Sez. III —Udienza 7 febbraio 1876, Pres. Duchoquè, Est. A. Capelli —Procur. gen. Saponieri, —C.Vischi Domenico, già ricevitore circondariale di Barletta e c. Melodia Tommaso (Avv. P. S.Mancini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1876), pp.65/66-71/72Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23082845 .
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65 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 66
CONSIGLIO DI STATO. Parere, 1° marzo 1876, adottato — Eie. Consiglio comu
nale di Campodoro.
Consiglieri comunali — Reparto per frazioni — Fa coltà discretiva (Leg. com. e prov., art. 47).
La deputazione provinciale usa legittimamente della sua
facoltà discretiva, di ordinare il reparto dei consi
glieri comunali per frazioni, tutte le volte che le istanze
ad essa presentate si riscontrino in ogni loro parte re
golari, e conformi alla legge (1).
La sezione, ecc.
Vista la relazione del Ministero dell'interno del 14
febbraio ultimo, divisione 3a, sezione 2", n° 16,142
29,101,966 sul ricorso del Consiglio comunale di Cam
podoro deliberato il 16 dicembre 1875, e prodotto dal
sindaco nel 24 ottobre contro il decreto della deputa zione provinciale di Padova, 26 novembre 1875, con il
quale in seguito ad istanza della maggioranza degli abi
tanti della frazione di Bevador statuì del riparto dei
consiglieri comunali assegnandone sette a Campodoro e otto a Bevador;
Ritenuto che il ricorso del sindaco di Campodoro do
manda l'annullamento del decreto della deputazione
provinciale affermando che il reparto dei consiglieri con
durrebbe a maggiore discordia e forse a perturbamento della pubblica tranquillità; che la frazione di Bevador
essendo in fatto sempre stata rappresentata da sette od
otto ed anche nove consiglieri, il nuovo riparto è un'of
fesa alla rappresentanza comunale ; che la domanda
degli abitanti della frazione sebbene regolare in appa renza non era l'espressione della volontà della maggio ranza perchè la più parte di coloro che firmarono igno ravano di che si trattasse, e le firme furono ottenute per
via di raggiri partigiani ; che la deputazione provin ciale, la quale altre volte aveva respinto quella do
manda, in questa non aveva tenuto conto del voto con
trario del Consiglio comunale ; che infine la domanda
stessa non fu che un raggiro di alcuni maggiorenti della frazione per vendicarsi del non aver potuto otte
nere il trasferimento della sede del comune da Campo doro a Bevador;
La sezione ha considerato che dai documenti prodotti la domanda degli abitanti della frazione di Bevador si
riscontra in ogni sua parte regolare e conforme alla
legge, e le firme dei due terzi degli abitanti maggio renni furono autenticate per istrumento notarile, onde
al documento non si può togliere fede nè per la forma
nè per la sostanza, tranne che impugnandolo di falsità, a che non fu nemmeno accennato ;
Che però la deputazione provinciale usò legittima mente della sua prerogativa attribuitale dall'articolo
47 della legge comunale e provinciale a criterio discre
tivo, ed ha soddisfatto a tutte le prescrizioni di legge ; Che le affermazioni rassegnate nel ricorso del sindaco,
o sono tutte gratuite, nessuna di quelle portando il ri
scontro di tali prove che valessero a porre in dubbio la
sincerità della domanda degli abitanti della frazione, o
non hanno alcun peso nella questione. E per queste ragioni avvisa che mantenuto il decreto
della deputazione provinciale di Padova debba essere
respinto il ricorso del comune di Campodoro contro lo
statuito reparto dei consiglieri tra il capoluogo e la
frazione di Bevador.
(1) Le attribuzioni della deputazione provinciale, rispetto al riparto dei consiglieri per frazioni, potrebbe dubitarsi se proprio costituiscano una facoltà discretiva.
Nel Manuale degli amministratori è espressa la credenza, che
quando la maggioranza degli abitanti maschi, maggiori di età, chieda in forma regolare il riparto dei consiglieri per frazioni, la legge non dia mezzo per rifiutare legittimamento l'esaudimento di queste loro istanze.
Il Foro Italiano. — Volume I. - Parte III. — 7.
CORTE DEI CONTI. Sez. Ill — Udienza 7 febbraio 1876, Pres. Duchoqcè,
Est. A. Capelli — Procur. gen. Saponieri, — C. Vi
schi Domenico, già ricevitore circondariale di Bar
letta e c. Melodia Tommaso (Avv. P. S. Mancini).
Vuoto di cassa — Garante — Rendita pubblica — Pa
gamento in contanti — Riduzione d'ipoteca — Re
sponsabilità posteriore — Sospensione di atti ese cutivi (Cod. civ., art. 2013, 2014,1237).
Nel caso di vuoto di cassa per parte di un contàbile dello Stato, se quegli che si costituì garante mediante vin
colo di rendita pubblica lo ripiana in contanti, la ren dita stessa rimane liberata fino a concorrenza della
somma sborsata (1). Nella specie l'ipoteca rimane ipso jure ridotta, sebbene il
garante dopo aver pagato se ne rimanga in silenzio, e
non faccia alcun atto tendente ad ottenere declaratoria
in proposito (2). Durante il giudizio avanti la Corte dei conti sulla effi
cacia di questo pagamento, nei riguardi alla respon sabilità posteriormente incorsa dal contabile, è il caso
di sospendersi gli atti esecutivi contro il garante, fino a che non sia dimostrato Vammontare della cauzione
tuttora esistente (3). La Corte, ecc. — Omissis. Nell'anno 1866 una verificazione operatasi presso la
cassa della ricevitoria circondariale di Barletta faceva
riconoscere una deficienza di lire 60,743 58. Rimaneva
così gravemente esposto l'interesse del Melodia, il quale fino dall'anno 1861 aveva assoggettata ad ipoteca una
rendita pubblica di annue lire 3602 75, quale cauzione
per la gestione del Vischi. Quale possessore dell'ente
ipotecato il Melodia doveva o pagare quella ingente somma o sottomettersi alla perdita di quella rendita.
Grave danno egli avrebbe sofferto subendo la espro
priazione. A quell'epoca, per la guerra coli'Austria, era
vilissimo il valore commerciale della rendita iscritta
(1-3) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa importante deci sione della Corte dei conti.
Abbiamo creduto opportuno di riportare il riassunto delle conclu sioni del Pubblico Ministero, rappresentato dal proc. gen. comm. P. Saponieri, e delle difese dell'illustre prof. P. S. Mancini ; imperocché serve mirabilmente di complemento ai principii stabiliti dalla Corte, e dimostra con quanta dottrina ed acume fu dinanzi ad essa dibattuta la grave questione. '
La decisione si è conformata perfettamente ai principii del diritto civile ed è degno di rilievo il coscienzioso apprezzamento dei fatti.
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67 PARTE TERZA 68
nel Gran Libro ; ma il Melodia fidente nei destini della
patria prevedeva il futuro rialzamento di quei pubblici effetti. Laonde il Melodia, adempiendo agli obblighi del
possessore della cosa ipotecata, conciliò l'interesse pro
prio con quello delle finanze dello Stato, pagando fino
all'ultimo centesimo tutto l'importo riconosciuto a de
bito del Vischi. (Omissis). Necessario giuridico effetto di quel pagamento, pro
segue la difesa, fu la corrispondente estinzione o ridu
zione del vincolo ipotecario già costituito nella rendita
data in cauzione per il Vischi. Il Melodia infatti quale possessore della cosa ipotecata doveva o pagare o rila
sciare la cosa. E poiché egli pagò, è impossibile imma
ginare che il Ministero delle finanze voglia per di più
la cosa. Ciò implicherebbe, non che altro, il concetto
di un duplice pagamento.
Per il versamento di quelle lire 60,743 58 molto ve
rosimilmente tutta la rendita ipotecata rimase libera
perchè tutta quella rendita avrebbe dovuto vendersi
per averne quel capitale, nell'ottobre 1866. Che se per
avventura un calcolo esatto sul prezzo di Borsa cor
rente a quell'epoca conducesse a conoscere che il valore
commerciale della rendita ipotecata superava in quel
giorno di qualche centinaio di lire le lire 60,743 58, è
troppo ovvio il comprendere come il vincolo ipotecario
sarebbesi necessariamente ristretto a tanta parte della
rendita quanto corrispondeva alla eccedenza di valore.
In tal condizione di cose sarebbe oggidì legalmente
impossibile accordare all'amministrazione delle finanze
la facoltà di vendere a proprio vantaggio tutta la ren
dita di annue lire 6302, mentre è certo che tutta o
quasi tutta essa rendita è libera ormai da ogni vincolo.
Il signor procuratore generale ha opposte le conside
razioni seguenti:
Il versamento di lire 60,743 58 fatto dal Melodia il 12 ottobre 1866 si presenta del tutto estraneo alla ipo
teca costituita da esso Melodia per guarentire la ge
stione del Vischi. Nè la quietanza della Tesoreria, nè al
tro documento accenna ad un pagamento fatto dal Me
lodia come possessore della rendita ipotecata od in con
seguenza dell'esercizio dell'azione ipotecaria intrapreso
o minacciato dalla pubblica amministrazione.
Naturale e necessario effetto di quel pagamento fu
senza dubbio la corrispondente diminuzione del debito
personale del Vischi verso le finanze dello Stato. Ma la
ipoteca rimase qual era, infatti essa non venne costi
tuita per un indeterminato importo di lire 60,000 o
70,000 di debito emergibile, ma fu costituita per qual siasi debito avesse potuto emergere a carico del Vischi.
La determinazione della ipoteca venne soltanto riferita
al valore della rendita vincolata. E poiché il vincolo
dura tuttora sopra tutta la rendita, giocoforza è con
chiudere che tutto l'odierno valore della rendita ri
sponde per il debito giudicato a danno del Vischi.
Immaginare che il versamento spontaneo fatto dal
Melodia nell'ottobre 1866 abbia prodotto gli effetti, che derivati sarebbero dal pagamento occorso dietro
precetto esecutivo sarebbe illegale ed assurdo. Illegale
perchè non è lecito supporre una causa, che non è in
tervenuta. Assurdo perchè il precetto esecutivo nep"
pure avrebbe potuto spiccarsi dall'amministrazione
dello Stato; mancando essa a quell'epoca di titolo ese
cutorio.
La condizione delle cose è manifesta. Scoperta nella
cassa ricevitoriale di Barletta la deficienza di lire ses
santamila, era troppo imminente per il Vischi il peri ricolo di un penale procedimento. Ed astrazione fatta
dall'interesse delle finanze dello Stato (già guarentito dalla ipoteca), era massimo, urgente bisogno del Vischi
che il vuoto della cassa venisse ripienato. Alla estrema
necessità personale del Vischi provvedette il Melodia
forse per impulso di amicizia e fors'anco per vincolo di
sangue. E cosa fu detto all'atto di quel versamento ? Forse
che Melodia pagava come possessore della rendita ipo tecata? 0 nello scopo di liberare dal vincolo ipotecario, in tutto od in parte, la rendita costituita in cauzione?
Nulla di ciò. Fu veramente detto che il versamento si
eseguiva « a ripieno del vuoto verificato a carico del Vi schi. » Chi versava agiva dunque come gestore del Vi
schi (fosse pure senza mandato, e con danaro suo pro
prio), ed agiva in ordine al dichiarato scopo di ripienare la cassa ; che in buoni termini significava allo scopo di
salvare il Vischi dal provvedimento penale. In tutto ciò
non entra per nulla il rapporto giuridico tra Melodia e
le finanze dello Stato relativamente alla cauzione.
Il Melodia tenderebbe a restringere i termini della
cauzione, e con ciò tenderebbe sostanzialmente ad in
novarla. Senonchè nella specie manca un fatto qualsiasi che accenni anche per modo indiretto ad una novazione
concordata dalle parti. Ed ove manchi l'atto od il fatto, da cui risulti chiaramente la volontà di effettuare la
novazione, l'articolo 1269 del Codice civile vieta che la
novazione si presuma. Senonchè il signor procuratore generale ha soggiunto
che tutte le presunzioni starebbero contro la pretesa del
Melodia. Che cosa infatti sarebbe dato presumere circa
la volontà del Melodia ? All'atto del versamento si ac
contentava che la quietanza esprimesse un pagamento fatto a ripieno del vuoto ; e per di più egli, nè esprimeva veruna riserva, nè punto accennava a qualche elemento
che avesse un rapporto colla costituita ipoteca. Otto
anni il Melodia ha lasciato decorrere senza punto do
mandare una riduzione della ipoteca ; e questo suo lungo silenzio conferma sempre più come lo stesso Melodia
neppure pensasse alla novazione oggidì pretesa. Che
cosa potrebbe presumersi circa la volontà dell'ammini
strazione? Può mai supporsi che le finanze dello Stato
aspirassero nell'ottobre 1866 a convertire la rendita ipo tecata in capitale da versarsi per i debiti del Vischi ?
Ciò evidentemente non era nel suo interesse. E non lo
era appunto perchè a quell'epoca il prezzo plateale della
rendita pubblica subiva il ribasso generale delle transi
torie condizioni del tempo. L'amministrazione che a
quell'epoca mancava di titolo esecutivo, non avrebbe
agito a proprioi danno se avesse annuito ad una do
manda del Melodia nel senso di accettare un pagamento in conto della cauzione.
Per tali considerazioni il signor procuratore generale
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69 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
ha insistito nella domanda che le finanze dello Stato
vengano senza più autorizzate alla vendita esecutiva di
tanta parte della rendita di annue lire 6302 75 costi
tuite in cauzione dal Melodia per la gestione del Vi
schi quanto occorreva per conseguire col prezzo il pa
gamento del debito di lire 24,830 e relativi interessi
giudicato da questa Corte colla decisione 12 marzo 1874
a danno di Vischi Domenico. La difesa del cauzionante Melodia ha replicato colle
argomentazioni, che vengono sommariamente riassunte
come segue. La difesa assume di provare: 1° che la esecuzione
deve sospendersi, 2° che la ipoteca deve ritenersi estinta
per tutta quella parte di rendita che nel giorno 12 ot
tobre 1866 avrebbe dovuto vendersi per conseguire col
prezzo il capitale delle lire 60,743 58 pagato dal Melodia. A dimostrare l'assunto della difesa (qui, secondo le
premesse, si riportano le sole deduzioni che riguardano 11 punto 2°) basta applicare i più ovvi principii del di ritto. Invece per sostenere l'assunto dell'amministra
zione delle finanze bisogna dire che il Melodia nel giorno 12 ottobre 1866 voleva regalare a qualcheduno lire
60,743 58. Sono principii elementari del diritto che ogni paga
mento suppone un debito (articolo 1237 Codice civile) ; che la donazione non si presume ; che la rinunzia del
pari non si presume. Dunque il pagamento fatto dal
Melodia il 12 ottobre 1866 venne eseguito per un debito.
Esso Melodia era costituito rispetto all'amministrazione
delle finanze nel rapporto giuridico di debitore? Egli aveva prestata la cauzione per la gestione del Vischi,
epperò egli doveva come possessore della cosa ipotecata o rilasciare la cosa o pagare il debito del Vischi (arti colo 2013, Codice civile). È impossibile pertanto di sgiungere il fatto del pagamento riguardo alla obbliga zione sopra indicata. Il Melodia col suo pagamento, e
l'amministrazione col fatto della sua accettazione hanno
operato il soddisfacimento della obbligazione del pos sessore della cosa ipotecata. Egli ha pagato, l'ammini
strazione accettò il pagamento ; dunque la cosa è rima
sta come riscattata, libera cioè dal vincolo ipotecario, nè
può formare più oggetto di espropriazione (art. 2014, Codice civile). Altrimenti il Melodia finirebbe col pa gare due volte.
Non può presumersi per verun conto che il Melodia
intendesse di rinunziare al diritto di liberazione sorto
col fatto stesso del pagamento. E poiché il diritto alla liberazione nacque ap
punto dal fatto del pagamento, tutto si riduce a vedere
quanta parte della rendita costituita in cauzione rima
nesse libera da ipoteca nel giorno 12 ottobre 1866. Dif
ficile potrebbe essere il calcolo se la ipoteca avesse ag
gravata una cosa immobile per natura. Ma trattandosi
di rendita pubblica divisibile senza danno di valore in
piccolissime partite, ed avente ogni giorno un valore
commerciale determinato, facilissimo è stabilire quanta
parte della cauzione avrebbe dovuto vendersi per averne
a prezzo le lire 60, 743 58 effettivamente pagate dal
Melodia.
Nulla fu detto nè poteva dirsi dal Pubblico Ministero che infirmi come che sia la conseguenza legale di quel
pagamento. Fu detto che novazione non fu concordata tra le
parti, nè può presumersi. E bene fu detto. Appunto
perciò che nessuna novazione fu concordata, il paga mento fatto dal possessore della cosa ipotecata generò la corrispondente liberazione della cosa.
Fu detto che l'amministrazione delle finanze nel 12
ottobre 1866 non era provveduta di titolo esecutivo per domandare in odio del Melodia la espropriazione. E che
perciò ! Forse che non paga bene chi paga prima di
farsi condannare dal giudice? Forse che il terzo pos sessore per ciò che paga il creditore prima di ricevere
precetto esecutivo diventa un donatore? La cauzione
giudiziaria supplisce all'eventuale difetto di accordo tra
le parti. Non sarebbe nè legale, nè morale, nè serio dire
al Melodia: se tu avessi pagato dietro precetto esecu
tivo la tua rendita sarebbe rimasta libera ; sei accorso
volonteroso e senza ritardo al pagamento, dunque paga due volte.
Fu pur detto che non istava nell'interesse delle fi
nanze dello Stato accettare nell'ottobre 1866 un paga mento in conto della cauzione. Per verità quantunque sia obbligo dell'amministrazione di curare la più pronta esazione dei suoi crediti, potrebbe concepirsi un desi
derio di ritardata esazione qualora nell'ottobre 1866 le
finanze dello Stato avessero potuto prevedere dannosa
la pronta riscossione. Ma nella specie tale concetto non
poteva esistere. Sui conti del Vischi furono operate le
più diligenti verificazioni, a tale che la liquidazione fu
spinta fino alla esattezza dei centesimi. Nessuno imma
ginava per certo che molti anni dopo avesse ad insor
gere un dubbio circa la duplicazione di una quietanza. La duplicazione che oggidì la difesa del Vischi ha di mostrata insussistente, nell'ottobre 1866 non era so
gnata da chichessia. E poiché la rendita ipotecata, ri
tenuto pure il basso plateale valore di quel tempo, ba
stava a coprire il voto; nessun ragionevole motivo
poteva indurre le finanze dello Stato a desiderare
che le sue casse non introitassero un rispettabile capi tale.
Senonchè,, nota la difesa;*; è affatto oziosa ogni inda
gine sugli interessi più o meno probabili e sui desiderii. Abbiamo i fatti e questi hanno generato le conseguenze
giuridiche loro.
Il silenzio osservato dal Melodia fino a che si mani
festò da parte delle finanze dello Stato la velleità di
conseguire la espropriazione controversa nulla vi prova a danno economico del Melodia, e molto vi prova a suo
vantaggio morale.
Il Melodia non si dedica ai giuochi di Borsa ; egli non aveva bisogno di domandare la materiale radia
zione del vincolo ipotecario, essendo per lui indifferente
che la rendita sia per titolo al presentatore o per titolo
nominativo. D'altronde la formalità della radiazione
era naturalmente riservata alla definizione di tutti i
giudizi sui conti del Vischi. Al Melodia non era possibile temere che una pub
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Maniaci furiosi e tranquilli — Provincie venete —
Spese di cura.
È giurisprudenza costante che all'effetto di determinare
l'obbligo delle provinole alle spese di cura, l'articolo 174 della legge comunale e provinciale al n° 10 non ammette distinzione fra maniaci furiosi e tranquilli.
Questa distinzione, se aveva un fondamento nelle nor mali austriache, non può avere alcun vigore dopo la pro mulgazione nelle provincie venete della legge comunale e
provinciale, che statuiva espressamente sulla materia.
(Consiglio di Stato, parere 9 febbraio 1876 — Comune di Sandrigo, adottato — Man. degli amm., 1876, pag. 101.)
Impiegati comunali — Licenziamento — Ordine del
giorno — Deliberazioni.
I corpi amministrativi hanno piena facoltà di licenziai^ i propri impiegati, in qualunque tempo, nonostante le ca
pitolazioni convenute con essi, salvo però a questi le loro
ragioni davanti la giurisdizione ordinaria (1). Ponendosi all'ordine del giorno una proposta così for
mulata : « provvedimenti sul segretario, » è chiaro vi si può comprendere qualunque maniera di deliberazione Che lo
riguardi nei suoi rapporti col comune, e così anche il licen ziamento.
(Consiglio di Stato, parere 4 febbraio 1876, numeri 384
142, adottato. — Comune di Dolceacqua. — Man. degli amm1876, pag. 101.)
Guardie campestri comunali — Spese obbligatorie.
Le spese per le guardie campestri comunali, quando ne sia riconosciuta la necessità dai comuni o dall'autorità in
loro vece, rientrano nel novero delle spese obbligatorie (2).
(Consiglio di Stato, parere 4 febbraio 1876, adottato. — Comune di San Giovanni di Manzano. — Man. degli
amm., 1876, pag. 104.)
Competenza — Costruzione di edilizio — Licenza —
Ricorso.
Essendo da leggi speciali attribuito ai Comuni il rego lare e determinare tutto ciò che si riferisce all'igiene, al l'edilità ed alla polizia locale, l'autorità giudiziaria non
può conoscere della domanda diretta a far dichiarare che il municipio sia tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la
costruzione di un edifìcio in una determinata località. Contro il diniego del municipio non si può reclamare
altrimenti che all'autorità superiore amministrativa, la
quale col suo potere discrezionale esamina se l'interesse
pubblico e collettivo si opponga all'esercizio condizionato di un diritto privato ed individuale, il quale per ciò stesso ò sottratto al sindacato dell'autorità giudiziaria.
(Consiglio di Stato, decreto 18 dicembre 1875. — Causa Ovidi Ercole c. Comune di Roma. — Man. degli amm.,
1876, pag. 101.)
(1) Massima constante adottata dal Consiglio dì Stato e dai tribunali del regno.
(2) Conf. parere 23 marzo 1875, a sezioni riunite, nel Man. stesso, 1875, pag. 179.
AW. 1\'%ECACCI, Condirettore responsàbile.
71 PARTE TERZA
Mica amministrazione fosse mai per aspirare ad essere
pagata due volte.
Ritenuto le seguenti considerazioni :
li signor Tommaso Melodia nel giorno 12 ottobre
1866 pagava alla tesoreria provinciale di Bari lire
60,743 58 a ripieno del vuoto verificato a carico del ri
cevitore circondariale di Barletta signor Domenico Vi
schi. Il pagamento si faceva quindi con riferimento e
splicito alla gestione del Vischi, che era guarentita dalla rendita pubblica intestata al nome del pagatore Melodia. Questi termini bastano a designare la obbliga
zione, cui deve applicarsi quel pagamento. Il debito di
lire 60,743 5S riconosciuto a carico del Vischi, e la
qualità di cauzionante assunta dal Melodia, tenevano
soggetto il Melodia alla obbligazione di pagare quella somma o di rilasciare tanta parte della rendita ipote cata quanta sarebbe occorsa per fruttare alla creditrice
amministrazione il pagamento del detto capitale. Il signor Melodia dunque con quel pagamento soddi
sfaceva fino a quella concorrenza, alla sua obbliga zione alternativa. E poiché egli vi ha soddisfatto col
pagamento sino del 12 ottobre 1866, rimase corrispon dentemente liberata dal vincolo la rendita costituita in
ipoteca. Come la costituzione della ipoteca est cquaedam alie
natio : il pagamento fatto dal possessore della cosa ipo tecata vale il riscatto della cosa (art. 2013, 2014 Co
dice civile.) Le osservazioni accuratamente opposte dal Pubblico
Ministero e desunte dalla maggiore o minore probabi lità delle intenzioni delle parti potrebbero avere qual che forza se fossero appoggiate da qualche documento
valevole a togliere o diminuire le naturali conseguenze del pagamento fatto dal signor Melodia ed accettato
dalle finanze dello Stato.
D'altronde nè la donazione, nè la rinunzia ai diritti
si possono presumere. Allo stato degli atti non è possibile di concretare
quanta parte della rendita di annue lire 6,302 75 co
stituita in cauzione debba ritenersi rimasta libera dal
vincolo per effetto del pagamento avvenuto il 12 otto
bre 1866. Manca ora ogni elemento di estinzione.
In tale stato di cose tritandosi di decidere oggidì
principalmente sul punto della domandata sospensione di esecuzione è d'uopo stabilire sino d'ora se la ipoteca abbia o no subita una riduzione. Altrimenti la esecu
zione potrebbe spingersi oltre la giusta misura.
Ritenendosi poi dalla Corte per i soprindicati motivi che il pagamento abbia effettivamente generata una
corrispondente riduzione della ipoteca, ed essendo im
possibile oggidì stabilire la precisa quantità di tale ri
duzione, la domandata sospensione degli atti esecutivi
si presenta necessaria nell'interesse del cauzionante si
gnor Melodia.
Per questi motivi, ecc.
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