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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || adunanza plenaria; decisione 29 febbraio 1992, n. 4;...

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adunanza plenaria; decisione 29 febbraio 1992, n. 4; Pres. Crisci, Est. Lignani; La Sala (Avv. Rossano) c. Min. pubblica istruzione. Conferma Tar Lazio, sez. I, 17 novembre 1988, n. 1591 Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992), pp. 369/370-373/374 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187480 . Accessed: 28/06/2014 19:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.32 on Sat, 28 Jun 2014 19:17:08 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 29 febbraio 1992, n. 4; Pres. Crisci, Est. Lignani; La Sala (Avv.Rossano) c. Min. pubblica istruzione. Conferma Tar Lazio, sez. I, 17 novembre 1988, n. 1591Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 369/370-373/374Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187480 .

Accessed: 28/06/2014 19:17

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 29 feb

braio 1992, n. 4; Pres. Crisci, Est. Lignani; La Sala (Avv.

Rossano) c. Min. pubblica istruzione. Conferma Tar Lazio,

sez■ I, 17 novembre 1988, n. 1591.

Istruzione pubblica — Università — Professori associati — Ido

neità — Giudizio negativo — Ricorso — Notificazione ai con

trointeressati — Esclusione (D.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, rior

dinamento della docenza universitaria, relativa fascia di for

mazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, art.

44, 45, 51). Istruzione pubblica — Università — Professori associati — Giu

dizi di idoneità — Commissione giudicatrice — Composizio

ne (D.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 44, 45, 51).

Il ricorso proposto da un aspirante all'idoneità a professore uni

versitario associato contro il giudizio negativo formulato dal

la commissione giudicatrice, anche se basato sull'illegittimità della composizione della commissione, non deve essere notifi

cato agli altri aspiranti riconosciuti idonei in qualità di con

trointeressati, perché, stante l'autonomia della loro posizione

conseguente a meri giudizi di idoneità e non ad una selezione

concorsuale, essa non risulterebbe compromessa dall'eventuale

accoglimento del ricorso. (1) Nei procedimenti di nomina dei professori universitari associa

ti, anche nell'ipotesi in cui questa consegua a meri giudizi

di idoneità, e non ad una selezione concorsuale, della com

missione giudicatrice non possono far parte i membri della

commissione giudicatrice del concorso immediatamente pre

cedente. (2)

(1-2) I. - Il d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 (decreto legislativo delegato emesso in forza della legge di delegazione 21 febbraio 1980 n. 28), ha

articolato il ruolo dei professori universitari prevedendo oltre al preesi stente livello (precedentemente unico) dei professori ordinari, quello (nuo

vo) dei professori associati (art. 1); e, quindi, nel titolo secondo (art. 41 ss.) ha disposto per l'accesso ad ambedue i ruoli la regola del con

corso nazionale, in relazione ai posti banditi a conclusione di una com

plessa procedura ad iniziativa dei consigli di facoltà, che qui non inte

ressa descrivere in dettaglio. Anche per i condizionamenti costituzionali (v. la garanzia di autono

mia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie

assicurata dall'art. 33, ultimo comma, Cost., e l'interpretazione che ne

ha dato, in particolare, Pototschnig, in L'autonomia universitaria, at

ti del convegno, 1990), ha mantenuto, come principio fondamentale

per la composizione delle commissioni giudicatrici, la loro elettività da

parte dei professori competenti per materia. Però, per evitare le eve

nienze che la decisione ora riportata puntualmente precisa, considerate

politicamente come inconvenienti da scongiurare, tale principo ha subi

to due correttivi.

Anzitutto, il sistema elettivo è stato combinato con quello del sorteg

gio: con particolareggiate disposizioni previste per l'accesso al primo

livello dai ben ventidue commi dell'art. 3 1. 7 febbraio 1979 n. 31,

confermata dall'art. 41 d.p.r. 382/80; e per l'accesso al secondo livello

dagli art. 42 ss. di quest'ultimo. Non rilevano qui precisazioni ulteriori, se non per segnalare quel che sembra una incongruenza non facilmente

spiegabile: mentre per i concorsi a professore ordinario il sorteggio se

gue l'elezione, e si svolge tra docenti selezionati secondo il maggior numero dei voti riportati, in numero doppio rispetto ai commissari da

nominare, per i concorsi a professore associato la sequenza è invertita:

prima si sorteggiano gli eleggibili, stavolta in numero triplo, e poi tra

questi si vota.

Inoltre, per ambedue i livelli di concorso, con norma sostanzialmente

analoga (art. 3, 5° comma, 1. 31/79; art. 44, 5° comma, d.p.r. 382/80)

è stato disposto che non possono far parte della commissione giudica

trice di un concorso i professori che hanno fatto parte della commissio

ne giudicatrice del concorso immediatamente precedente (s'intende: del

medesimo livello), per lo stesso raggruppamento di discipline (è soprat tutto su quest'ultimo aspetto che si sono avute incertezze qui non per

tinenti). II. - Però il medesimo d.p.r. 382/80, in larga parte ispirato al fine

di sistemare comunque in ruolo docenti già operanti nell'università a

titolo precario, mediante procedure meno selettive di quelle concorsua

li, ha previsto una diversa strada per l'accesso al ruolo dei professori

associati (art. 50 ss.): i giudizi di idoneità, emessi da commissioni giudi

II Foro Italiano — 1992.

Diritto. — Con il primo motivo, che il Tar ha respinto e

che viene riproposto in appello, l'interessato aveva contestato

la legittimità della composizione della commissione giudicatrice.

Secondo l'avvocatura dello Stato, quel motivo, o più precisa

mente l'impugnazione dell'atto di nomina della commissione,

sarebbe inammissibile, perché il ricorrente non ha notificato il

ricorso ad alcuno dei controinteressati, quali sarebbero, nella

catrici composte nello stesso modo di quelle per i concorsi a professore

associato, anche se con un numero ridotto di componenti. Giudizi di

idoneità cui sono state ammesse determinate categorie di personale uni

versitario (alcune delle quali di personale già di ruolo, ma di livello

ancora inferiore), la cui definizione ha dato luogo ad un imponente

contenzioso, con l'intervento di numerose sentenze anche della Corte

costituzionale, qui peraltro non rilevante.

L'accesso al ruolo dei professori associati mediante giudizi di idonei

tà è stato previsto come naturalmente provvisorio, ed esperibile solo

in tre «tornate», l'ultima delle quali doveva essere indetta entro il 31

dicembre 1983 (art. 52, 5° comma). In realtà, solo nel mese di giugno del 1992 si sono svolte le elezioni per la nomina delle commissioni giu dicatrici per quest'ultima.

III. - La diversità essenziale dei giudizi, rispetto ai concorsi suddetti,

sta in questo: che non vi è limitazione del numero dei candidati che

possono essere considerati idonei, e, quindi, inquadrati in ruolo. Quan to sia minore la selettività che ne deriva, è facilmente intuibile.

Tale diversità, peraltro, consente di sciogliere l'interdipendenza tra

la posizione degli esclusi e quella dei vincitori che nelle procedure ge nuinamente concorsuali è intrinseca.

Ed è fondandosi su questo principio, che la prima massima ha potuto affermare che il ricorso proposto da un candidato all'inquadramento nel ruolo dei professori associati contro il giudizio negativo emesso nei

suoi confronti, non deve essere notificato a chi ha riportato un giudizio viceversa positivo: neppure se il motivo di illegittimità addotto riguardi la composizione della commissione giudicatrice, e, quindi, potenzial

mente, rilevi per tutti i candidati.

Sul punto, la decisione ora riportata dell'adunanza plenaria, emessa

su ordinanza di rimessione della sez. VI 3 giugno 1991, n. 340, Foro

it., Rep. 1991, voce Istruzione pubblica, n. 462, trova un precedente in quella della medesima sez. VI 10 febbraio 1988, n. 178, id., 1988,

III, 269, con nota di richiami; precedente in cui è stato sostenuto il

medesimo principio, in relazione ad un caso in cui ugualmente il giudi zio negativo di idoneità era stato impugnato per l'illegittimità (ricono

sciuta) di composizione della commissione giudicatrice; e ciò, sia pure da un diverso profilo, del resto del tutto concorrente: per affermare

il vizio di ultrapetizione dell'appellata sentenza del tribunale ammini

strativo regionale, che, viceversa, per quell'illegittimità, aveva annulla

to non solo il giudizio negativo riportato dal ricorrente, ma anche tutti

gli altri giudizi anche positivi emessi dalla commissione stessa. Eviden

temente, è in vista di questa limitazione soggettiva al solo ricorrente

degli effetti del giudicato, che la decisione ora riportata ha escluso che

i candidati giudicati positivamente come idonei rivestano la qualifica di controinteressati rispetto al ricorso da esso proposto.

IV. - La seconda massima riguarda l'applicabilità, anche alle com

missioni giudicatrici dei giudizi di idoneità, della regola secondo la qua

le un professore non può fare parte di ambedue le commissioni giudica

trici in procedure immediatamente consecutive.

Come si è già visto, tale regola è esplicitamente disposta per i concor

si veri e propri. Ma la norma che la prevede per i concorsi a professore

associato, non è stata altrettanto esplicitamente richiamata per i simme

trici giudizi di idoneità.

Ciò nonostante, la decisione, recependo il parere della sez. II del

Consiglio di Stato 16 novembre 1983, n. 564, id., Rep. 1986, voce Istru

zione pubblica, n. 358, richiamato in motivazione, con un'interpreta

zione sistematica che è inutile riassumere in nota, è pervenuta alla con

clusione che tale regola è applicabile pure ai giudizi di idoneità.

Ossia, e più precisamente, all'interno della sequenza delle diverse tor

nate di tali giudizi: quindi indipendentemente dalla simmetrica sequen

za dei concorsi per professore associato con le quali esse sono venute

ad alternarsi. Cosi che Tar Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 1960,

id., 1988, III, 270, con nota di richiami, ha potuto escludere l'illegitti

mità dell'inclusione nella commissione giudicatrice di un concorso a pro

fessore associato per un dato raggruppamento di discipline, di chi ave

va fatto parte della commissione giudicatrice della precedente tornata

del giudizio di idoneità a professore associato per il medesimo raggrup

pamento: proprio per la segnalata eterogeneità tra concorsi veri e pro

pri e giudizi di idoneità.

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PARTE TERZA

specie, tutti i candidati che sono stati giudicati «idonei» della

medesima commissione.

Conviene precisare che il ricorrente non ha sollevato alcuna

contestazione riguardo all'ammissione di altri candidati, o al

risultato favorevole da essi riportato; pertanto è pacifico che

sotto questo profilo non si possa parlare di controinteressati.

D'altra parte, trattandosi di giudizio d'idoneità «a numero aper

to», e non di concorso, l'eventuale inclusione del ricorrente nel

novero degli idonei non comporterà che ne venga escluso alcu

no degli altri candidati; ed anche sotto questo profilo è pacifico che non si possa parlare di controinteressati. Semmai si potreb be pensare ad un interesse dei vincitori a non vedere accresciuto

il proprio numero, per i riflessi che ciò potrebbe avere sulle

future carriere; ma in casi del genere l'aspirazione a che sia

mantenuto ristretto il numero degli idonei o degli abilitati non

assurga al rango d'interesse legittimo. È riconoscibile, al più, la sussistenza di un interesse remoto, che è di mero fatto. Per

tanto neppure sotto quest'ultimo profilo emerge la posizione di controinteressati in senso proprio.

L'avvocatura dello Stato, peraltro, prospetta la sua eccezione

d'inammissibilità con specifico riferimento alla natura del vizio

dedotto. Essa muove dal presupposto che un eventuale annulla

mento della nomina della commissione ne travolgerebbe tutti

gli atti, compresi quelli non direttamente impugnati; in partico

lare, travolgerebbe i giudizi espressi nei confronti di tutti i can

didati. Secondo questa prospettazione, anzi, l'effetto caducato

rio si propagherebbe anche ai successivi provvedimenti ministe

riali, con i quali i candidati giudicati idonei sono stati inquadrati, a loro domanda, nel ruolo dei professori associati.

Ora, se questi fossero gli effetti dell'accoglimento del primo

motivo, non potrebbe negarsi ai candidati approvati la qualità di controinteressato. Pertanto, la questione all'esame dell'adu

nanza plenaria non sembra concernere la definizione della qua

lità di controinteressato, bensì' l'estensione degli effetti dell'e

ventuale annullamento della nomina della commissione, in esa

me d'idoneità od abilitazione. In proposito, il collegio ritiene che si possa fare riferimento

al consolidato principio per cui l'annullamento della nomina

di un organo non travolge, di per sé, la generalità degli artti

da questo anteriormente compiuti, ma solo quelli riguardo ai

quali l'illegittimità della costituzione dell'organo sia stata de

dotta come motivo d'invalidità derivata, mediante un rituale

ricorso. Ciò si suole anche esprimere con l'affermazione che

i vizi relativi alla costituzione dell'organo hanno, sugli atti di

questo, un effetto «invalidante» e non «caducante» (si prescin

de, qui, dall'ipotesi, non pertinente alla fattispecie, in cui la

nomina dell'organo, piuttosto che illegittima, sia radicalmente

nulla o anzi inesistente, o in cui l'atto impugnato sia per sua

natura inscindibile). Si tratta di un principio generalissimo, che trova applicazione

anche con riferimento agli atti degli organi giurisdizionali, e

che il collegio non ritiene qui di dover ulteriormente approfon

dire, anche tenuto conto che su questo specifico tema né l'ordi

nanza di rimessione, né le difese delle parti, offrono materia

di discussione.

Occorre, peraltro, valutare se questo principio possa trovare

utile applicazione anche con riferimento ai giudizi d'idoneità

o d'abilitazione, nei quali vi è bensì' pluralità di candidati e quindi

pluralità di giudizi, ma unità di procedimento. Il collegio ritiene che a questa domanda si debba dare rispo

sta affermativa.

È vero che i procedimenti per giudizi d'idoneità o d'abilita zione si svolgono con forme esteriori in tutto simili a quelle dei concorsi: ad esempio, in genere essi si svolgono con la par

tecipazione di un numero definito di candidati, previa emana

zione di un bando e presentazione delle domande entro un'uni ca scadenza prefissata; vi è una commissione nominata ad hoc

per il singolo procedimento; spesso vengono formulati criteri

di massima; le regole per lo svolgimento e la valutazione delle

eventuali prove d'esame sono le stesse; e via dicendo.

Ma queste innegabili analogie con i concorsi propriamente

Il Foro Italiano — 1992.

detti non vanificano la diversità di fondo tra le due situazioni:

nel caso del concorso, vi è interdipendenza e reciproco condi

zionamento tra il successo o l'insuccesso di ciascun candidato,

e quello di ogni altro concorrente; nel caso dell'idoneità od abi

litazione, invece, come già accennato, non vi è alcuna interdi

pendenza. Sicché nel caso di concorso si può parlare di un prov vedimento unico, la graduatoria, con pluralità di destinatari;

nel caso dei giudizi d'idoneità o d'abilitazione, si tratta di tanti provvedimenti separati quanti sono i candidati.

E, pertanto, nei procedimenti di questo secondo tipo è da

ritenere che l'eventuale annullamento della nomina della com

missione giudicatrice non travolge i giudizi che questa abbia

già espresso, e che non siano stati specificamente impugnati.

Rientrerà, semmai, nelle facoltà dell'amministrazione, preso at

to dell'annullamento della nomina dell'organo, e basandosi so

pra una motivata considerazione dell'interesse pubblico, debita

mente comparato con quello dei privati, annullare d'ufficio an

che gli atti, compiuti dalla commissione, non direttamente

travolti; ma si tratta di un effetto indiretto, futuro ed incerto,

insufficiente a dar vita ad attuali situazioni di controinteresse.

In conclusione, dandosi il caso di un candidato che impugna

il giudizio sfavorevole emesso nei suoi confronti, deducendo,

fra l'altro, un vizio nella nomina della commissione (senza chie

dere, in relazione alle censure avanzate, l'annullamento e la rin

novazione dell'intera procedura anche per ciò che concerne gli

altri candidati), i candidati, già valutati favorevolmente, non

assumono la veste di controinteressato.

L'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'avvocatura dello

Stato dev'essere pertanto respinta.

Si può cosi esaminare nel merito quel primo motivo, che il

tribunale amministrativo regionale ha respinto, e che il ricor

rente ha riproposto in appello. I termini di fatto e di diritto della questione possono essere

ricostruiti come segue. II d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, contenente il nuovo ordina

mento della docenza universitaria, contiene, fra l'altro, le di

sposizioni relative al reclutamento dei professori associati (art.

42-53). A questo proposito, è previsto che i professori associati

siano reclutati mediante gli appositi concorsi; e sono dettate

le relative norme di procedura. Inoltre, a titolo transitorio, è

previsto che la prima copertura dei posti di professore associato

sia fatta per inquadramento, sulla base di giudizi d'idoneità da

svolgere in tre tornate consecutive; e anche per questa parte sono dettate le relative norme di procedura.

Riguardo alla formazione delle commissioni di concorso, l'art.

45 dispone una procedura assai complessa, articolata essenzial

mente in due fasi: nella prima fase si estraggono a sorte, fra

tutti i professori legittimati a far parte della commissione, no

minativi per un numero pari al triplo dei membri della commis

sione da costituire; nella seconda fase, uno speciale corpo elet

torale elegge i membri della commissione, scegliendoli fra i sor

teggiati. L'art. 44 contiene alcune disposizioni integrative,

dichiarando, fra l'altro, che di una commissione non possono far parte i membri del consiglio universitario nazionale, né i

membri della commissione giudicatrice del concorso immediata

mente precedente, relativo allo stesso raggruppamento di di

scipline.

Quanto alle commissioni dei giudizi d'idoneità, l'art. 51 detta alcune disposizioni speciali (ad es., tre membri invece dei cin que previsti per i concorsi) e per il resto rinvia alle modalità

di scelta dei commissari, dettate dall'art. 45.

Ora, poiché l'art. 51 richiama esplicitamente solo l'art. 45, e non anche l'art. 44, si è posto il problema se alle commissioni

d'idoneità si applicasse o meno il divieto d'includere nelle com missioni stesse, per le tornate successive alla prima, chi fosse

stato già commissario, per lo stesso raggruppamento di discipli ne, nella tornata immediatamente precedente.

In concreto, svoltasi la prima tornata, e dovendosi formare

le commissioni per la seconda (alla quale poteva partecipare sia chi fosse stato giudicato sfavorevolmente nella prima, sia

chi avesse maturato i titoli di partecipazione nell'intervallo fra

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

la prima e la seconda tornata), il ministero ha chiesto, sul pun

to, il parere del Consiglio di Stato.

La seconda sezione consultiva, nell'adunanza del 16 novem

bre 1983, n. 564 (Foro it., Rep. 1986, voce Istruzione pubblica,

n. 358), ha espresso un motivato parere affermando che anche

nei giudizi d'inquadramento si applica il divieto di far parte della commissione in due procedure consecutive. Il ministero

si è attenuto a questo parere.

Questa interpretazione è contestata dall'attuale appellante. Egli,

dopo essere stato riprovato nella prima tornata, ha impugnato

il giudizio ugualmente sfavorevole riportato nella seconda, de

ducendo, fra l'altro, che l'applicazione di questa regola, a suo

avviso erronea, ha viziato la nomina della commissione. E poi

ché il tribunale amministrativo regionale ha respinto la sua tesi,

egli ora ripropone la questione in secondo grado.

Questo è dunque il punto di diritto che il collegio è ora chia

mato a risolvere.

Il collegio è dell'avviso che sia corretta l'interpretazione se

guita dal ministero.

Si può convenire con l'appellante sul punto che le argomen

tazioni addotte dal Tar per giungere allo stesso risultato non

sembrano pienamente condivisibili. In particolare non sembra

condivisibile la tesi per cui la seconda tornata si configura, ri

spetto alla prima, come una sorta di giudizio di secondo grado; e neppure appare condivisibile la tesi per cui il divieto di far

parte, in più sessioni consecutive, di commissioni di esame e

di concorso, discenderebbe dai principi generali dell'ordinamento

e troverebbe riscontro nella prassi generalizzata.

Nella generalità dei pubblici concorsi e degli esami d'abilita zione, cosi come negli esami scolastici ed universitari, non si

rinviene impedimento a che un candidato si presenti reiterata

mente davanti ad una commissione composta in tutto o in parte

dalle stesse persone (ciò non significa, ovviamente, che il candi

dato abbia un'aspettativa tutelata in questo senso).

Ma il sistema dei concorsi per la docenza universitaria assu

me caratteristiche specifiche rispetto alla generalità dei concor

si, per quanto attiene ai criteri di formazione delle commissio

ni, e, in praticolare, per ciò che concerne l'intero meccanismo

di scelta dei commissari e la stessa logica che lo sottende. Ordi

nariamente, le commissioni d'esame sono formate dalla compe

tente autorità mediante scelte, che, entro certi limiti, sono di

screzionali ed insindacabili; l'obiettivo dell'ordinamento è quel lo di assicurarne la competenza tecnica e l'imparzialità, ma non

si rinvengono disposizioni rivolte a garantire il ricambio dei com

ponenti o a tutelare ogni singolo soggetto, rivestito dei titoli

legittimanti, nella sua aspettativa di essere chiamato a far parte

di una commissione.

La specialità del sistema in vigore per i concorsi universitari

consiste invece in ciò: che la scelta dei commissari è frutto di

una peculiarissima e formale procedura, costruita in modo da

evitare la costituzione di posizioni di predominio o di egemonia

da parte di qualsivoglia autorità, politica, amministrativa o ac

cademica. Il sistema è orientato, altresì', a prevenire che singoli

cattedratici, giovandosi della loro personale autorevolezza scien

tifica, pur meritatamente acquisita, possano esplicare interventi

determinanti nello svolgimento dei concorsi. In quest'ottica, il

potere di scegliere le commissioni è stato parzialmente neutra

lizzato mediante un sorteggio e per il resto, per cosi dire, par

cellizzato e diffuso attraverso un sistema elettivo esteso a tutti

i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento cui si

riferisce il concorso, e, quando il loro numero sia troppo ridot

to, anche a quelli di raggruppamenti affini.

Date le finalità che ispirano il sistema, in questo contesto

il divieto di reiterare la nomina di uno o più membri nella stes

sa commissione, per tornate consecutive, si configura come una

cautela complementare e logicamente inscindibile dalle restanti

disposizioni. E pertanto, una volta che per la formazione delle commissio

ni d'inquadramento la norma rinvia alla disciplina relativa alle

commissioni di concorso, in considerazione dell'unitarietà della

materia (valutazioni relative alla docenza universitaria), è gio

ii. Foro Italiano — 1992.

coforza ritenere che il rinvio sia fatto al sistema nella sua inte

grità, e, cosi, anche al divieto di reiterazione dell'incarico in

sessioni consecutive.

È vero che l'art. 51 richiama solo l'art. 45, e non anche l'art.

44; ma questo argomento di carattere formale contrasta con

10 spirito della norma, che è quello di rinviare per intero alla

disciplina delle commissioni di concorso, stabilita in via princi

pale dell'art. 45. Del resto non vi sarebbe motivo di adottare

per le commissioni d'idoneità regole parzialmente diverse da quel

le dettate per le commissioni di concorso, nell'ambito di un si

stema speciale e unitario. Si noti che l'art. 44 contiene anche

11 divieto d'includere nelle commissioni di concorso i compo nenti del consiglio universitario nazionale: sarebbe irragionevo

le che tale incompatibilità fosse stabilita solo in sede di concor

so e non anche d'inquadramento. La mancanza di un richiamo

espresso all'art. 44 non impedisce dunque di ritenere applicabili

alle procedure d'inquadramento anche le regole in esso conte

nute, quando si tratti, come per le due richiamate ipotesi d'in

compatibilità, di regole inscindibilmente legate al resto della di

sciplina. Deve concludersi che, la soluzione interpretativa che conduce

al ricambio totale delle commissioni risulta la più vicina allo

spirito della legge, in quanto orientata ad accrescere, non già

a diminuire, le garanzie d'imparzialità, a tutto vantaggio, del

resto, dei candidati che si presentano per la seconda volta.

Per le esposte conclusioni l'appello va respinto.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 26 febbraio 1992, n. 143; Pres. Cataixozzi, Est. Carboni; Mascolo (Avv. Iac

carino) c. Ruocco (Aw. Giuffrè) e Comune di Agerola (Aw.

Palma). Annulla Tar Campania, sez. Ili, 25 febbraio 1987,

n. 5.

Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Impugnazione — Azione popolare — Esclusione — Proprietario di immobi

le sito nella zona — Legittimazione (L. 6 agosto 1967 n. 765,

modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942

n. 1150, art. 10). Giustizia amministrativa — Concessione edilizia — Impugna

zione — Termini (L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10). Edilizia e urbanistica — Realizzazione di nuovi volumi — Inter

vento su immobile preesistente — Ristrutturazione — Esclu

sione (L. 5 agosto 1978 n. 457, norme per l'edilizia residen

ziale, art. 31).

L'art. 31, 9° comma, l. 17agosto 1942 n. 1150, come modifica to dall'art. 10 I. 6 agosto 1967 n. 765, nel prevedere la possi bilità di ricorrere contro il rilascio di licenza (ora concessio

ne) edilizia illegittima da parte di «chiunque», non configura

un nuovo tipo di azione popolare, ma riconosce una posizio ne di interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in

situazione di stabile collegamento con la zona (residenza, pos

sesso o detenzione di immobili, o altro titolo di frequentazio

ne) senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo

insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di

quella collettività (nella specie, si è riconosciuta la legittima zione dei proprietari di immobile sito quasi di fronte a quello oggetto di concessione, pur se non si verificava, come conse

guenza delle lamentate violazioni, privazione di luce e di aria

a danno del primo per effetto dell'intervento sul secondo). (1)

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1989, n. 632, Foro it., Rep.

1990, voce Giustizia amministrativa, n. 540; 20 novembre 1989, n. 741,

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