Parere 19 aprile 1879, adottato. —Prefetto di Reggio EmiliaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.81/82-83/84Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086481 .
Accessed: 18/06/2014 16:00
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.108.60 on Wed, 18 Jun 2014 16:00:05 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
81 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 82
CONSIGLIO DI STATO. Parere 28 febbraio 1879, adottato — Ministero delle
finanze.
Esattore — Contribuenti morosi — Espropriazione — Prefetto — Incompetenza (Leg. 20 aprile 1871,
art. 72, 73).
Il prefetto non è competente a giudicare della vali
dità o nullità delle aggiudicazioni approvate dal
pretore degli stabili espropriati ad istanza del
l'esattore a carico dei contribuenti morosi. (1)
11 Consiglio, ecc. — Considerato che per l'art. 43 della
legge 20 aprile 1874 all'esecuzione immobiliare si pro
cede solo dopo la mobiliare; per l'art. 44 è disposto
l'avviso per la vendita degli immobili, quale dall'arti
colo 45 si vuole trascritto nella Cancelleria della Pre
tura dèi mandamento dove sono situati gì' immobili da
vendersi, e dall'art. 46 inserito nel giornale ed affisso,
e dall'art. 48 notificato, ecc.; Che l'art. 49 deferisce al pretore la nomina di un
custode, l'art. 50 impone all'esattore l'esibizione del
fascicolo nella Cancelleria della Pretura, e l'art. 51 fa
presiedere l'asta dal pretore che, assistito dal cancel
liere, delibera e redige l'atto d'asta;
Che, sempre per mezzo del pretore, l'art. 52 prov vede al secondo incanto, e il 54 al terzo, con passare
gli articoli 55 e 57 a statuire sugli effetti sia per la
distribuzione del prezzo, come pel riscatto, cui si com
mette allo stesso pretore di dichiarare effettuato; Che pertanto nell'economia della legge del 20 aprile
1871, da quando il pretore comparisce a presiedere
l'asta, non pare possa mescolarsi altrimenti il prefetto
(autorità amministrativa) ; Che infatti per l'art. 41 del regolamento, non il pre
fetto, ma è il pretore il quale esamina gli atti, e so
spende l'asta se non li trova regolari; e trovasi de
ciso valere il verbale d'aggiudicazione del pretore la
sentenza di vendita dei giudizi comuni d'aggiudica zione.
E, ciò premesso, ha considerato:
Che se dubbio a mescolare il pretore, anche dopo
l'asta, potrà sorgere, esso cadrà rispetto alla decisione
che fosse da portare sugli atti anteriori all'asta, o che
riguardino l'esecuzione mobiliare; Ma che, non appena cominciata l'asta, pare il dubbio
da risolvere nel senso che non altra competenza ri
manga se non quella del pretore chiamato a presie dere l'asta, e nella Cancelleria del quale, con l'avviso, devono depositarsi gli atti comprovanti la insufficienza
della esecuzione mobiliare e poi gli elenchi censuari e
ipotecari, prova d'affissioni, giornale, ecc.;
Ond'è che, sentito il relatore, avvisa che il prefetto non sia competente a decidere sulla validità dell'ag
giudicazione approvata dal pretore nelle esecuzioni
immobiliari consumate sulle istanze d'esattori.
(1) V. in proposito il parere del Consiglio di Stato, 3 febbraio 1877, Omodeo Salé c. Ministero finanze (Foro it., 1877, III. col. 145 con richiami di giurisprudenza) e Cass. Roma, 19 dicembre 1878, Masini c. Pierri (Foro it., anno corr., I, col. 354 con nota). V. pure uno studio delPavv. Alizeri (Giornale delle leggi, 1878, pag. 97) « L'autorità giu diziaria. la revoca e la sospensione degli atti esecutivi in materia
d'imposte ».
CONSIGLIO DI STATO. •
Parere 26 febbraio 1879, adottato — Comune di Loco
rotondó.
Assessore comunale — Funzioni di sindaco — Sospen sione — Scadenza da consigliere — Btielezione.
La sospensione di un assessore dalle funzioni di sin
daco cessa con la scadenza del medesimo dalla ca
rica di consigliere. Quindi se fu rieletlo consigliere e fu nuovamente nominato assessore, la delibera
zione di nomina deve ritenersi perfettamente re
golare.
Il Consiglio, ecc. — Ritenuto che Vittorio Aprile fu
per provvedimento del 20 agosto 1878 sospeso dalle
funzioni di sindaco del comune di Locorotondo; Che scaduto dalla carica di consigliere comunale, ed
essendosi proceduto alla rinnovazione del quinto nei
Comizi del 31 luglio stesso anno, il Vittorio Aprile fu
nuovamente eletto consigliere; Che nell' adunanza del Consiglio comunale del 14 set
tembre il Vittorio Aprile fu nominato assessore muni
cipale ;
Che il prefetto di Bari non avvertendo alla scadenza
della carica di consigliere, per cui il Vittorio Aprile aveva anche perduta la qualità di sindaco, e riguar dandolo tale, quantunque sospeso dall'esercizio delle
funzioni, annullò la deliberazione del 14 settembre con
decreto del 28 stesso mese; Che il Consiglio comunale ricorre per la revoca del
decreto medesimo ; Che il prefetto riconosce l'errore incorso; Considerato che l'istanza del Comune è perfetta
mente fondata, e regolare si presenta la nomina di
Vittorio Aprile ad assessore; Avvisa che il decreto del prefetto di Bari debba es
sere revocato.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 19 aprile 1879, adottato. — Prefetto di Reggio
Emilia.
Elezioni amministrative — Elettori non Iscritti —
A Missione al voto — Nullità (Leg. com. e prov., art. 60).
Comunque sia evidente l'errore materiale commesso
dalla Giunta, la quale, credendo di cancellare
dalla lista un elettore deceduto, ha invece cancel
lato un suo fratello vivente, tuttavia questa circo
stanza non vede a dare diritto all' elettore cancel
lato di prendere parte alla votazione, salvo si trovi
nel caso delle eccezioni di cui nell'art. 60 della
legge comunale.
Quindi se l'ufficio elettorale lo ha non ostante am
Il Foro Italiano. — Volume IV. - Porte III. — 8.
This content downloaded from 195.78.108.60 on Wed, 18 Jun 2014 16:00:05 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA 84
messo a votare, ove il suo voto abbia potuto in
fluire velia elezione di alcuno dei consiglieri, si
deve annullare per questa, parte la elezione, ri
manendo ferme e valide nel resto le operazioni
elettorali. (1)
Il Consiglio, ecc. — (Omissis).
— Ha considerato:
Che per quanto sia deplorevole l'equivoco per cui
il Giovanni Corradini fu Domenico venne indebitamente
cancellato dalle liste elettorali amministrative del Co
mune di Scandiano, non può né distruggersi, nè tra
scurarsi il fatto che all'epoca delle elezioni egli più non figurava sulle liste elettorali suddette;
Che giusta il tassativo prescritto dell'art. 60 della
legge, niuno è ammesso a votare sia per la formazione
dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa
nella sala, e rimessa al presidente; Che a tale prescritto lo stesso articolo ammette due
sole eccezioni : vale a dire, a favore di coloro che si
presentano provvisti di una sentenza della Corte d'ap
pello con cui si dichiari che essi hanno diritto di far
parte di quelle adunanze, ed a favore di coloro che
fanno risultare di avere introdotto appello contro de
cisione per cui furono cancellati dalle liste; Che il Giovanni Corradini fu Domenico, non trovan
dosi in alcuna delle condizioni previste dal citato ar
ticolo, fu indebitamente ammesso a votare; Che per conseguenza, ove il suo voto abbia potuto
in qualche parte influire sulle operazioni elettorali, è
ovvio che per questa parte tali operazioni debbano
essere annullate; Che avendo altrimenti giudicato la Deputazione pro
vinciale, ha violato la legge; Per queste considerazioni la Sezione opina che la
decisione della Deputazione provinciale di Reggio Emi
lia del 24 dicembre ultimo debba essere annullata.
(1) Il Consiglio di Stato col parere 27 novembre 1878, Comune di
Macchiagodena (Man. degli amm., anno corr., pag. 12) aveva già deciso che: «L'avere 1'utficio elettorale ammesso per errore a votare un tale che non era più inscritto nella lista elettorale, non vizia di
per sè solo, e in modo assoluto, il complesso delle operazioni elettorali. « Se però l'ammessione a votare di chi non era elettore ha potuto
avere influenza nella proclamazione di taluno degli eletti, e se nel caso di due candidati per un posto di consigliere che ebbero eguale numero di voti, per cui fra essi doveva prevalere l'anziano, il voto di chi non era elettore avrebbe potuto modificare il risultato dello
scrutinio, in allora si devono dichiarare valide le operazioni elettorali
per gli altri consiglieri eletti, e per rispetto all'ultimo devono annul larsi ».
CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 6 dicembre 1878, Pres. Du
choquè, Est. Paternostro — Traverso.
l'elisione — Capo fuochista del Corpo reali equi
paggi — Grado di caporale (Regio decreto 5 no
vembre 1868, art. 1).
Al capo fuochista del Corpo reali equipaggi è attri
buito agli effetti della pensione il grado di capo
rale e non già quello di caporale furiere o ser
gente. (1) La Corte, ecc. — Considerando che l'art. 1 del decreto
5 novembre 1868 dispose: « al capo fuochista è attribuito
il grado di caporale »; Che lo spirito e la lettera di questo articolo, lungi
dal prestarsi all'interpretazione contraria, si prestano a quella adottata dalla seconda Sezione. Difatti, se si
fosse voluto attribuire al capo fuochista il grado del
l'antipenultima categoria della tabella, si sarebbe detto
furiere, sergente e non caporale. Se si volle creare
un capo fuochista per ragioni di servizio e di disci
plina, e si diede necessariamente allo stesso uno sti
pendio maggiore del fuochista di prima classe, ciò non
significa che si sia voluto dare il grado di furiere o
di sergente o di allievo piloto al capo fuochista, mentre
fu espressamente dichiarato che gli si attribuiva il
grado di caporale. Nell'antipenultima categoria parlasi
di un solo caporale, cioè, del caporale cannoniere, mentre
nella penultima categoria si enumerano cinque specie di caporali che sono confusi per gli effetti della pen sione coi marinari, musicanti, fuochisti, carbonari, ecc.
Anche le classi sono confuse in questa categoria; e
quindi non vale la distinzione tra fuochista e capo fuo
chista, come non vale quella tra marinari di la, 2a e
3a classe; Che nella stessa categoria nella quale si parla delle
classi sopraenunciate, oltre ai diversi caporali, trovansi
inclusi il capo sarto, il capo calzolaio, il capo prevosto,
e non c'è ragione da escluderne il capo fuochista che
evidentemente fa parte della medesima;
Che l'apprezzamento benevolo del Ministero della ma
rina, d'altronde dubitativo e non esplicito, non può in
fluire sulla applicazione della legge che deve farsi dal
magistrato decidente;
Che pertanto ben fece la seconda Sezione della Corte
nel prendere a base della liquidazione la penultima e
non l'antipenultima categoria della tabella annessa alla
legge del 1865; Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.
(1) Il Ministero della marina con nota 5 agosto 1874, nel trasmet tere alla Corte la domanda del Traverso, scrivea quanto appresso : « Parrebbe però che il ricorso del Traverso abbia qualche fonda mento, tanto più se si considera che nella tabella stessa tutti i mi litari del Corpo reali equipaggi che hanno il grado di caporale, come l'allievo piloto (oggi allievo di timoneria), il timoniere, il caporale can
noniere, l'allievo di maggiorità, ed il secondo maestro, sono parificati al furiere ed al sergente degli altri Corpi della real marina ».
Il signor procuratore generale nelle sue conclusioni considerò : che il grado di capo fuochista a cui è attribuito quello di caporale, isti tuito con decreto 5 maggio 1868, per lo spirito e per la lettera della
disposizione equivale al grado dell' allievo piloto ed altri graduati dell'antipenultima categoria della tabella, poiché se si andasse a di versa idea, resterebbe di niun effetto la distinzione che fa il decreto di capo fuochista, e fuochista di la e di 2a classe. Che confermano tale divisamento la maggior paga al capo fuochista assegnata, e la
opinione del Ministero della marina il quale inclina anch'esso a rite nere compreso il posto di capo fuochista nell'antipenultima categoria della tabella; e conchiuse rimettendosene alla giustizia della Corte.
This content downloaded from 195.78.108.60 on Wed, 18 Jun 2014 16:00:05 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions