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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est....

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sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est. Lamberti; Scardellato (Avv. Cacciavillani, Orsoni) c. Comune di Caorle (Avv. Pancino, Grimani), Soc. S.a.p.h.i.r. (Avv. Borgato Pagnotto) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 407/408-409/410 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171229 . Accessed: 28/06/2014 08:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.84 on Sat, 28 Jun 2014 08:04:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est. Lamberti; Scardellato (Avv. Cacciavillani,Orsoni) c. Comune di Caorle (Avv. Pancino, Grimani), Soc. S.a.p.h.i.r. (Avv. Borgato Pagnotto)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 407/408-409/410Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171229 .

Accessed: 28/06/2014 08:04

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PARTE TERZA

in materia, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 131

t. u. 4 febbraio 1915 n. 148.

C) Le ulteriori denunzie di illegittimità dedotte a carico della

concessione nel nono motivo, lett. a), sono da respingere per le

considerazioni già svolte nella trattazione del primo motivo sulla

portata dell'atto di donazione e sul' concetto di « tempio islami

co». Sono, parimenti, da disattendere le altre censure contenu

te nello stesso motivo, lett. b), poiché si fondano su asserzioni di

circostanze di fatto che non trovano alcun riscontro negli atti del

procedimento di rilascio della concessione.

10. - Restano ora da esaminare le censure di cui ai motivi sesto

e settimo. Con il sesto motivo si denunzia la violazione delle

norme di tutela ambientale, nonché l'inidoneità e la carenza del

nullaosta della sopraintendenza per i beni ambientali ed archi

tettonici del Lazio.

Le doglianze, che sono dirette contro la nota della predetta

sopraintendenza in data 19 maggio 1975, si presentano ammissi

bili, poiché tale nota, contrariamente a quanto assume la difesa

dell'amministrazione statale, costituisce, non già un atto di mera

comunicazione, ma un provvedimento di rigetto dell'istanza pro dotta dal Centro islamico sull'erroneo presupposto che l'area in

teressata dalla costruzione fosse soggetta a vincolo e che quindi fosse necessario il nullaosta dell'anzidetto ufficio alla realizza

zione del progetto presentato. Si tratta, perciò, di un atto suscetti

bile di impugnazione. Le censure contro esso dirette sono, però, infondate.

E, infatti, è ben vero che il d. m. 27 aprile 1954 ha sottoposto a vincolo, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n.

1497, il comprensorio di villa Ada e di monte Antenne, nella

considerazione che esso costituisce un quadro naturale di singo lare bellezza con punti di vista accessibili al pubblico dai quali si

può godere lo spettacolo di tale bellezza.

È altrettanto vero, però, che l'area su cui dovrebbe sorgere la

costruzione è fuori del perimetro della zona vincolata. E l'impo sizione di un vincolo — ai fini della tutela diretta o indiretta del

comprensorio — sulle aree limitrofe a quelle vincolate postuia

apposito provvedimento da parte degli organi cui la legge ha

affidato, per il rispetto del principio affermato dall'art. 9 della

Carta costituzionale, la tutela delle bellezze naturali ed ambien

tali, provvedimento che non esisteva al momento del rilascio della

concessione edilizia, né attualmente esiste.

La nota della sopraintendenza si appalesa, perciò, immune de;

vizi dedotti a suo carico.

Parimenti immune dei vizi prospettati è la concessione edilizia, in quanto essi si basano, su un assunto del tutto errato, e cioè che nella fattispecie occorresse un valido nullaosta, quale ele

mento necessario per il rilascio dell'atto concessivo, mentre, co

me anzi è stato chiarito, nessun nullaosta era prescritto.

Con il settimo motivo si denuncia, invece, in via subordinata

l'illegittimità della previsione del piano regolatore generale, rela

tivamente all'area interessata dalla concessione, nonché la viola

zione dei principi e- delle norme sul relativo procedimento di

formazione. A parte ogni considerazione sulla tempestività e quindi sulla

ricevibilità dell'impugnazione (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 403, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 271, 500), si osserva che le dedotte censure si appalesano destituite di fondamento

per le considerazioni anzi svolte nella trattazione del primo mo tivo di gravame.

La destinazione dell'area a sottozona M2 non ne determina, in

fatti, la « privatizzazione » come sostengono i ricorrenti, poiché l'area è utilizzata e vincolata all'installazione di attrezzature di

servizi che rispondono ad interessi pubblici, mentre la chiarita effettiva natura degli atti di approvazione della variante del 1967 relativamente alla destinazione dell'area de qua, inducono ai ri

getto delle doglianze concernenti la mancata utilizzazione nel l'area ad auditorium.

11. - Il ricorso, per le considerazioni sopra esposte, va, quindi, dichiarato irricevibile per quanto concerne l'impugnazione delle deliberazioni relative alla donazione dell'area; va accolto, per quanto di ragione, per quel che riguarda l'impugnazione della concessione relativamente alle censure dedotte nei motivi terzo e

quinto, sotto i profili anzi precisati ai punti 8 e 9, sub b), men tre va respinta l'impugnazione degli atti relativi al piano regola tore generale e della nota 19 maggio 1977 della sopraintendenza per i beni ambientali ed architettonici.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE

NETO; sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE

NETO; sentenza 18 aprile 1980, n. 241; Pres. Bagarotto, Est.

Lamberti; Scardellato (Avv. Cacciavillani, Orsoni) c. Comu

ne di Caorle (Avv. Pancino, Grimani), Soc. S.a.p.h.i.r. (Avv.

Borgato Pagnotto).

Contratti della pubblica amministrazione — Asta pubblica — Of

ferta priva di sottoscrizione — Aggiudicazione — Illegittimità

(R. d. 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministra

zione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 73).

È illegittima l'aggiudicazione ad un'asta pubblica di un contratto

dell'amministrazione (nella specie, di vendita di un'area fabbri

cabile) ad un soggetto la cui offerta, presentata regolarmente in busta sigillata, e risultata la più vantaggiosa, era priva di

sottoscrizione (nella specie, il legale rappresentante della ditta

aggiudicatario, presente alla gara, dietro invito del presidente

confermò verbalmente l'offerta e sottoscrisse la relativa

scheda). (1)

(1) Non constano precedenti editi in termini. Per utili indicazioni sulle formalità la cui inosservanza viene rite

nuta invalidante, o meno, l'aggiudicazione, v. Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 1978, n. 572, Foro it., Rep. 1978, voce Contratti p. a., n. 23, secondo cui la circostanza che un concorrente ad una pubblica gara effettui il deposito cauzionale ed altri analoghi incombenti pres so un normale istituto di credito, invece che presso la tesoreria del

comune, non altera la par condicio tra i concorrenti, ed è quindi irrilevante ai fini dell'aggiudicazione; Cons. Stato, Sez. VI, 28 set tembre 1977, n. 785, id., Rep. 1977, voce cit., n. 26, secondo cui ai fini dell'ammissione di un concorrente ad una pubblica gara ed alla

successiva aggiudicazione, il solo documento da prendere in conside razione dall'amministrazione, e da far conseguentemente valere, è la scheda di offerta cosi come viene presentata; pertanto non può avere alcun valore la circostanza della buona fede dell'errore in cui sia incorso nell'indicare alcuni dati; T.A.R. Puglia 6 aprile 1976, n. 76, ibid., n. 30, che ha ritenuto che, qualora la pubblica amministrazione

prescriva nelle condizioni di gara per l'aggiudicazione dell'appalto determinati adempimenti, i soggetti concorrenti non possono non

osservarli; tuttavia risponde ad un principio di logica giuridica e di efficienza riconoscere che nell'ambito delle prescrizioni stesse sia pos sibile graduarne il valore ed il tasso di importanza, in modo da riconoscere ad alcune di esse soltanto la natura di condizioni di le gittimità del procedimento, riservando alle altre quella di condizione di regolarità, la cui omissione od incompletezza non influisca sulla validità del procedimento, e sia pertanto pienamente sanabile; Cass. 12 giugno 1975, n. 2333, id., Rep. 1975, voce Opere pubbliche, nn. 67, 68, per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, non tutte le disposizioni che disciplinano le forme di incanto nell'interesse della pubblica amministrazione possono considerarsi di natura inderogabile e cogente, di guisa che l'inosservanza delle stesse debba in ogni caso rendere nulla la gara; poiché l'interesse preso in considerazione è quello della pubblica amministrazione di giungere ad un serio e pro ficuo svolgimento della gara, assumono carattere di vizi insanabili solo quelli che compromettano tale interesse; in proposito, quanto ai vizi formali, si debbono considerare causa di nullità quelli relativi alla inosservanza di prescrizioni contenute nell'invito, espressamente previste a pena di esclusione dalla gara; in caso, invece, di inosser vanza di prescrizioni contenute in norme legislative o regolamentari che non prevedono l'esclusione dalla gara, è l'interpretazione che, attraverso una indagine sulla finalità della norma, deve stabilire se la prescrizione violata è essenziale per il proficuo svolgimento della ga ra o se invece è meramente formale e suscettibile di adempimenti sostitutivi a mezzo dei quali sia stata raggiunta la finalità cui la nor ma stessa è preordinata; T.A.R. Abruzzo 23 aprile 1975, n. 55, ibid., n. 69, secondo cui nelle offerte da presentare nella licitazione privata per l'appalto di lavori, i prezzi unitari delle varie categorie di lavori devono essere indicati, a pena di nullità dell'offerta, in cifre e non in lettere; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 1974, n. 58, id., Rep. 1974, voce Contratti p. a., n. 25, che ha ritenuto illegittimo che l'ammini strazione, dopo aver dato lettura delle offerte, non abbia proceduto all'immediata aggiudicazione del contratto al miglior offerente, ma abbia rinviato l'aggiudicazione in attesa delle determinazioni di un altro concorrente; Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1973, n. 827, ibid., n. 27, per cui la mancanza nel verbale di gara della firma del l'aggiudicatario del contratto con la pubblica amministrazione non costituisce vizio dell'aggiudicazione, posto che questa vincola il con traente per il solo fatto della redazione del processo verbale il cui contenuto può essere contestato solo con querela di falso; Cons. Sta to, Sez. V, 13 luglio 1973, n. 628, id., Rep. 1973, voce cit., n. 23, secondo cui nella gara per l'aggiudicazione di contratto pubblico, la formalità della presentazione delle offerte in busta sigillata controfir mata sui lembi di chiusura ha la funzione di salvaguardare la segre tezza delle offerte e di evitare manomissioni delle buste, garantendo il regolare svolgimento della gara; Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 671, id., 1973, III, 314 (con ampia nota di richiami sul rigoroso orientamento della giurisprudenza su altre varie ipotesi di irregolarità nella presentazione delle domande), secondo cui è legitti ma l'esclusione dalla gara per l'appalto della costruzione di un'opera

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Il Tribunale, ecc. — Rileva il collegio come la questione sotto

posta al proprio esame debba considerarsi sostanzialmente nuo

va, non potendo assurgere a precedente in senso contrario o fa

vorevole alla tesi prospettata dal ricorrente la giurisprudenza e

dottrina riportate nel ricorso, in quanto attinenti a fattispecie

comunque diverse, o troppo lontane nel tempo. La soluzione del

problema inerente alla necessità della sottoscrizione della sche

da contenente l'offerta, pur non essendo espressamente prevista dall'art. 73, lett. c, e dall'art. 75 del regolamento per la contabi

lità dello Stato di cui al r. d. 23 maggio 1924 n. 827, deve quindi trarsi sulla base dei principi che regolano l'attività contrattuale

della pubblica amministrazione. E non v'ha dubbio che detta

adozione debba profilarsi nel senso della necessità, come soste

nuto dal ricorrente.

Infatti, pur non potendosi addurre a sostegno il principio del

l'osservanza di tutte le disposizioni disciplinanti le forme dell'in

canto a pena di nullità della partecipazione (Cass. 12 giugno

1975, n. 2333, Foro it., Rep. 1975, voce Opere pubbliche, n. 67; Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 1971, n. 795, id., Rep. 1971,

voce Contratti delle p.a., nn. 41, 43), poiché l'art. 75 del regola mento fa riferimento in proposito alla sola modalità del piego

sigillato, rimane la circostanza che la sottoscrizione della scheda

contenente l'offerta deve comunque considerarsi elemento essen

ziale della dichiarazione di volontà del privato contraente: tale

quindi da inficiare irrimediabilmente la validità dell'offerta qua lora mancante.

È noto che nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione ben diverse si presentano le posizioni soggettive dei contraenti rispetto al momento in cui sorge il vincolo nego ziale: di discrezionalità quella dell'amministrazione, assoluta sino

alla stipula del verbale di aggiudicazione, di obbligo quella del pri vato contraente, il cui vincolo sorge sin dal momento della presen

tazione dell'offerta: essa deve essere, quindi, perfetta nei requisiti

soggettivi ed oggettivi. Prova ne è anzitutto l'obbligo di prestare cauzione provvisoria, da considerare come caparra penitenziale ex

art. 1386 cod. civ. a garanzia della serietà dell'offerta, alla cui pre sentazione — è da ribadire — devono sussistere tutti i requisiti di

validità e di efficacia della manifestazione di volontà; e prova ne è

inoltre l'efficacia del verbale di aggiudicazione, che dipende dal

positivo esito dei controlli per la pubblica amministrazione, men

tre per la controparte, esso verbale è tale da costituirlo in ob

bligo per il solo fatto della sua redazione e anche indipendente mente dalla sottoscrizione da parte del privato stesso (Cons. Sta

to, Sez. V, 8 giugno 1971, n. 473, id., Rep. 1971, voce Opere pubbliche, nn. 71, 83), cui neanche è riconosciuta la facoltà di

recesso (Cass. 5 aprile 1974, n. 971, id., Rep. 1974,- voce

cit., n. 52). Se dunque il momento negoziale per il privato si manifesta all'atto della presentazione dell'offerta, appare evi dente che essa deve contenere, sia pur nel principio della libertà delle forme, gli elementi atti a farne desumere, oltre che il con

tenuto, la provenienza, e pertanto la sottoscrizione da parte del

l'interessato, non potendo considerarsi sufficiente allo scopo l'ap posizione del sigillo ai lati della busta.

È stato, infatti, chiarito in giurisprudenza come questo termine, riferito a buste o involucri nelle norme che disciplinano lo svol

gimento delle operazioni di gara, debba solo intendersi con ri ferimento al suo significato lessicale e cioè di chiusura garantita da sigillo (Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1083, id.,

Rep. 1964, voce Incanti, n. 10): ne risulta confermata l'inidoneità del predetto adempimento al fine di individuare la persona del

l'offerente, per cui l'unica formalità atta alla bisogna rimane

quella della sottoscrizione.

Del resto, neanche può sostenersi l'adempimento di tale for malità a seguito dell'invito da parte del presidente della gara al legale rappresentante della ditta S.a.p.h.i.r. s.p.a. a sottoscrivere la scheda contenente l'offerta e l'immediata sottoscrizione della

stessa, di cui è atto al verbale di gara.

In tal caso infatti, sarebbe necessario ammettere, in violazione del canone che vuole rispettata in ogni momento della gara, la

par condicio di tutti i concorrenti (Cons, giust. amm. sic. 18 mag gio 1972, n. 340, id., Rep. 1972, voce Contratti della p. a., n. 23), la realizzazione, a favore di uno solo di essi, di una integrazione della volontà negoziale al momento della redazione del verbale di aggiudicazione, ad opera del pubblico ufficiale presidente alla

gara, esorbitando tale potestà sia dalla natura del verbale in pa rola, sia dai poteri attribuiti dalla legge al presidente, poteri che

pubblica di una ditta che aveva presentato parte della documenta zione richiesta non sulla carta da bollo prescritta, se il bando com minava tale esclusione « nel caso manchi o risulti incompleto o irre golare qualcuno dei documenti richiesti ».

sono di natura dichiarativa nei confronti dall'opera dell'ammi

nistrazione e non costitutiva della volontà di essa.

Né, a tal fine, può attribuirsi alcun valore alla avvenuta rea

lizzazione dell'interesse pubblico, menzionata nell'approfondita difesa dell'intimato comune, volta a sottolineare il già avvenuto

perseguimento del fine del procedimento di asta, e, pertanto, l'in

sorgenza dell'interesse alla conservazione della procedura. Esso

infatti, si manifesta cedevole di fronte all'altro, maggiormente meritevole di tutela, al corretto svolgimento della gara e alla con

servazione della par condicio tra tutti i partecipanti, la cui premi nenza deriva dalla stessa preordinazione della procedura a che

l'amministrazione contratti alle condizioni più vantaggiose non

solo dal lato del prezzo ma anche da quello inerente alle condi

zioni soggettive dei contraenti.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione I; sentenza 7 novembre 1979, n. 959; Pres. Toz

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione I; sentenza 7 novembre 1979, n. 959; Pres. Toz

zi, Est. Ferrari; Petrolinò (Avv. Russo) c. Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) e altri.

Concorso a pubblico impiego — Parità uomo-donna — Concorso

per vice commissario di pubblica sicurezza — Bando — Re

quisito di altezza minima — Legittimità — Fattispecie (Cost., art. 3; legge 9 dicembre 1977 n. 903, parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro, art. 1).

Il requisito di una statura minima (m. 1,64) da parte dei candi

dati, richiesto dal bando di concorso a posti di vice commis sario di pubblica sicurezza, non costituisce discriminazione fon data sul sesso; è, pertanto, legittimo il provvedimento con cui

la pubblica amministrazione ha escluso dalla partecipazione al

concorso una candidata la cui statura risultava inferiore a quel la richiesta. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti specifici editi. Il problema dell'attuazione dell'art. 51 Cost., trascurato fino alla

sentenza della Corte costituzionale 18 maggio 1960, n. 33, Foro it., 1960, I, 705, con nota di richiami, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge 17 luglio 1919 n. 1176 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici implicanti l'eserci zio di diritti e potestà politici, è stato risolto da una serie di in terventi legislativi i più rilevanti dei quali sono costituiti dalla legge 9 febbraio 1963 n. 66, che ha sancito l'accesso della donna a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera e dalla legge sulla parità 9 dicembre 1977 n. 903. L'abolizione delle discriminazioni normative, tuttavia, non ha impedito né la persistenza di una discriminazione di fatto, derivante oltre che da fattori culturali e sociali, difficilmente rettificabili, dal carattere « protettivo » della legislazione in materia, né l'adozione, da parte della pubblica amministrazione, di bandi di concorso richiedenti, quale requisito Ói partecipazione, il sesso ma schile, anche al di là di quelle ipotesi, fatte salve dalla citata sen tenza della Corte costituzionale, in cui l'esclusione delle donne (e rispettivamente degli uomini) può ritenersi ragionevolmente giusti ficata dalla peculiarità dell'impiego (T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 10 feb braio 1975, n. 73, id., Rep. 1975, voce Giustizia amministrativa, n. 1201) o, comùnque, requisiti tali da rendere inammissibile la parte cipazione delle donne (v. T.A.R. Lazio, Sez. I, 20 settembre 1979, n. 734, id., 1979, III, 669, con nota di richiami).

In tema di parità uomo-donna v., da ultimo, Corte cost. 7 luglio 1980, n. 105, in questo fascicolo, I, 2096, con nota di richiami.

Sulla legittimità della clausola di un bando di concorso con la quale si stabilisca l'accertamento diretto, da parte dell'amministra zione, della sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica del candidato, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1965, n. 184, Foro it., Rep. 1965, voce Concorso ad un impiego, n. 37. Secondo Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1%4, n. 690, id., 1964, III, 477, con nota di richiami, l'amministrazione non è tenuta a precisare nel bando di con corso i criteri cui uniformare il proprio criterio discrezionale di ac certamento del requisito della idoneità fisica al pubblico impiego e non è vincolata dai certificati prodotti dai partecipanti, conservando un ampio potere discrezionale sulla base di criteri tecnici e la fa

coltà, fino a quando non sia intervenuto l'atto di nomina, di sotto

porre i vincitori a visita di controllo per accertare la sussistenza del requisito di idoneità fisica. Contra T.A.R. Lazio, Sez. II, 27 ot tobre 1976, n. 653, id., Rep. 1977, voce cit., n. 70, secondo cui quando non esistano espresse norme in contrario l'amministrazione può procedere all'accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti da parte dei vincitori anche dopo la loro immissione in servizio, ed in un congruo termine, con la conseguenza che, ove risulti la mancanza di uno dei suddetti requisiti, viene a cadere la norma con efficacia ex tunc.

Che il requisito dell'idoneità fisica, ai fini dell'ammissione ai pub

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