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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric....

Date post: 12-Jan-2017
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Parere 21 settembre 1878, adottato. —Ric. Segretario comunale di Scaletta Zanglea Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 5/6-7/8 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086437 . Accessed: 17/06/2014 19:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.110 on Tue, 17 Jun 2014 19:06:00 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric. Segretario comunale di Scaletta Zanglea

Parere 21 settembre 1878, adottato. —Ric. Segretario comunale di Scaletta ZangleaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.5/6-7/8Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086437 .

Accessed: 17/06/2014 19:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Regolamento, l'offerta di aumento o di ribasso deve

essere presentata all'uffìzio in cui si è proceduto allo

incanto, ed accompagnata dai documenti e dal deposito

prescritto dall'avviso d'asta, e l'uffìzio deve spedire

all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora

in cui venne presentata l'offerta;

Che, nel caso in esame, ritenendo anche senza riserva

tutto ciò che testualmente si dichiara nel verbale di

aggiudicazione, non consta che l'offerta del ribasso del

vigesimo sia stata fatta prima della scadenza dei fatali

nella conformità prescritta dal precitato articolo del

Regolamento; Che in effetto il verbale si limita ad attestare delle

dichiarazioni del sindaco, non contraddette dal Ber

nardo Catalano, secondo le quali, alle 12 meridiane, lo

stesso sindaco gli avrebbe detto che il Francesco Piazza

prima dell'ora fatale gli aveva significato anche in

casa l'offerta di ribasso : dichiarazioni queste che non

possono tener luogo della formale offerta e del con

temporaneo deposito che, a termini del detto articolo

del Regolamento, debbono effettuarsi prima della sca

denza dei fatali; cosicché rimane accertato dallo stesse

verbale che scoccarono le 12 senza che il Francesco

Piazza abbia presentata la dichiarazioue della Giunta

Comunale constatante che egli fece l'offerta del ribasso

del vigesimo, o che abbia altramente dimostrato di avere

accompagnata l'offerta dal prescritto deposito della cau

zione, unico mezzo legale per togliere ogni effetto al

l'aggiudicazione del Catalano;

Che, trattandosi di una prescrizione di termini, che,

coli'interesse delle pubbliche amministrazioni, riflette

quello dei terzi, è viemaggiormente necessaria la più

rigorosa osservanza; cosicché si deve dire che l'impu

gnato decreto del sotto-prefetto di Termini è stato con

forme alla legge.

E per questi motivi avvisa che il ricorso del Con

siglio comunale di Lercara Friddi non meriti di essere

accolto.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 17 luglio 1878, adottato — Ric. Giunta muni

cipale di Adria.

l'elisione — Medici condotti — Vedove — Ginnla

municipale (Statuto arciducale 31 dicembre 1858).

La concessione di pensioni in via graziosa non può

mai essere efficacemente fatta dalla sola Giunta

municipale neppure trattandosi di vedove di medici

condotti nelle Provincie venete in base allo Statuto

arciducale 31 dicembre 1858.

Il Consiglio, ecc. — Considerando che per lo Statuto

arciducale del 31 dicembre 1858 i medici-chirurghi ave

vano diritto a pensione sul fondo di pensioni comune

a tutto il territorio amministrativo ; ma l'art. 21 dichia

rava che non era tolto alle legali rappresentanze di

-porre ad esclusivo carico dei rispettivi Comuni in fa

vore dei propri esercenti sanitari quelle provvidenze

di grazie delle quali si fossero resi meritevoli per lunghi

e zelanti servizi prestati prima della attivazione dello

Statuto ed in concorso di circostanze affatto speciali;

Che, anche ammesso che le concessioni delle pensioni

fatte dal Consiglio comunale di Adria al Marangoni ed

all'Oriani rientrassero nelle facoltà date ai Comuni dalla

accennata disposizione, lo estenderle anche alle vedove

avrebbe sempre il carattere di una concessione che

non potrebbe esser fatta che dal Consiglio comunale,

e non mai dalla sola Giunta municipale; Che pertanto, mentre è conforme alla legge il decreto

della Deputazione provinciale 8 novembre 1877, che ha

ricusato di approvare la deliberazione della Giunta 12 ot

tobre 1877, deve ritenersi nullo il decreto 19 aprile Che

in condizioni eguali approvò la deliberazione della stessa

Giunta 9 giugno 1877; Per questi motivi, è di parere che debba respingersi

il ricorso della Giunta di Adria.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric. Segretario

comunale di Scaletta Zanglea.

Impiegati comunali — Gratificazioni — Spese d'uti

lità pubblica (Leg. 14 giugno 1874, art. 2).

La gratificazione concessa dal Municipio ad un suo

impiegato deve considerarsi quale spesa facolta

tiva, che può essere decretata dal Consiglio comu

nale, a termini dell'articolo 2 della legge 14 giu

gno 1874. (1) Non può revocarsi in dubbio Vutilità della gratifica

zione concessa da un Comune ai suoi impiegati per l'andamento del pubblico servizio. (2)

Quindi non potrebbe il prefetto negare alla gratifi cazione il carattere di unu spesa avente per oggetto l'utilità pubblica, e sarebbe da revocarsi il suo de

creto di annullamento della relativa deliberazione

comunale. (3)

Il Consiglio, ecc. — Ha considerato :

Che la gratificazione concessa dai Municipi ai suoi

(1-3) Il Consiglio di Stato aveva già stabilito in proposito, col pa rere 16 ottobre 1875, ric. Comune di Galluccio, che :

« Spettando ai Consigli comunali di deliberare in ordine agli stipendi, alle indennità ed ai salari degl'impiegati del Comune, non vi è dubbio che i Consigli medesimi possono rimeritare gli impiegati con qualche gratificazione, quando lo facciano nell'interesse del servizio, cioè per animarli al lavoro.

« Una gratificazione ordinaria accordata dal Consiglio comunale agli impiegati deve piuttosto considerarsi come un aumento di stipendio, col vantaggio in confronto di questo che, essendone la concessione subordinata all'attività e zelo dimostrati dagli impiegati, questi restano

maggiormente impegnati all'adempimento dei loro doveri. « Quindi non si potrebbe dire che il Consiglio comunale, concedendo

una gratificazione ai suoi impiegati nell'interesse del servizio, non abbia determinato su di un affare di tutta sua competenza, e che la deliberazione relativa sia contraria all'art. 2 della legge 14 giugno 1874, poiché la spesa in parola ha evidentemente per oggetto il miglior ser vizio dell'amministrazione, tanto più quando non risulti che il Comune ecceda colla sovraimposta il cinque per cento del tributo erariale, per cui sia applicabile l'articolo 3 della legge medesima ».

Vedi pure i pareri 15 marzo 1876, ric. Comune di S. Giovanni a Te

duccio, e parere 25 agosto 1876, ric. Comune di S. Biagio di Calalta

[Man. amm., 1876, pag. 167 e 330).

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PARTE TERZA

impiegati riveste indubbiamente il carattere di una spesa

facoltativa; Che, ove la spesa facoltativa abbia per iscopo l'in

teresse del pubblico servizio, rientra nella competenza

del Consiglio comunale il decretarla, a termini dell'ar

ticolo 2 della legge 14 giugno 1874;

Che non può revocarsi in dubbio l'utilità della gra

tificazione per l'andamento del pubblico servizio, come

quella che costituisce un potente incentivo a ben me

ritare con un indefesso lavoro ed una irreprensibile

condotta, e riesce talvolta a risparmiare la maggiore

spesa di nuovi impiegati; Che quindi, nel niegare alla gratificazione il carattere

di una spesa avente per oggetto l'utilità pubblica, il

prefetto di Messina ha posto un'erronea base al suo

decreto d'annullamento ;

Che, senza indagare se il Consiglio comunale di Sca

letta Zanglea abbia inteso con quella deliberazione di

legalizzare il precedente operato della Giunta, stato

eliminato dal Consiglio di prefettura nell'esame dei conti

consuntivi dell'esercizio 1875, basterà l'avvertire che

il motivo dell'esclusione fu fatto unicamente consistere

nel difetto di competenza per parte della Giunta di

decretare aumenti di stipendi e gratificazioni, come

appare dal relativo decreto in data del 13 luglio 1877,

mentre la gratificazione di che si tratta è stata rego

larmente deliberata dal Consiglio comunale.

Per questi motivi, e per quelle maggiori considera

zioni che determinarono il parere del 16 ottobre 1875,

stato ricordato nella detta relazione ministeriale,

Avvisa che, accolto il ricorso di Sante De Luca, se

gretario comunale di Scaletta Zanglea, sia da revo

carsi il decreto del prefetto di Messina in data del

30 aprile 1878.

CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric. Giunta

ir) unale di Realmonte.

Lavori comunali ili economia — Amministratori —

Responsabilità (Leg. com. e prov., art. 128; Leg.

14 giugno 1874, art. 4).

È da ritenersi viziata di nullità la deliberazione del

Consiglio comunale con la quale dispose il pagamento

di alcuni lavori, ordinati in economia dalla Giunta

municipale, per una somma eccedente le lire 500.

È quindi regolare il decreto del prefetto che annulla

tale deliberazione, dichiarando responsabili in pro

prio della maggiore spesa gli amministratori che

l'avevano ordinata.

Non giustifica il Municipio la circostanza addotta

della urgenza dei lavori, che non diede tempo di

chiedere al prefetto la facoltà di farli in economia,

nè quella della ignoranza delle prescrizioni del

l'articolo 128 della legge comunale.

Non vale neppure a giustificare il Municipio la cir

costanza che il fondo stanziato in bilancio pei detti

lavori era inferiore a lire 500, e che, se si sorpassò

néll'esecuzione tale cifra, ciò dipese dalle prescri

zioni del Genio civile della Provincia.

Verificandosi tal caso, occorreva altra deliberazione,

a termini dell'art. 4 della legge 14 giugno 1874.

Il Consiglio, ecc. — Ha considerato :

Che, secondo il preciso disposto dell'articolo 128 della

legge comunale e provinciale, le alienazioni, locazioni,

e gli appalti di cose od opere, il cui valore comples

sivo superi le lire 500, debbono farsi all'asta pubblica,

a meno che si ottenga dal prefetto la permissione di

farle a licitazione o trattativa privata;

Che, ammesso pure che il Municipio di Realmonte

avesse la fiducia di eseguire i lavori necessari alla co

struzione dell'abbeveratoio colla somma di lire 473 stata

deliberata in adunanza del 17 maggio 1877, era suo stretto

dovere di uniformarsi alla legge, non appena pel fattogli

divieto di appoggiarlo alle fabbriche del ponte ebbe oc

casione di persuadersi che quella somma era insuffi

ciente allo scopo;

Che, di fronte alla presunzione che pel sopravvenuto

ostacolo la detta spesa venisse ad oltrepassare le lire 500,

era regolare che lo stesso Municipio prendesse altra de

liberazione, a termini dell'articolo 4 della legge 14 giu

gno 1874, e che questa deliberazione fosse accompa

gnata dal progetto e da una relazione di perizia, nella

quale venisse indicato l'ammontare della spesa, come

rettamente avvertiva il Ministero dell' interno nella

detta sua relazione;

Che, qualora, non ostante la maggiore spesa, avesse

avuto ragioni di convenienza per eseguire ì lavori ad

economia, non poteva darvi mano senza la previa per

missione del prefetto, a termini del detto articolo 128

della legge comunale e provinciale;

Che quindi, essendo stato illegale ed arbitrario il pro

cedere del Municipio nella detta costruzione, è forza

riconoscere che la deliberazione colla quale esso or

dinò il pagamento dell'occorsa spesa andava soggetta

ad annullamento; cosicché l'impugnato decreto prefet

tizio è conforme alla legge; Che non ha fondamento la circostanza dell'urgenza

addotta a sostegno del ricorso, in quanto che la pre

scritta autorizzazione del prefetto non è uno di quegli

incombenti che richiedano un notevole spazio di tempo;

come non è ammissibile, e tanto meno seria per un Mu

nicipio, la considerazione che si riferisce alla pretesa

ignoranza della legge comunale e provinciale. E per questi motivi opina che il ricorso della Giunta

comunale di Realmonte debba essere respinto.

CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 22 febbraio 1878, Pres. Caccia,

Est. Pasini — Ric. Geloso Peralta (Avv. Muratori).

Indennità — Omessa «lontanila — Morte dell' impie

gato dopo il collocamento a riposo — Vedova —

Eredi.

L'indennità non liquidata ne chiesta dall'impiegato

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