adunanza plenaria; decisione 15 marzo 1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma(Avv. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob. Torre Antica (Avv. Lavitola). Conferma Tar Lazio,sez. I, 30 dicembre 1985, n. 1612Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 303/304-317/318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183024 .
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PARTE TERZA
ma, 1. n. 482 del 1968, devono sussistere al momento della sca
denza della presentazione della domanda di partecipazione al con
corso, anche nell'ipotesi in cui il bando fissa una data successiva
per la presentazione della documentazione comprovante i requisi ti stessi (Cons. Stato, ad. plen., 21 ottobre 1989, n. 13, id., 1990,
III, 153). Nel caso in esame, poi, non deve sfuggire il fatto che il ricor
rente è stato nominato in ruolo, avvalendosi dello speciale proce dimento previsto dall'art. 11 d.p.r. 31 maggio 1974 n. 420. La
norma dispone che nel settore della pubblica istruzione, per pro cedere alle assunzioni degli appartenenti alle categorie protette nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie, l'amministrazione
deve utilizzare la «graduatoria degli incarichi».
È inesatto, dunque, affermare che nella specie ricorre un'ipote si di chiamata diretta.
Il procedimento, cosi come delineato dalle disposizioni di leg
ge, ha, invece, i caratteri che sono propri di quello concorsuale
(o, perlomeno, ne ha in comune alcuni aspetti). Assume rilievo che per il combinato disposto degli art. 4 e 10
dell'ordinanza 11 marzo 1983 ai fini dell'inclusione nelle gradua torie compilate dai provveditori per aver conferito le supplenze
(ed utilizzate ex art. 11 d.p.r. n. 420 del 1974 per le assunzioni
in ruolo) all'atto della presentazione della domanda devono esse
re allegati i documenti richiesti tra i quali, per coloro che inten
dono beneficiare della riserva (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, orfani e vedove di guerra ed equiparati, ecc...), quelli che comprovino tale diritto («certificato rilasciato dall'ufficio pro vinciale del lavoro»).
Poiché non è contestato che il ricorrente ha regolarmente alle
gato alla domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali
per le supplenze la documentazione attestante la qualifica di or
fano di guerra e lo stato di disoccupazione, è illegittimo il prov vedimento con il quale il provveditore agli studi di Pistoia —
dopo oltre tre anni dalla nomina in ruolo del ricorrente — ha
implicitamente annullato il decreto di assunzione del medesimo
a seguito del rilievo della Corte dei conti in ordine alla mancanza
dello stato di disoccupazione al momento della nomina.
La fondatezza della doglianza esonera il collegio dall'esame delle
ulteriori censure che attengono al capo di domanda esaminato
e che si ritengono assorbite.
Deve, invece, essere dichiarata improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse l'ulteriore domanda volta alla rettifica della
graduatoria definitiva (degli incarichi e supplenze) con l'annota zione dell'appartenenza del ricorrente alla categoria protetta degli
equiparati agli orfani di guerra.
I
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 15 marzo
1989, n. 5; Pres. Crisci, Est. Vacirca; Comune di Roma (Aw.
Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob. Torre Antica (Aw.
Lavitola). Conferma Tar Lazio, sez■ I, 30 dicembre 1985, n.
1612.
Giustizia amministrativa — Appello — Appello incidentale con
tro diversi capi di sentenza — Ammissibilità — Fattispecie.
Appellata dal comune, resistente e soccombente in primo grado, la sentenza nella parte in cui veniva annullato un diniego di
concessione di costruzione, è ammissibile l'appello proposto in
via incidentale dal ricorrente vittorioso in primo grado, avver
so la medesima sentenza, nella parte in cui veniva dichiarato
inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse il ricorso
previamente proposto contro la deliberazione di adozione e di
approvazione della variante al piano regolatore sulla quale il
diniego suddetto era stato basato. (1)
(1, 5, 9) Con la decisione che si riporta, l'adunanza plenaria ha esami nato il problema della funzione dell'appello incidentale, del suo contenu
II Foro Italiano — 1990.
II
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 25 febbraio 1989, n. 173; Pres. Salvatore, Est. Pajno; Cosentino e altri (Avv.
Moscariki) c. De Santis, Pepe, Automobil club di Pescara; De Santis, Pepe (Aw. Russo) c. Automobil club di Pescara
(Aw. Pace). Conferma Tar Abruzzo, sez. Pescara, 14 maggio
1987, n. 251.
Giustizia amministrativa — Appello — Forma incidentale — Fat
tispecie (Cod. proc. civ., art. 333). Giustizia amministrativa — Appello incidentale — Ammissibilità
— Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 333, 334; r.d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giuris dizionali del Consiglio di Stato, art. 18; r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 37; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 29).
Giustizia amministrativa — Associazione — Deliberazione — Ri corso del socio — Interesse — Fattispecie (Cod. civ., art. 23).
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Automobil club provinciale — Regolamento e deliberazione — Illegittimi tà — Fattispecie (D.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, norme con
cernenti l'Automobil club d'Italia e approvazione del nuovo
statuto, art. 47, 51, 53, 63).
L'appello contro la sentenza del tribunale amministrativo regio
nale, proposto da una delle parti del giudizio di primo grado, dopo che altra aveva già appellato, va presentato nelle forme
dell'appello incidentale, e non in quella dell'appello prin
cipale. (2) L'appello, inammissibile in via principale, può valere come ap
pello in via incidentale, se tempestivo rispetto ai termini stabili
ti per la notificazione ed il deposito di questo. (3) È ammissibile l'appello incidentale, proposto dall'amministrazio
ne resistente e soccombente in primo grado, che sia stato inse
rito nel fascicolo dell'appello principale proposto dal controin
teressato parimenti soccombente, e non depositato nelle forme
dell'appello in via principale. (4) È ammissibile l'appello incidentale, proposto dall'amministrazio
ne resistente e soccombente in primo grado, contro capi della
sentenza già investiti dall'appello in via principale del controin teressato parimenti soccombente in primo grado, che sia tem
pestivo rispetto alla notificazione di questo, anche se tardivo
rispetto al termine c.d. breve decorrente dalla notificazione della
sentenza appellata. (5) Non è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto
da un socio di automobil club provinciale, contro gli atti relati
vi al rinnovo delle cariche sociali. (6)
to e dei termini di proposizione, con particolare riferimento al problema dell'impugnazione incidentale c.d. tardiva. In proposito manca una di
sposizione espressa, che viene ritenuta necessaria in quanto, trattandosi di regole di procedura relative all'impugnazione, le limitazioni di tale di
ritto, costituzionalmente garantito, dovrebbe trovare un fondamento legis lativo (Arlini, Ancora un tentativo di unificazione delle opposte tesi in materia d'appello incidentale, in Dir. proc. ammin., 1989, 453; Spagnuo lo Vigorita, L'appello al Consiglio di Stato in un recente progetto di
riforma del processo amministrativo, id., 1985, 513; Vacirca, Appunti per una nuova disciplina dei ricorsi incidentali nel processo amministrati
vo, id., 1986, 57 e Questioni pregiudiziali e impugnazioni incidentali nel
processo amministrativo, in Foro amm., 1983, 625). Ed invece «la circo stanza che la normazione dell'appello risulti opera della giurisprudenza, rende inevitabili incertezze e oscillazioni, dipendenti dai vari convinci menti cui pervengono via via i collegi giudicanti» (Villata, Incertezze in tema d'appello incidentale nel processo amministrativo, in Dir. proc. ammin., 1984, 159).
L'ordinanza di rimessione, che pure si riporta, aveva posto espressa mente il problema dell'ammissibilità di un'impugnazione incidentale ri volta contro un capo di sentenza diverso da quello contestato dall'appel lante principale.
In materia si era già pronunciata l'adunanza plenaria, con la decisione 18 luglio 1983, n. 20, Foro it., 1984, III, 26: aderendo alla tesi concentra zionista seguita dalla giurisprudenza civile, aveva ritenuto che tutte le
impugnazioni successive all'appello principale dovessero essere proposte nella forma dell'appello incidentale, al fine di garantire l'unicità del giu dizio; peraltro, nel caso di impugnazione autonoma, e cioè non diretta
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
È illegittima la deliberazione di un automobil club provinciale,
che, indicendo la votazione per referendum per il rinnovo delle
cariche sociali, lo disciplina non rendendo possibile la presen
tazione di liste alternative a quella proposta. (7) Sono illegittime le disposizioni del regolamento di un automobil
club provinciale, che disciplinano le modalità di votazione per
corrispondenza dei referendum da parte dei soci, nella parte in cui non prescrivono che l'invio delle schede a tali soci debba
avvenire per lettera raccomandata, o con modalità diverse dal
la semplice lettera, che siano comunque idonee a garantirne la ricezione. (8)
III
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 23 novembre
1988, n. 875; Pres. Paleologo, Est. Malinconico; Comune
di Roma (Aw. Carnovale, Capotorto) c. Soc. immob. Torre
Antica (Aw. Lavitola).
Giustizia amministrativa — Appello — Appello incidentale con
tro diversi capi di sentenza — Ammissibilità — Deferimento
della questione all'adunanza plenaria (Cod. proc. ci v., art. 333;
r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 37; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 29).
È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione se, ap
pellata dal comune, resistente e soccombente in primo grado,
una sentenza nella parte in cui veniva annullato un diniego di
concessione di costruzione, sia ammissibile l'appello proposto in via incidentale dal ricorrente vittorioso in primo grado, con
tro la medesima sentenza, nella parte in cui veniva dichiarato
inammissibile, per carenza sopravvenuta di interesse, il ricorso
previamente proposto contro la deliberazione di adozione e di
approvazione di variante al piano regolatore, sulla quale il di
niego era stato basato. (9)
avverso lo stesso capo impugnato con l'appello principale, l'impugnazio ne incidentale andrebbe proposta nel rispetto, altresì, del termine previsto
per l'impugnazione principale. Questo orientamento è stato ampiamente condiviso dalle sezioni singole: sez. VI 4 marzo 1989, n. 188, Cons. Sta
to, 1989, I, 332; sez. IV 21 ottobre 1988, n. 799, Foro it., Rep. 1988, voce Giustizia amministrativa, n. 702; sez. VI 17 ottobre 1988, n. 1139,
ibid., n. 699; sez. V 25 gennaio 1986, n. 55, id., Rep. 1986, voce cit.,
792; sez. VI 13 maggio 1985, n. 197, id., 1985, III, 359, con nota di
richiami, ed anche da sez. VI 25 febbraio 1989, n. 173, che si riporta. La decisione dell'adunanza plenaria ammette, nel caso di specie, l'impu
gnazione incidentale che l'ordinanza di rimessione aveva ritenuto autono
ma e tardiva, ma non rivedendo il precedente orientamento (dalla cui
valutazione ritiene di poter prescindere), sibbene riconoscendo l'esistenza
di un nesso di dipendenza tra i capi della sentenza relativi a provvedimen ti diversi, ma connessi.
Peraltro, successivamente, ad. plen. 12 settembre 1989, n. 12, id., 1990,
III, 105 (ma non nella parte che interessa, riportata in Cons. Stato, 1989,
I, 1021) ha ammesso l'impugnazione incidentale tardiva autonoma, fa
cendo riferimento all'orientamento della Cassazione di seguito richiamato
(sia pur con motivazione assai succinta). Se la decisione dell'adunanza plenaria che si riporta dovesse interpre
tarsi come espressione di un indirizzo più aperto circa l'oggetto dell'im
pugnazione incidentale, il merito andrebbe riconosciuto alle insistenze della
dottrina: in particolare Vill at a, Ancora in tema d'appello incidentale, in Dir. proc. ammin., 1986, 143; Id., L'appello incidentale innanzi all'a
dunanza plenaria, id., 1989, 315, che commenta proprio l'ordinanza in
epigrafe; Id., L'adunanza plenaria perde un'occasione per chiarire i pro blemi dell'appello incidentale, ma poi (forse) ripara, ibid., 747 (in que
st'ultimo, viene richiamata ad. plen. 12/89, cit., come favorevole ad un
orientamento più permissivo). Siffatta evoluzione si è avuta nella giurisprudenza della Cassazione che,
dopo aver costantemente affermato l'inammissibilità dell'appello inciden
tale tardivo qualora i motivi svolti siano autonomi da quelli dell'impu
gnazione principale (Cass. 29 luglio 1985, n. 4378, Foro it., 1985,1, 3121;
13 luglio 1984, n. 4112 e 12 marzo 1984 n. 1690, ibid., 1443; 13 gennaio
1982, n. 179, id., Rep. 1982, voce Impugnazioni civili, n. 154), è giunta a ritenere ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva senza limitazio
ni di carattere oggettivo, argomentando sull'assenza negli art. 343 e 344
c.p.c. di un fondamento della tesi restrittiva, circa l'ammissibilità del so
lo appello incidentale, proposto contro lo stesso capo o capi con
II Foro Italiano — 1990.
I
Diritto. — (Omissis). 6. La società appellata ha, con gravame
incidentale, riproposto le doglianze relative alla variante di p.r.g. Di tale gravame, proposto dopo la scadenza del termine per
l'appello principale, il comune eccepisce l'inammissibilità, invo cando il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva
è ammessa solo quando sia diretta contro il capo di sentenza im
pugnato dalla controparte in via principale ovvero contro un ca
po di sentenza che con esso sia in rapporto di dipendenza o di
connessione.
L'eccezione è infondata. Ai fini della decisione non sembra
indispensabile stabilire se debba essere abbandonato l'indirizzo
nessi dell'appello principale (Cass. 28 febbraio 1987, n. 2149, id., 1988,
I, 1966; 24 novembre 1988, n. 6311, id., 1989, I, 1142 e, da ultimo, 21 luglio 1989, n. 3470 e sez. un. 7 novembre 1989, n. 4640, ibid., 3405; anche se, a fronte di tale nuovo indirizzo, in una recente sentenza la
Corte di cassazione, è pervenuta ad una soluzione differente, peraltro,
giustificata dalla particolarità della fattispecie: sent. 10 marzo 1989, n.
1251, ibid., 3407). Anche in questo caso la giurisprudenza ha aderito all'orientamento del
la dottrina processualcivilistica, che aveva insistito per il mutamento di
opinione, e che sembrava ormai rassegnata ad attendere «una prossima riforma legislativa» (Cerino Canova, Fermenti di novità riguardo all'im
pugnazione incidentale tardiva, in Giur. it., 1983, I, 1, 295).
(2) In termini, nel senso che tutti gli appelli successivi al primo debba
no assumere la forma dell'appello incidentale: Cons. Stato, sez. IV, 7
giugno 1988, n. 490, Foro it., Rep. 1988, voce Giustizia amministrativa, n. 700; sez. VI 9 agosto 1986, n. 648, id., Rep. 1986, voce cit., n. 765, nella quale si afferma che la finalità di concentrazione delle impugnazio
ni, avverso la medesima sentenza — perseguita dall'art. 333 c.p.c. —
è applicabile al processo amministrativo sia per ragioni di economia pro
cessuale, sia per prevenire il formarsi di giudicati contraddittori. Dello
stesso tenore, Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 1985, n. 327, id., Rep.
1985, voce cit., n. 702; sez. V 2 aprile 1985, n. 186, ibid., n. 709; 11
gennaio 1985, n. 2, ibid., n. 705.
In senso opposto, e cioè per l'inammissibilità dell'appello incidentale
che riguardi aspetti della decisione di primo grado non impugnati con
l'appello principale: Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 1987, n. 552, id.,
Rep. 1987, voce cit., n. 866; sez. VI 1° agosto 1986, n. 591, ibid., n.
891; sez. V 18 ottobre 1985, n. 331, id., Rep. 1985, voce cit., n. 710; 26 marzo 1984, n. 265, id., Rep. 1984, voce cit., n. 140; 18 giugno 1984,
n. 470, ibid., n. 548.
(3) L'affermazione costituisce una specificazione dei principi dianzi esa
minati. In termini: Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 1986, n. 648, Foro
it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 764; 13 maggio 1985,
n. 197, id., 1985, III, 359, con nota di richiami; a contrario, sez. IV
3 aprile 1985, n. 113, id., Rep. 1985, voce cit., n. 712, ove si ritiene
inammissibile l'appello proposto in via principale che avrebbe dovuto es
sere incidentale, quando è scaduto il termine per tale appello, escluden
dosi la possibilità di invocare l'art. 156 c.p.c., perché in questo caso trat
tasi di decadenza per l'inosservanza del termine perentorio. Per riferimenti, nel senso della convertibilità dell'appello proposto co
me incidentale, ma sostanzialmente autonomo, nell'appello principale se
sono rispettati i termini di questo, si veda Cons. Stato, sez. V, 27 novem
bre 1987, n. 728, id., Rep. 1988, voce cit., n. 701; 18 giugno 1984, n.
470, id., Rep. 1984, voce cit., n. 734.
(4) Negli esatti termini non constano precedenti editi.
In diversa fattispecie, il raggiungimento di finalità proprie dell'impu
gnazione mediante attività successive alla sua notificazione, e relative al
deposito ed alla discussione, è stato ammesso da Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 1987, n. 849, Foro it., Rep. 1987, voce Giustizia amministrati
va, n. 899; 9 agosto 1986, n. 648, id., Rep. 1986, voce cit., n. 765, che
hanno ritenuto ammissibili le impugnazioni successive alla prima, propo ste come principali e non come incidentali se viene richiesta e disposta la riunione dei vari procedimenti.
(6) Questione essenzialmente di specie, sulla quale non si rinvengono
precedenti. Per riferimenti, possono considerarsi le pronunzie con le quali è stato
individuato l'ambito della legittimazione degli appartenenti ad un ente
o ad un organo avverso provvedimenti che incidono sulla struttura di
appartenenza: cosi, Tar Toscana 16 novembre 1979, n. 1295, Foro it.,
Rep. 1980, voce Giustizia amministrativa, n. 635, ammette che i soci di
un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza — trasformata in ente
ospedaliero a norma della 1. 12 febbraio 1968 n. 132 — quali portatori
di interessi originari dell'istituzione possano impugnare i provvedimenti
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PARTE TERZA
giurisprudenziale tradizionale, da cui peraltro, una recente pro nuncia della Corte di cassazione si è motivatamente discostata
(sent. 24 novembre 1988, n. 6311, Foro it., 1989, I, 1142). Anche
alla stregua dell'orientamento più restrittivo, infatti, deve ricono
scersi, nella specie e con riguardo alle caratteristiche proprie della
tutela giurisdizionale amministrativa, un nesso di dipendenza fra
capi di sentenza relativi a provvedimenti fra loro connessi. La
concessione edilizia risulta, infatti, negata proprio in applicazio ne della variante al piano regolatore generale, e i due ricorsi, anche se proposti separatamente per l'impugnazione di tali prov
vedimenti, sono stati riuniti dal Tar in considerazione della loro
stretta connessione. La stessa società Ase (successivamente incor
porata dalla società Torre Antica immobiliare) aveva in primo
grado dichiarato di impugnare la variante per mero tuziorismo,
che dispongono la soppressione di tali interessi; Tar Lazio, sez. Ili, 25
luglio 1983, n. 580, id., Rep. 1984, voce cit., n. 344, riconosce la titolari tà di uno specifico interesse (quello di mantenere nell'ordinamento un
ente) in capo ad un soggetto appartenente ad una categoria «assistita» da un istituto avente finalità di assistenza e previdenza, circa l'impugnati va proposta contro il provvedimento con cui esso viene soppresso ai sensi del d.p.r. 616/77.
Va ricordato che è stato parimenti riconosciuto l'interesse ad impugna re la deliberazione del Coni ad un tesserato sportivo, il quale, ritenendo
illegittima o pregiudizievole all'esistenza e onorabilità dell'ordinamento
sportivo, la decisione adottata dal comitato, ne aveva impugnato il prov vedimento: Tar Lazio, sez. Ili, 8 marzo 1982, n. 311, id., 1983, III, 117.
La legittimazione è stata riconosciuta anche ai componenti di un orga no collegiale avverso i provvedimenti che incidono «parzialmente» sulla loro posizione giuridica: cosi, con riferimento alla violazione di norme attinenti al procedimento, con la conseguente impossibilità di svolgere regolarmente il proprio ufficio di componente dell'organo, Tar Campa nia, sez. Salerno, 14 gennaio 1983, n. 36, id., Rep. 1983, voce cit., n.
424; con riferimento alla deliberazione con cui un collegio ha nominato il proprio presidente in assenza del ricorrente, che non ha potuto essere
designato quale candidato, Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 1978, n. 1053, id., 1979, III, 376.
È altresì riconosciuto ammissibile il ricorso proposto dai componenti di un organo, contro i provvedimenti estintivi della struttura a cui appar tengono, promananti da altri enti: Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 1982, n. 230, id., Rep. 1982, voce cit., n. 405; sez. VI 15 giugno 1979, n.
493, id., 1979, III, 641 (nel caso di specie trattasi di componenti del con
siglio di una facoltà universitaria, ricorrenti contro il provvedimento del ministro della pubblica istruzione che sostituisce quel consiglio con un comitato tecnico); sez. IV 15 maggio 1979, n. 360, id., Rep. 1979, voce
cit., n. 484 (ove i singoli consiglieri hanno impugnato l'atto di nomina del commissario ad acta).
In proposito va, peraltro, segnalata la recente decisione della Cassazio ne (sez. un. 26 ottobre 1989, n. 4396, id., 1990, I, 92) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia tra associato e automobil club provinciale in ordine alla validità della elezione degli organi, in quanto la disciplina statutaria sull'elettorato e sull'accesso alle cariche sociali inerisce a posizioni la cui cognizione è demandata al giudice ordinario.
(7-8) In termini non constano precedenti. In generale, va osservato che
l'Aci, in base alle norme contenute nello statuto approvato con d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881 e successive modificazioni, ha natura di ente
federativo, costituito da persone giuridiche, gli automobil clubs provin ciali, ciascuno dei quali ha patrimonio distinto e gode di autonomia nei limiti fissati dallo statuto: Tar Puglia, sez. Lecce, 21 luglio 1983, n. 258, Trib. amm. reg., 1983, I, 3028. La natura di ente pubblico dell'ente è riconosciuta da Cass. 25 novembre 1987, n. 8733, Foro it., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato n. 145; 25 novembre 1987, n. 8730, ibid., n. 146; 21 aprile 1982, n. 2472, id., Rep. 1982, voce cit., n. 185, che la ricava dalla lettura delle norme che ne regolano l'attività. Parimenti, l'autonoma personalità giuridica degli automobil clubs provinciali è af fermata da Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4396, id., 1990, I, 92; 25 novembre 1987, n. 8730 e 21 aprile 1982, n. 2472, entrambe già richia
mate; Tar Piemonte 15 maggio 1979, n. 252, id., Rep. 1979, voce Giusti zia amministrativa, n. 480. Una posizione più articolata è assunta da Corte conti, sez. contr. enti, 28 giugno 1977, n. 1372, id., Rep. 1978, voce Circolazione stradale, nn. 48, 49, secondo la quale nell'ambito delle finalità attribuite all'Automobil club d'Italia, si distinguono finalità «au
tonome», facenti capo all'ente in sé considerato e senza alcun riferimento ad interessi statuali, e finalità «concorrenti» collegate, con funzione pro pedeutica o sostitutiva ad attività od interessi propri dello Stato e rispetto ai quali l'Aci si pone come ente strumentale.
Nella struttura organica dell'Aci, gli automobil clubs provinciali, in
Il Foro Italiano — 1990.
ritenendosi soddisfatta dalla concessione edilizia che riteneva im
plicita nell'atto del 29 marzo 1979, anche se tale impostazione sembra abbandonata nell'appello incidentale, nel quale si censura
la pronuncia di inammissibilità del Tar affermandosi che «la ver
tenza urbanistica di cui al ricorso n. 2212/79 ha una portata più
ampia e radicale rispetto alla vertenza edilizia di cui al ricorso
n. 1371/80». È, comunque, certo che il diniego di concessione
edilizia, oggetto del secondo ricorso al Tar, trova il proprio pre
supposto nella variante, impugnata con il primo gravame. 7. - Sul ricorso avente ad oggetto la variante al p.r.g. deve,
peraltro, dichiararsi cessata la materia del contendere, risultando
già soddisfatto l'interesse fatto valere. Nelle more del giudizio,
invero, l'art. 7 delle norme tecniche di attuazione, nella parte in cui stabiliva l'inedificabilità delle aree della zona D, è stato
annullato dalla sezione IV di questo Consiglio con decisione 1°
dicembre 1987, n. 784 (id., Rep. 1988, voce Edilizia e urbanisti ca, n. 159) in accoglimento di censure analoghe a quelle formula
te con i primi tre motivi del ricorso in esame. La sezione ha,
infatti, ritenuto illegittima la disposizione, introdotta dalla regio
ne, in primo luogo perché quest'ultima non aveva dimostrato «l'as
serita insufficienza delle aree a fronte di quelle già destinate dal
comune a verde e spazi pubblici», in secondo luogo perché il
comune del tutto genericamente aveva aderito alla proposta di
modifica «senza offrire, sul piano della logica e della congruen
za, una circostanziata motivazione che, in revisione di valutazio
ni pregresse per situazioni già rilevate, quantitativamente e quali
tativamente, inducesse a diversamente orientare l'azione ammini
strativa, avuto riguardo all'effettiva concreta necessità di bisogni
pubblici». Tale annullamento, riguardante non una singola area
ma la disciplina generale e astratta indivisibilmente dettata per tutti i suoli compresi nella zona di completamento, ha efficacia
erga omnes (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 1980, n. 30 e 1°
febbraio 1980, n. 87, id., Rep. 1980, voce Giustizia amministrati va, nn. 154, 159).
8. - Le doglianze proposte in via autonoma contro la variante
al piano regolatore generale sono state riproposte dalla società
Torre Antica immobiliare con memoria del 18 gennaio 1989 an
che nei confronti del diniego di concessione, che essa assume vi
ziato in via derivata. Tali doglianze, dichiarate assorbite dal Tar
in seguito all'accoglimento dei primi due motivi, devono essere
nuovamente prese in esame, senza necessità di gravame incidentale.
Nel merito, il vizio di illegittimità derivata del provvedimento
applicativo deve ritenersi sussistente, essendo stato annullato in
sede giurisdizionale con effetto erga omnes l'art. 7 delle norme
tecniche di attuazione.
Il dispositivo di annullamento del diniego di concessione va,
dunque, confermato, sia pur con diversa motivazione.
9. - L'appello principale deve, pertanto, essere respinto, men
tre va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul
l'appello incidentale, relativo all'impugnazione della variante al
piano regolatore generale.
quanto esplicano nelle rispettive circoscrizioni attività connesse a finalità
proprie dell'Aci — determinate dagli interventi di questo attraverso lo strumento delle direttive vincolanti — pur avendo propria personalità giu ridica, sono da qualificare come organi dello stesso Aci; essi conservano tuttavia piena autonomia nello svolgimento di altri compiti ad essi riser vati in via esclusiva, siccome afferenti il soddisfacimento di peculiari inte ressi di loro spettanza.
Anche in letteratura, l'identificazione della natura giuridica dell'Aci sembra pacifica (M. Colacito, Automobil club d'Italia, voce àt\\'Enci
clopedia giuridica Treccani, 1988, vol. IV) facendo riferimento alla ta bella IV allegata alla 1. 20 marzo 1975 n. 70, ove l'Aci è ricompreso tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse e al d.p.r. 16 giugno 1977 n. 665, ove gli automobil clubs provinciali sono definiti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del pae se e (successivamente) inseriti nella tabella menzionata. Un unico statuto
disciplina sia l'Aci che gli automobil clubs, e non è mai stata riconosciu ta a questi ultimi l'autonomia statutaria: M. Chiti, Automobil club ita liano e automobil clubs, voce del Digesto pubbl., vol. IV. [G. Ber
TOCCHl]
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
II
Diritto. — 1. - Deve preliminarmente essere disposta la riunio
ne dei due procedimenti (n. 1423/87 r.g. e n. 1618/87 r.g.), ai
sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando essi impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
2. - I De Sanctis e Pepe hanno riproposto in sede di gravame le doglianze disattese dal giudice di primo grado sia con ricorso
incidentale a seguito dell'impugnazione principale proposta dal
sig. Cosentino Augusto e dei suoi consorti in lite, sia con autono
mo atto d'appello (quello, appunto, di cui al procedimento n.
1618/87 r.g.). La proposizione della stessa impugnazione (tendente ad ottene
re la riforma dei capi della decisione del Tar dell'Abruzzo con
cui era stato respinto il ricorso di primo grado proposto avverso
la medesima deliberazione n. 225 del 1986, nella parte in cui con
essa era stato pronunciato l'annullamento in sede di autotutela
del precedente provvedimento del consiglio direttivo n. 222 del
1986), sia in via incidentale che in via principale appare, con ogni probabilità, dovuta alla pluralità di indirizzi registrati in giuris
prudenza in ordine al problema delle modalità di proposizione del gravame avverso capi della sentenza non investiti dell'appello
principale.
Mentre, infatti, è stato talvolta ritenuto inammissibile l'appello incidentale che riguardi capi della sentenza di primo grado non
impugnati dall'appellante principale, essendo stata invece ritenu
ta necessaria la proposizione di una impugnazione in via autono
ma (sez. V 18 ottobre 1985, n. 331, Foro it., Rep. 1985, voce
Giustizia amministrativa, n. 710; 14 maggio 1986, n. 253, id., Rep. 1986, voce Appello civile, n. 19), altre volte è stato, invece, affermato che, trovando applicazione anche nel processo ammi
nistrativo l'art. 333 del codice di rito civile, nel caso in cui nel
giudizio di primo grado siano rimaste soccombenti più parti ed
una di questa proponga appello avverso la sentenza, le altre par
ti, ove intendano anch'esse impugnare, devono proporre appello in via incidentale (sez. V 2 aprile 1985, n. 186, id., Rep. 1985, voce cit., n. 709; sez. VI 13 maggio 1985, n. 197, id., 1985, III,
359; sez. IV 1° agosto 1985, n. 327, id., Rep. 1985, voce cit., n. 702).
La sezione ritiene in via generale che, risultando applicabile anche nel processo amministrativo il principio dell'unità del pro cedimento di impugnazione, ricavabile dagli art. 331 ss. c.p.c., sia preferibile la tesi secondo cui, in ottemperanza a quanto di
sposto dall'art. 333 del medesimo codice (disposizione, questa,
pacificamente applicabile-nel processo amministrativo: sez. V 2
aprile 1985, n. 186, cit.; sez. VI 9 agosto 1986, n. 648, id., Rep.
1986, voce cit., nn. 764, 765), debbano, comunque essere propo sti nella forma dell'appello incidentale tutti i gravami successivi
alla prima impugnazione. Nel sistema desumibile dagli art. 331, 332, 333 e 334 c.p.c.,
l'impugnazione incidentale non è soltanto l'impugnazione del sog
getto convenuto con l'impugnazione principale, che tende alla re
formatio in peius della sentenza impugnata (c.d. impugnazione
riconvenzionale), ma la forma in cui va proposta l'impugnazione delle parti non impugnanti ovvero nei confronti dei quali non
sia stata proposta l'impugnazione. L'impugnazione incidentale co
stituisce pertanto, in via generale, la forma in cui deve essere
proposta, allo scopo di realizzare l'unità del procedimento d'ap
pello, l'impugnazione comunque successiva alla prima. Deriva da ciò che nel caso di specie l'impugnazione dei sig.
De Santis e Pepe — successiva alla proposizione dell'appello da
parte del sig. Cosentino Augusto e degli altri appellanti principali — avrebbe dovuto essere proposta nella forma dell'appello inci
dentale.
Da tale esito non deriva, peraltro, in concreto la necessità, nel
la fattispecie, di pronunciare l'inammissibilità dell'appello propo sto (anche) in via principale dei predetti De Santis Domenico e
Pepe Carmelo.
È noto, infatti, che l'appello proposto in via principale può,
tuttavia, valere come impugnazione incidentale, allorché il mede
simo sia stato proposto entro i termini previsti per tale impugna zione: termini, questi, che per il processo amministrativo vanno
ricavati dagli art. 37 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 e 29 1. 6 dicem
II Foro Italiano — 1990.
bre 1971 n. 1034 (sez. VI 13 maggio 1985, n. 197, cit.; sez. IV
25 marzo 1983, n. 165, id., Rep. 1983, voce cit., n. 150). Una situazione del genere si verifica nel caso in esame, nel quale
il ricorso in appello del sig. Cosentino e dei suoi consorti in lite
è stato depositato il 17 luglio 1987, e l'atto d'appello dei sig. De Santis e Pepe è stato notificato il successivo 31 luglio 1987
e depositato 1*8 settembre 1987. L'atto d'appello autonomo dei
sig. De Santis e Pepe risulta, quindi, notificato nel termine previ sto per l'impugnazione incidentale, mentre ugualmente rispettato
appare (avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre) il termine di dieci giorni previsto dall'art. 37 t.u. n. 1054 del 1924 per il deposito del ricorso inci
dentale. Ne deriva che quella proposta in via autonoma dai sig. De Santis e Pepe può essere considerata legittimamente come im
pugnazione incidentale, risultando spiegata nei termini previsti per tale impugnazione. La notificazione di tale atto d'appello (da con
siderarsi incidentale) può, pertanto, essere considerata come una
mera reiterazione della notificazione del ricorso incidentale (pure, come si è visto, proposto dai predetti De Santis e Pepe), sottraen
dosi, in tal modo, ad una dichiarazione di inammissibilità. 3. - Sempre in linea preliminare, devono, poi, essere esaminati
i rilievi formulati dai sig. De Santis e Pepe nei confronti dell'ap
pello proposto dall'Automobil club di Pescara; appello questo che non risulterebbe ritualmente depositato, ma inserito nel fasci
colo del ricorso n. 1423 del 1987, che sarebbe altresì tardivo, e che non potrebbe, comunque, essere considerato come contro
ricorso.
Le eccezioni prospettate, volte a contestare l'ammissibilità e
la tempestività dell'impugnazione proposta dall'Automobil club
di Pescara sono prive di fondamento e devono essere, pertanto, disattese.
All'uopo, pare sufficiente ricordare che, al di là dell'intestazio
ne dell'atto, quella spiegata dall'Automobil club di Pescara, in
quanto proposta dopo l'appello di Cosentino Augusto, deve esse
re considerata quale impugnazione incidentale: ed in quanto im
pugnazione incidentale la stessa non è stata depositata a norma
degli art. 36 r.d. n. 1054 del 1924 e 18 r.d. n. 642 del 1907 (di sposizioni, queste, che concernono il deposito del ricorso princi
pale), ma, correttamente, nel fascicolo dell'impugnazione (princi
pale) proposta dal sig. Cosentino Augusto (n. 1423/87 r.g.), cosi
da realizzare quel simultaneus processus avverso la medesima de
cisione richiesta dagli art. 331 ss. del codice di rito civile.
L'appello dell'automobil club risulta, d'altra parte, proposto nei termini previsti per l'impugnazione incidentale. Premesso, in
fatti, che il termine previsto per il ricorso incidentale, ai sensi
degli art. 37 t.u. n. 1054 del 1924 e 29 1. n. 1034 del 1971, è
quello di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
dell'impugnazione principale, e cioè di sessanta giorni dalla noti
ficazione di quest'ultima (sez. VI 13 maggio 1985, n. 197; sez.
IV 1° agosto 1985, n. 327), deve essere ricordato che l'atto d'ap
pello proposto dai sig. Cosentino, Ferri, Marinelli, Pirocchi, Pi
scione, Terracina e Cerceo è stato notificato nei giorni 14 e 15
luglio 1987, sicché il termine per la proposizione del gravame in
cidentale (decorrente dal 15 luglio 1988, e cioè dall'ultima delle
notificazioni dell'appello principale) andava a scadere, tenuto conto
della sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 set
tembre, il 29 ottobre 1987. Rispetto a tale termine l'impugnazio ne dell'Automobil club di Pescara risulta tempestiva, essendo stata
notificata nei giorni 13 e 14 ottobre 1987, mentre parimenti ri
spettato risulta il termine per il deposito previsto per il ricorso
incidentale, essendo stata la medesima impugnazione depositata il 24 ottobre 1987, e cioè l'ultimo dei dieci giorni (decorrenti dal
14 ottobre 1987, data dell'ultima notificazione del gravame) pre visti a tal fine dall'art. 37 t.u. n. 1054 del 1924.
I rilievi sopra esposti evidenziano, altresì', l'infondatezza del
l'eccezione di tardività dell'impugnazione, proposta dall'Automobil
club di Pescara, apparendo irrilevante a tal fine la circostanza — fatta presente dai sig. De Santis e Pepe — secondo cui, a
seguito della notificazione della sentenza di primo grado, il ter
mine breve per l'impugnazione sarebbe scaduto in data 31 luglio 1987. Ed infatti, dovendo quella proposta dall'automobil club
essere qualificata come impugnazione incidentale, alla stessa de
vono ritenersi applicabili non i termini ordinari di decadenza, ma
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PARTE TERZA
quelli propri dell'appello incidentale, che nel caso in esame risul
tano, come si è visto rispettati (per un caso assolutamente identi
co, si veda sez. IV 1° agosto 1985, n. 327).
Deve, in proposito, essere precisato che quella proposta dal
l'automobil club costituisce un'impugnazione incidentale in senso
stretto, e cioè un'impugnazione spiegata avverso il capo di sen
tenza impugnato in via principale ovvero avverso capo connesso, e non un'impugnazione proposta nella forma dell'appello inci
dentale, ma spiegata avverso un capo non investito dall'impugna zione principale (c.d. impugnazioni incidentali autonome: si veda sez. VI 20 marzo 1986, n. 292, id., Rep. 1986, voce cit., n. 766). In quanto diretta avverso i medesimi capi della decisione gravati in via principale, il cennato appello incidentale può, secondo i
principi che regolano le impugnazioni incidentali, essere tardiva mente proposto: può, cioè, essere spiegato, pur dopo la scadenza
del termine per l'impugnazione, purché nelle forme (e nei termi
ni) dell'appello incidentale. Deve, infine, essere sottolineato che nessun ostacolo alla confi
gurabilità in termini di impugnazione incidentale dell'appello del l' Automobil club di Pescara, può essere riscontrato nelle circo
stanze fatte presenti dai sig. De Santis e Pepe. Irrilevanti a tal
fine appaiono sia l'intestazione dell'atto come appello autonomo, sia la dichiarazione in tal senso contenuta nel gravame, sia, infine
la mancata menzione, nell'atto, dell'impugnazione proposta dai
ricorrenti principali: la possibilità di considerare un'impugnazio ne come incidentale anziché come principale è legata ad elementi
obiettivi, costituita dal rispetto dei termini dell'appello incidenta le, e non alle dichiarazioni eventualmente contenute in tali atti.
La possibilità per l'appello principale, nella ricorrenza dei cen
nati requisiti di «convertirsi» in incidentale, evidenzia poi la tota le irrilevanza del contenuto specifico della delibera di affidamen
to dell'incarico della proposizione del gravame. Una delibera del genere, peraltro, non può che limitarsi ad evi
denziare la volontà dell'ente di interporre appello avverso una
decisione sfavorevole (come, appunto, è avvenuto nella fattispe
cie), senza alcun riferimento alle modalità di proposizione del
gravame, che attengono invece alle scelte tecniche di esclusiva
pertinenza del difensore.
La totale autonomia dei motivi spiegati con l'impugnazione del
l'automobil club evidenzia, infine, che la stessa costituisce un ap
pello diverso da quello proposto dagli appellanti principali. L'am
missibilità della medesima impugnazione è invece, legata, come
pure si è visto, alla circostanza che essa è diretta a censurare
i capi della decisione del Tar già impugnati in via principale. (Omissis)
11.- Con il primo motivo della propria impugnazione l'Auto
mobil club di Pescara ha, a sua volta, prospettato un altro profi lo di inammissibilità del ricorso di primo grado, deducendo che
i sig. De Santis e Pepe non avrebbero fornito la prova dei fatti
posti a fondamento del proprio interesse a ricorrere.
La censura è, peraltro, priva di fondamento. Agli automobils
clubs sono infatti, applicabili le disposizioni generali in tema di
associazioni, e quindi anche quella contenuta nell'art. 23 c.c., secondo cui le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, allo statuto o all'atto costitutivo possano essere annullate su istanza
di qualunque associato.
La norma di cui all'art. 23 c.c. riconosce esplicitamente l'inte
resse di ogni associato alla legittimità delle deliberazioni dell'as
sociazione di cui il medesimo fa parte, ed attribuisce, a tal fine,
un'apposita legittimazione ai singoli soci. Essendo, pertanto, pa cifica la qualità di soci dell'Automobil club di Pescara dei ricor renti in primo grado, non possono essere negati né la legittima zione né l'interesse dei medesimi ad impugnare gli atti — ivi com
presi quelli di natura regolamentare — dell'automobil club
concernenti il procedimento relativo al rinnovo delle cariche so
ciali. Ieri quanto soci dell'Automobil club di Pescara, i ricorrenti
in primo grado hanno un evidente interesse alla legittimità dei
provvedimenti concernenti l'elezione del nuovo consiglio diretti
vo. (Omissis) 13. - Devono poi essere esaminati congiuntamente il secondo
motivo dell'appello proposto dall'automobil club e la seconda parte del terzo motivo di impugnazione proposto con il ricorso n.
1423/87 r.g. (Cosentino Augusto ed altri), dal momento che, con
Il Foro Italiano — 1990.
essi viene sindacato, sia pure sotto profili diversi, un medesimo
capo della sentenza impugnata. La sezione ritiene che la tesi sostenuta dall'Automobil club di
Pescara, secondo cui il principio della necessaria presentazione delle liste concorrenti non si applicherebbe obbligatoriamente agli automobils clubs provinciali, sia infondata, sicché la stessa deve
essere disattesa.
La sezione ritiene, altresì, che la tesi prospettata con il ricorso
n. 1423/87 r.l. (Cosentino ed altri), secondo cui le norme regola mentari dell'Automobil club di Pescara non impedirebbero (ed anzi prevederebbero) la possibilità di presentazione di liste alter native anche in occasione di referendum sia esatta, e che tuttavia, da tale esito derivi soltanto la possibilità di disporre, sul punto, la correzione della decisione impugnata, dovendo essere mante
nuto fermo il dispositivo di accoglimento del ricorso di primo
grado. Appare, infatti, tuttavia illegittima la delibera di indizione
del nuovo referendum, nella parte in cui ha omesso di fissare
i termini per la presentazione di liste alternative; è, del pari, ille
gittima la normativa regolamentare dell'Automobil club di Pe
scara, nella parte in cui non ha previsto l'invio delle schede per il referendum necessariamente a mezzo di posta raccomandata.
14. - Lo statuto dell'Automobil club d'Italia, approvato con
d.p.r. 8 settembre 1950 n. 881, pone, nella parte seconda, una
serie di norme, volte a disciplinare la costituzione ed il funziona
mento degli automobils clubs provinciali. In particolare, il mede
simo d.p.r., dopo aver identificato, con l'art. 47, gli organi degli automobils clubs provinciali nell'assemblea dei soci, nel consiglio direttivo e nel presidente, e dopo aver disciplinato le competenze e le modalità di funzionamento dell'assemblea (art. 48, 49, 50
e 51, 1° e 2° comma), precisa che il consiglio direttivo, tenuto
conto del numero dei soci e di ogni altra circostanza, «può di
sporre che, in luogo dell'assemblea, i soci esprimono il loro voto
per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza del
l'assemblea» (art. 51, ultimo comma). Il referendum costituisce, pertanto, una generale modalità di
espressione del voto da parte dei soci, alternativa a quelle che
si realizzano attraverso la riunione dei medesimi in assemblea, come è reso evidente dalla previsione statutaria, che espressamen te prevede la possibilità di ricorrere ad essa per tutti gli argomen ti di competenza dell'assemblea dei soci (art. 51, ultimo comma). Il voto per corrispondenza non costituisce, invece, una procedura
particolare identificata dallo statuto per pervenire alla scelta dei
membri del consiglio direttivo: procedure, queste, che sono inve
ce regolate dal successivo art. 53. Tale ultima disposizione, in
particolare, dopo aver identificato nell'assemblea l'organo chia
mato ad eleggere il consiglio direttivo (2° comma), espressamente
prescrive al successivo 4° comma che «ogni socio ha diritto di
indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleg
gere, traendoli anche da liste diverse».
Il successivo, ultimo comma precisa, infine, che «le modalità
di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'ele
zione del consiglio direttivo» sono disciplinate con apposito rego lamento.
Il chiaro tenore delle disposizioni statutarie rende, pertanto, evidente che la possibilità di presentazione di liste diverse costi
tuisce una modalità strutturale della scelta dei membri del consi
glio direttivo, avendo lo statuto inteso caratterizzare con tale pos sibilità il procedimento per l'elezione dei componenti del predetto
consiglio. Ne deriva che tale particolare modalità — costituendo
una previsione strutturale del procedimento di selezione dei mem
bri del consiglio direttivo — deve essere rispettata in tutti i casi
in cui si proceda all'elezione dei componenti del predetto organi smo da parte dell'assemblea dei soci, e dunque anche in quei casi in cui — secondo quanto disposto dall'ultimo comma del
l'art. 51 — l'espressione della volontà dell'assemblea avvenga per il tramite del voto per corrispondenza.
La possibilità di presentazione di liste alternative attiene al pro cedimento di scelta dei membri del consiglio direttivo, e non alle modalità di espressione del voto da parte dei soci, sicché appare inesatto affermare che il voto per corrispondenza esclude la pos sibilità di presentazione di liste alternative, in tal modo facendo
derivare da una semplice modalità di votazione una modificazio
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
ne sostanziale del procedimento elettorale per il rinnovo del con
siglio direttivo. Appare, cosi, evidente, che lo statuto dell'Automobil club d'I
talia contiene una prescrizione — quella della necessaria esistenza
della possibilità di presentare liste alternative per l'elezione del
consiglio direttivo — cui nessun automobils clubs provinciale può sottrarsi. Ciò, peraltro, non soltanto perché gli automobils clubs
provinciali godano di autonomia nei limiti dello statuto (art. 39), ma perché il procedimento attinente al rinnovo del consiglio di
rettivo dei predetti automobils clubs provinciali è direttamente
regolata dallo statuto dell'Automobil club d'Italia e sottratta alla
potestà di autoorganizzazione degli automobils clubs provinciali. L'art. 63 dello statuto approvato con d.p.r. n. 881 del 1950 di
spone, infatti, che si provvede con appositi regolamenti «per tut
te le materie non contemplate dal presente statuto, e riflettenti
le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali».
La materia attinente al rinnovo del consiglio direttivo è regola ta dallo statuto, e non attiene, in ogni caso, al «funzionamento»
di tale organo sociale, ma, semmai, alla costituzione del medesi
mo. Lo stesso art. 53 dello statuto affida, d'altra parte, ad appo sito regolamento, le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste e non, ovviamente, la possibilità di escludere, in taluni
casi, la presentazione di liste alternative.
Erronea appare, pertanto, la tesi sostenuta dall'Automobil club
di Pescara, ad avviso del quale il principio delle liste concorrenti
non si applicherebbe obbligatoriamente agli automobils clubs pro vinciali.
15. - Tale essendo la portata delle disposizioni statutarie, oc
corre adesso accertare se l'impugnato regolamento dell'Automo
bil club di Pescara del 22 ottobre 1961 si sia posto, in parte qua, in contrasto con le previsioni statutarie. A tale quesito ritiene
il collegio che debba esser data risposta negativa. (Omissis). 16. - Dalla rilevata fondatezza della doglianza sostanzialmente
avanzata con il ricorso in appello n. 1423/87 r.g. non discende,
peraltro, come è stato già chiarito, la possibilità di pronunciare
l'accoglimento del gravame, ma soltanto la possibilità di dispor
re, sul punto, la correzione della sentenza di primo grado, doven
do essere mantenuto fermo il dispositivo di accoglimento del ri
corso anche con riferimento al regolamento dell'Automobil club
di Pescara approvato dall'assemblea il 22 ottobre 1961. L'art.
15 di tale regolamento, infatti, appare illegittimo, come esatta
mente ha rilevato il giudice di primo grado, nella parte in cui
prevede che l'invio delle schede per il referendum debba avvenire
a mezzo di posta ordinaria, in tal modo non garantendo il corret
to funzionamento del procedimento referendario.
Sotto questo profilo, prive di consistenza si rivelano, infatti,
le censure spiegate sia con il ricorso n. 1423/87 r.g. (Cosentino ed altri), che quelle prospettate con l'appello dell'Automobil club
di Pescara.
L'art. 15 del regolamento del 22 ottobre 1961 dell'Automobil
club di Pescara prescrive la spedizione in busta chiusa del mate
riale necessario per la votazione a mezzo posta. La norma non
richiede ulteriori cautele, sicché appare evidente che la medesima
considera valida la spedizione effettuata a mezzo della posta or
dinaria. Sotto questo profilo la norma deve essere ritenuta illegit
tima, in quanto considera sufficienti ai fini dello svolgimento del
le operazioni referendarie, modalità di inoltro delle schede ai sin goli soci che non offrono adeguate garanzie in ordine al concreto
recapito delle medesime agli interessati.
Si tratta, peraltro, di una modalità che ha una diretta rilevanza
sulla obiettiva attendibilità degli esiti della consultazione refe
rendaria.
È evidente che l'inoltro delle schede con un mezzo idoneo a
garantire che le stesse pervengano agli interessati, garantisce che
attraverso il referendum tutti i soci siano messi in condizione di
esprimere il proprio voto: circostanza questa, certamente decisiva
per la legittimità della procedura referendaria, sol che si tenga
presente che, secondo l'esplicita previsione statutaria, il voto per
corrispondenza tiene luogo dell'assemblea dei soci, per la cui con
vocazione lo statuto prescrive, invece, una serie di particolari, cautele oltre che la semplice spedizione dell'invito (affissione del relativo avviso nell'albo sociale, invio dell'invito medesimo alme no quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza), e per
li Foro Italiano — 1990.
la cui costituzione è prevista una prima ed una seconda convoca
zione (art. 51). Sotto questo profilo, deve essere precisato che la norma rego
lamentare appare illegittima non — come si legge nella decisione
impugnata — nella parte in cui ha previsto la spedizione delle
schede per il referendum con lettere semplici e non con lettere
raccomandate, ma nella parte in cui non ha predisposto un siste
ma — diverso da quello dell'inoltro con semplice lettera — ido
neo a garantire l'effettiva spedizione e l'effettiva ricezione delle
schede da parte dei soci: fermo restando che compete alla discre
zionalità dell'ente la determinazione in concreto di un sistema
adeguatamente finalizzato al conseguimento degli anzidetti obiet
tivi. In tal senso, va disposta la correzione della sentenza di pri mo grado.
Né in contrario, possono valere i rilievi formulati sia con il
ricorso n. 1423/87 r.g. che con l'appello dell'Automobil club di
Pescara. In particolare, non esclude la rilevata illegittimità la cir
costanza che il regolamento esecutivo del consiglio direttivo pre veda la spedizione delle schede «per posta ordinaria o racco
mandata».
A prescindere da ogni ulteriore rilievo, il sistema approntato dall'Automobil club di Pescara appare, comunque illegittimo pro
prio perché non impone modalità che garantiscono la ricezione
delle schede da parte degli interessati, ammettendo anche il ricor
so a modalità di inoltro delle stesse che tali garanzie non sono
in condizione di offrire. Deve poi, essere rilevato che i ricorrenti in primo grado non
si sono limitati a segnalare un dubbio di legittimità meramente
ipotetico, ma hanno provveduto a depositare in giudizio alcune
dichiarazioni di soci — non contestate dall'automobil club né da
gli altri appellanti — che asseriscono di non aver ricevuto le sche
de per il voto per corrispondenza: il che deve ritenersi sufficiente
in un sistema che, come si è visto, attribuisce a ciascun associato
un interesse alla legittimità delle deliberazioni dell'associazione, ivi comprese quelle di natura regolamentare (art. 23 c.c.).
Quanto, poi, al riferimento all'art. 97 Cost., è appena il caso
di osservare che la relativa disposizione è ricognitiva di un princi
pio generale dell'ordinamento, secondo cui l'organizzazione ed
il funzionamento di tutti gli enti pubblici devono essere tali da
assicurare l'efficienza, l'indipendenza e l'imparzialità, sicché ben
a ragione essa può essere invocata quale parametro alla stregua del quale misurare la legittimità di un concreto sistema, volto
a consentire l'espressione del voto da parte degli associati. La
circostanza che tutti gli associati siano, sul piano dell'effettività,
posti in condizione di esprimere la propria volontà, costituisce
una condizione strutturale per il buon andamento di un organi smo su base associativa.
È, infine, appena il caso di osservare che la questione concer
nente l'adozione di un sistema che garantisca l'effettiva ricezione
delle schede da parte dei soci (oltre che l'effettivo invio), riguar dando la possibilità stessa per il referendum di rispondere alla
sua finalità istituzionale (che è quella di consentire l'espressione del voto da parte di tutti i soci) attiene al profilo della legittimità dell'azione amministrativa, e non a quello del merito. (Omissis)
III
Diritto. — 1. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di
irricevibilità mossa dal comune all'appello incidentale della socie
tà Torre Antica immobiliare, con cui si ripropongono le censure
rivolte dalla medesima società avverso le deliberazioni di adozio
ne e di approvazione della variante al p.r.g. di Roma (delibere 8 agosto 1974 n. 2632 del consiglio comunale e 6 marzo 1979
n. 689 della giunta regionale del Lazio). Dall'asserita illegittimità di tali atti, impugnati autonomamente ed anteriormente all'ema
nazione del diniego di concessione edilizia annullato dal Tar, la
società Torre Antica immobiliare deduceva, infatti, l'invalidità derivata del conseguente diniego di concessione.
A sostegno della propria eccezione il comune rileva che il ricor
so d'appello incidentale è stato notificato il 19 giugno 1986 e
quindi ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione appellata (19-20 febbraio 1986). Né si tratterebbe nella
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PARTE TERZA
specie di un appello incidentale in senso proprio, bensì' di un ap
pello principale rivolto contro un capo di sentenza del tutto auto
nomo rispetto a quello colpito dall'appello comunale. Tant'è che
l'appello della società riguarda quella parte della sentenza del Tar
che ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di inte
resse il ricorso n. 2212 del 1979, riunito al ricorso n. 1371 del
1980, che ha originato l'appello comunale, per ragioni di mera
economia processuale. L'eccezione ripropone all'esame del collegio il problema dei li
miti alla proposizione dell'appello incidentale, inteso quest'ulti mo non come mera forma che deve assumere ogni gravame che
sia successivo al primo, allo scopo di realizzare la concentrazione
di diverse impugnazioni contro la medesima sentenza in uno stes
so giudizio d'appello, bensì' quale «controimpugnazione», volta
a riequilibrare la posizione delle parti, in seguito all'iniziativa as
sunta da una di queste quando ormai la sentenza è divenuta, per
l'altra, inoppugnabile con il rimedio principale. Per rinvenire la disciplina dell'istituto che qui interessa, la giuris
prudenza del Consiglio di Stato ha fatto richiamo sia all'art. 37
r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 che disciplina il ricorso incidentale avverso un atto già impugnato, sulla base del rinvio contenuto
nell'art. 29, 1° comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, sia alle dispo sizioni che regolano l'impugnazione incidentale tardiva nel pro cesso civile (art. 333 e 334 c.p.c.).
Si è, infatti, spesso osservato, e non è certamente discutibile, che le norme dettate per il ricorso incidentale nel processo ammi
nistrativo di primo o di unico grado, se possono costituire un
utile parametro per individuare forme e termini di proposizione
dell'appello incidentale, riguardano tuttavia un istituto sostanzial
mente diverso, volto a paralizzare il ricorso introduttivo. In via
di eccezione alle doglianze proposte con quest'ultimo, si mira in
fatti a pervenire, di regola, ad una dichiarazione di inammissibili tà del ricorso introduttivo per carenza di interesse. Ciò spiega altresì' la stretta dipendenza del ricorso incidentale dal ricorso in
troduttivo del giudizio. Al contrario, con l'appello incidentale si tende ad ottenere la
riforma della sentenza impugnata, rimanendo elemento caratteri
stico dell'istituto il rinvio del rimedio al momento in cui l'altra
parte avrà assunto l'iniziativa.
È parso, dunque, utile rinvenire i principi sui quali modellare
la disciplina sostanziale dell'appello incidentale avanti il Consi
glio di Stato nelle norme del codice di procedura civile in tema
di impugnazioni incidentali tardive. Tale rinvio, tuttavia, ha comportato la trasposizione nel pro
cesso amministrativo di questioni discusse nel processo civile, so
prattutto con riferimento ai limiti dell'esperibilità del rimedio. È noto, infatti, che accanto all'unico limite previsto dall'art.
334 c.p.c., concernente la legittimazione attiva alla proposizione
dell'impugnata incidentale (parte contro cui è stata proposta l'im
pugnazione o comunque chiamata ad integrare il contraddittorio
in causa inscindibile), la giurisprudenza della Corte di cassazione ha individuato un ulteriore limite, attinente all'oggetto del grava me. Quest'ultimo, infatti, per poter beneficiare della deroga agli eventi ostativi dell'impugnazione ordinaria (termine o acquiescen
za), deve riguardare lo stesso capo della sentenza impugnata dal
la controparte o, quanto meno, un capo connesso o da quello
dipendente (da ultimo, Cass. 13 luglio 1984, n. 4112, 12 marzo
1984, n. 1690, 29 luglio 1985, n. 4378, Foro it., Rep. 1985, voce
Impugnazioni civili, nn. 89, 88, 87). A sostegno del limite oggettivo vengono addotte generalmente
due considerazioni: da un lato, la mancanza di un'espressa previ sione della possibilità di impugnare qualunque capo della senten za, contenuta invece nella corrispondente disposizione del codice
di procedura del 1865 (art. 485). Dall'altro, l'eccezionalità di un
rimedio attribuito alla parte quando quest'ultima ha già consu
mato, per inerzia o per acquiescenza, il proprio potere di impu
gnazione. 2. - Il richiamo dei principi propri del processo civile nel giudi
zio amministrativo ha, dunque, comportato che anche con riferi
mento a quest'ultimo venisse enucleato come limite oggettivo l'at
tinenza dell'impugnazione incidentale al medesimo capo gravato
dall'appellante principale o comunque ad un capo con quello connesso.
Il Foro Italiano — 1990.
Anche nella giurisprudenza amministrativa si è cosi affermato
il principio per cui l'interesse che deve sorreggere l'appello inci
dentale non sorge direttamente dalla sentenza oggetto del grava
me, bensì' dall'iniziativa della controparte, che riportando sub iu
dice un capo della sentenza rispetto alla quale sussiste una soc
combenza reciproca di entrambe le parti, altera l'affidamento del
proprio avversario sul consolidamento della soluzione accolta dal
primo giudice. Soluzione che l'appellante incidentale avrebbe ac
cettato in quanto parzialmente favorevole, ma che viene rimessa
completamente in discussione dall'appellante principale, facendo
cosi sorgere l'interesse della parte inerte a riproporre la propria istanza disattesa nella nuova cognizione di quel punto della lite
da parte del giudice d'appello. In altri termini, l'essenza del limite oggettivo all'appello inci
dentale (tardivo) sembra doversi ravvisare in ciò: che l'ambito
della cognizione devoluta al giudice d'appello è fissato dall'ap
pello principale con l'individuazione del capo della sentenza gra
vato, mentre l'appello incidentale, lungi dall'estendere tale cogni
zione, influisce sul potere del giudice di alterare il rapporto di reciproca soccombenza, consentendogli di adottare una decisione
più favorevole, su quel medesimo capo, all'appellato. 3. - Peraltro, i richiamati principi giurisprudenziali sono stati
oggetto di penetranti critiche già nel processo civile. Non solo
perché nella norma dell'art. 334 c.p.c. non è dato rinvenire il
limite oggettivo dell'identità del capo o della sua connessione ri
spetto a quello oggetto dell'appello principale, ma anche perché la configurazione particolarmente restrittiva dell'istituto, accolta
in giurisprudenza, porta alla sua pratica disapplicazione, in con
trasto con la finalità del rimedio, che mira ad evitare, o comun
que a ridurre, le impugnazioni. La stabilità della prima decisione dovrebbe conseguire, nella ratio del sistema, ad una dissuasione
delle parti ad impugnare in caso di soccombenza parziale: la par te propensa a proporre il gravame principale dovrebbe valutare
non solo l'ipotesi di un'ulteriore soccombenza ma anche di un
suo aggravamento, come conseguenza dell'accoglimento dell'im
pugnazione incidentale. L'altra parte, propensa ad acquietarsi sulla
prima decisione, non sarebbe costretta a cautelarsi proponendo
l'impugnazione ordinaria nei termini di rito, potendo contare sul
l'impugnazione incidentale in caso di iniziativa dell'avversario. L'interpretazione estensiva dell'istituto sarebbe idonea ad am
pliare il suo effetto moderatore, con intuibili benefici per le parti e per l'economia dei giudizi.
Se questa è, come non sembra possa dubitarsi, la ratio dell'im
pugnazione incidentale, è obiettivamente difficoltoso giustificare
l'introduzione, per di più in via interpretativa, di un limite alla sua ammissibilità, consistente nell'unicità del capo di sentenza im pugnato. Proprio la situazione opposta è, del resto, nella pratica l'evenienza più frequente.
Una giustificazione del menzionato limite non può neppure rin
venirsi nella pretesa eccezionalità di un rimedio, che consente l'im
pugnazione anche quando il relativo potere si è consumato per scadenza del termine o per acquiescenza.
Innanzitutto, si è correttamente osservato che non può definir
si eccezionale un istituto rispondente ad una sentita esigenza ra
zionalizzatrice del sistema e può aggiungersi che comunque l'as
sunta eccezionalità non può costituire motivo per impedire all'i
stituto il perseguimento della propria finalità.
5. - Neppure sembra corretto ricorrere, per individuare il men
zionato limite oggettivo all'impugnazione incidentale, all'esame
dell'interesse (immediato o meno) all'impugnazione, per sostene
re che l'interesse a proporre il gravame incidentale non sorge di
rettamente dalla sentenza, bensì' dall'impugnazione dell'avversa
rio. Una tale distinzione potrebbe accogliersi solo sul presuppo sto di un concetto atecnico dell'interesse ad impugnare.
Non v'è dubbio, infatti, che la reciproca (e quindi parziale) soccombenza comporta immediatamente l'interesse giuridico di
ciascuna delle parti ad impugnare la sentenza per ottenere il pie no accoglimento della propria domanda, attenga quest'ultima ad
un unico capo della sentenza (o capo connesso) oppure a capi autonomi.
Non v'è dubbio, altresì, che ognuna delle parti è portata a va
lutare empiricamente l'opportunità o meno di impugnare, esami
nando il complessivo assetto degli interessi, scaturente dalla sen
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
tenza, e valutando il rischio di un suo possibile peggioramento in caso di rigetto del proprio gravame principale e di accoglimen to del gravame incidentale altrui.
Solo in questa prospettiva sembra riscontrabile un interesse in
sorgente non dalla sentenza, bensì dall'impugnazione altrui, che, alterando il quadro complessivo precedentemente valutato, im
ponga una nuova valutazione dell'opportunità di impugnare. 6. - La constatazione che precede induce, anzi, ad un'ulteriore
considerazione. L'incertezza della definizione del capo di senten
za (come motivo su cui si fonda la decisione oppure come pro nuncia su di un capo della domanda o ancora come parte della
pronuncia idonea a divenire statuizione autonoma del giudicato) si riflette inevitabilmente sull'applicazione dell'istituto, contribuen
do a renderne meno affidabile l'utilizzazione.
Se poi, come sembra preferibile, si accoglie la definizione di capo della sentenza come statuizione su un autonomo oggetto del giudizio, materialmente rinvenibile nel dispositivo della pro
nuncia, rimane difficile ipotizzare impugnazioni incidentali sullo stesso capo. Invero, se sulla base di tale definizione una sentenza
che, pronunciando sulla domanda di condanna al pagamento di
una somma di denaro, in parte l'accoglie ed in parte la respinge, contiene due distinti capi, uno di accoglimento ed uno di rigetto, non si riesce ad individuare l'ipotesi di soccombenza reciproca nel medesimo capo.
Ogni parte impugna, inevitabilmente, il capo della sentenza a
sé sfavorevole e quindi favorevole all'altra parte; quest'ultima, sul punto, deve unicamente difendersi, eventualmente ripropo nendo domande ed eccezioni che possano contribuire a confer
mare la decisione (art. 346 c.p.c.). L'interesse dell'intimato a pro
porre, a sua volta, l'impugnazione non può che riguardare un
capo diverso.
Né l'ostacolo si può superare col richiamo al capo connesso
o a quello dipendente, perché le ipotesi di connessione sono quanto mai varie e non sempre determinano un vincolo particolare tra
le varie parti della sentenza, mentre la dipendenza è un concetto
che non trova una definizione tecnica.
7. - Del resto, a conferma dei rilievi che precedono, si è talora
sottolineato come proprio l'attribuzione dell'impugnazione inci
dentale tardiva alla parte che è incorsa in preclusione, dimostra
l'immediata sussistenza ad impugnare immediatamente in via prin
cipale. 8. - Le perplessità in ordine all'ambito di applicazione dell'im
pugnazione incidentale si ripropongono, arricchite di ulteriori aspet
ti, nel processo amministrativo, soprattutto per quanto attiene
alle azioni di carattere impugnatorio. Definita come capo autonomo di sentenza la statuizione di an
nullamento basata sull'accoglimento di un particolare motivo di
impugnazione e sul rigetto degli altri (causa petendi), da un lato, non è agevole immaginare una soccombenza reciproca delle parti sullo stesso capo della pronuncia e, dall'altro, non può negarsi la carenza di interesse del ricorrente, che ha visto annullare l'atto
impugnato sia pure solo per certi motivi, a gravarsi in via princi
pale contro la sentenza per sentir acclarare altri motivi d'illegitti
mità, in vista dell'eventuale riproduzione dell'atto da parte del
l'amministrazione soccombente.
9. - Anche a voler trasporre nel processo amministrativo, rite
nendole congrue, le limitazioni proprie dell'impugnazione inci
dentale processualcivilistica sembrerebbe comunque necessario adat
tarne i termini alle peculiarità di tale processo, quanto meno am
pliando i concetti di capo commesso e di capo dipendente. La
connessione dovrebbe, in particolare, ritenersi sempre sussistente
tra capi che statuiscono su censure relative allo stesso provvedi mento o a provvedimenti connessi. In quest'ultima ipotesi il rin
vio al concetto di connessione sarà, d'altra parte, ben più signifi cativo di quanto possa risultare con riferimento al vincolo tra
domande nel processo civile o, comunque, nei giudizi su diritti
soggettivi. Basti osservare, in proposito, che a legittimare l'impugnazione
contro più provvedimenti con un unico ricorso è necessario che
sussista un vincolo tra i diversi atti, si che tutti, direttamente o
indirettamente per invalidità derivata, incidano sull'interesse tu
li. Foro Italiano — 1990.
telato nel giudizio. Nel processo amministrativo di impugnazio
ne, dunque, la connessione tra i vari capi della sentenza dovrebbe
considerarsi sussistente, contrariamente a quanto si ritiene nel pro cesso civile.
10. - Venendo ora all'eccezione sollevata dal comune di Roma, essa dovrebbe ritenersi fondata, seguendo i principi giuris
prudenziali più volte ribaditi nelle decisioni riportate. Invero, le impugnazioni del diniego di concessione edilizia e
della variante urbanistica, su cui quel diniego si fonda, sono au
tonome, investendo provvedimenti diversi (dei quali uno di carat
tere generale e quindi non esclusivamente preordinato al secon
do) e soprattutto proteggono interessi distinti.
Non v'è dubbio, infatti, che la variante al p.r.g. è idonea ad
attribuire all'area della società appellata un regime urbanistico
deteriore rispetto al piano originario, con effetti che eccedono
anche temporalmente il semplice rilascio della concessione edili
zia. Tant'è che la società medesima si duole nell'appello inciden
tale che il Tar abbia dichiarato inammissibile per carenza di inte
resse l'impugnazione della variante, una volta annullato il dinie
go di concessione.
Peraltro, alla luce delle considerazioni che precedono sembra
al collegio che la questione di ammissibilità dell'appello inciden
tale tardivo della s.p.a. Torre Antica immobiliare sia suscettibile
di diversa soluzione: o negando la sussistenza di limiti oggettivi,
all'esperimento di tale gravame, ulteriori rispetto all'unicità della
sentenza; o ritenendo comunque sussistente il vincolo di connes
sione tra capi che riguardano provvedimenti connessi da un vin
colo di presupposizione. Assume, in proposito rilievo la circo
stanza, concretamente verificabile nel caso di specie, che un me
desimo interesse sostanziale (ad es. lo sfruttamento economico
di un'area) subisca compressioni progressive ad opera di provve dimenti successivi. La pluralità di posizioni soggettive (interessi
legittimi) vantate nei confronti di questi ultimi non esclude che
il soggetto inciso effettui una valutazione complessiva del regime del proprio bene valutando l'opportunità di acquietarsi ad un sa
crificio impostogli, in considerazione della minore utilità garan
titagli. Configurandosi perciò un conflitto di giurisprudenza sul pun
to, è necessario rimettere la decisione della controversia all'adu
nanza plenaria a norma dell'art. 45, 2° comma, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo enti; determinazione 4
aprile 1989, n. 2024; Comitato naz. per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative - Enea.
CORTE DEI CONTI;
Impiegato dello Stato e pubblico — Enea — Aumenti retributivi
ai dipendenti — Superamento dei limiti di legge — Illegittimità (L. 21 marzo 1958 n. 259, partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, art. 8; 1. 5 marzo 1982 n. 84, modificazioni e integrazioni alla 1. 15 dicembre 1971 n. 1240, art. 1, 8; 1. 11 luglio 1988 n. 266, disciplina dello stato giuridi co e del trattamento economico di attività del personale dipen dente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agri
coltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo del
l'energia nucleare e delle energie alternative, dell'Azienda auto
noma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del
Registro aeronautico italiano, art. 1).
Non sono compatibili a legge gli aumenti retributivi concessi, col
contratto collettivo per il triennio 1986-88, dall'Enea ai propri
dipendenti, in violazione dei limiti legislativamente stabiliti per le spese per il personale degli enti pubblici non economici, an
che se gli aumenti siano stati stabiliti in seguito al superamento dei limiti avvenuto per dipendenti pubblici di istituzioni simila
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