sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991, n. 118; Pres. Zingales, Est. Puliatti; Di Blasi(Avv. Giuliano, Randazzo) c. Comune di Librizzi (Avv. Capizzi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 321/322-329/330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183197 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sostitutiva della pensione per quanti avessero riscosso I 'in
dent ita prima della scadenza del termine per ricorrere. (1)
La sezione rileva quanto segue. Stabilisce l'anzidetta disposizione (art. 101, 3° comma, d.p.
915/78): «Quando il direttore generale, per insufficiente docu
mentazione o per altro motivo, non ritenga di poter, provvedere in via definitiva in ordine all'attribuzione della pensione o del
l'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provviso ria allo stato degli atti».
La dichiarata provvisorietà del riconoscimento dell'assegno di superinvalidità contenuta nel provvedimento direttoriale sum
menzionato impone di verificare se nella specie trovi applicazio ne l'art. 64 t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, nella parte in cui stabilisce che «il
ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della
pensione». Su detta disposizione risulta emessa la decisione della Corte
costituzionale n. 38 del 1° marzo 1972 (Foro it., 1972, I, 876) che ne ha dichiarato in toto la illegittimità costituzionale travol
gendo, quindi, non soltanto il contenuto normativo riguardante la riscossione dell'indennità prima della scadenza del termine
di novanta giorni per ricorrere alla Corte dei conti contro i prov vedimenti concessivi o negativi di pensione, ma anche la parte succitata dell'art. 64 r.d. 1214/34.
Senonché si ha motivo di ritenere che per tale decisione sem
bra ricorra il caso della non corrispondenza del dispositivo con
la parte motiva e che quindi appaiono sussistere gli estremi per far luogo, ai sensi dell'art. 21 delle norme integrative (16 marzo
1956) per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ad una pro nunzia correttiva di siffatto errore materiale (per un caso simi
lare: Corte cost., ord. n. 163 del 21 novembre 1973, id., 1974,
I, 935). Il giudice rimettente (Corte conti, sez. IV pens, mil., reg. ord.
n. 183 del 1970) aveva sollevato questione di legittimità costitu
zionale del citato art. 64 ma limitatamente alla parte in cui san
civa l'inammissibilità del ricorso prodotto da chi avesse fatto
riscossione dell'indennità prima del termine per ricorrere alla
Corte dei conti, per tale caso ravvisando motivi di illegittimità costituzionale: 1) nella difformità di trattamento riservato a due
situazioni oggettivamente eguali quali quelle di coloro che ricor
rono per ottenere la pensione ordinaria o quella di guerra per la quale ultima, infatti, la riscossione dell'indennità (una tan
tum), ai sensi dell'art. 114 1. 648/50 (confermato dall'art. 109
1. 313/68 e ora dagli art. 116 d.p.r. n. 915/78 e 25 d.p.r. 834/81), non implica decadenza del diritto a ricorrere alla Corte dei con
ti; 2) in una ingiustificata discriminazione nei confronti dei me
no abbienti; 3) in una palese sproporzione tra la sanzione com
minata e il fine del ricorso e l'illegittimità del limite alla possibi lità del ricorso non giustificata da interessi di preminente valore
pubblico o da esigenze processuali ma soltanto da ragioni di
tutela degli interessi dell'erario.
Tali motivi la Corte costituzionale condivideva riconoscendo
ne la fondatezza ma, pur avendo tutto ciò precisato nella parte
motiva, in dispositivo dichiarava l'illegittimità costituzionale del
l'art. 64 nella sua interezza e quindi senza limitazione alcuna
alla parte di esso che aveva formato oggetto dell'ordinanza di
rimessione travolgendo in tal modo anche la rimanente parte della disposizione (quella cioè relativa ai provvedimenti provvi
sori), che attiene a fattispecie diversa e alla quale sono estranei
(1) Sulla questione v. Corte cost., ord. 15 novembre 1990, n. 524
(in questo fascicolo, I, 1687, con nota di richiami), la quale ha escluso
la necessità di una correzione di errori materiali, per difetto dei presup
posti richiesti dall'art. 21, n. 1, per i giudizi davanti alla Corte costitu
zionale. Nelle poche applicazioni edite dell'art. 64 r.d. 1214/34, la giurispru
denza aveva mostrato di ritenere la dichiarazione di illegittimità conte
nuta nella sent. 38/72 (Foro it., 1972, I, 876) come riferita alla sola
ipotesi dell'indennità riscossa prima del termine per ricorrere e non an
che a quella della liquidazione provvisoria della pensione: v., in tal sen
so, Corte conti, sez. giur. reg. sic., 28 ottobre 1986, n. 187/R, id.,
Rep. 1987, voce Pensione, n. 437; Tar Sardegna 30 marzo 1985, n.
253, id., Rep. 1985, voce cit., n. 141.
Il Foro Italiano — 1991.
i surrichiamati motivi di illegittimità (tra l'altro, la preclusione
processuale comminata per l'avvenuta riscossione prima della
scadenza del termine per ricorrere riguarda soltanto l'indennità
e non anche la liquidazione provvisoria della pensione: l'espres sione usata nell'art. 64 non è la «loro» riscossione bensì' la ri
scossione «di questa» con riferimento al termine lessicale più vicino che è «indennità»).
Poiché l'eventuale pronunzia correttiva della decisione n. 38
del 1° marzo 1972 consentirebbe di definire il presente giudizio
(per quanto attiene all'impugnativa della determinazione diret
toriale n. 3533802, in data 6 dicembre 1983) nel rispetto di quel la parte della norma succitata (art. 64 r.d. 1214/34) che appare immune da vizi di illegittimità costituzionale, questa sezione,
che non si considera legittimata ad interpretare la sentenza 38/72,
segnala la questione alla Corte costituzionale perché provveda di ufficio alla correzione, ex art. 21 delle norme integrative, dell'eventuale errore materiale ove ritenga che ne ricorrano gli estremi.
I
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991,
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991,
n. 118; Pres. Zingai.es, Est. Puliatti; Di Blasi (Avv. Giulia
no, Randazzo) c. Comune di Librizzi (Avv. Capizzi).
Giustizia amministrativa — Ambiente — Richiesta di informa
zioni — Diniego
— Ricorso — Termine di prescrizione (L.
8 luglio 1986 n. 349, istituzione del ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale, art. 14).
Ambiente (tutela dell') — Richiesta di informazioni — Diniego — Ricorso — Ammissibilità (L. 27 dicembre 1985 n. 816,
aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali,
art. 25; 1. 8 luglio 1986 n. 349, art. 14). Atto amministrativo — Documenti amministrativi — Accesso
— Diniego — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie (L. 27
dicembre 1985 n. 816, art. 25; 1. 8 luglio 1986 n. 349, art.
14; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di proce
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, art. 25).
Il ricorso proposto da chi ha chiesto all'amministrazione infor
mazioni in materia di ambiente, contro il diniego oppostogli,
non è soggetto a decadenza ma a prescrizione decennale, e
non è precluso dal carattere eventualmente solo confermativo
del diniego stesso. (1)
È ammissibile il ricorso proposto da chi ha chiesto ad un comu
ne informazioni relative all'ambiente, contro il diniego oppo
stogli, anche se la sua richiesta non era conforme alle prescri
zioni del regolamento adottato dal comune, per l'esercizio del
diritto dei cittadini di prendere visione dei provvedimenti co munali. (2)
(1-6) Prime pronunce in applicazione della nuova legge sul procedi mento amministrativo: entrambe riguardano il diritto del cittadino alla
visione e al rilascio di provvedimenti e di documenti amministrativi,
e l'esperibilità in caso di diniego dello speciale ricorso previsto dall'art.
25 della legge. Ed entrambe si caratterizzano per una forte impostazio ne garantistica, sviluppata attraverso percorsi argomentativi che presen
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PARTE TERZA
Il tribunale amministrativo regionale, adito da chi aveva chiesto
invano ad un comune informazioni in materia di ambiente
(nella specie, i risultati delle analisi di potabilità delle acque
erogate dall'acquedotto comunale), a tutela del proprio dirit
to sancito dall'art. 14 l. 916/85, può ordinare al comune l'e
sibizione dei suddetti documenti, decidendo lo speciale ricor
so previsto dall'art. 25 l. 241/90, anche in difetto dell'emana
zione dei decreti previsti da questa legge per l'esercizio del
generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. (3)
II
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione di Brescia; sentenza 26 marzo 1991, n. 268; Pres. Ingrassia, Est. La Guardia; Monari (Avv. Co
lombo) c. Provveditore agli studi di Mantova e Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Montagnoli).
Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — Ri
chiesta — Diniego — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie
(D.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola mater
na, elementare, secondaria e artistica dello Stato, art. 59; 1.
7 agosto 1990 n. 241, art. 7, 10, 22, 24, 25, 31).
Chi è legittimato a partecipare ad un procedimento (nella spe cie, un insegnante, rispetto al procedimento tendente alla ri
petizione del periodo di prova, ritenuto insoddisfacente) può
esperire Io speciale ricorso previsto dall'art. 25 l. 241/90 per ottenere di prendere visione dei relativi atti, anche in difetto dell'emanazione dei decreti previsti dalla legge per l'esercizio del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. (4)
Chi è legittimato a partecipare ad un procedimento (nella spe
cie, un insegnante, rispetto al procedimento tendente alla ri
petizione del periodo di prova, ritenuto insoddisfacente), può chiedere il rilascio dei relativi documenti all'autorità che li
ha formati, o che stabilmente li detiene, se l'amministrazione non gli abbia indicato chi sia il responsabile del procedimento stesso, o il diverso ufficio presso il quale può prendere visio
ne dei documenti suddetti. (5) Il tribunale amministrativo regionale, adito da un insegnante
che aveva chiesto invano al provveditore agli studi l'esibizio ne degli atti del procedimento tendente alla ripetizione del
periodo di prova ritenuto insoddisfacente, può ordinare al
provveditore stesso tale esibizione, decidendo lo speciale ri
corso previsto dall'art. 25 l. 241/90, anche in difetto dell'e
manazione dei decreti previsti dalla legge per l'esercizio del
generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. (6)
tano almeno due punti di contatto: l'accentuazione della consistenza sostanziale della tutela dell'interesse del cittadino a quella visione e a
quel rilascio, protetto dalla legge appunto come un diritto soggettivo pieno, di cui la sentenza siciliana cerca un fondamento costituzionale; e l'ampliamento dell'esperibilità di quel ricorso che in concreto lo ga rantisce: in particolare, riducendo il suo condizionamento, posto dal l'art. 31 1. 241/90, alla previa emanazione dei regolamenti previsti dal
precedente art. 24, che dovevano intervenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e la cui formulazione è viceversa in notevole ritardo.
La sentenza del Tar Sicilia ha affrontato il caso più complesso. Essa, infatti, si riferisce ad un diritto del cittadino che non è quello dell'ac
cesso, previsto in generale dalla 1. 241/90, ma è quello considerato da una precedente norma specifica, che ha trovato scarsa applicazione: l'art. 14 della legge sull'ambiente 8 luglio 1986 n. 349, che stabilisce che «Qual siasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'am biente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gl uffici della
pubblica amministrazione,...»; è già di questo diritto che ha sottolinea to la consistenza; è al contenzioso su questo diritto davanti al giudice amministrativo che ha applicato i principi elaborati dalla giurispruden za relativamente alla tutela di diritti soggettivi in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva: non è un contenzioso su atti, è perciò irrile vante l'impugnazione di un provvedimento, e conseguenzialmente il ca rattere eventualmente solo confermativo di questo, anche perché in ogni caso al ricorso si applica il termine non di decadenza, ma di prescrizio ne, individuato in quello generale decennale. Inoltre, la sentenza, svi
luppata anche nella prospettiva dell'applicabilità della legislazione sta
II Foro Italiano — 1991.
I
Diritto. — 1. - Prelimimarmente, va respinta l'eccezione di
irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente amministrazio
ne, che ne ha dedotto la tardività argomentando dalla natura
confermativa dell'atto impugnato, il cui contenuto sarebbe me
ramente reiterativo del rifiuto già opposto con la nota del 16
agosto 1990, n. 7105, dalla cui conoscenza sarebbe perciò im
mediatamente decorso il termine di decadenza per proporre l'im
pugnazione. Ed invero, vertendosi in materia di diritti soggettivi pubblici,
qual è sicuramente la posizione giuridica attribuita a tutti i cit
tadini, in ordine all'acquisizione delle informazioni relative al
l'ambiente, dalla norma di cui all'art. 14, 3° còmma, 1. 8 luglio 1986 n. 349, la cui violazione è lamentata dal ricorrente, non
trova applicazione il termine di decadenza di sessanta giorni
previsto per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
tale in una regione a statuto speciale come la Sicilia, considerata la
disciplina in sé completa e immediatamente precettiva della norma, esclude che l'esercizio del diritto che garantisce possa essere condizionato da una successiva normazione di livello amministrativo: nel caso, da un
regolamento comunale; dal regolamento comunale emanato per disci
plinare il diverso diritto a prendere visione dei provvedimenti degli enti
locali, secondo il disposto dell'art. 25 1. 27 dicembre 1985 n. 816, inti tolata aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali (in materia, v. ora la più ampia formulazione dell'art. 7 della nuova legge sulle autonomie locali 142/90): altra norma specifica anteriore alla pre visione generale degli art. 22 ss. 1. 241/90, piuttosto negletta, forse an che per la sua infelice collocazione in una legge la cui intitolazione, come si è visto, non ne fa sospettare la previsione in quella sede, perché riferita a contenuti ben diversi (per uno dei rari scritti in argomento, B. Selleri, in Foro amm., 1987, 3558). La sentenza, comunque, ricon duce il diritto alle informazioni protetto specificamente dall'art. 25 del la legge sull'ambiente 349/86, nell'alveo del generale diritto all'accesso ai documenti amministrativi garantito, in termini appunto generali, da
gli art. 22 ss. I. 241/90; cosi, pone le basi per la sua tutelabilità (anche) mediante lo speciale ricorso previsto dall'art. 25 di questa legge soprav venuta. A questo punto, alla sentenza restava da affrontare un ultimo ostacolo: il condizionamento posto dal successivo art. 31, per il quale «Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24»; e lo ha superato, ridimensionando il condizionamento stesso alle sole norme sostanziali previste in tale capo, ossia di discipli na del diritto sostanziale di accesso; e rendendo cosi lo speciale ricorso immediatamente applicabile a tutela di diritti all'informazione aventi base altrove, e altrove già compiutamente delineati e protetti sul piano sostanziale, indipendentemente dai regolamenti suddetti.
Su questa affermazione, la più importante di ambedue le pronunce riportate, concorda anche la sentenza del Tar Lombardia; ma a conclu sione di un ragionamento tutto interno alla 1. 241/90. Nel caso deciso, un insegnante aveva chiesto di prendere conoscenza di un atto inserito in un procedimento relativo al suo rapporto di impiego: esercitando un diritto che la sentenza ha identificato non in quello generale all'ac cesso ai documenti amministrativi attribuito dall'art. 22 a «...chiunque vi abbia interesse...», la cui disciplina sostanziale deve essere completa ta dai regolamenti ancora emanati; ma in quello «... di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24», garanti to dall'art. 10, tra l'altro, «...ai soggetti nei confronti dei quali il prov vedimento finale è destinato a produrre effeti diretti...» (art. 7): la sen tenza considera questo diverso diritto compiutamente delineato e pro tetto dalle norme citate, e interpreta il rinvio all'art. 24 non come condizionamento della sua esercitabilità all'emanazione dei regolamenti suddetti, ma solo come una limitazione di questa agli impedimenti ivi
previsti. Nuovo è poi l'ulteriore passaggio: lo speciale ricorso di cui all'art. 25 è previsto da una norma inserita nel titolo V della legge dedicato all'accesso ai documenti amministrativi; ma è esperibile a tute la di qualsiasi diritto di accesso a questi: non solo di quello regolato in tale capo, ma anche a quelli regolati altrove, e, in particolare, a quello garantito ai partecipanti al procedimento disciplinato nel prece dente capo III.
Nella quinta massima sono riflesse altre rilevanti precisazioni: il dirit to di accesso dei partecipanti al procedimento va esercitato mediante richiesta all'autorità davanti alla quale è in corso; ma se l'amministra zione non ottempera al disposto dell'art. 8, per il quale deve dare co municazione a tali partecipanti dell'« ufficio in cui si può prendere visione degli atti...», allora è rituale la richiesta effettuata, come lo è stata nel caso deciso, «...all'amministrazione che ha formato il docu mento o che lo detiene stabilmente», secondo la previsione dell'art. 25, in riferimento alla disciplina generale del diritto di accesso. [A. Romano]
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Viceversa, il diritto di cui trattasi può farsi valere nel termine
prescrizionale ordinario di dieci anni e indipendentemente dal
l'impugnazione di un provvedimento.
Diversamente, si opererebbe una illegittima trasformazione di
una situazione giuridica (diritto) in un'altra (interesse legittimo),
per ragioni meramente processuali, mentre l'attribuzione della
giurisdizione ratione materiae al giudice amministrativo non può
comportare certamente modificazioni sul piano sostanziale e per ciò sulle modalità di tutela della situazione giuridica fatta valere.
Diviene, conseguentemente, irrilevante l'accertamento della na
tura confermativa o meno del provvedimento di diniego im
pugnato.
Incidentalmente, tuttavia, si osserva che la nota del gennaio 1991 rappresenta una nuova manifestazione di volontà, re me
lius perpensa, in ordine al medesimo oggetto, sebbene avente
identico contenuto di rigetto dell'istanza. Diversi ne sono i pre
supposti di fatto, essendo nel frattempo intervenuto anche il
parere del ministero dell'ambiente, espresso con nota del 4 di
cembre 1990, n. 694/VI A/C 11; diversa, e per implicito supe
rata, è la precedente motivazione in diritto del rifiuto, laddove
il successivo rifiuto non è più fondato sull'insussistenza in astratto
di una posizione giuridica tutelabile, ma sulla sua non tutelabi
lità nel territorio della regione siciliana.
2. - Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissi
bilità del ricorso per la mancata impugnazione del regolamento
per la disciplina della visione ed il rilascio delle copie dei prov
vedimenti, adottato dal comune di Librizzi con delibera n. 234
dell'I 1 ottobre 1986, atto presupposto rispetto ai provvedimenti di diniego impugnati, aventi, a detta del comune resistente, ca
rattere applicativo di quel regolamento. In realtà, gli atti impugnati non costituiscono applicazione
del suddetto regolamento, che è stato adottato, in esecuzione
della 1. reg. n. 31 del 24 giugno 1986 e della 1. n. 816 del 27
dicembre 1985, come si legge nel preambolo dello stesso regola
mento, per disciplinare l'esercizio del «diritto di prendere visio
ne di tutti i provvedimenti adottati dai comuni», di cui all'art.
25 1. 816/85. Nella fattispecie, il ricorrente non esercitava tale «diritto di
prendere visione di provvedimenti» comunali, ma il diverso «di
ritto di informazione» attinente allo stato dell'ambiente, che trova
la sua fonte legittimante nell'art. 14, 3° comma, I. 349/86, co
m'è evidente dal contenuto della richiesta, avanzata dal Di Bla
si al comune, riguardante i risultati delle analisi di potabilità
dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale.
La conoscenza non aveva ad oggetto, pertanto, un provvedi
mento, ma una attività di accertamento, svolta da un ufficio
tecnico ed attinente allo stato di inquinamento dell'acqua ero
gata dal servizio comunale.
Tale diritto di informazione di cui trattasi non è affatto con
dizionato nel suo esercizio e nella sua tutela alla successiva re
golamentazione comunale.
Tale diritto si esercita, secondo il disposto dell'art. 14 1. 349/86, solamente in conformità delle leggi vigenti.
Né sarebbe ammissibile, considerata la preferenza accordata
alla legge nel vigente sistema delle fonti (art. 4 preleggi), in as
senza di espressa autorizzazione, introdurre attraverso un atto
regolamentare una disciplina derogaroria rispetto a quella fissa
ta dal legislatore.
Sicché, non essendo previsto in materia alcun limite, se non
quello espresso attinente all'oggetto (che l'informazione sia re
lativa allo stato dell'ambiente) e quelli nascenti dalla legislazio ne vigente, fatta salva; né essendo previsto alcun rinvio alla
regolamentazione del potere amministrativo (potrebbe ammet
tersi solo con fonte secondaria una disciplina meramente esecu
tiva), non è consentito desumere dal regolamento comunale ci
tato alcuna disciplina limitatrice, né l'esistenza di un segreto amministrativo discrezionale, che incidano sull'esercizio del di
ritto di informazione fatto valere.
3. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto, per la fondatez
za dell'assorbente censura di violazione di legge dedotta con
il primo motivo, con cui viene denunciata la lesione della situa
zione giuridica tutelata dall'art. 14, 3° comma, 1. 349/86.
Il diritto di informazione di cui alla norma citata costituisce
un diritto soggettivo pubblico, in quanto direttamente finalizza
li. Foro Italiano — 1991.
to alla soddisfazione di un interesse privato, il cui contenuto
si definisce in termini di potere di agire per il reperimento delle
notizie afferenti all'ambiente, inteso quest'ultimo come com
plesso delle condizioni esterne in cui vive l'uomo.
Come tale, esso non investe solo le situazioni di inquinamen to in genere, ma anche le notizie su singoli episodi di degrado e inquinamento, nonché l'azione dell'amministrazione per mo
dificare quelle situazioni e, infine, l'interpretazione dei dati, le
valutazioni tecniche e dei rischi, l'applicazione di leggi e regola
menti, l'acquisizione di pareri e quant'altro possa giovare alla
conoscenza dello «stato di salute» dell'habitat circostante.
Trattasi, peraltro, di diritto avente natura strumentale rispet to al c.d. diritto all'ambiente, inquadrato da una recente dottri
na tra i diritti della personalità. Se dunque la situazione protetta si è qualificata come diritto
soggettivo pubblico, deve escludersi che il rilascio della notizia
sia affidato alla discrezionalità amministrativa. Ancorché non
si ignori che pure in presenza di attività vincolata siano confi
gurabili interessi legittimi, tuttavia, quando, come in questo ca
so, direttamente e prevalentemente tutelato sia l'interesse del
privato, il comportamento richiesto all'amministrazione si qua lifica come obbligo e non come generico dovere, con correlati
vo sorgere in capo al privato, destinatario del vantaggio, di una
posizione di diritto soggettivo. Il diritto di informazione di che trattasi rappresenta poi una
specificazione del più generico diritto alla informazione, come
diritto alla acquisizione di conoscenza, che trova implicita ga ranzia nella Costituzione e si inserisce tra le libertà che volgono a qualificare in senso democratico il rapporto tra autorità e li
bertà. La garanzia costituzionale del diritto all'informazione rap
presenta infatti uno strumento che consente la formazione di
un'opinione pubblica documentata, non manipolata, e quanto
più possibile libera e consapevole. Nel settore specifico dell'attività amministrativa il diritto al
l'informazione è direttamente funzionale alla realizzazione del
principio liberale della trasparenza. Limite generale all'esercizio del diritto all'informazione è rap
presentato dall'esigenza di tutela di interessi che potrebbero es
sere lesi dalla conoscenza generalizzata e sono viceversa appren dibili solo da una cerchia ristretta o addirittura da pochissimi
soggetti. Tali interessi sono di regola collegati a doveri costituzionali.
Nell'ordinamento della pubblica amministrazione il generico diritto all'informazione ha trovato dapprima frammentarie ap
plicazioni (si veda oltre l'art. 14 1. 349/86, il già citato art.
25 1. 816/85). Solo di recente l'istituto del diritto di accesso è stato intro
dotto in via generale (1. 7 agosto 1990 n. 241) con riferimento
ad ogni settore dell'attività amministrativa.
Il diritto di informazione sullo stato dell'ambiente si configu ra pertanto, adesso, come un'ipotesi particolare del diritto di
accesso ai documenti, diritto peraltro finalizzato non solo a da
re attuazione al più generale diritto all'informazione, ma anche
al diritto di partecipazione al procedimento e al diritto di difesa
in giudizio. la norma di cui all'art. 14 1. 349/86 si trova, pertanto, in
rapporto di specialità rispetto all'art. 22 1. 241/90 che introduce
il diritto di accesso: rispetto a quella norma non è perciò ope rante il rinvio alle disposizioni attuative (di cui agli art. 22, 3°
comma, 24, 4° comma, e 31 della stessa legge) che dovranno
disciplinarne le modalità di esercizio.
Ne consegue l'immediata operatività ed esercitabilità del di
ritto di informazione di cui trattasi, secondo le norme vigenti, che non richiedono forme particolari per l'accesso, né termini
per l'adempimento da parte della pubblica amministrazione.
Alla regola della pubblicità, quindi, si pongono i soli limiti nascenti dalle esigenze di tutela dei segreti: il segreto di Stato, il segreto industriale, quello commerciale. Nello specifico setto
re poi dell'inquinamento delle acque, la 1. 319/76 non prevede
particolari limitazioni riconducibili al segreto, anzi prevede l'ob
bligo per la pubblica amministrazione di predisporre strumenti
di conoscenza e pianificazione.
Quanto poi all'applicabilità della norma nella regione sicilia
na, si osserva che l'art. 14 1. 349/86 trova immediata applica zione anche in Sicilia.
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PARTE TERZA
La materia dell'ambiente, secondo l'interpretazione invalsa, rientra nella materia dell'urbanistica, attribuita alla potestà le
gislativa esclusiva della regione. Com'è noto, fino a quando la regione siciliana non si avvale
della propria potestà legisltiva per le singole materie, le medesi
me continuano ad essre disciplinate esclusivamente dalle leggi dello Stato, di guisa che anche nelle materie rientranti nell'am
bito della sua competenza legislativa esclusiva, le leggi naziona
li, tanto anteriori che posteriori alla sua istituzione, trovano
sempre applicazione anche nel territorio siciliano, senza che oc
corrano leggi regionali di recezione; le quali, da un lato, sareb
bero del tutto superflue, e, dall'altro, addirittura incostituzio
nali (Corte cost. n. 6 del 1957, Foro it., 1957, I, 195). L'esclusi
vità di legislazione attribuita dall'art. 14 statuto reg. sic.
all'assemblea regionale nelle materie indicate importa, cioè, che
le leggi dello Stato concernenti una di dette materie non hanno
efficacia nell'ambito del territorio siciliano soltanto nel caso in
cui su tali materie siano state emanate dalla regione, in forma
di disciplina organica e uniforme, norme legislative apposite che,
rispettando i limiti posti dallo statuto, abbiano regolato la ma
teria in modo diverso dalle leggi dello Stato (Corte cost. n. 21
del 1959, id., 1959, I, 513; Cons, giust. amm. sic. 10 luglio
1970, n. 438 e 24 settembre 1970, n. 496, id., Rep. 1970, voce
Sicilia, nn. 130, 37; Cass., sez. un., 22 dicembre 1971, n. 3739,
id., Rep. 1971, voce cit., n. 63, ecc.). Né può ritenersi in contrario la non operatività in Sicilia della
norma disciplinante il generale diritto di accesso finché, entro
l'anno dall'entrata in vigore della 1. 241/90 (cosi come prescrit to dall'art. 29, 2° comma, della predetta legge), la regione non
avrà adeguato il proprio ordinamento alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
A parte ogni altro rilievo, già ampiamente sviluppato, in or
dine alla specialità della norma disciplinante il diritto alle infor
mazioni sullo stato dell'ambiente, il diritto di accesso è già ope rante nella regione siciliana in forza dell'art. 198 bis (aggiunto dall'art. 56 1. reg. 6 marzo 1986 n. 9) e dell'art. 199 dell'ordina
mento regionale degli enti locali.
4. - Infine quanto all'immediata efficacia delle norme proces suali introdotte dall'art. 25 1. 241/90, osserva il collegio che
se è vero che una situazione giuridica non esercitabile, per man
canza della normativa di dettaglio, non è ancora tutelabile e
che le norme processuali in tanto sono immediatamente appli cabili in quanto vi sia un diritto azionabile; tuttavia, per quanto
già detto, tale limite non può riguardare la situazione giuridica dedotta in giudizio, il cui esercizio, alla stregua delle suesposte
considerazioni, non è condizionato alla ulteriore normativa di
dettaglio.
Pertanto, relativamente a tale diritto di informazione, opera no immediatamente le norme processuali di cui al citato art.
25 della legge 241/90, rispetto alle quali non risulta operante la limitazione prevista dal successivo art. 31.
5. - Per questi motivi, gli impugnati provvedimenti vanno
annullati e va ordinato all'amministrazione comunale, ai sensi
dell'art. 25, 6° comma, 1. 241/90, di rilasciare copia conforme di tutte le analisi di potabilità eseguite sulle acque dell'acque dotto comunale dal luglio 1989.
II
Fatto e diritto. — Con comunicazione di data 24 settembre
1990, il provveditore agli studi di Mantova informava, ai sensi
della 1. 7 agosto 1990 n. 241, la dott. Maria Monari, docente
di filosofia immessa, per l'anno scolastico 1989/90, nei ruoli
delle scuole secondarie superiori, della avvenuta trasmissione al
ministero — a norma dell'art. 59 d.p.r. 417/74 — dell'esito
sfavorevole del periodo di prova con la proposta di ripetizione del medesimo.
La dott. Monari, premesso di aver presentato, con raccoman
data ricevuta F8 novembre 1990, istanza a detto organo perife rico volta ad ottenere l'esibizione degli atti del procedimento, e che l'istanza medesima è rimasta senza riscontro, ricorre al
tribunale, ai sensi dell'art. 25, 5° comma, 1. 241/90, chiedendo
con l'atto in epigrafe, notificato il 3 gennaio 1991, la declarato
II Foro Italiano — 1991.
ria del proprio diritto a prendere visione degli atti del procedi mento relativo alla formulazione del giudizio riguardante l'ef
fettuazione del periodo di servizio di prova, nonché dell'illegit
timità, per contrasto con gli art. 10 e 25 1. cit., del silenzio
serbato dall'amministrazione sull'istanza predetta, e, inoltre, la
pronunzia di ordine di esibizione dei documenti richiesti.
L'amministrazione della pubblica istruzione, costituitasi, ec
cepisce l'inammissibilità del ricorso per un duplice ordine di
ragioni, relativo il primo all'asserita inoperatività della disposi zione di cui all'art. 25, 5° comma, 1. 241/90, attesa la perdu rante carenza dei regolamenti attuativi delle norme sul diritto
di accesso ai documenti, ed il secondo — e subordinato — alla
dedotta carenza di un presupposto essenziale per l'esperibilità del procedimento ex art. 25 cit., da riconnettersi all'errata indi
viduazione, da parte della ricorrente, dell'autorità cui doveva
essere rivolta l'istanza di esibizione.
Sotto ambedue i profili, l'eccezione è infondata. È ben vero
che l'art. 31 1. cit. differisce sino alla «data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24» l'efficacia delle «norme sul diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V», e dun
que che, per quanto concerne detto diritto di accesso — la cui
disciplina pure costituisce uno dei punti qualificanti della 1.
241/90 —, questa risulta una fonte normativa ancora inoperan
te, espressiva solo di regole e principi cui la futura disciplina dovrà assicurare completamento e sviluppo. L'art. 24 affida,
infatti, alla normativa regolamentare, da un lato, l'individua
zione — in aggiunta al segreto di Stato e agli altri casi di segre to previsti dalla legge — delle specifiche fattispecie nelle quali l'accesso è interdetto, a salvaguardia delle esigenze (di sicurez
za, difesa nazionale, relazioni internazionali, politica moneta
ria, e valutaria, ecc.) elencate nel 2° comma e, per altro verso, il compito di disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso (le «misure organizzative idonee a garantire l'applica zione» della normativa sono invece rimesse alle singole ammini
strazioni interessate, art. 22, 3° comma). Il diritto azionato dalla ricorrente non è, però, il diritto di
accesso «di cui al capo V», ossia quello che il legislatore, al
fine di assicurare la conoscibilità (anche nei confronti della col
lettività nel suo insieme) e la «trasparenza» dell'azione ammini
strativa e di «favorirne lo svolgimento imparziale», riconosce
«a chiunque vi abbia interesse» se pur solo a decorrere dal mo
mento in cui saranno fissati i limiti e le modalità del relativo esercizio.
La dott. Monari è, infatti, direttamente intressata al procedi mento amministrativo del quale il provveditore le ha comunica
to l'avvio, ai sensi dell'art. 8 1. 241/90, e ha diritto a parteci
parvi (appunto in quanto soggetto nei confronti del quale «il
provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti diret
ti», art. 7). La partecipazione del privato al procedimento amministrati
vo, cui è dedicato il capo III della legge, si estrinseca (art. 10) attraverso il diritto di: a) prendere visione degli atti del procedi mento (salvi i casi di impedimenti di cui all'art. 24) e b) presen tare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare purché pertinenti.
Il capo III, peraltro, non contempla le forme di tutela del diritto di accesso agli atti e documenti di cui al predetto punto a); in mancanza di disposizioni specifiche, il collegio reputa che il predetto diritto possa trovare assicurazione in sede giurisdi zionale secondo lo speciale procedimento regolato dall'art. 25, 5° comma, 1. cit.
Benché collocata nel capo V, infatti, la richiamata disposizio ne di carattere procedurale intoduce un «rito abbreviato» vale
vole per tutti i casi in cui venga richiesta la tutela giurisdiziona le del diritto di accesso infruttuosamente esercitato dal privato nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito di un
procedimento amministrativo oppure a prescindere da questo. Se cosi non fosse, si dovrebbe ammettere che il legislatore
abbia, alquanto singolarmente, assicurato una tutela adeguata e celere a «chiunque» plausibilmente motivi, in relazione ad un
proprio «interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile
vanti», l'istanza di esibizione dei documenti amministrativi; tu tela non accessibile, invece, da parte dei soggetti direttamente coinvolti da un procedimento amministrativo e destinatari del
l'atto conclusivo di esso. Soggetti, questi, che, in alcun altro
modo, potrebbero vedere soddisfatto il loro diritto di conoscere
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
gli atti endoprocedimentali prima della conclusione del procedi mento (o di suo segmento) con un atto autonomamente impu
gnabile, e, dunque vedrebbero svuotato il diritto di partecipare attivamente al procedimento (sin dalle sue prime fasi) che la
1. 241/90 assicura in via finalmente generalissima. In quanto disposizione di carattere procedurale, quella di cui
al 5° comma dell'art. 25, si sottrae alla previsione dell'art. 31.Tale
disposizione, infatti, differisce, sino all'entrata in vigore dei de
creti governativi di cui all'art. 24, l'efficacia delle norme so
stanziali concernenti il diritto d'accesso ai documenti ammini
strativi di «chiunque vi abbia interesse» ossia, essenzialmente, della norma attributiva di tale diritto (art. 22).
La ratio della disposizione esaminata va invero individuata — in relazione al carattere «incompleto» della disciplina sostan
ziale del considerato diritto — nell'esigenza che l'affermazione
di risalto «politico» dell'esistenza del medesimo, acquisti con
cretezza solo dopo che ne siano stati compiutamente delineati
i caratteri, i limiti, le condizioni di esercizio. Letteralmente, del resto, l'art. 31 si riferisce alle norme «sul
diritto di accesso di cui al capo V» e non anche a quelle sulla
tutela giurisdizionale del medesimo.
Conseguentemente, i ricorsi proposti ai sensi del 5° comma
dell'art. 25 cit. anteriormente all'entrata in vigore della norma
tiva regolamentare di cui all'art. 24 non vanno considerati inam
missibili quanto piuttosto, se proposti dai soggetti considerati
dall'art. 22, infondati, stante l'insussistenza del diritto affermato.
La prima eccezione va dunque disattesa.
Sotto altro profilo, la difesa erariale, muovendo dalla pur condivisibile osservazione secondo la quale la disciplina del di
ritto di accesso contemplato dall'art. 10 non coincide con quel la contenuta al capo V, e ciò perché quest'ultimo regola il dirit
to di accesso a prescindere dall'esistenza di un procedimento, afferma poi che l'istanza di esibizione degli atti del procedimen to non può essere utilmente presentata all'amministrazione «che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente» (come recita l'art. 25, 2° comma), ma va inoltrata all'autorità, even
tualmente diversa, avanti alla quale il procedimento è in corso:
autorità identificabile, nel caso di specie, nel ministro della pub blica istruzione. Tale tesi, in base alla quale viene sostenuto
il difetto di un presupposto essenziale per l'esperibilità del pro cedimento ex art. 25 cit. e cosi' l'inammissibilità del ricorso, non è persuasiva.
La 1. 241/90 ha, infatti, tenuto conto della peculiarità del
diritto di «accesso» ad atti e documenti esercitato nel corso di
un procedimento (cui possono eventualmente partecipare orga ni diversi) ed ha previsto che l'amministrazione, nel dar notizia
agli interessati dell'avvio del procedimento, indichi, allo scopo di favorire una più efficace partecipazione di costoro, l'ufficio
in cui si può prendere visione degli atti oltreché il responsabile del procedimento (art. 8).
Tali indicazioni, per soddisfare all'esigenza considerata, deb
bono essere specifiche e non meramente desumibili o ipotizzabi li sulla base dell'atto nel suo contesto.
Nella specie, la comunicazione del provveditore si limita a
segnalare l'avvenuta trasmissione al ministero dell'esito negati vo del periodo di prova e della richiesta di ripetizione del mede
simo e non specifica dunque gli elementi di cui ai punti c) e
d) dell'art. 8.
In mancanza di tali obbligatorie indicazioni soccorre, ad av
viso del collegio, la prescrizione generale di cui all'art. 25, 2°
comma, che menziona come amministrazione destinataria della
richiesta di esibizione dei documenti quella che ha formato il
documento stesso o alternativamente quella che stabilmente lo
detiene.
Dal contesto delle disposizioni sin qui richiamate emerge, in
fatti, la volontà del legislatore di agevolare e rendere effettiva
mente praticabile il diritto di accesso agli atti amministrativi
(in sede procedimentale e non, oltreché, nel primo caso, del
più ampio diritto di partecipazione) e non pare coerente con
tale intento una interpretazione che addossi al soggetto interes
sato l'onere di identificare l'autorità cui rivolgere l'istanza (one
re sanzionato con l'inammissibilità dell'eventuale successiva azio
ne ex art. 25, 5° comma). Nella specie, la ricorrente dichiara di aver presentato, con
Il Foro Italiano — 1991 — Parte III-12.
raccomandata ricevuta il giorno 8 novembre 1990, istanza al
provveditore agli studi di Mantova, organo che «ha formato»
la richiesta di ripetizione del periodo di servizio di prova. La
circostanza, non documentata negli atti del giudizio (ove è pre sente solo una richiesta rivolta al preside della scuola presso la quale la ricorrente ha prestato servizio), neppure viene conte
stata dalla difesa dell'amministrazione (che, essa pure, si riferi
sce alla «istanza prodotta... al provveditorato...»). Essa deve,
pertanto, considerarsi pacifica. Dalla data predetta è vanamente decorso il termine di cui
al 4° comma dell'art. 25. Il tribunale, dato atto di ciò e della
tempestività del ricorso, lo ritiene fondato, poiché certamente
spetta alla dott. Monari, futura destinataria del provvedimento ministeriale che concluderà il provvedimento avviato dal prov
veditore, il diritto, di cui all'art. 10 1. 241/90, di prendere visio
ne degli atti a quello relativi.
Va, pertanto, dichiarata, in accoglimento delle domande pro
poste, la sussistenza di tale diritto e l'illegittimità, per violazio
ne del richiamato art. 10, del silenzio serbato dall'aministrazio
ne sull'istanza presentata dalla ricorrente, ordinandosi di conse
guenza l'esibizione dei documenti richiesti.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA; sezione I; sentenza 25 marzo 1991, n. 104; Pres.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA; sezione I; sentenza 25 marzo 1991, n. 104; Pres.
Berruti, Est. Tosti; Liberati ed altri (Aw. P. Russo) c. Min.
finanze ed altro (Avv. dello Stato Albenzio).
Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospen sione — Potestà dell'intendente di finanza (D.p.r. 26 ottobre
1972 n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributa
rio, art. 10, 16; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 15, 39).
Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospen sione — Provvedimento dell'intendente di finanza — Natura — Sindacato giudiziale di legittimità (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 39).
Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospen sione — Provvedimento dell'intendente di finanza — Motiva
zione — Carenza — Annullabilità — Fattispecie (D.p.r. 29
settembre 1973 n. 602, art. 39).
La potestà di sospensione dell'esecuzione fiscale, attribuita al
l'intendente di finanza dall'art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973
n. 602, connota uno strumento generale di controllo sulla le
gittimità del procedimento di riscossione delle entrate fiscali nell'interesse sia dell'amministrazione finanziaria sia del con
tribuente, da intendersi attribuito senza limitazioni allorché
il titolo di esigibilità del tributo sia contestato giudi
zialmente. (1)
(1-3) Ponendosi nell'alveo della giurisprudenza amministrativa mag
gioritaria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 1989, n. 792, Foro
it., 1990, III, 255), con la sentenza in epigrafe il Tar fornisce le «sue»
risposte alle controverse problematiche sorte in ordine all'esercizio del
potere di sospensione dell'esecuzione fiscale concesso all'intendente di
finanza dall'art. 39 d.p.r. 602/73 e che possono cosi sintetizzarsi: 1) limiti oggettivi della potestà cautelare, in relazione alla gradualità dell'i
scrizione a ruolo per la riscossione disposta dall'art. 15 d.p.r. 602/73:
secondo il Tar la sospensiva intendentizia ha portata generale e si rac
corda alla semplice proposizione e pendenza del ricorso ex art. 16 d.p.r. 636/72; 2) funzione intrinseca della potestà, nell'ambito dei poteri di
sovrintendenza sugli uffici finanziari della provincia e di vigilanza sulle
pubbliche entrate che fanno capo all'intendente: secondo il Tar le fina
lità della sospensiva concernono non solo e non tanto l'interesse del
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