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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 12 gennaio 1884 — Ministero della guerra

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Parere 12 gennaio 1884 —Ministero della guerra Source: Il Foro Italiano, Vol. 9, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1884), pp. 51/52-53/54 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23089983 . Accessed: 18/06/2014 10:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.109 on Wed, 18 Jun 2014 10:56:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Parere 12 gennaio 1884 —Ministero della guerraSource: Il Foro Italiano, Vol. 9, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1884), pp.51/52-53/54Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23089983 .

Accessed: 18/06/2014 10:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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parte terza

«eventi sopraggiunti in famiglia » fu,come dichiara le

stesso ministero, introdotta allo scopo di comprendere anche il caso della legittimazione dei Agli naturali, fatto questo che si era sempre compreso nella prece dente locuzione della legge, che parlava di eventi so

praggiunti in famiglia. Che la questione sta nel vedere se le parole usate

dalla legge in vigore di « modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia » comprenda il caso del ricono

scimento di un tìglio naturale; per modo che questi,

allorché, per effetto del riconoscimento, venga a tro

varsi in una condizione che se fosse esistita prima dell'arruolamento gli avrebbe dato diritto al pas

saggio in terza categoria, venga ad acquistare lo

stesso diritto per il riconoscimento avvenuto dopo: Considerato che con le parole stato di famiglia la

legge designa il complesso dei rapporti esistenti tra

un individuo e le persone della famiglia della quale è nato;

Che anche il tìglio naturale non riconosciuto è in

possesso di uno stato di famiglia che comprende il

complesso dei diritti che egli può, quando si verifi

chino le condizioni della legge, far valere per otte

nere o il formale riconoscimento della paternità o

della maternità, o il diritto agli alimenti;

Che pertanto non regge la osservazione del Mini

stero che cioè il riconoscimento dei tìglio naturale

non possa dirsi una modificazione nello stato di fa

miglia, ma bensì, la. creazione di uno stato di fami

glia che prima non esisteva; e che il legislatore

p.irlaudo di modificazione nello stato di famiglia sup

ponga la preesistenza di una famiglia; La famiglia del tìglio naturale esisteva e il rico

noscimento 11011 fa altro che modificare i rapporti

giuridici tra il tìglio e la famiglia stessa;

Che se il ragionamento del ministero reggesse, è evi

dente che verrebbe escluso anche il caso della legit

timazione dei tìglio naturale non ancora riconosciuto,

poiché anche in questo caso il tìglio naturale 11011

riconosciuto avrebbe con la legittimazione acquistato

per la prima volta una famiglia.

Considerato invece che il riconoscimento modifica

profondamente lo stato di famiglia del tìglio natu

rale, dandogli diritto a portare il nome di quello dei genitori che io riconobbero, dandogli il diritto agii

alimenti, 1' obbligo di somministrarli al genitore che

lo riconobbe; Che perciò non si può a meno di ritenere che il

riconoscimento di un tìglio naturale è uoa di quelle

modificazioni nello stato di famiglia, delle quali parla

l'art. 95 modificato dalla legge '29 giugno 1882;

Che gli inconvenienti o le frodi che possono deri

vare da questa interpretazione sono argomenti che

possono.consigliare qualche provvedimento legislativo

per porvi riparo, ma 11011 possono certamente essere

argomento per dare alia legge una interpretazione

diversa da quella che corrisponde al senso letterale

e allo spirito della legge ora in vigore;

La Sezione è di avviso che il tìglio naturale rico

nosciuto dopo l'arruolamento abbia diritto a far

passaggio in terza categoria ogniqualvolta, per ef

fetto del riconoscimento, venga a trovarsi in condi

zione che, se fosse esistita al moménto dell* arruola

mento, gli ayrebbe dato diritto a quel passaggio. »

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO,

Parere 12 gennaio 1884 — Ministero della guerra.

Leva militare — (scritto rivedibile alla leva pros

sima e poi alla successiva — Diritto alla St. ca

tegoria. (L. 26 luglio 1876, art. 78, 80; Reg. 30

decembre 1877, art. 378; L. 29 giugno 1882, art. 90).

V iscritto di leva rimandato alla leva futura per

effetto degli art. 78 e 80 della legge, testo unico,

26 luglio 1876, modificati dalla legge 29 giugno

1882, può invocare il diritto di esenzione dal

servizio di prima e seconda categoria tanto nel

giorno della prima leva cui fu rinviato, quanto

nel giorno della seconda.

11 Consiglio, ecc. — Considerato che ai termini de

gli articoli 78 e 80 del testo unico delle leggi sul re

clutamento dell' esercito, del 26 luglio 1876, gli i

scritti di leva di debole costituzione o affetti da in

fermità sanabile, di statura superiore a un metro e

cinquantaquattro centimetri ma inferiore a un me

tro e cinquantasei centimetri, dovevano essere ri

mandati alla prima ventura leva, ad essere poi ri

formati se al tempo di questa erano ancora inabili o

inferiori alla statura di un metro e cinquantasei

centimetri.

Che il regolamento 30 decembre 1877, fatto per l'e

secuzione della citata legge, testo unico, disponeva al

§ 378, che gli iscritti rimandati da classe precedente

per debolezza di costituzione, per infermità presenti

sanabili o percliè deficienti della statura prescritta,

saranno ammessi a provare il titolo all' assegna

zione alla 3. categoria, tanto nel caso che vi aves

sero avuto diritto, per la loro condizione di famiglia

al tempo della leva della loro classe, quanto nei caso

che abbiano acquistato quel diritto posteriormente,

e lo mantengano perfetto nel giorno fissato per l'ar

ruolamento nella leva a cui furono rimandati.

Che gli articoli 78 e 80 della legge, testo unico, del

26 luglio 1876 furono modificati dalla legge 20 giu

gno 1882, nel senso che in caso di debolezza di co

stituzione, di infermità sanabili odi statura fra 1,54

e 1, 56, gli iscritti siano rimandati non una sola

volta alla leva seguente, ma due volte, cosicché ot

tengono la riforma allora soltanto che si trovino i

nabili ancora al tempo della seconda leva cui furono

rimandati.

Considerato che la questione proposta dal Ministero

della guerra consiste nel vedere se 1' iscritto rin

viato ad una prima e poi ad una seconda leva per

le cause sopra indicate, abbia diritto ad ottenere la

assegnazione alla 3. categoria, quando al tempo della

leVa cui fu rinviato per la prima volta,siasi per lui

verificato uno dei casi per i quali sorge tale diritto,

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53 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 54

mentre poi le relative condizioni più non sussistono

quando giunge il tempo della leva, alla quale fu per

la seconda volta rinviato.

Che per meglio chiarire il suo dubbio il Ministero

della guerra cita il caso di certo Lorenzo Guglielmi

inscritto nella classe 1861, mandato rivedibile a quella

del 1862 e poi a quella del 1863, e il quale al tempo

della leva 1862 era primogenito di padre che non ha

altro figlio maggiore di 12 anni, condizione questa

che non esisteva al tempo della leva del 1861 e non

esisterà al tempo di quella del 1863.

Considerato che il regolamento 30 dicembre 1877

era fatto per la esecuzione della legge del 1876 e

non può quindi in massima essere invocato come ar

gomento di interpretazione della legge del 1882.

Che di fronte alla legge del 1876, la quale, nel caso

di cui si tratta, ammetteva un solo rinvio, il § 378

del regolamento 30 decembre 1877 stabiliva dovere

il titolo all' assegnazione in 3. categoria essere man

tenuto perfetto nel giorno fissato per l'arruolamento

della leva a cui furono rimandati.

Che se si vuole applicare ancora questo art. di re

golamento dopo la legge 29 giugno 1882, occorre ap

licarlo però in modo che non contraddica alle dispo

sizioni di questa legge, né allo spirito della medesima.

Che 1' art. 90 di quest' ultima legge dispone: essere

ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal ser

vizio di 1. e di 2. categoria, i capi di lista riman

dati alla prima ventura leva pei motivi-espressi ne

gli articoli 78 e 80; ora le parole: rimandati alla

prima ventura leva, si riferiscono tanto a quelli che

sono rimandati per la prima, quanto a quelli che sono

rimandati per la seconda volta, poiché, tanto ó ri

mandato, alla prima ventura leva, colui che dalla

leva del 1861 é rimandato a quella del 1862, quanto co

lui che dàlia leva del 1862 èrimandato a quella del 1863.

Che la ragione dell' art. 90 ora citato ó nei due

casi la stessa, poiché la legge vuole una cosa sola,

vale a dire che il diritto di esenzione dal servizio di

1. e di 2. categoria esista nel giorno della leva, che

è il concetto al quale si informava appunto il § 378

del regolamento 30 decembre 1877.

Che una diversa risoluzione, oltre all'essere con

traria alla disposizione della legge 29 giugno 1882,

sarebbe pur contraria alla equità, poiché farebbe di

pendere il diritto alla assegnazione in 3. categoria,

dalla circostanza fortuita dell' avere raggiunta la

necessaria robustezza, o la statura dopo il 1. anzi

ché dopo il secondo rinvio; cosicché, nell'esempio a

dotto dal Ministero, il Guglielmi Lorenzo sarebbe

stato assegnato alla 3. categoria se fosse divenuto a

bile al servizio nel 1882 e dovrebbe essere assegnato

alla 1. o 2. se divenuto abile soltanto nel 1883: —

Per questi motivi — La Sezione opina che l'inscritto

di leva rimandato alle leve future per effetto degli

articoli 78 e 80 della legge 1882, possa invocare il

diritto di esenzione dal servizio di 1. e 2. categoria

tento nel giorno della prima leva, cui fu rinviato,

quanto nel giorno della seconda.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 11 agosto 1883.

Consiglio comunale - Aumento (li consiglieri per aumentata popolazione ilei Comune - Quando

entrano In carica. (L. com. prov. art. 203, 209).

La regola che i consiglieri nuovamente eletti en

trano in carica nella prima sessione ordinaria

successiva alla loro elezione, non e applicabile

quando in seguito all'avvenuto mutamento della

rappresentanza comunale per il verificatosi au

mento di popolazione, si sia proceduto alle ele

zioni generali per la intera rinnovazione del

consiglio.

In questo caso il nuovo consiglio entra subito in

carica senza attendere la prima seduta della ses

sione ordinaria successiva alle elezioni.

Il Consiglio ecc. — Ila considerato che per regola i consiglieri rimangono in carica cinque anni, rin

novandosi per quinto ogni anno, surrogandosi i con

siglieri innanzi tempo cessati, ed entrando i nuovi

eletti nel loro ufficio il primo giorno della sessione

ordinaria (articolo 203, 209 legge comunale); Che però tale regola ha una eccezione nel caso del

l'art. 235, in cui, disciolto il consiglio per motivi di

ordine pubblico, si deve provvedere a nuova ele

zione entro il termine di tre mesi; Che altre eccezioni ha nel caso dell'art. 47 pel ri

parto dei consiglieri fra le frazioni del Comune, e

nei casi degli articoli 13 e seguenti per le aggrega zioni e separazioni di Comuni e borgate;

Che si comprende che la elezione generale e l'en

trata dei consiglieri, prima della sessione ordinaria, sono la conseguenza necessaria del provvedimento

previsto dall'art. 235, essendo stato disciolto il con

siglio, alla cui rinnovazione si doveva procedere per

quinto ogni anno colla scadenza prestabilita; Che negli altri casi sopraccennati é altrettanto

manifesta la necessità della elezione generale, ma

non altrettanto manifesta avrebbe potuto sembrare

la necessità del suo effetto immediato, nel supposto che il consiglio essendo tuttora in carica, dovesse, o

almeno potesse rimanervi Ano al principio della ses

sione ordinaria in cui entrerebbe in carica il nuovo

consiglio; Che però il supposto non reggerebbe a riscontro

della massima adottata e confermata dalla giuri

sprudenza per rispetto allo spirito della legge e ai

diritti dipendenti dai nuovi rapporti riconosciuti fra

gli elettori e gli eletti.

Nel caso concreto i rapporti mutati fra gli elet

tori e gli eletti hanno una evidenza anche maggiore.

La nuova rappresentanza del Comune è di venti

consiglieri nominati da elettori con un censo di dieci

lire, mentre il vecchio consiglio fu composto di quin

dici consiglieri nominati da elettori col censo di

cinque lire;

Non potrebbe quindi ritenere conforme allo spirito

della legge, alle massime della giurisprudenza, ai

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