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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 22 dicembre 1990, n. 11;...

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adunanza plenaria; decisione 22 dicembre 1990, n. 11; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Azienda siciliana trasporti (Avv. Parlato, Menallo) c. Intendenza di finanza di Palermo (Avv. dello Stato Palatiello). Giudizio di ottemperanza Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 113/114-117/118 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183163 . Accessed: 28/06/2014 09:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 09:38:16 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 22 dicembre 1990, n. 11; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Azienda siciliana trasporti (Avv. Parlato, Menallo)

adunanza plenaria; decisione 22 dicembre 1990, n. 11; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Aziendasiciliana trasporti (Avv. Parlato, Menallo) c. Intendenza di finanza di Palermo (Avv. dello StatoPalatiello). Giudizio di ottemperanzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 113/114-117/118Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183163 .

Accessed: 28/06/2014 09:38

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 22 di

cembre 1990, n. 11; Pres. Crisci, Est. Baccarini; Azienda

siciliana trasporti (Avv. Parlato, Menallo) c. Intendenza

di finanza di Palermo (Avv. dello Stato Palatiello). Giudi

zio di ottemperanza.

Giustizia amministrativa — Rimborso di imposte indebitamente

pagate — Condanna dell'intendente di finanza — Sentenza

di commissione tributaria — Ottemperanza al giudicato —

Ricorso ai Consiglio di Stato — Inammissibilità (R.d. 26 giu gno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 27; 1. 6

dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrati vi regionali, art. 2, 3, 7, 27, 34, 37).

È inammissibile il ricorso per l'ottemperanza, da parte di una

intendenza di finanza, ad una decisione (passata in giudicato) con cui una commissione tributaria di primo grado l'ha con

dannata a rimborsare al contribuente imposte indebitamente

pagate, che sia stato proposto al Consiglio di Stato (o, in

Sicilia, al Consiglio di giustizia amministrativa), e non al tri bunale amministrativo regionale nell'ambito della cui circo

scrizione è delimitata la competenza dell'intendenza. (1)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 3 ottobre 1990, n. 740; Pres. Paleologo, Est. Guida; Servizio contributi agrari unificati (Aw. Cocchetti) c. Min. finanze.

Giustizia amministrativa — Rimborso di imposte indebitamente

pagate — Condanna del ministero delle finanze — Decisione

della Commissione tributaria centrale — Ottemperanza al giu dicato — Ricorso al Consiglio di Stato — Ammissibilità (R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 27; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 37).

È ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato per l'ottemperan

za da parte dell'amministrazione finanziaria, ad una decisio

ne (passata in giudicato) con cui la Commissione tributaria

centrale, confermando le pronunce di primo e secondo gra

do, ha accolto la domanda di rimborso di somme indebita

mente pagate a titolo di imposta. (2)

(1-2) La decisione della quarta sezione trova un precedente conforme

in Tar Puglia 5 dicembre 1987, n. 801 (richiamata nella motivazione

della decisione dell'adunanza plenaria), Foro it., 1989, III, 204, con

nota di richiami sull'esperibilità del ricorso al giudice amministrativo

per l'ottemperanza dell'amministrazione a giudicati diversi da quelli di

questo stesso giudice e del giudice ordinario, cui adde, M. Maffezzoni, Nota sull'ottemperanza alle sentenze tributarie, in Bollettino trib., 1988,

325; S. Lantino, Rimborsi d'imposta e giudizio di ottemperanza, in

Rass. trib., 1986, 225; S. Mogorovich, L'azione di condanna dell'am

ministrazione al rimborso, in Corriere trib., 1987, 1554. V. anche C.

Buono, Il giudizio di ottemperanza come strumento più idoneo e con

veniente per l'attuazione delle pretese restitutorie del contribuente, in

Bollettino trib., 1990, 1045; E. Belli Contar ini, Osservazioni in tema

di tutela dei diritti di credito del contribuente, in Rass. trib., 1990,

II, 740 s., spec. 742; Glendi, L'oggetto del processo tributario, Pado

va, 1984, 710. In proposito, la decisione fondamentale rimane ad. plen. 4 novembre

1980, n. 43 (richiamata in motivazione di ambedue le pronunce ora

riportate), id., 1981, III, 65, con nota di richiami, che ha ammesso

l'esperibilità del ricorso per l'ottemperanza dell'amministrazione ad una

decisione della Corte dei conti (in materia pensionistica); successiva

mente, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 1987, n.

87, id., Rep. 1987, voce Giustizia amministrativa, n. 973.

La decisione dell'adunanza plenaria (emessa su ordinanza di Cons,

giust. amm. sic. 31 maggio 1990, n. 180, Cons. Stato, 1990, I, 904), è importante perché risolve in modo innovativo il problema del riparto di competenze tra Consiglio di Stato e tribunale amministrativo territo

rialmente competente per il ricorso per l'ottemperanza a giudicati diver

si da quelli amministrativi; e se la soluzione a favore della competenza del tribunale amministrativo è stata adottata in un caso nel quale il

giudicato cui ottemperare era diverso anche da quello ordinario, sicura

mente la maggiore rilevanza della pronuncia sta nella sua applicabilità anche in riferimento a quest'ultimo: nell'opposto senso della competen za del Consiglio di Stato, finora consolidato, v., oltre a ad. plen. 43/80, Tar Puglia 801/87, già citate, nonché le relative note di richiami. Per

il profilo della maggiore aderenza della soluzione cosi accolta al princi

II Foro Italiano — 1991 — Parte III-5.

I

Diritto. — La questione del giudice amministrativo compe tente per il giudizio per l'esecuzione del giudicato dei giudici

speciali, sottoposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana a questa adunanza plenaria, era stata da

essa già esaminata e risolta con la decisione 4 novembre 1980,

n. 43 (Foro it., 1981, III, 65), concernente l'esecuzione di un

giudicato pensionistico della Corte dei conti.

Tale decisione aveva affermato che dopo l'istituzione dei Tar:

1) il giudice amministrativo, conserva la giurisdizione per l'ese

cuzione del giudicato dei giudici speciali; 2) la relativa compe tenza spetta la Consiglio di Stato in unico grado; 3) il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione del giudi cato della Corte dei conti in materia di pensioni.

La decisione muoveva dall'esatta constatazione che nel nuo

vo ordinamento processuale conseguente all'istituzione dei Tar

le norme che disciplinano specificamente il giudizio di ottempe ranza hanno oggetti differenziati e precisamente:

a) l'art. 7, 1° comma, 1. n. 1034 del 1971, la giurisdizione

(di merito) su ricorsi diretti all'esecuzione di giudicato dell'au

torità giudiziaria ordinaria (e, implicitamente, degli organi di giustizia amministrativa);

b) l'art. 27, n. 4,1. cit., il procedimento (in camera di consi

glio o meno);

c) l'art. 37 1. cit., la competenza (dei tribunali amministrativi

regionali o del Consiglio di Stato). Quest'ultima disposizione, com'è noto, prevede (1° comma)

per l'esecuzione del giudicato dell'a.g.o. la competenza dei Tar

quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia

un ente ad attività infraregionale; fa salva negli altri casi (2°

comma) la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdi

zionale; attribuisce (3° comma) la competenza per l'esecuzione

del giudicato amministrativo al Consiglio di Stato o al Tar ter

ritorialmente competente secondo che questi o quello abbiano

emesso la decisione della cui esecuzione si tratta; ma conserva

la competenza al Tar (4° comma) quando si tratti di una sua

decisione confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

La decisione n. 43 del 1980 affermava l'evidente competenza

pio quanto meno del favor per l'articolazione in un doppio grado dei

giudizi amministrativi desumibile dall'art. 125, 2° comma, Cost., v. Corte

cost., ord. 31 marzo 1988, n. 395, Foro it., 1989, I, 2421, con nota

di richiami, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 37, 2° e 3° comma, 1. 1034/71, nella parte in cui prevede che alcuni ricorsi al giudice amministrativo per l'ottem

peranza a giudicati civili o amministrativi vengano proposti davanti al

Consiglio di Stato in unico grado. Per l'aspetto, considerato dalla decisione della quarta sezione della

possibilità di esperire il ricorso al giudice amministrativo (in concorso

con il processo civile di esecuzione), per l'ottemperanza dell'ammini

strazione al giudicato col quale il giudice civile l'ha condannata al paga mento di una somma di denaro, la decisione stessa, a favore dell'esperi bilità di tale ricorso, richiama Cass. 3 febbraio 1988, n. 1074, ibid.,

853, con osservazioni di A. Romano (annotata da Stella Richter, in

Giust. civ., 1988, I, 2339; v. anche Formentin, in Dir. proc. ammiri.,

1989, 149), che, però, aveva subordinato tale esperibilità al dato che

i provvedimenti per l'esecuzione della condanna pecuniaria concretino

esercizio di discrezionalità di scelta tra soluzioni alternative e non siano

meramente dovuti: secondo un orientamento consolidato nella giuri

sprudenza della Cassazione a questo proposito, fondato sui collegamen ti tra giudizio di ottemperanza e giurisdizione di merito, e tra giurisdi zione di merito e discrezionalità dell'attività amministrativa sindacata; di tale sentenza della Cassazione, successivamente ai precedenti richia

mati nella relativa nota, ha tenuto conto Cons, giust. amm. sic. 18

aprile 1990, n. 83, Cons. Stato, 1990, I, 632, che, ribadendo il ben

più largo orientamento della giurisprudenza amministrativa nel senso

della esperibilità (confermato da Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 1988, n. 1114, Foro it., 1989, III, 127, con nota di richiami, in ordine all'ot

temperanza ad un decreto ingiuntivo), ha composto il contrasto, consi

derato meramente apparente, col rilievo che nell'applicazione delle nor

me di contabilità pubblica necessaria per l'adempimento delle obbliga

zioni pecuniarie dell'amministrazione, vi è sempre qualche elemento di

discrezionalità, in particolare per quel che riguarda le tecniche di dilui

zione della spesa nel tempo; da questa soluzione si discosta la decisione

ora riportata, che afferma che il ricorso per l'ottemperanza al giudicato è esperibile anche in difetto di discrezionalità dell'amministrazione nella

sua esecuzione: dissociando cosi l'esperibilità dall'esercizio nel caso di

giurisdizione di merito.

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PARTE TERZA

del Consiglio di Stato in una fattispecie in cui l'autorità chia

mata a conformarsi al giudicato della Corte dei conti era il mi

nistero del tesoro (ad attività nazionale); ma ciò, con una trama

argomentativa incidentale di cui l'ordinanza di rimessione solle

cita il riesame in relazione alla presente fattispecie, in cui l'au

torità chiamata a conformarsi al giudicato (di una commissione

tributaria) è un'autorità amministrativa ad attività infraregio nale (l'intendenza di finanza di Palermo). Invero, quel che di

tale decisione appare non del tutto persuasivo è il fatto che dal

la mancata espressa previsione dell'esecuzione del giudicato dei

giudici speciali nella norma (art. 37, 1° comma, 1. 1034/71) sul

la competenza dei Tar discenda di per sé che la relativa compe tenza spetti al Consiglio di Stato; ciò nel presupposto che qual siasi fattispcie diversa dal giudicato dell'autorità giudiziaria or

dinaria (disciplinato dall'art. 37, 1° comma), rientri nella previsione di chiusura del 2° comma, là dove si stabilisce: «Re

sta fermo, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale».

Al riguardo, va premesso che le norme sulla giurisdizione (art.

27, n. 4, t.u. 1054/24 richiamato dall'art. 7, 1° comma, 1.

1034/71), che prevedono soltanto l'esecuzione del giudicato del

l'a.g.o., si interpretano tuttora estensivamente con riferimento

anche al giudicato dei giudici speciali, com'è riconosciuto paci ficamente in dottrina e in giurisprudenza.

Ciò posto, non par dubbio che, specularmente, vada inter

pretata in maniera egualmente estensiva la norma sulla compe tenza (art. 37, 1° e 2° comma, 1. 1034/71), che anch'essa preve de soltanto l'esecuzione del giudicato dell'a.g.o. (la competenza

per l'esecuzione del giudicato amministrativo è regolata a parte: commi 3° e 4° dell'art. 27 cit.).

Non vi sarebbe infatti alcuna ragione logica per attribuire

al solo Consiglio di Stato il giudizio di esecuzione dei giudicati dei giudici speciali, quando quello relativo ai giudicati dei giu dici ordinari è ripartito fra Tar e Consiglio di Stato.

Sotto tale profilo, la residualità dell'attribuzione di compe tenza al Consiglio di Stato di cui al 2° comma («resta ferma,

negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale») va intesa, allora, con riferimento non al para metro del giudizio di ottemperanza costituito dal giudicato del

l'a.g.o. (art. 37, 1° comma) rispetto a qualsiasi altro giudicato

(art. 37, 2° comma), bensì invece al tipo di autorità ammini

strativa chiamata a conformarsi al giudicato del giudice ordina

rio o speciale (autorità ad attività infraregionale ai sensi del

1° comma, ultima parte, dell'art. 37, autorità ad attività pluri

regionale o nazionale, ai sensi dell'art. 37, 2° comma). Il criterio differenziale di competenza tra i Tar ed il Consiglio

di Stato, cioè, non riposa sulla natura dell'autorità giurisdizio nale dell'esecuzione dei cui giudicati si controverte, giacché nel

giudizio di ottemperanza la potestas iudicandi di ogni giudice amministrativo concerne l'esecuzione da parte della pubblica am

ministrazione del giudicato di qualsiasi giudice indifferentemente.

È fondato, invece, per quanto riguarda l'esecuzione del giu dicato dei giudici diversi dal giudice amministrativo, sull'esten

sione territoriale dei poteri dell'autorità amministrativa chiama

ta a conformarsi: i Tar, quando quell'autorità sia ad attività

infraregionale, il Consiglio di Stato negli altri casi, quando cioè

quell'autorità sia ad attività ultraregionale (pluriregionale o na

zionale). Per tal guisa, si colgono nel sistema due diverse simmetrie,

ispirate da criteri logici e coerenti.

La prima è quella tra le due clausole, l'una attributiva di

giurisdizione e l'altra distributiva della competenza, dalla quale simmetria, con l'applicazione alle norme del medesimo procedi mento ermeneutico, si desume che la tipologia di giudicati sus

sumali nella competenza e dei Tar e del Consiglio di Stato è

di latitudine pari a quella della sfera di giurisdizione spettante all'intero ordine della giustizia amministrativa.

La seconda simmetria è quella tra criteri spaziali di collega mento nel processo di cognizione (art. 2 e 3 1. n. 1034 del 1971) e nel processo di ottemperanza (art. 37 1. cit.).

Come nel processo di cognizione la dimensione infraregionale dell'autorità emanante (art. 2) o dell'efficacia dell'atto o la rile

vanza della sede di servizio del pubblico dipendente (art. 3) ra

dicano la competenza dei Tar periferici, mentre negli altri casi — atti a dimensione ultraregionale di organi centrali dello Stato

o di enti pubblici a carattere ultraregionale — sovviene la com

petenza del Tar con sede a Roma o di quelli nella cui circoscri

Ii Foro Italiano — 1991.

zione ha sede l'ente, cosi' nel processo di ottemperanza è la di

mensione infraregionale dell'autorità amministrativa chiamata

a conformarsi che radica la competenza dei Tar ad eseguire il

giudicato dei giudici diversi da quello amministrativo, mentre

nei casi in cui l'autorità chiamata a conformarsi abbia carattere

ultraregionale la competenza spetta al Consiglio di Stato.

Quel che piuttosto è da risolvere è la questione se, ai fini

che ne occupa, la dimensione infra e ultraregionale dell'autorità

chiamata a conformarsi al giudicato, determinante, come si è

visto, per la competenza del Tar o del Consiglio di Stato, vada

accertata a livello di ente munito di personalità giuridica ovvero

anche di organo. La qual cosa è rilevante per lo Stato e per gli enti pubblici

a carattere ultraregionale, dovendosi stabilire se la competenza del Consiglio di Stato si configuri ogniqualvolta siano essi in

quanto tali le autorità amministrative chiamate a conformarsi

al giudicato ovvero basti trovarsi in presenza di loro organi cen

trali, istituzionalmente operanti in una dimensione ultraregionale. Non può tralasciarsi di osservare che il legislatore ha qui im

piegato il termine: «ente», a differenza di altre disposizioni in

cui ha fatto ricorso al termine «organo». E l'adunanza plenaria non ignora che la prevalente giurispru

denza dei Tar ha interpretato la norma in esame nel senso che

la competenza dello Stato a conformarsi al giudicato esclude

la competenza giurisdizionale dei Tar (cfr. Tar Puglia 5 dicem

bre 1987 n. 801, id., 1989, III, 204; Tar Lazio, sez. II, 25 otto

bre 1978, n. 833, id., 1979, III, 572; Tar Campania 8 giugno

1976, n. 479; contra, Tar Sicilia, sez. Catania, 26 ottobre 1984, n. 1445, id., Rep. 1985, voce Tributi in genere, n. 371).

Ma a questa interpretazione prevalente sembra ostare l'argo mento logico-sistematico.

Se, infatti, non sono in conflitto con la Costituzione singole

ipotesi di competenza in unico grado del Consiglio di Stato (cfr. Corte cost., ord. n. 395 del 1988, id., 1989, I, 2421) è altresì

certo che nell'attuazione dell'obbligo costituzionale di istituire

nella regione organi di giustizia amministrativa di primo grado

(art. 125, cpv., Cost.) il legislatore della 1. n. 1034 del 1971

ha perseguito, nel disciplinare la competenza per il processo di

cognizione, un disegno di massimo decentramento, prendendo in considerazione per quanto attiene allo Stato e agli enti pub blici a carattere ultraregionale non l'ente in sé, bensì' gli organi

e, quel che più conta, statuendo la competenza del Tar periferi co anche per gli atti degli organi centrali, se ad efficacia infra

regionale (art. 3, 2° comma, 1. cit.). Identiche ed anzi ancor più vive esigenze di decentramento

giurisdizionale sembrano sussistere per il giudizio di ottempe ranza che costituisce per il privato un secondo, quindi più gra

voso, esperimento dell 'onus agendi dopo il giudizio di cognizio ne e l'inesecuzione dell'autorità amministrativa, e nel quale la

competenza del giudice territorialmente più vicino può concor

rere in maniera non marginale ad attuare l'effettività della tute

la giurisdizionale. In tale contesto il termine «ente» va inteso, dunque, come

usato non in contrapposizione ad organo, ma promiscuamente ad esso, nell'accezione generica di entità, centro di imputazio

ne; locuzioni di sintesi, cioè, della complessa fenomenologia or

ganizzativa descritta agli art. 2 e 3 1. n. 1034 cit.

Ne consegue che la competenza dei Tar per il giudizio di ot

temperanza sussiste anche quando l'autorità chiamata a confor

masi al giudicato sia un organo periferico dello Stato e degli enti pubblici ultraregionali.

Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, nel quale l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi al

giudicato è l'intendenza di finanza di Palermo, deve concludersi

che né il fatto che il giudicato della cui esecuzione si controver

te sia di un giudice speciale, né il fatto che l'autorità ammini

strativa chiamata a conformarsi al giudicato sia un'autorità sta

tale, radicano la competenza del Consiglio di Stato o dell'adito

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Atteso che, invece, la provenienza soggettiva del giudicato da giudice ordinario o speciale è ininfluente ai fini della compe tenza e che l'autorità amministrativa chiamata a conformarvisi

è un'autorità statale ma periferica, è competente a conoscere

del presente ricorso in ottemperanza il Tar della Sicilia.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, al quale in ragione della novità e complessità della questione va riconosciuto, per quanto occorrer possa, l'er

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

rore scusabile (arg. ex art. 34, cpv., 1. 1034/71), potrà ripropor re il ricorso dinanzi al giudice dichiarato competente.

II

Diritto. — 1. - Il ricorso è stato proposto per ottenere l'ot

temperanza dell'amministrazione alla decisione della Commis

sione tributaria centrale che, confermando le pronunce di pri mo e secondo grado, ha accolto la domanda di rimborso dello

Scau di somme indebitamente pagate a titolo di imposta. Va innanzitutto affermata l'esperibilità del ricorso ex art. 27,

n. 4, t.u. 1054/24 per l'ottemperanza alle decisioni del giudice tributario.

È ben noto che il ricorso ex art. 27, n. 4, cit. — originaria mente previsto, in forma esplicita per assicurare l'adempimento

dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato del

giudice ordinario in relazione ad atti o provvedimenti ammini

strativi ritenuti illegittimi e, pertanto, disapplicati ma non potu ti annullare dal giudice ordinario per il divieto posto dall'art.

4, 2° comma, legge nel contenzioso amministrativo — è stato

esteso dall'ormai consolidata giurisprudenza di questo consiglio alle decisioni del giudice amministrativo (indirizzo poi positiva mente recepito dagli art. 7 e 37 1. n. 1034 del 1971), della Corte

dei conti (ad. plen. 4 novembre 1980, n. 43, Foro it., 1981,

III, 65; ma già sez. IV, 11 dicembre 1962, n. 776, id., 1963,

III, 253 e 30 aprile 1957, n. 193, id., Rep. 1957, voce Giustizia

amministrativa, n. 354; dei giudici amministrativi speciali (sez. VI 25 ottobre 1955, n. 700, id., 1955, III, 225; concernente

la commissione ricorsi in materia di brevetti), nonché alle sen

tenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme

di denaro (ad. plen. 9 marzo 1973, id., 1973, III, 265; sez. VI

5 ottobre 1988, n. 1114, id., 1989, III, 127, in tema di decreto

ingiuntivo). Posto che la pubblica amministrazione ha, come ogni altro

soggetto giuridico, un preciso obbligo di dare esecuzione alle

pronunce giurisdizionali emerse nei suoi confronti e di unifor

mare al giudicato l'azione amministrativa, l'estensione dell'am

bito di applicabilità del ricorso per ottemperanza risponde ad

imprescindibili esigenze, costituzionalmente garantite, di effetti

vità della tutela giurisdizionale e di completamento della stessa

nella delicata fase dell'adempimento del giudicato. In conseguenza della cennata evoluzione giurisprudenziale, il

ricorso per ottemperanza ha assunto nell'attuale sistema della

giustizia amministrativa la funzione di rimedio a carattere gene

rale, idoneo ad assicurare l'adempimento da parte della pubbli ca amministrazione degli obblighi nascenti da qualsiasi giudica to. E poiché non è dato dubitare della natura giurisdizionale delle commissioni tributarie e delle loro pronunce, il ricorso per

ottemperanza deve ritenersi esperibile anche per le decisioni di

tale giudice. Ciò tanto più dal momento che le decisioni del

giudice tributario non possono contenere pronunce di condan

na, ma sono essenzialmente sentenze di accertamento circa l'esi

stenza e la misura dell'obbligazione tributaria e talora di annul

lamento e l'ordinamento non prevede uno specifico strumento

di esecuzione di tale tipo di decisione. 2. - Infondata è poi l'eccezione di inammissibilità del ricorso

sollevata dall'amministrazione finanziaria sotto il profilo che, trattandosi nella specie di eseguire un pagamento e quindi di

un atto dovuto senza alcun margine di discrezionalità, non sa

rebbe esperibile il ricorso per ottemperanza secondo i principi reiteratamente ribaditi dalle sezioni unite della Cassazione (sent. 3 febbraio 1988, n. 1074, id., 1989, I, 853).

In primo luogo, va osservato che il richiamato orientamento

della Cassazione si riferisce ali'esperibilità del ricorso per ot

temperanza in relazione a sentenze del giudice ordinario di con

danna al pagamento di somme di danaro: nella specie, si è inve

ce in presenza di una decisioine di commissione tributaria di

accertamento del diritto al rimborso di somme indebitamente

pagate a titolo di imposta, inidonea a costituire titolo esecutivo

e a dare ingresso ad un'azione esecutiva secondo il codice di

rito. È solo ipotizzabile che, sulla base di detto giudicato l'inte

ressato proponga innanzi il giudice ordinario un'ordinaria azio

ne di condanna (eventualmente a cognizione sommaria con pre valente funzione esecutiva quale il procedimento monitorio). In

adempimento del giudicato de quo, invece, l'amministrazione

è tenuta ad emanare un provvedimento di sgravio e a disporre

Il Foro Italiano — 1991.

il conseguente pagamento, atti che possono formare oggetto so

lo di una pronuncia di ottemperanza. In secondo luogo, proprio con l'invocata sent. n. 1074 del

1988 le sezioni unite della Cassazione, ribadendo il proprio pre cedente orientamento (sent. 9 marzo 1981, n. 1299, id., 1981,

I, 636), hanno affermato la promuovibilità, in via alternativa o cumulativa con l'ordinaria esecuzione forzata, del giudicato di ottemperanza anche per le sentenze di condanna al pagamen to di somme di danaro.

Peraltro, presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del ricorso per ottemperanza sono la presenza di una pronuncia

giurisdizionale passata in cosa giudicata e l'inadempimento, an

che parziale, dell'amministrazione agli obblighi nascenti dal giu dicato. La possibilità che all'amministrazione residui un margi ne di discrezionalità (attinente certamente non al se adempiere o non al giudicato, ma alle concrete modalità e ai tempi dell'a

dempimento) dipende dalle norme sostanziali che disciplinano l'attività amministrativa nello specifico settore in considerazio

ne, nonché dal maggiore o minore contenuto precettivo del giu

dicato; e giustifica solo l'attribuzione al giudice amministrativo

di una giurisdizione estesa al merito, e dunque di una giurisdi zione insieme esclusiva e di merito. Ma non è certo circostanza

condizionante la proponibilità del ricorso ex art. 27, n. 4, t.u.

n. 1054 del 1924.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Come emerge dalle stesse deduzioni difensive dell'amministra

zione, questa non ha provveduto ad eseguire il giudicato. Va,

pertanto, assegnato un termine all'uopo e nominato, per il caso

di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta perché prov veda in via sostitutiva.

Gli interessi spettanti sulle somme da restituire vanno calcola

ti come per legge e quindi nella misura del 6% semestrale sino

al 31 dicembre 1987 e del 4,5% semestrale dal 1° gennaio 1988

(art. 7, 3° comma, legge fin. 11 marzo 1988 n. 67).

CONSIGLIO DI STATO; sezione I; parere 17 ottobre 1990, n. 1423; Regione Emilia-Romagna.

Comune e provincia — Controlio sugli atti — Nuova normati

va — Termini di applicabilità (Cost., art. 117, 130; 1. 8 giu gno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie locali, art. 61).

Le nuove norme sul controllo degli atti dei comuni e delle pro vince già definite dalla legislazione statale, e in particolare quelle che limitano il numero degli atti soggetti a controllo, e che escludono in ogni caso quello di merito, sono immedia

tamente applicabili, anche prima dell'entrata in vigore delle

norme regionali cui l'art. 61 ì. 142/90 demanda la disciplina di altri aspetti strutturali e funzionali della materia. (1)

Considerato: la 1. 8 giugno 1990 n. 142, recante il nuovo or

dinamento delle autonomie locali, contiene, fra l'altro, nuove

disposizioni relative alla materia del controllo sugli atti degli enti locali, previsto dall'art. 130 Cost.

Le principali innovazioni sono le seguenti: a) diversa compo sizione dei comitati di controllo; b) limitazione degli atti sogget ti al controllo preventivo di legittimità; c) eliminazione del con

trollo di merito.

Alcuni aspetti della nuova disciplina sono demandati alla le

gislazione, integrativa ed attuatìva delle singole regioni. In par ticolare spetta alle regioni disciplinare, con proprie leggi: a) l'e

ventuale articolazione del comitato di controllo in sezioni; b) il funzionamento degli organi di controllo, le indennità dovute

ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, il procedimento per l'elezione dei componenti da parte del con

siglio regionale (le qualifiche che danno titolo all'elezione sono

indicate dalla legge statale), la sostituzione dei membri dimis

sionari, defunti, o comunque impediti, la decadenza per

(1) Questione nuova.

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