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Sez. III —Udienza 4 gennaio 1876, Pres. Duchoqué, Rel. Pagano, Proc. Gen. (concl. conf.) —Ric.Francesco Rispoli, contabile principale del 1° dipartimento marittimoSource: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp.19/20-21/22Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23082816 .
Accessed: 17/06/2014 02:30
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PARTE TERZA
per la esecuzione della legge com. art. 59, 61 ; Reg. sulla cont. gen. art. 82.)
È necessaria per la regolarità dei contratti dei Comuni
da stipularsi per un valore superiore alle 8000 lire
la pubblicazione degli avvisi d'asta nel giornale uffi ciale della Provincia (1).
Il Prefetto, nel circondario da lui direttamente ammini
strato, può annullare gli atti d'incanto senza decre
tarne prima la sospensione , purché sia osservato per Vannullamento il termine perentorio di 30 giorni (2).
{Omissis.) La sezione — Ritenuto che il comune d'Uscioprocedeva
nel 19 dello scorso luglio al pubblico incanto per la
vendita di beni in 24 lotti, i quali vennero tutti delibe
rati a favore di Bartolomeo della Casa per la somma
di lire 18,513 71 coll'aumento di lire 335, senza che
venisse poi fatta alcuna offerta per l'aumento del ven
tesimo ; Che gli atti vennero impugnati da elettori di una
frazione per mancanza della necessaria pubblicità, onde
all'asta si erano presentati due soli concorrenti, e al
cuni beni furono deliberati pel quarto del loro valore ;
Che il prefetto, al quale gli atti vennero trasmessi il
3 di settembre, li annullava con decreto del 20, intesa
il Consiglio di prefettura, non essendosi osservato il di
sposto dell'articolo 82 del regolamento generale di con
tabilità e pubblicati gli avvisi nel giornale della pro
vincia, trattandosi di una somma che non solo raggiun
geva, ma superava di molto le lire 8000 ;
Che il Consiglio comunale, in adunanza di seconda
convocazione, coll'intervento di quattro consiglieri, de
liberava di muovere ricorso, il quale venne presentato dalla Giunta, allegandosi :
1° Che si era violato l'articolo 136 della legge comu
nale e provinciale, non essendosi udito il Consiglio di
prefettura ; 2° Che per la facoltà dell'annullamento era scaduto
il termine assegnato dall'articolo 133 ; 3° Che in ogni modo il prefetto, prima di annullare
gli atti, avrebbe dovuto sospenderli con decreto moti
vato e comunicarlo al comune per le sue osservazioni ; 4° Che l'articolo 82 del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato non è applicabile agli appalti ed
incanti dei comuni e non sarebbe mai stato applicabile ai lotti separatamente venduti per una somma inferiore
alle lire 8000 ; 5° Che il comune non ha sofferto danno per la vendita,
e sarebbe esposto ad una lite per la esecuzione dei con
tratti annullati dal prefetto quando erano già divenuti
esecutori ; Ciò premesso, è innanzitutto da considerare che per
l'articolo 128 della legge comunale e provinciale le alie
nazioni, locazioni ed appalti di coseo di opere nell'inte resse dei comuni, quando il valore complessivo e giusti
ficato oltrepassi le lire 500, si fanno all'asta pubblica
(1) Giurisprudenza costante. Vedasi Man. degli Amm. 1872, p. 128 e 318.
(2) Pare, secondo questa giurisprudenza, clie il decreto di sospensione sia necessario quando si tratta di Comuni appartenenti a un circondario amministrato dal sottoprefetto, altrimenti non più 30, ma soli 15 giorni basteranno a rendere esecutoria la deliberazione. Questa versione è forse più conforme alla lettera della legge, sebbene la giurisprudenza abbia altra volta ritenuto che, siavi o non siavi il decreto di sospensione, il Prefetto possa sempre annullare nel termine dei 30 giorni di cui al l'articolo 136 della legge stessa, Vedasi Man. degli Amm. 1875, pagine 141 e 195.
colle forme stabilite per Vappalto delle opere dello Stato, e per l'articolo 82 del regolamento sulla contabilità ge nerale dello Stato gli avvisi d'asta devono inserirsi nel
giornale della provincia, quando il valore dei contratti
raggiunga la somma di lire 8000, e tale pubblicazione ed inserzione è necessaria per la regolarità di contratto ;
Che il valore complessivo dei beni eccede la somma
di lire 18 mila, onde la mancata pubblicazione ed inser
zione degli avvisi nel giornale della provincia rendeva
irregolari gli atti d'incanto ; nò giova allegare che i
lotti- distinti non avevano il valore di lire 8000, mentre
è invece da avere riguardo al valore complessivo di essi
ed al fine della maggiore concorrenza che si volle assi
curata tanto coli'obbligo della maggiore pubblicità,
quanto colla suddivisione dei lotti, la quale, ordinata
allo scopo di confermare ed accrescere le garanzie ri
chieste nell'interesse del comune, non potrebbe ora ser
vire di pretesto a scusare la irregolarità commessa con
tro lo scopo indicato e l'obbligo imposto in termini as
soluti dal regolamento generale sulla contabilità ; Considerato che, trattandosi di alienazioni, locazioni
ed appalti, gli atti non sono esecutori senza il visto del
prefetto o sottoprefetto, i quali devono accertarsi che
siano state osservate le forme prescritte, come risulta dal
l'articolo 59 del regolamento generale per l'esecuzione
della legge comunale ; anche gli atti non potevano di
venire esecutori, essendosi dal prefetto non solo negato il visto, ma pronunciato l'annullamento degli atti me
desimi ; • Che il decreto di sospensione, di cui nell'articolo 132
della legge, non è necessario nel circondario ammini
strato dal prefetto, secondo la giurisprudenza stabilita
in conformità dell'articolo 61 del citato regolamento
per la esecuzione della legge comunale, ma si deve tut
tavia osservare per Vannullamento il termine perentorio stabilito dall'articolo 136 ;
Che il prefetto di Genova annullava gli atti entro il
termine dei 30 giorni assegnati dall'articolo 136 della
legge, e dopo avere udito l'avviso del Consiglio di pre fettura, talché riescono prive di fondamento le opposte eccezioni ;
Che la convenienza di astenersi dall'annullamento, laddove un difetto nelle forme non abbia recato pregiu dizio od eccitato richiami, non darebbe luogo ad im
pugnare la legittimità del decreto, e nel presente caso
il prefetto annullava gli atti irregolarmente compiuti, contro i quali protestavano alcuni elettori, e nell'inte
resse del comune e per osservanza delle prescrizioni in
vigore, nè vale il supposto che il comune venga chia
mato a mantenere esecutori quegli atti, i quali, senza
il visto del prefetto, da cui vennero annullati, non po terono diventare esecutori in forza di legge ;
La sezione per questi motivi opina che sia da rigettare il ricorso del comune d'Uscio contro il decreto del quale si tratta.
CORTE DEI CONTI. Sez. Ill — Udienza 4 gennaio 1876, Pres. DtcnoquÉ,
Eel. Pagano, Proe. Gen. (concl. conf.) — Eie. Fran
cesco Eispoli, contabile principale del 1° dipartimento marittimo.
Contabile principale — Contabile particolare — Re sponsabilità — Amministrazione della marina —
(Keg. 20 nov. 1862, n° 1036, art. 8 e 9 ; Circolare 8 aprile 1863,
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
n° 2; Legge 22 aprile 1869, art. 58; Regolamento di contabi
lità, art. 206).
Sono responsabili del materiale in deposito nei magaz zini particolari della marina i soli contabili ad essi direttamente preposti, e non già il contabile principale del dipartimento marittimo (1). La Corte —Visto l'atto di opposizione presentato alla
segreteria col quale il signor Francesco Eispoli, conta
bile principale del 1° dipartimento marittimo, reclamò
avverso la decisione dell'll dicembre 1873, che, pronun ziando definitivamente sul conto del magazzino suddetto, 10 dichiarò debitore di un quantitativo di materiale, in
parte ripreso in meno dalla rimanenza del precedente conto 1870, ed in parte escluso dal discarico ove era
notato per diverse partite trovate deficienti alla consegna del magazzino particolare delle cQstruzioni, fatta dal
contabile Girolamo Lepre, cessante, al contabile Gioac
chino Boccardi, ricevente.
Omissis. — Ritenuto che l'azione dei contabili parti colari nel disimpegno delle rispettive incombenze è af
fatto libera e indipendente, e che il contabile principale non interviene, nè prende nessuna parte nelle consegne che hanno luogo fra i.contabili particolari, nè alcuna
ingerenza nella loro gestione, salvo l'attribuzione del
l'accentramento della contabilità a libro mastro, men
tre se il contabile principale dovesse rispondere di tutto
11 materiale in deposito nei magazzini particolari, le
consegne parziali non dovrebbero farsi, come attual
mente è prescritto, fra i contabili particolari, ma con
l'intervento del contabile principale ; Considerato che in seguito agli schiarimenti forniti
dal Rispoli restano giustificate le partite... ; Considerato che le altre partite si riferiscono a defi
cienze riscontrate nella consegna data dal contabile
Lepre al di lai successore Boccardi, e quindi non es
sendo il Rispoli intervenuto, nè avendo preso parte alla
consegna fra essi contabili particolari, rimane egli esente
di responsabilità, dovendo di quelle deficenze rispon
(1) Questa commendevolissima decisione è notevole perchè quantun que conforme ai principii generali di diritto ed ai principi"! di equità può credersi tuttavia si discosti dalla lettera delle disposizioni in vigore sulla
contabilità del materiale della marina, e senza alcun dubbio rende evi dente la necessità di modificare talune di queste disposizioni.
Il regolamento 20 novembre 1862 dice nell'articolo 8 che i contabili dei magazzini particolari sono considerati come agenti delegati del con
tabile principale, il qual e, é personalmente responsabile di tutte le ope razioni e della regolarità di esse. Nell'articolo seguente è proclamata la responsabilità dei contabili particolari senza che tale responsabilità attenui quella del contabile principale.
Malgrado queste precise disposizioni del regolamento citato la Corte dei conti ha giustamente dichiarato impossibile il tenere responsabili i
contabili principali delle mancanze dei contabili particolari, giacché
questi non sono suoi agenti, ma sono al pari di tutti gli altri impiegati nominati direttamente dal Governo e non hanno con lui altro rapporto di dipendenza se non quello di rimettergli le loro scritture, senza che
egli abbia alcun obbligo od alcun mezzo di riscontrarne la verità e di
verificare se le cifre rispondano ai materiali in magazzino. Con la riferita decisione la Corte ha implicitamente ritenuto che le
suddette prescrizioni del regolamento di marina sono state tacitamente
abrogate dal posteriore regolamento per la contabilità generale dello
Stato, i settembre 1870, n° 5852, il quale nell'articolo 206 dispone che
nelle amministrazioni in cui vi sono contabili principali e contabili se
condari sottoposti come i primi alla vigilanza della Corte dei conti, i contabili principali non rispondono dei fatti dei secondari.
dere direttamente il contabile particolare Lepre, nel cui
magazzino furono, nella consegna, quelle mancanze
rinvenute ; Pronunziando definitivamente, accoglie le opposizioni
alla decisione 11 dicembre 1873 e la revoca..., dichia
rando responsabile come contabile diretto il signor
Lepre, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sez. III. — Udienza 18 novembre 1875, Pres. Scialoja, Relatore Girelli. — Eie. F. P. Flore ricevitore del
registro.
Furto — Versamento ritardato — Responsabilità «lei contabile — (Reg. gen. di contabilità, 25 novembre 1866, art. 156, e circolare 3 giugno 1864, Dir. Gen. del Demanio.)
Il contàbile negligente nel versamento delle somme a lui
affidate è responsabile del furto di tali somme quan
tunque sia esclusa ogni negligenza per parte sua nella
custodia del locale dell'uffizio.
Ritenuto, quanto alla responsabilità per detto furto
eventualmente incorsa dal prenominato contabile, che, se dai prodotti documenti sono debitamente giustificate la scoperta e successiva condanna dei delinquenti, ed è
esclusa la negligenza del gestore nella custodia del lo
cale dell'uffizio, non così è dell'esattezza e diligenza di
questo nel fare i versamenti delle somme a lui affidate, essendo sufficientemente dimostrato, pei riscontri avu
tisi dal Ministero delle finanze colla sua nota del 20
ottobre corrente anno, come il suddetto Flore, fino dal
settembre 1869, e così negli ultimi tré mesi precedenti al furto, più non si curasse di fare i versamenti a saldo
delle somme erariali da lui ricevute, e ritenesse anzi
indebitamente il 29 novembre dell'anno stesso la somma
di lire 801 16 che, detratte le spese pagate ed il pro rata d'aggio spettantegli, ancora gli rimaneva a ver
sare, oltre quella di lire 980 in esso giorno effettiva
mente versata ;
Ritenuto, ciò stante, come non possa contestarsi la
trasgressione del Flore al disposto della circolare a
vanti citata, nella parte in cui dispone doversi dai con
tabili demaniali versare nel penultimo giorno di cia
scun mese qualsiasi somma da loro ritenuta, colla sola
deduzione delle spese sostenute e dell'aggio competente, e come quindi debba rispondere della perdita dall'era
rio fatta di dette lire 801 16, e risarcirnelo, in una al
pagamento degli interessi legali dal 1° dicembre 1869
e delle spese del giudizio da liquidarsi fino a tutta la
spedizione della presente decisione ; Dichiara Flore Francesco Paolo, ricevitore del re
gistro di Trivigno, debitore della somma di lire 801 16
per la gestione avuta durante l'esercizio 1869, periodo dal 1° gennaio di detto anno al 23 maggio 1870, ecc.
CORTE DEI CONTI. Sezione III — Udienza 9 dicembre 1875, Pres. Scialoja,
Eel. Balsamo. — Ric. Jacobucci.
Esattori — Tassa sul macinato —Non riscosso — (Legge 7 luglio 1868, art. 2, 20, R. decreto 18 ottobre 1870.)
Gli esattori delle imposte dirette erano obbligati per la
legge 7 luglio 1868 di riscuotere la tassa sulla maci nazione, senna potersene esentare per alcun motivo.
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