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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 27 novembre 1878, adottato — Elezioni...

Date post: 09-Jan-2017
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Parere 27 novembre 1878, adottato —Elezioni amministrative di Cefalù Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 25/26-29/30 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086449 . Accessed: 18/06/2014 04:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 18 Jun 2014 04:56:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Parere 27 novembre 1878, adottato — Elezioni amministrative di Cefalù

Parere 27 novembre 1878, adottato —Elezioni amministrative di CefalùSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.25/26-29/30Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086449 .

Accessed: 18/06/2014 04:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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25 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA '

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CONSIGLIO DI STATO.

Parere 25 settembre 1878, adottato — Ric. Comune di

Isernia.

Deliberazioni amministrative — Insegnanti — Li

cenziamento in massa — Votazione palese (Legge

9 luglio 1876; Leg. com. e prov., 212).

Non si riferisce a persona, e quindi è regolarmente

presa a voti palesi la deliberazione di un Consiglio

comunale colla quale, ritenuto che gli impegni del

Comune cogli insegnanti elementari finiscono ad

una data epoca, allo scopo di impedire la tacita

riconduzione, si stabilisce il licenziamento di tutti

gli insegnanti, salvo a provvedere alla loro riele

zione in seguito ad esame di concorso.

La Sezione, ece. — Ritenuto che coiranno scola

stico 1877-78 finiva l'impegno assunto verso il Comune

di Isernia dagli insegnanti in quelle pubbliche' scuole

elementari ;

Che i verbali di adunanza del Consiglio comunale

del 27 marzo e 28 aprile, affermano in modo esplicito

e positivo che il soggetto delle deliberazioni era quello :

Se si dovessero licenziare gli insegnanti, e cioè se si

dovesse dichiarare che il Comune non intendeva di

stringere con loro nuovi patti, essendo cessati quelli

precedentemente stipulati;

Che la proposta era motivata dacché, nel silenzio del

Consiglio comunale, trascorso il mese di aprile, si

avrebbe avuto una riconferma tacita, e dall'intendi

mento di riservarsi libertà di scelta a seconda delle

risultanze degli esami e degli apprezzamenti a farsi

sul valore di ciascuno degli insegnanti, od anche a se

guito di concorso, deliberato poi il 23 maggio successivo;

Che insomma il Comune, tenuto riguardo della legge

9 luglio 1876, n° 3250, aveva in mira di esaminare in

massima se fosse conveniente o no di rinnovare le con

venzioni scadute cogli insegnanti, senza distinzione fra

loro; Che nessuna discussione fu fatta interessante la per

sona dell'uno o dell'altro di essi, ma sempre si rav

volse sul tema generale dalla riserva del Consiglio co

munale di deliberare sulle scelte a tempo opportuno;

Considerato che, in questi termini, così il concetto,

come la redazione delle deliberazioni non lasciano

dubbio che il merito, la capacità e la qualità delle

persone non ne furono argomento, ma si volle pren

dere e si prese difatti una determinazione generale

afferente al riordinamento delle scuole, e sulla quale

regolarmente si votò in palese;

Richiamando i precedenti pareri di questa Sezione, e

fra gli altri quello 3 aprile 1871, n° 290, Benevento, non

che il parere adottato a Sezioni riunite il 15 giugno 1878,

n° 542, Cesena;

Opina che, accogliendo il ricorso del Comune di Isernia,

siano da revocarsi i decreti del prefetto di Campobasso

delli 5 ed 11 luglio 1878.

CONSIGLIO DI STATO.

Parere 27 novembre 1878, adottato — Elezioni ammi

nistrative di Cefalù.

Elezioni amministrative — Ufficio elettorale — Re

gistrazione «lei voti (Reg. com. 8 giugno 1865, art.

32; Leg com. e pro v., art. 67).

L'ufficio elettorale non viola l'art. 32 del regolamento

comunale 8 giugno 1865 se non registra nel ver

bale delle elezioni tutti i nomi dei candidati, ma

si limita soltanto a registrare, oltre i nomi degli

eletti, coi rispettivi voti, i nomi ed i voti di un nu

mero di candidati doppio dei consiglieri da eleg

gersi. (1) La Sezione, ecc. — Ritenuto che, essendo stato con real

decreto del 25 aprile 1877 sciolto il Consiglio comunale

di Cefalù, ebbero luogo in detto Comune le operazioni

elettorali per la rielezione dell'intiero Consiglio nei

giorni 30 e 31 agosto, 1 e 2 settembre dello stesso

anno ; Che contro alla validità delle operazioni suddette

vennero elevate numerose opposizioni sulle quali non

cade ora questione, nè è interpellato questo Consiglio;

Che, fra le altre opposizioni, adducevasi pur anco

essere stati violati l'art. 67 della legge comunale e

l'art. 32 del relativo regolamento, perchè l'ufficio di

scrutinio, invece di registrare nel verbale i nomi di tutti

i candidati che ottennero voti, col rispettivo numero

di questi, si limitò a registrare i nomi di un numero

(1) Dal nostro egregio confratello il Manuale degli amministratori,

(1879, pag. 20), togliamo in proposito le seguenti osservazioni:

Il Consiglio di Stato, con parere del 16 maggio 1871 (J\Ian1872,

pag. 222), opinò già che se nello spoglio dei voti non fu tenuto conto

di tutti coloro che ebbero voti, ma soltanto dei primi dieci che ne

avevano ottenuto il maggior numero (si dovevano surrogare appena

cinque consiglieri), tale fatto, sebbene sia irregolare, se non spiegai suoi effetti sulle elezioni colla possibilità di alterarne il risultato, non

può nemmeno viziare di nullità le elezioni stesse.

Con altro parere del 27 dicembre 1871 (Man., 1872, pag. 107) opinò che l'essersi nel computo dei voti tenuto conto di coloro soltanto che

ne riportarono un numero maggiore, e non di tutti i candidati proposti, non è motivo di nullità dell'elezione, quando risulti dell'adempimento delle solennità volute dalla legge, e la sincerità della elezione non

sia messa in dubbio da chi denunzia quell'omissione. Del resto siffatta interpretazione ci pare correttissima.

L'art. 65 della legge comunale dispone che, aperta l'urna e rico

nosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successi

vamente ciascuna scheda e spiegata la consegna al presidente che ne

dà lettura e la passa all'altro scrutatore, e che il risultato dello scru

tinio è immediatamente reso pubblico. L'art. 67 prescrive che si deve far constare delle operazioni elettorali per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell' ufficio.

Ora queste formalità nelle elezioni di Cefalù risultarono esattamente

adempiute. La legge non determinando che cosa debba intendersi, o, per meglio

dire, come debba essere constatato il risultato dello scrutinio, è age vole lo stabilire che lo scrutinio stesso debba restare constatato in

modo che rimanga chiaramente e indubbiamente stabilito chi siano i

candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, i quali per conseguenza debbano ritenersi eletti.

Ora, nel caso delle elezioni di Cefalù, pare anche a noi che lo scru

tinio sia stato regolare, e che perciò le operazioni elettorali non si

potessero dire viziate di nullità, poiché lo scopo voluto dàlia legge fu

pienamente raggiunto.

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte III. — 3.

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PARTE TERZA 28

di candidati doppio del numero dei consiglieri da eleg gersi, coi rispettivi voti dai medesimi ottenuti, e di

chiarò quindi gli altri dispersi, e non si curò di regi strare ulteriormente nè nomi, nè voti;

Che il Consiglio comunale di Cefalù, cui venne

sottoposto tale ricorso, con deliberazione del 13 .no

vembre detto anno lo respinse, sia perchè in merito

giudicò infondate le opposizioni, sia perchè il ricorso,

sebbene notificato individualmente a tutti i singoli con

siglieri proclamati, non era però stato notificato al

Consiglio comunale come corpo deliberante ;

Che contro a tale decisione venne interposto ap

pello alla deputazione provinciale, la quale, con deci

sione del 30 marzo 1878, considerando:

Che, quanto alla inammessibilità del ricorso prodotto

al Consiglio comunale, fosse da avvertire che il detto

ricorso per ministero dell' usciere addetto alla pretura mandamentale era stato notificato a tutti i 30 consi

glieri eletti; Che con tale notificazione si fosse esattamente adem

pito alla prescrizione della legge, la quale vuole che

il ricorso sia notificato agli interessati, vale a dire ai

consiglieri, e non già al Consiglio comunale, il quale è

giudice e non parte interessata;

Che, quanto al merito dei motivi di nullità opposti alle elezioni delle quali si tratta, nessuno meritasse

favorevole accoglimento, tranne la violazione sopra riferita dell'art. 67 della legge comunale e dell'art. 32

del relativo regolamento, perchè l'ufficio elettorale, oltre

ai voti conseguiti dai tanti consiglieri proclamati, re

gistrava i voti conseguiti dai trenta che, dopo i pro

clamati, ne avevano conseguito un numero maggiore, e dichiarava gli altri, in numero di circa due mila,

dispersi;

Che un tale operato, pei motivi in detta delibera

zione ampiamente sviluppati, costituisse una violazione

dei citati articoli della legge e del regolamento, ep

perciò rendesse nulle le operazioni elettorali;

Che, essendo stata tale deliberazione denunciata al

Governo per essere annullata ai termini del prescritto dall'art. 227 della legge comunale, il Ministero, opi nando per la validità delle elezioni, richiedeva il voto

di questo Consiglio in proposito; Che il Comitato primo della sezione interni avendo

preso ad esame la proposta questione, ha considerato :

Che le deliberazioni delle deputazioni provinciali concernenti le operazioni elettorali amministrative

sono definitive, e contro alle medesime non può am

mettersi ricorso;

Che su tali deliberazioni non può esercitarsi la giu risdizione del Governo del re, se non d'ufficio, a ter

mini del prescritto dell'art. 227 della legge comunale,

quando vi sia irregolarità nelle forme, difetto di com

petenza o violazione di legge; Che contro alla impugnata decisione della deputa

zione provinciale di Palermo non venne rilevata nè

irregolarità dì forma nè difetto ,di competenza;

Che, pronunziando sul merito delle elezioni delle quali si tratta, la deputazione ha seguitato alla lettera il

I prescritto dell'art. 32 del regolamento 8 giugno 1865,

interpretativo dell'art. 67 della legge;

Che, comunque si potesse ravvisare rigoroso e se

vero il pronunziato di quella deputazione, non si po tesse dire che abbia violato la legge ;

Per tali considerazioni il Comitato fu d'avviso che

nessun provvedimento di ufficio fosse da emanare in

ordine alla decisione della deputazione provinciale di

Palermo del 30 marzo ultimo, concernente le elezioni

amministrative avvenute nel Comune di Cefalù nel

mese di agosto 1877; Ritenuto che, trasmesso un tale parere al Ministero

interni, il medesimo trovò essere la questione abba stanza grave, sia perchè tratterebbesi di togliere di

uffìzio un Consiglio comunale insediato da vari mesi, sia perchè, adottando la teoria professata dalla depu tazione provinciale di Palermo, e trovata dal comitato

interni di questo Consiglio rigorosa, ma conforme alla

legge, si verrebbe a. mettere in forse più della metà delle elezioni del Regno, poiché ben pochi sono gli uf fizi elettorali che tengano conto dei voti dispersi.

Aggiunge poi lo stesso Ministero che 'nè l'art. 65, nè l'art. 67 impongono tassativamente l'obbligo in que

stione; che non determinando la legge che cosa debba

essere constatato, il risultato dello scrutinio stesso

debba restare constatato in modo che rimanga chia

ramente ed indubbiamente stabilito chi siano i candi

dati che abbiano riportato il maggior numero di voti, e che per conseguenza debbano ritenersi eletti;

Che dovendosi in Cefalù eleggere trenta consiglieri, ed essendo stati registrati i sessanta candidati che

avevano riportato maggior numero di voti, non potea cader dubbio che lo scrutinio fosse regolare, essendosi

pienamente raggiunto lo scopo della legge; Che l'art. 32 del regolamenta 8 giugno 1865, il quale

prescrive che siano pubblicati tutti i nomi dei candidati che ottennero voti, col rispettivo numero di questi, evidentemente aggiunge alla legge, e non si potrebbe quindi dalla inosservanza del medesimo trarre argo mento per pronunciare l'annullamento delle elezioni;

Che non è di alcun peso l'argomento messo innanzi dalla deputazione provinciale per provare la necessità di tener conto di tutti i voti anche dispersi, essere cioè tale pratica indispensabile siccome un mezzo di riscontro per stabilire se tutte le schede furono scru

tinate, del che si avrà (essa dice) la certezza, quando il numero dei voti risponda al numero delle schede

moltiplicate pel numero dei consiglieri da eleggere ; Che questo sarebbe esatto, se ogni scheda dovesse

forzatamente contenere tanti nomi quanti sono quelli dei consiglieri da eleggere; ma cessa, secondo il Mi

nistero, di aver valore quando è noto che una scheda è valida anche quando contiene un numero minore di

nomi ; Che d'altronde questo Consiglio, con parere del 27 di

cembre 1871, ritenne non doversi annullare d'uffizio

una decisione della deputazione provinciale di Napoli che aveva dichiarate valide le elezioni del Consiglio comunale di Melito, sebbene non si fossero inseriti nel

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29 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 30

verbale i nomi di quelli che avevano riportato voti,

oltre gli eletti, appoggiandosi al motivo che tale omis

sione in quel caso speciale non aveva prodotto incon

venienti, né aveva alterato il risultato dello scrutinio,

alterazione che non sarebbesi verificata nè potuta ve

rificare nel caso attuale; Che il Consiglio di Stato riconobbe essere stata ri

gorosa la decisione della deputazione provinciale, ma

la dichiarò conforme alla 'legge ;

Che su di questo è a dubitarsi grandemente, poiché

la deputazione provinciale fondò.la decisione su di una

disposizione regolamentare che aggiunge alla legge,

epperciò dichiarò una nullità dalla legge stessa non

pronunciata;

Per tutte queste considerazioni, e vista la conve

nienza di stabilire la massima da seguire in una que

stione che bene spesso si presenta, il Ministero ha ri

tornato la pratica a questo Consiglio perchè sia di bei

nuovo presa ad esame in adunanza generale ;

Tutto ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che effettivamente, se non può dirsi che la deputa

zione provinciale di Palermo coli'impugnato decreto

abbia violato la lettera dell'art. 32 del regolamento

8 giugno 1865, non sembra però che il suo pronunciato

sia conforme allo spirito del regolamento stesso e della

legge, comunale ;

Che la prescrizione di registrare nel verbale delle

elezioni, oltre ai nomi degli eletti, col rispettivo numero

di voti ottenuti, anche i nomi ed i voti degli altri can

didati, ha principalmente per scopo di provvedere a

che sia possibile l'applicazione dell'art. 82 della legge,

vale a dire la surrogazione di quegli eletti che, per

taluno dei motivi ivi contemplati, debbano essere

esclusi;

Che a tale necessità evidentemente fu abbastanza

provveduto nel caso speciale, poiché furono registrati

i nomi ed i voti di un numero di candidati doppio dei

consiglieri da eleggersi;

Che tanto più deve considerarsi regolare un tale

procedimento, quando, come nel presente caso, non si

accenna alla -possibilità di un diverso risultato dello

scrutinio, e la sincerità delle elezioni non è messa in

dubbio, come già ebbe a riconoscere questa Sezione

nel parere dal Ministero citato;

Ritenuto che la nullità della deputazione provinciale

pronunciata non è espressamente contemplata nelle

disposizioni della legge;

Ritenuti gli altri motivi contenuti nella relazione

ministeriale sopra riferita;

La Sezione opina che nel caso speciale non si possa

nell'operato dell'ufficio elettorale di Cefalù riconoscere

una formale violazione della legge, e che perciò la de

cisione della deputazione provinciale di Palermo del

30 marzo ultimo debba essere annullata.

CORTE DEI CONTI.

Sezioni unite — Udienza 21 giugno 1878, Pres. Ducho

què, Est. Lazzerini — Ric. Sorelle Di Stefano.

l'elisione — Vedova — Orfani — Deliberazione ne

gativa «iella Corte (Legge 21 giugno 185J., art. 29

e 35; R. D. 14 agosto 1876, n. 3298, art. 28).

Per regola generale, quando la madre sopravvive al

padre impiegato, sia civile o militare, la pensione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli or

fani non sono altro che la reversione totale o par ziale della pensione attribuita alla vedova dello

impiegato. (1) In conseguenza la deliberazione negativa della Corte,

una volta che sia divenuta ir retrattabile di fronte alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i

quali in tal caso mancano di ogni fondamento giu ridico per conseguire pensione o sussidio. (2)

Questo principio non è contraddetto ma confermato da quanto è disposto negli articoli 29 e 35 della

legge 20 giugno 1851.

La Corte, ecc. — Ha considerato:

Che, per regola generale, quando la madre soprav vive al padre impiegato, sia civile, sia militare, la pen sione o il sussidio stabiliti dalla legge a favore degli orfani non sono altro che la riversione totale o parziale della pensione attribuita alla vedova dell'impiegato o

pensionato; cosicché la deliberazione negativa della

Corte, una volta che sia divenuta irretrattabile di fronte

alla vedova, vale anche di fronte agli orfani, i quali

perciò mancano in tal caso di ogni fondamento giuridico

per conseguire pensione o sussidio; Che gli articoli 29 e 35 della legge del 20 giugno 1851

sulla giubilazione dei militari di mare non contradicono

(1-3) Il principio sancito dalla Corte con questa decisione ci sembra

possa dar luogo a molti dubbi. Se fosse completamente esatto quanto afferma la Corte, ne verrebbe

per conseguenza che il diritto alla pensione della prole in molti casi, quantunque garantito dalla legge, dipenderebbe dal beneplacito della

vedova, il che certamente non può ammettersi.

Suppongasi infatti che la vedova, o per negligenza, od anche per cattivo animo (specialmente quando fosse facoltosa e mal disposta contro i figli), o per qualsivoglia altra ragione, si acqueti ad una

prima liquidazione in cui. sono manomessi i suoi diritti e non si prov veda, a Sezioni riunite, in tempo debito, dovrà dirsi per questo che la prole non ha più mezzi per far valere i propri diritti ? Ci sia lecito almeno di dubitarne.

La legge riconosce lo stesso diritto alla pensione tanto nella vedova

quanto nella prole. Ciò risulta dalle parole stesse dell'art. 23 della

legge 14 aprile 1864, ove è detto che : « Lo stesso diritto compete alla

prole orfana dell'impiegato finché i figli sono minorenni e le figlie siano inoltre nubili ».

Ora, se tutti i chiamati al godimento della pensione hanno diritti

propri, necessariamente debbono avere i mezzi per farli valere, ne

può ammettersi che altri, fuori dei casi indicati dalla legge, ne possa impedire l'esercizio. E che la prole consegua la pensione per diritto

proprio e non jure successioni, parmi risulti dallo spirito della legge dianzi citata, e più specialmente dall'ultimo alinea dell'art. 23, dove si contempla il caso in cui la vedova non avesse diritto alla pensione perchè stata separata dal marito.

In tal caso la vedova, non potendo trasmettere diritti che non ha, i

figli non potrebbero conseguir nulla, mentre invece per legge accade

precisamente il contrario. La nostra tesi trova poi una maggiore conferma nel disposto del

l'art. 28 (legge citata) che conferisce ai figli, contemporaneamente alla

vedova, la pensione nel caso che i primi non facciano vita comune colla seconda.

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