adunanza plenaria; decisione 12 ottobre 1991, n. 9; Pres. Crisci, Est. Barbagallo; Marinillo (Avv.Scoca) c. Usl di Sulmona, Comune di Anversa degli Abruzzi (Avv. Pace). Annulla Tar Abruzzo 29novembre 1988, n. 625Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 153/154-157/158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187437 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
simento dei procedimenti regionali), la maggior parte delle regioni non ha preso iniziative concrete in proposito, se si esclude il con
flitto di attribuzione sollevato dalla regione Liguria di fronte alla
Corte costituzionale.
Il conflitto aveva ad oggetto una circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica, inviata anche alle regioni, ma contenente la ri
chiesta di indicazioni, in particolare alle amministrazioni centrali, sui procedimenti da sottoporre alla disciplina di cui agli articoli
19 e 20 della legge n. 241.
È opportuno, forse, ricordare, che la Corte costituzionale ha col
to l'occasione per affermare il principio della validità ed efficacia
della legge nazionale sino a che non sia intervenuta la legge regio nale in materia: i meccanismi previsti dalle norme ad attuazione
diretta della legge n. 241 (ad esempio, relativamente al termine del
procedimento) sono sicuramente attivabili, quindi, anche in man
canza di legge regionale. La stessa adozione della legge regionale non sempre garantisce,
peraltro, la immediata operatività delle norme e dei principi. An
che per le leggi regionali si pone, infatti, il problema dell'attuazio
ne in via amministrativa (ad esempio: censimento dei procedimen
ti): versante sul quale molto resta ancora da fare.
Questione ulteriore è quella relativa ai procedimenti regionali (e
degli enti locali in materie di competenza regionale) da sottoporre alla disciplina degli articoli 19 e 20: anche in questo caso è necessa
ria, infatti, la previa identificazione dei procedimenti. 2.4 II governo locale. Il ritardo degli enti locali nell'attuazione
della legge 241 è grave. La Commissione ha risposto a diversi que siti posti da singoli enti, ha avuto notizia dell'adozione di atti rela
tivi alla autocertificazione (specie da parte di Usi) e ha tenuto con
to dei problemi generali connessi al principio di autonomia nella
elaborazione degli schemi di regolamento. Il passaggio essenziale per l'effettiva attuazione della legge n.
241 anche da parte degli enti locali è, però, anche in questo caso, il censimento e la classificazione dei procedimenti amministrativi.
Si tratta di un'operazione assai complessa — della quale la Com
missione ha studiato la fattibilità, ma senza procedere operativa
mente, data le limitate forze disponibili — e resa ancor più difficile
dalla continua oscillazione, da parte delle associazioni degli enti
locali, fra l'orgogliosa rivendicazione di autonomia e la denuncia
di abbandono da parte del centro, fra l'esaltazione della differen
ziazione e il proposito di elaborare schemi-tipo buoni per tutti gli usi.
Il ritardo nella attuazione della legge n. 241 da parte degli enti
locali è di particolare gravità: basti pensare a quanta parte dei rap
porti fra pubblica amministrazione e cittadino si svolge, appunto, a livello locale. È urgente, dunque, porre mano al processo di at
tuazione e assicurare a tutti i livelli le forme di garanzia e di tutela
previste dalla legge.
3. Il giudice amministrativo e la legge 241. Il giudice amministra
tivo ha compiuto le prime verifiche dell'attuazione della legge 241.
Le pronunce rese dai T.A.R. in applicazione della legge, riguar dano prevalentemente il diritto di accesso ai documenti ammini
strativi.
3.1 Le sentenze in materia di accesso. In materia di accesso ai
documenti, il giudice amministrativo è stato più volte chiamato a
pronunciarsi in ordine all'applicabilità delle norme riguardanti l'ac
cesso (ed in particolare dell'art. 25, che prevede la possibilità di
esperimento di uno speciale ricorso in caso di rifiuto di informazio
ni) in mancanza del regolamento di cui all'art. 24 ed in considera
zione delle disposizioni contenute nell'art. 31.
Le prime pronunce (sent. T.A.R. Veneto, sez. I, 9 marzo 1991, n. 172; sent. T.A.R. Lazio, sez. Ili, 21 marzo 1991, n. 392; ordi
nanza Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 1991, n. 615) hanno dichia
rato inammissibile lo speciale ricorso di cui all'art. 25, in quanto deciso prima della scadenza dei sei mesi previsti per l'emanazione,
da parte del Governo, del regolamento sull'accesso (le due sentenze
dei T.A.R.) ovvero, più drasticamente, giacché il diritto di accesso
non può essere esercitato fino all'emanazione del regolamento (or
dinanza del Consiglio di Stato). Altre sentenze (T.A.R. Sicilia, sez. II, 9 aprile 1991, n. 118; T.A.R.
Lombardia, sez. Brescia, 26 marzo 1991, n. 268) hanno dichiarato
ammissibile il ricorso di cui all'art. 25 anche prima della scadenza
dei sei mesi, per il diritto di accesso che trovi un fondamento so
stanziale «esterno» agli art. 22 e seguenti della legge 241.
Nella prima sentenza, ad esempio, il diritto ad accedere ad infor
mazioni in materia di ambiente è disciplinato, sul piano sostanzia
le, dall'art. 14 della legge 916/1985; nella seconda sentenza il dirit
to di accesso è attribuito da norme della legge 241 ad applicazione diretta (art. 7 e 10).
La sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, 19 settembre 1991, n.
422 (v. anche Sezione I, par. 3.2) ha stabilito che è ammissibile
Il Foro Italiano — 1992.
10 speciale ricorso previsto dall'art. 25, qualora esso sia stato di
scusso dopo la scadenza del termine semestrale disposto per l'ema
nazione del regolamento in materia di accesso.
Tale sentenza sembra aver chiarito la tutelabilità del diritto al
l'accesso, pur in mancanza del previsto regolamento. Spetterà al
giudice, a seconda delle circostanze, valutare se la richiesta di do
cumenti confligge con le esigenze elencate nell'art. 24.
3.2. Una pronuncia sull'art. 16. Il giudice amministrativo si è
pronunciato, inoltre, sull'acquisizione del parere obbligatorio di cui
all'art. 16 della legge 241 (T.A.R. Abruzzo, sez. I, 12 febbraio
1991, n. 28). Secondo l'art. 16, l'amministrazione attiva può ritenere acquisito
11 parere, nel caso che questo non sia stato emesso dall'organo com
petente entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della ri
chiesta. Tale regola, tuttavia, non trova applicazione nel caso in
cui il parere obbligatorio debba essere espresso da autorità prepo sta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
(art. 16, terzo comma). In tali ipotesi, scaduto il termine dei no
vanta giorni senza che il parere sia stato emesso, ai fini della for
mazione del silenzio-inadempimento, occorre che l'interessato met
ta in mora l'organo tenuto ad emettere l'atto endoprocedimentale di valutazione.
4. La verifica del processo di attuazione. L'attuazione a regime della legge n. 241 non può che svolgersi, a giudizio della Commis
sione, su due binari temporali diversi.
Da una parte, occorre riempire, con la massima celerità e con
la consapevolezza che si è già in grave ritardo, i vuoti lasciati dal
processo di attuazione sinora svoltosi. Tre sono le scadenze più
urgenti: emanazione dei regolamenti governativi, adozione dei prov vedimenti di competenza delle singole amministrazioni, censimento
dei procedimenti di competenza regionale e locale e adozione dei
relativi provvedimenti. D'altra parte, occorre prevedere la verifica e la eventuale corre
zione delle decisioni prese nella prima fase di attuazione alla luce
della prova dei fatti, in modo da affinare e rendere più efficienti
i meccanismi predisposti: una prima verifica potrebbe farsi dopo due anni dall'adozione dei provvedimenti di attuazione.
Si ottiene, cosi, il duplice risultato di dare immediata attuazione
alle disposizioni legislative e di assicurare, contemporaneamente, un periodo di «rodaggio», nel corso del quale potranno emergere nuovi problemi e nuove soluzioni.
Il processo di attuazione sarà, quindi, doppiato da un processo di monitoraggio e verifica: strumentale a quest'ultimo sarà, in par
ticolare, la banca dati informatizzata sui procedimenti amministra
tivi, che consentirà di mettere agevolmente a confronto le soluzioni
adottate dalle diverse amministrazioni e di mettere in evidenza le
tipologie procedimentali più lunghe e complesse e le cause più fre
quenti di ritardi e inefficienze.
L'attuazione della legge n. 241 potrebbe portare, in prospettiva, non solo a mutamenti profondi nei rapporti fra pubblica ammini
strazione e cittadino, ma anche, in una sorta di processo di feed
back, alla individuazione di nuove soluzioni organizzative e proce dimentali utili a migliorare la «resa» (oggi, in verità, assai insoddi
sfacente) dell'amministrazione italiana.
I
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 12 ot
tobre 1991, n. 9; Pres. Crisci, Est. Barbagallo; Marinillo
(Avv. Scoca) c. Usi di Sulmona, Comune di Anversa degli
Abruzzi (Aw. Pace). Annulla Tar Abruzzo 29 novembre 1988,
n. 625.
Giustizia amministrativa — Provvedimento soggetto a controllo
— Immediata esecutività — Ricorso — Decorrenza del termine.
Il termine per ricorrere contro un provvedimento ancora sotto
posto a controllo, ma immediatamente esecutivo, decorre dalla
piena conoscenza da parte dell'interessato, essendo lesivo im
mediatamente (nella specie, il ricorso avrebbe dovuto essere
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PARTE TERZA
considerato inammissibile per tardività, ma l'adunanza ple naria ha concesso al ricorrente il beneficio dell'errore scu
sabile). (1)
II
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 1° ottobre 1991,
n. 743; Pres. Buscema, Est. Malinconico; Mazzotta (Avv.
Pellegrino, Durano) c. Regione Puglia (Avv. Sticchi Da
miani). Conferma Tar Puglia, sez. Lecce, 24 marzo 1987, n.
276.
Giustizia amministrativa — Provvedimento soggetto a controllo — Ricorso — Decorrenza del termine.
Il termine per il ricorso contro un provvedimento soggetto a
controllo (nella specie, destinazione di un dipendente regiona
le), non inizia a decorrere finché non interviene l'atto positi vo di controllo. (2)
(1-2) Sul problema della decorrenza del termine per il ricorso contro
un provvedimento sottoposto a controllo, v. ad. plen. 22 ottobre 1985, n. 20, Foro it., 1986, III, 1, con nota di richiami (annotata da Federi
ci, in Dir. proc. ammiri., 1986, 603), per la quale il termine non decor re finché l'interessato non abbia conosciuto anche l'atto positivo di con
trollo, e, per stabilire se esso lo abbia o no conosciuto, valgono i criteri
elaborati per la conoscenza al medesimo fine della decorrenza del ter
mine, del provvedimento impugnabile, per quel che riguarda sia la sua
pienezza che la sua prova. La giurisprudenza successiva, per quel che riguarda la specifica ipote
si nella quale il provvedimento sottoposto a controllo sia altresì imme
diatamente esecutivo, è nel senso della decorrenza del termine dalla no tificazione o conoscenza del provvedimento medesimo, indipendente mente dai tempi e dalle vicende del controllo su di esso, secondo
l'orientamento ora fatto proprio dalla decisione dell'adunanza plenaria
(emessa su ordinanza sez. V 23 gennaio 1991, n. 78, Cons. Stato, 1991,
I, 55): Tar Sicilia, sez. II, 13 febbraio 1989, n. 55, Foro it., Rep. 1989, voce Giustizia amministrativa, n. 285; Cons, giust. amm. sic. 22 giugno 1987, n. 166, id., Rep. 1987, voce cit., n. 337; Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio e 12 maggio 1987, nn. Ili e 287, ibid., nn. 362, 354. Inol
tre, Tar Puglia, sez. Lecce, 19 luglio 1989, n. 585, id., Rep. 1990, voce
cit., n. 302, per il caso distinto ma non troppo dissimile, nel quale il provvedimento soggetto a controllo, pur non immediatamente esecu
tivo, sia stato ciò non di meno eseguito, delinea come una facoltà del l'interessato l'impugnazione dopo la notificazione o la conoscenza del
provvedimento stesso, e come suo onere, a pena di inammissibilità, l'im
pugnazione entro il termine decorrente dall'adozione dell'atto di controllo. La copiosa giurisprudenza successiva alla richiamata decisione dell'a
dunanza plenaria 20/85, che ha affrontato il problema in generale, è
compatta nell'escludere la decorrenza del termine dalla notificazione
o conoscenza del provvedimento, quando su di esso sia ancora penden te il controllo (per una delle rare affermazioni del principio, indipen dentemente dalla sua applicazione secondo l'alternativa in seguito indi cata: Cons, giust. amm. sic. 26 dicembre 1988, n. 223, id., Rep. 1989, voce cit., n. 266). Ma, poi, appare divisa tra due orientamenti: quello, più conforme alle affermazioni di tale decisione, secondo il quale il termine decorrerebbe da quando l'interessato ha avuto notizia dell'atto di controllo positivo, e quello secondo il quale tale termine decorrereb
be, viceversa, da quando tale atto sia intervenuto, indipendentemente dalla sua conoscenza da parte dell'interessato stesso. È vero, peraltro, che è assai difficile ricostruire con precisione il significato delle pronun ce in argomento: troppo raramente dalle massime che ne sono state
tratte, sono desumibili fattori rilevanti per la preferenza per l'una o
per l'altra di tali soluzioni: soprattutto, se il ricorrente era oppure no direttamente contemplato nel provvedimento; e se per la sorte del ricor so tale alternativa della decorrenza fosse oppure no risolutiva.
Con queste riserve, sembrano aderire al primo e più liberale orienta
mento, Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 1991, n. 181, Cons. Stato, 1991, I, 347; Tar Lazio, sez. II, 5 novembre 1990, n. 1957, Trib. amm. reg., 1991, I, 4129; Cons. Stato, sez. V, 3 e 27 aprile 1990, nn. 318 e 376, Foro it., Rep. 1990, voce cit., nn. 303, 301; 26 maggio 1989, n. 317, id., Rep. 1989, voce cit., n. 279; sez. VI 9 febbraio e 11 marzo 1989, nn. 80 e 262, ibid., nn. 281, 280; Tar Puglia, sez. I, 21 settembre 1988, n. 197, ibid., n. 286 (per chi è direttamente contemplato nel provvedi mento); Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1988, n. 751, ibid., n. 282; 27 novembre 1987, n. 733, id., Rep. 1988, voce cit., n. 267 (per i desti natari del provvedimento); Tar Abruzzo, sez. Pescara, 7 maggio 1988, n. 233, ibid., n. 268; Cons, giust. amm. sic. 22 giugno e 13 luglio 1987, nn. 166 e 198, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 355, 358; Tar Piemonte, sez. II, 10 luglio 1987, n. 404, ibid., n. 360 (ma in un caso nel quale l'ordinario termine entro il quale deve intervenire l'atto di controllo
Il Foro Italiano — 1992.
I
Diritto. - L'adunanza ritiene:
a) il termine di impugnazione della deliberazione del comitato
di gestione della Usi di Sulmona n. 655 del 20 agosto 1987 (di
chiarata esecutiva e, quindi, immediatamente lesiva) decorre dalla
piena conoscenza di essa da parte dell'interessata. Tale piena
conoscenza (includente la nozione della immediata lesività del
l'atto) si è verificata con il ritiro del documento avvenuto il
31 agosto 1987, e ciò indipendentemente dalla circostanza che
il procedimento di controllo non si fosse, a quella data conclu
so (l'atto positivo di controllo è intervenuto il 17 novembre);
b) il ritardo con il quale è stato notificato il ricorso innanzi
al Tar (19 dicembre) è stato determinato da errore scusabile;
c) l'intervento ad opponendum, svolto dal comune di Anver
sa degli Abruzzi è ammissibile;
d) nel merito il ricorso originario è fondato.
La piena conoscenza di cui all'art. 21, 1° comma, 1. 6 dicem
bre 1971 n. 1034, presuppone che tutti gli elementi dell'atto
siano nella disponibilità dell'interessato.
Con il ritiro del documento da parte della dottoressa Marinil
li si è realizzata tale situazione, in quanto l'interessata, dispo nendo dell'atto nel suo integrale contenuto, è entrata in posses so di tutti gli elementi richiesti per essere al corrente dell'ogget
to dell'atto stesso e, in particolare, per rendersi conto della sua
incidenza lesiva diretta ed attuale su un proprio interesse pro
tetto. Pertanto, dal giorno del ritiro dell'atto (31 agosto 1987) è iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione.
Il principio esposto non sembra del resto contrastare con la
decisione n. 20/85 (Foro it., 1986, III, 1) di questa adunanza
plenaria richiamata dall'appellante. Tale pronuncia, con impo stazione innovativa, ha inteso affermare che, nel caso di atto
non dichiarato immediatamente esecutivo e per il quale non sia
ancora avvenuto il previsto controllo (di atto, cioè, non effica
ce), la conoscenza di esso non può ritenersi piena; infatti tale
conoscenza è precaria, non comprendendo l'elemento dell'inci
denza lesiva ed attuale dell'atto sull'interesse protetto, inciden
za lesiva che non è venuta ad esistenza; una volta che l'elemen
to in questione (lesività), con l'avvenuto controllo positivo, si
sia formato, la conoscenza dei precedenti elementi dell'atto non
viene automaticamente completata, perché il verificarsi di un
elemento materiale della fattispecie, di per sé, non può rilevare
ai fini della effettiva piena conoscenza della fattispecie stessa,
nella sua interezza.
A prescindere dall'approfondimento ulteriore di questa tesi,
è agevole rilevare che, nella fattispecie l'atto è stato dichiarato
esecutivo ancor prima del controllo, ed è quindi immediatamen
te lesivo dell'interesse protetto, anche se vi era la possibilità
(non verificatasi) di un controllo negativo, che caducasse l'atto
stesso e gli effetti da esso già prodotti. È qui, da escludere, contrariamente a quanto accennato nel
l'ordinanza di rimessione, che il criterio secondo cui la cono
scenza dell'atto è precaria prima del controllo, possa estendersi
anche al caso in esame; nel quale, come detto, l'avvenuta cono
scenza del provvedimento include la percezione della sua lesivi
tà attuale e concreta. Peraltro, la possibilità di una diversa let
tura della richiamata decisione dell'adunanza plenaria, secondo
il significato prospettato dalla ricorrente, significato ritenuto de
gno di considerazione nella ordinanza n. 78/91 della quinta
non era applicabile, perché l'organo di controllo aveva chiesto al comu
ne chiarimenti in ordine alle deduzioni presentate dall'interessato, il quale non poteva prevedere quando sarebbe stata fornita la risposta); Cons.
Stato, sez. VI, 13 ottobre 1986, n. 784, id., Rep. 1986, voce cit., n. 301. Viceversa, hanno fatto riferimento al momento nel quale interven
ga l'atto di controllo: Tar Veneto, sez. II, 8 marzo 1989, n. 395, id.,
Rep. 1989, voce cit., n. 283; Cons, giust. amm. sic. 20 dicembre 1988, n. 223, ibid., n. 284; Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 1987, n. 751, id., Rep. 1988, voce cit., n. 266 (che, però, aderisce all'orientamento della decisione ora riportata, nel caso in cui il provvedimento sia imme diatamente esecutivo); Tar Campania, sez. II, 7 luglio 1987, n. 283, ibid., n. 289; Cons, giust. amm. sic. 27 ottobre 1987, n. 242, id., Rep. 1987, voce cit., n. 357; Cons. Stato, sez. V, 7 marzo, 28 luglio e 5 settembre 1987, nn. 168, 480 e 551, ibid., nn. 361, 352, 353; 7 maggio 1986, n. 242, id., Rep. 1986, voce cit., n. 303.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sezione del Consiglio di Stato di rimessione del ricorso a questa
adunanza, evidenzia la sussistenza di una incertezza interpreta tiva tale da giustificare l'accoglimento della richiesta di conces
sione del beneficio dell'errore scusabile. (Omissis)
II
Diritto. - 1. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione, de
dotta dalla regione, di irricevibilità del ricorso originario, pro
posto dalla sig. Mazzotta al Tar, per tardività.
Costituisce principio generale che il termine per l'impugna
zione degli atti amministrativi non decorre in pendenza del ter
mine per il controllo. Il principio si ricollega alla necessaria sus
sistenza di uno dei presupposti processuali: l'attualità della le
sione, evento che presuppone l'efficacia dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, inoltre, assume particolare rilievo la natu
ra del provvedimento oggetto del giudizio. La destituzione dal
servizio ha infatti un effetto costitutivo della risoluzione del rap
porto, effetto che, naturalmente, non può dirsi realizzato prima
del perfezionamento della fattispecie e che si ricollega al dato
formale della predetta risoluzione, oltre tutto neppure anticipa
bile con l'immediata esecutività dell'atto e col conseguente al
lontanamento della dipendente dal posto di lavoro. Evento que
st'ultimo che deve poi essere valutato con riferimento al dato
formale della permanenza o meno del rapporto e, quindi, al
suo corretto adempimento. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 29 aprile 1991,
n. 700; Pres. Catallozzi, Est. Baccarini; Comune di Mila
no (Aw. Marchese, Pirrocchi) c. Associazione commercianti
di Milano ed altri (Aw. Bonatti). Conferma Tar Lombar
dia, sez. I, 9 giugno 1988, n. 768.
Comune e provincia — Sanità pubblica — Ordinanza sindacale
— Illegittimità — Fattispecie (R.d. 4 febbraio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 153; 1. 23 dicem
bre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale,
art. 32; 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 38, ordinamento delle
autonomie locali).
È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco vieta l'uso per
riscaldamento di determinati combustibili maggiormente in
quinanti, per porre rimedio al grave inquinamento atmosferi
co, peraltro noto da tempo, se il suo contenuto rivela che
lo scopo perseguito dall'amministrazione era la definitiva di
smissione dell'uso di quei determinati combustibili. (1)
(1) Sul potere di ordinanza: v. Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 1990,
n. 369, Foro it., Rep. 1990, voce Comune, n. 213; Cons, giust. amm.
sic. 31 luglio 1989, n. 359, id., 1990, III, 467, con nota di richiami
(entrambe relative alla delega del sindaco dell'esercizio del potere di
ordinanza); Tar Toscana, sez. I, 16 gennaio 1990, n. 13, id., Rep. 1990,
voce cit., n. 255, secondo la quale è illegittima l'ordinanza sindacale
che impone la bonifica di un terreno dai rifiuti tossici e nocivi prodotti
da un'impresa, poiché il giusto destinatario è l'imprenditore e non il
proprietario dei locali in cui è sita l'azienda. Di particolare interesse
perché interviene su obbligazioni di diritto privato: Tar Lazio, sez. I,
11 gennaio 1989, n. 1, id., 1990, III, 242, con nota di richiami. Cfr.
anche Pret. Milano, ord. 26 giugno 1990, id., 1991, I, 2280, con nota
di richiami e osservazioni di R. Simone, Ordinanze di necessità, diritto
di proprietà e provvedimenti di urgenza: «chi vince non prende niente».
La ratio decidendi della decisione in epigrafe fondata sulla impossibi
lità di emanare ordinanze con contenuti a carattere normativo o non
temporaneo ha trovato di recente applicazione nella giurisprudenza am
ministrativa che ha dichiarato illegittime le ordinanze dei sindaci che
hanno vietato la vendita dei sacchetti di plastica in tutto il loro territo
rio comunale: Tar Lazio, sez. II, 12 gennaio 1989, n. 75, id., Rep.
1990, voce cit., n. 254; Tar Emilia Romagna, sez. Parma, 25 maggio
1988, n. 182, id., Rep. 1989, voce Sanità pubblica, n. 354; Tar Toscana
20 luglio 1987, n. 642, id., 1988, III, 519, con nota di richiami.
Ir Foro Italiano — 1992.
Diritto. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione pre
giudiziale d'improcedibilità dell'appello per essere stato il prov
vedimento impugnato sostituito da altri successivi, formulata
dal difensore delle associazioni appellate in sede di discussione
orale.
L'eccezione è inammissibile.
Analoga eccezione, formulata in primo grado dal comune di
Milano, era stata disattesa dalla sentenza del Tar.
Non essendo stato proposto appello, né principale né inciden
tale, contro questo capo della sentenza, sul punto si è formato
il giudicato interno, sicché la relativa eccezione è inammissibile.
Nel merito, le associazioni ricorrenti in primo grado avevano
censurato il provvedimento contingibile e urgente adottato dal
La sentenza in epigrafe inoltre, modificando la motivazione del giu
dice di primo grado, risolve una questione che di frequente riaffiora
in materia di potere di ordinanza di necessità e urgenza. Per compren dere esattamente i termini della questione occorre procedere ad alcune
precisazioni, poiché taluni equivoci lessicali hanno portato ad indivi
duare (apparenti) conflitti fra pronunce giurisprudenziali in ordine alla
definizione della situazione che è presupposto dell'esercizio del potere di ordinanza di necessità ed urgenza.
Una prima regola stabilisce che dove sono utili i poteri «tipici» non
c'è spazio per il potere di ordinanza, e viceversa dove può operare il
potere di ordinanza è perché non vi sono mezzi ordinari utili al rag
giungimento del fine di interesse pubblico (oltre alla sentenza in epigra
fe, si vedano: Cass. 7 giugno 1989, Greco, id., Rep. 1990, voce Comu
ne, n. 250; Tar Lazio, sez. II, 16 febbraio 1989, n. 198, id., Rep. 1989,
voce cit., n. 195; 2 gennaio 1989, n. 4, id., 1990, III, 242, con nota
di richiami. Per un caso di mancanza di mezzi finanziari del comune:
Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 1986, n. 334, id., 1986, III, 321). Il rapporto fra potere di ordinanza e impossibilità di esercizio dei
mezzi ordinari non è desumibile dalla semplice definizione della situa
zione storico temporale presupposta, ma involge un giudizio di inutilità
sul contenuto tipico attribuito dalla legge ai singoli poteri nominati (e
sugli altri strumenti di diritto privato che l'ordinamento attribuisce an
che agli organi della pubblica amministrazione). Il rapporto di esclusio
ne con il potere di ordinanza va inteso nel senso che se una situazione
di necessità può venire affrontata con atti ordinari (di diritto privato
o di diritto pubblico, a presupposto necessitato o no) per tali casi l'eser
cizio del potere di ordinanza è illegittimo (residualità).
Inoltre, si richiede pacificamente che sussista anche un pericolo per
l'interesse che secondo l'ordinamento è ritenuto più meritevole di tutela
ed in tal senso si deve riconoscere che necessità non significa solo inuti
lità di poteri ordinari al fine propostosi, ma altresì pericolo per l'inte
resse che si evidenzia come pubblico (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 1990,
n. 332, id., Rep. 1990, voce cit., n. 251; Tar Lazio, sez. I, 11 gennaio
1989, n. 1, cit.: in materia penale, v. Pret. Sestri Ponente 22 febbraio
1986, id., 1987, II, 742; per un precedente meno recente, v. Cass. 14
novembre 1975, n. 3833, id., 1976, I, 1025). Il pericolo deve inoltre essere attuale (urgenza), cioè non può essere
differita la soddisfazione della tutela dell'interesse pubblico senza cor
rere il rischio (possibilità) di intervenire quando il danno, in tutto o
in parte, si è già verificato (Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 1990,
n. 782, Cons. Stato, 1990, I, 1382; 3 aprile 1990, n. 332, cit.; 1° settem
bre 1986, n. 403, Foro it., Rep. 1986, voce Comune, n. 182; Tar Cam
pania, sez. Ili, 11 settembre 1986, n. 126, id., 1987, III, 297, con nota
di richiami). L'urgenza del potere di ordinanza è in altri termini l'espo
sizione attuale al pericolo di danno dell'interesse ritenuto meritevole
di tutela, con conseguente impellente intervento pubblico a sua difesa.
Inutilità dei poteri amministrativi a contenuto determinato attribuiti
all'amministrazione per la tutela degli interessi pubblici, i quali ultimi
sono sottoposti ad un pericolo attuale di danno, è ciò che appare essen
ziale per definire la situazione di necessità e urgenza richiesta dalle nor
me attributive del potere di ordinanza.
Oltre tale definizione si sono sviluppate opinioni ulteriori alle quali
di rado ha aderito la ratio decidendi della giurisprudenza, ma che tutta
via hanno ricevuto il plauso formale di non pochi obiter dicta, da cui
l'idea di nuove e ulteriori «caratteristiche essenziali» del potere di ordi
nanza. È frequente vedere infatti associato l'esercizio del potere di ordi
nanza in esame ai concetti di «imprevedibilità, eccezionalità e straordi
narietà» della situazione presupposta del potere.
Se con tale terminologia si vuole in via intuitiva fare riferimento ad
un campo di azione delle ordinanze si può, per approssimazione, ac
consentire al loro uso, poiché è sicuramente vero che il legislatore ha
voluto con il potere in esame far fronte ad ipotesi non previste, quindi
anche «eccezionali, imprevedibili, straordinarie». Se correttamente intesi
tuttavia tali vocaboli non aggiungono nulla a quanto è più propriamente
precisato con il rapporto di esclusione fra poteri a contenuto determinato
e potere di ordinanza di cui si è riferito. Imprevista, eccezionale
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