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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Rivista di giurisprudenza amministrativa

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Rivista di giurisprudenza amministrativa Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 321/322-323/324 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179324 . Accessed: 24/06/2014 20:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 20:36:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza amministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 321/322-323/324Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179324 .

Accessed: 24/06/2014 20:36

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Quanto sopra anche perché tale servizio non può essere effet

tuato dai vigili ai quali, oltre ad essere inibito di esercitare fun

zioni di pubblica sicurezza fuori del territorio comunale, non è

più consentito svolgere funzioni di polizia sanitaria in quanto at

tribuite alla Usi con la intervenuta riforma sanitaria.

Al fine di dirimere la controversia, in considerazione della sua

specialità, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normati

vo di riferimento anche con riguardo alla disciplina preesistente a quella attualmente in vigore.

Il r.d. 16 agosto 1909 n. 615, dettante norme regolamentari concernenti la 1. 14 febbraio 1904 n. 34 sui manicomi e sugli

alienati, stabiliva che il ricovero in manicomio di un alienato do

veva avvenire previa ordinanza del pretore o, in caso di assoluta

urgenza, dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 37, 42 e 43), la

quale in ogni caso provvedeva all'invio e all'accompagnamento dell'alienato al manicomio (art. 46).

Con la sopravvenuta 1. 13 maggio 1978 n. 180, recante norme

sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori, in una diversa concezione della malattia mentale considerata alla

stregua di ogni altra affezione morbosa e disciplinata unitaria

mente nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali, si individua

invece nel sindaco l'organo abilitato a disporre il trattamento sa

nitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera (art. 3). A tal uopo si prevede l'istituzione, tra i servizi obbligatori negli

ospedali generali, di specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Anche la successiva 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del

servizio nazionale sanitario, all'art. 33 prevede che gli accerta

menti e i trattamenti sanitari obbligatori vengono disposti dal sin

daco quale autorità sanitaria, ed attuati da presidi e servizi sani

tari pubblici territoriali, nonché, ove necessita la degenza, da strut

ture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Quanto alla normativa concernente il potere di polizia, inteso

in senso ampio, attribuito al comune, quale ente autonomo pre

posto alla cura del pubblico interesse della collettività locale, de

ve farsi riferimento — di volta in volta — alle diverse leggi am

ministrative che il medesimo è chiamato ad attuare (vedasi a pro

posito: t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1. reg. 15 marzo 1963 n.

16 nonché i relativi regolamenti di attuazione). Tale potere è stato recentemente ribadito dagli art. 9, 18 e 19

d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977, i quali stabiliscono che i comuni

sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie

ad essi attribuite o trasferite, funzioni che, ai sensi dell'art. 28

d.p.r. n. 191 del 1979, vengono esercitate dal corpo di polizia urbana (vigili urbani).

Con l'intervento, infine, della recentissima 1. 7 marzo 1986 n.

65 (legge-quado sull'ordinamento della polizia municipale), il le

gislatore ha chiaramente delineato le funzioni istituzionali del per sonale addetto al servizio di polizia locale, stabilendone la porta ta anche nell'ambito dell'esercizio di funzioni di polizia giudizia

ria, stradale ed ausiliaria di pubblica sicurezza.

Cosi delineati i termini normativi di riferimento, va ora affron

tata la questione di fondo (accompagnamento degli alienati men

tali nei luoghi di cura), in ordine alla quale — allo stato — non

si rinviene alcuna norma di legge che ne preveda espressamente la disciplina.

Deve, anzitutto, evidenziarsi che con l'intervento della 1. n. 180

del 1978 è venuta meno la normativa che affidava alla competen za dell'autorità di pubblica sicurezza il compito di provvedere all'invio e all'accompagmento dei malati di mente negli ospedali.

Va altresì rilevato che, come da esplicita previsione normativa, contenuta sia nella 1. n. 180 del 1978 (art. 3) che nella 1. n. 833

del 1978 (art. 33), la competenza funzionale a disporre il tratta

mento sanitario obbligatorio per malattia mentale è attribuita al

sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale.

Posto ciò, deve stabilirsi quale organo, una volta intervenuta

l'apposita ordinanza sindacale, debba provvedere all'accompagna mento dei malati in questione presso la struttura sanitaria pubbli ca o convenzionata, fornita del servizio psichiatrico, per l'attua

zione del trattamento sanitario obbligatorio. Tale organo — ad avviso del collegio — va individuato nel

sindaco e, per esso, nel corpo di polizia municipale. Al riguardo giova rilevare che la specifica competenza attribui

ta al sindaco, quale autorità sanitaria locale chiamata a tutelare

l'interesse pubblico della collettività comunale alla salute, riveste

una duplice valenza che si estrinseca nell'adozione del provvedi mento di trattamento sanitario obbligatorio nonché nella sua at

tuazione, per la quale necessariamente occorre pure l'intervento

della struttura sanitaria.

Il Foro Italiano — 1988.

Al comune, in buona sostanza, adottato il provvedimento di

cui sopra, fa capo altresì' l'interesse — come del resto avviene

per la generalità degli altri provvedimenti rientranti nella compe tenza comunale — alla sua pronta ed efficace esecuzione, il che

può avvenire, all'evidenza, nel caso che ci occupa, con l'esercizio

del potere di polizia amministrativa allo stesso comune istituzio

nalmente attribuito.

A conferma, peraltro, dello specifico interesse nel senso so

praindicato in capo al comune, è dato rilevare come l'art. 3 1.

n. 180 del 1978 e l'art. 34 1. n. 833 del 1978 facciano carico

al sanitario responsabile del servizio psichiatrico della Usi di co

municare al sindaco la continuità della degenza dell'infermo oltre

il settimo giorno, la cessazione delle condizioni che richiedono

l'obbligo del trattamento sanitario, nonché l'eventuale sopravve nuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso e di dimissio

ni del ricoverato.

Quanto sopra induce alla conclusione che compete alla polizia

municipale provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento sindacale sanitario de quo fino al momento in cui il malato di

mente viene affidato al presidio ospedaliero, chiamato a sua vol

ta ad attuare il trattamento sanitario obbligatorio. In tal senso sono anche le direttive emanate dall'assessorato

regionale alla sanità con la circolare n. 668/N.P. del 27 giugno 1985 e diretta, tra gli altri, a tutti i sindaci della regione, che

non risultano peraltro 'inpugnate dal comune di Licata.

Né, di contro, possono condividersi le ragioni che sorreggono il provvedimento impugnato.

Quanto ai mezzi idonei con cui trasportare il malato di mente

presso il presidio sanitario, individuati nelle ambulanze, e al per sonale competente per l'accompagnamento, ritenuto quello sani

tario e parasanitario, va osservato che, mentre deve escludersi

la rilevanza dei mezzi di trasporto, in considerazione della pecu liarità della malattia, può ammettersi, ove ritenuto necessario, anche la necessità dell'intervento del personale sanitario.

Tale intervento, però, non può essere sostitutivo di quello della

polizia municipale, istituzionalmente chiamata a provvedere all'e

secuzione del provvedimento de quo e ad opporsi, ove necessa

rio, alla particolare resistenza manifestata dall'infermo.

In ordine, poi, all'impossibilità di poter utilizzare i vigili urba

ni, quali agenti di pubblica sicurezza, fuori del territorio comu

nale, nel caso che il ricovero del malato non fosse possibile in

loco, va evidenziato che i vigili urbani — nella fattispecie — in

tervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sa

nitaria propria dell'autorità locale e non nell'esercizio dell'attivi

tà di p.s., sicché ben possono operare, in tale veste, anche al

di fuori del territorio di appartenenza. Ciò ovviamente non esclude che per il prelievo e l'accompa

gnamento del malato di mente nel caso eccezionale in cui vi è

motivo di ritenere che sia probabile il verificarsi di una situazione

di effettivo e grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza dell'in

fermo stesso e della collettività, possa richiedersi anche l'inter

vento della forza pubblica. Per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto.

Rivista di giurisprudenza amministrativa

Diritti di autore — Società italiana autori ed editori — Ammis

sione a socio — Diniego — Ricorso — Giurisdizione ordinaria.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso di

un aspirante socio della Società italiana autori ed editori che ha

respinto la domanda di ammissione a socio, in quanto il suo in

casso era rimasto inferiore al minimo prescritto. (1)

Consiglio di Stato; sezione VI; decisione 7 ohobre 1987, n.

812; Pres. ed est. Meale; Ammonini (Avv. Criscuolo, Salemi) c.

Soc. italiana autori e editori (Avv. Sorrentino, Lepore). Annulla

T.A.R. Lazio, sez. Ili, 28 aprile 1986, n. 1654.

(1) La sentenza annullata T.A.R. Lazio, sez. Ili, 28 aprile 1986, n.

1654, è riportata in Foro it., 1987, III, 315, con nota di richiami. La decisione del Consiglio di Stato non affronta il profilo sostanziale

del problema, profilo che aveva rappresentato il nodo della sentenza di

primo grado, ma si limita essenzialmente a statuire sulla giurisdizione

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PARTE TERZA

in materia, anche se nel far ciò cenna ad (almeno) un aspetto di un certo

interesse, e cioè qual è la posizione — in linea di fatto e di diritto —

di chi propone domanda per divenire socio di un ente pubblico a struttu ra associativa.

Al riguardo l'argomentazione è fondata in primo luogo sulla conside razione che l'ammissione di un autore a socio della Siae è prevista in base ad una serie di indici che non sono liberamente valutabili da parte dell'ente pubblico, e quindi l'eventuale diniego di ammissione incide su un diritto soggettivo dell'interessato, mentre, secondariamente, rileva che

questo potere di ammissione viene esercitato per fini di tutela dell'interes se generale ed è preordinato alla salvaguardia dell'assetto dell'ente stesso e della sua consistenza.

Sul profilo di giurisdizione cosi delineato mancano precedenti editi in

termini; rileva in ogni caso la constatazione che già altra volta la stessa sezione VI del Consiglio di Stato si era trovata ad occuparsi del profilo sostanziale oggetto della controversia, ritenendo cosi la propria giurisdi zione sul caso: dee. 10 luglio 1985, n. 418, id., Rep. 1985, voce Diritti

d'autore, n. 89; nello stesso senso, v. T.A.R. Lazio, sez. Ili, 13 ottobre

1982, n. 906, id., Rep. 1983, voce cit., n. 63.

* * *

La decisione è cosi motivata: Diritto. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata con la menoria del 31 di cembre 1986 dalla difesa della Siae e, comunque, rilevabile d'ufficio in

ogni stato e grado del processo, a mente del combinato disposto dagli art. 30 1. 1034/71 e 37 del codice di rito civile.

In verità, sull'individuazione dei requisiti prescritti dallo statuto della Siae per l'ammissione a socio, la sezione (n. 418 del 10 luglio 1985, Foro

it., Rep. 1985, voce Diritti d'autore, n. 89) si è pronunciata ritenendo

legittimo il provvedimento di diniego all'autore di opere di carattere di

vulgativo che, per il meccanismo di calcolo, non abbiano raggiunto il minimo di incasso previsto.

Giova al riguardo ricordare che, nel caso in questione, il sig. Ammoni ni ha, appunto, impugnato l'atto del consiglio di amministrazione della

Siae, che ha respinto la domanda di ammissione a socio in quanto, nel

quinquennio 1966/1970, il requisito minimo di incasso necessario per l'am missione era stato raggiunto non con proventi relativi al diritto di autore, bensì con il risultato dell'attività imprenditoriale avente ad oggetto l'ese cuzione delle proprie composizioni.

Ciò posto considera la sezione che, in effetti, la qualità di socio di un ente pubblico economico quale è la Siae (n. 438/78) non implica eser cizio di pubbliche potestà, ma comporta, essenzialmente, la fruizione di benefici e di utilità di carattere eminentemente economico o, comunque, professionale.

L'accertamento dei requisiti previsti dallo statuto in modo tassativo e

tipico sostanzia, d'altronde, un'attività meramente ricognitiva e di riscon tro della corrispondenza dello status del richiedente ai parametri compositi fissati dall'atto fondamentale senza che vi sia scelta discrezionale dell'ente.

In concreto, se l'ammissione è disposta sulla base di requisiti e condizioni indicati in modo chiaro e preciso e non liberamente apprezzabili e valutabili, il diniego incide su di un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato.

D'altra parte, se si considera il potere nella specie esercitato dal consi

glio di amministrazione della Siae è dubitabile che esso sia di natura pub blicistica ed autoritativa finalizzata alla tutela dell'interesse generale, ap parendo maggiormente preordinato alla salvaguardia del proprio assetto e della propria consistenza attraverso il puntuale riscontro delle condizio ni poste dall'atto fondamentale per l'ingresso di nuovi soci.

Ne segue che l'eccezione di difetto di giurisdizione, appare persuasiva in quanto sostenuta sia dalla natura dall'attività posta in essere dall'ente

pubblico economico che è, soprattutto, a salvaguardia della propria si tuazione, sia, corrispondentemente, del diritto che ha l'interessato, se in

possesso dei requisiti prescritti, di essere partecipe dei benefici essenzial mente di natura strumentale derivanti dal divenire socio della società.

La sentenza appellata va pertanto annullata senza rinvio per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione — Cassa

di risparmio — Appalto — Disciplina privatistica — Contro

versie — Giurisdizione amministrativa — Esclusione.

Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla doman

da di revisione dei prezzi avanzata da un'impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione degli impianti di condizionamento d'aria

nell'edificio di una cassa di risparmio, se questa abbia scelto di

avvalersi di un contratto di diritto privato. (1)

Consiglio di Stato; sezione VI; decisione 15 giugno 1987, n.

430; Pres. Laschena, Est. Meale; Impr. Decorti (Avv. Grisogo no, Vingaro) c. Cassa di risparmio di Trieste (Avv. Cuccagna, De Luca). Annulla T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 1983, n. 292.

(1) I. - Nessuna osservazione di una qualche novità rileva in merito al principio generale, assolutamente pacifico, che il giudice amministrati

li Foro Italiano — 1988.

vo difetta di giurisdizione su controversie attinenti contratti in cui è in

parte la p.a. e da cui scaturiscono posizioni di diritto soggettivo. Recentemente, cfr. Trib. Roma 25 giugno 1986, Foro it., Rep. 1986,

voce Contratti e obbligazioni della p.a., n. 25; T.A.R. Lazio, sez. Ili, 30 gennaio 1986, n. 283, ibid., n. 192; T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 6

luglio 1983, n. 554, id., Rep. 1984, voce cit., n. 22; T.A.R. Calabria 22 maggio 1981, n. 231, id.. Rep. 1983, voce cit., n. 97.

Il problema del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudi ce amministrativo è semmai complicato, per i! caso specifico della revi sione dei prezzi e relativamente ad un contratto avente ad oggetto un'o

pera pubblica, ipotesi peraltro esclusa per la fattispecie in questione dalla

motivazione della decisione. La giurisprudenza tende infatti, costantemente, e con pochi contemperamenti, a delineare la posizione del contraente pri vato in termini di interesse legittimo, alla revisione e quindi a ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo per il caso di specie: da ulti

mo, cfr. Cass. 28 aprile 1987, n. 4099, id., Mass., 685; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 1987, n. 418, Foro amm., 1987, I, 1459; ad. plen. 20 febbraio 1985, n. 3, Foro it., 1985, III, 294, non nota redazionale; in dottrina, sul problema in generale, ma anche con puntuale riferimento a tale indirizzo giurisprudenziale, Greco, I contratti dell'amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986, 58 ss.

Quanto al problema specifico di giurisdizione affrontato dalla decisio

ne, con riferimento preciso ai contratti posti in essere in regime di diritto

privato da enti pubblici economici, cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez.

Ili, 3 dicembre 1984, n. 670, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 21, per cui sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a sindacare le gare per l'appalto del servizio di pulizia degli uffici indette dall'Enel, atteso che il procedimento di scelta del contraente ha natura neutra di

promessa al pubblico ed assume carattere privatistico o pubblicistico a seconda del soggetto che lo impiega e, nel caso di un ente pubblico eco nomico come l'Enel, a seconda del regime dell'attività con cui opera il

soggetto, anche se pubblico, che lo indice. In termini, cfr. anche T.A.R.

Lazio, sez. Ili, 7 agosto 1984, n. 400, ibid., n. 22. II. — La decisione, apparentemente ovvia quanto al principio giuridico

di base che se ne può ricavare, sostiene che le casse di risparmio, e più in generale gli enti pubblici economici, possono scegliere di contrattare con il regime privatistico (che sarebbe la prassi normale) oppure con quello pubblicistico.

Questa seconda eventualità merita un sommario accenno di inquadra mento. Ad un primo livello l'ipotesi appare, allo stato attuale (quanto meno), in singolare contrasto di ordine sistematico con la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, che nega la giurisdizione della Corte dei conti in merito alla responsabilità degli amministratori degli enti pub blici economici proprio perché tale categoria di persone giuridiche pubbli che opera senza applicare le norme sulla contabilità pubblica. Riassunti

vamente, cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1985, nn. 6444 e 6443, id., 1986, I, 3087, con nota di richiami; 14 dicembre 1985, n. 6329, id., 1985, I, 3091, con nota di richiami. In dottrina, v. Messutti, Amministratori di enti pubblici economici ed azione di responsabilità: problemi di giuri sdizione, in Giur. it., 1986, I, 1, 1667; Landolfi, Brevi note in materia di giurisdizione contabile Con riferimento agli enti pubblici economici, in Rass. giur. Enel, 1986, II, 372; riassuntivamente sul profilo, cfr. Voci, La giurisprudenza sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori

degli enti pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1986, 1106.

Secondariamente, deve essere rimarcato l'accenno contenuto nella mo tivazione della decisione in rassegna, circa la mancanza del carattere di

opera pubblica dei lavori in questione. Nel merito di tale problema risulta a tutt'oggi ancora fondamentale quanto distinto da Amorth, Osservazio ni sui limiti all'attività amministrativa di diritto privato, in Arch. dir.

pubbl., 1938, 455, tra utilizzazione del diritto privato per perseguire pub blici interessi e utilizzazione del diritto privato per gestire la propria am ministrazione.

Cfr. anche S.A. Romano, Contratti di diritto privato degli enti pubbli ci, in Dizionario del diritto privato, a cura di N. Irti, Milano, 1980, I, 225.

* * *

La decisione è cosi motivata. Diritto. — È ben noto che l'ente pubblico economico, quale è la cassa di risparmio, opera di massima in ragione di concorrenza sul mercato e, quindi, che la sua attività negoziale segue le regole e gli istituti del diritto comune.

In concreto, può procurarsi beni e servizi con strumenti privatistici op pure può avvalersi anche del sistema giuridico della contabilità pubblica che è, invece, di norma proprio dell'amministrazione pubblica e degli enti istituzionali.

Nel primo caso, come è ovvio, si realizza tra le parti un rapporto diritto

obbligo le cui controversie ricadono nella giurisdizione dell'autorità giu diziaria ordinaria, nel secondo con l'opzione per la disciplina pubblicisti ca tra i soggetti stipulanti, si realizza un rapporto di potestà amministrativa interesse legittimo che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Orbene, applicando siffatti principi al caso si specie, non può dirsi che la fornitura di un impianto di condizionamento d'aria per uno stabile adibito dalla Cassa di risparmio di Trieste a centro elettronico possa con siderarsi un'opera pubblica, né, d'altra parte, risulta che l'istituto abbia fatto ricorso al sistema della contabilità generale dello Stato. Ne segue, pertanto, che versandosi in ipotesi retta dalle disposizioni privatistiche e dalla volontà negoziale delle parti va dichiarato il difetto di giurisdizio ne del giudice amministrativo.

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