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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sez. III — Udienza 7 febbraio 1876, Pres. Duchoquè,...

Date post: 12-Jan-2017
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Sez. III —Udienza 7 febbraio 1876, Pres. Duchoquè, Est. A. Capelli —Procur. gen. Saponieri, —C. Vischi Domenico, già ricevitore circondariale di Barletta e c. Melodia Tommaso (Avv. P. S. Mancini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp. 65/66-71/72 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23082845 . Accessed: 22/06/2014 08:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.21 on Sun, 22 Jun 2014 08:08:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sez. III —Udienza 7 febbraio 1876, Pres. Duchoquè, Est. A. Capelli —Procur. gen. Saponieri, —C.Vischi Domenico, già ricevitore circondariale di Barletta e c. Melodia Tommaso (Avv. P. S.Mancini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp.65/66-71/72Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23082845 .

Accessed: 22/06/2014 08:08

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65 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 66

CONSIGLIO DI STATO. Parere, 1° marzo 1876, adottato — Eie. Consiglio comu

nale di Campodoro.

Consiglieri comunali — Reparto per frazioni — Fa coltà discretiva (Leg. com. e prov., art. 47).

La deputazione provinciale usa legittimamente della sua

facoltà discretiva, di ordinare il reparto dei consi

glieri comunali per frazioni, tutte le volte che le istanze

ad essa presentate si riscontrino in ogni loro parte re

golari, e conformi alla legge (1).

La sezione, ecc.

Vista la relazione del Ministero dell'interno del 14

febbraio ultimo, divisione 3a, sezione 2", n° 16,142

29,101,966 sul ricorso del Consiglio comunale di Cam

podoro deliberato il 16 dicembre 1875, e prodotto dal

sindaco nel 24 ottobre contro il decreto della deputa zione provinciale di Padova, 26 novembre 1875, con il

quale in seguito ad istanza della maggioranza degli abi

tanti della frazione di Bevador statuì del riparto dei

consiglieri comunali assegnandone sette a Campodoro e otto a Bevador;

Ritenuto che il ricorso del sindaco di Campodoro do

manda l'annullamento del decreto della deputazione

provinciale affermando che il reparto dei consiglieri con

durrebbe a maggiore discordia e forse a perturbamento della pubblica tranquillità; che la frazione di Bevador

essendo in fatto sempre stata rappresentata da sette od

otto ed anche nove consiglieri, il nuovo riparto è un'of

fesa alla rappresentanza comunale ; che la domanda

degli abitanti della frazione sebbene regolare in appa renza non era l'espressione della volontà della maggio ranza perchè la più parte di coloro che firmarono igno ravano di che si trattasse, e le firme furono ottenute per

via di raggiri partigiani ; che la deputazione provin ciale, la quale altre volte aveva respinto quella do

manda, in questa non aveva tenuto conto del voto con

trario del Consiglio comunale ; che infine la domanda

stessa non fu che un raggiro di alcuni maggiorenti della frazione per vendicarsi del non aver potuto otte

nere il trasferimento della sede del comune da Campo doro a Bevador;

La sezione ha considerato che dai documenti prodotti la domanda degli abitanti della frazione di Bevador si

riscontra in ogni sua parte regolare e conforme alla

legge, e le firme dei due terzi degli abitanti maggio renni furono autenticate per istrumento notarile, onde

al documento non si può togliere fede nè per la forma

nè per la sostanza, tranne che impugnandolo di falsità, a che non fu nemmeno accennato ;

Che però la deputazione provinciale usò legittima mente della sua prerogativa attribuitale dall'articolo

47 della legge comunale e provinciale a criterio discre

tivo, ed ha soddisfatto a tutte le prescrizioni di legge ; Che le affermazioni rassegnate nel ricorso del sindaco,

o sono tutte gratuite, nessuna di quelle portando il ri

scontro di tali prove che valessero a porre in dubbio la

sincerità della domanda degli abitanti della frazione, o

non hanno alcun peso nella questione. E per queste ragioni avvisa che mantenuto il decreto

della deputazione provinciale di Padova debba essere

respinto il ricorso del comune di Campodoro contro lo

statuito reparto dei consiglieri tra il capoluogo e la

frazione di Bevador.

(1) Le attribuzioni della deputazione provinciale, rispetto al riparto dei consiglieri per frazioni, potrebbe dubitarsi se proprio costituiscano una facoltà discretiva.

Nel Manuale degli amministratori è espressa la credenza, che

quando la maggioranza degli abitanti maschi, maggiori di età, chieda in forma regolare il riparto dei consiglieri per frazioni, la legge non dia mezzo per rifiutare legittimamento l'esaudimento di queste loro istanze.

Il Foro Italiano. — Volume I. - Parte III. — 7.

CORTE DEI CONTI. Sez. Ill — Udienza 7 febbraio 1876, Pres. Duchoqcè,

Est. A. Capelli — Procur. gen. Saponieri, — C. Vi

schi Domenico, già ricevitore circondariale di Bar

letta e c. Melodia Tommaso (Avv. P. S. Mancini).

Vuoto di cassa — Garante — Rendita pubblica — Pa

gamento in contanti — Riduzione d'ipoteca — Re

sponsabilità posteriore — Sospensione di atti ese cutivi (Cod. civ., art. 2013, 2014,1237).

Nel caso di vuoto di cassa per parte di un contàbile dello Stato, se quegli che si costituì garante mediante vin

colo di rendita pubblica lo ripiana in contanti, la ren dita stessa rimane liberata fino a concorrenza della

somma sborsata (1). Nella specie l'ipoteca rimane ipso jure ridotta, sebbene il

garante dopo aver pagato se ne rimanga in silenzio, e

non faccia alcun atto tendente ad ottenere declaratoria

in proposito (2). Durante il giudizio avanti la Corte dei conti sulla effi

cacia di questo pagamento, nei riguardi alla respon sabilità posteriormente incorsa dal contabile, è il caso

di sospendersi gli atti esecutivi contro il garante, fino a che non sia dimostrato Vammontare della cauzione

tuttora esistente (3). La Corte, ecc. — Omissis. Nell'anno 1866 una verificazione operatasi presso la

cassa della ricevitoria circondariale di Barletta faceva

riconoscere una deficienza di lire 60,743 58. Rimaneva

così gravemente esposto l'interesse del Melodia, il quale fino dall'anno 1861 aveva assoggettata ad ipoteca una

rendita pubblica di annue lire 3602 75, quale cauzione

per la gestione del Vischi. Quale possessore dell'ente

ipotecato il Melodia doveva o pagare quella ingente somma o sottomettersi alla perdita di quella rendita.

Grave danno egli avrebbe sofferto subendo la espro

priazione. A quell'epoca, per la guerra coli'Austria, era

vilissimo il valore commerciale della rendita iscritta

(1-3) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa importante deci sione della Corte dei conti.

Abbiamo creduto opportuno di riportare il riassunto delle conclu sioni del Pubblico Ministero, rappresentato dal proc. gen. comm. P. Saponieri, e delle difese dell'illustre prof. P. S. Mancini ; imperocché serve mirabilmente di complemento ai principii stabiliti dalla Corte, e dimostra con quanta dottrina ed acume fu dinanzi ad essa dibattuta la grave questione. '

La decisione si è conformata perfettamente ai principii del diritto civile ed è degno di rilievo il coscienzioso apprezzamento dei fatti.

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67 PARTE TERZA 68

nel Gran Libro ; ma il Melodia fidente nei destini della

patria prevedeva il futuro rialzamento di quei pubblici effetti. Laonde il Melodia, adempiendo agli obblighi del

possessore della cosa ipotecata, conciliò l'interesse pro

prio con quello delle finanze dello Stato, pagando fino

all'ultimo centesimo tutto l'importo riconosciuto a de

bito del Vischi. (Omissis). Necessario giuridico effetto di quel pagamento, pro

segue la difesa, fu la corrispondente estinzione o ridu

zione del vincolo ipotecario già costituito nella rendita

data in cauzione per il Vischi. Il Melodia infatti quale possessore della cosa ipotecata doveva o pagare o rila

sciare la cosa. E poiché egli pagò, è impossibile imma

ginare che il Ministero delle finanze voglia per di più

la cosa. Ciò implicherebbe, non che altro, il concetto

di un duplice pagamento.

Per il versamento di quelle lire 60,743 58 molto ve

rosimilmente tutta la rendita ipotecata rimase libera

perchè tutta quella rendita avrebbe dovuto vendersi

per averne quel capitale, nell'ottobre 1866. Che se per

avventura un calcolo esatto sul prezzo di Borsa cor

rente a quell'epoca conducesse a conoscere che il valore

commerciale della rendita ipotecata superava in quel

giorno di qualche centinaio di lire le lire 60,743 58, è

troppo ovvio il comprendere come il vincolo ipotecario

sarebbesi necessariamente ristretto a tanta parte della

rendita quanto corrispondeva alla eccedenza di valore.

In tal condizione di cose sarebbe oggidì legalmente

impossibile accordare all'amministrazione delle finanze

la facoltà di vendere a proprio vantaggio tutta la ren

dita di annue lire 6302, mentre è certo che tutta o

quasi tutta essa rendita è libera ormai da ogni vincolo.

Il signor procuratore generale ha opposte le conside

razioni seguenti:

Il versamento di lire 60,743 58 fatto dal Melodia il 12 ottobre 1866 si presenta del tutto estraneo alla ipo

teca costituita da esso Melodia per guarentire la ge

stione del Vischi. Nè la quietanza della Tesoreria, nè al

tro documento accenna ad un pagamento fatto dal Me

lodia come possessore della rendita ipotecata od in con

seguenza dell'esercizio dell'azione ipotecaria intrapreso

o minacciato dalla pubblica amministrazione.

Naturale e necessario effetto di quel pagamento fu

senza dubbio la corrispondente diminuzione del debito

personale del Vischi verso le finanze dello Stato. Ma la

ipoteca rimase qual era, infatti essa non venne costi

tuita per un indeterminato importo di lire 60,000 o

70,000 di debito emergibile, ma fu costituita per qual siasi debito avesse potuto emergere a carico del Vischi.

La determinazione della ipoteca venne soltanto riferita

al valore della rendita vincolata. E poiché il vincolo

dura tuttora sopra tutta la rendita, giocoforza è con

chiudere che tutto l'odierno valore della rendita ri

sponde per il debito giudicato a danno del Vischi.

Immaginare che il versamento spontaneo fatto dal

Melodia nell'ottobre 1866 abbia prodotto gli effetti, che derivati sarebbero dal pagamento occorso dietro

precetto esecutivo sarebbe illegale ed assurdo. Illegale

perchè non è lecito supporre una causa, che non è in

tervenuta. Assurdo perchè il precetto esecutivo nep"

pure avrebbe potuto spiccarsi dall'amministrazione

dello Stato; mancando essa a quell'epoca di titolo ese

cutorio.

La condizione delle cose è manifesta. Scoperta nella

cassa ricevitoriale di Barletta la deficienza di lire ses

santamila, era troppo imminente per il Vischi il peri ricolo di un penale procedimento. Ed astrazione fatta

dall'interesse delle finanze dello Stato (già guarentito dalla ipoteca), era massimo, urgente bisogno del Vischi

che il vuoto della cassa venisse ripienato. Alla estrema

necessità personale del Vischi provvedette il Melodia

forse per impulso di amicizia e fors'anco per vincolo di

sangue. E cosa fu detto all'atto di quel versamento ? Forse

che Melodia pagava come possessore della rendita ipo tecata? 0 nello scopo di liberare dal vincolo ipotecario, in tutto od in parte, la rendita costituita in cauzione?

Nulla di ciò. Fu veramente detto che il versamento si

eseguiva « a ripieno del vuoto verificato a carico del Vi schi. » Chi versava agiva dunque come gestore del Vi

schi (fosse pure senza mandato, e con danaro suo pro

prio), ed agiva in ordine al dichiarato scopo di ripienare la cassa ; che in buoni termini significava allo scopo di

salvare il Vischi dal provvedimento penale. In tutto ciò

non entra per nulla il rapporto giuridico tra Melodia e

le finanze dello Stato relativamente alla cauzione.

Il Melodia tenderebbe a restringere i termini della

cauzione, e con ciò tenderebbe sostanzialmente ad in

novarla. Senonchè nella specie manca un fatto qualsiasi che accenni anche per modo indiretto ad una novazione

concordata dalle parti. Ed ove manchi l'atto od il fatto, da cui risulti chiaramente la volontà di effettuare la

novazione, l'articolo 1269 del Codice civile vieta che la

novazione si presuma. Senonchè il signor procuratore generale ha soggiunto

che tutte le presunzioni starebbero contro la pretesa del

Melodia. Che cosa infatti sarebbe dato presumere circa

la volontà del Melodia ? All'atto del versamento si ac

contentava che la quietanza esprimesse un pagamento fatto a ripieno del vuoto ; e per di più egli, nè esprimeva veruna riserva, nè punto accennava a qualche elemento

che avesse un rapporto colla costituita ipoteca. Otto

anni il Melodia ha lasciato decorrere senza punto do

mandare una riduzione della ipoteca ; e questo suo lungo silenzio conferma sempre più come lo stesso Melodia

neppure pensasse alla novazione oggidì pretesa. Che

cosa potrebbe presumersi circa la volontà dell'ammini

strazione? Può mai supporsi che le finanze dello Stato

aspirassero nell'ottobre 1866 a convertire la rendita ipo tecata in capitale da versarsi per i debiti del Vischi ?

Ciò evidentemente non era nel suo interesse. E non lo

era appunto perchè a quell'epoca il prezzo plateale della

rendita pubblica subiva il ribasso generale delle transi

torie condizioni del tempo. L'amministrazione che a

quell'epoca mancava di titolo esecutivo, non avrebbe

agito a proprioi danno se avesse annuito ad una do

manda del Melodia nel senso di accettare un pagamento in conto della cauzione.

Per tali considerazioni il signor procuratore generale

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69 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ha insistito nella domanda che le finanze dello Stato

vengano senza più autorizzate alla vendita esecutiva di

tanta parte della rendita di annue lire 6302 75 costi

tuite in cauzione dal Melodia per la gestione del Vi

schi quanto occorreva per conseguire col prezzo il pa

gamento del debito di lire 24,830 e relativi interessi

giudicato da questa Corte colla decisione 12 marzo 1874

a danno di Vischi Domenico. La difesa del cauzionante Melodia ha replicato colle

argomentazioni, che vengono sommariamente riassunte

come segue. La difesa assume di provare: 1° che la esecuzione

deve sospendersi, 2° che la ipoteca deve ritenersi estinta

per tutta quella parte di rendita che nel giorno 12 ot

tobre 1866 avrebbe dovuto vendersi per conseguire col

prezzo il capitale delle lire 60,743 58 pagato dal Melodia. A dimostrare l'assunto della difesa (qui, secondo le

premesse, si riportano le sole deduzioni che riguardano 11 punto 2°) basta applicare i più ovvi principii del di ritto. Invece per sostenere l'assunto dell'amministra

zione delle finanze bisogna dire che il Melodia nel giorno 12 ottobre 1866 voleva regalare a qualcheduno lire

60,743 58. Sono principii elementari del diritto che ogni paga

mento suppone un debito (articolo 1237 Codice civile) ; che la donazione non si presume ; che la rinunzia del

pari non si presume. Dunque il pagamento fatto dal

Melodia il 12 ottobre 1866 venne eseguito per un debito.

Esso Melodia era costituito rispetto all'amministrazione

delle finanze nel rapporto giuridico di debitore? Egli aveva prestata la cauzione per la gestione del Vischi,

epperò egli doveva come possessore della cosa ipotecata o rilasciare la cosa o pagare il debito del Vischi (arti colo 2013, Codice civile). È impossibile pertanto di sgiungere il fatto del pagamento riguardo alla obbliga zione sopra indicata. Il Melodia col suo pagamento, e

l'amministrazione col fatto della sua accettazione hanno

operato il soddisfacimento della obbligazione del pos sessore della cosa ipotecata. Egli ha pagato, l'ammini

strazione accettò il pagamento ; dunque la cosa è rima

sta come riscattata, libera cioè dal vincolo ipotecario, nè

può formare più oggetto di espropriazione (art. 2014, Codice civile). Altrimenti il Melodia finirebbe col pa gare due volte.

Non può presumersi per verun conto che il Melodia

intendesse di rinunziare al diritto di liberazione sorto

col fatto stesso del pagamento. E poiché il diritto alla liberazione nacque ap

punto dal fatto del pagamento, tutto si riduce a vedere

quanta parte della rendita costituita in cauzione rima

nesse libera da ipoteca nel giorno 12 ottobre 1866. Dif

ficile potrebbe essere il calcolo se la ipoteca avesse ag

gravata una cosa immobile per natura. Ma trattandosi

di rendita pubblica divisibile senza danno di valore in

piccolissime partite, ed avente ogni giorno un valore

commerciale determinato, facilissimo è stabilire quanta

parte della cauzione avrebbe dovuto vendersi per averne

a prezzo le lire 60, 743 58 effettivamente pagate dal

Melodia.

Nulla fu detto nè poteva dirsi dal Pubblico Ministero che infirmi come che sia la conseguenza legale di quel

pagamento. Fu detto che novazione non fu concordata tra le

parti, nè può presumersi. E bene fu detto. Appunto

perciò che nessuna novazione fu concordata, il paga mento fatto dal possessore della cosa ipotecata generò la corrispondente liberazione della cosa.

Fu detto che l'amministrazione delle finanze nel 12

ottobre 1866 non era provveduta di titolo esecutivo per domandare in odio del Melodia la espropriazione. E che

perciò ! Forse che non paga bene chi paga prima di

farsi condannare dal giudice? Forse che il terzo pos sessore per ciò che paga il creditore prima di ricevere

precetto esecutivo diventa un donatore? La cauzione

giudiziaria supplisce all'eventuale difetto di accordo tra

le parti. Non sarebbe nè legale, nè morale, nè serio dire

al Melodia: se tu avessi pagato dietro precetto esecu

tivo la tua rendita sarebbe rimasta libera ; sei accorso

volonteroso e senza ritardo al pagamento, dunque paga due volte.

Fu pur detto che non istava nell'interesse delle fi

nanze dello Stato accettare nell'ottobre 1866 un paga mento in conto della cauzione. Per verità quantunque sia obbligo dell'amministrazione di curare la più pronta esazione dei suoi crediti, potrebbe concepirsi un desi

derio di ritardata esazione qualora nell'ottobre 1866 le

finanze dello Stato avessero potuto prevedere dannosa

la pronta riscossione. Ma nella specie tale concetto non

poteva esistere. Sui conti del Vischi furono operate le

più diligenti verificazioni, a tale che la liquidazione fu

spinta fino alla esattezza dei centesimi. Nessuno imma

ginava per certo che molti anni dopo avesse ad insor

gere un dubbio circa la duplicazione di una quietanza. La duplicazione che oggidì la difesa del Vischi ha di mostrata insussistente, nell'ottobre 1866 non era so

gnata da chichessia. E poiché la rendita ipotecata, ri

tenuto pure il basso plateale valore di quel tempo, ba

stava a coprire il voto; nessun ragionevole motivo

poteva indurre le finanze dello Stato a desiderare

che le sue casse non introitassero un rispettabile capi tale.

Senonchè,, nota la difesa;*; è affatto oziosa ogni inda

gine sugli interessi più o meno probabili e sui desiderii. Abbiamo i fatti e questi hanno generato le conseguenze

giuridiche loro.

Il silenzio osservato dal Melodia fino a che si mani

festò da parte delle finanze dello Stato la velleità di

conseguire la espropriazione controversa nulla vi prova a danno economico del Melodia, e molto vi prova a suo

vantaggio morale.

Il Melodia non si dedica ai giuochi di Borsa ; egli non aveva bisogno di domandare la materiale radia

zione del vincolo ipotecario, essendo per lui indifferente

che la rendita sia per titolo al presentatore o per titolo

nominativo. D'altronde la formalità della radiazione

era naturalmente riservata alla definizione di tutti i

giudizi sui conti del Vischi. Al Melodia non era possibile temere che una pub

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Maniaci furiosi e tranquilli — Provincie venete —

Spese di cura.

È giurisprudenza costante che all'effetto di determinare

l'obbligo delle provinole alle spese di cura, l'articolo 174 della legge comunale e provinciale al n° 10 non ammette distinzione fra maniaci furiosi e tranquilli.

Questa distinzione, se aveva un fondamento nelle nor mali austriache, non può avere alcun vigore dopo la pro mulgazione nelle provincie venete della legge comunale e

provinciale, che statuiva espressamente sulla materia.

(Consiglio di Stato, parere 9 febbraio 1876 — Comune di Sandrigo, adottato — Man. degli amm., 1876, pag. 101.)

Impiegati comunali — Licenziamento — Ordine del

giorno — Deliberazioni.

I corpi amministrativi hanno piena facoltà di licenziai^ i propri impiegati, in qualunque tempo, nonostante le ca

pitolazioni convenute con essi, salvo però a questi le loro

ragioni davanti la giurisdizione ordinaria (1). Ponendosi all'ordine del giorno una proposta così for

mulata : « provvedimenti sul segretario, » è chiaro vi si può comprendere qualunque maniera di deliberazione Che lo

riguardi nei suoi rapporti col comune, e così anche il licen ziamento.

(Consiglio di Stato, parere 4 febbraio 1876, numeri 384

142, adottato. — Comune di Dolceacqua. — Man. degli amm1876, pag. 101.)

Guardie campestri comunali — Spese obbligatorie.

Le spese per le guardie campestri comunali, quando ne sia riconosciuta la necessità dai comuni o dall'autorità in

loro vece, rientrano nel novero delle spese obbligatorie (2).

(Consiglio di Stato, parere 4 febbraio 1876, adottato. — Comune di San Giovanni di Manzano. — Man. degli

amm., 1876, pag. 104.)

Competenza — Costruzione di edilizio — Licenza —

Ricorso.

Essendo da leggi speciali attribuito ai Comuni il rego lare e determinare tutto ciò che si riferisce all'igiene, al l'edilità ed alla polizia locale, l'autorità giudiziaria non

può conoscere della domanda diretta a far dichiarare che il municipio sia tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la

costruzione di un edifìcio in una determinata località. Contro il diniego del municipio non si può reclamare

altrimenti che all'autorità superiore amministrativa, la

quale col suo potere discrezionale esamina se l'interesse

pubblico e collettivo si opponga all'esercizio condizionato di un diritto privato ed individuale, il quale per ciò stesso ò sottratto al sindacato dell'autorità giudiziaria.

(Consiglio di Stato, decreto 18 dicembre 1875. — Causa Ovidi Ercole c. Comune di Roma. — Man. degli amm.,

1876, pag. 101.)

(1) Massima constante adottata dal Consiglio dì Stato e dai tribunali del regno.

(2) Conf. parere 23 marzo 1875, a sezioni riunite, nel Man. stesso, 1875, pag. 179.

AW. 1\'%ECACCI, Condirettore responsàbile.

71 PARTE TERZA

Mica amministrazione fosse mai per aspirare ad essere

pagata due volte.

Ritenuto le seguenti considerazioni :

li signor Tommaso Melodia nel giorno 12 ottobre

1866 pagava alla tesoreria provinciale di Bari lire

60,743 58 a ripieno del vuoto verificato a carico del ri

cevitore circondariale di Barletta signor Domenico Vi

schi. Il pagamento si faceva quindi con riferimento e

splicito alla gestione del Vischi, che era guarentita dalla rendita pubblica intestata al nome del pagatore Melodia. Questi termini bastano a designare la obbliga

zione, cui deve applicarsi quel pagamento. Il debito di

lire 60,743 5S riconosciuto a carico del Vischi, e la

qualità di cauzionante assunta dal Melodia, tenevano

soggetto il Melodia alla obbligazione di pagare quella somma o di rilasciare tanta parte della rendita ipote cata quanta sarebbe occorsa per fruttare alla creditrice

amministrazione il pagamento del detto capitale. Il signor Melodia dunque con quel pagamento soddi

sfaceva fino a quella concorrenza, alla sua obbliga zione alternativa. E poiché egli vi ha soddisfatto col

pagamento sino del 12 ottobre 1866, rimase corrispon dentemente liberata dal vincolo la rendita costituita in

ipoteca. Come la costituzione della ipoteca est cquaedam alie

natio : il pagamento fatto dal possessore della cosa ipo tecata vale il riscatto della cosa (art. 2013, 2014 Co

dice civile.) Le osservazioni accuratamente opposte dal Pubblico

Ministero e desunte dalla maggiore o minore probabi lità delle intenzioni delle parti potrebbero avere qual che forza se fossero appoggiate da qualche documento

valevole a togliere o diminuire le naturali conseguenze del pagamento fatto dal signor Melodia ed accettato

dalle finanze dello Stato.

D'altronde nè la donazione, nè la rinunzia ai diritti

si possono presumere. Allo stato degli atti non è possibile di concretare

quanta parte della rendita di annue lire 6,302 75 co

stituita in cauzione debba ritenersi rimasta libera dal

vincolo per effetto del pagamento avvenuto il 12 otto

bre 1866. Manca ora ogni elemento di estinzione.

In tale stato di cose tritandosi di decidere oggidì

principalmente sul punto della domandata sospensione di esecuzione è d'uopo stabilire sino d'ora se la ipoteca abbia o no subita una riduzione. Altrimenti la esecu

zione potrebbe spingersi oltre la giusta misura.

Ritenendosi poi dalla Corte per i soprindicati motivi che il pagamento abbia effettivamente generata una

corrispondente riduzione della ipoteca, ed essendo im

possibile oggidì stabilire la precisa quantità di tale ri

duzione, la domandata sospensione degli atti esecutivi

si presenta necessaria nell'interesse del cauzionante si

gnor Melodia.

Per questi motivi, ecc.

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