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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sez. III — Udienza 4 gennaio 1876, Pres. Duchoqué,...

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Sez. III —Udienza 4 gennaio 1876, Pres. Duchoqué, Rel. Pagano, Proc. Gen. (concl. conf.) —Ric. Francesco Rispoli, contabile principale del 1° dipartimento marittimo Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp. 19/20-21/22 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23082816 . Accessed: 17/06/2014 02:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.96 on Tue, 17 Jun 2014 02:30:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sez. III —Udienza 4 gennaio 1876, Pres. Duchoqué, Rel. Pagano, Proc. Gen. (concl. conf.) —Ric.Francesco Rispoli, contabile principale del 1° dipartimento marittimoSource: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp.19/20-21/22Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23082816 .

Accessed: 17/06/2014 02:30

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

per la esecuzione della legge com. art. 59, 61 ; Reg. sulla cont. gen. art. 82.)

È necessaria per la regolarità dei contratti dei Comuni

da stipularsi per un valore superiore alle 8000 lire

la pubblicazione degli avvisi d'asta nel giornale uffi ciale della Provincia (1).

Il Prefetto, nel circondario da lui direttamente ammini

strato, può annullare gli atti d'incanto senza decre

tarne prima la sospensione , purché sia osservato per Vannullamento il termine perentorio di 30 giorni (2).

{Omissis.) La sezione — Ritenuto che il comune d'Uscioprocedeva

nel 19 dello scorso luglio al pubblico incanto per la

vendita di beni in 24 lotti, i quali vennero tutti delibe

rati a favore di Bartolomeo della Casa per la somma

di lire 18,513 71 coll'aumento di lire 335, senza che

venisse poi fatta alcuna offerta per l'aumento del ven

tesimo ; Che gli atti vennero impugnati da elettori di una

frazione per mancanza della necessaria pubblicità, onde

all'asta si erano presentati due soli concorrenti, e al

cuni beni furono deliberati pel quarto del loro valore ;

Che il prefetto, al quale gli atti vennero trasmessi il

3 di settembre, li annullava con decreto del 20, intesa

il Consiglio di prefettura, non essendosi osservato il di

sposto dell'articolo 82 del regolamento generale di con

tabilità e pubblicati gli avvisi nel giornale della pro

vincia, trattandosi di una somma che non solo raggiun

geva, ma superava di molto le lire 8000 ;

Che il Consiglio comunale, in adunanza di seconda

convocazione, coll'intervento di quattro consiglieri, de

liberava di muovere ricorso, il quale venne presentato dalla Giunta, allegandosi :

1° Che si era violato l'articolo 136 della legge comu

nale e provinciale, non essendosi udito il Consiglio di

prefettura ; 2° Che per la facoltà dell'annullamento era scaduto

il termine assegnato dall'articolo 133 ; 3° Che in ogni modo il prefetto, prima di annullare

gli atti, avrebbe dovuto sospenderli con decreto moti

vato e comunicarlo al comune per le sue osservazioni ; 4° Che l'articolo 82 del regolamento sulla contabilità

generale dello Stato non è applicabile agli appalti ed

incanti dei comuni e non sarebbe mai stato applicabile ai lotti separatamente venduti per una somma inferiore

alle lire 8000 ; 5° Che il comune non ha sofferto danno per la vendita,

e sarebbe esposto ad una lite per la esecuzione dei con

tratti annullati dal prefetto quando erano già divenuti

esecutori ; Ciò premesso, è innanzitutto da considerare che per

l'articolo 128 della legge comunale e provinciale le alie

nazioni, locazioni ed appalti di coseo di opere nell'inte resse dei comuni, quando il valore complessivo e giusti

ficato oltrepassi le lire 500, si fanno all'asta pubblica

(1) Giurisprudenza costante. Vedasi Man. degli Amm. 1872, p. 128 e 318.

(2) Pare, secondo questa giurisprudenza, clie il decreto di sospensione sia necessario quando si tratta di Comuni appartenenti a un circondario amministrato dal sottoprefetto, altrimenti non più 30, ma soli 15 giorni basteranno a rendere esecutoria la deliberazione. Questa versione è forse più conforme alla lettera della legge, sebbene la giurisprudenza abbia altra volta ritenuto che, siavi o non siavi il decreto di sospensione, il Prefetto possa sempre annullare nel termine dei 30 giorni di cui al l'articolo 136 della legge stessa, Vedasi Man. degli Amm. 1875, pagine 141 e 195.

colle forme stabilite per Vappalto delle opere dello Stato, e per l'articolo 82 del regolamento sulla contabilità ge nerale dello Stato gli avvisi d'asta devono inserirsi nel

giornale della provincia, quando il valore dei contratti

raggiunga la somma di lire 8000, e tale pubblicazione ed inserzione è necessaria per la regolarità di contratto ;

Che il valore complessivo dei beni eccede la somma

di lire 18 mila, onde la mancata pubblicazione ed inser

zione degli avvisi nel giornale della provincia rendeva

irregolari gli atti d'incanto ; nò giova allegare che i

lotti- distinti non avevano il valore di lire 8000, mentre

è invece da avere riguardo al valore complessivo di essi

ed al fine della maggiore concorrenza che si volle assi

curata tanto coli'obbligo della maggiore pubblicità,

quanto colla suddivisione dei lotti, la quale, ordinata

allo scopo di confermare ed accrescere le garanzie ri

chieste nell'interesse del comune, non potrebbe ora ser

vire di pretesto a scusare la irregolarità commessa con

tro lo scopo indicato e l'obbligo imposto in termini as

soluti dal regolamento generale sulla contabilità ; Considerato che, trattandosi di alienazioni, locazioni

ed appalti, gli atti non sono esecutori senza il visto del

prefetto o sottoprefetto, i quali devono accertarsi che

siano state osservate le forme prescritte, come risulta dal

l'articolo 59 del regolamento generale per l'esecuzione

della legge comunale ; anche gli atti non potevano di

venire esecutori, essendosi dal prefetto non solo negato il visto, ma pronunciato l'annullamento degli atti me

desimi ; • Che il decreto di sospensione, di cui nell'articolo 132

della legge, non è necessario nel circondario ammini

strato dal prefetto, secondo la giurisprudenza stabilita

in conformità dell'articolo 61 del citato regolamento

per la esecuzione della legge comunale, ma si deve tut

tavia osservare per Vannullamento il termine perentorio stabilito dall'articolo 136 ;

Che il prefetto di Genova annullava gli atti entro il

termine dei 30 giorni assegnati dall'articolo 136 della

legge, e dopo avere udito l'avviso del Consiglio di pre fettura, talché riescono prive di fondamento le opposte eccezioni ;

Che la convenienza di astenersi dall'annullamento, laddove un difetto nelle forme non abbia recato pregiu dizio od eccitato richiami, non darebbe luogo ad im

pugnare la legittimità del decreto, e nel presente caso

il prefetto annullava gli atti irregolarmente compiuti, contro i quali protestavano alcuni elettori, e nell'inte

resse del comune e per osservanza delle prescrizioni in

vigore, nè vale il supposto che il comune venga chia

mato a mantenere esecutori quegli atti, i quali, senza

il visto del prefetto, da cui vennero annullati, non po terono diventare esecutori in forza di legge ;

La sezione per questi motivi opina che sia da rigettare il ricorso del comune d'Uscio contro il decreto del quale si tratta.

CORTE DEI CONTI. Sez. Ill — Udienza 4 gennaio 1876, Pres. DtcnoquÉ,

Eel. Pagano, Proe. Gen. (concl. conf.) — Eie. Fran

cesco Eispoli, contabile principale del 1° dipartimento marittimo.

Contabile principale — Contabile particolare — Re sponsabilità — Amministrazione della marina —

(Keg. 20 nov. 1862, n° 1036, art. 8 e 9 ; Circolare 8 aprile 1863,

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

n° 2; Legge 22 aprile 1869, art. 58; Regolamento di contabi

lità, art. 206).

Sono responsabili del materiale in deposito nei magaz zini particolari della marina i soli contabili ad essi direttamente preposti, e non già il contabile principale del dipartimento marittimo (1). La Corte —Visto l'atto di opposizione presentato alla

segreteria col quale il signor Francesco Eispoli, conta

bile principale del 1° dipartimento marittimo, reclamò

avverso la decisione dell'll dicembre 1873, che, pronun ziando definitivamente sul conto del magazzino suddetto, 10 dichiarò debitore di un quantitativo di materiale, in

parte ripreso in meno dalla rimanenza del precedente conto 1870, ed in parte escluso dal discarico ove era

notato per diverse partite trovate deficienti alla consegna del magazzino particolare delle cQstruzioni, fatta dal

contabile Girolamo Lepre, cessante, al contabile Gioac

chino Boccardi, ricevente.

Omissis. — Ritenuto che l'azione dei contabili parti colari nel disimpegno delle rispettive incombenze è af

fatto libera e indipendente, e che il contabile principale non interviene, nè prende nessuna parte nelle consegne che hanno luogo fra i.contabili particolari, nè alcuna

ingerenza nella loro gestione, salvo l'attribuzione del

l'accentramento della contabilità a libro mastro, men

tre se il contabile principale dovesse rispondere di tutto

11 materiale in deposito nei magazzini particolari, le

consegne parziali non dovrebbero farsi, come attual

mente è prescritto, fra i contabili particolari, ma con

l'intervento del contabile principale ; Considerato che in seguito agli schiarimenti forniti

dal Rispoli restano giustificate le partite... ; Considerato che le altre partite si riferiscono a defi

cienze riscontrate nella consegna data dal contabile

Lepre al di lai successore Boccardi, e quindi non es

sendo il Rispoli intervenuto, nè avendo preso parte alla

consegna fra essi contabili particolari, rimane egli esente

di responsabilità, dovendo di quelle deficenze rispon

(1) Questa commendevolissima decisione è notevole perchè quantun que conforme ai principii generali di diritto ed ai principi"! di equità può credersi tuttavia si discosti dalla lettera delle disposizioni in vigore sulla

contabilità del materiale della marina, e senza alcun dubbio rende evi dente la necessità di modificare talune di queste disposizioni.

Il regolamento 20 novembre 1862 dice nell'articolo 8 che i contabili dei magazzini particolari sono considerati come agenti delegati del con

tabile principale, il qual e, é personalmente responsabile di tutte le ope razioni e della regolarità di esse. Nell'articolo seguente è proclamata la responsabilità dei contabili particolari senza che tale responsabilità attenui quella del contabile principale.

Malgrado queste precise disposizioni del regolamento citato la Corte dei conti ha giustamente dichiarato impossibile il tenere responsabili i

contabili principali delle mancanze dei contabili particolari, giacché

questi non sono suoi agenti, ma sono al pari di tutti gli altri impiegati nominati direttamente dal Governo e non hanno con lui altro rapporto di dipendenza se non quello di rimettergli le loro scritture, senza che

egli abbia alcun obbligo od alcun mezzo di riscontrarne la verità e di

verificare se le cifre rispondano ai materiali in magazzino. Con la riferita decisione la Corte ha implicitamente ritenuto che le

suddette prescrizioni del regolamento di marina sono state tacitamente

abrogate dal posteriore regolamento per la contabilità generale dello

Stato, i settembre 1870, n° 5852, il quale nell'articolo 206 dispone che

nelle amministrazioni in cui vi sono contabili principali e contabili se

condari sottoposti come i primi alla vigilanza della Corte dei conti, i contabili principali non rispondono dei fatti dei secondari.

dere direttamente il contabile particolare Lepre, nel cui

magazzino furono, nella consegna, quelle mancanze

rinvenute ; Pronunziando definitivamente, accoglie le opposizioni

alla decisione 11 dicembre 1873 e la revoca..., dichia

rando responsabile come contabile diretto il signor

Lepre, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sez. III. — Udienza 18 novembre 1875, Pres. Scialoja, Relatore Girelli. — Eie. F. P. Flore ricevitore del

registro.

Furto — Versamento ritardato — Responsabilità «lei contabile — (Reg. gen. di contabilità, 25 novembre 1866, art. 156, e circolare 3 giugno 1864, Dir. Gen. del Demanio.)

Il contàbile negligente nel versamento delle somme a lui

affidate è responsabile del furto di tali somme quan

tunque sia esclusa ogni negligenza per parte sua nella

custodia del locale dell'uffizio.

Ritenuto, quanto alla responsabilità per detto furto

eventualmente incorsa dal prenominato contabile, che, se dai prodotti documenti sono debitamente giustificate la scoperta e successiva condanna dei delinquenti, ed è

esclusa la negligenza del gestore nella custodia del lo

cale dell'uffizio, non così è dell'esattezza e diligenza di

questo nel fare i versamenti delle somme a lui affidate, essendo sufficientemente dimostrato, pei riscontri avu

tisi dal Ministero delle finanze colla sua nota del 20

ottobre corrente anno, come il suddetto Flore, fino dal

settembre 1869, e così negli ultimi tré mesi precedenti al furto, più non si curasse di fare i versamenti a saldo

delle somme erariali da lui ricevute, e ritenesse anzi

indebitamente il 29 novembre dell'anno stesso la somma

di lire 801 16 che, detratte le spese pagate ed il pro rata d'aggio spettantegli, ancora gli rimaneva a ver

sare, oltre quella di lire 980 in esso giorno effettiva

mente versata ;

Ritenuto, ciò stante, come non possa contestarsi la

trasgressione del Flore al disposto della circolare a

vanti citata, nella parte in cui dispone doversi dai con

tabili demaniali versare nel penultimo giorno di cia

scun mese qualsiasi somma da loro ritenuta, colla sola

deduzione delle spese sostenute e dell'aggio competente, e come quindi debba rispondere della perdita dall'era

rio fatta di dette lire 801 16, e risarcirnelo, in una al

pagamento degli interessi legali dal 1° dicembre 1869

e delle spese del giudizio da liquidarsi fino a tutta la

spedizione della presente decisione ; Dichiara Flore Francesco Paolo, ricevitore del re

gistro di Trivigno, debitore della somma di lire 801 16

per la gestione avuta durante l'esercizio 1869, periodo dal 1° gennaio di detto anno al 23 maggio 1870, ecc.

CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 9 dicembre 1875, Pres. Scialoja,

Eel. Balsamo. — Ric. Jacobucci.

Esattori — Tassa sul macinato —Non riscosso — (Legge 7 luglio 1868, art. 2, 20, R. decreto 18 ottobre 1870.)

Gli esattori delle imposte dirette erano obbligati per la

legge 7 luglio 1868 di riscuotere la tassa sulla maci nazione, senna potersene esentare per alcun motivo.

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