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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 13 giugno 1879 (Sezioni riunite dell'Interno e...

Date post: 12-Jan-2017
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Parere 13 giugno 1879 (Sezioni riunite dell'Interno e Finanze) —Ministeri dell'interno e delle finanze Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 105/106-107/108 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086496 . Accessed: 19/06/2014 15:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.34 on Thu, 19 Jun 2014 15:43:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Parere 13 giugno 1879 (Sezioni riunite dell'Interno e Finanze) —Ministeri dell'interno e dellefinanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.105/106-107/108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086496 .

Accessed: 19/06/2014 15:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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105 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 106

CONSIGLIO DI STATO. Parere 2 agosto 1879, adottato. — Ministero dell'in

terno. *

Siiulaei conlVriiiati per nu altro triennio — So ilel»

Itano nuovamente prestare g'inrauieiito.

I sindaci che vengono confermati per un altro triennio

non devono sottoporsi nuovamente alla prestazione

del giuramento prescritto dall'art. 100 della legge

comunale. (1)

Il Consiglio, ecc. — Ha considerato che la presta zione del giuramento per parte degli ufffziali gover

nativi, tra i quali sono compresi i sindaci, è un atto

per mezzo del quale viefte ad essere congiunto ciò che

attiene al loro carattere pubblico, giacché prima di

esso il funzionario non ha qualità per esercitare l'uf

ficio statogli conferito; ma una volta prestato, qua

lunque sia la durata delle funzioni di cui trovasi ri

vestito, non ha più bisogno di essere rinnovato; Che se il sindaco, a termini dell' art. 98 della legge

comunale e provinciale, non dura in ufficio che soli

tre anni, stabilisce però lo stesso articolo ch'egli può essere confermato ove conservi la qualità di consi

gliere; e siccome la conferma è un provvedimento che esclude l'idea d'una cessazione od interruzione di

servizio, rendesi manifesto che egli continua ad es

sere vincolato dal prestato giuramento, come quello

che non ha limitazione, e si estende a tutto il tempo

in cui il sindaco rimane in ufficio; E per questi motivi, la Sezione avvisa, che i sindaci

confermati per un altro triennio non debbano prestare

un nuovo giuramento.

(1) Questo parere essendo stato adottato dal ministero dell'interno, ha perduto ogni importanza la nota 30 dicembre 1873 dello stesso mi nistero (Manuale degli amm., 1874, 48) con la quale fu esposta una contraria opinione.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 13 giugno 1879 (Sezioni riunite dell'Interno e

Finanze) — Ministeri dell'interno e delle tìnanze.

Esattorie — Questioni relative — Competenza «lei

JlinUtero «ielle finanze a decidere in seconda

istanza dogio la decisione «lei prefetto — I^ite fra

il consorzio esattoriale e l'esattore — Transazione

— Approvazione del prefetto — Stieorso.

Per l'art. 100 della legge 20 api-ile 1871 qualunque vertenza insorga in via amministrativa, sia di am

messibilità, sia di merito, fra gli esattori, i ricevi

tori, i Comuni o le rappresentanze consorziali, e

le Provincie, deve essere risoluta in prima istanza

dal prefetto, ed in seconda istanza dal ministro

delle finanze, esclusa così l'ingerenza del ministro

dell' interno. (2)

Quindi sui ricorsi prodotti contro le decisioni dei pre

fetti in simili questioni deve sempre provvedere il

Ministero delle finanze. (3)

Spetta al Ministero delle finanze di risolvere in grado

di appello, a senso del detto art. 100 della legge

20 aprile 1871, intorno al ricorso di uno dei Co

muni fadenti parte del consorzio esattoriale contro

Vapprovazione impartita dal prefetto ad una tran

sazione di una lite avvenuta tra il consorzio e lo

esattore relativa a questioni d'interpretazione della

tariffa esattoriale.

XJna tuie transazione cade sotto la giurisdizione spe

ciale stabilita dal citato art. 100 di detta legge, e

perciò è sottoposta all'approvazione delprefetto, salvo

al Ministero delle finanze dì giudicare, in grado

di appello, se con tale approvazione il prefetto abbia

bene/ o male pronunziato.

Quando dagli atti risulta che il prefetto coli'apporre

la sua approvazione alla transazione ha giudicato

che le concessioni fatte dalla rappresentanza con

sorziale fossero abbastanza compensate dalla ces

sazione della vertenza, e dalle concessioni fatte a

sua volta dall' esattore al consorzio, il Ministero non

avrebbe elementi, in tale stato di cose, per respingere

la transazione e costringere la rappresentanza con

sorziale a far rivivere il sopito litigio e correre

tutti i i-ischi di una contestazione giudiziaria.

Il Consiglio, ecc. — Sulla questione di competenza

fra i due Ministeri dell' interno e delle finanze ha consi

derato che nella sostanza trattasi di una questione in

sorta tra un consorzio esattoriale ed un esattore sulla

interpretazione del contratto fra i medesimi stipulato,

e di una transazione a tal uopo proposta ed accettata

dalle parti interessate;

Che a termini del diritto comune sulla amministra

zione comunale nessuna facoltà competerebbe al pre

fetto di ingerirsi ed interloquire in simili controversie,

e tanto meno d'interporre la propria autorità per dare

o negare l'approvazione alle transazioni stipulate dai

Comuni nel loro interesse;

Che per conseguenza l'approvazione impartita dal

prefetto di Torino alla transazione della quale si tratta

non si può considerare come un atto di ordinaria giu

risdizione del prefetto stesso, nè può trovare radice

che nelle prescrizioni della citata legge del 20 aprile

1871, e precisamente nel tenore dell'art. 100 della legge

stessa, che attribuisce la risoluzione delle controversie

insorte tra i consorzi e gli esattori, in primo grado ai

prefetti, ed in grado di appello al Ministero delle fi

nanze; . '

. „

Che perciò il giudicare se il prefetto abbia bene o

male spesa la sua competenza in una questione di si

mile natura, e se abbia bene o male giudicato col te

nore della sua pronuncia, appartiene a quella autorità

(2-3) Su questa questione il Consiglio di Stato ha avuto già altre

volte occasione di pronunciarsi in senso conforme. Vedi specialmente i pareri del 17 gennaio 1877 (Comune di Buccino, ricorso Falcone); 9 maggio 1879 (Comune di Casignana) e 16 maggio 1879 (Comune di

Casalnovo Monterotaro), pubblicati per intero nel pregiato periodico il Manuale degli amm. (1879, c. 243 in nota al parere che anche noi

riproduciamo).

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte 111. — 10.

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107 PARTE TERZA 108

cui spetta di risolvere simili controversie in grado di

appello, vale a dire al Ministero delle finanze.

Sul merito della controversia ha considerato che tale

questione si distingue anche essa a sua'volta in una que

stione di competenza, ed in una questione di merito.

La questione di competenza fu sollevata dal Mini

stero delle finanze, il quale esternò l'avviso che es

sendo fra le parti pendente un giudizio, non potesse

essere fra le competenze dell'autorità firn in ini strati va

l'interloquire in proposito.

Le due Sezioni osservano in contrario che non vi ha

legge che vieti alle parti contendenti avanti all'autorità

giudiziaria di comporre fra di loro le sollevate vertenze,

e di ritirare l'azione e le riconvenzionali proposte;

Che ciò facendo le parti non invadono per nulla la

competenza dell'autorità giudiziaria, nè hanno d'uopo

dell'intervento di questa per legittimare le loro con

venzioni;

Che quando tali convenzioni si passalo fra enti sog

getti ad una speciale tutela, mentre cessano di essere

soggette all'autorità giudiziaria, la di cui competenza

cessa col ritiro dell'azione, ricadono naturalmente sotto

l'ispezione dell'autorità tutoria, la quale non può aste

nersi dallo interporre la sua pronuncia a termini di

legge; Che perciò nel caso nostro avendo le parti conten

denti, vale a dire la rappresentanza consorziale da una

parte e l'esattore dall'altra, convenuto di abbandonare

la sede contenziosa, ed avendo con apposita conven

zione tra di loro stipulata, transatte le questioni sol

levatesi sulla interpretazione del contratto esattoriale,

non vi ha dubbio che tale convenzione doveva ricadere

sotto la giurisdizione speciale stabilita nell'art. 100 della

citata legge; Che per conseguenza il prefetto, quando apponeva la

sua approvazione a tale convenzione, faceva atto di

propria competenza, e non può sotto tale riguardo il

suo operato essere redarguito.

Tutto ciò premesso, rimane l'ultima questione di puro

merito, vale a dire se il prefetto abbia bene o male

pronunziato quando approvava la convenzione di cui

si tratta, o se siano fondati i reclami elevati dal Co

mune di Riva di Chieri contro la medesima;

Considerato che la convenzione della quale si tratta

aveva per iscopo di far cessare una contestazione giu

diziaria sollevatasi fra le parti contendenti sulla inter

pretazione del contratto esattoriale;

Che nel valutare le probabilità sull'esito delle con

testazioni elevate devesi naturalmente riconoscere nelle

parti una certa larghezza d'interpretazione, per cui

abbandonando in parte le rispettive pretese, si ponga

termine all'insorto litigio;

Che il prefetto, coll'apporre la sua approvazione alla

transazione, della quale si tratta, ha giudicato che le •

concessioni fatte dalla rappresentanza consorziale allo

esattore fossero abbastanza compensate dalla cessa

zione della vertenza, e dalle concessioni fatte a sua

volta dall'esattore al consorzio;

Che in tale stato di cose non si avrebbero elementi

per portare un contrario giudizio e, respingendo la

transazione, costringere la rappresentanza consorziale

a far rivivere il sopito litigio, e correre tutti i rischi

di una contestazione giudiziaria;

Per queste considerazioni le due Sezioni sono di av

viso :

Che debbano essere respinti i richiami elevati dal

Comune di Riva di Chieri contro il sovramenzionato

decreto del prefetto di Torino del 20 gennaio 1879, e che

tale provvedimento debba essere fatto dal Ministero

delle finanze.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 17 luglio 1878, adottato — Ric. Marcucci (Ele

zioni provinciali di Caserta).

Selezioni amministrative — Mpcìsì#iiì «lei Consiglio

provinciale — ìticorsi — Termini — Delegati

stradali — Eleggibilità (Leg. com. e prov., arti

coli 161, 227).

Le decisioni dei Consigli provinciali relative alle ope

razioni elettorali essendo definitive, e non facen

dosi nemmeno luogo al ricorso ai Tribunali, non

è ricevibile un ricorso al Governo del Re contro tali

decisioni : salvo al Governo di ritenerlo come sem

plice denuncia pei provvedimenti d' ufficio a ter

mini dell'art. 22 7 duella legge comunale.

Deve essere respinto a sensi dell'art. 161 della legge

comunale il ricorso contro una decisione della De

putazione provinciale in materia di elezioni pro

vinciali, che viene notificato giudiziariamente allo

interessato dopoché è già chiusa la prima sessione

del Consiglio provinciale successiva alla decisione

della Deputazione.

Non è fra gli oggetti dalla legge demandati alle de

liberazioni delle Giunte comunali quello di ricor

rere contro la proclama sione di un consigliere pro

vinciale; quindi un tale ricorso è inammissibile.

1 delegati stradali nominati dal prefetto agli effetti

della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali

obbligatorie, possono essere eletti consiglieri pro

vinciali.

Il Consiglio, ecc. — Considerato che il ricorso del

Marcucci, come tale, è irricevibile, giacché le decisioni

dei Consigli provinciali relative alle operazioni elet

torali sono definitive, e contro le medesime non si fa

luogo nemmeno a ricorso ai Tribunali ;

Che ritenuto il medesimo come semplice denunzia,

e prendendo ad esaminare le decisioni del Consiglio

provinciale ha considerato:

Che il medesimo ha pronunziato secondo la legge

quando ha respinto il ricorso dell'elettore Caparelli, a

fronte del prescritto dell'art. 161 della legge comunale,

perchè notificato giudiziariamente all'interessato il 1° ot

tobre 1877, e così due giorni dopo che 'la prima ses

sione del Consiglio provinciale successiva al decreto

della Deputazione provinciale del 23 agosto era chiusa; Ritenuto che conforme alla legge si presenta pur

anco il pronunziato del Consiglio provinciale del 29 set

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