Parere 12 gennaio 1884 —Ministero della guerraSource: Il Foro Italiano, Vol. 9, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1884), pp.51/52-53/54Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23089983 .
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parte terza
«eventi sopraggiunti in famiglia » fu,come dichiara le
stesso ministero, introdotta allo scopo di comprendere anche il caso della legittimazione dei Agli naturali, fatto questo che si era sempre compreso nella prece dente locuzione della legge, che parlava di eventi so
praggiunti in famiglia. Che la questione sta nel vedere se le parole usate
dalla legge in vigore di « modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia » comprenda il caso del ricono
scimento di un tìglio naturale; per modo che questi,
allorché, per effetto del riconoscimento, venga a tro
varsi in una condizione che se fosse esistita prima dell'arruolamento gli avrebbe dato diritto al pas
saggio in terza categoria, venga ad acquistare lo
stesso diritto per il riconoscimento avvenuto dopo: Considerato che con le parole stato di famiglia la
legge designa il complesso dei rapporti esistenti tra
un individuo e le persone della famiglia della quale è nato;
Che anche il tìglio naturale non riconosciuto è in
possesso di uno stato di famiglia che comprende il
complesso dei diritti che egli può, quando si verifi
chino le condizioni della legge, far valere per otte
nere o il formale riconoscimento della paternità o
della maternità, o il diritto agli alimenti;
Che pertanto non regge la osservazione del Mini
stero che cioè il riconoscimento dei tìglio naturale
non possa dirsi una modificazione nello stato di fa
miglia, ma bensì, la. creazione di uno stato di fami
glia che prima non esisteva; e che il legislatore
p.irlaudo di modificazione nello stato di famiglia sup
ponga la preesistenza di una famiglia; La famiglia del tìglio naturale esisteva e il rico
noscimento 11011 fa altro che modificare i rapporti
giuridici tra il tìglio e la famiglia stessa;
Che se il ragionamento del ministero reggesse, è evi
dente che verrebbe escluso anche il caso della legit
timazione dei tìglio naturale non ancora riconosciuto,
poiché anche in questo caso il tìglio naturale 11011
riconosciuto avrebbe con la legittimazione acquistato
per la prima volta una famiglia.
Considerato invece che il riconoscimento modifica
profondamente lo stato di famiglia del tìglio natu
rale, dandogli diritto a portare il nome di quello dei genitori che io riconobbero, dandogli il diritto agii
alimenti, 1' obbligo di somministrarli al genitore che
lo riconobbe; Che perciò non si può a meno di ritenere che il
riconoscimento di un tìglio naturale è uoa di quelle
modificazioni nello stato di famiglia, delle quali parla
l'art. 95 modificato dalla legge '29 giugno 1882;
Che gli inconvenienti o le frodi che possono deri
vare da questa interpretazione sono argomenti che
possono.consigliare qualche provvedimento legislativo
per porvi riparo, ma 11011 possono certamente essere
argomento per dare alia legge una interpretazione
diversa da quella che corrisponde al senso letterale
e allo spirito della legge ora in vigore;
La Sezione è di avviso che il tìglio naturale rico
nosciuto dopo l'arruolamento abbia diritto a far
passaggio in terza categoria ogniqualvolta, per ef
fetto del riconoscimento, venga a trovarsi in condi
zione che, se fosse esistita al moménto dell* arruola
mento, gli ayrebbe dato diritto a quel passaggio. »
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO,
Parere 12 gennaio 1884 — Ministero della guerra.
Leva militare — (scritto rivedibile alla leva pros
sima e poi alla successiva — Diritto alla St. ca
tegoria. (L. 26 luglio 1876, art. 78, 80; Reg. 30
decembre 1877, art. 378; L. 29 giugno 1882, art. 90).
V iscritto di leva rimandato alla leva futura per
effetto degli art. 78 e 80 della legge, testo unico,
26 luglio 1876, modificati dalla legge 29 giugno
1882, può invocare il diritto di esenzione dal
servizio di prima e seconda categoria tanto nel
giorno della prima leva cui fu rinviato, quanto
nel giorno della seconda.
11 Consiglio, ecc. — Considerato che ai termini de
gli articoli 78 e 80 del testo unico delle leggi sul re
clutamento dell' esercito, del 26 luglio 1876, gli i
scritti di leva di debole costituzione o affetti da in
fermità sanabile, di statura superiore a un metro e
cinquantaquattro centimetri ma inferiore a un me
tro e cinquantasei centimetri, dovevano essere ri
mandati alla prima ventura leva, ad essere poi ri
formati se al tempo di questa erano ancora inabili o
inferiori alla statura di un metro e cinquantasei
centimetri.
Che il regolamento 30 decembre 1877, fatto per l'e
secuzione della citata legge, testo unico, disponeva al
§ 378, che gli iscritti rimandati da classe precedente
per debolezza di costituzione, per infermità presenti
sanabili o percliè deficienti della statura prescritta,
saranno ammessi a provare il titolo all' assegna
zione alla 3. categoria, tanto nel caso che vi aves
sero avuto diritto, per la loro condizione di famiglia
al tempo della leva della loro classe, quanto nei caso
che abbiano acquistato quel diritto posteriormente,
e lo mantengano perfetto nel giorno fissato per l'ar
ruolamento nella leva a cui furono rimandati.
Che gli articoli 78 e 80 della legge, testo unico, del
26 luglio 1876 furono modificati dalla legge 20 giu
gno 1882, nel senso che in caso di debolezza di co
stituzione, di infermità sanabili odi statura fra 1,54
e 1, 56, gli iscritti siano rimandati non una sola
volta alla leva seguente, ma due volte, cosicché ot
tengono la riforma allora soltanto che si trovino i
nabili ancora al tempo della seconda leva cui furono
rimandati.
Considerato che la questione proposta dal Ministero
della guerra consiste nel vedere se 1' iscritto rin
viato ad una prima e poi ad una seconda leva per
le cause sopra indicate, abbia diritto ad ottenere la
assegnazione alla 3. categoria, quando al tempo della
leVa cui fu rinviato per la prima volta,siasi per lui
verificato uno dei casi per i quali sorge tale diritto,
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53 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 54
mentre poi le relative condizioni più non sussistono
quando giunge il tempo della leva, alla quale fu per
la seconda volta rinviato.
Che per meglio chiarire il suo dubbio il Ministero
della guerra cita il caso di certo Lorenzo Guglielmi
inscritto nella classe 1861, mandato rivedibile a quella
del 1862 e poi a quella del 1863, e il quale al tempo
della leva 1862 era primogenito di padre che non ha
altro figlio maggiore di 12 anni, condizione questa
che non esisteva al tempo della leva del 1861 e non
esisterà al tempo di quella del 1863.
Considerato che il regolamento 30 dicembre 1877
era fatto per la esecuzione della legge del 1876 e
non può quindi in massima essere invocato come ar
gomento di interpretazione della legge del 1882.
Che di fronte alla legge del 1876, la quale, nel caso
di cui si tratta, ammetteva un solo rinvio, il § 378
del regolamento 30 decembre 1877 stabiliva dovere
il titolo all' assegnazione in 3. categoria essere man
tenuto perfetto nel giorno fissato per l'arruolamento
della leva a cui furono rimandati.
Che se si vuole applicare ancora questo art. di re
golamento dopo la legge 29 giugno 1882, occorre ap
licarlo però in modo che non contraddica alle dispo
sizioni di questa legge, né allo spirito della medesima.
Che 1' art. 90 di quest' ultima legge dispone: essere
ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal ser
vizio di 1. e di 2. categoria, i capi di lista riman
dati alla prima ventura leva pei motivi-espressi ne
gli articoli 78 e 80; ora le parole: rimandati alla
prima ventura leva, si riferiscono tanto a quelli che
sono rimandati per la prima, quanto a quelli che sono
rimandati per la seconda volta, poiché, tanto ó ri
mandato, alla prima ventura leva, colui che dalla
leva del 1861 é rimandato a quella del 1862, quanto co
lui che dàlia leva del 1862 èrimandato a quella del 1863.
Che la ragione dell' art. 90 ora citato ó nei due
casi la stessa, poiché la legge vuole una cosa sola,
vale a dire che il diritto di esenzione dal servizio di
1. e di 2. categoria esista nel giorno della leva, che
è il concetto al quale si informava appunto il § 378
del regolamento 30 decembre 1877.
Che una diversa risoluzione, oltre all'essere con
traria alla disposizione della legge 29 giugno 1882,
sarebbe pur contraria alla equità, poiché farebbe di
pendere il diritto alla assegnazione in 3. categoria,
dalla circostanza fortuita dell' avere raggiunta la
necessaria robustezza, o la statura dopo il 1. anzi
ché dopo il secondo rinvio; cosicché, nell'esempio a
dotto dal Ministero, il Guglielmi Lorenzo sarebbe
stato assegnato alla 3. categoria se fosse divenuto a
bile al servizio nel 1882 e dovrebbe essere assegnato
alla 1. o 2. se divenuto abile soltanto nel 1883: —
Per questi motivi — La Sezione opina che l'inscritto
di leva rimandato alle leve future per effetto degli
articoli 78 e 80 della legge 1882, possa invocare il
diritto di esenzione dal servizio di 1. e 2. categoria
tento nel giorno della prima leva, cui fu rinviato,
quanto nel giorno della seconda.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 11 agosto 1883.
Consiglio comunale - Aumento (li consiglieri per aumentata popolazione ilei Comune - Quando
entrano In carica. (L. com. prov. art. 203, 209).
La regola che i consiglieri nuovamente eletti en
trano in carica nella prima sessione ordinaria
successiva alla loro elezione, non e applicabile
quando in seguito all'avvenuto mutamento della
rappresentanza comunale per il verificatosi au
mento di popolazione, si sia proceduto alle ele
zioni generali per la intera rinnovazione del
consiglio.
In questo caso il nuovo consiglio entra subito in
carica senza attendere la prima seduta della ses
sione ordinaria successiva alle elezioni.
Il Consiglio ecc. — Ila considerato che per regola i consiglieri rimangono in carica cinque anni, rin
novandosi per quinto ogni anno, surrogandosi i con
siglieri innanzi tempo cessati, ed entrando i nuovi
eletti nel loro ufficio il primo giorno della sessione
ordinaria (articolo 203, 209 legge comunale); Che però tale regola ha una eccezione nel caso del
l'art. 235, in cui, disciolto il consiglio per motivi di
ordine pubblico, si deve provvedere a nuova ele
zione entro il termine di tre mesi; Che altre eccezioni ha nel caso dell'art. 47 pel ri
parto dei consiglieri fra le frazioni del Comune, e
nei casi degli articoli 13 e seguenti per le aggrega zioni e separazioni di Comuni e borgate;
Che si comprende che la elezione generale e l'en
trata dei consiglieri, prima della sessione ordinaria, sono la conseguenza necessaria del provvedimento
previsto dall'art. 235, essendo stato disciolto il con
siglio, alla cui rinnovazione si doveva procedere per
quinto ogni anno colla scadenza prestabilita; Che negli altri casi sopraccennati é altrettanto
manifesta la necessità della elezione generale, ma
non altrettanto manifesta avrebbe potuto sembrare
la necessità del suo effetto immediato, nel supposto che il consiglio essendo tuttora in carica, dovesse, o
almeno potesse rimanervi Ano al principio della ses
sione ordinaria in cui entrerebbe in carica il nuovo
consiglio; Che però il supposto non reggerebbe a riscontro
della massima adottata e confermata dalla giuri
sprudenza per rispetto allo spirito della legge e ai
diritti dipendenti dai nuovi rapporti riconosciuti fra
gli elettori e gli eletti.
Nel caso concreto i rapporti mutati fra gli elet
tori e gli eletti hanno una evidenza anche maggiore.
La nuova rappresentanza del Comune è di venti
consiglieri nominati da elettori con un censo di dieci
lire, mentre il vecchio consiglio fu composto di quin
dici consiglieri nominati da elettori col censo di
cinque lire;
Non potrebbe quindi ritenere conforme allo spirito
della legge, alle massime della giurisprudenza, ai
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