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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sentenza 6 giugno 1978, n. 217; Pres. Felici, Est....

Date post: 30-Jan-2017
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sentenza 6 giugno 1978, n. 217; Pres. Felici, Est. Bianchi; Paci (Avv. Stecconi) c. Cassa mutua provinciale malattia coltivatori diretti di Ancona (Avv. Cochetti, Speciale) e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 35/36-39/40 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171111 . Accessed: 24/06/2014 23:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:52:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 6 giugno 1978, n. 217; Pres. Felici, Est. Bianchi; Paci (Avv. Stecconi) c. Cassa mutuaprovinciale malattia coltivatori diretti di Ancona (Avv. Cochetti, Speciale) e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 35/36-39/40Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171111 .

Accessed: 24/06/2014 23:52

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PARTE TERZA

dette condizioni e determina il premio in un ammontare fisso

rapportato ad unità.

Cosi, dal regolamento in esame sembra esclusa ogni valuta zione discrezionale da parte del competente servizio degli Stati

membri, i quali debbono limitarsi a svolgere soltanto attività di

accertamento delle condizioni richieste per la delimitazione quan titativa dell'intervento a favore dei conduttori di vigneti.

A questi, pertanto, la nomativa CEE attribuisce, ove si rea lizzino i presupposti da essa richiesti, un vero e proprio diritto

soggettivo, tutelabile avanti al giudice ordinario, alla correspon sione del premio.

A nulla vale rilevare che la controversia del presente giudizio attiene, come s'è visto, al procedimento amministrativo.

Questo, che contrassegna la prima fase della vicenda, è un

procedimento solo strumentale e non un procedimento concesso rio: l'atto dell'autorità ha la sola funzione di attribuire certezza

giuridica al fatto generatore dell'obbligazione a carico della pub blica amministrazione documentando e giustificando la nascita

dell'obbligazione stessa, che non ha la sua fonte nel provvedi mento amministrativo, ma direttamente nella legge.

Ne deriva che anche la fase procedimentale di tali obbliga zioni pubbliche (ex lege) ricade nella cognizione del giudice or

dinario, dinanzi al quale può essere proposta sia un'azione di

accertamento del fatto giuridico generatore dell'obbligazione pub blica, sia un'azione di condanna dell'ente pubblico al pagamento della somma meccanicamente determinabile in ragione della di

mensione economica del fatto giuridico generatore dell'obbliga zione.

Concludendo, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giu dice amministrativo nelle controversie riguardanti la correspon sione del premio di riconversione colturale di cui al regolamen to CEE n. 1163/1976 del 17 maggio 1976, dal quale (come nel caso dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva - Cass., Sez. un., n. 1060 del 17 marzo 1977, Foro it., 1977, I, 2509) na

sce per i conduttori di vigneti una posizione giuridica di diritto

soggettivo, tutelabile avanti il giudice ordinario.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improponibile, ma sussisto no giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MAR

CHE; sentenza 6 giugno 1978, n. 217; Pres. Felici, Est. Bian

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MAR

CHE; sentenza 6 giugno 1978, n. 217; Pres. Felici, Est. Bian

chi; Paci (Avv. Stecconi) c. Cassa mutua provinciale malattia

coltivatori diretti di Ancona (Avv. Cochetti, Speciale) e altri.

Previdenza sociale — Enti mutualistici — Commissario liquida tore — Rinnovazione di scrutinio annullato in sede giurisdi zionale — Legittimità (Legge 29 giugno 1977 n. 349, norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e . per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria, art. 2, 3).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ente pubblico non econo mico — Concorso — Scrutinio antecedente alla nuova norma tiva — Annullamento in sede giurisdizionale — Rinnovazione in base alla normativa previgente — Legittimità (Legge 20 mar zo 1975 n. 70, disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; d. pres. 26

maggio 1976 n. 411, disciplina del rapporto di lavoro del perso nale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70).

Impiegato dello Stato e pubblico — Concorso — Scrutinio per me rito comparativo — Punteggio attribuito ad un candidato — An nullamento in sede giurisdizionale — Rinnovazione — Legitti mità.

Impiegato dello Stato e pubblico — Promozione — Annulla mento in sede giurisdizionale — Recupero delle somme corri

sposte — Illegittimità.

È legittimo il provvedimento con il quale il commissario liquida tore di un disciolto ente mutualistico rinnova ora per allora lo scrutinio per merito comparativo annullato in sede giurisdi zionale. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. iln generale sull'organo competente a rinnovare le operazioni con

corsuali cfr. Cons. Stato, Sez. Vii, 5 novembre 1976, n. 392, Foro it., Rep. 1976, voce Impiegato dello Stato, n. 158, per il quale, in sede di rinnovazione di una procedura concorsuale annullata in sede giù

È legittima la rinnovazione dello scrutinio per merito compa rativo di un concorso presso ente pubblico non economico,

effettuato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa

riguardante il personale di tali enti, e successivamente annulla

to in sede giurisdizionale, che sia avvenuta con l'applicazione della disciplina previgente. (2)

È legittima la rinnovazione dello scrutinio per merito compa

rativo, annullato in sede giurisdizionale, per l'illegittimità del

punteggio attribuito ad un candidato, che sia limitata a que sto solo punteggio. (3)

Annullato in sede giurisdizionale lo scrutinio per merito compa

rativo, è illegittimo il recupero della differenza di retribu

zione corrisposta al funzionario promosso, che nel frattempo aveva esercitato le funzioni superiori, anche se era pendente il ricorso contro lo scrutinio stesso. (4)

Il Tribunale, ecc. — (Omissis). Con il primo motivo di grava

me l'istante contesta la legittimità della deliberazione 11 agosto

1977 n. 13 con cui il commissario straordinario dell'intimata cassa

ha rinnovato « ora per allora » le operazioni di scrutinio per

l'attribuzione della qualifica di capo ufficio superiore. Tale qua

lifica era stata a suo tempo conferita all'attuale ricorrente con

deliberazione 30 giugno 1972 che, impugnata in sede giurisdizio

nale davanti al Consiglio di Stato di altro dipendente, il rag.

Marco Andreatini, è stata dichiarata illegittima e quindi annullata

da tale consesso (Sez. VI 21 giugno 1977, n. 663) il quale ha,

peraltro, fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministra

zione.

Assume il ricorrente che la rinnovazione dello scrutinio esula

di per sé dalle attribuzioni proprie di un organo monocratico tran

sitorio — quale è il commissario straordinario della cassa — i

cui poteri risulterebbero ben più circoscritti dalla legge n. 349

del 29 giugno 1977, recante, tra l'altro, norme transitorie per il

conferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti

mutualistici.

La competenza di tale organo ad attivarsi nella materia di cui

trattasi va acclarata sulla scorta dei principi e dei limiti pre fissati dalla legge n. 349 del 1977, la quale ha disposto, a far

tempo dal 1° luglio 1977, l'estinzione e la messa in liquidazione

degli enti mutualistici, nonché il trasferimento alle regioni delle

relative funzioni amministrative di assistenza sanitaria, insieme

allo scioglimento degli organi ordinari di amministrazione di tali

enti, le cui attribuzioni sono state devolute a commissari straor

dinari liquidatori, sino alla data di entrata in vigore della riforma

sanitaria.

In particolare, la sfera operativa dei nuovi organi transitori

subentrati a quelli ordinari è determinata dall'art. 3 della stessa

legge, la quale prevede espressamente che la competenza dei

commissari involge «... qualsiasi atto di gestione al fine di ga rantire l'assolvimento degli obblighi istituzionali...» già propri

degli enti in liquidazione, ivi compresa «... l'amministrazione del

personale secondo ... le vigenti disposizioni ».

L'espressa previsione della norma dirime ex se ogni incertezza

e perplessità circa l'inclusione delle operazioni di scrutinio tra

quelle consentite all'autorità di cui trattasi, non ravvisandosi,

risdizionale, è lo stesso organo, che pure è incorso negli errori rilevati dal giudice amministrativo, che deve ripetere le attività della proce dura annullata. In questo senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 29

gennaio 1974, n. 60, id., Rep. 1974, voce cit., n. 225; 8 novembre

1974, n. 354, ibid., voce Concorso a pubblico impiego, n. 90.

(2) Non constano precedenti in termini.

Per qualche riferimento cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 1978, n. 61, Foro it., Rep. 1978, voce Impiegato dello Stato, n. 679.

(3) Non constano precedenti in termini.

La massima si colloca comunque sulla scia del consolidato orienta mento in tema di rinnovazione delle operazioni concorsuali annul late in sede giurisdizionale, secondo il quale la rinnovazione deve essere limitata alle sole parti che hanno formato oggetto della deci sione di annullamento. Cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. I, 10 di cembre 1975, n. 776, Foro it., Rep. 1976, voce Concorso a pubblico impiego, n. 158; Cons, giust. amm. sic. 10 maggio 1974, n. 161, id., Rep. 1974, voce cit., n. 91; 13 marzo 1970, n. 72, id., Rep. 1970, voce cit., n. 126; 2 ottobre 1968, n. 354, id., Rep. 1968, voce cit., n. 125.

In senso contrario si era invece espresso Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 1970, n. 1215, id., Rep. 1970, voce cit., n. 87, il quale aveva appunto affermato l'obbligo, per la commissione chiamata a rinnovare le operazioni concorsuali (in seguito ad annullamento giu risdizionale dei criteri di massima), di variare non solo i criteri di chiarati illegittimi ma anche quelli non coperti dal giudicato.

(4) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 1978, n. 1016, Foro it., 1979, III, 260, con ampia nota di richiami sulla

giurisprudenza in tema di ripetizione di indebito da parte della pub blica amministrazione.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

nella specie, validi elementi — di segno contrario — utili a far

ritenere fondate le doglianze dedotte dal ricorrente. Ed invero, ancorché abilmente prospettata, la tesi difensiva

dell'istante non induce a ritenere che la rinnovata procedura con corsuale abbia potuto incidere sulla struttura burocratica-orga nizzativa della cassa, giacché, a ben vedere, con essa si è pro dotto il più modesto effetto di regolarizzare le posizioni di stato

giuridico ed economico di due dipendenti e ciò quale atto do

vuto in esecuzione del predetto giudicato amministrativo.

L'annullamento giurisdizionale dell'atto conclusivo del prece dente scrutinio — con cui si era attribuita nel 1972 la qualifica di capo ufficio superiore all'odierno ricorrente — seppure inter

venuto in una situazione particolare caratterizzata dalle funzioni

dell'ente alla regione, richiedeva, ciò non di meno, la reitera

zione della procedura allo scopo di definire l'esatta posizione dei due candidati aspiranti alla qualifica di cui trattasi e ciò

a fortiori, ove si consideri che la rinnovazione dello scrutinio

era stata sollecitata dagli stessi interessati.

D'altro canto, l'urgenza di sistemare ogni situazione pendente discendeva, altresì, dall'esigenza di assicurare completa funziona

lità dell'apparato amministrativo in liquidazione, in un periodo in cui gli stessi dipendenti — ma soprattutto quelli di livello di

rettivo — erano chiamati a coadiuvare con il commissario straor

dinario nelle complesse operazioni liquidatone, anche dalle casse

mutue comunali.

Senza obliterare, ove ve ne fosse ancora bisogno, che la stessa

applicazione del d. pres. 26 maggio 1976 -n. 411 concernente la

nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti

pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, tra i quali sono

compresi anche i dipendenti dei soppressi enti mutualistici, ren

deva al momento imprescindibile acclarare tutte le componenti di fatto e di diritto dei rapporti di servizio dei dipendenti, onde

prefigurarne l'esatta posizione di qualifica, di parametro retri

butivo, quale presupposto per una corretta applicazione della

normativa, ispirata essenzialmente al criterio funzionale di inse

rimento del dipendente nella mutata struttura organizzativa.

Di ciò si è dato congniamente carico il commissario straordi

nario della cassa mutua provinciale coldiretti di Ancona, il qua le ha inteso, sostanzialmente, «... assicurare la copertura del

posto resosi vacante ».

Del pari irrilevanti sono le ulteriori argomentazioni con le

quali il ricorrente ha contrapposto all'operato del commissario

straordinario l'antecedente deliberazione (n. 47 del 30 giugno 1977) della giunta esecutiva della cassa, in cui si richiama la fase

di liquidazione dell'ente per motivare il rinvio dello scrutinio

annullato. In proposito non va sottaciuta la circostanza che la

esigenza effettiva dell'attribuzione della qualifica in argomento è

stata concretamente (ed opportunamente) avvertita in un mo

mento successivo, nel corso della fase di liquidazione, allorché

l'entità complessiva delle operazioni richieste si è rivelata in tut

ta la sua gravosità e consistenza, determinando in chi ne aveva

la titolarità e la responsabilità l'esatto convincimento di stabi

lizzare i dipendenti nelle qualifiche di spettanza.

Il secondo e terzo motivo di ricorso attengono a profili diversi

di una stessa censura, sicché possono essere esaminati congiun tamente.

Si duole l'istante che la rinnovazione dello scrutinio sia stata

svolta sulla base del vecchio regolamento organico, senza tenere

conto dello ius superveniens (legge n. 70 del 1975 e d. pres. n.

411 del 1976) che ha disciplinato la materia secondo nuovi

criteri. Invero, l'esatta incidenza di tali fonti normative non con

sente di avvalorare l'iter argomentativo svolto dal ricorrente, giac ché le modifiche introdotte nello status giuridico ed economico dei

dipendenti, nelle loro posizioni funzionali, nella carriera e nel

sistema delle promozioni esigevano, per l'appunto, che il tra

passo al nuovo ordinamento avvenisse muovendo da sicure posi zioni destinate a transitare recta via nel nuovo ordinamento attra

verso il veicolo dell'inquadramento funzionale. In questa ottica,

evidenti ragioni di logica e di equità convincono della validità

dell'operato del commissario straordinario, il quale si è mostrato

ben consapevole dell'esigenza di definire preliminarmente — a

termini della pregressa normativa — le situazioni di stato giuri dico rese incerte dall'annullamento giurisdizionale del precedente scrutinio di promozione per merito comparativo, rinnovando lo

stesso sulla scorta dei criteri seguiti nell'originaria fase della

procedura. Né è a dire che la rinnovazione di detto scrutinio si inserisce

direttamente tra le operazioni di inquadramento del personale

previsto dal d. pres. n. 411 del 1976, talché non è stata confe

rita una delle (nuove) qualifiche funzionali, bensì la qualifica direttiva di « capo ufficio superiore », propria del preesistente or

dinamento.

Del resto, ulteriori considerazioni si correlano con la nota

efficacia retroattiva del giudicato, il quale importa l'obbligo per l'amministrazione di adottare il provvedimento « ora per allora ».

Anche ciò milita recisamente, a favore dell'applicabilità, nella

specie, della pregressa normativa, dacché non si riesce ad intrav

vedere quale possibilità avrebbe avuto l'amministrazione di ese

guire il giudicato a termini della nuova disciplina, la cui appli

cazione, giova ribadirlo, presupponeva (e presuppone) l'elimi

nazione di ogni incertezza nelle antecedenti posizioni di lavoro

dei dipendenti. Non vi è luogo a valutare le ulteriori conseguenze che nel

nuovo ordinamento del personale discendono dal possesso del

l'una o dell'altra qualifica, trattandosi di effetti espressamente

prefigurati dalla (nuova) normativa in ordine ai quali, in questa

sede, il collegio è tenuto ad acclarare soltanto che le posizioni

dei dipendenti, sulle quali si innesta il succitato meccanismo di

inquadramento, siano quelle di spettanza in conformità con la

pregressa disciplina.

Infine, non è priva di significato l'ulteriore circostanza che lo

stesso d. pres. n. 411 del 1976, all'art. 43, in via transitoria, pre

scriveva, per il conferimento di talune qualifiche, l'applicazione delle norme dei preesistenti ordinamenti.

Con altra censura, l'istante denuncia la violazione dei prin

cipi in materia di giudicato, sul presupposto che, nella specie,

non si richiedeva di tenere fermi tutti i punti della precedente valutazione, che anzi doveva essere integralmente rinnovata ed

emendata di taluni vizi di illegittimità. La doglianza involge specificamente la complessa problematica

della estensione del giudicato amministrativo, di guisa che rav

visa il collegio l'opportunità di richiamare, in breve, i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza.

Ha valore di costante, nella subiecta materia, l'indirizzo ese

getico secondo il quale, in sede di rinnovazione delle operazioni di scrutinio per merito comparativo, annullato in sede giurisdi

zionale, la pubblica amministrazione deve deliberare sulla base

degli stessi presupposti che diedero luogo alla pronuncia di an

nullamento trattandosi di stabilire « ora per allora » l'equilibrio

giuridico turbato dall'atto amministrativo (illegittimo) annullato,

che va riprodotto muovendo dalle situazioni di fatto e di diritto

degli aspiranti, rettificate quanto ai profili risultati viziati. Il

principio generale, secondo cui il giudicato copre « il dedotto

e il deducibile», nella fase esecutiva susseguente alla pronun cia giurisdizionale si applica nel senso di non rinnovare l'intera

procedura anche nei punti estranei al giudizio o in quelli de

dotti e disattesi, bensì soltanto nelle parti che hanno formato og

getto della decisione di annullamento, le quali vincolano l'ammi

nistrazione quanto agli elementi dichiarati illegittimi.

Per acclarare se nella specie siffatti principi ermeneutici ed

operativi siano osservati, giova mettere in rilievo gli elementi di

qualificazione propri della pronuncia caducatoria dello scrutinio

del 1972. Quest'ultimo si era concluso con il conferimento della

qualifica di capo ufficio superiore all'attuale ricorrente, il quale,

pur avendo riportato pari punteggio rispetto al rag. Andreatini, ottenne il beneficio della promozione per maggior anzianità di

servizio e di età.

Ne è seguita l'impugnativa giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato, conclusasi con esito favorevole per il rag. Andreatini,

pronunciato sul presupposto che l'incarico di passaggio delle

consegne era erroneamente confluito nella valutazione comples siva attribuita al dott. Paci, mentre doveva rimanere estraneo in quanto non espletato nel triennio cui si riferiva lo scrutinio.

Il Consiglio di Stato disattendeva, altresì, le controdeduzioni del dott. Luigi Paci, il quale, intervenuto in giudizio, aveva opposto

che, ciò non di meno, il proprio punteggio globale doveva rima

nere immutato nella misura di 0,51, configurandosi quale valu

tazione complessiva e non analitica commisurata al numero de

gli incarichi svolti. Al contrario, veniva statuito che il titolo con

troverso aveva illegittimamente concorso alla formazione del pre detto punteggio, che doveva, pertanto, ritenersi inferiore alla mi

sura prefissata. Lo stesso dott. Paci, nell'assumere il contraddittorio, non ave

va tuttavia proposto ricorso incidentale, né formulato alcuna al

tra impugnazione avverso la medesima procedura.

Ciò posto in punto di fatto, non può revocarsi in dubbio che

l'autorità era tenuta a rinnovare lo scrutinio soltanto sul punto dedotto nel precedente giudizio, sul quale, si era formato il giu

dicato, escludendo dalla valutazione, nei confronti del dott. Paci,

l'incarico per il passaggio di consegne, con conseguente riduzio

ne del punteggio (0,51) a quest'ultimo attribuito.

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PARTE TERZA

In effetti, messo da parte ogni riesame dei criteri di massima,

degli elenchi dei titoli e delle schede personali di ciascun can

didato, profili non coinvolti dal giudicato né da domande inci

dentali dell'attuale istante, in sede di rinnovo dello scrutinio,

residuava il solo obbligo di ridurre il punteggio attribuito al

dott. Paci, in correlazione con l'incarico predetto, fermi restando

i criteri ed i coefficienti a suo tempo fissati e le valutazioni in

precedenza effettuate per le altre categorie di titoli, valori dive

nuti assolutamente inoppugnabili.

Si appalesa, dunque, logico e congruo l'iter argomentativo ed

operativo seguito dal commissario straordinario il quale ha preci

sato, nella impugnata deliberazione, che «... Ai fini delle ope

razioni di scrutinio vengono confermati i criteri e gli atti del pre

cedente procedimento...» ed inoltre «... nelle operazioni di va

lutazione non si terrà conto, ovviamente, dell'incarico ritenuto

non valutabile ... dalla decisione del Consiglio di Stato, in quan

to esauritosi in data anteriore al periodo triennale rilevante ai

fini concorsuali».

Il punteggio attribuito al dott. Paci relativamente alla voce

«Incarichi» è stato ridotto da 0,51 a 0,41 (—0,10) e conse

guentemente questi è risultato retrocesso alla seconda posizione,

dopo il rag. Andreatini, primo classificato al quale è stata confe

rita la qualifica summenzionata.

D'altro canto, non vi è motivo di paventare incertezze sulla

misura della riduzione di tale punteggio, perché, quand'anche

fosse stata determinata in misura ancor più ridotta (in ipotesi,

nella misura minima di 0,01), l'incidenza definitiva sull'esito della

procedura non poteva che essere la medesima, dovendo rima

nere immutate, per le pregresse ragioni, tutte le ulteriori valuta

zioni dei due candidati, di guisa che, essendosi concluso con un

ex equo di punti 71,50 lo scrutinio precedente, il punteggio del

dott. Paci era destinato comunque, a scendere con il suo definitivo

arretramento nella graduatoria.

Vanno, quindi, disattese le doglianze dedotte dall'istante alle

lett. a), b), c) e d) del terzo mezzo di gravame, non potendosi

allo stato degli atti rivalutare il titolo di studio né gli altri pro

fili della posizione di lavoro invocati dal ricorrente.

Vero è che l'interessato, in data anteriore alla rinnovazione

dello scrutinio, con istanza del 28 giugno 1977, aveva demandato

al commissario straordinario di estendere la valutazione ad un

titolo che non sarebbe stato considerato nelle precedenti ope

razioni.

Trattasi di un incarico, consistente nella partecipazione al

comitato d'intesa per la definizione delle rette ospedaliere di

degenza, avverso cui la asserita, omessa valutazione il dott. Paci

non ha mosso, nelle rituali forme di legge, alcuna impugnativa,

né ha proposto ricorso incidentale contestualmente all'intervento

attivato nella precedente fase giurisdizionale. Di guisa che l'inop

pugnabilità delle singole valutazioni — non opposte in giudi

zio — è ora assoluta e preclusiva di ogni eventuale nuovo ap

prezzamento di altri titoli. La qual cosa esimeva, di per sé, il

commissario dallo svolgere una espressa valutazione di cotale

incarico, ciò non di meno detta autorità ha ritenuto di rilevare

sul punto, con elementi congrui, logici e razionali, l'inconsisten

za della pretesa sostanziale dedotta al riguardo dall'istante.

Con il quarto motivo di gravame il dott. Paci ha denunciato

eccesso di potere nelle forme dello sviamento e dell'ingiustizia

manifesta, nell'assunto che il commissario straordinario sarebbe

stato fuorviato nella propria statuizione dal fatto che il rag. An

dreatini, al quale è stata attribuita la qualifica di capo ufficio

superiore, aveva comunicato che, in caso di nomina, avrebbe

rinunziato alle differenze di retribuzione per il periodo pregres

so dal 1° luglio 1972.

Nella deliberazione commissariale vi è menzione di tale circo

stanza — che è richiamata nel punto in cui si riporta il contenuto

dell'istanza prodotta dal rag. Andreatini — ma ciò non può far

ritenere che il processo di maturazione si sia svolto con devianze

o salti logici concretanti eccesso di potere, né sussistono, in via

indiziaria, in tutti gli ulteriori atti di causa, convergenti ed uni

voci elementi utili a dare credibilità alla contrapposta tesi difen

siva dell'istante che va, pertanto, disattesa non senza obliterare

che la rinuncia dell'interessato agli emolumenti arretrati è verosi

milmente scaturita dal convincimento — alimentato, peraltro, da

una oscillante giurisprudenza — secondo cui la restitutio in inte

grum, nel pubblico impiego, correlata all'attribuzione con effetto

ex tunc della qualifica, non copre il profilo retributivo, per non

avere il dipendente di fatto svolto le mansioni proprie della

qualifica. Per ragioni di ordine logico si appalesa opportuno esaminare,

ora, l'ottavo motivo di ricorso, che involge il recupero delle

differenze di retribuzione, corrisposte al ricorrente dal 1° luglio

1972, per la qualifica superiore ricoperta. E difatti, sia nella de

libera 30 giugno 1977 della giunta esecutiva della cassa, sia in

quella del commissario straordinario è stato disposto il recupero delle somme liquidate al dott. Paci in eccedenza al dovuto, in

conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'annullamento.

In punto di fatto, è incontestato tra le parti che il ricorrente,

per tutto il suddetto periodo, ha rivestito la qualifica di capo ufficio superiore conferitagli con lo scrutinio (illegittimo) del

1972, assumendone tutte le incombenze e responsabilità. Ne è

risultata ovviamente coinvolta la sua effettiva posizione lavoro,

posto che ha egli trascorso l'intero periodo quale funzionario

direttivo, con qualifica più elevata — dopo il direttore — il che

non è privo di rilevanza sul piano operativo, tenuto conto, ol

tretutto, della situazione particolare della cassa mutua malattia

provinciale per coltivatori diretti di Ancona, in cui, a! pari di

molti altri enti di modeste dimensioni operanti in sede decen

trata, i dipendenti, ma soprattutto quelli di più elevato livello,

.intrattengono, con le altre autorità della provincia e direttamen

te con gli assistiti, frequenti rapporti che richiedono di essere

curati con assiduità ed impegno talvolta notevoli.

A ciò si aggiungono gli stessi consolidati principi esegetici af fermati nella subiecta materia da una uniforme giurisprudenza, secondo cui il recupero di somme indebitamente pagate deve con tenere una valutazione dell'interesse pubblico alla restituzione del le somme raffrontato al pregiudizio di chi è tenuto a restituirle, tenuto conto della loro quantità, dell'avvenuta loro destinazione, dell'incidenza che per costui la restituzione avrebbe sulle possi bilità di soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita. Al con

trario, la considerazione di tutti questi elementi difetta negli

impugnati provvedimenti, che in parte qua sono illegittimi e vanno annullati (Cons. Stato, Sez. IV, 1° luglio 1977, n. 638, Foro it., Rep. 1977, voce Impiegato dello Stato, nn. 918, 922, 976).

È appena il caso di soggiungere che, sotto alcun (rilevante) profilo, la situazione specifica di cui alla controversia va discri minata rispetto a quella tipica del recupero di somme indebita mente pagate, in quanto sia nei casi di annullamento d'ufficio, sia nel caso di annullamento giurisdizionale dell'atto in base al

quale è stato disposto il pagamento, la caducazione dell'atto stesso non vanifica il potere discrezionale dell'amministrazione di effettuare il recupero delle somme corrisposte, previa esau riente motivazione delle circostanze soggettive ed oggettive che ne giustificano o meno l'attivazione.

Vero è che nella specie si riscontra l'effetto retroattivo del

giudicato di annullamento. Questo opera, tuttavia, attraverso una mera fictio iuris la quale trova un limite invalicabile nel substrato sostanziale degli accadimenti già maturati secondo il principio factum infectum nequit. Il predetto giudicato ha, quindi, tolto ex tunc il titolo giuridico, ma è inidoneo ad eliminare il fatto indubbio che le prestazioni sono state rese in favore dell'ente e che in virtù di una pacifica corrispondenza funzionale e strut turale conforme ai criteri organizzativi della cassa mutua che non

può più venir meno in rapporto all'articolazione del servizio or mai espletato.

Deve escludersi, altresì, che la pendenza di una controversia

giurisdizionale tolga la buona fede del percipiente in quanto la res dubia lungi dall'elidere, avvalora lo stato di affidamento del

l'impiegato, quando le relative pretese non siano temerarie e ciò trova aderenza nella stessa condotta processuale dell'amministra zione che in precedenza aveva sostenuto la legittimità degli atti

poi annullati dal Consiglio di Stato. Ne deriva che il recupero ora disposto dall'amministrazione si concreta in una palese viola zione di detto modulo operativo, in pieno contrasto con i prin cipi sopra richiamati e con dannose ed inique conseguenze sulla situazione patrimoniale del ricorrente. (Omissis)

In via conclusiva, riepilogando tutte le pregresse argomenta zioni, ribadita l'infondatezza giuridica dei primi quattro mezzi di gravame che vanno pertanto disattesi, deve accogliersi, per quanto di ragione, l'ottavo motivo e per l'effetto vanno annul

lati la delibera n. 47 del 30 giugno 1977 della giunta esecutiva della intimata cassa e la delibera commissariale n. 13 dell'I 1

agosto 1977, entrambe nella parte in cui dispongono il recupero delle somme percepite dal ricorrente per la qualifica superiore ricoperta dal 1° luglio 1972. Sugli ulteriori capi della domanda, dedotti con i motivi quinto, sesto e settimo, concernenti l'inqua dramento dell'istante ex d. pres. n. 411 del 1976, resta sospesa ogni decisione, anche pregiudiziale, sul rito e sul merito.

Per questi motivi, ecc.

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