Parere 13 giugno 1879 (Sezioni riunite dell'Interno e Finanze) —Ministeri dell'interno e dellefinanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.105/106-107/108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086496 .
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105 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 106
CONSIGLIO DI STATO. Parere 2 agosto 1879, adottato. — Ministero dell'in
terno. *
Siiulaei conlVriiiati per nu altro triennio — So ilel»
Itano nuovamente prestare g'inrauieiito.
I sindaci che vengono confermati per un altro triennio
non devono sottoporsi nuovamente alla prestazione
del giuramento prescritto dall'art. 100 della legge
comunale. (1)
Il Consiglio, ecc. — Ha considerato che la presta zione del giuramento per parte degli ufffziali gover
nativi, tra i quali sono compresi i sindaci, è un atto
per mezzo del quale viefte ad essere congiunto ciò che
attiene al loro carattere pubblico, giacché prima di
esso il funzionario non ha qualità per esercitare l'uf
ficio statogli conferito; ma una volta prestato, qua
lunque sia la durata delle funzioni di cui trovasi ri
vestito, non ha più bisogno di essere rinnovato; Che se il sindaco, a termini dell' art. 98 della legge
comunale e provinciale, non dura in ufficio che soli
tre anni, stabilisce però lo stesso articolo ch'egli può essere confermato ove conservi la qualità di consi
gliere; e siccome la conferma è un provvedimento che esclude l'idea d'una cessazione od interruzione di
servizio, rendesi manifesto che egli continua ad es
sere vincolato dal prestato giuramento, come quello
che non ha limitazione, e si estende a tutto il tempo
in cui il sindaco rimane in ufficio; E per questi motivi, la Sezione avvisa, che i sindaci
confermati per un altro triennio non debbano prestare
un nuovo giuramento.
(1) Questo parere essendo stato adottato dal ministero dell'interno, ha perduto ogni importanza la nota 30 dicembre 1873 dello stesso mi nistero (Manuale degli amm., 1874, 48) con la quale fu esposta una contraria opinione.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 13 giugno 1879 (Sezioni riunite dell'Interno e
Finanze) — Ministeri dell'interno e delle tìnanze.
Esattorie — Questioni relative — Competenza «lei
JlinUtero «ielle finanze a decidere in seconda
istanza dogio la decisione «lei prefetto — I^ite fra
il consorzio esattoriale e l'esattore — Transazione
— Approvazione del prefetto — Stieorso.
Per l'art. 100 della legge 20 api-ile 1871 qualunque vertenza insorga in via amministrativa, sia di am
messibilità, sia di merito, fra gli esattori, i ricevi
tori, i Comuni o le rappresentanze consorziali, e
le Provincie, deve essere risoluta in prima istanza
dal prefetto, ed in seconda istanza dal ministro
delle finanze, esclusa così l'ingerenza del ministro
dell' interno. (2)
Quindi sui ricorsi prodotti contro le decisioni dei pre
fetti in simili questioni deve sempre provvedere il
Ministero delle finanze. (3)
Spetta al Ministero delle finanze di risolvere in grado
di appello, a senso del detto art. 100 della legge
20 aprile 1871, intorno al ricorso di uno dei Co
muni fadenti parte del consorzio esattoriale contro
Vapprovazione impartita dal prefetto ad una tran
sazione di una lite avvenuta tra il consorzio e lo
esattore relativa a questioni d'interpretazione della
tariffa esattoriale.
XJna tuie transazione cade sotto la giurisdizione spe
ciale stabilita dal citato art. 100 di detta legge, e
perciò è sottoposta all'approvazione delprefetto, salvo
al Ministero delle finanze dì giudicare, in grado
di appello, se con tale approvazione il prefetto abbia
bene/ o male pronunziato.
Quando dagli atti risulta che il prefetto coli'apporre
la sua approvazione alla transazione ha giudicato
che le concessioni fatte dalla rappresentanza con
sorziale fossero abbastanza compensate dalla ces
sazione della vertenza, e dalle concessioni fatte a
sua volta dall' esattore al consorzio, il Ministero non
avrebbe elementi, in tale stato di cose, per respingere
la transazione e costringere la rappresentanza con
sorziale a far rivivere il sopito litigio e correre
tutti i i-ischi di una contestazione giudiziaria.
Il Consiglio, ecc. — Sulla questione di competenza
fra i due Ministeri dell' interno e delle finanze ha consi
derato che nella sostanza trattasi di una questione in
sorta tra un consorzio esattoriale ed un esattore sulla
interpretazione del contratto fra i medesimi stipulato,
e di una transazione a tal uopo proposta ed accettata
dalle parti interessate;
Che a termini del diritto comune sulla amministra
zione comunale nessuna facoltà competerebbe al pre
fetto di ingerirsi ed interloquire in simili controversie,
e tanto meno d'interporre la propria autorità per dare
o negare l'approvazione alle transazioni stipulate dai
Comuni nel loro interesse;
Che per conseguenza l'approvazione impartita dal
prefetto di Torino alla transazione della quale si tratta
non si può considerare come un atto di ordinaria giu
risdizione del prefetto stesso, nè può trovare radice
che nelle prescrizioni della citata legge del 20 aprile
1871, e precisamente nel tenore dell'art. 100 della legge
stessa, che attribuisce la risoluzione delle controversie
insorte tra i consorzi e gli esattori, in primo grado ai
prefetti, ed in grado di appello al Ministero delle fi
nanze; . '
. „
Che perciò il giudicare se il prefetto abbia bene o
male spesa la sua competenza in una questione di si
mile natura, e se abbia bene o male giudicato col te
nore della sua pronuncia, appartiene a quella autorità
(2-3) Su questa questione il Consiglio di Stato ha avuto già altre
volte occasione di pronunciarsi in senso conforme. Vedi specialmente i pareri del 17 gennaio 1877 (Comune di Buccino, ricorso Falcone); 9 maggio 1879 (Comune di Casignana) e 16 maggio 1879 (Comune di
Casalnovo Monterotaro), pubblicati per intero nel pregiato periodico il Manuale degli amm. (1879, c. 243 in nota al parere che anche noi
riproduciamo).
Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte 111. — 10.
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107 PARTE TERZA 108
cui spetta di risolvere simili controversie in grado di
appello, vale a dire al Ministero delle finanze.
Sul merito della controversia ha considerato che tale
questione si distingue anche essa a sua'volta in una que
stione di competenza, ed in una questione di merito.
La questione di competenza fu sollevata dal Mini
stero delle finanze, il quale esternò l'avviso che es
sendo fra le parti pendente un giudizio, non potesse
essere fra le competenze dell'autorità firn in ini strati va
l'interloquire in proposito.
Le due Sezioni osservano in contrario che non vi ha
legge che vieti alle parti contendenti avanti all'autorità
giudiziaria di comporre fra di loro le sollevate vertenze,
e di ritirare l'azione e le riconvenzionali proposte;
Che ciò facendo le parti non invadono per nulla la
competenza dell'autorità giudiziaria, nè hanno d'uopo
dell'intervento di questa per legittimare le loro con
venzioni;
Che quando tali convenzioni si passalo fra enti sog
getti ad una speciale tutela, mentre cessano di essere
soggette all'autorità giudiziaria, la di cui competenza
cessa col ritiro dell'azione, ricadono naturalmente sotto
l'ispezione dell'autorità tutoria, la quale non può aste
nersi dallo interporre la sua pronuncia a termini di
legge; Che perciò nel caso nostro avendo le parti conten
denti, vale a dire la rappresentanza consorziale da una
parte e l'esattore dall'altra, convenuto di abbandonare
la sede contenziosa, ed avendo con apposita conven
zione tra di loro stipulata, transatte le questioni sol
levatesi sulla interpretazione del contratto esattoriale,
non vi ha dubbio che tale convenzione doveva ricadere
sotto la giurisdizione speciale stabilita nell'art. 100 della
citata legge; Che per conseguenza il prefetto, quando apponeva la
sua approvazione a tale convenzione, faceva atto di
propria competenza, e non può sotto tale riguardo il
suo operato essere redarguito.
Tutto ciò premesso, rimane l'ultima questione di puro
merito, vale a dire se il prefetto abbia bene o male
pronunziato quando approvava la convenzione di cui
si tratta, o se siano fondati i reclami elevati dal Co
mune di Riva di Chieri contro la medesima;
Considerato che la convenzione della quale si tratta
aveva per iscopo di far cessare una contestazione giu
diziaria sollevatasi fra le parti contendenti sulla inter
pretazione del contratto esattoriale;
Che nel valutare le probabilità sull'esito delle con
testazioni elevate devesi naturalmente riconoscere nelle
parti una certa larghezza d'interpretazione, per cui
abbandonando in parte le rispettive pretese, si ponga
termine all'insorto litigio;
Che il prefetto, coll'apporre la sua approvazione alla
transazione, della quale si tratta, ha giudicato che le •
concessioni fatte dalla rappresentanza consorziale allo
esattore fossero abbastanza compensate dalla cessa
zione della vertenza, e dalle concessioni fatte a sua
volta dall'esattore al consorzio;
Che in tale stato di cose non si avrebbero elementi
per portare un contrario giudizio e, respingendo la
transazione, costringere la rappresentanza consorziale
a far rivivere il sopito litigio, e correre tutti i rischi
di una contestazione giudiziaria;
Per queste considerazioni le due Sezioni sono di av
viso :
Che debbano essere respinti i richiami elevati dal
Comune di Riva di Chieri contro il sovramenzionato
decreto del prefetto di Torino del 20 gennaio 1879, e che
tale provvedimento debba essere fatto dal Ministero
delle finanze.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 17 luglio 1878, adottato — Ric. Marcucci (Ele
zioni provinciali di Caserta).
Selezioni amministrative — Mpcìsì#iiì «lei Consiglio
provinciale — ìticorsi — Termini — Delegati
stradali — Eleggibilità (Leg. com. e prov., arti
coli 161, 227).
Le decisioni dei Consigli provinciali relative alle ope
razioni elettorali essendo definitive, e non facen
dosi nemmeno luogo al ricorso ai Tribunali, non
è ricevibile un ricorso al Governo del Re contro tali
decisioni : salvo al Governo di ritenerlo come sem
plice denuncia pei provvedimenti d' ufficio a ter
mini dell'art. 22 7 duella legge comunale.
Deve essere respinto a sensi dell'art. 161 della legge
comunale il ricorso contro una decisione della De
putazione provinciale in materia di elezioni pro
vinciali, che viene notificato giudiziariamente allo
interessato dopoché è già chiusa la prima sessione
del Consiglio provinciale successiva alla decisione
della Deputazione.
Non è fra gli oggetti dalla legge demandati alle de
liberazioni delle Giunte comunali quello di ricor
rere contro la proclama sione di un consigliere pro
vinciale; quindi un tale ricorso è inammissibile.
1 delegati stradali nominati dal prefetto agli effetti
della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali
obbligatorie, possono essere eletti consiglieri pro
vinciali.
Il Consiglio, ecc. — Considerato che il ricorso del
Marcucci, come tale, è irricevibile, giacché le decisioni
dei Consigli provinciali relative alle operazioni elet
torali sono definitive, e contro le medesime non si fa
luogo nemmeno a ricorso ai Tribunali ;
Che ritenuto il medesimo come semplice denunzia,
e prendendo ad esaminare le decisioni del Consiglio
provinciale ha considerato:
Che il medesimo ha pronunziato secondo la legge
quando ha respinto il ricorso dell'elettore Caparelli, a
fronte del prescritto dell'art. 161 della legge comunale,
perchè notificato giudiziariamente all'interessato il 1° ot
tobre 1877, e così due giorni dopo che 'la prima ses
sione del Consiglio provinciale successiva al decreto
della Deputazione provinciale del 23 agosto era chiusa; Ritenuto che conforme alla legge si presenta pur
anco il pronunziato del Consiglio provinciale del 29 set
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