Adunanza plenaria; decisione 10 giugno 1980, n. 21; Pres. Levi Sandri, Est. T. Alibrandi; Min.pubblica istruzione, Politecnico di Torino (Avv. dello Stato Tarin) c. Cicala (Avv. Acciarini,Minieri). Conferma T.A.R. Piemonte 19 dicembre 1978, n. 652Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 433/434-435/436Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171243 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
I
CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 10 giu
gno 1980, n. 21; Pres. Levi Sandri, Est. T. Alibrandi; Min.
pubblica istruzione, Politecnico di Torino (Avv. dello Stato
Tarin) c. Cicala (Avv. Acciarini, Minieri). Conferma T.A.R.
Piemonte 19 dicembre 1978, n. 652.
II
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag
gio 1980, n. 14; Pres. Levi Sandri, Est. T. Alibrandi; Min. pub blica istruzione (Avv. dello Stato Tarin) c. Buscema e altri
(Avv. Pasini). Conferma T.A.R. Umbria 29 settembre 1978,
ti. 305.
Istruzione pubblica — Università — Professori incaricati ester
ni — Assegno speciale — Spettanza (D.l. 1° ottobre 1973 n.
580, misure urgenti per l'università, art. 12; legge 30 no
vembre 1973 n. 766, conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 1° ottobre 1973 n. 580, art. unico).
Ai professori universitari incaricati, i quali non esercitino atti
vità professionale o di consulenza professionale con un reddito
annuo superiore a due milioni di lire, spetta l'assegno speciale, anche se essi siano incaricati interni (in motivazione è preci sato che il carattere onnicomprensivo del trattamento econo
mico del quale godano taluni professori incaricati interni, in
quanto funzionari statali, non preclude che ad essi venga cor
risposta la retribuzione per il loro insegnamento). (1)
(1) La sentenza del T.A.R. Piemonte 19 dicembre 1978, n. 652, confermata dalla decisione n. 21 del 1980 è massimata in Foro it.,
Rep. 1979, voce Istruzione pubblica, n. 321; l'ordinanza di rimessione 26 luglio 1979, n. 620 della sez. VI che ha dato luogo alla decisione n. 14 del 1980 è massimata, ibid., n. 320.
L'adunanza plenaria, con queste due decisioni, aventi identica mo
tivazione, afferma la diversità del reddito prodotto e dell'attività con la quale esso viene prodotto, al fine della concessione dell'assegno spe ciale non pensionabile che il d.l. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766, attribuisce ai
docenti universitari i quali non svolgano attività professionale o di
consulenza professionale con un reddito annuo superiore a due milioni di lire: questo limite non varrebbe se il reddito che si dirà extra-uni versitario deriva da un rapporto di pubblico impiego; risulta cosi con fermato l'orientamento assunto non solo dalle due sentenze appellate, ma anche da T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 1980, n. 44, Trib. amm. reg., 1980, I, 1336, e dallo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva, col parere Sez. II 14 maggio 1974, n. 1293, Foro it..
Rep. 1975, voce Impiegato dello Stato, n. 888, richiamato in motiva zione dalle due decisioni.
Per certi aspetti diverso, parrebbe, l'orientamento della Corte co
stituzionale: con la sentenza 15 febbraio 1980, n. 16, id., 1980, I, 562, con nota di richiami, e col. 903, con nota di Petronio, emessa su ordinanza di rinvio 27 gennaio 1976 del T.A.R. Piemonte, id., 1976, III, 161, con osservazioni di A. Romano, ha parificato i di
pendenti pubblici e privati agli esercenti attività professionali, al fine
dell'attribuzione ad essi di una posizione deteriore rispetto agli altri
aspiranti che non svolgono anche una diversa attività di lavoro au
tonomo o subordinato, nei confronti dell'attribuzione di un incarico di insegnamento universitario. Inoltre, la stessa Corte cost. 6 dicem
bre 1979, n. 141, id., 1980, I, 7, con nota di richiami, emessa su ordinanza di rinvio 13 luglio 1978 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia,
id., 1979, III, 572, con nota di richiami, ha dichiarato infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 12 d.l. n. 580 del 1973, nella
parte in cui prevede, con riferimento ai professori incaricati interni, il divieto di cumulo dell'assegno annuo pensionabile (diverso da quel lo speciale di cui alle due decisioni ora riportate, e, a differenza di
questo, attribuito ai docenti universitari indipendentemente dall'esi stenza e dall'entità di attività professionale da loro svolta), con i trattamenti economici onnicomprensivi spettanti agli stessi soggetti in virtù di diverso rapporto di impiego.
D'altra parte, tutte le questioni relative agli incarichi di insegna mento universitario rimangono rilevanti solo transitoriamente: l'art.
3, ult. comma, legge 21 febbraio 1980 n. 28 (delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di for
mazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) ha pe rentoriamente vietato il conferimento di nuovi incarichi di insegna
mento, ammettendo solo sporadiche deroghe previste dai successivi art. 5 e 12, il quale ultimo articolo consente la sopravvivenza degli incarichi precedentemente conferiti solo fino all'espletamento della
seconda tornata dei concorsi a professore associato; e la materia è
stata conseguentemente regolata dal decreto presidenziale cosi de
legato 11 luglio 1980 n. 382 (art. 1, ult. comma, 113). Sul problema della onnicomprensività del trattamento economico
dei pubblici dipendenti, per riferimenti, v. T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 27
febbraio 1978, n. 182, id., 1979, III, 344, con nota di richiami, ai
quali adde, succesivamente, T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 aprile 1979, n. 256, id., Rep. 1979, voce cit., n. 931; e, in relazione ai dirigenti, in base all'art. 50 d. pres. 30 giugno 1972 n. 748, Corte conti, Sez.
Il Foro Italiano — 1980 — Parte III- 30.
I-II
L'Adunanza, ecc. — (Omissis). Nel merito, peraltro, l'appello è
infondato.
Il 4° comma dell'art. 12 d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580, conv. in legge 30 novembre 1973 n. 766, stabilisce che « al personale di cui al primo comma viene corrisposto altresì, per dodici men silità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di lire 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo, di lire 80.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti».
Il personale, al quale la disposizione si riferisce è, secondo la
previsione del primo comma, il « personale insegnante delle uni versità ed istituti di istruzione universitaria di ruolo fuori ruolo ed incaricati», nell'ambito del quale figurano, gli insegnanti in
caricati in genere, senza distinzione alcuna — per quanto qui interessa — tra incaricati esterni ed interni.
Vero è che il quarto comma dianzi citato, dopo aver fatto un
ampio richiamo alla tipologia del personale cosi individuato, de termina poi l'entità dell'assegno con riferimento ai professori di
ruolo e fuori ruolo, incaricati esterni e assistenti, cioè senza men zione esplicita degli incaricati interni. Ma tale apparente discrasia nell'ambito della medesima disposizione può essere agevolmente giustificata con riguardo alla circostanza che la quantificazione della retribuzione dell'incaricato interno non necessita di espli citazione legislativa, essendo desumibile dall'entità della retri buzione dell'incaricato esterno secondo il parametro stabilito dal l'art. 99 r. d. 30 dicembre 1923 n. 2960.
D'altra parte, sul piano sostanziale, non è nemmeno esatto — come invece sostiene l'amministrazione appellante — che il riconoscimento dell'assegno all'incaricato interno sia in contrasto con la logica di privilegiare chi insegna a tempo pieno o, comun
que, dedica all'insegnamento la maggior parte della propria at
tività. Invero, come questo Consiglio di Stato ha già avuto occa
sione di chiarire in sede consultiva (Sez. II 14 maggio 1974, n. 1299, Foro it., Rep. 1975, voce Impiegato dello Stato, n. 888), dalle disposizioni legislative in esame non risulta affatto che l'as
segno in questione sia compensativo del mancato esercizio di
una attività professionale. Tale esigenza, in ogni caso, è già sufficientemente garantita dal meccanismo di determinazione del
la retribuzione dei docenti incaricati interni che, in virtù e sulla
base del citato art. 99, è notoriamente riduttivo rispetto alla re
tribuzione degli incaricati esterni.
Accedere, quindi, alla tesi sostenuta dall'amministrazione ap
pellante in questa sede significherebbe aggravare ulteriormente
l'attuale scarto retributivo fra le due categorie di incaricati: ciò
che potrebbe realmente apparire lesivo del principio costituzio
nale di eguaglianza tra docenti che, quale che siano le loro po sizioni extrauniversitarie, nell'ambito dell'insegnamento univer
sitario svolgono un'attività integralmente assimilabile.
Al riguardo può essere ancora utile ricordare che — ai sensi
dell'art. 12 legge 24 febbraio 1967 n. 62 — mentre per gli in
caricati esterni è consentito il conferimento di due incarichi, gli incaricati interni non possono conseguire più di un incarico; ul
teriore conferma, semmai ne occorresse, che l'ordinamento uni
versitario conosce svariati meccanismi per apprezzare la posizione di chi dedica all'insegnamento la maggior parte della propria at
tività senza, perciò, dovere ingiustificatamente sacrificare gli in teressi di chi — sia pure in diversa posizione extrauniversitaria —
adempie a tutti gli obblighi di un regolare corso di insegnamento. Per completezza di motivazione occorre, infine, sottolineare che
le perplessità, accennate nell'ordinanza di rimessione 26 luglio
1979, n. 620 (id., Rep. 1979, voce Istruzione pubblica, n. 320), circa la spettanza dell'assegno in questione ad incaricati interni
che come funzionari godono di trattamento economico onnicom
prensivo, non hanno nella specie odierna concreto fondamento.
contr., 15 dicembre 1977, n. 838, id., 1979, III, 176, con nota di
richiami, ai quali adde, successivamente, Cons. Stato, Sez. IV, 6 feb braio e 24 aprile 1979, nn. 76 e 292, id., Rep. 1979, voce cit., nn.
926, 924, nonché Comm. speciale 30 gennaio 1978, n. 43/77, e 20
aprile 1978, n. 1455/77, ibid., nn. 934, 937; Corte conti, Sez. contr., 23 novembre 1978, n. 918, e 30 maggio 1978, n. 1429, ibid., nn. 932, 930; T.A.R. Lombardia, Sez. Milano, 5 giugno 1978, n. 296, ibid., nn. 921, 936; T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 luglio 1978, n. 648, ibid., n.
827; T.A.R. Toscana 29 agosto 1978, n. 477, ibid., n. 935. Per i professori universitari, il problema della onnicomprensività
del loro trattamento economico si è posto solo per quelli pervenuti all'ultima classe di stipendio, il cui trattamento economico è stato
parificato, appunto, a quello della dirigenza, Corte cost. 17 luglio 1975, n. 219, id., 1975, I, 1881; su tale problema, v., da ultimo, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 14 aprile 1979, n. 41, id., 1980, III, 369, con nota di richiami, ai quali adde, successivamente, T.A.R.
Lombardia, Sez. Milano, 18 dicembre 1979, n. 1033, Trib. amm. reg 1980, I, 600.
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PARTE TERZA
Invero il 1° comma dell'art. 50 d. pres. 30 giugno 1972 n. 748
sancisce il divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti ulte
riori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in
connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in
rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, ma nel caso
di incarico di insegnamento universitario conferito ad un magi strato manca evidentemente qualsiasi obiettiva connessione tra
le funzioni esercitate nella magistratura e l'attività di insegna
mento, trattandosi semmai di un conferimento che ha riguardo a particolari qualificazioni soggettive e tecniche del singolo in
caricato.
D'altra parte, anche sul piano strettamente esegetico, il 4" com
ma dell'art. 12 d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580 non fa parola di di
vieto di cumulo dell'assegno ivi previsto con trattamenti econo
mici onnicomprensivi, laddove, quando il divieto è stato voluto
(in relazione all'assegno di cui al primo comma), la previsione cor
relativa è stata espressamente esplicitata (3° comma dell'art. 12).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato. Per questi motivi, ecc.
I
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag
gio 1980, n. 16; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Costa
moling (Avv. Mitolo, Mariani) c. Provincia di Bolzano (Avv.
Antonini, E. Romanelli).
Giustizia amministrativa — Provvedimento della provincia di
Bolzano — Ricorso al non ancora istituito T.A.R. per il Tren
tino-Alto Adige — Successivo ricorso al Consiglio di Stato — Tardività — Scusabilità dell'errore (Cost., art. 24, 113; d.
pres. 31 agosto 1972 n. 670, t. u. delle leggi costituzionali con
cernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art.
78; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 26; legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribu
nali amministrativi regionali, art. 38, 42).
Giustizia amministrativa — Ricorso gerarchico — Silenzio-ri
getto — Difetto di impugnazione — Decisione esplicita di ri
getto — Ricorso — Inammissibilità (D. pres. 24 novembre
1971 n. 1199, semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi, art. 6).
Proposto ricorso (nel marzo del 1973) davanti al non ancora isti
tuito T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, depositato presso la
cancelleria del Tribunale civile di Trento, contro un provve dimento del presidente della giunta provinciale di Bolzano inu
tilmente impugnato davanti alla giunta stessa, è tardivo il ri
corso contro il medesimo provvedimento successivamente pro
posto al Consiglio di Stato (nell'ottobre del 1973), ma l'errore
deve essere considerato scusabile. (1)
È inammissibile per tardività il ricorso proposto contro la deci
sione esplicita di rigetto del ricorso gerarchico, confermativa del silenzio precedentemente formatosi, e tempestivamente non
impugnato. (2)
(1,3) Cfr. l'ordinanza 25 maggio 1979, n. 381 (Foro it., 1980, III, 114), con la quale la sez. VI ha rimesso la questione all'adunanza
plenaria, nel giudizio nel quale è stata emessa la seconda delle deci sioni qui riportate.
Su altri problemi posti dalla ritardata istituzione del T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, v. anche, Sez. V 1° giugno 1979, n. 282, e 18 maggio 1979, n. 268, ibid., con nota di richiami, e, successiva mente, l'ordinanza 7 dicembre 1979, n. 1127, id., 1980, III, 287, con nota di richiami, con la quale la sez. IV ha rimesso all'adunanza ple naria la questione dell'ammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato come giudice di unico grado, contro un provvedimento non defini tivo che sarebbe stato di competenza di quel tribunale amministrativo regionale; più generalmente, quest'ultima ordinanza investe l'adunanza plenaria del problema dell'individuazione della disciplina applicabile nel giudizio che si instaura davanti al Consiglio di Stato invece che davanti al T.A.R. per il Trentino-Alto Adige: se quella del giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali, oppure l'anteriore di sciplina del giudizio davanti al Consiglio di Stato come giudice di unico grado.
(2) L'adunanza plenaria conferma la propria precedente decisione 7 febbraio 1978, n. 4, Foro it., 1978, III, 338, con nota di Garrone (e id., 1979, III, 392, con nota di Mjgliarese Tamburino) stabi lendo un orientamento accolto anche dalle sezioni singole: Sez. VI 30 novembre 1979, n. 834, Cons. Stato, 1979, I, 1689; Sez. IV 5 giugno 1979, n. 440, Foro it., Rep. 1979, voce Giustizia amministra tiva, n. 363; 28 novembre 1978, n. 1108, ibid., n. 366. Nello stesso
II
CONSIGLIO DI STATO; Adunanza plenaria; decisione 6 mag
gio 1980, n. 15; Pres. Levi Sandri, Est. Giovannini; Zanon
(Avv. Bussi) c. I.n.p.s. (Avv. Sacerdoti, Pavesi).
Giustizia amministrativa — Provvedimento relativo a dipenden te pubblico con sede di servizio nel Trentino-Alto Adige — Ricorso al non ancora istituito tribunale regionale — Suc cessivo ricorso al Consiglio di Stato — Tardività — Scusa
bilità dell'errore (Cost., art. 24, 113; d. pres. 31 agosto 1972
n. 670, art. 78; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 26; legge 6
dicembre 1971 n. 1034, art. 38, 42).
Giustizia amministrativa — Impiegato pubblico — Collocamen to a riposo con i benefici combattentistici — Dichiarazione
di inefficacia — Ricorso — Successivo collocamento a riposo con decorrenza posteriore — Carenza sopravvenuta di inte resse — Esclusione — Fattispecie.
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Colloca mento a riposo disposto anteriormente al 1° luglio 1974 —
Decorrenza posteriore — Dichiarazione di inefficacia — Le
gittimità — Questione di costituzionalità — Manifesta infon
datezza (D.l. 8 luglio 1974 n. 261, modificazioni alla legge 24
maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipen denti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimi
lati, art. 5; legge 14 agosto 1974 in. 355, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, art. 1; Cost., art. 3).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti •— Anzia nità di servizio di quaranta anni — Mancato recepimento da
parte dell'ente di appartenenza della norma prevista per i di
pendenti statali — Collocamento a riposo disposto anterior mente al 1° luglio 1974 — Dichiarazione di inefficacia — Le
gittimità (Legge 15 febbraio 1958 n. 46, nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato, art. 2; d. l. 8 luglio 1974 n. 261, art. 5; legge 14 agosto 1974 n. 355, art. 1).
Proposto ricorso (nel dicembre del 1974) davanti al non ancora istituito T.A.R. per il Trentino-Alto Adige, depositato presso la cancelleria del Tribunale civile di Trento, contro un atto
relativo al rapporto di impiego, da parte di dipendente pub blico avente in tale regione la propria sede di servizio, è tardi vo il ricorso contro il medesimo atto successivamente proposto al Consiglio di Stato (nel marzo del 1977), ma l'errore deve es sere considerato scusabile. (3)
Non è inammissibile per carenza (sopravvenuta) di interesse il
ricorso contro la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di collocamento a riposo a domanda con i benefici previsti per
gli ex combattenti, in seguito al quale il dipendente aveva ri
preso servizio, se sia intervenuto un nuovo provvedimento di
collocamento a riposo, con tali benefici, con decorrenza poste riore, non impugnato (in motivazione è precisato che il di
pendente, anche se aveva potuto maturare una maggiore an
zianità di servizio in seguito alla impugnata dichiarazione di
inefficacia del primo collocamento a riposo, potrebbe avere in teresse all'annullamento di essa, per poter agire nella compe tente sede per il risarcimento dei danni derivanti dalla impos sibilità di svolgimento di una diversa attività lavorativa). (4)
senso, v. anche T.A.R. Calabria 17 giugno 1978, n. 129, ibid., n. 367, mentre in senso rigoroso v. la precedente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 12 settembre 1977, n. 445, id., Rep. 1978, voce cit., n. 446.
(4-7) Sulle corpnlesse questioni sorte a seguito del d. 1. 8 lu glio 1974 n. 261 e delle modificazioni apportate al suo testo dalla relativa legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, sulle domande di collocamento a riposo precedentemente proposte da ex-combattenti con i benefici previsti da tali norme, v. T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 dicembre 1975, n. 763, e T.A.R. Emilia-Romagna 25 maggio 1976, n. 310, Foro it., 1976, III, 525 e 605, con note di richiami.
Per la giurisprudenza successiva, sul mantenimento delle domande presentate entro il 30 giugno 1974, v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 aprile e 17 novembre 1978, nn. 466 e 1200, id., Rep. 1978, voce Impie gato dello Stato, n. 1302, e id., Rep. 1979, voce cit., n. 1217; nel senso che anche tali domande, però devono ritenersi caducate, se il collocamento a riposo conseguente viene disposto con decorrenza suc cessiva alla data suddetta, Cons. Stato, Comm. spec., 16 dicembre 1974, n. 23/74, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1315; T.A.R. Puglia 27 gennaio 1976, n. 16, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1509.
Sulla necessità di conferma delle domande presentate tra il 1° lu glio e l'entrata in vigore del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1977, n. 574, id., Rep. 1977, voce cit., n. 1316; T.A.R. Toscana 26 giugno 1975, n. 248, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1481; con la conseguenza che non è richiesta la conferma per le domande presentate tra l'entrata in vigore di tale d. 1., e l'entrata in vigore della legge di conversione di esso: Cons. Stato, Sez. I, 27
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