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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 21 maggio 1878, adottato — Ric. Consiglio...

Date post: 12-Jan-2017
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Parere 21 maggio 1878, adottato —Ric. Consiglio comunale di Lercara Friddi Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 3/4-5/6 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086435 . Accessed: 18/06/2014 21:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.190 on Wed, 18 Jun 2014 21:54:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 21 maggio 1878, adottato — Ric. Consiglio comunale di Lercara Friddi

Parere 21 maggio 1878, adottato —Ric. Consiglio comunale di Lercara FriddiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086435 .

Accessed: 18/06/2014 21:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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PARTE TERZA

mento della stessa natura, quando ciò sia consigliato

da gravi ragioni e dalla necessità di meglio provve

dere alle esigenze di un pubblico servizio;

Che il Ministero è il giudice più competente ad esa

minare e decidere se i provvedimenti adottati col reale

decreto 3 ottobre 1873, nello scopo di meglio garantire

l'andamento del servizio e la sorte dei magistrati ina

movibili e degli altri funzionari dell'Ordine giudiziario,

lo raggiungessero; Che pertanto, accennandosi nella proposta del nuovo

decreto di revoca ai molti inconvenienti che alla stessa

magistratura e alle esigenze del servizio recano le di

sposizioni del decreto 3 ottobre 1873, e come ne resti

inceppato l'esercizio al ministro di quelle facoltà che

l'art. 199 della legge sull'ordinamento giudiziario gli

attribuisce, non possono tali inconvenienti non ricono

scersi, dal che deriva la convenienza e la opportunità della sua revoca mediante il proposto reale decreto, col quale infine si ritorna alle disposizioni di legge ;

Per questi motivi, è di parere che sia conveniente

dar corso alla proposta.

« Se volete riformare la magistratura, è indispensabile innanzi tutto

fare un'apposita legge, nominare una Commissione composta di sommi

giureconsulti e di uomini eminenti col mandato di riformarla ».

Crediamo poi di far cosa utile riportando alcuni brani della rela zione al Re che precede il regio decreto del 5 gennaio 1879 con cui si abroga il decreto 3 ottobre 1873 :

« L'esperienza fattasi fin qui dalle anzidette innovazioni (regio decreto 3 ottobre 1873, con cui furono modificati gli articoli 63, 65, 66, 67 e 68 del regolamento generale giudiziario), che sono le più sostanziali fra

quelle sancite dal decreto, ha chiaramente dimostrato che le mede

sime, sebbene informate al concetto lodevolissimo di meglio garentire la sorte e la indipendenza della magistratura, in effetto però non cor

rispondono a tale intento, ma riescono anzi a detrimento del pubblico servizio ed a scapito della estimazione della magistratura stessa. Il che non può recare meraviglia ad alcuno il quale consideri che quel provvedimento fu emanato in tempo in cui la nostra magistratura, per quanto animata dal nobile sentimento del dovere e dall'affetto verso la patria comune, portava ancor viva l'impronta delle diverse sue origini regionali, e le mancavano le tradizioni e la storia di una

magistratura nazionale; mentre i provvedimenti diretti a sminuire le facoltà che la legge consente al potere esecutivo, nei rapporti del per sonale giudiziario, non possono riuscire fécondi di benefici risultati se

non quando la magistratura, avendo conseguito il suo migliore e de

finitivo assetto, si trovi costituita sulle solide basi della universale

considerazione, spintavi da un superiore concetto unificatore. « La necessità di attendere che siano trasmesse al Ministero le pro

poste della Commissione consultiva, o che giungano le dichiarazioni richieste in taluni casi dagli interessati, od il parere della Corte di cassazione prescritto in taluni altri, è causa di gravi ostacoli al retto e celere andamento dell'amministrazione giudiziaria. Tale necessità

pone il ministro della giustizia nella impossibilità di provvedere pron tamente alle molte e svariate esigenze del servizio, come quando, per esempio, occorresse di allontanare senza indugio un magistrato dalla sede nella quale si fosse posto in condizione di manifesta incompati bilità od indegnità, o di trasferirlo da una sede dove l'opera sua è

poco vantaggiosa o fors'anche inutile, ad un'altra dove i suoi servigi potrebbero riuscire utilissimi, od è urgentemente reclamato un cam biamento di personale.

« Ma sotto un altro aspetto nuoce grandemente il decreto del 1873. « Mentre è voto legittimo e generale del nostro paese che, siccome

scomparvero le antiche e funeste divisioni politiche, cosi cessi alla fine anche il regionalismo della magistratura italiana, il decreto del

1873, per contro, fa sì che si mantenga ed accresca in essa un tale difetto. Il che è inevitabile conseguenza della disposizione asso uta che l'iniziativa dei movimenti del personale giudiziario parta dalle

proposte della Commissione istituita presso ciascuna Corte, la quale non può conoscere le condizioni del personale delle altre Corti, nè i titoli e meriti dei magistrati che non appartengono al suo distretto.

« Quella iniziativa deve appartenere dunque al ministro della giu stizia, come il solo che, posto a capo di tutta la magistratura del

Regno, è veramente in grado di conoscere e valutare i bisogni e le condizioni dei vari Corpi giudiziari ed i meriti comparativi dei magi strati. Soltanto con tale sistema, che è poi quello su cui è basata la

legge dell'ordinamento giudiziario, la formazione della graduatoria unica, recentemente surrogata alle graduatorie regionali della nostra

magistratura, potrà produrre i benefici effetti che se ne attendono ».

(A. M. A.)

CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 maggio 1878, adottato — Ric. Consiglio

naie di Lercara Friddi.

Incanti comunali — Aggiudicazioni — Offerte in

tempestive (Reg. per la contab. gen., art. 98, 99).

Non sono nulli gli atti d'incanto per non essersi dopo la prima aggiudicazione pubblicato il manifesto

per l'offerta di miglioramento, se l'avviso d'asta

portava l'indicazione della scadenza dei fatali. Le offerte fatte dopo la scadenza dei fatali non sono

mai attendibili, neppure quando il sindaco dichia

rasse di averne avuto cognizione prima e per quanto V apertura della gara abbia sofferto qualche ri

tardo (1).

Il Consiglio, ecc. — Ha considerato:

Che, sebbene il procedimento seguito dalla Giunta

comunale di Lercara nell'appalto della costruzione del

cimitero non sia stato esattamente conforme alle di

scipline stabilite dagli art. 98 e 99 del Regolamento

per la contabilità generale, per essersi in uno stesso avviso conglobato l'annunzio del termine entro il quale doveva aver luogo il ribasso del vigesimo, ed il giorno in cui si sarebbe proceduto ad un nuovo incanto, certo è però che i fatali furono in quell'avviso chiaramente

stabiliti, coll'espresso diffidamento che il termine sa

rebbe spirato il giorno 5 febbraio 1878 alle dodici

meridiane ;

Che, secondo il preciso disposto dell'art. 98 del detto

(1) Ecco il fatto che diede luogo a questo ricorso : Il 20 gennaio 1878 si tenne dalla Giunta la prima asta, e fu de

liberatario Bernardo Catalano. In quel giorno stesso si pubblicò avviso, nel quale, annunziandosi l'aggiudicazione seguita a favore del Catalano col ribasso del 6 per cento sul prezzo di tariffa, si avvertiva che il secondo esperimento d'asta pel ribasso in grado di ventesimo avrebbe avuto luogo e sarebbe spirato il 5 febbraio alle 12 meridiane. Nel detto giorno e pochi minuti dopo le 12 venne aperto il secondo incanto e vi si presentò certo Francesco Piazza di Rosario, il quale, deposi tala la cauzione di lire iOOO, ha detto di portare il ribasso del ven tesimo.

In quella entrò il Catalano e protestò di nullità dell'offerta perchè fuori di tempo, e doversi lui riconoscere per deliberatario. Al che il sindaco rispose che il Piazza si era presentato prima della scadenza dei fatali a fare il ribasso, e che, se l'apertura degl'incanti per esi genza d'ufficio aveva dovuto ritardare 8 o 10 minuti, ciò non influiva. Proseguitisi gì' incanti, e non essendosi avuta altra offerta, il Piazza fu dichiarato aggiudicatario. Il sotto-prefetto di Termini annullò il secondo incanto e dichiarò deliberatario il Catalano. Indi il ricorso del Comune.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Regolamento, l'offerta di aumento o di ribasso deve

essere presentata all'uffìzio in cui si è proceduto allo

incanto, ed accompagnata dai documenti e dal deposito

prescritto dall'avviso d'asta, e l'uffìzio deve spedire

all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora

in cui venne presentata l'offerta;

Che, nel caso in esame, ritenendo anche senza riserva

tutto ciò che testualmente si dichiara nel verbale di

aggiudicazione, non consta che l'offerta del ribasso del

vigesimo sia stata fatta prima della scadenza dei fatali

nella conformità prescritta dal precitato articolo del

Regolamento; Che in effetto il verbale si limita ad attestare delle

dichiarazioni del sindaco, non contraddette dal Ber

nardo Catalano, secondo le quali, alle 12 meridiane, lo

stesso sindaco gli avrebbe detto che il Francesco Piazza

prima dell'ora fatale gli aveva significato anche in

casa l'offerta di ribasso : dichiarazioni queste che non

possono tener luogo della formale offerta e del con

temporaneo deposito che, a termini del detto articolo

del Regolamento, debbono effettuarsi prima della sca

denza dei fatali; cosicché rimane accertato dallo stesse

verbale che scoccarono le 12 senza che il Francesco

Piazza abbia presentata la dichiarazioue della Giunta

Comunale constatante che egli fece l'offerta del ribasso

del vigesimo, o che abbia altramente dimostrato di avere

accompagnata l'offerta dal prescritto deposito della cau

zione, unico mezzo legale per togliere ogni effetto al

l'aggiudicazione del Catalano;

Che, trattandosi di una prescrizione di termini, che,

coli'interesse delle pubbliche amministrazioni, riflette

quello dei terzi, è viemaggiormente necessaria la più

rigorosa osservanza; cosicché si deve dire che l'impu

gnato decreto del sotto-prefetto di Termini è stato con

forme alla legge.

E per questi motivi avvisa che il ricorso del Con

siglio comunale di Lercara Friddi non meriti di essere

accolto.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 17 luglio 1878, adottato — Ric. Giunta muni

cipale di Adria.

l'elisione — Medici condotti — Vedove — Ginnla

municipale (Statuto arciducale 31 dicembre 1858).

La concessione di pensioni in via graziosa non può

mai essere efficacemente fatta dalla sola Giunta

municipale neppure trattandosi di vedove di medici

condotti nelle Provincie venete in base allo Statuto

arciducale 31 dicembre 1858.

Il Consiglio, ecc. — Considerando che per lo Statuto

arciducale del 31 dicembre 1858 i medici-chirurghi ave

vano diritto a pensione sul fondo di pensioni comune

a tutto il territorio amministrativo ; ma l'art. 21 dichia

rava che non era tolto alle legali rappresentanze di

-porre ad esclusivo carico dei rispettivi Comuni in fa

vore dei propri esercenti sanitari quelle provvidenze

di grazie delle quali si fossero resi meritevoli per lunghi

e zelanti servizi prestati prima della attivazione dello

Statuto ed in concorso di circostanze affatto speciali;

Che, anche ammesso che le concessioni delle pensioni

fatte dal Consiglio comunale di Adria al Marangoni ed

all'Oriani rientrassero nelle facoltà date ai Comuni dalla

accennata disposizione, lo estenderle anche alle vedove

avrebbe sempre il carattere di una concessione che

non potrebbe esser fatta che dal Consiglio comunale,

e non mai dalla sola Giunta municipale; Che pertanto, mentre è conforme alla legge il decreto

della Deputazione provinciale 8 novembre 1877, che ha

ricusato di approvare la deliberazione della Giunta 12 ot

tobre 1877, deve ritenersi nullo il decreto 19 aprile Che

in condizioni eguali approvò la deliberazione della stessa

Giunta 9 giugno 1877; Per questi motivi, è di parere che debba respingersi

il ricorso della Giunta di Adria.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric. Segretario

comunale di Scaletta Zanglea.

Impiegati comunali — Gratificazioni — Spese d'uti

lità pubblica (Leg. 14 giugno 1874, art. 2).

La gratificazione concessa dal Municipio ad un suo

impiegato deve considerarsi quale spesa facolta

tiva, che può essere decretata dal Consiglio comu

nale, a termini dell'articolo 2 della legge 14 giu

gno 1874. (1) Non può revocarsi in dubbio Vutilità della gratifica

zione concessa da un Comune ai suoi impiegati per l'andamento del pubblico servizio. (2)

Quindi non potrebbe il prefetto negare alla gratifi cazione il carattere di unu spesa avente per oggetto l'utilità pubblica, e sarebbe da revocarsi il suo de

creto di annullamento della relativa deliberazione

comunale. (3)

Il Consiglio, ecc. — Ha considerato :

Che la gratificazione concessa dai Municipi ai suoi

(1-3) Il Consiglio di Stato aveva già stabilito in proposito, col pa rere 16 ottobre 1875, ric. Comune di Galluccio, che :

« Spettando ai Consigli comunali di deliberare in ordine agli stipendi, alle indennità ed ai salari degl'impiegati del Comune, non vi è dubbio che i Consigli medesimi possono rimeritare gli impiegati con qualche gratificazione, quando lo facciano nell'interesse del servizio, cioè per animarli al lavoro.

« Una gratificazione ordinaria accordata dal Consiglio comunale agli impiegati deve piuttosto considerarsi come un aumento di stipendio, col vantaggio in confronto di questo che, essendone la concessione subordinata all'attività e zelo dimostrati dagli impiegati, questi restano

maggiormente impegnati all'adempimento dei loro doveri. « Quindi non si potrebbe dire che il Consiglio comunale, concedendo

una gratificazione ai suoi impiegati nell'interesse del servizio, non abbia determinato su di un affare di tutta sua competenza, e che la deliberazione relativa sia contraria all'art. 2 della legge 14 giugno 1874, poiché la spesa in parola ha evidentemente per oggetto il miglior ser vizio dell'amministrazione, tanto più quando non risulti che il Comune ecceda colla sovraimposta il cinque per cento del tributo erariale, per cui sia applicabile l'articolo 3 della legge medesima ».

Vedi pure i pareri 15 marzo 1876, ric. Comune di S. Giovanni a Te

duccio, e parere 25 agosto 1876, ric. Comune di S. Biagio di Calalta

[Man. amm., 1876, pag. 167 e 330).

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