Parere 27 novembre 1878, adottato —Elezioni amministrative di CefalùSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.25/26-29/30Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086449 .
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25 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA '
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CONSIGLIO DI STATO.
Parere 25 settembre 1878, adottato — Ric. Comune di
Isernia.
Deliberazioni amministrative — Insegnanti — Li
cenziamento in massa — Votazione palese (Legge
9 luglio 1876; Leg. com. e prov., 212).
Non si riferisce a persona, e quindi è regolarmente
presa a voti palesi la deliberazione di un Consiglio
comunale colla quale, ritenuto che gli impegni del
Comune cogli insegnanti elementari finiscono ad
una data epoca, allo scopo di impedire la tacita
riconduzione, si stabilisce il licenziamento di tutti
gli insegnanti, salvo a provvedere alla loro riele
zione in seguito ad esame di concorso.
La Sezione, ece. — Ritenuto che coiranno scola
stico 1877-78 finiva l'impegno assunto verso il Comune
di Isernia dagli insegnanti in quelle pubbliche' scuole
elementari ;
Che i verbali di adunanza del Consiglio comunale
del 27 marzo e 28 aprile, affermano in modo esplicito
e positivo che il soggetto delle deliberazioni era quello :
Se si dovessero licenziare gli insegnanti, e cioè se si
dovesse dichiarare che il Comune non intendeva di
stringere con loro nuovi patti, essendo cessati quelli
precedentemente stipulati;
Che la proposta era motivata dacché, nel silenzio del
Consiglio comunale, trascorso il mese di aprile, si
avrebbe avuto una riconferma tacita, e dall'intendi
mento di riservarsi libertà di scelta a seconda delle
risultanze degli esami e degli apprezzamenti a farsi
sul valore di ciascuno degli insegnanti, od anche a se
guito di concorso, deliberato poi il 23 maggio successivo;
Che insomma il Comune, tenuto riguardo della legge
9 luglio 1876, n° 3250, aveva in mira di esaminare in
massima se fosse conveniente o no di rinnovare le con
venzioni scadute cogli insegnanti, senza distinzione fra
loro; Che nessuna discussione fu fatta interessante la per
sona dell'uno o dell'altro di essi, ma sempre si rav
volse sul tema generale dalla riserva del Consiglio co
munale di deliberare sulle scelte a tempo opportuno;
Considerato che, in questi termini, così il concetto,
come la redazione delle deliberazioni non lasciano
dubbio che il merito, la capacità e la qualità delle
persone non ne furono argomento, ma si volle pren
dere e si prese difatti una determinazione generale
afferente al riordinamento delle scuole, e sulla quale
regolarmente si votò in palese;
Richiamando i precedenti pareri di questa Sezione, e
fra gli altri quello 3 aprile 1871, n° 290, Benevento, non
che il parere adottato a Sezioni riunite il 15 giugno 1878,
n° 542, Cesena;
Opina che, accogliendo il ricorso del Comune di Isernia,
siano da revocarsi i decreti del prefetto di Campobasso
delli 5 ed 11 luglio 1878.
CONSIGLIO DI STATO.
Parere 27 novembre 1878, adottato — Elezioni ammi
nistrative di Cefalù.
Elezioni amministrative — Ufficio elettorale — Re
gistrazione «lei voti (Reg. com. 8 giugno 1865, art.
32; Leg com. e pro v., art. 67).
L'ufficio elettorale non viola l'art. 32 del regolamento
comunale 8 giugno 1865 se non registra nel ver
bale delle elezioni tutti i nomi dei candidati, ma
si limita soltanto a registrare, oltre i nomi degli
eletti, coi rispettivi voti, i nomi ed i voti di un nu
mero di candidati doppio dei consiglieri da eleg
gersi. (1) La Sezione, ecc. — Ritenuto che, essendo stato con real
decreto del 25 aprile 1877 sciolto il Consiglio comunale
di Cefalù, ebbero luogo in detto Comune le operazioni
elettorali per la rielezione dell'intiero Consiglio nei
giorni 30 e 31 agosto, 1 e 2 settembre dello stesso
anno ; Che contro alla validità delle operazioni suddette
vennero elevate numerose opposizioni sulle quali non
cade ora questione, nè è interpellato questo Consiglio;
Che, fra le altre opposizioni, adducevasi pur anco
essere stati violati l'art. 67 della legge comunale e
l'art. 32 del relativo regolamento, perchè l'ufficio di
scrutinio, invece di registrare nel verbale i nomi di tutti
i candidati che ottennero voti, col rispettivo numero
di questi, si limitò a registrare i nomi di un numero
(1) Dal nostro egregio confratello il Manuale degli amministratori,
(1879, pag. 20), togliamo in proposito le seguenti osservazioni:
Il Consiglio di Stato, con parere del 16 maggio 1871 (J\Ian1872,
pag. 222), opinò già che se nello spoglio dei voti non fu tenuto conto
di tutti coloro che ebbero voti, ma soltanto dei primi dieci che ne
avevano ottenuto il maggior numero (si dovevano surrogare appena
cinque consiglieri), tale fatto, sebbene sia irregolare, se non spiegai suoi effetti sulle elezioni colla possibilità di alterarne il risultato, non
può nemmeno viziare di nullità le elezioni stesse.
Con altro parere del 27 dicembre 1871 (Man., 1872, pag. 107) opinò che l'essersi nel computo dei voti tenuto conto di coloro soltanto che
ne riportarono un numero maggiore, e non di tutti i candidati proposti, non è motivo di nullità dell'elezione, quando risulti dell'adempimento delle solennità volute dalla legge, e la sincerità della elezione non
sia messa in dubbio da chi denunzia quell'omissione. Del resto siffatta interpretazione ci pare correttissima.
L'art. 65 della legge comunale dispone che, aperta l'urna e rico
nosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successi
vamente ciascuna scheda e spiegata la consegna al presidente che ne
dà lettura e la passa all'altro scrutatore, e che il risultato dello scru
tinio è immediatamente reso pubblico. L'art. 67 prescrive che si deve far constare delle operazioni elettorali per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell' ufficio.
Ora queste formalità nelle elezioni di Cefalù risultarono esattamente
adempiute. La legge non determinando che cosa debba intendersi, o, per meglio
dire, come debba essere constatato il risultato dello scrutinio, è age vole lo stabilire che lo scrutinio stesso debba restare constatato in
modo che rimanga chiaramente e indubbiamente stabilito chi siano i
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, i quali per conseguenza debbano ritenersi eletti.
Ora, nel caso delle elezioni di Cefalù, pare anche a noi che lo scru
tinio sia stato regolare, e che perciò le operazioni elettorali non si
potessero dire viziate di nullità, poiché lo scopo voluto dàlia legge fu
pienamente raggiunto.
Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte III. — 3.
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27 '
PARTE TERZA 28
di candidati doppio del numero dei consiglieri da eleg gersi, coi rispettivi voti dai medesimi ottenuti, e di
chiarò quindi gli altri dispersi, e non si curò di regi strare ulteriormente nè nomi, nè voti;
Che il Consiglio comunale di Cefalù, cui venne
sottoposto tale ricorso, con deliberazione del 13 .no
vembre detto anno lo respinse, sia perchè in merito
giudicò infondate le opposizioni, sia perchè il ricorso,
sebbene notificato individualmente a tutti i singoli con
siglieri proclamati, non era però stato notificato al
Consiglio comunale come corpo deliberante ;
Che contro a tale decisione venne interposto ap
pello alla deputazione provinciale, la quale, con deci
sione del 30 marzo 1878, considerando:
Che, quanto alla inammessibilità del ricorso prodotto
al Consiglio comunale, fosse da avvertire che il detto
ricorso per ministero dell' usciere addetto alla pretura mandamentale era stato notificato a tutti i 30 consi
glieri eletti; Che con tale notificazione si fosse esattamente adem
pito alla prescrizione della legge, la quale vuole che
il ricorso sia notificato agli interessati, vale a dire ai
consiglieri, e non già al Consiglio comunale, il quale è
giudice e non parte interessata;
Che, quanto al merito dei motivi di nullità opposti alle elezioni delle quali si tratta, nessuno meritasse
favorevole accoglimento, tranne la violazione sopra riferita dell'art. 67 della legge comunale e dell'art. 32
del relativo regolamento, perchè l'ufficio elettorale, oltre
ai voti conseguiti dai tanti consiglieri proclamati, re
gistrava i voti conseguiti dai trenta che, dopo i pro
clamati, ne avevano conseguito un numero maggiore, e dichiarava gli altri, in numero di circa due mila,
dispersi;
Che un tale operato, pei motivi in detta delibera
zione ampiamente sviluppati, costituisse una violazione
dei citati articoli della legge e del regolamento, ep
perciò rendesse nulle le operazioni elettorali;
Che, essendo stata tale deliberazione denunciata al
Governo per essere annullata ai termini del prescritto dall'art. 227 della legge comunale, il Ministero, opi nando per la validità delle elezioni, richiedeva il voto
di questo Consiglio in proposito; Che il Comitato primo della sezione interni avendo
preso ad esame la proposta questione, ha considerato :
Che le deliberazioni delle deputazioni provinciali concernenti le operazioni elettorali amministrative
sono definitive, e contro alle medesime non può am
mettersi ricorso;
Che su tali deliberazioni non può esercitarsi la giu risdizione del Governo del re, se non d'ufficio, a ter
mini del prescritto dell'art. 227 della legge comunale,
quando vi sia irregolarità nelle forme, difetto di com
petenza o violazione di legge; Che contro alla impugnata decisione della deputa
zione provinciale di Palermo non venne rilevata nè
irregolarità dì forma nè difetto ,di competenza;
Che, pronunziando sul merito delle elezioni delle quali si tratta, la deputazione ha seguitato alla lettera il
I prescritto dell'art. 32 del regolamento 8 giugno 1865,
interpretativo dell'art. 67 della legge;
Che, comunque si potesse ravvisare rigoroso e se
vero il pronunziato di quella deputazione, non si po tesse dire che abbia violato la legge ;
Per tali considerazioni il Comitato fu d'avviso che
nessun provvedimento di ufficio fosse da emanare in
ordine alla decisione della deputazione provinciale di
Palermo del 30 marzo ultimo, concernente le elezioni
amministrative avvenute nel Comune di Cefalù nel
mese di agosto 1877; Ritenuto che, trasmesso un tale parere al Ministero
interni, il medesimo trovò essere la questione abba stanza grave, sia perchè tratterebbesi di togliere di
uffìzio un Consiglio comunale insediato da vari mesi, sia perchè, adottando la teoria professata dalla depu tazione provinciale di Palermo, e trovata dal comitato
interni di questo Consiglio rigorosa, ma conforme alla
legge, si verrebbe a. mettere in forse più della metà delle elezioni del Regno, poiché ben pochi sono gli uf fizi elettorali che tengano conto dei voti dispersi.
Aggiunge poi lo stesso Ministero che 'nè l'art. 65, nè l'art. 67 impongono tassativamente l'obbligo in que
stione; che non determinando la legge che cosa debba
essere constatato, il risultato dello scrutinio stesso
debba restare constatato in modo che rimanga chia
ramente ed indubbiamente stabilito chi siano i candi
dati che abbiano riportato il maggior numero di voti, e che per conseguenza debbano ritenersi eletti;
Che dovendosi in Cefalù eleggere trenta consiglieri, ed essendo stati registrati i sessanta candidati che
avevano riportato maggior numero di voti, non potea cader dubbio che lo scrutinio fosse regolare, essendosi
pienamente raggiunto lo scopo della legge; Che l'art. 32 del regolamenta 8 giugno 1865, il quale
prescrive che siano pubblicati tutti i nomi dei candidati che ottennero voti, col rispettivo numero di questi, evidentemente aggiunge alla legge, e non si potrebbe quindi dalla inosservanza del medesimo trarre argo mento per pronunciare l'annullamento delle elezioni;
Che non è di alcun peso l'argomento messo innanzi dalla deputazione provinciale per provare la necessità di tener conto di tutti i voti anche dispersi, essere cioè tale pratica indispensabile siccome un mezzo di riscontro per stabilire se tutte le schede furono scru
tinate, del che si avrà (essa dice) la certezza, quando il numero dei voti risponda al numero delle schede
moltiplicate pel numero dei consiglieri da eleggere ; Che questo sarebbe esatto, se ogni scheda dovesse
forzatamente contenere tanti nomi quanti sono quelli dei consiglieri da eleggere; ma cessa, secondo il Mi
nistero, di aver valore quando è noto che una scheda è valida anche quando contiene un numero minore di
nomi ; Che d'altronde questo Consiglio, con parere del 27 di
cembre 1871, ritenne non doversi annullare d'uffizio
una decisione della deputazione provinciale di Napoli che aveva dichiarate valide le elezioni del Consiglio comunale di Melito, sebbene non si fossero inseriti nel
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verbale i nomi di quelli che avevano riportato voti,
oltre gli eletti, appoggiandosi al motivo che tale omis
sione in quel caso speciale non aveva prodotto incon
venienti, né aveva alterato il risultato dello scrutinio,
alterazione che non sarebbesi verificata nè potuta ve
rificare nel caso attuale; Che il Consiglio di Stato riconobbe essere stata ri
gorosa la decisione della deputazione provinciale, ma
la dichiarò conforme alla 'legge ;
Che su di questo è a dubitarsi grandemente, poiché
la deputazione provinciale fondò.la decisione su di una
disposizione regolamentare che aggiunge alla legge,
epperciò dichiarò una nullità dalla legge stessa non
pronunciata;
Per tutte queste considerazioni, e vista la conve
nienza di stabilire la massima da seguire in una que
stione che bene spesso si presenta, il Ministero ha ri
tornato la pratica a questo Consiglio perchè sia di bei
nuovo presa ad esame in adunanza generale ;
Tutto ciò premesso, la Sezione ha considerato:
Che effettivamente, se non può dirsi che la deputa
zione provinciale di Palermo coli'impugnato decreto
abbia violato la lettera dell'art. 32 del regolamento
8 giugno 1865, non sembra però che il suo pronunciato
sia conforme allo spirito del regolamento stesso e della
legge, comunale ;
Che la prescrizione di registrare nel verbale delle
elezioni, oltre ai nomi degli eletti, col rispettivo numero
di voti ottenuti, anche i nomi ed i voti degli altri can
didati, ha principalmente per scopo di provvedere a
che sia possibile l'applicazione dell'art. 82 della legge,
vale a dire la surrogazione di quegli eletti che, per
taluno dei motivi ivi contemplati, debbano essere
esclusi;
Che a tale necessità evidentemente fu abbastanza
provveduto nel caso speciale, poiché furono registrati
i nomi ed i voti di un numero di candidati doppio dei
consiglieri da eleggersi;
Che tanto più deve considerarsi regolare un tale
procedimento, quando, come nel presente caso, non si
accenna alla -possibilità di un diverso risultato dello
scrutinio, e la sincerità delle elezioni non è messa in
dubbio, come già ebbe a riconoscere questa Sezione
nel parere dal Ministero citato;
Ritenuto che la nullità della deputazione provinciale
pronunciata non è espressamente contemplata nelle
disposizioni della legge;
Ritenuti gli altri motivi contenuti nella relazione
ministeriale sopra riferita;
La Sezione opina che nel caso speciale non si possa
nell'operato dell'ufficio elettorale di Cefalù riconoscere
una formale violazione della legge, e che perciò la de
cisione della deputazione provinciale di Palermo del
30 marzo ultimo debba essere annullata.
CORTE DEI CONTI.
Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Ducho
què, Est. Lazzerini — Ric. Sorelle Di Stefano.
l'elisione — Vedova — Orfani — Deliberazione ne
gativa «iella Corte (Legge 21 giugno 185J., art. 29
e 35; R. D. 14 agosto 1876, n. 3298, art. 28).
Per regola generale, quando la madre sopravvive al
padre impiegato, sia civile o militare, la pensione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli or
fani non sono altro che la reversione totale o par ziale della pensione attribuita alla vedova dello
impiegato. (1) In conseguenza la deliberazione negativa della Corte,
una volta che sia divenuta ir retrattabile di fronte alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i
quali in tal caso mancano di ogni fondamento giu ridico per conseguire pensione o sussidio. (2)
Questo principio non è contraddetto ma confermato da quanto è disposto negli articoli 29 e 35 della
legge 20 giugno 1851.
La Corte, ecc. — Ha considerato:
Che, per regola generale, quando la madre soprav vive al padre impiegato, sia civile, sia militare, la pen sione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli orfani non sono altro che la riversione totale o parziale della pensione attribuita alla vedova dell'impiegato o
pensionato; cosicché la deliberazione negativa della
Corte, una volta che sia divenuta irretrattabile di fronte
alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i quali
perciò mancano in tal caso di ogni fondamento giuridico
per conseguire pensione o sussidio; Che gli articoli 29 e 35 della legge del 20 giugno 1851
sulla giubilazione dei militari di mare non contradicono
(1-3) Il principio sancito dalla Corte con questa decisione ci sembra
possa dar luogo a molti dubbi. Se fosse completamente esatto quanto afferma la Corte, ne verrebbe
per conseguenza che il diritto alla pensione della prole in molti casi, quantunque garantito dalla legge, dipenderebbe dal beneplacito della
vedova, il che certamente non può ammettersi.
Suppongasi infatti che la vedova, o per negligenza, od anche per cattivo animo (specialmente quando fosse facoltosa e mal disposta contro i figli), o per qualsivoglia altra ragione, si acqueti ad una
prima liquidazione in cui. sono manomessi i suoi diritti e non si prov veda, a Sezioni riunite, in tempo debito, dovrà dirsi per questo che la prole non ha più mezzi per far valere i propri diritti ? Ci sia lecito almeno di dubitarne.
La legge riconosce lo stesso diritto alla pensione tanto nella vedova
quanto nella prole. Ciò risulta dalle parole stesse dell'art. 23 della
legge 14 aprile 1864, ove è detto che : « Lo stesso diritto compete alla
prole orfana dell'impiegato finché i figli sono minorenni e le figlie siano inoltre nubili ».
Ora, se tutti i chiamati al godimento della pensione hanno diritti
propri, necessariamente debbono avere i mezzi per farli valere, ne
può ammettersi che altri, fuori dei casi indicati dalla legge, ne possa impedire l'esercizio. E che la prole consegua la pensione per diritto
proprio e non jure successioni, parmi risulti dallo spirito della legge dianzi citata, e più specialmente dall'ultimo alinea dell'art. 23, dove si contempla il caso in cui la vedova non avesse diritto alla pensione perchè stata separata dal marito.
In tal caso la vedova, non potendo trasmettere diritti che non ha, i
figli non potrebbero conseguir nulla, mentre invece per legge accade
precisamente il contrario. La nostra tesi trova poi una maggiore conferma nel disposto del
l'art. 28 (legge citata) che conferisce ai figli, contemporaneamente alla
vedova, la pensione nel caso che i primi non facciano vita comune colla seconda.
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