Parere 21 maggio 1878, adottato —Ric. Consiglio comunale di Lercara FriddiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086435 .
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PARTE TERZA
mento della stessa natura, quando ciò sia consigliato
da gravi ragioni e dalla necessità di meglio provve
dere alle esigenze di un pubblico servizio;
Che il Ministero è il giudice più competente ad esa
minare e decidere se i provvedimenti adottati col reale
decreto 3 ottobre 1873, nello scopo di meglio garantire
l'andamento del servizio e la sorte dei magistrati ina
movibili e degli altri funzionari dell'Ordine giudiziario,
lo raggiungessero; Che pertanto, accennandosi nella proposta del nuovo
decreto di revoca ai molti inconvenienti che alla stessa
magistratura e alle esigenze del servizio recano le di
sposizioni del decreto 3 ottobre 1873, e come ne resti
inceppato l'esercizio al ministro di quelle facoltà che
l'art. 199 della legge sull'ordinamento giudiziario gli
attribuisce, non possono tali inconvenienti non ricono
scersi, dal che deriva la convenienza e la opportunità della sua revoca mediante il proposto reale decreto, col quale infine si ritorna alle disposizioni di legge ;
Per questi motivi, è di parere che sia conveniente
dar corso alla proposta.
« Se volete riformare la magistratura, è indispensabile innanzi tutto
fare un'apposita legge, nominare una Commissione composta di sommi
giureconsulti e di uomini eminenti col mandato di riformarla ».
Crediamo poi di far cosa utile riportando alcuni brani della rela zione al Re che precede il regio decreto del 5 gennaio 1879 con cui si abroga il decreto 3 ottobre 1873 :
« L'esperienza fattasi fin qui dalle anzidette innovazioni (regio decreto 3 ottobre 1873, con cui furono modificati gli articoli 63, 65, 66, 67 e 68 del regolamento generale giudiziario), che sono le più sostanziali fra
quelle sancite dal decreto, ha chiaramente dimostrato che le mede
sime, sebbene informate al concetto lodevolissimo di meglio garentire la sorte e la indipendenza della magistratura, in effetto però non cor
rispondono a tale intento, ma riescono anzi a detrimento del pubblico servizio ed a scapito della estimazione della magistratura stessa. Il che non può recare meraviglia ad alcuno il quale consideri che quel provvedimento fu emanato in tempo in cui la nostra magistratura, per quanto animata dal nobile sentimento del dovere e dall'affetto verso la patria comune, portava ancor viva l'impronta delle diverse sue origini regionali, e le mancavano le tradizioni e la storia di una
magistratura nazionale; mentre i provvedimenti diretti a sminuire le facoltà che la legge consente al potere esecutivo, nei rapporti del per sonale giudiziario, non possono riuscire fécondi di benefici risultati se
non quando la magistratura, avendo conseguito il suo migliore e de
finitivo assetto, si trovi costituita sulle solide basi della universale
considerazione, spintavi da un superiore concetto unificatore. « La necessità di attendere che siano trasmesse al Ministero le pro
poste della Commissione consultiva, o che giungano le dichiarazioni richieste in taluni casi dagli interessati, od il parere della Corte di cassazione prescritto in taluni altri, è causa di gravi ostacoli al retto e celere andamento dell'amministrazione giudiziaria. Tale necessità
pone il ministro della giustizia nella impossibilità di provvedere pron tamente alle molte e svariate esigenze del servizio, come quando, per esempio, occorresse di allontanare senza indugio un magistrato dalla sede nella quale si fosse posto in condizione di manifesta incompati bilità od indegnità, o di trasferirlo da una sede dove l'opera sua è
poco vantaggiosa o fors'anche inutile, ad un'altra dove i suoi servigi potrebbero riuscire utilissimi, od è urgentemente reclamato un cam biamento di personale.
« Ma sotto un altro aspetto nuoce grandemente il decreto del 1873. « Mentre è voto legittimo e generale del nostro paese che, siccome
scomparvero le antiche e funeste divisioni politiche, cosi cessi alla fine anche il regionalismo della magistratura italiana, il decreto del
1873, per contro, fa sì che si mantenga ed accresca in essa un tale difetto. Il che è inevitabile conseguenza della disposizione asso uta che l'iniziativa dei movimenti del personale giudiziario parta dalle
proposte della Commissione istituita presso ciascuna Corte, la quale non può conoscere le condizioni del personale delle altre Corti, nè i titoli e meriti dei magistrati che non appartengono al suo distretto.
« Quella iniziativa deve appartenere dunque al ministro della giu stizia, come il solo che, posto a capo di tutta la magistratura del
Regno, è veramente in grado di conoscere e valutare i bisogni e le condizioni dei vari Corpi giudiziari ed i meriti comparativi dei magi strati. Soltanto con tale sistema, che è poi quello su cui è basata la
legge dell'ordinamento giudiziario, la formazione della graduatoria unica, recentemente surrogata alle graduatorie regionali della nostra
magistratura, potrà produrre i benefici effetti che se ne attendono ».
(A. M. A.)
CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 maggio 1878, adottato — Ric. Consiglio
naie di Lercara Friddi.
Incanti comunali — Aggiudicazioni — Offerte in
tempestive (Reg. per la contab. gen., art. 98, 99).
Non sono nulli gli atti d'incanto per non essersi dopo la prima aggiudicazione pubblicato il manifesto
per l'offerta di miglioramento, se l'avviso d'asta
portava l'indicazione della scadenza dei fatali. Le offerte fatte dopo la scadenza dei fatali non sono
mai attendibili, neppure quando il sindaco dichia
rasse di averne avuto cognizione prima e per quanto V apertura della gara abbia sofferto qualche ri
tardo (1).
Il Consiglio, ecc. — Ha considerato:
Che, sebbene il procedimento seguito dalla Giunta
comunale di Lercara nell'appalto della costruzione del
cimitero non sia stato esattamente conforme alle di
scipline stabilite dagli art. 98 e 99 del Regolamento
per la contabilità generale, per essersi in uno stesso avviso conglobato l'annunzio del termine entro il quale doveva aver luogo il ribasso del vigesimo, ed il giorno in cui si sarebbe proceduto ad un nuovo incanto, certo è però che i fatali furono in quell'avviso chiaramente
stabiliti, coll'espresso diffidamento che il termine sa
rebbe spirato il giorno 5 febbraio 1878 alle dodici
meridiane ;
Che, secondo il preciso disposto dell'art. 98 del detto
(1) Ecco il fatto che diede luogo a questo ricorso : Il 20 gennaio 1878 si tenne dalla Giunta la prima asta, e fu de
liberatario Bernardo Catalano. In quel giorno stesso si pubblicò avviso, nel quale, annunziandosi l'aggiudicazione seguita a favore del Catalano col ribasso del 6 per cento sul prezzo di tariffa, si avvertiva che il secondo esperimento d'asta pel ribasso in grado di ventesimo avrebbe avuto luogo e sarebbe spirato il 5 febbraio alle 12 meridiane. Nel detto giorno e pochi minuti dopo le 12 venne aperto il secondo incanto e vi si presentò certo Francesco Piazza di Rosario, il quale, deposi tala la cauzione di lire iOOO, ha detto di portare il ribasso del ven tesimo.
In quella entrò il Catalano e protestò di nullità dell'offerta perchè fuori di tempo, e doversi lui riconoscere per deliberatario. Al che il sindaco rispose che il Piazza si era presentato prima della scadenza dei fatali a fare il ribasso, e che, se l'apertura degl'incanti per esi genza d'ufficio aveva dovuto ritardare 8 o 10 minuti, ciò non influiva. Proseguitisi gì' incanti, e non essendosi avuta altra offerta, il Piazza fu dichiarato aggiudicatario. Il sotto-prefetto di Termini annullò il secondo incanto e dichiarò deliberatario il Catalano. Indi il ricorso del Comune.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Regolamento, l'offerta di aumento o di ribasso deve
essere presentata all'uffìzio in cui si è proceduto allo
incanto, ed accompagnata dai documenti e dal deposito
prescritto dall'avviso d'asta, e l'uffìzio deve spedire
all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora
in cui venne presentata l'offerta;
Che, nel caso in esame, ritenendo anche senza riserva
tutto ciò che testualmente si dichiara nel verbale di
aggiudicazione, non consta che l'offerta del ribasso del
vigesimo sia stata fatta prima della scadenza dei fatali
nella conformità prescritta dal precitato articolo del
Regolamento; Che in effetto il verbale si limita ad attestare delle
dichiarazioni del sindaco, non contraddette dal Ber
nardo Catalano, secondo le quali, alle 12 meridiane, lo
stesso sindaco gli avrebbe detto che il Francesco Piazza
prima dell'ora fatale gli aveva significato anche in
casa l'offerta di ribasso : dichiarazioni queste che non
possono tener luogo della formale offerta e del con
temporaneo deposito che, a termini del detto articolo
del Regolamento, debbono effettuarsi prima della sca
denza dei fatali; cosicché rimane accertato dallo stesse
verbale che scoccarono le 12 senza che il Francesco
Piazza abbia presentata la dichiarazioue della Giunta
Comunale constatante che egli fece l'offerta del ribasso
del vigesimo, o che abbia altramente dimostrato di avere
accompagnata l'offerta dal prescritto deposito della cau
zione, unico mezzo legale per togliere ogni effetto al
l'aggiudicazione del Catalano;
Che, trattandosi di una prescrizione di termini, che,
coli'interesse delle pubbliche amministrazioni, riflette
quello dei terzi, è viemaggiormente necessaria la più
rigorosa osservanza; cosicché si deve dire che l'impu
gnato decreto del sotto-prefetto di Termini è stato con
forme alla legge.
E per questi motivi avvisa che il ricorso del Con
siglio comunale di Lercara Friddi non meriti di essere
accolto.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 17 luglio 1878, adottato — Ric. Giunta muni
cipale di Adria.
l'elisione — Medici condotti — Vedove — Ginnla
municipale (Statuto arciducale 31 dicembre 1858).
La concessione di pensioni in via graziosa non può
mai essere efficacemente fatta dalla sola Giunta
municipale neppure trattandosi di vedove di medici
condotti nelle Provincie venete in base allo Statuto
arciducale 31 dicembre 1858.
Il Consiglio, ecc. — Considerando che per lo Statuto
arciducale del 31 dicembre 1858 i medici-chirurghi ave
vano diritto a pensione sul fondo di pensioni comune
a tutto il territorio amministrativo ; ma l'art. 21 dichia
rava che non era tolto alle legali rappresentanze di
-porre ad esclusivo carico dei rispettivi Comuni in fa
vore dei propri esercenti sanitari quelle provvidenze
di grazie delle quali si fossero resi meritevoli per lunghi
e zelanti servizi prestati prima della attivazione dello
Statuto ed in concorso di circostanze affatto speciali;
Che, anche ammesso che le concessioni delle pensioni
fatte dal Consiglio comunale di Adria al Marangoni ed
all'Oriani rientrassero nelle facoltà date ai Comuni dalla
accennata disposizione, lo estenderle anche alle vedove
avrebbe sempre il carattere di una concessione che
non potrebbe esser fatta che dal Consiglio comunale,
e non mai dalla sola Giunta municipale; Che pertanto, mentre è conforme alla legge il decreto
della Deputazione provinciale 8 novembre 1877, che ha
ricusato di approvare la deliberazione della Giunta 12 ot
tobre 1877, deve ritenersi nullo il decreto 19 aprile Che
in condizioni eguali approvò la deliberazione della stessa
Giunta 9 giugno 1877; Per questi motivi, è di parere che debba respingersi
il ricorso della Giunta di Adria.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric. Segretario
comunale di Scaletta Zanglea.
Impiegati comunali — Gratificazioni — Spese d'uti
lità pubblica (Leg. 14 giugno 1874, art. 2).
La gratificazione concessa dal Municipio ad un suo
impiegato deve considerarsi quale spesa facolta
tiva, che può essere decretata dal Consiglio comu
nale, a termini dell'articolo 2 della legge 14 giu
gno 1874. (1) Non può revocarsi in dubbio Vutilità della gratifica
zione concessa da un Comune ai suoi impiegati per l'andamento del pubblico servizio. (2)
Quindi non potrebbe il prefetto negare alla gratifi cazione il carattere di unu spesa avente per oggetto l'utilità pubblica, e sarebbe da revocarsi il suo de
creto di annullamento della relativa deliberazione
comunale. (3)
Il Consiglio, ecc. — Ha considerato :
Che la gratificazione concessa dai Municipi ai suoi
(1-3) Il Consiglio di Stato aveva già stabilito in proposito, col pa rere 16 ottobre 1875, ric. Comune di Galluccio, che :
« Spettando ai Consigli comunali di deliberare in ordine agli stipendi, alle indennità ed ai salari degl'impiegati del Comune, non vi è dubbio che i Consigli medesimi possono rimeritare gli impiegati con qualche gratificazione, quando lo facciano nell'interesse del servizio, cioè per animarli al lavoro.
« Una gratificazione ordinaria accordata dal Consiglio comunale agli impiegati deve piuttosto considerarsi come un aumento di stipendio, col vantaggio in confronto di questo che, essendone la concessione subordinata all'attività e zelo dimostrati dagli impiegati, questi restano
maggiormente impegnati all'adempimento dei loro doveri. « Quindi non si potrebbe dire che il Consiglio comunale, concedendo
una gratificazione ai suoi impiegati nell'interesse del servizio, non abbia determinato su di un affare di tutta sua competenza, e che la deliberazione relativa sia contraria all'art. 2 della legge 14 giugno 1874, poiché la spesa in parola ha evidentemente per oggetto il miglior ser vizio dell'amministrazione, tanto più quando non risulti che il Comune ecceda colla sovraimposta il cinque per cento del tributo erariale, per cui sia applicabile l'articolo 3 della legge medesima ».
Vedi pure i pareri 15 marzo 1876, ric. Comune di S. Giovanni a Te
duccio, e parere 25 agosto 1876, ric. Comune di S. Biagio di Calalta
[Man. amm., 1876, pag. 167 e 330).
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