+ All Categories
Home > Documents > PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est....

PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: vuongdang
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5
sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Avv. Vitagliano, Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia, Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Fusco), Min. lavori pubblici (Avv. dello Stato Scotti), Consiglio ordine degli ingegneri (Avv. Bellomia) Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992), pp. 67/68-73/74 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187418 . Accessed: 28/06/2014 17:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:49:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Avv. Vitagliano, Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia,

sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Avv. Vitagliano,Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia, Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Fusco), Min. lavoripubblici (Avv. dello Stato Scotti), Consiglio ordine degli ingegneri (Avv. Bellomia)Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 67/68-73/74Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187418 .

Accessed: 28/06/2014 17:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:49:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Avv. Vitagliano, Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia,

PARTE TERZA

Che non si sia trattato delle richieste sedute formali, è prova to dalla circostanza che si parla, genericamente, del periodo che

va dal 10 dicembre 1990 al 31 gennaio 1991, senza possibilità

quindi di indicare le date. A queste riunioni poi hanno partecipato non tutti, come è

necessario, ma «più commissari», mentre gli altri hanno soltan

to, successivamente, potuto prendere visione degli elaborati. Ed

è principio normativo che i collegi amministrativi come le com

missioni di esame debbano, per la validità delle loro delibera zioni, rispettare il c.d. quorum integrale (presenza di tutti i com

ponenti). La valutazione collegiale dei temi, quindi, l'unica prevista dalla

legge, si è risolta con la riunione del 2 febbraio in una semplice

«presa d'atto» di ciò che prima era illegalmente stato fatto,

una semplice sanzione, pertanto, di giudizi formulati in prece

denza e «privatamente», mentre sia la lettura dei temi che la

formulazione dei giudizi devono obbligatoriamente avvenire ed

aver luogo in adunanze collegiali, ed è chiaro che non basta

una riunione di due ore e mezza per esaminare centinaia di temi

scritti.

Non esiste, di quelle «riunioni» che tali non furono, nessuna

verbalizzazione, e non poteva naturalmente esistere, poiché non

furono sedute collegiali ma, come detto, letture e giudizi fatti,

individualmente e chissà da chi, quando e dove, da uno o più

commissari, con esclusione quindi di ogni connaturale carattere

pubblico delle operazioni di valutazione, che in tal modo proce

dendosi hanno assunto un carattere privato, al di fuori di ogni

pur doverosa forma collegiale e di ogni aspetto di legalità.

Il collegio amministrativo in questione ha, pertanto, per la

formulazione dei giudizi sugli elaborati scritti, funzionato e pro

ceduto non come tale, non cioè collegialmente e l'organo colle

giale è intervenuto soltanto dopo a cose ormai fatte e a giudizi

già formulati, con la conseguente e innegabile presentazione di

un operato al di fuori di ogni legalità, ed assolutamente arbi

trario.

Sulle operazioni di valutazione delle prove scritte è mancata

ogni verbalizzazione: non poteva invero essere diversamente, poi

ché le riunioni svoltesi «dal 10 dicembre 1990 al 31 gennaio

1991» non sono state, come detto, vere e legittime riunioni,

essendo mancato ogni aspetto di collegialità. Riunioni informali

quindi, non consentite né legittime, nelle quali si è però consu

mata ed esaurita, illegalmente, l'operazione di correzione e di

valutazione delle prove scritte e lasciandosi all'organo collegiale

del 2 febbraio 1991 soltanto ed esclusivamente un compito no

tarile di presa d'atto e di sanzione di quanto al di fuori di ogni

regola era già avvenuto, con la mera attribuzione numerica del

voto.

Ciò non toglie però che la mancanza di verbalizzazione degli atti e delle attività della commissione, come fatto indipendente,

produca, di per sé, i suoi effetti ulteriormente invalidanti sull'o

perato della commissione esaminatrice nella fase della correzio

ne e valutazione degli scritti.

La norma dell'art. 19, 3° comma, del regolamento sugli esa

mi di Stato, approvato con d.m. 9 settembre 1957, stabilisce

che di ogni adunanza della commissione è redatto, seduta stan

te processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Ma si tratta evidentemente di noti principi generali, per i quali

la verbalizzazione, oltreché obbligatoria e inderogabile, attiene

alla giuridica esistenza dell'atto ed è richiesta ad substantiam

di esso e non soltanto ad probationem. Per quanto detto, i motivi aggiunti di impugnazione, attinen

ti alla violazione del principio di collegialità e di verbalizzazio

ne, sono tutti giuridicamente fondati.

Il ricorso va quindi accolto, con l'annullamento dell'opera zione amministrativa della correzione e valutazione delle prove scritte.

Vanno quindi annullate la formulazione dei giudizi sulle pro ve scritte, la non ammissione alle prove orali del ricorrente e

l'attribuzone numerica di voto. Nonché la dichiarazione conclu

siva, di «non abilitato». Restano, ovviamente valide le sostenu

te prove scritte, come restano validi tutti gli atti compiuti dalla

commissione prima dell'operazione di correzione e valutazione

delle prove scritte.

Dovrà per conseguenza essere rinnovata la fase della valuta

zione delle prove scritte, della formulazione dei giudizi su di

esse e dell'attribuzione numerica di voto sulle prove stesse, con

l'eventuale effettuazione delle prove orali e con la conseguente

Il Foro Italiano — 1992.

dichiarazione conclusiva di «abilitazione» o di «non abilitazio

ne». A tale compito però dovrà provvedere, in questo acco

gliendosi la richiesta formulata dal ricorrente in memoria e in

udienza, altra commissione di esami di Stato diversamente com

posta, giacché una commissione come quella che ha operato nella fattispecie che, con tanto grave ed incomprensibile legge

rezza, ha apertamente violato principi e norme fondamentali

della procedura di esame, regole note anche ai profani di dirit

to, non dà invero alcun affidamento di correttezza e di serietà

di giudizio. Meraviglia davvero che una commissione di esami di Stato,

presieduta da un professore universitario e composta da ele

menti particolarmente qualificati possa essere incorsa in simili

svarioni e aver commesso cosi palesi ed assurde violazioni della

legge, con tale sorprendente disinvoltura certamente non apprez

zabile e mostrando all'evidenza di considerare inutili e supera

bili formalità quelli che sono invece principi fermi e regole fon

damentali di procedimento degli organi collegiali, forme e pro

cedimenti obbligatori e inderogabili, imposti dalla legge alla vita

e al funzionamento degli organi collegiali, la cui pretermissione

ne snatura alla radice e irrimediabilmente l'essenza e i compiti

e non solo sotto l'aspetto formale, ma sicuramente anche sotto

quello sostanziale, poiché la legge vuole che la volontà o il giu

dizio dell'organo collegiale sia appunto collegialmente espresso

e formulato (e non tollera equipollenti), perché altrimenti non

è il collegio nella sua interezza e nella sua sintesi che si esprime,

ma i suoi componenti singolarmente assunti, e il giudizio perde

e non possiede più anzi non possiede all'origine quella garanzia

di giustizia e di verità, che i vari contributi di tutti i commissari

nella loro armonica sintesi sono dall'ordinamento destinati a

conseguire. Le persone che costituiscono e compongono l'organo colle

giale devono concorrere alla formazione del medesimo atto, in

modo simultaneo ed in posizione di uguaglianza. E questa rego

la appunto insieme alle regole sul procedimento ha violato la

commissione di esami di Stato nella valutazione e correzione

delle prove scritte e nella formulazione del relativo giudizio con

l'illegittimità conseguente del suo operato, nei termini e nei sen

si suddescritti.

La commissione di esame è invero un collegio perfetto, per

l'adozione delle cui deliberazioni è necessaria e richiesta la par

tecipazione e la discussione dei vari componenti. Una malintesa ragione di speditezza e di comodità, non com

mendevole, che non vale certamente a giustificare l'operato del

la commissione di esami di Stato, indubbiamente illegittimo,

e che l'ha condotta a compiere una fase del suo procedimento in aperto contrasto con la legge, e che, perciò, il giudice ammi

nistrativo, chiamato a pronunciarsi dal soggetto, leso dall'azio

ne illegittima dell'organo amministrativo in un suo interesse ri

conosciuto, deve rimuovere, con gli effetti che questa sentenza

dichiara. Il ministero della pubblica istruzione dovrà quindi procedere

alla nomina di una nuova commissione di esami di Stato, che

dovrà provvedere agli incombenti dapprima indicati.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA; sentenza 18 maggio 1991, n. 192;

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA; sentenza 18 maggio 1991, n. 192;

Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Aw. Vita

gliano, Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia, Regione Friuli-Venezia Giulia (Aw. Fusco), Min. lavori pubblici (Aw. dello Stato Scotti), Consiglio ordine degli ingegneri (Avv.

Bellomia).

Professioni intellettuali — Ingegnere e geologo — Relazione geo tecnica — Redazione — Competenza — Limiti — Fattispecie

(R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, regolamento per l'esercizio

delle professioni di ingegnere e di architetto, art. 52; 1. 2 mar

zo 1949 n. 143, tariffa professionale degli ingegneri ed archi

tetti; 1. 3 febbraio 1963 n. 112, disposizioni per la tutela del

titolo e della professione di geologo, art. 3; d.m. 11 marzo

1988, norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle

This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:49:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Avv. Vitagliano, Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia,

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri

generali e prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di

fondazione).

Spetta al solo ingegnere redigere la relazione geotecnica nella

parte concernente la valutazione degli impatti sul suolo e sot

tosuolo dell'insieme progetto-terreno, mentre appartiene al

l'ambito di competenza professionale sia del geologo che del

l'ingegnere la redazione della predetta relazione geotecnica nella

fase iniziale e prodromica delle indagini astrattamente neces

sarie prima di passare alla fase progettuale; in conseguenza, va annullato il provvedimento del comitato regionale di con

trollo (ed il conseguente provvedimento di revoca dell'ammi

nistrazione provinciale) che abbia ritenuto illegittimo l'incari

co professionale conferito ad un geologo per l'effettuazione, oltre che del rilevamento geologico, anche di una serie di cam

pionamenti, di sondaggi elettrici e in genere di prove volte

a saggiare le caratteristiche geotecniche del terreno, senza al

cun riferimento al progetto costruttivo. (1)

Fatto. — Il ricorrente (che agisce unitamente all'ordine dei

geologi) impugna, con il presente ricorso, i seguenti atti: — il decreto del presidente del comitato centrale di controllo

della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'8 febbraio 1990,

reg. 2260;

(1) I. - In materia si rinviene solo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sez. V, 13 aprile 1989, n. 183, inedito, il quale, in interpretazione del d.m. 11 marzo 1988, premesso che «l'emanazione

di norme tecniche attraverso decreti ministeriali non incide sull'assetto

delle competenze professionali, definite, per quanto riguarda gli inge

gneri, dal r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 e, per quanto riguarda i geologi, dalla 1. 112/63», ha cosi argomentato: «La relazione geologica ha il

precipuo scopo di fornire il necessario quadro di riferimento progettua le attraverso la rappresentazione della situazione naturale dei luoghi, illustrando le condizioni morfologiche, litostratigrafiche ed idrogeologi che delle zone interessate, al fine di interpretare l'assetto del territorio

in relazione alla sua origine e costituzione geologica, alla sua evoluzio

ne strutturale e geomorfologica. «La relazione geotecnica ha sostanzialmente il compito di esaminare

e valutare la "risposta" meccanica del complesso terreno-manufatto al

le azioni conseguenti alla soluzione progettuale ipotizzata, nonché di

individuare il procedimento costruttivo ritenuto più idoneo ai fini della

realizzazione e del comportamento dell'opera. «In tale ambito la relazione geotecnica deve comprendere la imposta

zione ed esposizione critica dei risultati dei calcoli geotecnici, ovveros

sia di tutte le verifiche che si richiedono perché il progettista possa ri

cercare le soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza della costruzio

ne rispetto ai possibili stati limite — di servizio ed ultimi — interessanti

il complesso manufatto-terreno. «La relazione geotecnica prescritta dalla norma, muove dalle indagini

mirate all'individuazione e rilevamento dei dati necessari ed alla prima caratterizzazione meccanica del terreno e poi — per quanto attiene alle

scelte progettuali ed alle relative verifiche — si particolarizza secondo

i requisiti specifici delle singole tipologie di opere considerate dalla nor

ma medesima. «Non sembra superfluo in proposito precisare che la "relazione sulla

fondazione" prescritta al punto C.6 delle norme, deve intendersi parte

integrante della relazione geotecnica. «La rispondenza del contenuto delle relazioni in argomento alle fina

lità del progetto e, in particolare, la reciproca coerenza richiesta dalla

norma tra ricostruzione geologica e caratterizzazione geotecnica del sot

tosuolo, non può che essere assicurata e garantita se non nell'ambito

dell'unicità dell'atto progettuale. Tale esigenza implica necessariamente

che il progettista conosca, recepisca e faccia proprio il contenuto delle

due relazioni. Ciò si traduce, sul piano formale, nella firma definitiva, da parte del progettista, delle due relazioni, quella geologica e quella

geotecnica, anche allorquando, per lo studio di casi particolari, il pro

gettista si sia avvalso della collaborazione di altri professionisti qualifi cati negli specifici settori, i quali potranno sottoscrivere le predette rela

zioni unitamente al progettista». Il consiglio è, quindi, pervenuto a conclusioni parzialmente divergen

ti da quelle della sentenza in epigrafe, nel senso che: «Alla luce di quanto

sopra accennato, la redazione della relazione geotecnica ricade necessa

riamente nell'esclusivo ambito di competenza degli ingegneri; mentre,

ai fini dell'individuazione dei soggetti abilitati a redigere la relazione

geologica, la sezione ritiene che un corretto criterio interpretativo ri

chieda la distinzione dei casi nei quali sia disponibile una idonea ed

aggiornata documentazione geologica e geomorfologica della zona ove

ricade l'area interessata dal progetto, dai casi in cui occorra procedere ad uno specifico rilevamento geologico.

Il Foro Italiano — 1992.

— l'ordinanza del medesimo organo del 16 gennaio 1990, reg.

n. 847; — la comunicazione del consiglio provinciale di Gorizia, con

la quale si è revocato l'incarico affidato al dott. geologo Fulvio

Bisiani, in data 12 marzo 1990, n. 2522/90; — il sottostante parere della quinta sezione del consiglio su

periore dei lavori pubblici del 13 aprile 1989, n. 183, come po

sto a fondamento della motivazione del decreto di annullamen

to n. 2260 del presidente del comitato centrale di controllo della

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 8 febbraio 1990; — la circolare dell'assessore regionale agli enti locali del 13

luglio 1989, n. 8, nonché di tutti gli altri atti preordinati, pre supposti, connessi o conseguenti, nessuno escluso od eccettuato;

— in parte qua il d.m. II.pp. 11 marzo 1988 come interpreta to dal parere n. 183 sub d).

Fa poi presente di aver accettato l'incarico propostogli dalla

provincia di Gorizia, in qualità di geologo, per svolgere indagi ni geognostiche ed uno studio geotecnico, finalizzati alla realiz

zazione di una strada. Senonché la relativa delibera del consi

glio provinciale di Gorizia veniva sospesa dal comitato centrale

di controllo, ritenendo che lo studio geotecnico spettasse in via

esclusiva agli ingegneri. Il comitato richiamava il parere del con

siglio superiore dei lavori pubblici e la circolare dell'assessore

regionale agli enti locali, entrambi impugnati, e disponeva un'i

struttoria.

«Nella prima ipotesi, è da ritenersi che la raccolta e l'esposizione nella relazione geologica degli elementi e dei dati disponibili possa esse re svolta, oltre che dal geologo, anche dal progettista; nella seconda, si ritiene necessario l'intervento del geologo.

«In proposito vale la pena di osservare che la conoscenza sull'origi ne, natura, struttura delle formazioni geologiche costituenti una zona

può ovviamente essere conseguita anche indipendentemente da specifica e particolare attività progettuale; ad esempio, in occasione di un orga nico piano di studi e rilevamenti e documentazioni finalizzati ad inter vento di pianificazione territoriale.

«Sembra opportuno al riguardo richiamare l'indicazione, contenuta nel punto B.3 della norma, della proporzionalità dell'ampiezza delle

indagini all'importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in esame, nonché della possibilità prevista al punto C.3 che le indagini sui terreni di fondazione siano ridotte od omesse nei particolari casi ivi specificati, tra i quali devono

intendersi compresi quegli interventi su opere già esistenti relativi a mo deste ristrutturazioni, adattamenti, consolidamenti e restauri, nel rispet to di quanto previsto da normative specifiche.

«Alla luce di quanto sopra richiamato è da ritenersi che anche nelle aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari, per le quali esistono documentabili ed esaurienti studi geologici e geomorfologici a supporto della compilazione di strumenti territoriali ed urbanistici e

sia stato emesso il parere di cui all'art. 13 1. 64/74 il progettista possa — sempre che ritenga rispondente alle specifiche esigenze progettuali il riferimento alle conoscenze geologiche già acquisite — direttamente illustrare gli aspetti significativi della situazione geologica locale. Ciò sulla base degli elementi disponibili e con esplicazione delle fonti biblio

cartografiche e di ogni altra idonea documentazione; in tal caso assu

mendosi, il progettista medesimo, la dichiarata responsabilità sia della

validità dei presupposti di riferimento assunti sia delle conseguenti scel

te progettuali adottate». II. - Su altra questione concernente le competenze degli ingegneri

rispetto ai geometri per la sottoscrizione di progetti di costruzioni edili

zie, v. Tar Emilia-Romagna 17 settembre 1977, n. 421, Foro it., 1978,

III, 675, con nota di richiami. Sulla legittimità della determinazione a mezzo di regolamenti delle prove d'esame per l'abilitazione all'eserci

zio delle professioni (con la conseguente ininfluenza del contenuto delle

stesse al fine dell'individuazione delle sfere di competenza delle varie

branche professionali, che possono avere anche settori di attività so

vrapponibili, come sottolineato nella motivazione della sentenza in epi

grafe), v. Corte cost. 26 gennaio 1990, n. 29, id., 1991, I, 1397, con

nota di richiami, sul problema della definizione degli ambiti professio nali fra i medici e gli analisti (e in Giur. it., 1990, I, 1, 1342, con

nota di Ferrari). III. - Sull'ordinamento professionale dei geologi, la cui attività pro

fessionale è stata regolata, peraltro in modo incompleto, solo dalla 1.

112/63 e dal regolamento di cui al d.p.r. 1403/65, v. Pret. Chieti 14

marzo 1981, Foro it., Rep. 1981, voce Locazione, n. 274 (che ha consi

derato la categoria compresa nel novero delle attività professionali, ac

canto a quelle tradizionalmente liberali quali avvocatura, medicina ed

ingegneria, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 1. 392/78); M. Ciaccia,

Geologi (ordinamento professionale), voce del Novissimo digesto, ap

pendice, Torino, 1982, III, 937 (che ritiene la classificazione dell'ogget to dell'attività professionale di cui all'art. 3 1. 112/63 «meramente esem

plicativa» e non implicante un limite per «l'esercizio di ogni altra attivi

tà professionale consentita ai geologi iscritti all'albo»).

This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:49:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Avv. Vitagliano, Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia,

PARTE TERZA

Nonostante la replica della provincia, la quale tra l'altro evi

denziava come proprio il consiglio superiore dei lavori pubblici avesse ribadito la competenza del geologo sugli studi geologici, il comitato di controllo annullava la delibera per l'illegittimità, violazione di legge ed eccesso di potere. (Omissis)

Diritto. (Omissis). 2.1. - Il ricorso va esaminato quindi nel

merito.

Oggetto del gravame è in primis la decisione del comitato

centrale di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia prot. n. 19125/2 febbraio 1912, n. 2260 reg. c.c.c., che ha annullato

la deliberazione 20 dicembre 1989, n. 457 del consiglio provin ciale di Gorizia, che aveva conferito al geologo dott. Bisiani

(odierno ricorrente) l'incarico di effettuare indagini geognosti che ed uno studio geotecnico in relazione alla costruzione di

una strada.

Viene, altresì, impugnata la delibera n. 2522/90 del consiglio

provinciale di Gorizia che ha revocato il conferimento dell'inca

rico al dott. Bisiani, in quanto meramente conseguenziale all'in

tervenuto annullamento disposto dall'organo tutorio.

2.2. - Invece, la circolare dell'assessore degli enti locali n.

8 del 13 luglio 1989, che si limita a riprodurre il parere n. 189

del consiglio superiore dei lavori pubblici, quinta sezione, del

13 aprile 1989, e quest'ultimo parere, vengono impugnati unica

mente in quanto posti dal comitato di controllo a fondamento

della sua convinzione che non risulta ammissibile l'affidamento

dello studio geotecnico ad un geologo.

Orbene, ad avviso di questo collegio, tale parere (e la circola

re regionale che lo riproduce) non appaiono lesivi della sfera

degli interessi dei ricorrenti, sia perché essi non hanno alcun

valore vincolante né per gli enti locali né per l'organo di con

trollo, sia perché — come si esaminerà meglio nel prosieguo — la questione del riparto di competenze tra varie categorie

professionali non è suscettiva di una disciplina che non sia legis lativamente definita.

Pertanto, il citato parere verrà esaminato solo come un'opi

nione, per quanto autorevole, rilevante solo in quanto fatta pro

pria dall'organo tutorio con l'atto oggetto di impugativa, non

certo per la sua autonoma incisività.

2.3. - Inammissibile risulta, invece, l'impugnazione del decre

to del ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, come inter

pretato dal citato parere n. 183; infatti, detto decreto ministe

riale, anch'esso avente valore puramente interpretativo, non in

cide minimamente, per stessa ammissione dei ricorrenti, sul

riparto di competenze. L'interpretazione che di esso dà il citato

parere riguarda tuttalpiù quest'ultimo. 2.4. - Infine, l'impugnazione dell'ordinanza del comitato cen

trale di controllo n. 847 del 16 gennaio 1990, atto prodromico ed infraprocedimentale, finalizzato al provvedimento finale di

annullamento, oggetto di impugnazione, rileva solo, in quanto richiamata da quest'ultimo.

3.1. - La questione centrale del ricorso riguarda una actio

finium regundorum tra le competenze professionali degli inge

gneri e dei geologi, in relazione specificamente alla competenza a redigere la cosiddetta «relazione geotecnica».

Si deve rilevare come nel nostro ordinamento positivo sia

astrattamente possibile che alcune zone grigie, ovvero alcune

materie, per cosi dire, di confine, rientrino contemporaneamen te nelle competenze di più categorie professionali.

Tale è il caso, ad esempio, dei geometri e degli ingegneri, essendo consentita ai primi la progettazione di edifici entro cer

ti limiti di complessità, attività questa che rientra pacificamente anche nella sfera di competenza degli ingegneri. La stessa sen

tenza della Corte costituzionale 29/90 (Foro it., 1991, I, 1397), citata ad altri fini in ricorso, ammette entro certi limiti una

sfera di attività sovrapponibile, per quanto riguarda le analisi

di laboratorio, tra biologi, chimici e medici. 3.2. - Alla medesima conclusione, relativa ad un astrattamen

te possibile accavallamento di competenze facenti capo a due

professioni, porta il testo dell'art. 3 1. 3 febbraio 1963 n. 112

sulla professione di geologo, che, all'ultimo comma, con una

clausola di chiusura e di salvaguardia, afferma che quanto pre visto dal medesimo articolo come oggetto specifico della profes sione di geologo non pregiudica «quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e regolamenti».

In altri termini, la norma ammette, sia pure con previsione

Il Foro Italiano — 1992.

astratta e cautelativa, che altre professioni, nell'esercizio della

loro attività come regolata dalle norme positive, si occupino anche di attività attinenti alla geologia.

3.3. - Prima di esaminare il problema relativo alle relazioni

geotecniche, giova premettere una breve disamina dello specifi co delle professioni, rispettivamente, di ingegnere e geologo, sof

fermandosi non su singole disposizioni, come sembrano, peral tro comprensibilmente, fare le parti nelle loro memorie, ma ri

facendosi all'insieme della normativa vigente. Per quanto riguarda la professione di ingegnere la sua carat

teristica precipua, come emerge dal r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537

(e dalla 1. 2 marzo 1949 n. 143) è la progettazione e costruzione

di opere della più svariata natura.

Ogni attività, anche conoscitiva, dell'ingegnere risulta quindi

pur sempre finalizzata alla costruzione, cioè alla progettazione, che costituisce il fattore principale, caratteristico della profes sione. Quindi le attività di studio della geologia, compiute dagli

ingegneri, sono preparatorie e prodromiche alla attività di pro

gettazione e costruzione (nel corso di laurea si parla, infatti, di geologia applicata e di geotecnica applicata).

3.4. - Per quanto riguarda l'attività dei geologi, suo elemento

caratterizzante, come emerge dall'art. 3 1. 112/63, sono i rileva

menti e gli studi geologici del suolo e del sottosuolo. Non esiste

nel curriculum studi alcun riferimento diretto alle costruzioni.

Solo dall'art. 3, lett. b), 1. 112/63 si evince che le rilevazioni

e le consulenze geologiche possono essere finalizzate a costru

zione di dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aero

porti, cimiteri, porti, ferrovie ed edifici. Quindi, trattasi pur

sempre di indagini relative al suolo e sottosuolo, anche se tal

volta finalizzate alle costruzioni.

Insomma, l'attività dei geologi, d'indagine, per quanto qui

interessa, è prodromica e logicamente antecedente a quella degli

ingegneri, costruttori e progettisti. 3.5. - Da quanto fin qui detto, se appare chiara la caratteriz

zazione delle due professioni di ingegnere e di geologo, risulta

altrettanto chiaro che esiste una fascia di sovrapposizione: quel la cioè in cui l'ingegnere assume elementi relativi alla geologia

(stato del suolo e sottosuolo) ai fini della progettazione e co

struzione, e correlativamente quella in cui il geologo finalizza

la sua indagine, individuando lo scopo ultimo della sua rileva

zione, cioè la costruzione. Siamo giunti, quindi, alla geotecnica,

oggetto della presente disputa. 4.1. - Numerose possono essere le definizioni di geotecnica.

Essa, come afferma il consiglio superiore dei lavori pubblici nel suo ripetuto parere 13 aprile 1989, n. 183 in atti, ha sostan

zialmente il compito di esaminare e valutare la «risposta» mec

canica del complesso terreno-manufatto alle azioni conseguenti alla soluzione progettuale ipotizzata, nonché di individuare «il

procedimento costruttivo, ritenuto più idoneo ai fini della rea

lizzazione».

Questa prima definizione sembrerebbe far rientrare la compe tenza della redazione della relazione geotecnica nella sfera esclu

siva dell'ingegnere, dato il suo stretto legame con il progetto e con l'opera. Però è lo stesso consiglio superiore dei lavori

pubblici a precisare, poco dopo, nel testo del medesimo parere, che la relazione muove dalle «indagini mirate all'individuazione

e rilevamento meccanico del terreno e poi si particolarizza se

condo i requisiti specifici delle singole tipologie delle opere con

siderate». Detto parere, rettamente inteso, richiama poi la se

conda parte delle relazioni geotecniche laddove conclude per la

competenza esclusiva degli ingegneri. 4.2. - Da quanto esposto si comprende come la relazione geo

tecnica si compone per sua natura di due parti, logicamente e tecnicamente distinte: la prima consta di una indagine sul suo

lo e sottosuolo e delle sue risposte, astrattamente possibili, la

seconda riguarda la specificazione dell'insieme progetto-terreno e la sua risposta alle sollecitazioni.

Questa dicotomia, insita nella natura stessa della relazione

geotecnica, spiega gli equivoci ed i contrasti che si sono avuti

in materia. Infatti, laddove si parla di geotecnica in relazione

agli ingegneri (nel r.d. n. 2537 del 1925, nelle tariffe professio nali, nel curriculum studiorum, nei numerosi documenti deposi tati in atti), si fa riferimento soprattutto alla seconda parte del

le «indagini e delle relazioni geotecniche, quella che più specifi catamente tiene conto dell'insieme progetto-terreno, vale a dire

della progettazione, e cioè dello specifico ingegneristico.

This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:49:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 18 maggio 1991, n. 192; Pres. Pellingra, Est. Zuballi; Bisiani ed altro (Avv. Vitagliano, Stoppani, Leban) c. Provincia di Gorizia,

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Viceversa, laddove sono i geologi a parlare di indagini geo tecniche (e delle relazioni corrispondenti) essi fanno riferimento

precipuo alla prima parte, logica premessa alla seconda, cioè

alla fase in cui non si indica ancora quale progetto attuare ma

si indaga sulla rispondenza del terreno a vari tipi di sollecitazio

ni, alla fase insomma in cui il progetto non è ancora definito, in cui esso resta ancora astrattamente concepito. Anche gli stes

si temi per l'abilitazione alla professione di geologo, depositati in causa dai ricorrenti, a ben leggere si incentrano sulla fase

preliminare delle indagini geotecniche. 5.1. - Definita, quindi, la geotecnica come disciplina che solo

nella sua fase applicativa (e non nella sua fase per cosi dire

preliminare) attiene alla professione di ingegnere, resta da deli

mitare il confine tra le due competenze. Da quanto detto emer

ge chiaramente come la relazione geotecnica, ove essa compren da (e in questi limiti) anche la valutazione degli impatti sul suo

lo e sottosuolo dell'insieme progetto-terreno, non possa che essere

di competenza esclusiva dell'ingegnere, unico in grado di valu

tare l'aspetto progettuale e costruttivo e di assumerne la respon sabilità.

5.2. - Diversa è la questione per le indagini geotecniche che

comprendano solo l'aspetto inziale e prodromico, vale a dire

le indagini astrattamente necessarie prima di passare alla fase

progettuale. Non vi è dubbio che esse rientrano nelle competen ze dei geologi, alla luce della lettera b) dell'art. 3 1. 112/63, che parla appunto di rilevazioni e consulenze finalizzate alle

opere ed edifici; fermo restando che l'attività del geologo sarà

comunque prodromica ed ausiliaria rispetto a quella progettua le e costruttiva.

5.3. - Ulteriore problema è se tale competenza sia esclusiva

del geologo ovvero se anche l'ingegnere possa redigere una rela

zione geotecnica, anche per il suo primo aspetto. Ad avviso di questo collegio la risposta non può che essere

positiva: infatti, l'ultimo comma dell'art. 3 1. 112/63 fa salve

le competenze delle altre categorie professionali, e quindi anche

degli ingegneri. Né si può dubitare come un ingegnere sia in

grado ed abbia la competenza, sulla base proprio dell'art. 51

del r.d. regolante la sua professione, di redigere una relazione

geotecnica. Conclusivamente: spetta al solo ingegnere redigere la relazio

ne geotecnica nella sua seconda parte, quella progettuale; lad

dove la competenza è sovrapponibile, vale a dire appartiene ad

entrambe le categorie professionali, per quanto riguarda le in

dagini e le relazioni geotecniche, nella loro prima parte, ovvero

quella prodromica. 6.1. - Ciò premesso, tornando all'esame del provvedimento

negativo dell'organo di controllo qui impugnato, va osservato

che non è sufficiente il riferimento alla redazione di una rela

zione geotecnica per escludere la competenza del geologo; ne

cessita indagare di che tipo di relazione si tratta, se cioè limitata

alla fase preliminare ovvero impingente anche alla fase pro

gettuale. Risulta agli atti che oggetto dell'incarico al dott. Bisiani è

stato, oltre al rilevamento geologico, anche l'effettuazione di

una serie di campionamenti, di sondaggi elettrici e in genere di prove volte a saggiare le caratteristiche geotecniche del terre

no. In nessun momento si fa riferimento al progetto. Le indagini commissionate rimangono al di qua della soglia

della fase progettuale, nonché della valutazione concreta del

l'insieme manufatto-terreno. A controprova si rileva che nel pre ventivo lo stesso dott. Bisiani parla di «caratterizzazione geo tecnica del terreno e determinazione di tutti i parametri utili

al calcolo della portata e dei cedimenti del terreno». Insomma

si predispongono i dati del terreno in modo che sia il progettista

(ingegnere) a poter successivamente valutare gli effetti sul terre

no del suo progetto. Per quanto detto l'indagine affidata al dott. Bisiani rientra

tra quelle che anche i geologi (oltre agli ingegneri) sono abilitati

ad effettuare.

6.2. - La fondatezza del principale ed assorbente motivo di

gravame comporta l'annullamento sia del provvedimento del co

mitato centrale del controllo n. 2260 dell'8 febbraio 1990, sia

della revoca dell'incarico disposto dall'amministrazione provin ciale (n. 2522/90 del 12 marzo 1990), che è atto strettamente

conseguenziale al primo.

Quanto al parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, e alla circolare regionale che lo fa proprio, essi, se rettamente

interpretati, non si discostano affatto dalle conclusioni sopra

esposte, in quanto la competenza esclusiva degli ingegneri va

riferita solo alle relazioni geotecniche nella loro seconda parte.

Il Foro Italiano — 1992 — Parte III-4.

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRA TIVA DI TRENTO; sentenza 30 aprile 1991, n. 193; Pres.

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRA TIVA DI TRENTO; sentenza 30 aprile 1991, n. 193; Pres.

Chieppa, Est. Zeviani Pallotta; Comune di Mezzolombar

do e altri (Avv. Mazzorana), c. Min. grazia e giustizia e

altro; Provincia autonoma di Trento (Avv. Benvenuti, Ge

rola) c. Min. grazia e giustizia e altro; Regione Trentino

Alto Adige (Avv. Berti, Gerola) c. Min. grazia e giustizia e altro.

Giustizia amministrativa — Istituzione e soppressione di sede

distaccata di pretura — Comune ricompreso nel territorio della

sezione — Legittimazione (Cost., art. 5, 97; r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordinamento giudiziario, art. 41; 1. 1° febbraio

1989 n. 30, costituzione delle preture circondariali e nuove

norme relative alle sezioni distaccate, art. 2, 3, 4, 5). Ordinamento giudiziario — Istituzione delle preture circonda

riali — Sezione distaccata — Soppressione con procedimento amministrativo — Esclusione (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, art. 41; 1. 1° febbraio 1989 n. 30, art. 2, 3, 4, 5).

I comuni ricompresi nel territorio di una sezione distaccata di

pretura ricompresa nella tabella B annessa al r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, cosi come sostituita dalla 1.1° febbraio 1989 n.

30, sono legittimati ad impugnare dinanzi al giudice ammini

strativo il provvedimento ministeriale con il quale la sezione

distaccata medesima viene ricompresa nella tabella C. (1) A seguito dell'entrata in vigore della 1.1° febbraio 1989 n. 30,

che ha integralmente sostituito le tabelle B e C allegate al

r.d. 30 gennaio 1942 n. 12, non è più applicabile il procedi mento amministrativo di istituzione o soppressione di sedi di

staccate di pretura, di cui all'art. 41 r.d. 12/41, in quanto il legislatore, con l'avere sostituito tali tabelle, ed in mancan

za di univoche indicazioni in contrario, ha inteso riservarsi

la materia, sottraendola alla discrezionalità amministrativa. (2)

(1) La massima è conforme all'orientamento giurisprudenziale preva lente, secondo cui il comune è legittimato a ricorrere in sede giurisdizio nale contro atti che si assumono lesivi di situazioni sostanziali che si

ricollegano alla posizione istituzionale del comune quale ente pubblico territoriale (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 1990, n. 630, Foro it., Rep. 1990, voce Giustizia amministrativa, n. 428).

In particolare, la giurisprudenza ha ammesso tale legittimazione in riferimento:

— alla localizzazione dell'azienda di promozione turistica (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 1990, n. 630, cit.);

— alla localizzazione e autorizzazione all'apertura di una farmacia

(Tar Friuli-Venezia Giulia 7 giugno 1989, n. 214, ibid., n. 432 e Rass. dir. farmaceutico 1990, 105);

— alla installazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti (Tar Piemonte, sez. II, 4 giugno 1988, n. 241, Foro it., Rep. 1989, voce

cit., n. 402 e Trib. amm. reg., 1988, I, 2585; Riv. giur. edilizia 1989, I, 183);

— alla impugnazione del decreto del ministro dei beni culturali ed ambientali con cui si dichiara di notevole interesse pubblico e si vincola di conseguenza un'area ricadente nel territorio comunale (Tar Marche 17 agosto 1987, n. 359, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 331 e Foro

amm., 1987, 3371; Giur. it., 1988, III, 1, 145). Tar Lombardia, sez. Brescia, 13 aprile 1989, n. 360, Foro it., Rep.

1989, voce cit., n. 403 e Trib. amm. reg., 1989, I, 1753, ha invece escluso la legittimazione del comune ad impugnare il provvedimento con il quale il ministro del lavoro determina le sezioni circoscrizionali

per l'impiego ed il collocamento della mano d'opera in agricoltura e ne individua i relativi ambiti territoriali; Tar Piemonte, sez. I, 10 luglio 1986, n. 320, Foro it., 1986, III, 418, ha escluso (in esatto contrasto con Tar Marche 17 agosto 1986, n. 359, cit.) la legittimazione del co mune ad impugnare il decreto con cui il ministro per i beni culturali e ambientali dichiara il notevole interesse pubblico di aree ricadenti nel territorio comunale. Tale orientamento restrittivo pare, peraltro, essere

sempre meno seguito dalla giurisprudenza. La legittimazione del comune a ricorrere in sede giurisdizionale, nei

casi di cui sopra, è connessa all'esigenza di tutela dei c.d. interessi col

lettivi, che hanno natura superindividuale ma sono imputabili ad un

determinato ente, differenziandosi perciò dagli interessi diffusi, che ri

mangono allo stato fluido e richiedono un processo di aggregazione mediante l'opera di associazioni di tutela (v. Virga, Diritto ammini

strativo, Giuffrè, Milano, 1987, II, 183, nota 34, con ampio richiamo

di dottrina; M. Nigro, Giustizia amministrativa, Il Mulino, Bologna,

1983, 133 ss.). (2) Per un precedente specifico, che perviene a risultati esattamente

opposti, v. Tar Toscana, sez. I, 17 gennaio 1991, nn. 12 e 13, Foro

it., 1991, III, 369, a cui si rinvia per l'individuazione dei termini del

problema e per indicazioni di giurisprudenza e dottrina. La sentenza

in epigrafe sembra frutto di applicazione dei principi generali in materia

This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:49:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended