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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 10 gennaio 1879, adottato — Consiglio...

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Parere 10 gennaio 1879, adottato —Consiglio provinciale di Ascoli Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 65/66-67/68 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086470 . Accessed: 18/06/2014 22:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.208 on Wed, 18 Jun 2014 22:20:03 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 10 gennaio 1879, adottato — Consiglio provinciale di Ascoli

Parere 10 gennaio 1879, adottato —Consiglio provinciale di AscoliSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.65/66-67/68Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086470 .

Accessed: 18/06/2014 22:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 10 gennaio 1879, adottato — Consiglio provinciale di Ascoli

65 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO. Parere 10 gennaio 1879, adottato — Consiglio provin

ciale di Ascoli.

i&icorso al re — Strade provinciali — Hettifica

zioni (L.27 giugno 1869, art. 1,4, 11 ; L. 30 maggio 1865,

art. 9; L. 20 marzo 1865 sulle opere pubb., art. 35).

E inammessibile il ricorso al re contro le decisioni

ministeriali che dichiarano non potersi asswnere

a carico dello Stato la rettificazione e sistemazione

di tratti di strade provinciali già aperti o in eser

cizio prima della emanazione della legge che le

dichiara di serie.

Gotesta legge mirò soltanto a procurare la strada

dove mancava od a farla compire dove la costru

zione ne era intrapresa, ma non già ad aprire una

strada nuova dove una ve n'era, ne a migliorare le

esistenti.

Se Velenco compreso nell'art. 4 della legge 27 giu

gno 1869 non si presenta compilato con uniforme

sistema per quanto concerne la designazione delle

strade in esso comprese, non ne consegue che pei

diversi numeri di esso siasi data una diversa esten

sione al concetto della legge.

Quanto di vago o di indeterminato s'incontra nella

enumerazione delle strade resta precisato dall'art, li

della legge medesima; e gli studi fatti dalla, Commis

sione incaricata di riferire alla Camera dei depu

tati ed i quadri annessi al suo rapporto debbono

essere tenuti in conto nell'interpretare la legge. (1)

Il Consiglio, ecc. — Ritenuto che la legge 27 giugno

1869 dispone coll'art. 1": « Saranno intraprese o com

piute nelle Provincie meridionali continentali le strade

nazionali e provinciali enumerate nella presente legge » ;

Che all'art. 4° iscrive fra le strade provinciali di

prima serie, al n. 3, quella da Penne ad Ascoli per

Teramo ; Che nel quadro generale di ripartizione della spesa

per le strade provinciali proposte dalla Commissione

della Camera dei deputati, e costituente l'allegato se

condo della sua relazione, la strada da Aquila ad Ascoli

pel tratto scorrente nella Provincia di Ascoli, vi si

trova compresa per una lunghezza di metri 2500 e per la spesa di lire 30 mila, e la strada da Penne ad Ascoli,

per Teramo vi è compresa per metri 9000 e per la

spesa di lire 157,205; Che questi due tronchi esclusivamente furono con

segnati allo Stato a norma del prescritto dall'art. 11

della legge del 1869, e dallo Stato ne fu curato il com

pimento ;

Che, in occasione della liquidazione dei conti delle

opere eseguite, la Provincia di Ascoli pretese che a

carico dello Stato si dovesse sistemare anche il tratto

da Ascoli all'Osteria Pacifici, il quale mediante i 9000

metri suindicati riunisce le due Provincie Ascoli-Te

ramo; ma, respinta l'istanza, fu riprodotta col ricorso

al re del 26 novembre 1877, col quale chiese ancora

che lo Stato sistemasse il tronco da Ascoli verso Tufo,

il quale, mediante i 2500 metri di cui sopra, congiunge le due Provincie di Ascoli ed Aquila ;

Considerato che la legge del 1869 ordinò la costru

zione di nuove vie per provvedere ad urgenti bisogni, dove ne era assolato difetto;

Che in virtù della legge medesima si vollero intra

prendere e compiere nelle Provincie meridionali con

tinentali le strade indispensabili a metterle in comu

nicazione fra loro, e ne fu formato l'elenco in relazione

alle rispettive condizioni della viabilità; Che cotesto elenco compreso nell'art. 4° della legge,

per rispetto alle strade provinciali, se non si presenta

compilato con uniforme sistema, per modo che in esso

si accenni genericamente alle linee di Ascoli-Aquila e

Ascoli-Penne per Teramo, come ai n. 1, 3, mentre si

circoscrive a determinati punti di altre linee, come ai

numeri 7, 9, 10, 12, 17, non ne consegue che pei di

versi numeri siasi data una diversa estensione al con

cetto della legge; Che essa mirò soltanto a procurare la strada dove

mancava, od a compierla dove la costruzione ne era

intrapresa, ma non già ad aprire una strada nuova

dove una ve n'era, od a migliorare le esistenti; Che quanto di vago o di indeterminato s'incontra

nell'enumerazione delle strade resta precisato dall'ar

ticolo 11, dove fu prescritto che al 1° gennaio 1870 si

dovesse far consegna allo Stato od alla Provincia dello

strade annoverate nell'art. 4, le quali dovevano co

struirsi a loro cura; Che gli studi fatti dalla Commissione incaricata di

riferire alla Camera dei deputati, ed i quadri annessi

(1) Dagli Annali delle strade obblig. togliamo le seguenti osserva zioni :

« La legge del 1869 è un provvedimento di favore e di eccezione, a

deroga delle massime generali fissate dalla legge fondamentale pei lavori pubblici, la quale attribuisce alle provincie il carico delle co

struzioni delle strade provinciali, e perciò non si potrebbe interpretare essa legge del 1869 come legge generale di cui la dicitura materiale

vincoli il potere esecutivo, ma debbonsi estendere gli obblighi di questa soltanto fino a raggiungere il limite che il legislatore volle assegnare e fissò nel modo più preciso colla misura dei fondi assegnati.

« In caso simile, cioè esaminando taluni quesiti di massima relativi

ad interpretazione della legge 30 maggio 1875 pure per strade provin ciali di serie riguardo a diritti e obblighi delle provincie per codeste

strade, il Consiglio di Stato a Sezioni riunite esprimeva il 6 aprile ul timo un parere fondato su considerazioni di cui la più importante è

formolata nei seguenti termini : « Nello interpretare la legge di cui si « tratta (30 maggio 1875 per costruzioni di strade provinciali nelle pro « vincie più deficienti di viabilità) devesi aver presente sopratutto che « nella medesima si tratta di strade provinciali, le quali secondo il di « ritto comune dovrebbero essere intieramente ed esclusivamente a ca « rico di ciascuna provincia ; e che perciò, ove si presenti un dubbio « nella interpretazione della legge, dovendo a preferenza seguirsi quella « via che meno si scosta dal diritto comune, si deve preferire quella « interpretazione per cui sia il meno possibile aumentato il carico che « viene imposto allo Stato con essa legge, e sia ridotto ai più ristretti « limiti il vantaggio che in linea di favore viene recato alla provincia. »

« Finalmente la legge 30 maggio 1875, la quale non è che una più

larga applicazione del principio cui è informata quella del 1869 per talune provinciali, .è formolata con quella più esatta definizione di

norme e di condizioni esecutive che l'esperienza dimostrò necessaria

e la giurisprudenza consigliò di adottare. L'art. 9 della legge 30 mag

gio 1875 non si può non avere per una illustrazione ed uno schiarimento

della legge anteriore 27 giugno 1869, ed il legislatore non fece nella

seconda che precisare il concetto implicitamente sancito nella prima ».

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte III. — 6.

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PARTE TERZA

al suo rapporto, non possono non essere tenuti in conto

nell' interpretare la legge, tanto più che questa risulta

basata sugli apprezzamenti e sui calcoli fatti, e si tratta

di legge di eccezione, portante assegnazione di fondi

sotto l'osservanza di alcune norme e col concorso di

determinate condizioni, di guisa che, salva una precisa

e chiara disposizione sua, debbasi mantenere ed appli

care la legge generale sui servizi stradali;

Che mediante le opere eseguite dallo Stato nelle due

linee Ascoli-Penne essendosi provvisto alla continuità

del carreggio fra le due provincie, già in parte servite

dai tronchi in esercizio, si è soddisfatto alla legge spe

ciale del 1869, e così le opere non indispensabili a ri

durre questi tronchi in condizioni lodevoli, come quelle

di rettificazioni, debbono ricadere sulla provincia a

norma dell'art. 37 della legge del 1865;

Che il silenzio della Provincia di Ascoli nel 1870 e

posteriormente fino a che si procedette alla liquida

zione dei conti relativi ai tratti costrutti dallo Stato,

la pratica costante nell'applicare la legge del 1869 in

senso contrario ai reclami di quella con acquiescenza

delle altre Provincie interessate, ed il riflesso che la

interpretazione sostenuta nel ricorso indurrebbe ad

estendere il favore al di là di ogni previsione e degli

intendimenti pei quali fu concessa una somma limitata,

non consentono di aderire alle tardive pretese;

Che, se è lecito eccedere gli assegni fatti per com

piere le opere specificamente indicate, non si avrebbe

modo di provvedere ad opere diverse e nuove, ed il

carico dello Stato richiederebbe la emanazione di una

legge apposita, lo che esclude vi sia provvisto da quella

del 1869; Che d'altronde non si possono ricusare gli argomenti

di analogia opportunamente dedotti dalla legge del

30 maggio 1875, la quale certamente ebbe a scopo di

completare il concetto di quella del 1869, e dell'altra

precedente del 1868, nella viabilità obbligatoria ; Richiamando abbondantemente il parere del 6 aprile

1878, e concorrendo nel voto spiegato il 23 marzo 1877

dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Opina che il ricorso della Provincia di Ascoli debba

essere respinto.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 3 luglio 1878, Pres. Magliani,

Est. Finali, Giuri, spec. — De-Coclrika (Avv. Cor

belli).

Eredità — Kiiiiincia — Slifliiaia/idiic al Console — Stranieri — Muliità (Cod. civ., disp. prel., art.

8, 9; Reg. consolare 28 gennaio 18G6, art. 54).

E nulla la dichiarazione di rinuncia, ad una eredità

non apertasi in Italia fatta da stranieri al console

italiano all'estero, mancando quei requisiti per i

quali i consoli del Regno all'estero sono ufficiali dello Stato civile e notai rispetto ai cittadini che

trovimi nel luogo della loro residenza.

La Corte, ecc. — Ritenuto che colla decisione del

16 novembre 1876 la Corte, giudicando il conto dei

vaglia postali reso nell'interesse del fu barone Carlo

Kemperle di Philipsborne, già console pel regno di

Italia a Panama pel periodo dal 1° gennaio 1872 al 14

gennaio 1873, accertò un debito di lire 7398 50, al cui

pagamento, insieme agli interessi dal 15 gennaio 1873,

condannò gli eredi del contabile debitore.

Fra questi sono nella decisione menzionati Alberto e

Giovanna De-Codrika, unitamente alla loro madre

Paolina nata Kemperle di Philipsborne. I predetti Al

berto e Giovanna De-Codrika si presentarono il 15 no

vembre 1876, cioè il giorno innanzi alla data della de

cisione, al console generale d'Italia in Parigi per ri

nunciare alla eredità dello zio materno; Giovanna pre

sentandosi di persona, e per Alberto, domiciliato a

Colmar in Alsazia, presentandosi il padre di lui Achille

che ne aveva mandato. Alla dichiarazione di rinuncia

della eredità è aggiunta quella di essere pronti a rin

novarla innanzi a qualunque autorità e magistrati poi

fini di diritto. In appresso Alberto De-Codrika e sua sorella Gio

vanna, con atti rispettivamente fatti a Colmar il 24

ed a Parigi il 23 aprile 1877, diedero mandato all'av

vocato Francesco Corbelli di Roma di rinunciare alla

eredità del barone Carlo Kemperle, reiterare la ri

nuncia precedente, costituire avvocati, procuratori, e

fare opposizione contro ogni sentenza o decisione pro nunciata a carico del defunto barone Kemperle di Phi

lipsborne e de' suoi eredi. In quest'ultima parte l'avv. Cor

belli adempì il mandato, presentando addi 9 maggio l'atto

di opposizione sul quale la Corte deve decidere.

La Procura generale, visto l'art. 54 del Regolamento consolare approvato col R. Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed atteso che la rinuncia alla eredità prece dette in tempo la oppugnata decisione, si rimette alla

giustizia della Corte.

Considerando che, sebbene console per S. M. il Re

d'Italia a Panama, il barone Carlo Kemperle di Phi

lipsborne non era cittadino italiano; che la succes

sione di lui non si aperse in Italia, e che stranieri sono

gli opponenti Alberto e Giovanna De-Codrika;

Che, secondo l'art. 8 delle disposizioni preliminari al

Codice civile del 25 giugno 1865, le successioni legit time e testamentarie sono in tutto regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta; e

secondo l'art. 9 di quelle disposizioni preliminari le

forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima vo

lontà sono determinate dalla legge del luogo in cui

furono fatte; Che il console generale del Regno d'Italia a Parigi

ricevette una dichiarazione di rinuncia di eredità non

apertasi in Italia, da parte di due stranieri; onde di

quell'atto non potrebbe riconoscersi la legittima effi

cacia, mancando quei requisiti pei quali i consoli del

Regno all'estero sono ufficiali dello stato civile e notai

rispetto ai cittadini italiani che trovinsi nel luogo della loro residenza;

Che la pretesa rinuncia del 15 novembre 1876 non fu dagli opponenti o dal suo mandatario reiterata e

regolarizzata;

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