+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991,...

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991,...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: hangoc
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
6
sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991, n. 118; Pres. Zingales, Est. Puliatti; Di Blasi (Avv. Giuliano, Randazzo) c. Comune di Librizzi (Avv. Capizzi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 321/322-329/330 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183197 . Accessed: 24/06/2014 22:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991, n. 118; Pres. Zingales, Est. Puliatti; Di Blasi(Avv. Giuliano, Randazzo) c. Comune di Librizzi (Avv. Capizzi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 321/322-329/330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183197 .

Accessed: 24/06/2014 22:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:32 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

sostitutiva della pensione per quanti avessero riscosso I 'in

dent ita prima della scadenza del termine per ricorrere. (1)

La sezione rileva quanto segue. Stabilisce l'anzidetta disposizione (art. 101, 3° comma, d.p.

915/78): «Quando il direttore generale, per insufficiente docu

mentazione o per altro motivo, non ritenga di poter, provvedere in via definitiva in ordine all'attribuzione della pensione o del

l'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provviso ria allo stato degli atti».

La dichiarata provvisorietà del riconoscimento dell'assegno di superinvalidità contenuta nel provvedimento direttoriale sum

menzionato impone di verificare se nella specie trovi applicazio ne l'art. 64 t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con

r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, nella parte in cui stabilisce che «il

ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della

pensione». Su detta disposizione risulta emessa la decisione della Corte

costituzionale n. 38 del 1° marzo 1972 (Foro it., 1972, I, 876) che ne ha dichiarato in toto la illegittimità costituzionale travol

gendo, quindi, non soltanto il contenuto normativo riguardante la riscossione dell'indennità prima della scadenza del termine

di novanta giorni per ricorrere alla Corte dei conti contro i prov vedimenti concessivi o negativi di pensione, ma anche la parte succitata dell'art. 64 r.d. 1214/34.

Senonché si ha motivo di ritenere che per tale decisione sem

bra ricorra il caso della non corrispondenza del dispositivo con

la parte motiva e che quindi appaiono sussistere gli estremi per far luogo, ai sensi dell'art. 21 delle norme integrative (16 marzo

1956) per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ad una pro nunzia correttiva di siffatto errore materiale (per un caso simi

lare: Corte cost., ord. n. 163 del 21 novembre 1973, id., 1974,

I, 935). Il giudice rimettente (Corte conti, sez. IV pens, mil., reg. ord.

n. 183 del 1970) aveva sollevato questione di legittimità costitu

zionale del citato art. 64 ma limitatamente alla parte in cui san

civa l'inammissibilità del ricorso prodotto da chi avesse fatto

riscossione dell'indennità prima del termine per ricorrere alla

Corte dei conti, per tale caso ravvisando motivi di illegittimità costituzionale: 1) nella difformità di trattamento riservato a due

situazioni oggettivamente eguali quali quelle di coloro che ricor

rono per ottenere la pensione ordinaria o quella di guerra per la quale ultima, infatti, la riscossione dell'indennità (una tan

tum), ai sensi dell'art. 114 1. 648/50 (confermato dall'art. 109

1. 313/68 e ora dagli art. 116 d.p.r. n. 915/78 e 25 d.p.r. 834/81), non implica decadenza del diritto a ricorrere alla Corte dei con

ti; 2) in una ingiustificata discriminazione nei confronti dei me

no abbienti; 3) in una palese sproporzione tra la sanzione com

minata e il fine del ricorso e l'illegittimità del limite alla possibi lità del ricorso non giustificata da interessi di preminente valore

pubblico o da esigenze processuali ma soltanto da ragioni di

tutela degli interessi dell'erario.

Tali motivi la Corte costituzionale condivideva riconoscendo

ne la fondatezza ma, pur avendo tutto ciò precisato nella parte

motiva, in dispositivo dichiarava l'illegittimità costituzionale del

l'art. 64 nella sua interezza e quindi senza limitazione alcuna

alla parte di esso che aveva formato oggetto dell'ordinanza di

rimessione travolgendo in tal modo anche la rimanente parte della disposizione (quella cioè relativa ai provvedimenti provvi

sori), che attiene a fattispecie diversa e alla quale sono estranei

(1) Sulla questione v. Corte cost., ord. 15 novembre 1990, n. 524

(in questo fascicolo, I, 1687, con nota di richiami), la quale ha escluso

la necessità di una correzione di errori materiali, per difetto dei presup

posti richiesti dall'art. 21, n. 1, per i giudizi davanti alla Corte costitu

zionale. Nelle poche applicazioni edite dell'art. 64 r.d. 1214/34, la giurispru

denza aveva mostrato di ritenere la dichiarazione di illegittimità conte

nuta nella sent. 38/72 (Foro it., 1972, I, 876) come riferita alla sola

ipotesi dell'indennità riscossa prima del termine per ricorrere e non an

che a quella della liquidazione provvisoria della pensione: v., in tal sen

so, Corte conti, sez. giur. reg. sic., 28 ottobre 1986, n. 187/R, id.,

Rep. 1987, voce Pensione, n. 437; Tar Sardegna 30 marzo 1985, n.

253, id., Rep. 1985, voce cit., n. 141.

Il Foro Italiano — 1991.

i surrichiamati motivi di illegittimità (tra l'altro, la preclusione

processuale comminata per l'avvenuta riscossione prima della

scadenza del termine per ricorrere riguarda soltanto l'indennità

e non anche la liquidazione provvisoria della pensione: l'espres sione usata nell'art. 64 non è la «loro» riscossione bensì' la ri

scossione «di questa» con riferimento al termine lessicale più vicino che è «indennità»).

Poiché l'eventuale pronunzia correttiva della decisione n. 38

del 1° marzo 1972 consentirebbe di definire il presente giudizio

(per quanto attiene all'impugnativa della determinazione diret

toriale n. 3533802, in data 6 dicembre 1983) nel rispetto di quel la parte della norma succitata (art. 64 r.d. 1214/34) che appare immune da vizi di illegittimità costituzionale, questa sezione,

che non si considera legittimata ad interpretare la sentenza 38/72,

segnala la questione alla Corte costituzionale perché provveda di ufficio alla correzione, ex art. 21 delle norme integrative, dell'eventuale errore materiale ove ritenga che ne ricorrano gli estremi.

I

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991,

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; sentenza 9 aprile 1991,

n. 118; Pres. Zingai.es, Est. Puliatti; Di Blasi (Avv. Giulia

no, Randazzo) c. Comune di Librizzi (Avv. Capizzi).

Giustizia amministrativa — Ambiente — Richiesta di informa

zioni — Diniego

— Ricorso — Termine di prescrizione (L.

8 luglio 1986 n. 349, istituzione del ministero dell'ambiente

e norme in materia di danno ambientale, art. 14).

Ambiente (tutela dell') — Richiesta di informazioni — Diniego — Ricorso — Ammissibilità (L. 27 dicembre 1985 n. 816,

aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali,

art. 25; 1. 8 luglio 1986 n. 349, art. 14). Atto amministrativo — Documenti amministrativi — Accesso

— Diniego — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie (L. 27

dicembre 1985 n. 816, art. 25; 1. 8 luglio 1986 n. 349, art.

14; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di proce

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi, art. 25).

Il ricorso proposto da chi ha chiesto all'amministrazione infor

mazioni in materia di ambiente, contro il diniego oppostogli,

non è soggetto a decadenza ma a prescrizione decennale, e

non è precluso dal carattere eventualmente solo confermativo

del diniego stesso. (1)

È ammissibile il ricorso proposto da chi ha chiesto ad un comu

ne informazioni relative all'ambiente, contro il diniego oppo

stogli, anche se la sua richiesta non era conforme alle prescri

zioni del regolamento adottato dal comune, per l'esercizio del

diritto dei cittadini di prendere visione dei provvedimenti co munali. (2)

(1-6) Prime pronunce in applicazione della nuova legge sul procedi mento amministrativo: entrambe riguardano il diritto del cittadino alla

visione e al rilascio di provvedimenti e di documenti amministrativi,

e l'esperibilità in caso di diniego dello speciale ricorso previsto dall'art.

25 della legge. Ed entrambe si caratterizzano per una forte impostazio ne garantistica, sviluppata attraverso percorsi argomentativi che presen

This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:32 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE TERZA

Il tribunale amministrativo regionale, adito da chi aveva chiesto

invano ad un comune informazioni in materia di ambiente

(nella specie, i risultati delle analisi di potabilità delle acque

erogate dall'acquedotto comunale), a tutela del proprio dirit

to sancito dall'art. 14 l. 916/85, può ordinare al comune l'e

sibizione dei suddetti documenti, decidendo lo speciale ricor

so previsto dall'art. 25 l. 241/90, anche in difetto dell'emana

zione dei decreti previsti da questa legge per l'esercizio del

generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. (3)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione di Brescia; sentenza 26 marzo 1991, n. 268; Pres. Ingrassia, Est. La Guardia; Monari (Avv. Co

lombo) c. Provveditore agli studi di Mantova e Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Montagnoli).

Atto amministrativo — Documenti — Diritto di accesso — Ri

chiesta — Diniego — Ricorso — Ammissibilità — Fattispecie

(D.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola mater

na, elementare, secondaria e artistica dello Stato, art. 59; 1.

7 agosto 1990 n. 241, art. 7, 10, 22, 24, 25, 31).

Chi è legittimato a partecipare ad un procedimento (nella spe cie, un insegnante, rispetto al procedimento tendente alla ri

petizione del periodo di prova, ritenuto insoddisfacente) può

esperire Io speciale ricorso previsto dall'art. 25 l. 241/90 per ottenere di prendere visione dei relativi atti, anche in difetto dell'emanazione dei decreti previsti dalla legge per l'esercizio del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. (4)

Chi è legittimato a partecipare ad un procedimento (nella spe

cie, un insegnante, rispetto al procedimento tendente alla ri

petizione del periodo di prova, ritenuto insoddisfacente), può chiedere il rilascio dei relativi documenti all'autorità che li

ha formati, o che stabilmente li detiene, se l'amministrazione non gli abbia indicato chi sia il responsabile del procedimento stesso, o il diverso ufficio presso il quale può prendere visio

ne dei documenti suddetti. (5) Il tribunale amministrativo regionale, adito da un insegnante

che aveva chiesto invano al provveditore agli studi l'esibizio ne degli atti del procedimento tendente alla ripetizione del

periodo di prova ritenuto insoddisfacente, può ordinare al

provveditore stesso tale esibizione, decidendo lo speciale ri

corso previsto dall'art. 25 l. 241/90, anche in difetto dell'e

manazione dei decreti previsti dalla legge per l'esercizio del

generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. (6)

tano almeno due punti di contatto: l'accentuazione della consistenza sostanziale della tutela dell'interesse del cittadino a quella visione e a

quel rilascio, protetto dalla legge appunto come un diritto soggettivo pieno, di cui la sentenza siciliana cerca un fondamento costituzionale; e l'ampliamento dell'esperibilità di quel ricorso che in concreto lo ga rantisce: in particolare, riducendo il suo condizionamento, posto dal l'art. 31 1. 241/90, alla previa emanazione dei regolamenti previsti dal

precedente art. 24, che dovevano intervenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e la cui formulazione è viceversa in notevole ritardo.

La sentenza del Tar Sicilia ha affrontato il caso più complesso. Essa, infatti, si riferisce ad un diritto del cittadino che non è quello dell'ac

cesso, previsto in generale dalla 1. 241/90, ma è quello considerato da una precedente norma specifica, che ha trovato scarsa applicazione: l'art. 14 della legge sull'ambiente 8 luglio 1986 n. 349, che stabilisce che «Qual siasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'am biente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gl uffici della

pubblica amministrazione,...»; è già di questo diritto che ha sottolinea to la consistenza; è al contenzioso su questo diritto davanti al giudice amministrativo che ha applicato i principi elaborati dalla giurispruden za relativamente alla tutela di diritti soggettivi in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva: non è un contenzioso su atti, è perciò irrile vante l'impugnazione di un provvedimento, e conseguenzialmente il ca rattere eventualmente solo confermativo di questo, anche perché in ogni caso al ricorso si applica il termine non di decadenza, ma di prescrizio ne, individuato in quello generale decennale. Inoltre, la sentenza, svi

luppata anche nella prospettiva dell'applicabilità della legislazione sta

II Foro Italiano — 1991.

I

Diritto. — 1. - Prelimimarmente, va respinta l'eccezione di

irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente amministrazio

ne, che ne ha dedotto la tardività argomentando dalla natura

confermativa dell'atto impugnato, il cui contenuto sarebbe me

ramente reiterativo del rifiuto già opposto con la nota del 16

agosto 1990, n. 7105, dalla cui conoscenza sarebbe perciò im

mediatamente decorso il termine di decadenza per proporre l'im

pugnazione. Ed invero, vertendosi in materia di diritti soggettivi pubblici,

qual è sicuramente la posizione giuridica attribuita a tutti i cit

tadini, in ordine all'acquisizione delle informazioni relative al

l'ambiente, dalla norma di cui all'art. 14, 3° còmma, 1. 8 luglio 1986 n. 349, la cui violazione è lamentata dal ricorrente, non

trova applicazione il termine di decadenza di sessanta giorni

previsto per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

tale in una regione a statuto speciale come la Sicilia, considerata la

disciplina in sé completa e immediatamente precettiva della norma, esclude che l'esercizio del diritto che garantisce possa essere condizionato da una successiva normazione di livello amministrativo: nel caso, da un

regolamento comunale; dal regolamento comunale emanato per disci

plinare il diverso diritto a prendere visione dei provvedimenti degli enti

locali, secondo il disposto dell'art. 25 1. 27 dicembre 1985 n. 816, inti tolata aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali (in materia, v. ora la più ampia formulazione dell'art. 7 della nuova legge sulle autonomie locali 142/90): altra norma specifica anteriore alla pre visione generale degli art. 22 ss. 1. 241/90, piuttosto negletta, forse an che per la sua infelice collocazione in una legge la cui intitolazione, come si è visto, non ne fa sospettare la previsione in quella sede, perché riferita a contenuti ben diversi (per uno dei rari scritti in argomento, B. Selleri, in Foro amm., 1987, 3558). La sentenza, comunque, ricon duce il diritto alle informazioni protetto specificamente dall'art. 25 del la legge sull'ambiente 349/86, nell'alveo del generale diritto all'accesso ai documenti amministrativi garantito, in termini appunto generali, da

gli art. 22 ss. I. 241/90; cosi, pone le basi per la sua tutelabilità (anche) mediante lo speciale ricorso previsto dall'art. 25 di questa legge soprav venuta. A questo punto, alla sentenza restava da affrontare un ultimo ostacolo: il condizionamento posto dal successivo art. 31, per il quale «Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24»; e lo ha superato, ridimensionando il condizionamento stesso alle sole norme sostanziali previste in tale capo, ossia di discipli na del diritto sostanziale di accesso; e rendendo cosi lo speciale ricorso immediatamente applicabile a tutela di diritti all'informazione aventi base altrove, e altrove già compiutamente delineati e protetti sul piano sostanziale, indipendentemente dai regolamenti suddetti.

Su questa affermazione, la più importante di ambedue le pronunce riportate, concorda anche la sentenza del Tar Lombardia; ma a conclu sione di un ragionamento tutto interno alla 1. 241/90. Nel caso deciso, un insegnante aveva chiesto di prendere conoscenza di un atto inserito in un procedimento relativo al suo rapporto di impiego: esercitando un diritto che la sentenza ha identificato non in quello generale all'ac cesso ai documenti amministrativi attribuito dall'art. 22 a «...chiunque vi abbia interesse...», la cui disciplina sostanziale deve essere completa ta dai regolamenti ancora emanati; ma in quello «... di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24», garanti to dall'art. 10, tra l'altro, «...ai soggetti nei confronti dei quali il prov vedimento finale è destinato a produrre effeti diretti...» (art. 7): la sen tenza considera questo diverso diritto compiutamente delineato e pro tetto dalle norme citate, e interpreta il rinvio all'art. 24 non come condizionamento della sua esercitabilità all'emanazione dei regolamenti suddetti, ma solo come una limitazione di questa agli impedimenti ivi

previsti. Nuovo è poi l'ulteriore passaggio: lo speciale ricorso di cui all'art. 25 è previsto da una norma inserita nel titolo V della legge dedicato all'accesso ai documenti amministrativi; ma è esperibile a tute la di qualsiasi diritto di accesso a questi: non solo di quello regolato in tale capo, ma anche a quelli regolati altrove, e, in particolare, a quello garantito ai partecipanti al procedimento disciplinato nel prece dente capo III.

Nella quinta massima sono riflesse altre rilevanti precisazioni: il dirit to di accesso dei partecipanti al procedimento va esercitato mediante richiesta all'autorità davanti alla quale è in corso; ma se l'amministra zione non ottempera al disposto dell'art. 8, per il quale deve dare co municazione a tali partecipanti dell'« ufficio in cui si può prendere visione degli atti...», allora è rituale la richiesta effettuata, come lo è stata nel caso deciso, «...all'amministrazione che ha formato il docu mento o che lo detiene stabilmente», secondo la previsione dell'art. 25, in riferimento alla disciplina generale del diritto di accesso. [A. Romano]

This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:32 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Viceversa, il diritto di cui trattasi può farsi valere nel termine

prescrizionale ordinario di dieci anni e indipendentemente dal

l'impugnazione di un provvedimento.

Diversamente, si opererebbe una illegittima trasformazione di

una situazione giuridica (diritto) in un'altra (interesse legittimo),

per ragioni meramente processuali, mentre l'attribuzione della

giurisdizione ratione materiae al giudice amministrativo non può

comportare certamente modificazioni sul piano sostanziale e per ciò sulle modalità di tutela della situazione giuridica fatta valere.

Diviene, conseguentemente, irrilevante l'accertamento della na

tura confermativa o meno del provvedimento di diniego im

pugnato.

Incidentalmente, tuttavia, si osserva che la nota del gennaio 1991 rappresenta una nuova manifestazione di volontà, re me

lius perpensa, in ordine al medesimo oggetto, sebbene avente

identico contenuto di rigetto dell'istanza. Diversi ne sono i pre

supposti di fatto, essendo nel frattempo intervenuto anche il

parere del ministero dell'ambiente, espresso con nota del 4 di

cembre 1990, n. 694/VI A/C 11; diversa, e per implicito supe

rata, è la precedente motivazione in diritto del rifiuto, laddove

il successivo rifiuto non è più fondato sull'insussistenza in astratto

di una posizione giuridica tutelabile, ma sulla sua non tutelabi

lità nel territorio della regione siciliana.

2. - Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissi

bilità del ricorso per la mancata impugnazione del regolamento

per la disciplina della visione ed il rilascio delle copie dei prov

vedimenti, adottato dal comune di Librizzi con delibera n. 234

dell'I 1 ottobre 1986, atto presupposto rispetto ai provvedimenti di diniego impugnati, aventi, a detta del comune resistente, ca

rattere applicativo di quel regolamento. In realtà, gli atti impugnati non costituiscono applicazione

del suddetto regolamento, che è stato adottato, in esecuzione

della 1. reg. n. 31 del 24 giugno 1986 e della 1. n. 816 del 27

dicembre 1985, come si legge nel preambolo dello stesso regola

mento, per disciplinare l'esercizio del «diritto di prendere visio

ne di tutti i provvedimenti adottati dai comuni», di cui all'art.

25 1. 816/85. Nella fattispecie, il ricorrente non esercitava tale «diritto di

prendere visione di provvedimenti» comunali, ma il diverso «di

ritto di informazione» attinente allo stato dell'ambiente, che trova

la sua fonte legittimante nell'art. 14, 3° comma, I. 349/86, co

m'è evidente dal contenuto della richiesta, avanzata dal Di Bla

si al comune, riguardante i risultati delle analisi di potabilità

dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale.

La conoscenza non aveva ad oggetto, pertanto, un provvedi

mento, ma una attività di accertamento, svolta da un ufficio

tecnico ed attinente allo stato di inquinamento dell'acqua ero

gata dal servizio comunale.

Tale diritto di informazione di cui trattasi non è affatto con

dizionato nel suo esercizio e nella sua tutela alla successiva re

golamentazione comunale.

Tale diritto si esercita, secondo il disposto dell'art. 14 1. 349/86, solamente in conformità delle leggi vigenti.

Né sarebbe ammissibile, considerata la preferenza accordata

alla legge nel vigente sistema delle fonti (art. 4 preleggi), in as

senza di espressa autorizzazione, introdurre attraverso un atto

regolamentare una disciplina derogaroria rispetto a quella fissa

ta dal legislatore.

Sicché, non essendo previsto in materia alcun limite, se non

quello espresso attinente all'oggetto (che l'informazione sia re

lativa allo stato dell'ambiente) e quelli nascenti dalla legislazio ne vigente, fatta salva; né essendo previsto alcun rinvio alla

regolamentazione del potere amministrativo (potrebbe ammet

tersi solo con fonte secondaria una disciplina meramente esecu

tiva), non è consentito desumere dal regolamento comunale ci

tato alcuna disciplina limitatrice, né l'esistenza di un segreto amministrativo discrezionale, che incidano sull'esercizio del di

ritto di informazione fatto valere.

3. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto, per la fondatez

za dell'assorbente censura di violazione di legge dedotta con

il primo motivo, con cui viene denunciata la lesione della situa

zione giuridica tutelata dall'art. 14, 3° comma, 1. 349/86.

Il diritto di informazione di cui alla norma citata costituisce

un diritto soggettivo pubblico, in quanto direttamente finalizza

li. Foro Italiano — 1991.

to alla soddisfazione di un interesse privato, il cui contenuto

si definisce in termini di potere di agire per il reperimento delle

notizie afferenti all'ambiente, inteso quest'ultimo come com

plesso delle condizioni esterne in cui vive l'uomo.

Come tale, esso non investe solo le situazioni di inquinamen to in genere, ma anche le notizie su singoli episodi di degrado e inquinamento, nonché l'azione dell'amministrazione per mo

dificare quelle situazioni e, infine, l'interpretazione dei dati, le

valutazioni tecniche e dei rischi, l'applicazione di leggi e regola

menti, l'acquisizione di pareri e quant'altro possa giovare alla

conoscenza dello «stato di salute» dell'habitat circostante.

Trattasi, peraltro, di diritto avente natura strumentale rispet to al c.d. diritto all'ambiente, inquadrato da una recente dottri

na tra i diritti della personalità. Se dunque la situazione protetta si è qualificata come diritto

soggettivo pubblico, deve escludersi che il rilascio della notizia

sia affidato alla discrezionalità amministrativa. Ancorché non

si ignori che pure in presenza di attività vincolata siano confi

gurabili interessi legittimi, tuttavia, quando, come in questo ca

so, direttamente e prevalentemente tutelato sia l'interesse del

privato, il comportamento richiesto all'amministrazione si qua lifica come obbligo e non come generico dovere, con correlati

vo sorgere in capo al privato, destinatario del vantaggio, di una

posizione di diritto soggettivo. Il diritto di informazione di che trattasi rappresenta poi una

specificazione del più generico diritto alla informazione, come

diritto alla acquisizione di conoscenza, che trova implicita ga ranzia nella Costituzione e si inserisce tra le libertà che volgono a qualificare in senso democratico il rapporto tra autorità e li

bertà. La garanzia costituzionale del diritto all'informazione rap

presenta infatti uno strumento che consente la formazione di

un'opinione pubblica documentata, non manipolata, e quanto

più possibile libera e consapevole. Nel settore specifico dell'attività amministrativa il diritto al

l'informazione è direttamente funzionale alla realizzazione del

principio liberale della trasparenza. Limite generale all'esercizio del diritto all'informazione è rap

presentato dall'esigenza di tutela di interessi che potrebbero es

sere lesi dalla conoscenza generalizzata e sono viceversa appren dibili solo da una cerchia ristretta o addirittura da pochissimi

soggetti. Tali interessi sono di regola collegati a doveri costituzionali.

Nell'ordinamento della pubblica amministrazione il generico diritto all'informazione ha trovato dapprima frammentarie ap

plicazioni (si veda oltre l'art. 14 1. 349/86, il già citato art.

25 1. 816/85). Solo di recente l'istituto del diritto di accesso è stato intro

dotto in via generale (1. 7 agosto 1990 n. 241) con riferimento

ad ogni settore dell'attività amministrativa.

Il diritto di informazione sullo stato dell'ambiente si configu ra pertanto, adesso, come un'ipotesi particolare del diritto di

accesso ai documenti, diritto peraltro finalizzato non solo a da

re attuazione al più generale diritto all'informazione, ma anche

al diritto di partecipazione al procedimento e al diritto di difesa

in giudizio. la norma di cui all'art. 14 1. 349/86 si trova, pertanto, in

rapporto di specialità rispetto all'art. 22 1. 241/90 che introduce

il diritto di accesso: rispetto a quella norma non è perciò ope rante il rinvio alle disposizioni attuative (di cui agli art. 22, 3°

comma, 24, 4° comma, e 31 della stessa legge) che dovranno

disciplinarne le modalità di esercizio.

Ne consegue l'immediata operatività ed esercitabilità del di

ritto di informazione di cui trattasi, secondo le norme vigenti, che non richiedono forme particolari per l'accesso, né termini

per l'adempimento da parte della pubblica amministrazione.

Alla regola della pubblicità, quindi, si pongono i soli limiti nascenti dalle esigenze di tutela dei segreti: il segreto di Stato, il segreto industriale, quello commerciale. Nello specifico setto

re poi dell'inquinamento delle acque, la 1. 319/76 non prevede

particolari limitazioni riconducibili al segreto, anzi prevede l'ob

bligo per la pubblica amministrazione di predisporre strumenti

di conoscenza e pianificazione.

Quanto poi all'applicabilità della norma nella regione sicilia

na, si osserva che l'art. 14 1. 349/86 trova immediata applica zione anche in Sicilia.

This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:32 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE TERZA

La materia dell'ambiente, secondo l'interpretazione invalsa, rientra nella materia dell'urbanistica, attribuita alla potestà le

gislativa esclusiva della regione. Com'è noto, fino a quando la regione siciliana non si avvale

della propria potestà legisltiva per le singole materie, le medesi

me continuano ad essre disciplinate esclusivamente dalle leggi dello Stato, di guisa che anche nelle materie rientranti nell'am

bito della sua competenza legislativa esclusiva, le leggi naziona

li, tanto anteriori che posteriori alla sua istituzione, trovano

sempre applicazione anche nel territorio siciliano, senza che oc

corrano leggi regionali di recezione; le quali, da un lato, sareb

bero del tutto superflue, e, dall'altro, addirittura incostituzio

nali (Corte cost. n. 6 del 1957, Foro it., 1957, I, 195). L'esclusi

vità di legislazione attribuita dall'art. 14 statuto reg. sic.

all'assemblea regionale nelle materie indicate importa, cioè, che

le leggi dello Stato concernenti una di dette materie non hanno

efficacia nell'ambito del territorio siciliano soltanto nel caso in

cui su tali materie siano state emanate dalla regione, in forma

di disciplina organica e uniforme, norme legislative apposite che,

rispettando i limiti posti dallo statuto, abbiano regolato la ma

teria in modo diverso dalle leggi dello Stato (Corte cost. n. 21

del 1959, id., 1959, I, 513; Cons, giust. amm. sic. 10 luglio

1970, n. 438 e 24 settembre 1970, n. 496, id., Rep. 1970, voce

Sicilia, nn. 130, 37; Cass., sez. un., 22 dicembre 1971, n. 3739,

id., Rep. 1971, voce cit., n. 63, ecc.). Né può ritenersi in contrario la non operatività in Sicilia della

norma disciplinante il generale diritto di accesso finché, entro

l'anno dall'entrata in vigore della 1. 241/90 (cosi come prescrit to dall'art. 29, 2° comma, della predetta legge), la regione non

avrà adeguato il proprio ordinamento alle norme fondamentali

contenute nella legge medesima.

A parte ogni altro rilievo, già ampiamente sviluppato, in or

dine alla specialità della norma disciplinante il diritto alle infor

mazioni sullo stato dell'ambiente, il diritto di accesso è già ope rante nella regione siciliana in forza dell'art. 198 bis (aggiunto dall'art. 56 1. reg. 6 marzo 1986 n. 9) e dell'art. 199 dell'ordina

mento regionale degli enti locali.

4. - Infine quanto all'immediata efficacia delle norme proces suali introdotte dall'art. 25 1. 241/90, osserva il collegio che

se è vero che una situazione giuridica non esercitabile, per man

canza della normativa di dettaglio, non è ancora tutelabile e

che le norme processuali in tanto sono immediatamente appli cabili in quanto vi sia un diritto azionabile; tuttavia, per quanto

già detto, tale limite non può riguardare la situazione giuridica dedotta in giudizio, il cui esercizio, alla stregua delle suesposte

considerazioni, non è condizionato alla ulteriore normativa di

dettaglio.

Pertanto, relativamente a tale diritto di informazione, opera no immediatamente le norme processuali di cui al citato art.

25 della legge 241/90, rispetto alle quali non risulta operante la limitazione prevista dal successivo art. 31.

5. - Per questi motivi, gli impugnati provvedimenti vanno

annullati e va ordinato all'amministrazione comunale, ai sensi

dell'art. 25, 6° comma, 1. 241/90, di rilasciare copia conforme di tutte le analisi di potabilità eseguite sulle acque dell'acque dotto comunale dal luglio 1989.

II

Fatto e diritto. — Con comunicazione di data 24 settembre

1990, il provveditore agli studi di Mantova informava, ai sensi

della 1. 7 agosto 1990 n. 241, la dott. Maria Monari, docente

di filosofia immessa, per l'anno scolastico 1989/90, nei ruoli

delle scuole secondarie superiori, della avvenuta trasmissione al

ministero — a norma dell'art. 59 d.p.r. 417/74 — dell'esito

sfavorevole del periodo di prova con la proposta di ripetizione del medesimo.

La dott. Monari, premesso di aver presentato, con raccoman

data ricevuta F8 novembre 1990, istanza a detto organo perife rico volta ad ottenere l'esibizione degli atti del procedimento, e che l'istanza medesima è rimasta senza riscontro, ricorre al

tribunale, ai sensi dell'art. 25, 5° comma, 1. 241/90, chiedendo

con l'atto in epigrafe, notificato il 3 gennaio 1991, la declarato

II Foro Italiano — 1991.

ria del proprio diritto a prendere visione degli atti del procedi mento relativo alla formulazione del giudizio riguardante l'ef

fettuazione del periodo di servizio di prova, nonché dell'illegit

timità, per contrasto con gli art. 10 e 25 1. cit., del silenzio

serbato dall'amministrazione sull'istanza predetta, e, inoltre, la

pronunzia di ordine di esibizione dei documenti richiesti.

L'amministrazione della pubblica istruzione, costituitasi, ec

cepisce l'inammissibilità del ricorso per un duplice ordine di

ragioni, relativo il primo all'asserita inoperatività della disposi zione di cui all'art. 25, 5° comma, 1. 241/90, attesa la perdu rante carenza dei regolamenti attuativi delle norme sul diritto

di accesso ai documenti, ed il secondo — e subordinato — alla

dedotta carenza di un presupposto essenziale per l'esperibilità del procedimento ex art. 25 cit., da riconnettersi all'errata indi

viduazione, da parte della ricorrente, dell'autorità cui doveva

essere rivolta l'istanza di esibizione.

Sotto ambedue i profili, l'eccezione è infondata. È ben vero

che l'art. 31 1. cit. differisce sino alla «data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24» l'efficacia delle «norme sul diritto

di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V», e dun

que che, per quanto concerne detto diritto di accesso — la cui

disciplina pure costituisce uno dei punti qualificanti della 1.

241/90 —, questa risulta una fonte normativa ancora inoperan

te, espressiva solo di regole e principi cui la futura disciplina dovrà assicurare completamento e sviluppo. L'art. 24 affida,

infatti, alla normativa regolamentare, da un lato, l'individua

zione — in aggiunta al segreto di Stato e agli altri casi di segre to previsti dalla legge — delle specifiche fattispecie nelle quali l'accesso è interdetto, a salvaguardia delle esigenze (di sicurez

za, difesa nazionale, relazioni internazionali, politica moneta

ria, e valutaria, ecc.) elencate nel 2° comma e, per altro verso, il compito di disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso (le «misure organizzative idonee a garantire l'applica zione» della normativa sono invece rimesse alle singole ammini

strazioni interessate, art. 22, 3° comma). Il diritto azionato dalla ricorrente non è, però, il diritto di

accesso «di cui al capo V», ossia quello che il legislatore, al

fine di assicurare la conoscibilità (anche nei confronti della col

lettività nel suo insieme) e la «trasparenza» dell'azione ammini

strativa e di «favorirne lo svolgimento imparziale», riconosce

«a chiunque vi abbia interesse» se pur solo a decorrere dal mo

mento in cui saranno fissati i limiti e le modalità del relativo esercizio.

La dott. Monari è, infatti, direttamente intressata al procedi mento amministrativo del quale il provveditore le ha comunica

to l'avvio, ai sensi dell'art. 8 1. 241/90, e ha diritto a parteci

parvi (appunto in quanto soggetto nei confronti del quale «il

provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti diret

ti», art. 7). La partecipazione del privato al procedimento amministrati

vo, cui è dedicato il capo III della legge, si estrinseca (art. 10) attraverso il diritto di: a) prendere visione degli atti del procedi mento (salvi i casi di impedimenti di cui all'art. 24) e b) presen tare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare purché pertinenti.

Il capo III, peraltro, non contempla le forme di tutela del diritto di accesso agli atti e documenti di cui al predetto punto a); in mancanza di disposizioni specifiche, il collegio reputa che il predetto diritto possa trovare assicurazione in sede giurisdi zionale secondo lo speciale procedimento regolato dall'art. 25, 5° comma, 1. cit.

Benché collocata nel capo V, infatti, la richiamata disposizio ne di carattere procedurale intoduce un «rito abbreviato» vale

vole per tutti i casi in cui venga richiesta la tutela giurisdiziona le del diritto di accesso infruttuosamente esercitato dal privato nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito di un

procedimento amministrativo oppure a prescindere da questo. Se cosi non fosse, si dovrebbe ammettere che il legislatore

abbia, alquanto singolarmente, assicurato una tutela adeguata e celere a «chiunque» plausibilmente motivi, in relazione ad un

proprio «interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile

vanti», l'istanza di esibizione dei documenti amministrativi; tu tela non accessibile, invece, da parte dei soggetti direttamente coinvolti da un procedimento amministrativo e destinatari del

l'atto conclusivo di esso. Soggetti, questi, che, in alcun altro

modo, potrebbero vedere soddisfatto il loro diritto di conoscere

This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:32 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

gli atti endoprocedimentali prima della conclusione del procedi mento (o di suo segmento) con un atto autonomamente impu

gnabile, e, dunque vedrebbero svuotato il diritto di partecipare attivamente al procedimento (sin dalle sue prime fasi) che la

1. 241/90 assicura in via finalmente generalissima. In quanto disposizione di carattere procedurale, quella di cui

al 5° comma dell'art. 25, si sottrae alla previsione dell'art. 31.Tale

disposizione, infatti, differisce, sino all'entrata in vigore dei de

creti governativi di cui all'art. 24, l'efficacia delle norme so

stanziali concernenti il diritto d'accesso ai documenti ammini

strativi di «chiunque vi abbia interesse» ossia, essenzialmente, della norma attributiva di tale diritto (art. 22).

La ratio della disposizione esaminata va invero individuata — in relazione al carattere «incompleto» della disciplina sostan

ziale del considerato diritto — nell'esigenza che l'affermazione

di risalto «politico» dell'esistenza del medesimo, acquisti con

cretezza solo dopo che ne siano stati compiutamente delineati

i caratteri, i limiti, le condizioni di esercizio. Letteralmente, del resto, l'art. 31 si riferisce alle norme «sul

diritto di accesso di cui al capo V» e non anche a quelle sulla

tutela giurisdizionale del medesimo.

Conseguentemente, i ricorsi proposti ai sensi del 5° comma

dell'art. 25 cit. anteriormente all'entrata in vigore della norma

tiva regolamentare di cui all'art. 24 non vanno considerati inam

missibili quanto piuttosto, se proposti dai soggetti considerati

dall'art. 22, infondati, stante l'insussistenza del diritto affermato.

La prima eccezione va dunque disattesa.

Sotto altro profilo, la difesa erariale, muovendo dalla pur condivisibile osservazione secondo la quale la disciplina del di

ritto di accesso contemplato dall'art. 10 non coincide con quel la contenuta al capo V, e ciò perché quest'ultimo regola il dirit

to di accesso a prescindere dall'esistenza di un procedimento, afferma poi che l'istanza di esibizione degli atti del procedimen to non può essere utilmente presentata all'amministrazione «che

ha formato il documento o che lo detiene stabilmente» (come recita l'art. 25, 2° comma), ma va inoltrata all'autorità, even

tualmente diversa, avanti alla quale il procedimento è in corso:

autorità identificabile, nel caso di specie, nel ministro della pub blica istruzione. Tale tesi, in base alla quale viene sostenuto

il difetto di un presupposto essenziale per l'esperibilità del pro cedimento ex art. 25 cit. e cosi' l'inammissibilità del ricorso, non è persuasiva.

La 1. 241/90 ha, infatti, tenuto conto della peculiarità del

diritto di «accesso» ad atti e documenti esercitato nel corso di

un procedimento (cui possono eventualmente partecipare orga ni diversi) ed ha previsto che l'amministrazione, nel dar notizia

agli interessati dell'avvio del procedimento, indichi, allo scopo di favorire una più efficace partecipazione di costoro, l'ufficio

in cui si può prendere visione degli atti oltreché il responsabile del procedimento (art. 8).

Tali indicazioni, per soddisfare all'esigenza considerata, deb

bono essere specifiche e non meramente desumibili o ipotizzabi li sulla base dell'atto nel suo contesto.

Nella specie, la comunicazione del provveditore si limita a

segnalare l'avvenuta trasmissione al ministero dell'esito negati vo del periodo di prova e della richiesta di ripetizione del mede

simo e non specifica dunque gli elementi di cui ai punti c) e

d) dell'art. 8.

In mancanza di tali obbligatorie indicazioni soccorre, ad av

viso del collegio, la prescrizione generale di cui all'art. 25, 2°

comma, che menziona come amministrazione destinataria della

richiesta di esibizione dei documenti quella che ha formato il

documento stesso o alternativamente quella che stabilmente lo

detiene.

Dal contesto delle disposizioni sin qui richiamate emerge, in

fatti, la volontà del legislatore di agevolare e rendere effettiva

mente praticabile il diritto di accesso agli atti amministrativi

(in sede procedimentale e non, oltreché, nel primo caso, del

più ampio diritto di partecipazione) e non pare coerente con

tale intento una interpretazione che addossi al soggetto interes

sato l'onere di identificare l'autorità cui rivolgere l'istanza (one

re sanzionato con l'inammissibilità dell'eventuale successiva azio

ne ex art. 25, 5° comma). Nella specie, la ricorrente dichiara di aver presentato, con

Il Foro Italiano — 1991 — Parte III-12.

raccomandata ricevuta il giorno 8 novembre 1990, istanza al

provveditore agli studi di Mantova, organo che «ha formato»

la richiesta di ripetizione del periodo di servizio di prova. La

circostanza, non documentata negli atti del giudizio (ove è pre sente solo una richiesta rivolta al preside della scuola presso la quale la ricorrente ha prestato servizio), neppure viene conte

stata dalla difesa dell'amministrazione (che, essa pure, si riferi

sce alla «istanza prodotta... al provveditorato...»). Essa deve,

pertanto, considerarsi pacifica. Dalla data predetta è vanamente decorso il termine di cui

al 4° comma dell'art. 25. Il tribunale, dato atto di ciò e della

tempestività del ricorso, lo ritiene fondato, poiché certamente

spetta alla dott. Monari, futura destinataria del provvedimento ministeriale che concluderà il provvedimento avviato dal prov

veditore, il diritto, di cui all'art. 10 1. 241/90, di prendere visio

ne degli atti a quello relativi.

Va, pertanto, dichiarata, in accoglimento delle domande pro

poste, la sussistenza di tale diritto e l'illegittimità, per violazio

ne del richiamato art. 10, del silenzio serbato dall'aministrazio

ne sull'istanza presentata dalla ricorrente, ordinandosi di conse

guenza l'esibizione dei documenti richiesti.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sezione I; sentenza 25 marzo 1991, n. 104; Pres.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sezione I; sentenza 25 marzo 1991, n. 104; Pres.

Berruti, Est. Tosti; Liberati ed altri (Aw. P. Russo) c. Min.

finanze ed altro (Avv. dello Stato Albenzio).

Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospen sione — Potestà dell'intendente di finanza (D.p.r. 26 ottobre

1972 n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributa

rio, art. 10, 16; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 15, 39).

Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospen sione — Provvedimento dell'intendente di finanza — Natura — Sindacato giudiziale di legittimità (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 39).

Riscossione delle imposte — Esecuzione esattoriale — Sospen sione — Provvedimento dell'intendente di finanza — Motiva

zione — Carenza — Annullabilità — Fattispecie (D.p.r. 29

settembre 1973 n. 602, art. 39).

La potestà di sospensione dell'esecuzione fiscale, attribuita al

l'intendente di finanza dall'art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973

n. 602, connota uno strumento generale di controllo sulla le

gittimità del procedimento di riscossione delle entrate fiscali nell'interesse sia dell'amministrazione finanziaria sia del con

tribuente, da intendersi attribuito senza limitazioni allorché

il titolo di esigibilità del tributo sia contestato giudi

zialmente. (1)

(1-3) Ponendosi nell'alveo della giurisprudenza amministrativa mag

gioritaria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 1989, n. 792, Foro

it., 1990, III, 255), con la sentenza in epigrafe il Tar fornisce le «sue»

risposte alle controverse problematiche sorte in ordine all'esercizio del

potere di sospensione dell'esecuzione fiscale concesso all'intendente di

finanza dall'art. 39 d.p.r. 602/73 e che possono cosi sintetizzarsi: 1) limiti oggettivi della potestà cautelare, in relazione alla gradualità dell'i

scrizione a ruolo per la riscossione disposta dall'art. 15 d.p.r. 602/73:

secondo il Tar la sospensiva intendentizia ha portata generale e si rac

corda alla semplice proposizione e pendenza del ricorso ex art. 16 d.p.r. 636/72; 2) funzione intrinseca della potestà, nell'ambito dei poteri di

sovrintendenza sugli uffici finanziari della provincia e di vigilanza sulle

pubbliche entrate che fanno capo all'intendente: secondo il Tar le fina

lità della sospensiva concernono non solo e non tanto l'interesse del

This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:32 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended