+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza plenaria; decisione 20 novembre 1979, n. 28;...

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Adunanza plenaria; decisione 20 novembre 1979, n. 28;...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: hakiet
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Adunanza plenaria; decisione 20 novembre 1979, n. 28; Pres. Levi Sandri, Est. Berruti; Di Martino e altri (Avv. Virga, Corso) c. Lala e altri (Avv. S. De Fina), Comune di Contessa Entellina. Annulla T.A.R. Sicilia 31 marzo 1978, n. 132 Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 89/90-91/92 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171126 . Accessed: 28/06/2014 10:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 10:09:07 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Adunanza plenaria; decisione 20 novembre 1979, n. 28; Pres. Levi Sandri, Est. Berruti; DiMartino e altri (Avv. Virga, Corso) c. Lala e altri (Avv. S. De Fina), Comune di ContessaEntellina. Annulla T.A.R. Sicilia 31 marzo 1978, n. 132Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171126 .

Accessed: 28/06/2014 10:09

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 10:09:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 20 no

vembre 1979, n. 28; Pres. Levi Sandri, Est. Berruti; Di Mar

tino e altri (Avv. Virga, Corso) c. Lala e altri (Avv. S. De

Fina), Comune di Contessa Entellina. Annulla T.A.R. Sicilia

31 marzo 1978, n. 132.

Elezioni — Voto di lista — Attribuzione delle preferenze ad al

tra lista — Nullità — Esclusione.

Elezioni — Scheda elettorale — Segni di identificazione del vo

tante — Nullità — Uso di matita diversa da quella d'ufficio —

Nullità.

Elezioni — Elettori impediti — Voto espresso con l'assistenza

di altro elettore — Apprezzamento dell'impedimento basato

su diagnosi medico-legale — Validità.

Non è nullo il voto dato ad una lista concorrente alle eie-ioni

comunali (nella specie, di un comune con meno di cinque mila abitanti), anche se le preferenze siano state espresse nel

riquadro adiacente al contrassegno di una lista diversa, da con

siderarsi perciò inefficace (nella specie, è stato escluso che tale

collocazione delle preferenze rivelasse inoppugnabilmente la

volontà dell'elettore di farsi riconoscere, e importasse conseguen temente la nullità anche del voto di lista). (1)

Sono nulli solo i voti sulle cui schede sono tracciati segni che, non potendo essere spiegati con altro plausibile motivo, devono

intendersi apposti dal votante come mezzo di riconoscimento. (2)

Sono nulli i voti segnati con una matita diversa da quella for nita dall'ufficio. (3)

Sono validi i voti espressi da elettori impediti fisicamente, e per ciò assistiti da altri elettori, se l'apprezzamento di tale loro im

pedimento, compiuto dal presidente del seggio, si basi su

diagnosi medico-legali di obiettiva gravità. (4)

L'Adunanza, ecc. — Espletati gli incombenti istruttori, che sono

stati disposti con la precedente decisione interlocutoria n. 7/1979

(Foro it., 1979, III, 316), contestualmente alia parziale decisione

circa l'ammissibilità del presente ricorso, la reiezione dei motivi

dedotti dai ricorrenti con i capi 1°, 2° 3°, 4° e 6° dell'atto di ap

pello, nonché in ordine al parziale annullamento della sentenza im

pugnata, in accoglimento del quinto motivo di gravame, per omessa

valutazione delle risultanze istruttorie relativamente al ricorso

incidentale proposto in primo grado dai signori Cuccia e Geno

vese, spetta all'adunanza plenaria di questo consiglio pronun

ciare sulle censure già prospettate col predetto ricorso incidentale

ed espressamente riproposte in questa sede, nonché col settimo mo

tivo d'appello principale, e tendenti all'invalidazione dell'atto di

proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Contessa En

tellina nelle elezioni svoltesi il 26 ed il 27 giugno 1977.

Con tali censure, obiettivamente connesse, l'atto conclusivo

del procedimento elettorale è contestato dai ricorrenti sia in ri

ferimento ad asserite nullità di voti di lista, dichiarate dal T.A.R.

per la Sicilia, relativamente alle operazioni di scrutinio della

prima e della seconda sezione di detto comune, sia in riferi

mento a nullità di schede elettorali per violazione dei principi della segretezza e personalità del voto.

Sotto il primo profilo è dedotta la falsa applicazione dell'art.

(1) La decisione conclude la vicenda processuale nella quale è stata resa Ad. plen. 23 febbraio 1979, n. 7, Foro it., 1979, III, 316, con nota di richiami.

Vello stesso senso, nell'ipotesi in cui le preferenze siano state se

gnate verticalmente, T.A.R. Puglia^28 gennaio 1975, n. 4, id., Rep. 1975, voce Elezioni, n. 49, che ha anche affermato (ibid., n. 44), che,

qualora il voto di lista sia dubbio (nella specie, perché era se

gnato presso due contrassegni), è significativo il voto di preferenza. Però il voto di preferenza può valere come voto di lista solo quando risulti che la preferenza è stata data con la consapevolezza dell'appar tenenza del candidato ad una data lista: Cons. Stato, Sez. V, 15 di

cembre 1978, n. 1612, Foro amm.. 1978, I, 2514.

Sulle interferenze tra voto di lista e voto di preferenza, v. Cons.

Stato, Sez. V, 29 maggio 1973, n. 547, Foro it.. 1973, III, 362, con

nota di richiami.

(2) La giurisprudenza più recente appare orientata nello stesso senso

restrittivo dei casi nei quali la presenza di segni anomali porta alla

invalidità del voto: Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 1977. n. 856, Foro it., 1978, III, 227, con nota di richiami.

(3) V. T.A.R. Puglia 28 gennaio 1975, n. 4, cit., Foro it.. Rep. 1975, voce Elezioni, n. 50.

(4) Nel senso che il voto assistito è valido solo nel caso in cui l'im

pedimento risulti da una certificazione medica precisa, o. eventual

mente, da un accertamento empirico del presidente del seggio. Cons.

Stato, Sez. V, 28 ottobre 1977, n. 939, Foro it., 1978, III. 225, con

nota di richiami, ai quali adde Sez. V 20 maggio 1978, n. 95, id.,

Rep. 1978, voce Elezioni, n. 59, e, per il carattere assoluto dell'impe dimento che giustifica l'assistenza all'elettore, Sez. V 20 gennaio 1978, n. 96, ibid., n. 60.

Il Foro Italiano — 1980 — Parte III-7.

39, 10° comma, t. u. delle leggi per le elezioni dei consigli co munali nella Regione siciliana approvato con decreto del presi dente della stessa regione in data 20 agosto 1960 n. 3, nel caso di una scheda votata nella sezione elettorale n. 1 e provvisoria mente attribuita come valida dall'ufficio elettorale di sezione alla lista n. 1, avente contrassegno «tre spighe», in quanto reca se

gno di votazione su tale contrassegno e segni ulteriori, presu mibilmente di preferenza, nello spazio posto a fianco dell'emble ma della lista n. 2 «stretta di mano».

I ricorrenti rilevano che illegittimamente il T.A.R. adito ha rav

visato in primo grado la nullità del voto, ritendone estrema mente incerta l'espressione, apposta con duplicità di segni ne

gli spazi riservati ad entrambe le liste. La censura di appello è fondata. L'art. 39, 10° comma, citato

t. u. disponendo espressamente l'inefficacia delle preferenze, qua lora queste siano apposte nella scheda elettorale in spazi riservati a candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato, mira, invero, a salvaguardare la vali dità del voto di lista, allorché risulti univocamente manifestata la

volontà dell'elettore.

La legislazione elettorale regionale, non diversamente dalla normativa statale nella stessa materia, appare preordinata all'esi

genza di adeguare i risultati della consultazione elettorale agli interessi e tendenze del corpo elettorale, al fine della migliore rea

lizzazione della funzione rappresentativa delle assemblee o corpi elettivi delle amministrazioni comunali. Una tale esigenza, rispec chiata dalla massima giurisprudenziale, secondo la quale nello scrutinio dei voti elettorali deve riconoscersi la validità del

maggior numero possibile di manifestazioni di voto, purché non osti la violazione di altre norme fondamentali circa la libertà,

personalità e segretezza del voto (Sez. V 13 maggio 1976, n. 745.

id., Rep. 1976, voce Elezioni, nn. 148, 183), deve ritenersi per

seguita dalla legislazione regionale siciliana in materia elettorale

amministrativa. Con disposizione di carattere generale, applica bile anche alle elezioni nei comuni con popolazione sino a cin

quemila abitanti, nei quali il sistema elettorale è informato al

metodo maggioritario a scrutinio di lista (art. 1 citato t.u.), con

esclusione di preferenze per candidati appartenenti a liste con

correnti (art. 38, 3° comma), è stabilito, infatti, il principio per cui la manifestazione dei voto dell'elettore, validamente com

piuta a favore di una delle liste il cui contrassegno sia ripro dotto nella scheda elettorale, conserva piena validità anche nel

caso in cui l'enunciazione di preferenza risuiti non congruente e

pertanto colpita da sanzione d'inefficacia. Conseguentemente, qua lora la scheda in contestazione, come nelia fattispecie in esame,

presenti un chiaro ed univoco segno di votazione tracciato sul

contrassegno della lista n. 1 ed indicazioni di preferenze per candidati distinti dai numeri correlativi all'ordine di lista nello

spazio destinato a lista diversa antagonista, l'inefficacia delle

preferenze non comporta l'invalidità del voto di lista. E ciò in

quanto la manifestazione della volontà dell'elettore non dà luogo ad alcuna incertezza, alla stregua dei criteri legali di interpreta zione al riguardo stabiliti dal legislatore regionale (art. 39 citato

t. u.). Né può invocarsi la diversa massima enunciata dal Consi

glio di Stato, Sezione V, con la decisione 15 dicembre 1978, n.

1612, essendo questa palesemente rivolta a fattispecie diversa,

quale è quella espressamente preveduta dal 12° comma del cit.

art. 39, e contraddistinta dalla mancata indicazione da parte del

l'elettore di alcun contrassegno di lista, e dall'enunciazione di

una o più preferenze inerenti a candidati di una medesima lista.

In questo caso, infatti, deve intendersi che l'elettore « abbia vo

tato la lista alla quale appartengono i preferiti», indipendente

mente dalla circostanza che le preferenze siano state espresse nel riquadro della scheda elettorale adiacente ad un contrasse

gno di lista diversa da quella di appartenenza dei candidati

prescelti. Né sussistono nella specie ragioni di invalidità derivanti dalla

violazione della segretezza del voto, trattandosi, ad avviso del

collegio, di segni apposti, per plausibile errore, in spazi non con

sentiti, ma tuttaVia inidonei a rivelare, in modo inoppugnabile, l'intento dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, giusta il

disposto dell'art. 44 citato t. u.

Anche il voto di lista contenuto in detta scheda deve essere,

quindi, computato agli efletti dello scrutinio, conseguentemente

correggendosi l'errore in iudicando, nel quale è incorso il giudice

di primo grado. Con riferimento alla dedotta violazione del principio della se

gretezza del voto, che l'art. 44 del testo unico delle leggi eletto

rali amministrative regionali, in conformità del precetto dell'art.

48, 2° comma, Cost., garantisce, comminando la nullità dei voti

contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far

ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far

riconoscere il proprio voto, devono essere, quindi, esaminate le

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 10:09:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE TERZA

censure, con le quali i ricorrenti lamentano che il T.A.R. adito

ha ravvisato il vizio di nullità in questione in quattro schede vo tate presso la seconda sezione del comune di Contessa Entellina

per supposti segni di riconoscimento.

Tale vizio inficia senza dubbio quella fra dette schede, la

quale reca segni di non agevole lettura nella prima riga adia cente al contrassegno della lista n. 1, che appare, peraltro, pre scelta con cenno di votazione sovrapposto all'emblema della

lista medesima, seguito dall'indicazione, nello spazio prescritto, della preferenza per il candidato in essa primo iscritto. Trattasi,

infatti, di segni grafici che non autorizzano, nel contesto della

espressione del voto, una diversa, plausibile spiegazione, in par ticolare imputandosene l'esecuzione ad un casuale ed incerto

movimento della mano (Sez. V 2 aprile 1954, n. 305, id., Rep. 1954, voce Comune, n. 48), ma che non può escludersi essere

stato tracciato allo scopo di infrangere la regola della segretezza. A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, in merito alla

validità delle altre tre schede contestate con analoga censura. Non può riconoscersi, infatti, alcun sicuro indizio di riconosci bilità né nell'incerto segno tracciato a fianco del contrassegno di

lista, né nella piccola croce apposta nella parte centrale della

scheda, per probabile errore dell'elettore (Sez. V 30 aprile 1960, n. 289, id., Rep. 1960, voce Elezioni, n. 64) e tanto meno nelle caratteristiche grafiche dell'espressione del voto e delle prefe renze, correttamente individuate mediante i numeri d'ordine, coi

quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti (art. 39, 6° comma).

Questi ultimi voti vanno, quindi, assegnati alla lista n. 1.

Analoghi rilievi valgono ad escludere l'invalidità di tre schede, delle quali l'ufficio elettorale della I sezione ha dichiarato la

nullità, in base alla sola constatazione di piccole macchie blua stre o di sbavature, causate evidentemente dall'uso, non infre

quente, nel caso di operazioni di voto, di matite copiative umet

tate, onde renderne più incisivo il segno, od accidentalmente pro dotte con la piegatura dei lembi della scheda elettorale. La nullità va affermata, invece, nei riguardi del voto espresso

con matita diversa da quella fornita dall'ufficio, in violazione del

divieto stabilito dall'art. 39, 1° comma, t. u. sopracitato. Analoga infrazione non è dato, invece, riscontrare alla luce

degli accertamenti istruttori eseguiti sugli atti delle operazioni elettorali della II sezione, né il relativo verbale reca menzione

dell'annullamento per tale motivo di alcun voto. La censura al

riguardo lamentata dai ricorrenti in via incidentale va, pertanto, disattesa.

Non fondato appare, altresì, il secondo motivo d'impugnazione enunciato nel ricorso incidentale, e rivolto a contestare la legitti mità dell'assegnazione alla lista n. 2 del voto espresso, a favore di

questa, mediante la sola indicazione della preferenza per il can

didato contraddistinto dal numero 15, con modalità di votazione

pur ammessa dall'art. 39, 12° comma, legge regionale. Non ha

rilevanza il fatto che una siffatta preferenza sia ripetuta in forma

capovolta, con gesto palesemente insicuro, probabilmente diretto a correggere la manifestazione di voto che l'elettore ha supposto irregolarmente data, senza alcun intento di riconoscibilità.

Infondato appare anche il terzo motivo dedotto dai ricorrenti in via incidentale Cuccia e Genovese, in quanto rivolto a cen surare l'annullamento, con pronunzia dell'ufficio elettorale della I sezione, del voto di lista segnato in uno spazio diverso da

quello destinato all'esercizio del voto, in contrasto col dettato dell'art. 38, 2° comma, ed in forma rovesciata rispetto al giusto verso della scheda.

In considerazione dell'assoluta incertezza del voto cosi espres so, correttamente l'ufficio elettorale di sezione ne ha ravvisato

la nullità in applicazione della norma testé ricordata.

Destituiti di fondamento appaiono, infine, i motivi dedotti dagli

appellanti in primo grado e per i quali, avendone il T.A.R. per la Sicilia ritenuto l'assorbimento a seguito della pronunzia mo

dificativa dell'esito dello scrutinio elettorale, deve ritenersi veri

ficata la devoluzione alla cognizione di questa adunanza plenaria. In particolare all'esame del merito appaiono non suffragate

dalle risultanze istruttorie sia la pretesa violazione dell'art. 14

t. u. n. 3/1960, in riferimento alla asserita illegittima composi zione dell'ufficio elettorale della II sezione, nel giorno 27 giugno 1977, per difetto del numero legale e per l'assenza del presidente o del vicepresidente nel corso della votazione; sia la censura con

la quale è denunziata l'illegittimità connessa all'asserita distru

zione di una scheda elettorale erroneamente consegnata ad una

elettrice non iscritta nella lista degli elettori della sezione.

Dai verbali delle operazioni elettorali svoltesi presso tali se

zioni, non risulta, invero, che la circostanza siasi effettivamente

verificata, né che al riguardo siano stati presentati proteste o

reclami. Né in sede giurisdizionale contro gli stessi verbali, i

quali hanno natura di atti pubblici, formati da pubblici ufficiali

(in ragione della qualifica espressamente attribuita ai componenti l'ufficio sezionale elettorale dall'art. 13, 3° comma, t. u. elettorale

regionale) con piena efficacia probatoria sino a querela di falso, relativamente allo svolgimento delle operazioni in esse attestati, è stato posto in essere alcun rimedio, al fine di scuoterne l'affida

bilità agli effetti della decisione della presente controversia.

Con altro mezzo di gravame si deduce dai ricorrenti, infine,

l'illegittimità del provvedimento elettorale per essere stati am

messi all'esercizio del voto con l'assistenza di altro elettore sog

getti che non presentavano impedimento fisico di tale gravità da

giustificare, ai sensi dell'art. 29 del ricordato testo unico delle

leggi elettorali regionali, l'accompagnamento in deroga al fon

damentale principio della personalità del voto.

Dall'esame dei verbali e dei certificati appositamente rilasciati

dall'ufficiale sanitario del comune ed allegati nell'ordine della

presentazione agli atti delle operazioni predette, si desume che

l'apprezzamento dell'impedimento, rimesso al presidente del seg

gio elettorale, si è conformato a diagnosi medico-legale di parti colare obiettiva gravità.

Di volta in volta risultano specificamente indicate, in persone

per lo più di età avanzata, affezioni da glaucoma, o implicanti

grave riduzione del visus con impossibilità a percepire e distin

guere i contrassegni elettorali, o cecità completa, morbo di

Parchinson, emiplegia, artrosi deformante alla mano destra con

impedimento al compimento degli atti materiali necessari al

l'espressione grafica del voto.

Privi di consistenza sono, pertanto, da ritenere i sospetti di

arbitrarie deroghe alle ordinarie modalità di espletamento della

votazione al fine di consentire la non libera o infedele manife

stazione della volontà di elettori non bisognosi di assistenza e

la conseguente asserita alterazione del suffragio elettorale.

Va disatteso, infine, il motivo con il quale è denunziata la

violazione delle norme del provvedimento elettorale inerenti al

l'espletamento dei compiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, designato ai sensi dell'art. 17, 9° comma.

La censura, peraltro genericamente formulata, non si avvale di

alcuna risultanza documentale. È d'uopo, anzi, rilevare che nes

suna irregolarità o riserva figura enunciata mediante proteste o

relazioni nel corso delle operazioni di spoglio e di scrutinio in

nessuna delle tre sezioni del comune di Contessa Entellina.

Dalle esposte considerazioni discende che alla lista n. 1, avente il contrassegno «tre spighe», devono essere assegnati con la presente decisione 5 voti, per un complessivo ammontare

di 783 voti che, avuto riguardo al totale dei voti validi conseguiti dalla lista n. 2, con contrassegno « stretta di mano », in numero

di 779, indicano la lista n. 1 quale lista maggioritaria, e che in

tal senso deve essere riformato il risultato elettorale delle elezioni

per la composizione del consiglio comunale del comune di Con

tessa Entellina, dichiarato con l'impugnata decisione del T.A.R.

per la Sicilia.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione

n. 664; Pres. Mezzanotte, Rei.

lari) c. Min. tesoro (Avv. dello

IV; ordinanza 25 luglio 1979,

Carbone; Zanni (Avv.- Dal

Stato Siconolfi).

Cambio e valuta — Infrazioni valutarie — Sanzione pecuniaria — Decreto ministeriale — Legittimità — Controversie — Giu

risdizione ordinaria o amministrativa — Rimessione della

questione all'adunanza plenaria (D. 1. 6 giugno 1956 n. 476, nuove norme valutarie e istituzione del mercato libero dei

biglietti esteri, art. 2, 4, 5; legge 25 luglio 1956 n. 786, con

versione in legge, con modificazioni, del d. 1. 6 giugno 1956

n. 476, art. unico).

È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione se spetti al giudice ordinario oppure a quello amministrativo la giurisdi zione sulle controversie relative alla legittimità del decreto mini

steriale con il quale viene inflitta una sanzione pecuniaria per violazione di norme valutarie. (1)

(1) La sentenza appellata T.A.R. Emilia-Romagna 27 gennaio 1977, n. 41, che si era espressa a favore della giurisdizione del giudice* am ministrativo sull'impugnazione del provvedimento che infligge una sanzione pecuniaria per la violazione di norme valutarie, è riportata in Foro it., 1977, 111, 610, con nota di richiami della giurisprudenza anteriore, orientata viceversa nel senso della giurisdizione del giudice ordinario in materia.

Successivamente, la tesi della giurisdizione del giudice ordinario è stata riaffermata da T.A.R. Toscana 28 luglio 1978, n. 439, id., 1979, IH, 622, ma in relazione al provvedimento che infligge una san

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 10:09:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended