sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est. Lamberti; Scardellato (Avv. Cacciavillani,Orsoni) c. Comune di Caorle (Avv. Pancino, Grimani), Soc. S.a.p.h.i.r. (Avv. Borgato Pagnotto)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 407/408-409/410Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171229 .
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PARTE TERZA
in materia, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 131
t. u. 4 febbraio 1915 n. 148.
C) Le ulteriori denunzie di illegittimità dedotte a carico della
concessione nel nono motivo, lett. a), sono da respingere per le
considerazioni già svolte nella trattazione del primo motivo sulla
portata dell'atto di donazione e sul' concetto di « tempio islami
co». Sono, parimenti, da disattendere le altre censure contenu
te nello stesso motivo, lett. b), poiché si fondano su asserzioni di
circostanze di fatto che non trovano alcun riscontro negli atti del
procedimento di rilascio della concessione.
10. - Restano ora da esaminare le censure di cui ai motivi sesto
e settimo. Con il sesto motivo si denunzia la violazione delle
norme di tutela ambientale, nonché l'inidoneità e la carenza del
nullaosta della sopraintendenza per i beni ambientali ed archi
tettonici del Lazio.
Le doglianze, che sono dirette contro la nota della predetta
sopraintendenza in data 19 maggio 1975, si presentano ammissi
bili, poiché tale nota, contrariamente a quanto assume la difesa
dell'amministrazione statale, costituisce, non già un atto di mera
comunicazione, ma un provvedimento di rigetto dell'istanza pro dotta dal Centro islamico sull'erroneo presupposto che l'area in
teressata dalla costruzione fosse soggetta a vincolo e che quindi fosse necessario il nullaosta dell'anzidetto ufficio alla realizza
zione del progetto presentato. Si tratta, perciò, di un atto suscetti
bile di impugnazione. Le censure contro esso dirette sono, però, infondate.
E, infatti, è ben vero che il d. m. 27 aprile 1954 ha sottoposto a vincolo, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n.
1497, il comprensorio di villa Ada e di monte Antenne, nella
considerazione che esso costituisce un quadro naturale di singo lare bellezza con punti di vista accessibili al pubblico dai quali si
può godere lo spettacolo di tale bellezza.
È altrettanto vero, però, che l'area su cui dovrebbe sorgere la
costruzione è fuori del perimetro della zona vincolata. E l'impo sizione di un vincolo — ai fini della tutela diretta o indiretta del
comprensorio — sulle aree limitrofe a quelle vincolate postuia
apposito provvedimento da parte degli organi cui la legge ha
affidato, per il rispetto del principio affermato dall'art. 9 della
Carta costituzionale, la tutela delle bellezze naturali ed ambien
tali, provvedimento che non esisteva al momento del rilascio della
concessione edilizia, né attualmente esiste.
La nota della sopraintendenza si appalesa, perciò, immune de;
vizi dedotti a suo carico.
Parimenti immune dei vizi prospettati è la concessione edilizia, in quanto essi si basano, su un assunto del tutto errato, e cioè che nella fattispecie occorresse un valido nullaosta, quale ele
mento necessario per il rilascio dell'atto concessivo, mentre, co
me anzi è stato chiarito, nessun nullaosta era prescritto.
Con il settimo motivo si denuncia, invece, in via subordinata
l'illegittimità della previsione del piano regolatore generale, rela
tivamente all'area interessata dalla concessione, nonché la viola
zione dei principi e- delle norme sul relativo procedimento di
formazione. A parte ogni considerazione sulla tempestività e quindi sulla
ricevibilità dell'impugnazione (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 403, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 271, 500), si osserva che le dedotte censure si appalesano destituite di fondamento
per le considerazioni anzi svolte nella trattazione del primo mo tivo di gravame.
La destinazione dell'area a sottozona M2 non ne determina, in
fatti, la « privatizzazione » come sostengono i ricorrenti, poiché l'area è utilizzata e vincolata all'installazione di attrezzature di
servizi che rispondono ad interessi pubblici, mentre la chiarita effettiva natura degli atti di approvazione della variante del 1967 relativamente alla destinazione dell'area de qua, inducono ai ri
getto delle doglianze concernenti la mancata utilizzazione nel l'area ad auditorium.
11. - Il ricorso, per le considerazioni sopra esposte, va, quindi, dichiarato irricevibile per quanto concerne l'impugnazione delle deliberazioni relative alla donazione dell'area; va accolto, per quanto di ragione, per quel che riguarda l'impugnazione della concessione relativamente alle censure dedotte nei motivi terzo e
quinto, sotto i profili anzi precisati ai punti 8 e 9, sub b), men tre va respinta l'impugnazione degli atti relativi al piano regola tore generale e della nota 19 maggio 1977 della sopraintendenza per i beni ambientali ed architettonici.
Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE
NETO; sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE
NETO; sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est.
Lamberti; Scardellato (Avv. Cacciavillani, Orsoni) c. Comu
ne di Caorle (Avv. Pancino, Grimani), Soc. S.a.p.h.i.r. (Avv.
Borgato Pagnotto).
Contratti della pubblica amministrazione — Asta pubblica — Of
ferta priva di sottoscrizione — Aggiudicazione — Illegittimità
(R. d. 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministra
zione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 73).
È illegittima l'aggiudicazione ad un'asta pubblica di un contratto
dell'amministrazione (nella specie, di vendita di un'area fabbri
cabile) ad un soggetto la cui offerta, presentata regolarmente in busta sigillata, e risultata la più vantaggiosa, era priva di
sottoscrizione (nella specie, il legale rappresentante della ditta
aggiudicatario, presente alla gara, dietro invito del presidente
confermò verbalmente l'offerta e sottoscrisse la relativa
scheda). (1)
(1) Non constano precedenti editi in termini. Per utili indicazioni sulle formalità la cui inosservanza viene rite
nuta invalidante, o meno, l'aggiudicazione, v. Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 1978, n. 572, Foro it., Rep. 1978, voce Contratti p. a., n. 23, secondo cui la circostanza che un concorrente ad una pubblica gara effettui il deposito cauzionale ed altri analoghi incombenti pres so un normale istituto di credito, invece che presso la tesoreria del
comune, non altera la par condicio tra i concorrenti, ed è quindi irrilevante ai fini dell'aggiudicazione; Cons. Stato, Sez. VI, 28 set tembre 1977, n. 785, id., Rep. 1977, voce cit., n. 26, secondo cui ai fini dell'ammissione di un concorrente ad una pubblica gara ed alla
successiva aggiudicazione, il solo documento da prendere in conside razione dall'amministrazione, e da far conseguentemente valere, è la scheda di offerta cosi come viene presentata; pertanto non può avere alcun valore la circostanza della buona fede dell'errore in cui sia incorso nell'indicare alcuni dati; T.A.R. Puglia 6 aprile 1976, n. 76, ibid., n. 30, che ha ritenuto che, qualora la pubblica amministrazione
prescriva nelle condizioni di gara per l'aggiudicazione dell'appalto determinati adempimenti, i soggetti concorrenti non possono non
osservarli; tuttavia risponde ad un principio di logica giuridica e di efficienza riconoscere che nell'ambito delle prescrizioni stesse sia pos sibile graduarne il valore ed il tasso di importanza, in modo da riconoscere ad alcune di esse soltanto la natura di condizioni di le gittimità del procedimento, riservando alle altre quella di condizione di regolarità, la cui omissione od incompletezza non influisca sulla validità del procedimento, e sia pertanto pienamente sanabile; Cass. 12 giugno 1975, n. 2333, id., Rep. 1975, voce Opere pubbliche, nn. 67, 68, per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, non tutte le disposizioni che disciplinano le forme di incanto nell'interesse della pubblica amministrazione possono considerarsi di natura inderogabile e cogente, di guisa che l'inosservanza delle stesse debba in ogni caso rendere nulla la gara; poiché l'interesse preso in considerazione è quello della pubblica amministrazione di giungere ad un serio e pro ficuo svolgimento della gara, assumono carattere di vizi insanabili solo quelli che compromettano tale interesse; in proposito, quanto ai vizi formali, si debbono considerare causa di nullità quelli relativi alla inosservanza di prescrizioni contenute nell'invito, espressamente previste a pena di esclusione dalla gara; in caso, invece, di inosser vanza di prescrizioni contenute in norme legislative o regolamentari che non prevedono l'esclusione dalla gara, è l'interpretazione che, attraverso una indagine sulla finalità della norma, deve stabilire se la prescrizione violata è essenziale per il proficuo svolgimento della ga ra o se invece è meramente formale e suscettibile di adempimenti sostitutivi a mezzo dei quali sia stata raggiunta la finalità cui la nor ma stessa è preordinata; T.A.R. Abruzzo 23 aprile 1975, n. 55, ibid., n. 69, secondo cui nelle offerte da presentare nella licitazione privata per l'appalto di lavori, i prezzi unitari delle varie categorie di lavori devono essere indicati, a pena di nullità dell'offerta, in cifre e non in lettere; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 1974, n. 58, id., Rep. 1974, voce Contratti p. a., n. 25, che ha ritenuto illegittimo che l'ammini strazione, dopo aver dato lettura delle offerte, non abbia proceduto all'immediata aggiudicazione del contratto al miglior offerente, ma abbia rinviato l'aggiudicazione in attesa delle determinazioni di un altro concorrente; Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1973, n. 827, ibid., n. 27, per cui la mancanza nel verbale di gara della firma del l'aggiudicatario del contratto con la pubblica amministrazione non costituisce vizio dell'aggiudicazione, posto che questa vincola il con traente per il solo fatto della redazione del processo verbale il cui contenuto può essere contestato solo con querela di falso; Cons. Sta to, Sez. V, 13 luglio 1973, n. 628, id., Rep. 1973, voce cit., n. 23, secondo cui nella gara per l'aggiudicazione di contratto pubblico, la formalità della presentazione delle offerte in busta sigillata controfir mata sui lembi di chiusura ha la funzione di salvaguardare la segre tezza delle offerte e di evitare manomissioni delle buste, garantendo il regolare svolgimento della gara; Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 671, id., 1973, III, 314 (con ampia nota di richiami sul rigoroso orientamento della giurisprudenza su altre varie ipotesi di irregolarità nella presentazione delle domande), secondo cui è legitti ma l'esclusione dalla gara per l'appalto della costruzione di un'opera
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Il Tribunale, ecc. — Rileva il collegio come la questione sotto
posta al proprio esame debba considerarsi sostanzialmente nuo
va, non potendo assurgere a precedente in senso contrario o fa
vorevole alla tesi prospettata dal ricorrente la giurisprudenza e
dottrina riportate nel ricorso, in quanto attinenti a fattispecie
comunque diverse, o troppo lontane nel tempo. La soluzione del
problema inerente alla necessità della sottoscrizione della sche
da contenente l'offerta, pur non essendo espressamente prevista dall'art. 73, lett. c, e dall'art. 75 del regolamento per la contabi
lità dello Stato di cui al r. d. 23 maggio 1924 n. 827, deve quindi trarsi sulla base dei principi che regolano l'attività contrattuale
della pubblica amministrazione. E non v'ha dubbio che detta
adozione debba profilarsi nel senso della necessità, come soste
nuto dal ricorrente.
Infatti, pur non potendosi addurre a sostegno il principio del
l'osservanza di tutte le disposizioni disciplinanti le forme dell'in
canto a pena di nullità della partecipazione (Cass. 12 giugno
1975, n. 2333, Foro it., Rep. 1975, voce Opere pubbliche, n. 67; Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 1971, n. 795, id., Rep. 1971,
voce Contratti delle p.a., nn. 41, 43), poiché l'art. 75 del regola mento fa riferimento in proposito alla sola modalità del piego
sigillato, rimane la circostanza che la sottoscrizione della scheda
contenente l'offerta deve comunque considerarsi elemento essen
ziale della dichiarazione di volontà del privato contraente: tale
quindi da inficiare irrimediabilmente la validità dell'offerta qua lora mancante.
È noto che nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione ben diverse si presentano le posizioni soggettive dei contraenti rispetto al momento in cui sorge il vincolo nego ziale: di discrezionalità quella dell'amministrazione, assoluta sino
alla stipula del verbale di aggiudicazione, di obbligo quella del pri vato contraente, il cui vincolo sorge sin dal momento della presen
tazione dell'offerta: essa deve essere, quindi, perfetta nei requisiti
soggettivi ed oggettivi. Prova ne è anzitutto l'obbligo di prestare cauzione provvisoria, da considerare come caparra penitenziale ex
art. 1386 cod. civ. a garanzia della serietà dell'offerta, alla cui pre sentazione — è da ribadire — devono sussistere tutti i requisiti di
validità e di efficacia della manifestazione di volontà; e prova ne è
inoltre l'efficacia del verbale di aggiudicazione, che dipende dal
positivo esito dei controlli per la pubblica amministrazione, men
tre per la controparte, esso verbale è tale da costituirlo in ob
bligo per il solo fatto della sua redazione e anche indipendente mente dalla sottoscrizione da parte del privato stesso (Cons. Sta
to, Sez. V, 8 giugno 1971, n. 473, id., Rep. 1971, voce Opere pubbliche, nn. 71, 83), cui neanche è riconosciuta la facoltà di
recesso (Cass. 5 aprile 1974, n. 971, id., Rep. 1974,- voce
cit., n. 52). Se dunque il momento negoziale per il privato si manifesta all'atto della presentazione dell'offerta, appare evi dente che essa deve contenere, sia pur nel principio della libertà delle forme, gli elementi atti a farne desumere, oltre che il con
tenuto, la provenienza, e pertanto la sottoscrizione da parte del
l'interessato, non potendo considerarsi sufficiente allo scopo l'ap posizione del sigillo ai lati della busta.
È stato, infatti, chiarito in giurisprudenza come questo termine, riferito a buste o involucri nelle norme che disciplinano lo svol
gimento delle operazioni di gara, debba solo intendersi con ri ferimento al suo significato lessicale e cioè di chiusura garantita da sigillo (Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1083, id.,
Rep. 1964, voce Incanti, n. 10): ne risulta confermata l'inidoneità del predetto adempimento al fine di individuare la persona del
l'offerente, per cui l'unica formalità atta alla bisogna rimane
quella della sottoscrizione.
Del resto, neanche può sostenersi l'adempimento di tale for malità a seguito dell'invito da parte del presidente della gara al legale rappresentante della ditta S.a.p.h.i.r. s.p.a. a sottoscrivere la scheda contenente l'offerta e l'immediata sottoscrizione della
stessa, di cui è atto al verbale di gara.
In tal caso infatti, sarebbe necessario ammettere, in violazione del canone che vuole rispettata in ogni momento della gara, la
par condicio di tutti i concorrenti (Cons, giust. amm. sic. 18 mag gio 1972, n. 340, id., Rep. 1972, voce Contratti della p. a., n. 23), la realizzazione, a favore di uno solo di essi, di una integrazione della volontà negoziale al momento della redazione del verbale di aggiudicazione, ad opera del pubblico ufficiale presidente alla
gara, esorbitando tale potestà sia dalla natura del verbale in pa rola, sia dai poteri attribuiti dalla legge al presidente, poteri che
pubblica di una ditta che aveva presentato parte della documenta zione richiesta non sulla carta da bollo prescritta, se il bando com minava tale esclusione « nel caso manchi o risulti incompleto o irre golare qualcuno dei documenti richiesti ».
sono di natura dichiarativa nei confronti dall'opera dell'ammi
nistrazione e non costitutiva della volontà di essa.
Né, a tal fine, può attribuirsi alcun valore alla avvenuta rea
lizzazione dell'interesse pubblico, menzionata nell'approfondita difesa dell'intimato comune, volta a sottolineare il già avvenuto
perseguimento del fine del procedimento di asta, e, pertanto, l'in
sorgenza dell'interesse alla conservazione della procedura. Esso
infatti, si manifesta cedevole di fronte all'altro, maggiormente meritevole di tutela, al corretto svolgimento della gara e alla con
servazione della par condicio tra tutti i partecipanti, la cui premi nenza deriva dalla stessa preordinazione della procedura a che
l'amministrazione contratti alle condizioni più vantaggiose non
solo dal lato del prezzo ma anche da quello inerente alle condi
zioni soggettive dei contraenti.
Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; Sezione I; sentenza 7 novembre 1979, n. 959; Pres. Toz
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; Sezione I; sentenza 7 novembre 1979, n. 959; Pres. Toz
zi, Est. Ferrari; Petrolinò (Avv. Russo) c. Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) e altri.
Concorso a pubblico impiego — Parità uomo-donna — Concorso
per vice commissario di pubblica sicurezza — Bando — Re
quisito di altezza minima — Legittimità — Fattispecie (Cost., art. 3; legge 9 dicembre 1977 n. 903, parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro, art. 1).
Il requisito di una statura minima (m. 1,64) da parte dei candi
dati, richiesto dal bando di concorso a posti di vice commis sario di pubblica sicurezza, non costituisce discriminazione fon data sul sesso; è, pertanto, legittimo il provvedimento con cui
la pubblica amministrazione ha escluso dalla partecipazione al
concorso una candidata la cui statura risultava inferiore a quel la richiesta. (1)
(1) Non si rinvengono precedenti specifici editi. Il problema dell'attuazione dell'art. 51 Cost., trascurato fino alla
sentenza della Corte costituzionale 18 maggio 1960, n. 33, Foro it., 1960, I, 705, con nota di richiami, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge 17 luglio 1919 n. 1176 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici implicanti l'eserci zio di diritti e potestà politici, è stato risolto da una serie di in terventi legislativi i più rilevanti dei quali sono costituiti dalla legge 9 febbraio 1963 n. 66, che ha sancito l'accesso della donna a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera e dalla legge sulla parità 9 dicembre 1977 n. 903. L'abolizione delle discriminazioni normative, tuttavia, non ha impedito né la persistenza di una discriminazione di fatto, derivante oltre che da fattori culturali e sociali, difficilmente rettificabili, dal carattere « protettivo » della legislazione in materia, né l'adozione, da parte della pubblica amministrazione, di bandi di concorso richiedenti, quale requisito Ói partecipazione, il sesso ma schile, anche al di là di quelle ipotesi, fatte salve dalla citata sen tenza della Corte costituzionale, in cui l'esclusione delle donne (e rispettivamente degli uomini) può ritenersi ragionevolmente giusti ficata dalla peculiarità dell'impiego (T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 10 feb braio 1975, n. 73, id., Rep. 1975, voce Giustizia amministrativa, n. 1201) o, comùnque, requisiti tali da rendere inammissibile la parte cipazione delle donne (v. T.A.R. Lazio, Sez. I, 20 settembre 1979, n. 734, id., 1979, III, 669, con nota di richiami).
In tema di parità uomo-donna v., da ultimo, Corte cost. 7 luglio 1980, n. 105, in questo fascicolo, I, 2096, con nota di richiami.
Sulla legittimità della clausola di un bando di concorso con la quale si stabilisca l'accertamento diretto, da parte dell'amministra zione, della sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica del candidato, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1965, n. 184, Foro it., Rep. 1965, voce Concorso ad un impiego, n. 37. Secondo Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1%4, n. 690, id., 1964, III, 477, con nota di richiami, l'amministrazione non è tenuta a precisare nel bando di con corso i criteri cui uniformare il proprio criterio discrezionale di ac certamento del requisito della idoneità fisica al pubblico impiego e non è vincolata dai certificati prodotti dai partecipanti, conservando un ampio potere discrezionale sulla base di criteri tecnici e la fa
coltà, fino a quando non sia intervenuto l'atto di nomina, di sotto
porre i vincitori a visita di controllo per accertare la sussistenza del requisito di idoneità fisica. Contra T.A.R. Lazio, Sez. II, 27 ot tobre 1976, n. 653, id., Rep. 1977, voce cit., n. 70, secondo cui quando non esistano espresse norme in contrario l'amministrazione può procedere all'accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti da parte dei vincitori anche dopo la loro immissione in servizio, ed in un congruo termine, con la conseguenza che, ove risulti la mancanza di uno dei suddetti requisiti, viene a cadere la norma con efficacia ex tunc.
Che il requisito dell'idoneità fisica, ai fini dell'ammissione ai pub
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