+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5;...

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5;...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: hoangthu
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
9
adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob. Torre Antica (Avv. Lavitola). Conferma Tar Lazio, sez. I, 30 dicembre 1985, n. 1612 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990), pp. 303/304-317/318 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183024 . Accessed: 28/06/2014 11:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma(Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob. Torre Antica (Avv. Lavitola). Conferma Tar Lazio,sez. I, 30 dicembre 1985, n. 1612Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 303/304-317/318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183024 .

Accessed: 28/06/2014 11:47

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

PARTE TERZA

ma, 1. n. 482 del 1968, devono sussistere al momento della sca

denza della presentazione della domanda di partecipazione al con

corso, anche nell'ipotesi in cui il bando fissa una data successiva

per la presentazione della documentazione comprovante i requisi ti stessi (Cons. Stato, ad. plen., 21 ottobre 1989, n. 13, id., 1990,

III, 153). Nel caso in esame, poi, non deve sfuggire il fatto che il ricor

rente è stato nominato in ruolo, avvalendosi dello speciale proce dimento previsto dall'art. 11 d.p.r. 31 maggio 1974 n. 420. La

norma dispone che nel settore della pubblica istruzione, per pro cedere alle assunzioni degli appartenenti alle categorie protette nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie, l'amministrazione

deve utilizzare la «graduatoria degli incarichi».

È inesatto, dunque, affermare che nella specie ricorre un'ipote si di chiamata diretta.

Il procedimento, cosi come delineato dalle disposizioni di leg

ge, ha, invece, i caratteri che sono propri di quello concorsuale

(o, perlomeno, ne ha in comune alcuni aspetti). Assume rilievo che per il combinato disposto degli art. 4 e 10

dell'ordinanza 11 marzo 1983 ai fini dell'inclusione nelle gradua torie compilate dai provveditori per aver conferito le supplenze

(ed utilizzate ex art. 11 d.p.r. n. 420 del 1974 per le assunzioni

in ruolo) all'atto della presentazione della domanda devono esse

re allegati i documenti richiesti tra i quali, per coloro che inten

dono beneficiare della riserva (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, orfani e vedove di guerra ed equiparati, ecc...), quelli che comprovino tale diritto («certificato rilasciato dall'ufficio pro vinciale del lavoro»).

Poiché non è contestato che il ricorrente ha regolarmente alle

gato alla domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali

per le supplenze la documentazione attestante la qualifica di or

fano di guerra e lo stato di disoccupazione, è illegittimo il prov vedimento con il quale il provveditore agli studi di Pistoia —

dopo oltre tre anni dalla nomina in ruolo del ricorrente — ha

implicitamente annullato il decreto di assunzione del medesimo

a seguito del rilievo della Corte dei conti in ordine alla mancanza

dello stato di disoccupazione al momento della nomina.

La fondatezza della doglianza esonera il collegio dall'esame delle

ulteriori censure che attengono al capo di domanda esaminato

e che si ritengono assorbite.

Deve, invece, essere dichiarata improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse l'ulteriore domanda volta alla rettifica della

graduatoria definitiva (degli incarichi e supplenze) con l'annota zione dell'appartenenza del ricorrente alla categoria protetta degli

equiparati agli orfani di guerra.

I

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 15 marzo

1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Aw.

Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob. Torre Antica (Aw.

Lavitola). Conferma Tar Lazio, sez■ I, 30 dicembre 1985, n.

1612.

Giustizia amministrativa — Appello — Appello incidentale con

tro diversi capi di sentenza — Ammissibilità — Fattispecie.

Appellata dal comune, resistente e soccombente in primo grado, la sentenza nella parte in cui veniva annullato un diniego di

concessione di costruzione, è ammissibile l'appello proposto in

via incidentale dal ricorrente vittorioso in primo grado, avver

so la medesima sentenza, nella parte in cui veniva dichiarato

inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse il ricorso

previamente proposto contro la deliberazione di adozione e di

approvazione della variante al piano regolatore sulla quale il

diniego suddetto era stato basato. (1)

(1, 5, 9) Con la decisione che si riporta, l'adunanza plenaria ha esami nato il problema della funzione dell'appello incidentale, del suo contenu

II Foro Italiano — 1990.

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 25 febbraio 1989, n. 173; Pres. Salvatore, Est. Pajno; Cosentino e altri (Avv.

Moscariki) c. De Santis, Pepe, Automobil club di Pescara; De Santis, Pepe (Aw. Russo) c. Automobil club di Pescara

(Aw. Pace). Conferma Tar Abruzzo, sez. Pescara, 14 maggio

1987, n. 251.

Giustizia amministrativa — Appello — Forma incidentale — Fat

tispecie (Cod. proc. civ., art. 333). Giustizia amministrativa — Appello incidentale — Ammissibilità

— Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 333, 334; r.d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giuris dizionali del Consiglio di Stato, art. 18; r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 37; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 29).

Giustizia amministrativa — Associazione — Deliberazione — Ri corso del socio — Interesse — Fattispecie (Cod. civ., art. 23).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Automobil club provinciale — Regolamento e deliberazione — Illegittimi tà — Fattispecie (D.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, norme con

cernenti l'Automobil club d'Italia e approvazione del nuovo

statuto, art. 47, 51, 53, 63).

L'appello contro la sentenza del tribunale amministrativo regio

nale, proposto da una delle parti del giudizio di primo grado, dopo che altra aveva già appellato, va presentato nelle forme

dell'appello incidentale, e non in quella dell'appello prin

cipale. (2) L'appello, inammissibile in via principale, può valere come ap

pello in via incidentale, se tempestivo rispetto ai termini stabili

ti per la notificazione ed il deposito di questo. (3) È ammissibile l'appello incidentale, proposto dall'amministrazio

ne resistente e soccombente in primo grado, che sia stato inse

rito nel fascicolo dell'appello principale proposto dal controin

teressato parimenti soccombente, e non depositato nelle forme

dell'appello in via principale. (4) È ammissibile l'appello incidentale, proposto dall'amministrazio

ne resistente e soccombente in primo grado, contro capi della

sentenza già investiti dall'appello in via principale del controin teressato parimenti soccombente in primo grado, che sia tem

pestivo rispetto alla notificazione di questo, anche se tardivo

rispetto al termine c.d. breve decorrente dalla notificazione della

sentenza appellata. (5) Non è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto

da un socio di automobil club provinciale, contro gli atti relati

vi al rinnovo delle cariche sociali. (6)

to e dei termini di proposizione, con particolare riferimento al problema dell'impugnazione incidentale c.d. tardiva. In proposito manca una di

sposizione espressa, che viene ritenuta necessaria in quanto, trattandosi di regole di procedura relative all'impugnazione, le limitazioni di tale di

ritto, costituzionalmente garantito, dovrebbe trovare un fondamento legis lativo (Arlini, Ancora un tentativo di unificazione delle opposte tesi in materia d'appello incidentale, in Dir. proc. ammin., 1989, 453; Spagnuo lo Vigorita, L'appello al Consiglio di Stato in un recente progetto di

riforma del processo amministrativo, id., 1985, 513; Vacirca, Appunti per una nuova disciplina dei ricorsi incidentali nel processo amministrati

vo, id., 1986, 57 e Questioni pregiudiziali e impugnazioni incidentali nel

processo amministrativo, in Foro amm., 1983, 625). Ed invece «la circo stanza che la normazione dell'appello risulti opera della giurisprudenza, rende inevitabili incertezze e oscillazioni, dipendenti dai vari convinci menti cui pervengono via via i collegi giudicanti» (Villata, Incertezze in tema d'appello incidentale nel processo amministrativo, in Dir. proc. ammin., 1984, 159).

L'ordinanza di rimessione, che pure si riporta, aveva posto espressa mente il problema dell'ammissibilità di un'impugnazione incidentale ri volta contro un capo di sentenza diverso da quello contestato dall'appel lante principale.

In materia si era già pronunciata l'adunanza plenaria, con la decisione 18 luglio 1983, n. 20, Foro it., 1984, III, 26: aderendo alla tesi concentra zionista seguita dalla giurisprudenza civile, aveva ritenuto che tutte le

impugnazioni successive all'appello principale dovessero essere proposte nella forma dell'appello incidentale, al fine di garantire l'unicità del giu dizio; peraltro, nel caso di impugnazione autonoma, e cioè non diretta

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

È illegittima la deliberazione di un automobil club provinciale,

che, indicendo la votazione per referendum per il rinnovo delle

cariche sociali, lo disciplina non rendendo possibile la presen

tazione di liste alternative a quella proposta. (7) Sono illegittime le disposizioni del regolamento di un automobil

club provinciale, che disciplinano le modalità di votazione per

corrispondenza dei referendum da parte dei soci, nella parte in cui non prescrivono che l'invio delle schede a tali soci debba

avvenire per lettera raccomandata, o con modalità diverse dal

la semplice lettera, che siano comunque idonee a garantirne la ricezione. (8)

III

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 23 novembre

1988, n. 875; Pres. Paleologo, Est. Malinconico; Comune

di Roma (Aw. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob. Torre

Antica (Aw. Lavitola).

Giustizia amministrativa — Appello — Appello incidentale con

tro diversi capi di sentenza — Ammissibilità — Deferimento

della questione all'adunanza plenaria (Cod. proc. ci v., art. 333;

r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 37; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 29).

È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione se, ap

pellata dal comune, resistente e soccombente in primo grado,

una sentenza nella parte in cui veniva annullato un diniego di

concessione di costruzione, sia ammissibile l'appello proposto in via incidentale dal ricorrente vittorioso in primo grado, con

tro la medesima sentenza, nella parte in cui veniva dichiarato

inammissibile, per carenza sopravvenuta di interesse, il ricorso

previamente proposto contro la deliberazione di adozione e di

approvazione di variante al piano regolatore, sulla quale il di

niego era stato basato. (9)

avverso lo stesso capo impugnato con l'appello principale, l'impugnazio ne incidentale andrebbe proposta nel rispetto, altresì, del termine previsto

per l'impugnazione principale. Questo orientamento è stato ampiamente condiviso dalle sezioni singole: sez. VI 4 marzo 1989, n. 188, Cons. Sta

to, 1989, I, 332; sez. IV 21 ottobre 1988, n. 799, Foro it., Rep. 1988, voce Giustizia amministrativa, n. 702; sez. VI 17 ottobre 1988, n. 1139,

ibid., n. 699; sez. V 25 gennaio 1986, n. 55, id., Rep. 1986, voce cit.,

792; sez. VI 13 maggio 1985, n. 197, id., 1985, III, 359, con nota di

richiami, ed anche da sez. VI 25 febbraio 1989, n. 173, che si riporta. La decisione dell'adunanza plenaria ammette, nel caso di specie, l'impu

gnazione incidentale che l'ordinanza di rimessione aveva ritenuto autono

ma e tardiva, ma non rivedendo il precedente orientamento (dalla cui

valutazione ritiene di poter prescindere), sibbene riconoscendo l'esistenza

di un nesso di dipendenza tra i capi della sentenza relativi a provvedimen ti diversi, ma connessi.

Peraltro, successivamente, ad. plen. 12 settembre 1989, n. 12, id., 1990,

III, 105 (ma non nella parte che interessa, riportata in Cons. Stato, 1989,

I, 1021) ha ammesso l'impugnazione incidentale tardiva autonoma, fa

cendo riferimento all'orientamento della Cassazione di seguito richiamato

(sia pur con motivazione assai succinta). Se la decisione dell'adunanza plenaria che si riporta dovesse interpre

tarsi come espressione di un indirizzo più aperto circa l'oggetto dell'im

pugnazione incidentale, il merito andrebbe riconosciuto alle insistenze della

dottrina: in particolare Vill at a, Ancora in tema d'appello incidentale, in Dir. proc. ammin., 1986, 143; Id., L'appello incidentale innanzi all'a

dunanza plenaria, id., 1989, 315, che commenta proprio l'ordinanza in

epigrafe; Id., L'adunanza plenaria perde un'occasione per chiarire i pro blemi dell'appello incidentale, ma poi (forse) ripara, ibid., 747 (in que

st'ultimo, viene richiamata ad. plen. 12/89, cit., come favorevole ad un

orientamento più permissivo). Siffatta evoluzione si è avuta nella giurisprudenza della Cassazione che,

dopo aver costantemente affermato l'inammissibilità dell'appello inciden

tale tardivo qualora i motivi svolti siano autonomi da quelli dell'impu

gnazione principale (Cass. 29 luglio 1985, n. 4378, Foro it., 1985,1, 3121;

13 luglio 1984, n. 4112 e 12 marzo 1984 n. 1690, ibid., 1443; 13 gennaio

1982, n. 179, id., Rep. 1982, voce Impugnazioni civili, n. 154), è giunta a ritenere ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva senza limitazio

ni di carattere oggettivo, argomentando sull'assenza negli art. 343 e 344

c.p.c. di un fondamento della tesi restrittiva, circa l'ammissibilità del so

lo appello incidentale, proposto contro lo stesso capo o capi con

II Foro Italiano — 1990.

I

Diritto. — (Omissis). 6. La società appellata ha, con gravame

incidentale, riproposto le doglianze relative alla variante di p.r.g. Di tale gravame, proposto dopo la scadenza del termine per

l'appello principale, il comune eccepisce l'inammissibilità, invo cando il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva

è ammessa solo quando sia diretta contro il capo di sentenza im

pugnato dalla controparte in via principale ovvero contro un ca

po di sentenza che con esso sia in rapporto di dipendenza o di

connessione.

L'eccezione è infondata. Ai fini della decisione non sembra

indispensabile stabilire se debba essere abbandonato l'indirizzo

nessi dell'appello principale (Cass. 28 febbraio 1987, n. 2149, id., 1988,

I, 1966; 24 novembre 1988, n. 6311, id., 1989, I, 1142 e, da ultimo, 21 luglio 1989, n. 3470 e sez. un. 7 novembre 1989, n. 4640, ibid., 3405; anche se, a fronte di tale nuovo indirizzo, in una recente sentenza la

Corte di cassazione, è pervenuta ad una soluzione differente, peraltro,

giustificata dalla particolarità della fattispecie: sent. 10 marzo 1989, n.

1251, ibid., 3407). Anche in questo caso la giurisprudenza ha aderito all'orientamento del

la dottrina processualcivilistica, che aveva insistito per il mutamento di

opinione, e che sembrava ormai rassegnata ad attendere «una prossima riforma legislativa» (Cerino Canova, Fermenti di novità riguardo all'im

pugnazione incidentale tardiva, in Giur. it., 1983, I, 1, 295).

(2) In termini, nel senso che tutti gli appelli successivi al primo debba

no assumere la forma dell'appello incidentale: Cons. Stato, sez. IV, 7

giugno 1988, n. 490, Foro it., Rep. 1988, voce Giustizia amministrativa, n. 700; sez. VI 9 agosto 1986, n. 648, id., Rep. 1986, voce cit., n. 765, nella quale si afferma che la finalità di concentrazione delle impugnazio

ni, avverso la medesima sentenza — perseguita dall'art. 333 c.p.c. —

è applicabile al processo amministrativo sia per ragioni di economia pro

cessuale, sia per prevenire il formarsi di giudicati contraddittori. Dello

stesso tenore, Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 1985, n. 327, id., Rep.

1985, voce cit., n. 702; sez. V 2 aprile 1985, n. 186, ibid., n. 709; 11

gennaio 1985, n. 2, ibid., n. 705.

In senso opposto, e cioè per l'inammissibilità dell'appello incidentale

che riguardi aspetti della decisione di primo grado non impugnati con

l'appello principale: Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 1987, n. 552, id.,

Rep. 1987, voce cit., n. 866; sez. VI 1° agosto 1986, n. 591, ibid., n.

891; sez. V 18 ottobre 1985, n. 331, id., Rep. 1985, voce cit., n. 710; 26 marzo 1984, n. 265, id., Rep. 1984, voce cit., n. 140; 18 giugno 1984,

n. 470, ibid., n. 548.

(3) L'affermazione costituisce una specificazione dei principi dianzi esa

minati. In termini: Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 1986, n. 648, Foro

it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 764; 13 maggio 1985,

n. 197, id., 1985, III, 359, con nota di richiami; a contrario, sez. IV

3 aprile 1985, n. 113, id., Rep. 1985, voce cit., n. 712, ove si ritiene

inammissibile l'appello proposto in via principale che avrebbe dovuto es

sere incidentale, quando è scaduto il termine per tale appello, escluden

dosi la possibilità di invocare l'art. 156 c.p.c., perché in questo caso trat

tasi di decadenza per l'inosservanza del termine perentorio. Per riferimenti, nel senso della convertibilità dell'appello proposto co

me incidentale, ma sostanzialmente autonomo, nell'appello principale se

sono rispettati i termini di questo, si veda Cons. Stato, sez. V, 27 novem

bre 1987, n. 728, id., Rep. 1988, voce cit., n. 701; 18 giugno 1984, n.

470, id., Rep. 1984, voce cit., n. 734.

(4) Negli esatti termini non constano precedenti editi.

In diversa fattispecie, il raggiungimento di finalità proprie dell'impu

gnazione mediante attività successive alla sua notificazione, e relative al

deposito ed alla discussione, è stato ammesso da Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 1987, n. 849, Foro it., Rep. 1987, voce Giustizia amministrati

va, n. 899; 9 agosto 1986, n. 648, id., Rep. 1986, voce cit., n. 765, che

hanno ritenuto ammissibili le impugnazioni successive alla prima, propo ste come principali e non come incidentali se viene richiesta e disposta la riunione dei vari procedimenti.

(6) Questione essenzialmente di specie, sulla quale non si rinvengono

precedenti. Per riferimenti, possono considerarsi le pronunzie con le quali è stato

individuato l'ambito della legittimazione degli appartenenti ad un ente

o ad un organo avverso provvedimenti che incidono sulla struttura di

appartenenza: cosi, Tar Toscana 16 novembre 1979, n. 1295, Foro it.,

Rep. 1980, voce Giustizia amministrativa, n. 635, ammette che i soci di

un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza — trasformata in ente

ospedaliero a norma della 1. 12 febbraio 1968 n. 132 — quali portatori

di interessi originari dell'istituzione possano impugnare i provvedimenti

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

PARTE TERZA

giurisprudenziale tradizionale, da cui peraltro, una recente pro nuncia della Corte di cassazione si è motivatamente discostata

(sent. 24 novembre 1988, n. 6311, Foro it., 1989, I, 1142). Anche

alla stregua dell'orientamento più restrittivo, infatti, deve ricono

scersi, nella specie e con riguardo alle caratteristiche proprie della

tutela giurisdizionale amministrativa, un nesso di dipendenza fra

capi di sentenza relativi a provvedimenti fra loro connessi. La

concessione edilizia risulta, infatti, negata proprio in applicazio ne della variante al piano regolatore generale, e i due ricorsi, anche se proposti separatamente per l'impugnazione di tali prov

vedimenti, sono stati riuniti dal Tar in considerazione della loro

stretta connessione. La stessa società Ase (successivamente incor

porata dalla società Torre Antica immobiliare) aveva in primo

grado dichiarato di impugnare la variante per mero tuziorismo,

che dispongono la soppressione di tali interessi; Tar Lazio, sez. Ili, 25

luglio 1983, n. 580, id., Rep. 1984, voce cit., n. 344, riconosce la titolari tà di uno specifico interesse (quello di mantenere nell'ordinamento un

ente) in capo ad un soggetto appartenente ad una categoria «assistita» da un istituto avente finalità di assistenza e previdenza, circa l'impugnati va proposta contro il provvedimento con cui esso viene soppresso ai sensi del d.p.r. 616/77.

Va ricordato che è stato parimenti riconosciuto l'interesse ad impugna re la deliberazione del Coni ad un tesserato sportivo, il quale, ritenendo

illegittima o pregiudizievole all'esistenza e onorabilità dell'ordinamento

sportivo, la decisione adottata dal comitato, ne aveva impugnato il prov vedimento: Tar Lazio, sez. Ili, 8 marzo 1982, n. 311, id., 1983, III, 117.

La legittimazione è stata riconosciuta anche ai componenti di un orga no collegiale avverso i provvedimenti che incidono «parzialmente» sulla loro posizione giuridica: cosi, con riferimento alla violazione di norme attinenti al procedimento, con la conseguente impossibilità di svolgere regolarmente il proprio ufficio di componente dell'organo, Tar Campa nia, sez. Salerno, 14 gennaio 1983, n. 36, id., Rep. 1983, voce cit., n.

424; con riferimento alla deliberazione con cui un collegio ha nominato il proprio presidente in assenza del ricorrente, che non ha potuto essere

designato quale candidato, Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 1978, n. 1053, id., 1979, III, 376.

È altresì riconosciuto ammissibile il ricorso proposto dai componenti di un organo, contro i provvedimenti estintivi della struttura a cui appar tengono, promananti da altri enti: Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 1982, n. 230, id., Rep. 1982, voce cit., n. 405; sez. VI 15 giugno 1979, n.

493, id., 1979, III, 641 (nel caso di specie trattasi di componenti del con

siglio di una facoltà universitaria, ricorrenti contro il provvedimento del ministro della pubblica istruzione che sostituisce quel consiglio con un comitato tecnico); sez. IV 15 maggio 1979, n. 360, id., Rep. 1979, voce

cit., n. 484 (ove i singoli consiglieri hanno impugnato l'atto di nomina del commissario ad acta).

In proposito va, peraltro, segnalata la recente decisione della Cassazio ne (sez. un. 26 ottobre 1989, n. 4396, id., 1990, I, 92) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia tra associato e automobil club provinciale in ordine alla validità della elezione degli organi, in quanto la disciplina statutaria sull'elettorato e sull'accesso alle cariche sociali inerisce a posizioni la cui cognizione è demandata al giudice ordinario.

(7-8) In termini non constano precedenti. In generale, va osservato che

l'Aci, in base alle norme contenute nello statuto approvato con d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881 e successive modificazioni, ha natura di ente

federativo, costituito da persone giuridiche, gli automobil clubs provin ciali, ciascuno dei quali ha patrimonio distinto e gode di autonomia nei limiti fissati dallo statuto: Tar Puglia, sez. Lecce, 21 luglio 1983, n. 258, Trib. amm. reg., 1983, I, 3028. La natura di ente pubblico dell'ente è riconosciuta da Cass. 25 novembre 1987, n. 8733, Foro it., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato n. 145; 25 novembre 1987, n. 8730, ibid., n. 146; 21 aprile 1982, n. 2472, id., Rep. 1982, voce cit., n. 185, che la ricava dalla lettura delle norme che ne regolano l'attività. Parimenti, l'autonoma personalità giuridica degli automobil clubs provinciali è af fermata da Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4396, id., 1990, I, 92; 25 novembre 1987, n. 8730 e 21 aprile 1982, n. 2472, entrambe già richia

mate; Tar Piemonte 15 maggio 1979, n. 252, id., Rep. 1979, voce Giusti zia amministrativa, n. 480. Una posizione più articolata è assunta da Corte conti, sez. contr. enti, 28 giugno 1977, n. 1372, id., Rep. 1978, voce Circolazione stradale, nn. 48, 49, secondo la quale nell'ambito delle finalità attribuite all'Automobil club d'Italia, si distinguono finalità «au

tonome», facenti capo all'ente in sé considerato e senza alcun riferimento ad interessi statuali, e finalità «concorrenti» collegate, con funzione pro pedeutica o sostitutiva ad attività od interessi propri dello Stato e rispetto ai quali l'Aci si pone come ente strumentale.

Nella struttura organica dell'Aci, gli automobil clubs provinciali, in

Il Foro Italiano — 1990.

ritenendosi soddisfatta dalla concessione edilizia che riteneva im

plicita nell'atto del 29 marzo 1979, anche se tale impostazione sembra abbandonata nell'appello incidentale, nel quale si censura

la pronuncia di inammissibilità del Tar affermandosi che «la ver

tenza urbanistica di cui al ricorso n. 2212/79 ha una portata più

ampia e radicale rispetto alla vertenza edilizia di cui al ricorso

n. 1371/80». È, comunque, certo che il diniego di concessione

edilizia, oggetto del secondo ricorso al Tar, trova il proprio pre

supposto nella variante, impugnata con il primo gravame. 7. - Sul ricorso avente ad oggetto la variante al p.r.g. deve,

peraltro, dichiararsi cessata la materia del contendere, risultando

già soddisfatto l'interesse fatto valere. Nelle more del giudizio,

invero, l'art. 7 delle norme tecniche di attuazione, nella parte in cui stabiliva l'inedificabilità delle aree della zona D, è stato

annullato dalla sezione IV di questo Consiglio con decisione 1°

dicembre 1987, n. 784 (id., Rep. 1988, voce Edilizia e urbanisti ca, n. 159) in accoglimento di censure analoghe a quelle formula

te con i primi tre motivi del ricorso in esame. La sezione ha,

infatti, ritenuto illegittima la disposizione, introdotta dalla regio

ne, in primo luogo perché quest'ultima non aveva dimostrato «l'as

serita insufficienza delle aree a fronte di quelle già destinate dal

comune a verde e spazi pubblici», in secondo luogo perché il

comune del tutto genericamente aveva aderito alla proposta di

modifica «senza offrire, sul piano della logica e della congruen

za, una circostanziata motivazione che, in revisione di valutazio

ni pregresse per situazioni già rilevate, quantitativamente e quali

tativamente, inducesse a diversamente orientare l'azione ammini

strativa, avuto riguardo all'effettiva concreta necessità di bisogni

pubblici». Tale annullamento, riguardante non una singola area

ma la disciplina generale e astratta indivisibilmente dettata per tutti i suoli compresi nella zona di completamento, ha efficacia

erga omnes (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 1980, n. 30 e 1°

febbraio 1980, n. 87, id., Rep. 1980, voce Giustizia amministrati va, nn. 154, 159).

8. - Le doglianze proposte in via autonoma contro la variante

al piano regolatore generale sono state riproposte dalla società

Torre Antica immobiliare con memoria del 18 gennaio 1989 an

che nei confronti del diniego di concessione, che essa assume vi

ziato in via derivata. Tali doglianze, dichiarate assorbite dal Tar

in seguito all'accoglimento dei primi due motivi, devono essere

nuovamente prese in esame, senza necessità di gravame incidentale.

Nel merito, il vizio di illegittimità derivata del provvedimento

applicativo deve ritenersi sussistente, essendo stato annullato in

sede giurisdizionale con effetto erga omnes l'art. 7 delle norme

tecniche di attuazione.

Il dispositivo di annullamento del diniego di concessione va,

dunque, confermato, sia pur con diversa motivazione.

9. - L'appello principale deve, pertanto, essere respinto, men

tre va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul

l'appello incidentale, relativo all'impugnazione della variante al

piano regolatore generale.

quanto esplicano nelle rispettive circoscrizioni attività connesse a finalità

proprie dell'Aci — determinate dagli interventi di questo attraverso lo strumento delle direttive vincolanti — pur avendo propria personalità giu ridica, sono da qualificare come organi dello stesso Aci; essi conservano tuttavia piena autonomia nello svolgimento di altri compiti ad essi riser vati in via esclusiva, siccome afferenti il soddisfacimento di peculiari inte ressi di loro spettanza.

Anche in letteratura, l'identificazione della natura giuridica dell'Aci sembra pacifica (M. Colacito, Automobil club d'Italia, voce àt\\'Enci

clopedia giuridica Treccani, 1988, vol. IV) facendo riferimento alla ta bella IV allegata alla 1. 20 marzo 1975 n. 70, ove l'Aci è ricompreso tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse e al d.p.r. 16 giugno 1977 n. 665, ove gli automobil clubs provinciali sono definiti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del pae se e (successivamente) inseriti nella tabella menzionata. Un unico statuto

disciplina sia l'Aci che gli automobil clubs, e non è mai stata riconosciu ta a questi ultimi l'autonomia statutaria: M. Chiti, Automobil club ita liano e automobil clubs, voce del Digesto pubbl., vol. IV. [G. Ber

TOCCHl]

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

II

Diritto. — 1. - Deve preliminarmente essere disposta la riunio

ne dei due procedimenti (n. 1423/87 r.g. e n. 1618/87 r.g.), ai

sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando essi impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

2. - I De Sanctis e Pepe hanno riproposto in sede di gravame le doglianze disattese dal giudice di primo grado sia con ricorso

incidentale a seguito dell'impugnazione principale proposta dal

sig. Cosentino Augusto e dei suoi consorti in lite, sia con autono

mo atto d'appello (quello, appunto, di cui al procedimento n.

1618/87 r.g.). La proposizione della stessa impugnazione (tendente ad ottene

re la riforma dei capi della decisione del Tar dell'Abruzzo con

cui era stato respinto il ricorso di primo grado proposto avverso

la medesima deliberazione n. 225 del 1986, nella parte in cui con

essa era stato pronunciato l'annullamento in sede di autotutela

del precedente provvedimento del consiglio direttivo n. 222 del

1986), sia in via incidentale che in via principale appare, con ogni probabilità, dovuta alla pluralità di indirizzi registrati in giuris

prudenza in ordine al problema delle modalità di proposizione del gravame avverso capi della sentenza non investiti dell'appello

principale.

Mentre, infatti, è stato talvolta ritenuto inammissibile l'appello incidentale che riguardi capi della sentenza di primo grado non

impugnati dall'appellante principale, essendo stata invece ritenu

ta necessaria la proposizione di una impugnazione in via autono

ma (sez. V 18 ottobre 1985, n. 331, Foro it., Rep. 1985, voce

Giustizia amministrativa, n. 710; 14 maggio 1986, n. 253, id., Rep. 1986, voce Appello civile, n. 19), altre volte è stato, invece, affermato che, trovando applicazione anche nel processo ammi

nistrativo l'art. 333 del codice di rito civile, nel caso in cui nel

giudizio di primo grado siano rimaste soccombenti più parti ed

una di questa proponga appello avverso la sentenza, le altre par

ti, ove intendano anch'esse impugnare, devono proporre appello in via incidentale (sez. V 2 aprile 1985, n. 186, id., Rep. 1985, voce cit., n. 709; sez. VI 13 maggio 1985, n. 197, id., 1985, III,

359; sez. IV 1° agosto 1985, n. 327, id., Rep. 1985, voce cit., n. 702).

La sezione ritiene in via generale che, risultando applicabile anche nel processo amministrativo il principio dell'unità del pro cedimento di impugnazione, ricavabile dagli art. 331 ss. c.p.c., sia preferibile la tesi secondo cui, in ottemperanza a quanto di

sposto dall'art. 333 del medesimo codice (disposizione, questa,

pacificamente applicabile-nel processo amministrativo: sez. V 2

aprile 1985, n. 186, cit.; sez. VI 9 agosto 1986, n. 648, id., Rep.

1986, voce cit., nn. 764, 765), debbano, comunque essere propo sti nella forma dell'appello incidentale tutti i gravami successivi

alla prima impugnazione. Nel sistema desumibile dagli art. 331, 332, 333 e 334 c.p.c.,

l'impugnazione incidentale non è soltanto l'impugnazione del sog

getto convenuto con l'impugnazione principale, che tende alla re

formatio in peius della sentenza impugnata (c.d. impugnazione

riconvenzionale), ma la forma in cui va proposta l'impugnazione delle parti non impugnanti ovvero nei confronti dei quali non

sia stata proposta l'impugnazione. L'impugnazione incidentale co

stituisce pertanto, in via generale, la forma in cui deve essere

proposta, allo scopo di realizzare l'unità del procedimento d'ap

pello, l'impugnazione comunque successiva alla prima. Deriva da ciò che nel caso di specie l'impugnazione dei sig.

De Santis e Pepe — successiva alla proposizione dell'appello da

parte del sig. Cosentino Augusto e degli altri appellanti principali — avrebbe dovuto essere proposta nella forma dell'appello inci

dentale.

Da tale esito non deriva, peraltro, in concreto la necessità, nel

la fattispecie, di pronunciare l'inammissibilità dell'appello propo sto (anche) in via principale dei predetti De Santis Domenico e

Pepe Carmelo.

È noto, infatti, che l'appello proposto in via principale può,

tuttavia, valere come impugnazione incidentale, allorché il mede

simo sia stato proposto entro i termini previsti per tale impugna zione: termini, questi, che per il processo amministrativo vanno

ricavati dagli art. 37 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 e 29 1. 6 dicem

II Foro Italiano — 1990.

bre 1971 n. 1034 (sez. VI 13 maggio 1985, n. 197, cit.; sez. IV

25 marzo 1983, n. 165, id., Rep. 1983, voce cit., n. 150). Una situazione del genere si verifica nel caso in esame, nel quale

il ricorso in appello del sig. Cosentino e dei suoi consorti in lite

è stato depositato il 17 luglio 1987, e l'atto d'appello dei sig. De Santis e Pepe è stato notificato il successivo 31 luglio 1987

e depositato 1*8 settembre 1987. L'atto d'appello autonomo dei

sig. De Santis e Pepe risulta, quindi, notificato nel termine previ sto per l'impugnazione incidentale, mentre ugualmente rispettato

appare (avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre) il termine di dieci giorni previsto dall'art. 37 t.u. n. 1054 del 1924 per il deposito del ricorso inci

dentale. Ne deriva che quella proposta in via autonoma dai sig. De Santis e Pepe può essere considerata legittimamente come im

pugnazione incidentale, risultando spiegata nei termini previsti per tale impugnazione. La notificazione di tale atto d'appello (da con

siderarsi incidentale) può, pertanto, essere considerata come una

mera reiterazione della notificazione del ricorso incidentale (pure, come si è visto, proposto dai predetti De Santis e Pepe), sottraen

dosi, in tal modo, ad una dichiarazione di inammissibilità. 3. - Sempre in linea preliminare, devono, poi, essere esaminati

i rilievi formulati dai sig. De Santis e Pepe nei confronti dell'ap

pello proposto dall'Automobil club di Pescara; appello questo che non risulterebbe ritualmente depositato, ma inserito nel fasci

colo del ricorso n. 1423 del 1987, che sarebbe altresì tardivo, e che non potrebbe, comunque, essere considerato come contro

ricorso.

Le eccezioni prospettate, volte a contestare l'ammissibilità e

la tempestività dell'impugnazione proposta dall'Automobil club

di Pescara sono prive di fondamento e devono essere, pertanto, disattese.

All'uopo, pare sufficiente ricordare che, al di là dell'intestazio

ne dell'atto, quella spiegata dall'Automobil club di Pescara, in

quanto proposta dopo l'appello di Cosentino Augusto, deve esse

re considerata quale impugnazione incidentale: ed in quanto im

pugnazione incidentale la stessa non è stata depositata a norma

degli art. 36 r.d. n. 1054 del 1924 e 18 r.d. n. 642 del 1907 (di sposizioni, queste, che concernono il deposito del ricorso princi

pale), ma, correttamente, nel fascicolo dell'impugnazione (princi

pale) proposta dal sig. Cosentino Augusto (n. 1423/87 r.g.), cosi

da realizzare quel simultaneus processus avverso la medesima de

cisione richiesta dagli art. 331 ss. del codice di rito civile.

L'appello dell'automobil club risulta, d'altra parte, proposto nei termini previsti per l'impugnazione incidentale. Premesso, in

fatti, che il termine previsto per il ricorso incidentale, ai sensi

degli art. 37 t.u. n. 1054 del 1924 e 29 1. n. 1034 del 1971, è

quello di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito

dell'impugnazione principale, e cioè di sessanta giorni dalla noti

ficazione di quest'ultima (sez. VI 13 maggio 1985, n. 197; sez.

IV 1° agosto 1985, n. 327), deve essere ricordato che l'atto d'ap

pello proposto dai sig. Cosentino, Ferri, Marinelli, Pirocchi, Pi

scione, Terracina e Cerceo è stato notificato nei giorni 14 e 15

luglio 1987, sicché il termine per la proposizione del gravame in

cidentale (decorrente dal 15 luglio 1988, e cioè dall'ultima delle

notificazioni dell'appello principale) andava a scadere, tenuto conto

della sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 set

tembre, il 29 ottobre 1987. Rispetto a tale termine l'impugnazio ne dell'Automobil club di Pescara risulta tempestiva, essendo stata

notificata nei giorni 13 e 14 ottobre 1987, mentre parimenti ri

spettato risulta il termine per il deposito previsto per il ricorso

incidentale, essendo stata la medesima impugnazione depositata il 24 ottobre 1987, e cioè l'ultimo dei dieci giorni (decorrenti dal

14 ottobre 1987, data dell'ultima notificazione del gravame) pre visti a tal fine dall'art. 37 t.u. n. 1054 del 1924.

I rilievi sopra esposti evidenziano, altresì', l'infondatezza del

l'eccezione di tardività dell'impugnazione, proposta dall'Automobil

club di Pescara, apparendo irrilevante a tal fine la circostanza — fatta presente dai sig. De Santis e Pepe — secondo cui, a

seguito della notificazione della sentenza di primo grado, il ter

mine breve per l'impugnazione sarebbe scaduto in data 31 luglio 1987. Ed infatti, dovendo quella proposta dall'automobil club

essere qualificata come impugnazione incidentale, alla stessa de

vono ritenersi applicabili non i termini ordinari di decadenza, ma

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 6: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

PARTE TERZA

quelli propri dell'appello incidentale, che nel caso in esame risul

tano, come si è visto rispettati (per un caso assolutamente identi

co, si veda sez. IV 1° agosto 1985, n. 327).

Deve, in proposito, essere precisato che quella proposta dal

l'automobil club costituisce un'impugnazione incidentale in senso

stretto, e cioè un'impugnazione spiegata avverso il capo di sen

tenza impugnato in via principale ovvero avverso capo connesso, e non un'impugnazione proposta nella forma dell'appello inci

dentale, ma spiegata avverso un capo non investito dall'impugna zione principale (c.d. impugnazioni incidentali autonome: si veda sez. VI 20 marzo 1986, n. 292, id., Rep. 1986, voce cit., n. 766). In quanto diretta avverso i medesimi capi della decisione gravati in via principale, il cennato appello incidentale può, secondo i

principi che regolano le impugnazioni incidentali, essere tardiva mente proposto: può, cioè, essere spiegato, pur dopo la scadenza

del termine per l'impugnazione, purché nelle forme (e nei termi

ni) dell'appello incidentale. Deve, infine, essere sottolineato che nessun ostacolo alla confi

gurabilità in termini di impugnazione incidentale dell'appello del l' Automobil club di Pescara, può essere riscontrato nelle circo

stanze fatte presenti dai sig. De Santis e Pepe. Irrilevanti a tal

fine appaiono sia l'intestazione dell'atto come appello autonomo, sia la dichiarazione in tal senso contenuta nel gravame, sia, infine

la mancata menzione, nell'atto, dell'impugnazione proposta dai

ricorrenti principali: la possibilità di considerare un'impugnazio ne come incidentale anziché come principale è legata ad elementi

obiettivi, costituita dal rispetto dei termini dell'appello incidenta le, e non alle dichiarazioni eventualmente contenute in tali atti.

La possibilità per l'appello principale, nella ricorrenza dei cen

nati requisiti di «convertirsi» in incidentale, evidenzia poi la tota le irrilevanza del contenuto specifico della delibera di affidamen

to dell'incarico della proposizione del gravame. Una delibera del genere, peraltro, non può che limitarsi ad evi

denziare la volontà dell'ente di interporre appello avverso una

decisione sfavorevole (come, appunto, è avvenuto nella fattispe

cie), senza alcun riferimento alle modalità di proposizione del

gravame, che attengono invece alle scelte tecniche di esclusiva

pertinenza del difensore.

La totale autonomia dei motivi spiegati con l'impugnazione del

l'automobil club evidenzia, infine, che la stessa costituisce un ap

pello diverso da quello proposto dagli appellanti principali. L'am

missibilità della medesima impugnazione è invece, legata, come

pure si è visto, alla circostanza che essa è diretta a censurare

i capi della decisione del Tar già impugnati in via principale. (Omissis)

11.- Con il primo motivo della propria impugnazione l'Auto

mobil club di Pescara ha, a sua volta, prospettato un altro profi lo di inammissibilità del ricorso di primo grado, deducendo che

i sig. De Santis e Pepe non avrebbero fornito la prova dei fatti

posti a fondamento del proprio interesse a ricorrere.

La censura è, peraltro, priva di fondamento. Agli automobils

clubs sono infatti, applicabili le disposizioni generali in tema di

associazioni, e quindi anche quella contenuta nell'art. 23 c.c., secondo cui le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, allo statuto o all'atto costitutivo possano essere annullate su istanza

di qualunque associato.

La norma di cui all'art. 23 c.c. riconosce esplicitamente l'inte

resse di ogni associato alla legittimità delle deliberazioni dell'as

sociazione di cui il medesimo fa parte, ed attribuisce, a tal fine,

un'apposita legittimazione ai singoli soci. Essendo, pertanto, pa cifica la qualità di soci dell'Automobil club di Pescara dei ricor renti in primo grado, non possono essere negati né la legittima zione né l'interesse dei medesimi ad impugnare gli atti — ivi com

presi quelli di natura regolamentare — dell'automobil club

concernenti il procedimento relativo al rinnovo delle cariche so

ciali. Ieri quanto soci dell'Automobil club di Pescara, i ricorrenti

in primo grado hanno un evidente interesse alla legittimità dei

provvedimenti concernenti l'elezione del nuovo consiglio diretti

vo. (Omissis) 13. - Devono poi essere esaminati congiuntamente il secondo

motivo dell'appello proposto dall'automobil club e la seconda parte del terzo motivo di impugnazione proposto con il ricorso n.

1423/87 r.g. (Cosentino Augusto ed altri), dal momento che, con

Il Foro Italiano — 1990.

essi viene sindacato, sia pure sotto profili diversi, un medesimo

capo della sentenza impugnata. La sezione ritiene che la tesi sostenuta dall'Automobil club di

Pescara, secondo cui il principio della necessaria presentazione delle liste concorrenti non si applicherebbe obbligatoriamente agli automobils clubs provinciali, sia infondata, sicché la stessa deve

essere disattesa.

La sezione ritiene, altresì, che la tesi prospettata con il ricorso

n. 1423/87 r.l. (Cosentino ed altri), secondo cui le norme regola mentari dell'Automobil club di Pescara non impedirebbero (ed anzi prevederebbero) la possibilità di presentazione di liste alter native anche in occasione di referendum sia esatta, e che tuttavia, da tale esito derivi soltanto la possibilità di disporre, sul punto, la correzione della decisione impugnata, dovendo essere mante

nuto fermo il dispositivo di accoglimento del ricorso di primo

grado. Appare, infatti, tuttavia illegittima la delibera di indizione

del nuovo referendum, nella parte in cui ha omesso di fissare

i termini per la presentazione di liste alternative; è, del pari, ille

gittima la normativa regolamentare dell'Automobil club di Pe

scara, nella parte in cui non ha previsto l'invio delle schede per il referendum necessariamente a mezzo di posta raccomandata.

14. - Lo statuto dell'Automobil club d'Italia, approvato con

d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, pone, nella parte seconda, una

serie di norme, volte a disciplinare la costituzione ed il funziona

mento degli automobils clubs provinciali. In particolare, il mede

simo d.p.r., dopo aver identificato, con l'art. 47, gli organi degli automobils clubs provinciali nell'assemblea dei soci, nel consiglio direttivo e nel presidente, e dopo aver disciplinato le competenze e le modalità di funzionamento dell'assemblea (art. 48, 49, 50

e 51, 1° e 2° comma), precisa che il consiglio direttivo, tenuto

conto del numero dei soci e di ogni altra circostanza, «può di

sporre che, in luogo dell'assemblea, i soci esprimono il loro voto

per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza del

l'assemblea» (art. 51, ultimo comma). Il referendum costituisce, pertanto, una generale modalità di

espressione del voto da parte dei soci, alternativa a quelle che

si realizzano attraverso la riunione dei medesimi in assemblea, come è reso evidente dalla previsione statutaria, che espressamen te prevede la possibilità di ricorrere ad essa per tutti gli argomen ti di competenza dell'assemblea dei soci (art. 51, ultimo comma). Il voto per corrispondenza non costituisce, invece, una procedura

particolare identificata dallo statuto per pervenire alla scelta dei

membri del consiglio direttivo: procedure, queste, che sono inve

ce regolate dal successivo art. 53. Tale ultima disposizione, in

particolare, dopo aver identificato nell'assemblea l'organo chia

mato ad eleggere il consiglio direttivo (2° comma), espressamente

prescrive al successivo 4° comma che «ogni socio ha diritto di

indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleg

gere, traendoli anche da liste diverse».

Il successivo, ultimo comma precisa, infine, che «le modalità

di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'ele

zione del consiglio direttivo» sono disciplinate con apposito rego lamento.

Il chiaro tenore delle disposizioni statutarie rende, pertanto, evidente che la possibilità di presentazione di liste diverse costi

tuisce una modalità strutturale della scelta dei membri del consi

glio direttivo, avendo lo statuto inteso caratterizzare con tale pos sibilità il procedimento per l'elezione dei componenti del predetto

consiglio. Ne deriva che tale particolare modalità — costituendo

una previsione strutturale del procedimento di selezione dei mem

bri del consiglio direttivo — deve essere rispettata in tutti i casi

in cui si proceda all'elezione dei componenti del predetto organi smo da parte dell'assemblea dei soci, e dunque anche in quei casi in cui — secondo quanto disposto dall'ultimo comma del

l'art. 51 — l'espressione della volontà dell'assemblea avvenga per il tramite del voto per corrispondenza.

La possibilità di presentazione di liste alternative attiene al pro cedimento di scelta dei membri del consiglio direttivo, e non alle modalità di espressione del voto da parte dei soci, sicché appare inesatto affermare che il voto per corrispondenza esclude la pos sibilità di presentazione di liste alternative, in tal modo facendo

derivare da una semplice modalità di votazione una modificazio

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 7: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ne sostanziale del procedimento elettorale per il rinnovo del con

siglio direttivo. Appare, cosi, evidente, che lo statuto dell'Automobil club d'I

talia contiene una prescrizione — quella della necessaria esistenza

della possibilità di presentare liste alternative per l'elezione del

consiglio direttivo — cui nessun automobils clubs provinciale può sottrarsi. Ciò, peraltro, non soltanto perché gli automobils clubs

provinciali godano di autonomia nei limiti dello statuto (art. 39), ma perché il procedimento attinente al rinnovo del consiglio di

rettivo dei predetti automobils clubs provinciali è direttamente

regolata dallo statuto dell'Automobil club d'Italia e sottratta alla

potestà di autoorganizzazione degli automobils clubs provinciali. L'art. 63 dello statuto approvato con d.p.r. n. 881 del 1950 di

spone, infatti, che si provvede con appositi regolamenti «per tut

te le materie non contemplate dal presente statuto, e riflettenti

le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali».

La materia attinente al rinnovo del consiglio direttivo è regola ta dallo statuto, e non attiene, in ogni caso, al «funzionamento»

di tale organo sociale, ma, semmai, alla costituzione del medesi

mo. Lo stesso art. 53 dello statuto affida, d'altra parte, ad appo sito regolamento, le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste e non, ovviamente, la possibilità di escludere, in taluni

casi, la presentazione di liste alternative.

Erronea appare, pertanto, la tesi sostenuta dall'Automobil club

di Pescara, ad avviso del quale il principio delle liste concorrenti

non si applicherebbe obbligatoriamente agli automobils clubs pro vinciali.

15. - Tale essendo la portata delle disposizioni statutarie, oc

corre adesso accertare se l'impugnato regolamento dell'Automo

bil club di Pescara del 22 ottobre 1961 si sia posto, in parte qua, in contrasto con le previsioni statutarie. A tale quesito ritiene

il collegio che debba esser data risposta negativa. (Omissis). 16. - Dalla rilevata fondatezza della doglianza sostanzialmente

avanzata con il ricorso in appello n. 1423/87 r.g. non discende,

peraltro, come è stato già chiarito, la possibilità di pronunciare

l'accoglimento del gravame, ma soltanto la possibilità di dispor

re, sul punto, la correzione della sentenza di primo grado, doven

do essere mantenuto fermo il dispositivo di accoglimento del ri

corso anche con riferimento al regolamento dell'Automobil club

di Pescara approvato dall'assemblea il 22 ottobre 1961. L'art.

15 di tale regolamento, infatti, appare illegittimo, come esatta

mente ha rilevato il giudice di primo grado, nella parte in cui

prevede che l'invio delle schede per il referendum debba avvenire

a mezzo di posta ordinaria, in tal modo non garantendo il corret

to funzionamento del procedimento referendario.

Sotto questo profilo, prive di consistenza si rivelano, infatti,

le censure spiegate sia con il ricorso n. 1423/87 r.g. (Cosentino ed altri), che quelle prospettate con l'appello dell'Automobil club

di Pescara.

L'art. 15 del regolamento del 22 ottobre 1961 dell'Automobil

club di Pescara prescrive la spedizione in busta chiusa del mate

riale necessario per la votazione a mezzo posta. La norma non

richiede ulteriori cautele, sicché appare evidente che la medesima

considera valida la spedizione effettuata a mezzo della posta or

dinaria. Sotto questo profilo la norma deve essere ritenuta illegit

tima, in quanto considera sufficienti ai fini dello svolgimento del

le operazioni referendarie, modalità di inoltro delle schede ai sin goli soci che non offrono adeguate garanzie in ordine al concreto

recapito delle medesime agli interessati.

Si tratta, peraltro, di una modalità che ha una diretta rilevanza

sulla obiettiva attendibilità degli esiti della consultazione refe

rendaria.

È evidente che l'inoltro delle schede con un mezzo idoneo a

garantire che le stesse pervengano agli interessati, garantisce che

attraverso il referendum tutti i soci siano messi in condizione di

esprimere il proprio voto: circostanza questa, certamente decisiva

per la legittimità della procedura referendaria, sol che si tenga

presente che, secondo l'esplicita previsione statutaria, il voto per

corrispondenza tiene luogo dell'assemblea dei soci, per la cui con

vocazione lo statuto prescrive, invece, una serie di particolari, cautele oltre che la semplice spedizione dell'invito (affissione del relativo avviso nell'albo sociale, invio dell'invito medesimo alme no quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza), e per

li Foro Italiano — 1990.

la cui costituzione è prevista una prima ed una seconda convoca

zione (art. 51). Sotto questo profilo, deve essere precisato che la norma rego

lamentare appare illegittima non — come si legge nella decisione

impugnata — nella parte in cui ha previsto la spedizione delle

schede per il referendum con lettere semplici e non con lettere

raccomandate, ma nella parte in cui non ha predisposto un siste

ma — diverso da quello dell'inoltro con semplice lettera — ido

neo a garantire l'effettiva spedizione e l'effettiva ricezione delle

schede da parte dei soci: fermo restando che compete alla discre

zionalità dell'ente la determinazione in concreto di un sistema

adeguatamente finalizzato al conseguimento degli anzidetti obiet

tivi. In tal senso, va disposta la correzione della sentenza di pri mo grado.

Né in contrario, possono valere i rilievi formulati sia con il

ricorso n. 1423/87 r.g. che con l'appello dell'Automobil club di

Pescara. In particolare, non esclude la rilevata illegittimità la cir

costanza che il regolamento esecutivo del consiglio direttivo pre veda la spedizione delle schede «per posta ordinaria o racco

mandata».

A prescindere da ogni ulteriore rilievo, il sistema approntato dall'Automobil club di Pescara appare, comunque illegittimo pro

prio perché non impone modalità che garantiscono la ricezione

delle schede da parte degli interessati, ammettendo anche il ricor

so a modalità di inoltro delle stesse che tali garanzie non sono

in condizione di offrire. Deve poi, essere rilevato che i ricorrenti in primo grado non

si sono limitati a segnalare un dubbio di legittimità meramente

ipotetico, ma hanno provveduto a depositare in giudizio alcune

dichiarazioni di soci — non contestate dall'automobil club né da

gli altri appellanti — che asseriscono di non aver ricevuto le sche

de per il voto per corrispondenza: il che deve ritenersi sufficiente

in un sistema che, come si è visto, attribuisce a ciascun associato

un interesse alla legittimità delle deliberazioni dell'associazione, ivi comprese quelle di natura regolamentare (art. 23 c.c.).

Quanto, poi, al riferimento all'art. 97 Cost., è appena il caso

di osservare che la relativa disposizione è ricognitiva di un princi

pio generale dell'ordinamento, secondo cui l'organizzazione ed

il funzionamento di tutti gli enti pubblici devono essere tali da

assicurare l'efficienza, l'indipendenza e l'imparzialità, sicché ben

a ragione essa può essere invocata quale parametro alla stregua del quale misurare la legittimità di un concreto sistema, volto

a consentire l'espressione del voto da parte degli associati. La

circostanza che tutti gli associati siano, sul piano dell'effettività,

posti in condizione di esprimere la propria volontà, costituisce

una condizione strutturale per il buon andamento di un organi smo su base associativa.

È, infine, appena il caso di osservare che la questione concer

nente l'adozione di un sistema che garantisca l'effettiva ricezione

delle schede da parte dei soci (oltre che l'effettivo invio), riguar dando la possibilità stessa per il referendum di rispondere alla

sua finalità istituzionale (che è quella di consentire l'espressione del voto da parte di tutti i soci) attiene al profilo della legittimità dell'azione amministrativa, e non a quello del merito. (Omissis)

III

Diritto. — 1. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di

irricevibilità mossa dal comune all'appello incidentale della socie

tà Torre Antica immobiliare, con cui si ripropongono le censure

rivolte dalla medesima società avverso le deliberazioni di adozio

ne e di approvazione della variante al p.r.g. di Roma (delibere 8 agosto 1974 n. 2632 del consiglio comunale e 6 marzo 1979

n. 689 della giunta regionale del Lazio). Dall'asserita illegittimità di tali atti, impugnati autonomamente ed anteriormente all'ema

nazione del diniego di concessione edilizia annullato dal Tar, la

società Torre Antica immobiliare deduceva, infatti, l'invalidità derivata del conseguente diniego di concessione.

A sostegno della propria eccezione il comune rileva che il ricor

so d'appello incidentale è stato notificato il 19 giugno 1986 e

quindi ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione appellata (19-20 febbraio 1986). Né si tratterebbe nella

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 8: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

PARTE TERZA

specie di un appello incidentale in senso proprio, bensì' di un ap

pello principale rivolto contro un capo di sentenza del tutto auto

nomo rispetto a quello colpito dall'appello comunale. Tant'è che

l'appello della società riguarda quella parte della sentenza del Tar

che ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di inte

resse il ricorso n. 2212 del 1979, riunito al ricorso n. 1371 del

1980, che ha originato l'appello comunale, per ragioni di mera

economia processuale. L'eccezione ripropone all'esame del collegio il problema dei li

miti alla proposizione dell'appello incidentale, inteso quest'ulti mo non come mera forma che deve assumere ogni gravame che

sia successivo al primo, allo scopo di realizzare la concentrazione

di diverse impugnazioni contro la medesima sentenza in uno stes

so giudizio d'appello, bensì' quale «controimpugnazione», volta

a riequilibrare la posizione delle parti, in seguito all'iniziativa as

sunta da una di queste quando ormai la sentenza è divenuta, per

l'altra, inoppugnabile con il rimedio principale. Per rinvenire la disciplina dell'istituto che qui interessa, la giuris

prudenza del Consiglio di Stato ha fatto richiamo sia all'art. 37

r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 che disciplina il ricorso incidentale avverso un atto già impugnato, sulla base del rinvio contenuto

nell'art. 29, 1° comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, sia alle dispo sizioni che regolano l'impugnazione incidentale tardiva nel pro cesso civile (art. 333 e 334 c.p.c.).

Si è, infatti, spesso osservato, e non è certamente discutibile, che le norme dettate per il ricorso incidentale nel processo ammi

nistrativo di primo o di unico grado, se possono costituire un

utile parametro per individuare forme e termini di proposizione

dell'appello incidentale, riguardano tuttavia un istituto sostanzial

mente diverso, volto a paralizzare il ricorso introduttivo. In via

di eccezione alle doglianze proposte con quest'ultimo, si mira in

fatti a pervenire, di regola, ad una dichiarazione di inammissibili tà del ricorso introduttivo per carenza di interesse. Ciò spiega altresì' la stretta dipendenza del ricorso incidentale dal ricorso in

troduttivo del giudizio. Al contrario, con l'appello incidentale si tende ad ottenere la

riforma della sentenza impugnata, rimanendo elemento caratteri

stico dell'istituto il rinvio del rimedio al momento in cui l'altra

parte avrà assunto l'iniziativa.

È parso, dunque, utile rinvenire i principi sui quali modellare

la disciplina sostanziale dell'appello incidentale avanti il Consi

glio di Stato nelle norme del codice di procedura civile in tema

di impugnazioni incidentali tardive. Tale rinvio, tuttavia, ha comportato la trasposizione nel pro

cesso amministrativo di questioni discusse nel processo civile, so

prattutto con riferimento ai limiti dell'esperibilità del rimedio. È noto, infatti, che accanto all'unico limite previsto dall'art.

334 c.p.c., concernente la legittimazione attiva alla proposizione

dell'impugnata incidentale (parte contro cui è stata proposta l'im

pugnazione o comunque chiamata ad integrare il contraddittorio

in causa inscindibile), la giurisprudenza della Corte di cassazione ha individuato un ulteriore limite, attinente all'oggetto del grava me. Quest'ultimo, infatti, per poter beneficiare della deroga agli eventi ostativi dell'impugnazione ordinaria (termine o acquiescen

za), deve riguardare lo stesso capo della sentenza impugnata dal

la controparte o, quanto meno, un capo connesso o da quello

dipendente (da ultimo, Cass. 13 luglio 1984, n. 4112, 12 marzo

1984, n. 1690, 29 luglio 1985, n. 4378, Foro it., Rep. 1985, voce

Impugnazioni civili, nn. 89, 88, 87). A sostegno del limite oggettivo vengono addotte generalmente

due considerazioni: da un lato, la mancanza di un'espressa previ sione della possibilità di impugnare qualunque capo della senten za, contenuta invece nella corrispondente disposizione del codice

di procedura del 1865 (art. 485). Dall'altro, l'eccezionalità di un

rimedio attribuito alla parte quando quest'ultima ha già consu

mato, per inerzia o per acquiescenza, il proprio potere di impu

gnazione. 2. - Il richiamo dei principi propri del processo civile nel giudi

zio amministrativo ha, dunque, comportato che anche con riferi

mento a quest'ultimo venisse enucleato come limite oggettivo l'at

tinenza dell'impugnazione incidentale al medesimo capo gravato

dall'appellante principale o comunque ad un capo con quello connesso.

Il Foro Italiano — 1990.

Anche nella giurisprudenza amministrativa si è cosi affermato

il principio per cui l'interesse che deve sorreggere l'appello inci

dentale non sorge direttamente dalla sentenza oggetto del grava

me, bensì' dall'iniziativa della controparte, che riportando sub iu

dice un capo della sentenza rispetto alla quale sussiste una soc

combenza reciproca di entrambe le parti, altera l'affidamento del

proprio avversario sul consolidamento della soluzione accolta dal

primo giudice. Soluzione che l'appellante incidentale avrebbe ac

cettato in quanto parzialmente favorevole, ma che viene rimessa

completamente in discussione dall'appellante principale, facendo

cosi sorgere l'interesse della parte inerte a riproporre la propria istanza disattesa nella nuova cognizione di quel punto della lite

da parte del giudice d'appello. In altri termini, l'essenza del limite oggettivo all'appello inci

dentale (tardivo) sembra doversi ravvisare in ciò: che l'ambito

della cognizione devoluta al giudice d'appello è fissato dall'ap

pello principale con l'individuazione del capo della sentenza gra

vato, mentre l'appello incidentale, lungi dall'estendere tale cogni

zione, influisce sul potere del giudice di alterare il rapporto di reciproca soccombenza, consentendogli di adottare una decisione

più favorevole, su quel medesimo capo, all'appellato. 3. - Peraltro, i richiamati principi giurisprudenziali sono stati

oggetto di penetranti critiche già nel processo civile. Non solo

perché nella norma dell'art. 334 c.p.c. non è dato rinvenire il

limite oggettivo dell'identità del capo o della sua connessione ri

spetto a quello oggetto dell'appello principale, ma anche perché la configurazione particolarmente restrittiva dell'istituto, accolta

in giurisprudenza, porta alla sua pratica disapplicazione, in con

trasto con la finalità del rimedio, che mira ad evitare, o comun

que a ridurre, le impugnazioni. La stabilità della prima decisione dovrebbe conseguire, nella ratio del sistema, ad una dissuasione

delle parti ad impugnare in caso di soccombenza parziale: la par te propensa a proporre il gravame principale dovrebbe valutare

non solo l'ipotesi di un'ulteriore soccombenza ma anche di un

suo aggravamento, come conseguenza dell'accoglimento dell'im

pugnazione incidentale. L'altra parte, propensa ad acquietarsi sulla

prima decisione, non sarebbe costretta a cautelarsi proponendo

l'impugnazione ordinaria nei termini di rito, potendo contare sul

l'impugnazione incidentale in caso di iniziativa dell'avversario. L'interpretazione estensiva dell'istituto sarebbe idonea ad am

pliare il suo effetto moderatore, con intuibili benefici per le parti e per l'economia dei giudizi.

Se questa è, come non sembra possa dubitarsi, la ratio dell'im

pugnazione incidentale, è obiettivamente difficoltoso giustificare

l'introduzione, per di più in via interpretativa, di un limite alla sua ammissibilità, consistente nell'unicità del capo di sentenza im pugnato. Proprio la situazione opposta è, del resto, nella pratica l'evenienza più frequente.

Una giustificazione del menzionato limite non può neppure rin

venirsi nella pretesa eccezionalità di un rimedio, che consente l'im

pugnazione anche quando il relativo potere si è consumato per scadenza del termine o per acquiescenza.

Innanzitutto, si è correttamente osservato che non può definir

si eccezionale un istituto rispondente ad una sentita esigenza ra

zionalizzatrice del sistema e può aggiungersi che comunque l'as

sunta eccezionalità non può costituire motivo per impedire all'i

stituto il perseguimento della propria finalità.

5. - Neppure sembra corretto ricorrere, per individuare il men

zionato limite oggettivo all'impugnazione incidentale, all'esame

dell'interesse (immediato o meno) all'impugnazione, per sostene

re che l'interesse a proporre il gravame incidentale non sorge di

rettamente dalla sentenza, bensì' dall'impugnazione dell'avversa

rio. Una tale distinzione potrebbe accogliersi solo sul presuppo sto di un concetto atecnico dell'interesse ad impugnare.

Non v'è dubbio, infatti, che la reciproca (e quindi parziale) soccombenza comporta immediatamente l'interesse giuridico di

ciascuna delle parti ad impugnare la sentenza per ottenere il pie no accoglimento della propria domanda, attenga quest'ultima ad

un unico capo della sentenza (o capo connesso) oppure a capi autonomi.

Non v'è dubbio, altresì, che ognuna delle parti è portata a va

lutare empiricamente l'opportunità o meno di impugnare, esami

nando il complessivo assetto degli interessi, scaturente dalla sen

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 9: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

tenza, e valutando il rischio di un suo possibile peggioramento in caso di rigetto del proprio gravame principale e di accoglimen to del gravame incidentale altrui.

Solo in questa prospettiva sembra riscontrabile un interesse in

sorgente non dalla sentenza, bensì dall'impugnazione altrui, che, alterando il quadro complessivo precedentemente valutato, im

ponga una nuova valutazione dell'opportunità di impugnare. 6. - La constatazione che precede induce, anzi, ad un'ulteriore

considerazione. L'incertezza della definizione del capo di senten

za (come motivo su cui si fonda la decisione oppure come pro nuncia su di un capo della domanda o ancora come parte della

pronuncia idonea a divenire statuizione autonoma del giudicato) si riflette inevitabilmente sull'applicazione dell'istituto, contribuen

do a renderne meno affidabile l'utilizzazione.

Se poi, come sembra preferibile, si accoglie la definizione di capo della sentenza come statuizione su un autonomo oggetto del giudizio, materialmente rinvenibile nel dispositivo della pro

nuncia, rimane difficile ipotizzare impugnazioni incidentali sullo stesso capo. Invero, se sulla base di tale definizione una sentenza

che, pronunciando sulla domanda di condanna al pagamento di

una somma di denaro, in parte l'accoglie ed in parte la respinge, contiene due distinti capi, uno di accoglimento ed uno di rigetto, non si riesce ad individuare l'ipotesi di soccombenza reciproca nel medesimo capo.

Ogni parte impugna, inevitabilmente, il capo della sentenza a

sé sfavorevole e quindi favorevole all'altra parte; quest'ultima, sul punto, deve unicamente difendersi, eventualmente ripropo nendo domande ed eccezioni che possano contribuire a confer

mare la decisione (art. 346 c.p.c.). L'interesse dell'intimato a pro

porre, a sua volta, l'impugnazione non può che riguardare un

capo diverso.

Né l'ostacolo si può superare col richiamo al capo connesso

o a quello dipendente, perché le ipotesi di connessione sono quanto mai varie e non sempre determinano un vincolo particolare tra

le varie parti della sentenza, mentre la dipendenza è un concetto

che non trova una definizione tecnica.

7. - Del resto, a conferma dei rilievi che precedono, si è talora

sottolineato come proprio l'attribuzione dell'impugnazione inci

dentale tardiva alla parte che è incorsa in preclusione, dimostra

l'immediata sussistenza ad impugnare immediatamente in via prin

cipale. 8. - Le perplessità in ordine all'ambito di applicazione dell'im

pugnazione incidentale si ripropongono, arricchite di ulteriori aspet

ti, nel processo amministrativo, soprattutto per quanto attiene

alle azioni di carattere impugnatorio. Definita come capo autonomo di sentenza la statuizione di an

nullamento basata sull'accoglimento di un particolare motivo di

impugnazione e sul rigetto degli altri (causa petendi), da un lato, non è agevole immaginare una soccombenza reciproca delle parti sullo stesso capo della pronuncia e, dall'altro, non può negarsi la carenza di interesse del ricorrente, che ha visto annullare l'atto

impugnato sia pure solo per certi motivi, a gravarsi in via princi

pale contro la sentenza per sentir acclarare altri motivi d'illegitti

mità, in vista dell'eventuale riproduzione dell'atto da parte del

l'amministrazione soccombente.

9. - Anche a voler trasporre nel processo amministrativo, rite

nendole congrue, le limitazioni proprie dell'impugnazione inci

dentale processualcivilistica sembrerebbe comunque necessario adat

tarne i termini alle peculiarità di tale processo, quanto meno am

pliando i concetti di capo commesso e di capo dipendente. La

connessione dovrebbe, in particolare, ritenersi sempre sussistente

tra capi che statuiscono su censure relative allo stesso provvedi mento o a provvedimenti connessi. In quest'ultima ipotesi il rin

vio al concetto di connessione sarà, d'altra parte, ben più signifi cativo di quanto possa risultare con riferimento al vincolo tra

domande nel processo civile o, comunque, nei giudizi su diritti

soggettivi. Basti osservare, in proposito, che a legittimare l'impugnazione

contro più provvedimenti con un unico ricorso è necessario che

sussista un vincolo tra i diversi atti, si che tutti, direttamente o

indirettamente per invalidità derivata, incidano sull'interesse tu

li. Foro Italiano — 1990.

telato nel giudizio. Nel processo amministrativo di impugnazio

ne, dunque, la connessione tra i vari capi della sentenza dovrebbe

considerarsi sussistente, contrariamente a quanto si ritiene nel pro cesso civile.

10. - Venendo ora all'eccezione sollevata dal comune di Roma, essa dovrebbe ritenersi fondata, seguendo i principi giuris

prudenziali più volte ribaditi nelle decisioni riportate. Invero, le impugnazioni del diniego di concessione edilizia e

della variante urbanistica, su cui quel diniego si fonda, sono au

tonome, investendo provvedimenti diversi (dei quali uno di carat

tere generale e quindi non esclusivamente preordinato al secon

do) e soprattutto proteggono interessi distinti.

Non v'è dubbio, infatti, che la variante al p.r.g. è idonea ad

attribuire all'area della società appellata un regime urbanistico

deteriore rispetto al piano originario, con effetti che eccedono

anche temporalmente il semplice rilascio della concessione edili

zia. Tant'è che la società medesima si duole nell'appello inciden

tale che il Tar abbia dichiarato inammissibile per carenza di inte

resse l'impugnazione della variante, una volta annullato il dinie

go di concessione.

Peraltro, alla luce delle considerazioni che precedono sembra

al collegio che la questione di ammissibilità dell'appello inciden

tale tardivo della s.p.a. Torre Antica immobiliare sia suscettibile

di diversa soluzione: o negando la sussistenza di limiti oggettivi,

all'esperimento di tale gravame, ulteriori rispetto all'unicità della

sentenza; o ritenendo comunque sussistente il vincolo di connes

sione tra capi che riguardano provvedimenti connessi da un vin

colo di presupposizione. Assume, in proposito rilievo la circo

stanza, concretamente verificabile nel caso di specie, che un me

desimo interesse sostanziale (ad es. lo sfruttamento economico

di un'area) subisca compressioni progressive ad opera di provve dimenti successivi. La pluralità di posizioni soggettive (interessi

legittimi) vantate nei confronti di questi ultimi non esclude che

il soggetto inciso effettui una valutazione complessiva del regime del proprio bene valutando l'opportunità di acquietarsi ad un sa

crificio impostogli, in considerazione della minore utilità garan

titagli. Configurandosi perciò un conflitto di giurisprudenza sul pun

to, è necessario rimettere la decisione della controversia all'adu

nanza plenaria a norma dell'art. 45, 2° comma, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.

CORTE DEI CONTI; sezione controllo enti; determinazione 4

aprile 1989, n. 2024; Comitato naz. per la ricerca e lo sviluppo

dell'energia nucleare e delle energie alternative - Enea.

CORTE DEI CONTI;

Impiegato dello Stato e pubblico — Enea — Aumenti retributivi

ai dipendenti — Superamento dei limiti di legge — Illegittimità (L. 21 marzo 1958 n. 259, partecipazione della Corte dei conti

al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria, art. 8; 1. 5 marzo 1982 n. 84, modificazioni e integrazioni alla 1. 15 dicembre 1971 n. 1240, art. 1, 8; 1. 11 luglio 1988 n. 266, disciplina dello stato giuridi co e del trattamento economico di attività del personale dipen dente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione

italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agri

coltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo del

l'energia nucleare e delle energie alternative, dell'Azienda auto

noma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del

Registro aeronautico italiano, art. 1).

Non sono compatibili a legge gli aumenti retributivi concessi, col

contratto collettivo per il triennio 1986-88, dall'Enea ai propri

dipendenti, in violazione dei limiti legislativamente stabiliti per le spese per il personale degli enti pubblici non economici, an

che se gli aumenti siano stati stabiliti in seguito al superamento dei limiti avvenuto per dipendenti pubblici di istituzioni simila

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended