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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione controllo; deliberazione 23 novembre 1978, n....

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione controllo; deliberazione 23 novembre 1978, n. 910; Pres. Tempesta, Rel. Docimo; Min. agricoltura e foreste Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 65/66-69/70 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171118 . Accessed: 25/06/2014 00:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:42:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione controllo; deliberazione 23 novembre 1978, n. 910; Pres. Tempesta, Rel. Docimo; Min.agricoltura e foresteSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 65/66-69/70Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171118 .

Accessed: 25/06/2014 00:42

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Gli elementi che precedono valgono a far configurare il fondo

assistenza sociale per i lavoratori portuali come un autonomo

centro di imputazione di situazioni giuridiche anche nei rappor ti con i terzi: centro provvisto di personalità di diritto pub blico anche in relazione alle finalità perseguite, consistenti pre

cipuamente nella messa a disposizione delle compagnie e gruppi

portuali delle somme necessarie al pagamento, nell'interesse dei

lavoratori portuali, dei contributi per le assicurazioni sociali ob

bligatorie e nell'erogazione di un'integrazione mensile di salario

a favore dei lavoratori medesimi.

L'affermata natura di ente pubblico, e più specificamente di

ente pubblico strumentale del fondo di cui trattasi, di cui è stata

riconosciuta la necessarietà « ai fini dello sviluppo economico,

civile, culturale e democratico del paese », induce la sezione a

ritenere legittimo il decreto all'esame, emanato nel rispetto del

disposto dell'art. 3 legge 20 marzo 1975 n. 70.

Per questi motivi, ecc.

I

CORTE DEI CONTI; Sezione controllo; deliberazione 23 no

vembre 1978, n. 910; Pres. Tempesta, Rei. Docimo; Min. agri coltura e foreste.

Regione — Funzioni — Trasferimento — Assunzione dell'im

pegno di spesa da parte dello Stato anteriormente al 31 gen naio 1977 — Successiva definizione del procedimento da par te dell'amministrazione statale — Legittimità — Fattispecie in materia di irrigazione (D. 1. 13 agosto 1975 n. 377, prov vedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi

a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi

per il Mezzogiorno e trasporti, art. 9; legge 16 ottobre 1975

n. 493, conversione in legge, con modificazioni, del d. 1. 13

agosto 1975 n. 377, art. 1; d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 legge 22 luglio 1975

n. 382, art. 66, 125, 137).

È legittima la definizione da parte dell'amministrazione statale, successivamente al 31 dicembre 1977, di un procedimento am

ministrativo in materia trasferita alla regione, se a tale data

era già stato assunto a carico dello Stato il relativo impegno di

spesa (nella specie, si trattava del finanziamento di opere di

irrigazione, e l'assunzione del relativo impegno di spesa è stata

individuata nell'adozione di progetti esecutivi anteriormente al

l'entrata in vigore della legge che basava sull'esistenza di tale

presupposto il finanziamento stesso). (1)

II

CORTE DEI CONTI; Sezione controllo; deliberazione 19 ot

tobre 1978, n. 897; Pres. Tempesta, Rei. Guccione; Min.

industria, commercio e artigianato.

Regione — Consorzi industriali — Provvedimenti statali suc

cessivi al 31 dicembre 1977 — Illegittimità — Emanazione

sulla base della legislazione speciale per il Vajont — Irrile

vanza (D. pres. 24 luglio 1977 n. 616, art. 65, 125, 137).

Sono illegittimi i provvedimenti che l'amministrazione statale

emette in materia di consorzi industriali dopo il 31 dicembre

1977, anche se essi sono emanati sulla base della legislazione

speciale per il Vajont. (2)

I

La Corte, ecc. — Fatto. — Con i decreti indicati in epigrafe il ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 9

legge 16 ottobre 1975 n. 493, e con imputazione della relativa

spesa, a totale carico dello Stato, sul cap. 7705 dello stato di

(1-2) Questioni di diritto transitorio relative al trasferimento di fun zioni dallo Stato alle regioni; in materia, v. Cons. Stato, Ad. plen., 19 gennaio 1979, n. 1, Foro it., 1979, III, 257, con nota di richiami, Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 1979, n. 888, Cons. Stato, 1979, I, 1351, che richiede per il mantenimento della competenza statale un

impegno di spesa specifico rispetto alla singola opera: in una fatti

specie riguardante l'edilizia scolastica non è stato considerato suffi ciente il decreto di approvazione del programma nazionale quin quennale.

Sulla seconda massima, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 1979, n. 738, ibid., 1220, che ha qualificato i consorzi per le aree di svi

luppo industriale enti pubblici strumentali, prima dello Stato e poi delle regioni.

previsione per l'esercizio finanziario 1978, ha assentito la con

cessione, al Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Po

lesine, dei lavori di rivestimento e sistemazione del canale irriguo Malopera, di costruzione di un canale scolmatore delle portate ir

rigue del naviglio Adigetto e di adeguamento del canale irri

guo Scortico.

L'ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti del mi nistero dell'agricoltura e delle foreste, con rilievo istruttorio n. 66 del 20 maggio 1978, ha restituito non registrati i provvedi menti, eccependo che non potevano più considerarsi di perti nenza dello Stato i lavori relativi ad opere di bonifica in quanto le stesse, in base all'art. 66 d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, e con effetto dal 1° gennaio 1978 ai sensi del successivo art. 137, dove vano ritenersi attribuite alle regioni.

L'amministrazione, nella risposta al citato rilievo, ha anzi tutto richiamato le controdeduzioni di carattere generale fornite nella risposta al precedente rilievo n. 57 del 2 maggio 1978, con cernente un analogo provvedimento, poi ammesso al visto ed alla

conseguente registrazione in quanto rientrante in una fattispecie di deroga alle ipotesi di trasferimento di funzioni.

L'amministrazione ha quindi controdedotto che l'art. 9 legge n. 493 del 1975 prevedeva un programma di finanziamento di

progetti di opere irrigue, pronte per l'appalto, per un importo globale di lire 126.188.755.000 da reperirsi mediante il ricorso al mercato finanziario da parte del ministero del tesoro.

L'iscrizione della cennata somma nello stato di previsione della

spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste, che avrebbe dovuto aver luogo, con tre distinte rispettive variazioni di bi

lancio, nel corso degli anni 1975, 1976 e 1977, ha avuto invece

luogo negli anni 1976, 1977 e 1978: in particolare, all'ultima va

riazione, per la somma di lire 42.307.750.000, si è provveduto con decreto del ministro del tesoro in data 23 gennaio 1978 n.

101651, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1978, reg. 3

tesoro, foglio 361, con la conseguente relativa iscrizione sullo

stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

L'imputazione della spesa al bilancio 1978 — ha inoltre pre cisato l'amministrazione — trova la sua giustificazione nelle dif

ficoltà tecniche che il ministero del tesoro ha dovuto superare per assicurare l'iscrizione in bilancio dell'ultima quota dello stanzia

mento previsto dalla legge n. 493 del 1975, dovendosi però con

siderare che l'intero finanziamento di lire 126.188.750.000 è stato

previsto (del resto in conformità della disposizione normativa)

per la realizzazione di progetti già pronti, già avviati all'esecu

zione, con l'affidamento degli appalti. Il ministero si è dunque trovato nella condizione di adottare

i provvedimenti di spesa dell'importo di oltre 42 miliardi di lire

(dei quali, quelli in esame rappresentano soltanto una parte), sull'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 9 della legge n.

493/1975, soltanto dopo il perfezionamento del suddetto provve dimento di variazione. Il ministero ha invero precisato che in

un primo momento aveva inteso adottare, entro il 31 dicembre

1977, i provvedimenti stessi, inoltrandoli, entro tale data, alla

ragioneria centrale la quale però li ha restituiti non potendo

imputare la relativa spesa sul pertinente capitolo di bilancio, per mancanza della relativa disponibilità.

Alle considerazioni dianzi esposte, l'amministrazione ha infine

aggiunto che i provvedimenti in questione, essendo « definiti per tutti gli aspetti amministrativi prima del 31 dicembre 1977, posso no aver corso nel rispetto delle disposizioni di cui al d. pres. n. 616 del 1977, anche nella considerazione che l'art. 125, 2°

comma, di tale decreto legislativo conserva all'amministrazione

statale la competenza a definire i procedimenti che abbiano com

portato l'assunzione di impegni di spesa anteriormente al 1° gen naio 1978.

In conclusione, il ministero ha chiesto l'ammissione al visto dei

provvedimenti in esame. (Omissis) Diritto — La questione sottoposta all'esame della sezione

consiste nel determinare se — successivamente all'avvenuto tra

sferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzióni ammi

nistrative in materia di bonifica, con effetto dal 1° gennaio 1978

(art. 66 e 137 d. pres. 24 luglio 1977 n. 616) — permanga la

competenza degli organi dello Stato a definire procedimenti am

ministrativi non ancora esauriti alla predetta data.

Si tratta, in altre parole, di stabilire se possa ritenersi confor

me a legge una proroga della competenza statale — oltre il sud

detto termine del 1° gennaio 1978 — ad emanare provvedimenti di concessione di lavori d'irrigazione d'interesse nazionale a fa

vore del Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Po

lesine e con imputazione della relativa spesa a totale carico del

lo Stato, una volta perfezionati, anteriormente a tale data, i rela

tivi procedimenti di approvazione dei rispettivi progetti esecu

tivi, come previsto dal programma di finanziamento, approvato con legge 16 ottobre 1975 n. 493.

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PARTE TERZA

La soluzione dell'indicata questione è. in via preliminare, con dizionata dalla corretta interpretazione da dare alla norma con tenuta nell'art. 125 citato d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, appli cabile al caso in esame.

Al riguardo va precisato che, nel disciplinare, in via transito ria, l'esaurimento degli affari ancora pendenti alla data dell'ef fettivo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle fun zioni amministrative dello Stato (1° gennaio 1978), la citata norma riconosce agli organi statali la competenza a definire quei proce dimenti amministrativi, non ancora esauriti, che abbiano compor tato assunzione di impegno di spesa anteriormente alla predet ta data.

È intuitivo come, sotto l'aspetto preliminare, il problema s'in centri sul puntuale significato da dare al termine « impegno », cui fa specifico riferimento la norma in parola; se, cioè, tale termi ne vada inteso nel più delimitato e formale profilo giuscontabi listico di « accantonamento di somme occorrenti per determinate

spese » ovvero se possa in esso riconoscersi, secondo una co mune e più lata concezione, il carattere di mero atto di assun zione di obblighi.

Limitatamente a tale preliminare aspetto della questione, la se zione si è recentemente pronunciata, nell'adunanza del 9 no vembre 1978, in sede di esame di un decreto del provveditore re

gionale alle opere pubbliche per il Lazio concernente la con cessione alla cooperativa edilizia « Fulmare » di un contributo

per la realizzazione del fabbricato sociale (deliberazione n. 909). In quella sede, infatti, la sezione ha affrontato il problema del

l'interpretazione da dare al termine « impegno », come indicato nell'art. 125 d. pres. 24 luglio 1977 n. 616; e, più precisamente, « se ad esso debba essere attribuito il significato giuscontabile di

imputazione della spesa al bilancio ... ovvero quello di semplice obbligo giuridico ».

Considerato come la ratio della norma sia quella di « lasciare alla residua competenza dello Stato la definizione dei procedi menti di spesa già iniziati », la sezione ha ritenuto, quindi, in tale sede che, in materia di edilizia residenziale, il procedimento debba intendersi iniziato nella fase della c. d. promessa di con

tributo, individuando cioè in tale stadio il momento dell'insor

gere di un'obbligazione a carico dello Stato, pur se ancora non

quantitativamente determinata e non ovviamente condizionata alla effettiva realizzazione dell'opera.

A tale soluzione la sezione è pervenuta a seguito di accurato

esame, non omettendo di puntualizzare che, pur evidenziando la

particolare natura giuridica dell'impegno, ha ritenuto con ciò che non intendeva affatto snaturare il valore tecnico-contabile del

l'impegno stesso.

Tale principio la sezione ritiene di poter applicare anche al caso sottoposto al suo odierno esame.

Resta da stabilire se e quale delle fasi di un procedimento di

erogazione della spesa in materia di opere di irrigazione in com

prensori di bonifica, di interesse nazionale ed interregionale, pos sa costituire atto principale che comporti il sorgere di una obbli

gazione a carico dello Stato. Come esposto in narrativa, la legge 16 ottobre 1975 n. 493,

concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia a mezzo di incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, ha autorizzato (art. 9) la spesa di lire 255 miliardi, destinata al completamento, ripristi no ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pub bliche di irrigazione, purché già munite di progetti esecutivi.

La realizzazione di tale programma è stata affidata al ministe ro dell'agricoltura e delle foreste, con l'onere di provvedere pre liminarmente (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

legge), di intesa con le regioni, all'individuazione delle opere da

finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed ope re di carattere interregionale o nazionale e, conseguentemente, di

predisporre il relativo piano di riparto della spesa fra Stato e

regioni. La quota di competenza del ministero dell'agricoltura e delle

foreste — da reperire da parte del ministero del tesoro, mediante

operazioni di ricorso al mercato finanziario — veniva iscritta nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricol tura e delle foreste, mediante le occorrenti variazioni di bilan cio. Solo da ultimo, e cioè successivamente all'avvenuta ricogni zione delle opere da finanziare ed all'effettuato stanziamento del la somma in bilancio, doveva provvedersi alla emanazione dei re lativi decreti di concessione dei lavori.

Secondo la tesi dell'amministrazione controllata, soltanto a cau sa delle insorte difficoltà inerenti alla copertura dell'ultima varia zione di bilancio, ritardata dalle complesse modalità di finan

ziamento, il ministero del tesoro non è stato in grado di perfe zionare l'operazione stessa entro il termine del 31 dicembre 1977. D'altra parte — sostiene l'amministrazione — trattandosi di prov

vedimenti definiti per tutti gli aspetti amministrativi già ante

riormente alla predetta data, gli stessi possono ritenersi piena mente conformi alla previsione normativa contenuta nella citata

legge n. 493 del 1975, dovendosi riconoscere che, se l'ultima

quota della spesa globale è risultata iscritta al bilancio dell'anno

1978, la motivazione va esclusivamente ricercata nelle menzio

nate difficoltà tecniche di reperimento dei fondi.

Il criterio seguito dal ministero sarebbe stato, quindi, quello di finanziare il maggior numero di progetti compresi nel pro

gramma approvato, allo scopo di evitare le preoccupanti conse

guenze derivanti da un parziale finanziamento di opere già ap

paltate. Sotto tale peculiare aspetto — vale a dire della ritardata iscri

zione in bilancio di una spesa da finanziare, ricorrendo ai mezzi

offerti dal mercato dei capitali — osserva il collegio che, trattan

dosi dell'esecuzione di opere pubbliche già programmate, ben

avrebbe potuto l'amministrazione provvedere alla preventiva ed

unica iscrizione in bilancio dell'intera somma corrispondente al

l'ammontare dei fondi assegnati.

Ma, come si è dianzi accennato, la soluzione della questione di cui trattasi, una volta chiarito l'effettivo significato dell'impe

gno, nell'accezione, limitata al caso in esame, di comune obbli

go giuridico, consiste nel determinare se l'attività dell'ammi

nistrazione, volta ad individuare le opere pubbliche da finan

ziare, possa costituire atto idoneo a consentire l'assunzione del

l'impegno da parte dello Stato, evitandosi peraltro di imporre alle regioni l'onere dell'adempimento di obblighi già assunti

dallo Stato.

Appare evidente, allora, che il programma di finanziamento,

previsto dalla menzionata legge n. 493 del 1975, rappresenta una

precisa scelta a suo tempo operata dal legislatore, il quale auto

rizzò la spesa da destinare al completamento, ripristino e adegua menti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irri

gazione, a condizione che i rispettivi lavori fossero già muniti di progetti esecutivi.

Con tale limitazione, si veniva a riconoscere una preesistente attività, giuridicamente rilevante, intercorsa tra lo Stato e i con sorzi di bonifica, destinatari della concessione. Talché, come ri

levasi dall'esame dei provvedimenti in esame, i progetti di esecu

zione e le relative domande di concessione risultano già acqui siti dal ministero anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 ottobre 1975 n. 493.

Giova al riguardo precisare che nei confronti dei suddetti pro

getti si sono poi espressi, con voto favorevole, il competente co

mitato tecnico della bonifica e il comitato tecnico amministra

tivo del magistrato alle acque.

Trattasi, quindi, di una serie di atti, tra loro coordinati, posti in

essere anteriormente alla data del 31 dicembre 1977 e inglobati in un complesso e unitario procedimento che viene a concludersi

con l'emissione del formale provvedimento di concessione dei lavori. Va osservato, però, che se soltanto col porre in essere il definitivo decreto di concessione si consolida il rapporto tra am ministrazione e consorzio concessionario, da cui derivano pretese ed obblighi reciproci, il collegio è dell'avviso che già con l'acqui sizione dei progetti esecutivi, richiesti tassativamente dal piano di esecuzione dei lavori e del programma di finanziamento, l'am ministrazione abbia riconosciuto il proprio impegno a trasferire ad altri (consorzi di bonifica) l'esecuzione dei lavori di irri

gazione. Alla luce delle esposte considerazioni, la sezione ritiene per

tanto legittimi i provvedimenti in esame, la cui adozione va ri conosciuta di competenza dello Stato, in quanto non può ne

garsi che, in base all'attività già da quest'ultimo espletata ante riormente al P gennaio 1978, abbia avuto origine un vincolo ob

bligatorio per l'amministrazione, nei confronti del Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine, destinatario della concessione.

Sicché non appare necessaria, ai fini del decidere, ogni ulte riore indagine, da parte del collegio, sulle altre argomentazioni utilizzate dal rappresentante dell'amministrazione, nel corso del l'adunanza odierna.

Per questi motivi, ammette al visto e alla conseguente registra zione i decreti in epigrafe.

II

La Corte, ecc. — Fatto. — Con decreto 7 marzo 1978 il mi nistro per l'industria il commercio e l'artigianato disponeva la

concessione, a favore del Consorzio per il nucleo di industria lizzazione della provincia di Belluno, di un contributo di lire

933.088.000, ai sensi della legge 4 novembre 1963 n. 1457 e suc cessive modificazioni e integrazioni.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Con rilievo istruttorio n. 142 del 26 maggio 1978, l'ufficio di

controllo sugli atti del ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato restituiva il provvedimento osservando che, per effetto dell'art. 65 d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, a decorrere dal

1° gennaio 1978, le funzioni amministrative in materia di consor

zi industriali sono state trasferite alle regioni ad autonomia ordi

naria e che, di conseguenza, deve ritenersi cessata ogni compe tenza di intervento dello Stato nella materia stessa.

Nelle controdeduzioni l'amministrazione sosteneva la legittimità del provvedimento richiamandosi alla natura speciale della le

gislazione in favore della zona del Vajont, finalizzata a fronteg

giare eventi del tutto particolari ed eccezionali. Riteneva, inoltre, di suffragare il proprio assunto individuando un duplice ordine

di conseguenze che deriverebbero, sul piano giuridico ed econo

mico, dall'accoglimento della tesi contraria.

Sotto il primo riflesso veniva fatto presente che risultano ope

ranti, in base alla cennata legislazione sul Vajont, due distinti

consorzi ai fini della infrastrutturazione industriale della zona e,

cioè, quello di Belluno, al quale si riferisce il provvedimento in

esame, e quello di Pordenone; poiché la normativa del d. pres. n. 616 del 1977 riguarda soltanto le regioni ad autonomia ordi

naria, ne deriverebbe che spetterebbero alla Regione Veneto le

competenze relative al consorzio industriale di Belluno, mentre

continuerebbero ad essere esercitate dallo Stato quelle relative al

consorzio di Pordenone, il che significherebbe che, nella mate

ria, l'autonomia della regione ordinaria verrebbe a risultare inspie

gabilmente più ampia di quella della Regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.

Sotto il profilo economico si faceva poi rilevare che la infra strutturazione costituisce un presupposto ai fini della concessione

degli incentivi statali agli insediamenti industriali e, quindi, il

prevedibile ritardo, da parte della Regione Veneto, nell'eserci zio delle cennate competenze, già dello Stato, determinerebbe una discriminazione nello sviluppo industriale ed economico dei due distinti ambiti territoriali e conseguentemente delle due predette regioni. (Omissis)

Diritto. — Premesso che l'art. 65 d. pres. 24 luglio 1977 n. 616 ha trasferito alle regioni ad autonomia ordinaria (con il solo li mite delle competenze statali in connessione con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ii cui alla legge 2 maggio 1976 n. 183) le funzioni amministrative in materia di consorzi indu

striali, deve puntualizzarsi che il carattere di specialità della nor mativa concernente il Vajont non può razionalmente essere as

sunto a fondamento della permanenza nello Stato delle funzioni

medesime. E ciò perché, a tacere d'altro, nessuna salvezza può ri

cavarsi, neppure per implicito, dal richiamato d. pres. n. 616 del 1977 il quale prevede (art. 125, 2° comma) che nella competenza dello Stato resta soltanto la definizione dei procedimenti conse

guenti ad impegni assunti, anche nel conto dei residui, ante

riormente alla data del 1° gennaio 1978.

Quest'ultima situazione non si verifica nel caso in esame, né

potrebbe aver rilievo il richiamo alle funzioni di indirizzo e di coordinamento che spettano allo Stato nelle materie trasferite (art. 3 legge n. 382 del 1975 e art. 4 d. pres. n. 616 del 1977) giacché, pure a tralasciare il fatto che non risulta seguito il pro cedimento per dette ipotesi prescritto, è certo che il provvedi mento di cui si tratta non costituisce esercizio di funzione di in dirizzo e di coordinamento, bensì' di concreto intervento ope rativo.

Quanto, infine, all'asserita discriminazione tra regioni ad auto nomia speciale e ad autonomia ordinaria e alle conseguenze che di fatto potrebbero derivarne ai fini della concessione degli in centivi statali agli insediamenti industriali, i quali presuppon gono l'intervenuta infrastrutturazione delle zone, è appena il caso di rilevare che le considerazioni dell'amministrazione —

quale ne sia il fondamento —- non possono che restare estranee alla valutazione di legittimità del provvedimento che pertanto va dichiarato non conforme a legge.

Per questi motivi, ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto in epigrafe.

CORTE DEI CONTI; Sezione II; decisione 8 novembre 1978, n.

210; Pres. D'Acunzo, Rei. Mastelloni; Proc. gen. c. Campo e altri (Avv. Cervati, De Leone, C. m. Barone, Zammit).

Responsabilità contabile e amministrativa — Successori a titolo universale del dipendente defunto — Sussistenza.

Responsabilità contabile e amministrativa — Appropriazione di valori da parte del dipendente — Controllo del superiore ■—

Impossibilità di espletamento per carenza di personale se

gnalata al ministero — Esclusione.

Rispondono del danno arrecato all'erario da funzionario defun to i successori a titolo universale di esso (nella specie, è stata dichiarata la responsabilità dei figli, e non della vedova, sem

plice legatario ex lege).(l) Va esente da responsabilità il funzionario (nella specie, titolare

di un consolato), per il danno erariale conseguente a sottra

zione di valori da parte di un dipendente, di cui all'epoca non

risultavano precedenti sfavorevoli, al quale erano stati affidati mansioni e compiti non suoi e non controllabili, per la ca

renza del personale addetto all'ufficio, segnalata al competente ministero, il quale rispose di non potervi ovviare. (2)

La Corte, ecc. — Fatto. — Verso la metà del luglio 1963 il

cancelliere Paolo Campo, in servizio presso la rappresentanza consolare di Boston sottrasse un assegno di $ 15.000 pervenuto al consolato dalla First National Bank a causa di un errore del

l'Istituto italiano dei cambi che avrebbe dovuto, invece, effet

tuare la rimessa a favore del consolato generale di Chicago. Il predetto funzionario incassò l'assegno e dispose dell'intera

somma per pagare — secondo quanto egli stesso ebbe ad affer

mare — alcuni debiti. Successivamente, al fine di coprire o ri

tardare la scoperta dell'irregolarità commessa, occultò, sottraen

dolo dal corriere in arrivo, il telespresso n. 74/12805 in data 24

(1) Nel senso che la responsabilità amministrativa si trasmette agli eredi del pubblico dipendente è la costante giurisprudenza (che af fronta il problema dal punto di vista della sussistenza della legitti mazione passiva all'azione di responsabilità): Corte conti, Sez. II, 25

gennaio 1978, n. 10, Foro it., 1978, III, 119, con nota di richiami ed osservazioni di A. Lener (il quale evidenzia come, in dottrina, la

questione sia, attualmente, oggetto di un vivace dibattito), cui adde Corte conti, Sez. II, 9 giugno 1976, n. 41, id., Rep. 1977, voce Re

sponsabilità contabile, n. 78; Sez. I 22 novembre 1976, n. 118, ibid., n. 144; Sez. II 14 marzo 1977, n. 45, ibid., n. 146; 18 gennaio 1974, n. 1, id., Rep. 1974, voce cit., n. 108; Sez. giur. reg. sic. 13 gennaio 1971, n. 919, id., Rep. 1972, voce cit., n. 204; 28 gennaio 1971, n.

922, ibid., n. 205; Sez. II 30 ottobre 1971, n. 61, id., 1972, III, 262; Sez. I 28 settembre 1968, n. 43, id., 1969, III, 192, con nota di ri chiami.

Nel senso che il giudizio di responsabilità, invece, non è instaura bile nei confronti del coniuge del defunto dipendente, in quanto sem

plice legatario ex lege, Corte conti, Sez. I, 21 gennaio 1971, n. 7, id., Rep. 1971, voce cit., n. 190; Sez. giur. reg. sic. 24 ottobre 1968, n. 853, ibid., n. 191; 12 dicembre 1967, n. 829, id., Rep. 1970, voce cit., n. 73; 29 gennaio 1966, n. 50, id., 1967, III, 67, con nota di ri

chiami; va osservato, però, che la giurisprudenza citata, come, del

resto, la decisione sopra riportata, fa riferimento alla disciplina delle successioni per causa di morte contenuta nel codice civile prima del la c. d. «riforma del diritto di famiglia», attuata con legge 19 mag gio 1975 n. 151.

(2) La giurisprudenza è costante nell'affermazione che lo stato di necessità in cui si trovi il pubblico dipendente o l'eccezionalità della situazione in cui il medesimo operi escludono la sussistenza dell'ele mento della colpa nel comportamento produttivo del danno; Corte conti, Sez. giur. reg. sic., 24 giugno 1976, n. 1124, Foro it., 1977, III, 266. Situazioni analoghe, qualificate come casi in cui l'azione è stato compiuta per forza maggiore, sono state ritenute rilevanti nella stessa misura: Sez. riun. 23 settembre 1974, n. 161, id., Rep. 1975, voce Responsabilità contabile, n. 21 (caso di coesistenza di assoluta penuria di personale in un ufficio in grande espansione e impossibilità di controllo dell'attività); Sez. II 21 febbraio 1974, n. 4, ibid., n. 22

(caso di lavoro straordinario e improvviso che abbia distolto il per sonale di un ufficio dai suoi normali compiti); Sez. giur. reg. sic. 16 dicembre 1970, n. 917, id., Rep. 1972, voce cit., n. 49 (caso di pre caria organizzazione dell'ente e di persistente mancanza di un diret tore amministrativo).

È stata, inoltre, esclusa la responsabilità quando (come nel caso in

esame) il danno sia causato dall'attività delittuosa di un altro dipen dente, posta in essere con accorgimenti tali da consentirne la sco perta: Corte conti, Sez. II, 21 maggio 1975, n. 41, id., Rep. 1976, voce cit., n. 15; Sez. I 4 aprile 1975, n. 27, id., 1976, III, 592, con nota di richiami.

In altre ipotesi è stato giustificato l'esercizio del potere di ridu zione dell'addebito, da parte della corte, in relazione a particolari si tuazioni in cui si è venuto a trovare il dipendente responsabile: ca rente situazione organizzativa (Corte conti, Sez. I, 2 luglio 1976, n. 59, id., Rep. 1976, voce cit., n. 76), difetto di vigilanza da parte de gli organi competenti (Corte conti, Sez. II, 22 novembre 1975, n. 130, ibid., n. 77), cattiva organizzazione dell'ufficio per difetto di perso nale e ristrettezza dei locali (Corte conti, Sez. l'I, 18 novembre 1974, n. 90, id., Rep. 1975, voce cit., n. 104).

Per riferimenti sulla responsabilità in vigilando del superiore ge rarchico, Corte conti, Sez, giur. reg. sic., 16 febbraio 1978, n. 1176, id., 1979, III, 214, con nota di richiami; nel senso che al superiore gerarchico, tanto più se di qualifica elevata e con compiti di coordi namento e di organizzazione, non è addebitabile l'omissione di con trollo su tutte le singole e minute operazioni che deve compiere l'im piegato (nella specie, impiegato postale addetto al servizio di spor tello per l'accettazione delle assicurate), Corte conti, Sez. I, 28 set tembre 1968, n. 43, id., 1969, III, 192, con nota di richiami.

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