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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 19 aprile 1879, adottato. — Prefetto di...

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Parere 19 aprile 1879, adottato. —Prefetto di Reggio Emilia Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 81/82-83/84 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086481 . Accessed: 18/06/2014 16:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.60 on Wed, 18 Jun 2014 16:00:05 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 19 aprile 1879, adottato. — Prefetto di Reggio Emilia

Parere 19 aprile 1879, adottato. —Prefetto di Reggio EmiliaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.81/82-83/84Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086481 .

Accessed: 18/06/2014 16:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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81 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 82

CONSIGLIO DI STATO. Parere 28 febbraio 1879, adottato — Ministero delle

finanze.

Esattore — Contribuenti morosi — Espropriazione — Prefetto — Incompetenza (Leg. 20 aprile 1871,

art. 72, 73).

Il prefetto non è competente a giudicare della vali

dità o nullità delle aggiudicazioni approvate dal

pretore degli stabili espropriati ad istanza del

l'esattore a carico dei contribuenti morosi. (1)

11 Consiglio, ecc. — Considerato che per l'art. 43 della

legge 20 aprile 1874 all'esecuzione immobiliare si pro

cede solo dopo la mobiliare; per l'art. 44 è disposto

l'avviso per la vendita degli immobili, quale dall'arti

colo 45 si vuole trascritto nella Cancelleria della Pre

tura dèi mandamento dove sono situati gì' immobili da

vendersi, e dall'art. 46 inserito nel giornale ed affisso,

e dall'art. 48 notificato, ecc.; Che l'art. 49 deferisce al pretore la nomina di un

custode, l'art. 50 impone all'esattore l'esibizione del

fascicolo nella Cancelleria della Pretura, e l'art. 51 fa

presiedere l'asta dal pretore che, assistito dal cancel

liere, delibera e redige l'atto d'asta;

Che, sempre per mezzo del pretore, l'art. 52 prov vede al secondo incanto, e il 54 al terzo, con passare

gli articoli 55 e 57 a statuire sugli effetti sia per la

distribuzione del prezzo, come pel riscatto, cui si com

mette allo stesso pretore di dichiarare effettuato; Che pertanto nell'economia della legge del 20 aprile

1871, da quando il pretore comparisce a presiedere

l'asta, non pare possa mescolarsi altrimenti il prefetto

(autorità amministrativa) ; Che infatti per l'art. 41 del regolamento, non il pre

fetto, ma è il pretore il quale esamina gli atti, e so

spende l'asta se non li trova regolari; e trovasi de

ciso valere il verbale d'aggiudicazione del pretore la

sentenza di vendita dei giudizi comuni d'aggiudica zione.

E, ciò premesso, ha considerato:

Che se dubbio a mescolare il pretore, anche dopo

l'asta, potrà sorgere, esso cadrà rispetto alla decisione

che fosse da portare sugli atti anteriori all'asta, o che

riguardino l'esecuzione mobiliare; Ma che, non appena cominciata l'asta, pare il dubbio

da risolvere nel senso che non altra competenza ri

manga se non quella del pretore chiamato a presie dere l'asta, e nella Cancelleria del quale, con l'avviso, devono depositarsi gli atti comprovanti la insufficienza

della esecuzione mobiliare e poi gli elenchi censuari e

ipotecari, prova d'affissioni, giornale, ecc.;

Ond'è che, sentito il relatore, avvisa che il prefetto non sia competente a decidere sulla validità dell'ag

giudicazione approvata dal pretore nelle esecuzioni

immobiliari consumate sulle istanze d'esattori.

(1) V. in proposito il parere del Consiglio di Stato, 3 febbraio 1877, Omodeo Salé c. Ministero finanze (Foro it., 1877, III. col. 145 con richiami di giurisprudenza) e Cass. Roma, 19 dicembre 1878, Masini c. Pierri (Foro it., anno corr., I, col. 354 con nota). V. pure uno studio delPavv. Alizeri (Giornale delle leggi, 1878, pag. 97) « L'autorità giu diziaria. la revoca e la sospensione degli atti esecutivi in materia

d'imposte ».

CONSIGLIO DI STATO. •

Parere 26 febbraio 1879, adottato — Comune di Loco

rotondó.

Assessore comunale — Funzioni di sindaco — Sospen sione — Scadenza da consigliere — Btielezione.

La sospensione di un assessore dalle funzioni di sin

daco cessa con la scadenza del medesimo dalla ca

rica di consigliere. Quindi se fu rieletlo consigliere e fu nuovamente nominato assessore, la delibera

zione di nomina deve ritenersi perfettamente re

golare.

Il Consiglio, ecc. — Ritenuto che Vittorio Aprile fu

per provvedimento del 20 agosto 1878 sospeso dalle

funzioni di sindaco del comune di Locorotondo; Che scaduto dalla carica di consigliere comunale, ed

essendosi proceduto alla rinnovazione del quinto nei

Comizi del 31 luglio stesso anno, il Vittorio Aprile fu

nuovamente eletto consigliere; Che nell' adunanza del Consiglio comunale del 14 set

tembre il Vittorio Aprile fu nominato assessore muni

cipale ;

Che il prefetto di Bari non avvertendo alla scadenza

della carica di consigliere, per cui il Vittorio Aprile aveva anche perduta la qualità di sindaco, e riguar dandolo tale, quantunque sospeso dall'esercizio delle

funzioni, annullò la deliberazione del 14 settembre con

decreto del 28 stesso mese; Che il Consiglio comunale ricorre per la revoca del

decreto medesimo ; Che il prefetto riconosce l'errore incorso; Considerato che l'istanza del Comune è perfetta

mente fondata, e regolare si presenta la nomina di

Vittorio Aprile ad assessore; Avvisa che il decreto del prefetto di Bari debba es

sere revocato.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 19 aprile 1879, adottato. — Prefetto di Reggio

Emilia.

Elezioni amministrative — Elettori non Iscritti —

A Missione al voto — Nullità (Leg. com. e prov., art. 60).

Comunque sia evidente l'errore materiale commesso

dalla Giunta, la quale, credendo di cancellare

dalla lista un elettore deceduto, ha invece cancel

lato un suo fratello vivente, tuttavia questa circo

stanza non vede a dare diritto all' elettore cancel

lato di prendere parte alla votazione, salvo si trovi

nel caso delle eccezioni di cui nell'art. 60 della

legge comunale.

Quindi se l'ufficio elettorale lo ha non ostante am

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Porte III. — 8.

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PARTE TERZA 84

messo a votare, ove il suo voto abbia potuto in

fluire velia elezione di alcuno dei consiglieri, si

deve annullare per questa, parte la elezione, ri

manendo ferme e valide nel resto le operazioni

elettorali. (1)

Il Consiglio, ecc. — (Omissis).

— Ha considerato:

Che per quanto sia deplorevole l'equivoco per cui

il Giovanni Corradini fu Domenico venne indebitamente

cancellato dalle liste elettorali amministrative del Co

mune di Scandiano, non può né distruggersi, nè tra

scurarsi il fatto che all'epoca delle elezioni egli più non figurava sulle liste elettorali suddette;

Che giusta il tassativo prescritto dell'art. 60 della

legge, niuno è ammesso a votare sia per la formazione

dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa

nella sala, e rimessa al presidente; Che a tale prescritto lo stesso articolo ammette due

sole eccezioni : vale a dire, a favore di coloro che si

presentano provvisti di una sentenza della Corte d'ap

pello con cui si dichiari che essi hanno diritto di far

parte di quelle adunanze, ed a favore di coloro che

fanno risultare di avere introdotto appello contro de

cisione per cui furono cancellati dalle liste; Che il Giovanni Corradini fu Domenico, non trovan

dosi in alcuna delle condizioni previste dal citato ar

ticolo, fu indebitamente ammesso a votare; Che per conseguenza, ove il suo voto abbia potuto

in qualche parte influire sulle operazioni elettorali, è

ovvio che per questa parte tali operazioni debbano

essere annullate; Che avendo altrimenti giudicato la Deputazione pro

vinciale, ha violato la legge; Per queste considerazioni la Sezione opina che la

decisione della Deputazione provinciale di Reggio Emi

lia del 24 dicembre ultimo debba essere annullata.

(1) Il Consiglio di Stato col parere 27 novembre 1878, Comune di

Macchiagodena (Man. degli amm., anno corr., pag. 12) aveva già deciso che: «L'avere 1'utficio elettorale ammesso per errore a votare un tale che non era più inscritto nella lista elettorale, non vizia di

per sè solo, e in modo assoluto, il complesso delle operazioni elettorali. « Se però l'ammessione a votare di chi non era elettore ha potuto

avere influenza nella proclamazione di taluno degli eletti, e se nel caso di due candidati per un posto di consigliere che ebbero eguale numero di voti, per cui fra essi doveva prevalere l'anziano, il voto di chi non era elettore avrebbe potuto modificare il risultato dello

scrutinio, in allora si devono dichiarare valide le operazioni elettorali

per gli altri consiglieri eletti, e per rispetto all'ultimo devono annul larsi ».

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 6 dicembre 1878, Pres. Du

choquè, Est. Paternostro — Traverso.

l'elisione — Capo fuochista del Corpo reali equi

paggi — Grado di caporale (Regio decreto 5 no

vembre 1868, art. 1).

Al capo fuochista del Corpo reali equipaggi è attri

buito agli effetti della pensione il grado di capo

rale e non già quello di caporale furiere o ser

gente. (1) La Corte, ecc. — Considerando che l'art. 1 del decreto

5 novembre 1868 dispose: « al capo fuochista è attribuito

il grado di caporale »; Che lo spirito e la lettera di questo articolo, lungi

dal prestarsi all'interpretazione contraria, si prestano a quella adottata dalla seconda Sezione. Difatti, se si

fosse voluto attribuire al capo fuochista il grado del

l'antipenultima categoria della tabella, si sarebbe detto

furiere, sergente e non caporale. Se si volle creare

un capo fuochista per ragioni di servizio e di disci

plina, e si diede necessariamente allo stesso uno sti

pendio maggiore del fuochista di prima classe, ciò non

significa che si sia voluto dare il grado di furiere o

di sergente o di allievo piloto al capo fuochista, mentre

fu espressamente dichiarato che gli si attribuiva il

grado di caporale. Nell'antipenultima categoria parlasi

di un solo caporale, cioè, del caporale cannoniere, mentre

nella penultima categoria si enumerano cinque specie di caporali che sono confusi per gli effetti della pen sione coi marinari, musicanti, fuochisti, carbonari, ecc.

Anche le classi sono confuse in questa categoria; e

quindi non vale la distinzione tra fuochista e capo fuo

chista, come non vale quella tra marinari di la, 2a e

3a classe; Che nella stessa categoria nella quale si parla delle

classi sopraenunciate, oltre ai diversi caporali, trovansi

inclusi il capo sarto, il capo calzolaio, il capo prevosto,

e non c'è ragione da escluderne il capo fuochista che

evidentemente fa parte della medesima;

Che l'apprezzamento benevolo del Ministero della ma

rina, d'altronde dubitativo e non esplicito, non può in

fluire sulla applicazione della legge che deve farsi dal

magistrato decidente;

Che pertanto ben fece la seconda Sezione della Corte

nel prendere a base della liquidazione la penultima e

non l'antipenultima categoria della tabella annessa alla

legge del 1865; Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

(1) Il Ministero della marina con nota 5 agosto 1874, nel trasmet tere alla Corte la domanda del Traverso, scrivea quanto appresso : « Parrebbe però che il ricorso del Traverso abbia qualche fonda mento, tanto più se si considera che nella tabella stessa tutti i mi litari del Corpo reali equipaggi che hanno il grado di caporale, come l'allievo piloto (oggi allievo di timoneria), il timoniere, il caporale can

noniere, l'allievo di maggiorità, ed il secondo maestro, sono parificati al furiere ed al sergente degli altri Corpi della real marina ».

Il signor procuratore generale nelle sue conclusioni considerò : che il grado di capo fuochista a cui è attribuito quello di caporale, isti tuito con decreto 5 maggio 1868, per lo spirito e per la lettera della

disposizione equivale al grado dell' allievo piloto ed altri graduati dell'antipenultima categoria della tabella, poiché se si andasse a di versa idea, resterebbe di niun effetto la distinzione che fa il decreto di capo fuochista, e fuochista di la e di 2a classe. Che confermano tale divisamento la maggior paga al capo fuochista assegnata, e la

opinione del Ministero della marina il quale inclina anch'esso a rite nere compreso il posto di capo fuochista nell'antipenultima categoria della tabella; e conchiuse rimettendosene alla giustizia della Corte.

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