e tanto meno nelle caratteristiche grafiche dell'espressione del voto e delle prefe renze, correttamente individuate mediante i numeri d'ordine, coi
quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti (art. 39, 6° comma).
Questi ultimi voti vanno, quindi, assegnati alla lista n. 1.
Analoghi rilievi valgono ad escludere l'invalidità di tre schede, delle quali l'ufficio elettorale della I sezione ha dichiarato la
nullità, in base alla sola constatazione di piccole macchie blua stre o di sbavature, causate evidentemente dall'uso, non infre
quente, nel caso di operazioni di voto, di matite copiative umet
tate, onde renderne più incisivo il segno, od accidentalmente pro dotte con la piegatura dei lembi della scheda elettorale. La nullità va affermata, invece, nei riguardi del voto espresso
con matita diversa da quella fornita dall'ufficio, in violazione del
divieto stabilito dall'art. 39, 1° comma, t. u. sopracitato. Analoga infrazione non è dato, invece, riscontrare alla luce
degli accertamenti istruttori eseguiti sugli atti delle operazioni elettorali della II sezione, né il relativo verbale reca menzione
dell'annullamento per tale motivo di alcun voto. La censura al
riguardo lamentata dai ricorrenti in via incidentale va, pertanto, disattesa.
Non fondato appare, altresì, il secondo motivo d'impugnazione enunciato nel ricorso incidentale, e rivolto a contestare la legitti mità dell'assegnazione alla lista n. 2 del voto espresso, a favore di
questa, mediante la sola indicazione della preferenza per il can
didato contraddistinto dal numero 15, con modalità di votazione
pur ammessa dall'art. 39, 12° comma, legge regionale. Non ha
rilevanza il fatto che una siffatta preferenza sia ripetuta in forma
capovolta, con gesto palesemente insicuro, probabilmente diretto a correggere la manifestazione di voto che l'elettore ha supposto irregolarmente data, senza alcun intento di riconoscibilità.
Infondato appare anche il terzo motivo dedotto dai ricorrenti in via incidentale Cuccia e Genovese, in quanto rivolto a cen surare l'annullamento, con pronunzia dell'ufficio elettorale della I sezione, del voto di lista segnato in uno spazio diverso da
quello destinato all'esercizio del voto, in contrasto col dettato dell'art. 38, 2° comma, ed in forma rovesciata rispetto al giusto verso della scheda.
In considerazione dell'assoluta incertezza del voto cosi espres so, correttamente l'ufficio elettorale di sezione ne ha ravvisato
la nullità in applicazione della norma testé ricordata.
Destituiti di fondamento appaiono, infine, i motivi dedotti dagli
appellanti in primo grado e per i quali, avendone il T.A.R. per la Sicilia ritenuto l'assorbimento a seguito della pronunzia mo
dificativa dell'esito dello scrutinio elettorale, deve ritenersi veri
ficata la devoluzione alla cognizione di questa adunanza plenaria. In particolare all'esame del merito appaiono non suffragate
dalle risultanze istruttorie sia la pretesa violazione dell'art. 14
t. u. n. 3/1960, in riferimento alla asserita illegittima composi zione dell'ufficio elettorale della II sezione, nel giorno 27 giugno 1977, per difetto del numero legale e per l'assenza del presidente o del vicepresidente nel corso della votazione; sia la censura con
la quale è denunziata l'illegittimità connessa all'asserita distru
zione di una scheda elettorale erroneamente consegnata ad una
elettrice non iscritta nella lista degli elettori della sezione.
Dai verbali delle operazioni elettorali svoltesi presso tali se
zioni, non risulta, invero, che la circostanza siasi effettivamente
verificata, né che al riguardo siano stati presentati proteste o
reclami. Né in sede giurisdizionale contro gli stessi verbali, i
quali hanno natura di atti pubblici, formati da pubblici ufficiali
(in ragione della qualifica espressamente attribuita ai componenti l'ufficio sezionale elettorale dall'art. 13, 3° comma, t. u. elettorale
regionale) con piena efficacia probatoria sino a querela di falso, relativamente allo svolgimento delle operazioni in esse attestati, è stato posto in essere alcun rimedio, al fine di scuoterne l'affida
bilità agli effetti della decisione della presente controversia.
Con altro mezzo di gravame si deduce dai ricorrenti, infine,
l'illegittimità del provvedimento elettorale per essere stati am
messi all'esercizio del voto con l'assistenza di altro elettore sog
getti che non presentavano impedimento fisico di tale gravità da
giustificare, ai sensi dell'art. 29 del ricordato testo unico delle
leggi elettorali regionali, l'accompagnamento in deroga al fon
damentale principio della personalità del voto.
Dall'esame dei verbali e dei certificati appositamente rilasciati
dall'ufficiale sanitario del comune ed allegati nell'ordine della
presentazione agli atti delle operazioni predette, si desume che
l'apprezzamento dell'impedimento, rimesso al presidente del seg
gio elettorale, si è conformato a diagnosi medico-legale di parti colare obiettiva gravità.
Di volta in volta risultano specificamente indicate, in persone
per lo più di età avanzata, affezioni da glaucoma, o implicanti
grave riduzione del visus con impossibilità a percepire e distin
guere i contrassegni elettorali, o cecità completa, morbo di
Parchinson, emiplegia, artrosi deformante alla mano destra con
impedimento al compimento degli atti materiali necessari al
l'espressione grafica del voto.
Privi di consistenza sono, pertanto, da ritenere i sospetti di
arbitrarie deroghe alle ordinarie modalità di espletamento della
votazione al fine di consentire la non libera o infedele manife
stazione della volontà di elettori non bisognosi di assistenza e
la conseguente asserita alterazione del suffragio elettorale.
Va disatteso, infine, il motivo con il quale è denunziata la
violazione delle norme del provvedimento elettorale inerenti al
l'espletamento dei compiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, designato ai sensi dell'art. 17, 9° comma.
La censura, peraltro genericamente formulata, non si avvale di
alcuna risultanza documentale. È d'uopo, anzi, rilevare che nes
suna irregolarità o riserva figura enunciata mediante proteste o
relazioni nel corso delle operazioni di spoglio e di scrutinio in
nessuna delle tre sezioni del comune di Contessa Entellina.
Dalle esposte considerazioni discende che alla lista n. 1, avente il contrassegno «tre spighe», devono essere assegnati con la presente decisione 5 voti, per un complessivo ammontare
di 783 voti che, avuto riguardo al totale dei voti validi conseguiti dalla lista n. 2, con contrassegno « stretta di mano », in numero
di 779, indicano la lista n. 1 quale lista maggioritaria, e che in
tal senso deve essere riformato il risultato elettorale delle elezioni
per la composizione del consiglio comunale del comune di Con
tessa Entellina, dichiarato con l'impugnata decisione del T.A.R.
per la Sicilia.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione
n. 664; Pres. Mezzanotte, Rei.
lari) c. Min. tesoro (Avv. dello
IV; ordinanza 25 luglio 1979,
Carbone; Zanni (Avv.- Dal
Stato Siconolfi).
Cambio e valuta — Infrazioni valutarie — Sanzione pecuniaria — Decreto ministeriale — Legittimità — Controversie — Giu
risdizione ordinaria o amministrativa — Rimessione della
questione all'adunanza plenaria (D. 1. 6 giugno 1956 n. 476, nuove norme valutarie e istituzione del mercato libero dei
biglietti esteri, art. 2, 4, 5; legge 25 luglio 1956 n. 786, con
versione in legge, con modificazioni, del d. 1. 6 giugno 1956
n. 476, art. unico).
È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione se spetti al giudice ordinario oppure a quello amministrativo la giurisdi zione sulle controversie relative alla legittimità del decreto mini
steriale con il quale viene inflitta una sanzione pecuniaria per violazione di norme valutarie. (1)
(1) La sentenza appellata T.A.R. Emilia-Romagna 27 gennaio 1977, n. 41, che si era espressa a favore della giurisdizione del giudice* am ministrativo sull'impugnazione del provvedimento che infligge una sanzione pecuniaria per la violazione di norme valutarie, è riportata in Foro it., 1977, 111, 610, con nota di richiami della giurisprudenza anteriore, orientata viceversa nel senso della giurisdizione del giudice ordinario in materia.
Successivamente, la tesi della giurisdizione del giudice ordinario è stata riaffermata da T.A.R. Toscana 28 luglio 1978, n. 439, id., 1979, IH, 622, ma in relazione al provvedimento che infligge una san
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