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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione di Latina; sentenza 23 marzo 1979, n. 15;...

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Sezione di Latina; sentenza 23 marzo 1979, n. 15; Pres. Tozzi, Est. Di Napoli; Roccardi (Avv. Pietrosanti) c. Comune di S. Felice Circeo Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 257/258-265/266 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171165 . Accessed: 28/06/2014 18:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.32 on Sat, 28 Jun 2014 18:54:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione di Latina; sentenza 23 marzo 1979, n. 15; Pres. Tozzi, Est. Di Napoli; Roccardi (Avv.Pietrosanti) c. Comune di S. Felice CirceoSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 257/258-265/266Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171165 .

Accessed: 28/06/2014 18:54

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

che ciascun ministero avesse « un » sottosegretario di Stato, il

quale poteva sostenere la discussione degli atti e delle proposte del ministro nel ramo del Parlamento a cui apparteneva. Le attribu zioni dei sottosegretari venivano poi integrate dagli art. 2 e 3 r. d. 1°

marzo 1888 n. 5247, che stabilivano che gli stessi sottosegretari, oltre a coadiuvare il ministro e ad esercitare nel rispettivo dica stero i compiti loro delegati o attribuiti con apposito regola mento, rappresentavano il ministro in caso di assenza od impe dimento.

L'art. 2, 1° comma, del successivo r. d. 1. n. 1100 del 1924, con vertito nella legge 21 marzo 1926 n. 597, apportò, però, modifi che alle attribuzioni dei sottosegretari, che da supplenti di diritto divennero semplici delegati del ministro. Nella formulazione del l'articolo i sottosegretari sono indicati genericamente al plurale (« I sottosegretari di Stato non hanno attribuzioni proprie ed eser

citano, nel rispettivo dicastero, le attribuzioni che loro vengono delegate dal ministro »), onde potrebbe argomentarsi che la nuova

disposizione abbia inteso innovare il precedente criterio di uni cità. In questo senso si è espressamente pronunciato il Consiglio di Stato in due decisioni della sesta sezione (n. 22 del 27 gennaio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Amministrazione dello Stato, n.

44, e n. 286 del 20 marzo 1962, id., 1962, III, 332).

In ordine a quanto precede, il segretario generale delegato al controllo sugli atti di Governo, con relazione in data 30 gennaio 1980, ha segnalato il problema al presidente della Corte dei conti

per il suo deferimento alla sezione del controllo, non ravvisando

l'esigenza di esperire atti istruttori.

Il presidente della corte, ritenendo che nella fattispecie, sia individuabile una questione di massima di particolare importan za, ne ha disposto il deferimento alla sezione del controllo, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 r. d. n. 1214 del 1934; a tal uopo, con ordinanza 30 gennaio 1980 ha convocato la sezione per l'adu

nanza odierna.

Diritto. — La Costituzione, come è noto, nulla dispone in or dine ai sottosegretari di Stato, onde la loro permanenza nel vi

gente ordinamento, sia pure come organi non costituzionali e

pertanto non necessari al funzionamento del Governo, continua

ad essere disciplinata dalla precedente normativa, con le modifi

cazioni recate da successive disposizioni di legge.

Osserva, in proposito, la sezione che l'art. 2, 1° comma, r. d. 1.

10 luglio 1924 n. 1100 — che contempla genericamente «sotto

segretari di Stato » che « esercitano nel rispettivo dicastero le at

tribuzioni che loro vengono delegate dal ministro » — anche nel

l'ipotesi in cui non debba ritenersi abrogativo dell'intero art. 2

legge 12 febbraio 1888 n. 5195 e degli art. 2 e 3 r. d. 1° marzo

1888 n. 5247, non esaurisce i propri effetti nell'ambito della di

sciplina delle attribuzioni dei sottosegretari.

A parte, infatti, la considerazione che l'abolizione della fun

zione di rappresentanza del ministro assente od impedito, in pre cedenza attribuita ai sottosegretari, potrebbe ricollegarsi al venir

meno del principio di unicità — essendo presupposto dell'attri

buzione ope legis di tale funzione, senza alcuna norma diretta a

disciplinarne l'esercizio in presenza di più organi interessati, l'esi

stenza di un solo sottosegretario — sembra indubbio che la ge nerica formulazione dell'art. 2 r.d.l. n. 1100 del 1924 ha quanto meno ingenerato una situazione di incertezza interpretativa, che, unitamente alle esigenze connesse al successivo moltiplicarsi delle

funzioni politiche ed amministrative dei ministri, ha determinato,

già sotto il vigore dello Statuto albertino, una costante prassi co

stituzionale che ammette la pluralità dei sottosegretari nell'am

bito dei singoli dicasteri.

In presenza di una disciplina non precisa né esauriente della

materia, si è dunque formata una consuetudine secundum legem che costituisce coerente svolgimento e specificazione della por tata del precetto legislativo concernente la distribuzione dei sotto

segretari di Stato presso i ministeri e che è stata recepita nel

vigente ordinamento, nel quale, anzi, si è ulteriormente consoli

data. Costituiscono, infatti, attuazione sul piano legislativo e re

golamentare di tale consuetudine le numerose disposizioni parti

colari che, con riguardo a singole materie o settori di intervento, stabiliscono che i ministri possano delegare « un » sottosegreta rio di Stato a sostituirli (così, a titolo esemplificativo, art. 146 d.

pres. 10 gennaio 1957 n. 3; art. 1 d. pres. 15 novembre 1965 n.

1390; art. 5 legge 1° dicembre 1971 n. 1101; art. 5 legge 24 dicem

bre 1979 n. 651) e che implicitamente prevedono la presenza di

più sottosegretari nell'ambito dei singoli ministeri (ad esempio, art. 8 legge 30 aprile 1976 n. 374).

Alla luce di quanto precede, la sezione non ritiene che il de

creto al suo esame presenti aspetti di illegittimità. Per questi motivi, ammette al visto e alla conseguente registra

zione il provvedimento in epigrafe.

I

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione di Latina; sentenza 23 marzo 1979, n. 15; Pres.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione di Latina; sentenza 23 marzo 1979, n. 15; Pres. Tozzi, Est. Di Napoli; Roccardi (Avv. Pietrosanti) c. Comune di S. Felice Circeo.

Edilizia e urbanistica — Costruzione in difformità della licenza — Ordinanza di demolizione — Legittimità — Mancanza di modificazione delle superfici utili — Irrilevanza (Legge 28 gen naio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art. 15).

Edilizia e urbanistica — Costruzione in difformità della licenza — Ultimazione prima dell'entrata in vigore della nuova norma tiva — Applicazione del nuovo sistema sanzionatorio — Legitti mità (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15).

Edilizia e urbanistica — Costruzione in difformità della licenza — Ordinanza di demolizione dell'intero edificio — Illegitti mità — Fattispecie (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15).

È legittima l'ordinanza di demolizione di una costruzione avente

una configurazione planivolumetrica difforme dal progetto ap

provato, anche se le varianti apportate al progetto non compor tino modificazione delle superfici utili (nella specie, erano stati

costruiti due piani seminterrati non previsti nel progetto, in

edificio in zona fortemente scoscesa). (1)

È legittima l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio alla

costruzione, in difformità dalla licenza edilizia, ultimata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, purché essa non

sia già stata oggetto di procedimento concluso anteriormente. (2)

Nel caso nel quale siano stati costruiti due piani seminterrati non

previsti nella concessione edilizia, è illegittima l'ordinanza di

demolizione dell'intero fabbricato, anziché della sola sua parte

abusiva, oppure, se questa non sia separabile da quella auto

rizzata, anziché l'ingiunzione di pagamento del doppio del suo

valore. (3)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione di Latina; sentenza 9 marzo 1979, n. 3; Pres.

Tozzi, Est. Giulia; Pratillo e altro (Avv. Lubrano) c. Comu

ne di Fondi (Avv. Scipione).

Comune e provincia — Costruzione abusiva — Provvedimento

sanzionatorio — Assenza del sindaco — Emanazione da parte dell'assessore anziano — Legittimità (R. d. 4 febbraio 1915 n.

148, t. u. della legge comunale e provinciale, art. 157).

Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Acquisizione al

patrimonio comunale — Mancata audizione della commissione

edilizia — Legittimità (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15).

Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Acquisizione al

patrimonio comunale — Utilizzabilità pubblica — Legittimità — Fattispecie (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15).

(1) Sostanzialmente nello stesso senso, v. i precedenti richiamati in

nota a Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 1976, n. 988, Foro it., 1977,

III, 253, sotto il profilo dell'applicabilità della sanzione pecuniaria

(la decisione aveva affermato la legittimità della sanzione pecuniaria inflitta per una costruzione in difformità dalla licenza, anche se non

contrastante con gli strumenti urbanistici). Nello stesso senso, v. T.A.R. Liguria 31 luglio 1974, n. 27, id.,

1975, III, 182, con nota di richiami, che ha affermato la legittimità della sanzione pecuniaria per la realizzazione di tre alloggi non au

torizzati dalla licenza, nel sottotetto, ancorché non destinati ad alte

rare la cubatura, e, in genere, le dimensioni della costruzione.

(2) La sentenza si orienta nel senso dell'applicazione della nuova

normativa a costruzioni preesistenti, più decisamente di T.A.R. Sici

lia, Sez. Catania, 1" febbraio 1978, n. 40, Foro it., 1979, III, 279,

con nota di richiami, che afferma l'applicabilità del nuovo sistema

sanzionatorio alle costruzioni iniziate precedentemente alla sua en

trata in vigore, purché esse siano ultimate successivamente.

T.A.R. Abruzzo, Sez. L'Aquila, 27 giugno 1979, n. 324, Trib. amm.

reg., 1979, I, 2836, ha affermato l'applicabilità della nuova disciplina al procedimento in corso all'entrata in vigore di essa, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per una costruzione abusiva.

T.A.R. Calabria 20 aprile 1977, Foro it., 1978, III, 155, con no

ta di richiami, ha però dichiarato non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 25, 2° comma, Cost., la questione di illegittimità co

stituzionale degli art. 15 e 21 legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella

parte in cui non escludono l'applicazione retroattiva delle san

zioni amministrative per costruzioni realizzate prima dell'entrata in

vigore della legge stessa.

(3) Nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 ottobre 1978, n.

815, Foro it., 1980, III, 85, con nota di richiami, che ha dichia

rato illegittima l'ordinanza di riduzione in pristino di opere costruite

in difformità dalla licenza, se -non siano state individuate le parti difformi.

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PARTE TERZA

Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Acquisizione gra tuita al patrimonio comunale — Questioni di costituzionalità -— Manifesta infondatezza (Cost., art. 3, 42; legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15).

È legittimo il provvedimento sanzionatorio di una costruzione

abusiva, che sia stato emanato dall'assessore comunale anziano, in assenza del sindaco (in motivazione è precisato che una si

mile sostituzione si basa direttamente sulla legge, e che perciò era irrilevante la delega nella specie rilasciata dal sindaco). (4)

È legittimo l'ordine di acquisizione gratuita al patrimonio indi

sponibile del comune di una costruzione abusiva, disposto senza

la previa audizione della commissione edilizia comunale. (5) E legittimo l'ordine di acquisizione gratuita al patrimonio indi

sponibile del comune di una costruzione abusiva in zona de

stinata a parcheggio dal piano regolatore, se nella motivazione

è affermata la utilizzabilità a parcheggio coperto della costru

zione stessa. (6) È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in

riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 15 legge 28 gennaio 1977

n. 10, che prevede l'acquisizione al patrimonio indisponi bile del comune della costruzione abusiva e del relativo se

dime, senza che al proprietario venga corrisposta una inden

nità (nella motivazione è precisato che nella specie era irrile

vante la medesima questione profilata nel senso che tale acqui sizione colpisce anche il proprietario dell'area rimasto estraneo

all'illecito commesso dal costruttore). (7) È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 15 legge 28 gennaio 1977

n. 10, che fa dipendere l'acquisizione gratuita al patrimo nio indisponibile del comune della costruzione abusiva dal

la circostanza che la costruzione stessa sia utilizzabile a fini

pubblici. (8)

(4) Nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 1974, n.

162, Foro it., Rep. 1974, voce Comune, n. 48, che ha affermato che l'as

sessore anziano non ha bisogno di delega per firmare atti di compe tenza del sindaco, in caso di impedimento di questi (nella specie, si trattava di una licènza edilizia, che il sindaco non poteva firmare,

perché autore del progetto). Sempre nel senso della non necessità della delegazione, perché l'as

sessore anziano possa emettere atti di competenza del sindaco, o an che dell'assessore delegato, se è indicata la ragione dell'impedimento di questi, Sez. V 3 dicembre 1968, n. 1763, id., Rep. 1968, voce

cit., n. 73; però la medesima Sez. V 7 aprile 1967, n. 226, id., Rep. 1967, voce cit., n. 57, ha affermato l'illegittimità di un provvedi mento firmato dall'assessore anziano invece del sindaco, perché man cava l'indicazione dell'impedimento di quest'ultimo che giustificava la sua sostituzione.

Per altri riferimenti, sulla competenza del sindaco, e non di altri

organi comunali, ad emanare il provvedimento di acquisizione gratuita di una costruzione abusiva, T.A.R. Lazio, Sez. Latina, 13 luglio 1979, n. 43, Trib. amm. reg., 1979, I, 2499, in conformità dell'orientamento

giurisprudenziale consolidato nello stesso senso, in relazione, in ge nere, ai provvedimenti repressivi in materia edilizia: Cons. Stato, Sez.

V, 18 novembre 1977, Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia e urbani

stica, n. 629; T.A.R. Campania 21 dicembre 1976, n. 788, id., Rep. 1977, voce cit., n. 883; T.A.R. Emilia-Romagna 12 marzo 1975, n.

128, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1358; Cons. Stato, Ad. plen., 17

maggio 1974, n. 5, id., 1975, III, 106, con nota di richiami.

(5, 9-10) Le massime sono conformi all'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo il quale non sono illegittimi i provvedi menti repressivi nei confronti di costruzioni abusive, che il sindaco abbia emesso senza sentire preventivamente il parere della commis sione edilizia comunale: T.A.R. Campania 5 aprile 1978, n. 367, Foro

it., Rep. 1978, voce Edilizia e urbanistica, n. 650. Per l'applicazione del principio al provvedimento di inflizione di

una sanzione pecuniaria: Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 1976, n.

1352, id., Rep. 1977, voce cit., n. 976; T.A.R. Veneto 24 aprile 1975, n. 106, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1363; T.A.R. Val d'Aosta 26 feb braio 1975, n. 1, ibid., n. 1364.

Per l'applicazione del principio all'ordine di sospensione dei lavori: T.A.R. Piemonte 26 marzo 1975, n. 86, ibid., n. 1168; Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 1972, n. 188, id., Rep. 1972, voce cit., m. 733; 24 ottobre 1969, n. 1069, id., Rep. 1969, voce Piano regolatore, n. 571; 3 dicembre 1968, n. 1759, id., Rep. 1968, voce cit., n. 505; 10 di cembre 1965, n. 1099, id., Rep. 1965, voce cit., n. 512; 10 dicem bre 1962, n. 1097, id., Rep. 1962, voce cit., n. 428.

Per l'applicazione del principio alla diffida a demolire: Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 1978, n. 1223, Cons. Stato, 1978, I, 1873; 23 marzo 1971, n. 306, Foro it., Rep. 1971, voce Edilizia e

urbanistica, n. 647; 3 novembre 1970, n. 877, id., Rep. 1970, voce Piano

regolatore, n. 573; 24 ottobre 1969, n. 1069, id., Rep. 1969, voce

cit., n. 571; 3 dicembre 1968, n. 1759, id., Rep. 1968, voce cit., n. 505; 16 giugno 1967, n. 666, id., Rep. 1967, voce cit., n. 561; 10 dicembre 1965, n. 1099, id., Rep. 1965, voce cit., n. 512.

Per l'applicazione del principio all'ordine di demolizione: Cons.

Stato, Sez. V, 22 aprile 1977, n. 348, id., Rep. 1977, voce Edilizia e urbanistica, n. 843; Sez. II 10 dicembre 1974, n. 1324/73, ibid.,

Ill

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIE

MONTE; sentenza 7 marzo 1979, n. 158; Pres. Lo Jacono, Est.

Giaccardi; De Nucci (Avv. Levi, Lugodoroff) c. Comune di Lanzo Torinese (Avv. Siniscalco).

Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Ordine di demo lizione — Mancata audizione della commissione edilizia — Le

gittimità — Acquisizione al patrimonio del comune — Man

cata audizione della commissione edilizia — Legittimità (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15).

Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Acquisizione al

patrimonio del comune — Difetto di motivazione — Illegitti mità — Fattispecie (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15; legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, tutela e uso del suolo, art. 64).

È legittima l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva, che sia stata emanata dal sindaco (nella specie, dal commissa rio prefettizio) senza la preventiva audizione della commissione

edilizia. (9) È legittima l'ordinanza di acquisizione gratuita di una costruzio

ne abusiva al patrimonio indisponibile del comune, che sia stata

emanata dal sindaco senza la preventiva audizione della com

missione edilizia. (10) È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco dispone l'acqui

sizione gratuita di una costruzione abusiva al patrimonio indi

sponibile del comune senza una motivazione sulla insussistenza

del contrasto tra tale costruzione e rilevanti interessi urbani

stici e ambientali, e sulla utilizzabilità della costruzione stessa a fini pubblici. (Il)

I

Il Tribunale, ecc. — Preliminarmente il collegio osserva che i motivi del ricorso debbano essere esaminati dando la precedenza a quelli il cui eventuale accoglimento assicuri una maggiore sod disfazione dell'interesse del ricorrente.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che a norma dell'art.

15, 12° comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10 è esclusa ogni san zione quando, come nel caso in esame, le varianti al progetto non

comportino modifica delle superfici utili.

Il motivo è infondato. E invero, la variante deve ritenersi abu siva ai sensi del 12° comma del citato art. 15 non solo quando le opere divergenti dalla concessione modifichino le superfici utili, ma anche — fra l'altro — quando esse alterino la sagoma, e cioè la conformazione planivolumetrica, delle costruzioni. Nel caso in esame, la variante deve ritenersi abusiva perché la realiz

zazione dei due piani seminterrati ha prodotto una indubbia mo difica della sagoma approvata.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, essendo stati i lavori ultimati nel 1973, il sindaco doveva applicare la legge n.

765 del 1967 e non la legge n. 10 del 1977. Secondo l'art. 13 legge

n. 842; T.A.R. Lombardia 27 novembre 1974, n. 54, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1302; T.A.R. Lazio, Sez. II, 19 giugno 1974, n. 5, id., Rep. 1974, voce cit., n. 595; Cons, giust. amm. sic. 27 ottobre

1972, n. 472, id., Rep. 1972, voce cit., n. 732; Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 1972, n. 188, ibid., n. 733; 15 febbraio 1972, n. 104, ibid., n. 734; 9 novembre 1957, n. 922, id., Rep. 1957, voce Piano

regolatore, n. 191'. Contra, Sez. V 8 maggio 1973, n. 472, id., Rep. 1973, voce Edilizia e urbanistica, n. 642.

(6, 11) Sulla motivazione del provvedimento di acquisizione gra tuita al patrimonio indisponibile del comune di una costruzione

abusiva, T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 1° febbraio 1978, n. 40, Foro

it., 1979, III, 279, con nota di richiami, che ha richiesto l'indica zione che tale costruzione è utilizzabile per l'edilizia residenziale

pubblica. Successivamente, su tale motivazione, v. T.A.R. Abruzzo, Sez.

L'Aquila, 31 gennaio 1979, n. 28, Trib. amm. reg., 1979, I, 954; e, soprattutto, Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1979, n. 593,, Cons. Stato, 1979, I, 1378, che, molto articolatamente, richiede una motivazione sulla sussistenza di tutti e tre i requisiti di legittimità di tale acqui sizione: l'inottemperanza all'ordine di demolizione della costruzio ne abusiva, la sua compatibilità, con rilevanti interessi urbanistico ambientali, e la sua utilizzabilità a fini pubblici.

(7-8) Sulla costituzionalità o meno, sotto vari profili, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, v. la nota di richiami a T.A.R. Calabria 20 aprile 1977, Foro it., 1978, III, 155, già citata nella nota alla massima n. 2, ai quali adde, successivamente, T.A.R. Lazio, Sez.

Latina, 13 luglio 1979, n. 43, Trib. amm. reg., 1979, I, 2499, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituziona lità dell'acquisizione gratuita della costruzione abusiva, per pretesa violazione dell'art. 42 Cost., in quanto non è previsto un indennizzo

per essa.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

n. 765, quando la riduzione in pristino è impossibile, come nella

fattispecie, deve applicarsi la sanzione pecuniaria. Il motivo è infondato, perché la legge n. 10 del 1977 contiene

una disciplina rispondente ad una diversa valutazione dell'inte

resse pubblico nel settore edilizio. Per tale ragione detta legge

per le parti in cui provvede alla soddisfazione dell'interesse pub blico in modo diverso rispetto alle leggi precedenti ha immedia

ta efficacia anche sui rapporti giuridici sorti in precedenza e non

ancora esauriti.

Pretanto, a partire dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, le sanzioni (amministrative) da essa previste si ap

plicano anche agli illeciti edilizi compiuti anteriormente, a meno

che gli stessi non abbiano già dato luogo a procedimenti conclu

sivi prima della sua entrata in vigore.' Non diversamente l'adu

nanza plenaria (dee. 17 maggio 1974, n. 5, Foro it., 1975, III,

106), in ordine ai limiti temporali di applicabilità della sanzione

pecuniaria introdotta con l'art. 13 della legge n. 765 del 1967, ritenne che dovesse prescindersi dalla data di esecuzione delle

opere abusive e tenersi conto della normativa in vigore al mo

mento in cui il comune operava la scelta fra demolizione e non

demolizione (con conseguente applicazione, in quest'ultimo caso, della sanzione pecuniaria).

Il principio della ultrattività della norma più favorevole resta

circoscritto alle sole sanzioni penali e non è estensibile, data la

sua eccezionalità, alle sanzioni amministrative. D'altro canto, que ste ultime, nella materia urbanistica, diffìcilmente sono assimila

bili alle sanzioni penali, perché di solito mirano non tanto ad una

finalità punitiva, quanto piuttosto a porre rimedio alla turbativa

recata all'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, alla demoli

zione delle opere che contrastano con rilevanti interessi urbani

stici o ambientali, prevista dall'art. 15, 8° comma, legge 10/1977). La circostanza, quindi, che un illecito edilizio sia stato com

piuto sotto l'impero della precedente normativa non preclude l'ap

plicazione della nuova disciplina sanzionatoria alla situazione esi

stente al momento della sua entrata in vigore. È vero che qualche perplessità è stata manifestata proprio per

quelle ipotesi in cui — come nella fattispecie in esame — ci si

trova di fronte ad opere eseguite in difformità dalla licenza edi

lizia, e ciò perché l'art. 18, 1° comma, legge n. 10 del 1977 fa

salve le licenze edilizie rilasciate prima della sua entrata in vigore

(con la conseguenza, si sostiene, che in questo caso continuereb

bero ad applicarsi sanzioni e procedure previste dalla vecchia nor

mativa per le costruzioni in difformità).

Ma il collegio ritiene che nemmeno l'art. 18 comporti, sia pure nell'ambito testé delimitato, una ultrattività della cessata disci

plina sanzionatoria. Esso ha semplicemente disposto che le li

cenze edilizie rilasciate per il passato (e non utilizzate, in tutto

o in parte) non decadono con l'entrata in vigore della legge n. 10

del 1977; da tale momento, però, esse vanno considerate a tutti

gli effetti (anche a quelli sanzionatori) alla stessa stregua delle

concessioni.

Il primo motivo è articolato in tre censure. Con la prima si

contesta che siano stati realizzati due piani seminterrati non pre visti in progetto. Sostiene il ricorrente che per la forte pendenza del terreno si è avuta una modifica della quota di impostazione dei plinti di fondazione, con la creazione di una porzione vuota

al di sotto del piano terra. Tale porzione, inaccessibile e inabi

tabile, non dovrebbe essere computata ai fini della cubatura.

La censura è infondata. Lo stesso ricorrente ammette di avere

realizzato « una porzione vuota al di sotto del piano terra » e

tanto basta a concretare una difformità dal progetto approvato, a

prescindere dall'asserita circostanza della inabilità e inaccessibi

lità della detta porzione vuota.

Irrilevante è poi che il comune abbia determinato la volume

tria dei due piani seminterrati, sia perché ciò è stato fatto — come

si evince dall'interpretazione complessiva dell'atto impugnato —

per dimostrare che, a causa dell'entità (desumibile anche dalla

cubatura) della modifica architettonica apportata, l'opera era to

talmente difforme dal progetto approvato, sia perché la determi

nazione della cubatura non produce alcuna conseguenza in ordine

agli ulteriori effetti che dal provvedimento possono derivare (de

molizione di ufficio o acquisizione gratuita).

Con la seconda censura del primo motivo, il ricorrente deduce

che i portici ed i terrazzi sono conformi al progetto approvato. La censura è infondata, perché la difformità del progetto dei

portici e delle terrazze è stata ritenuta dal provvedimento impu

gnato in base alla relazione dell'ufficio tecnico comunale, la er

roneità della quale non è stata in alcun modo provata dal ri

corrente.

Con l'ultima censura del primo motivo, il ricorrente deduce

l'illegittimità dell'ordine di demolizione dell'intero fabbricato per l'esecuzione di alcune opere abusive.

La censura è fondata. Il collegio ritiene che nell* fattispecie in esame non ricorra l'ipotesi della difformità totale (che si ha quan do l'intervento effettivamente realizzato rappresenti un quid novi, e cioè un'entità del tutto diversa dall'oggetto della concessione, come — per fare un esempio — se si costruisca un villino in

luogo di un capannone industriale), bensì' quella della difformità

parziale. Quest'ultima sussiste — come si deduce agevolmente dal l'art. 15, 11° comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10 — quando siano realizzate, insieme ad opere conformi al titolo concessio

nale, opere da esso difformi. Pertanto, rientrano in tale figura (e

possono, in concreto, essere entrambe presenti) sia le c. d. dif

formità qualitative (esplicazione all'interno della sagoma auto rizzata di una diversa attività edificativa) sia le c. d. difformità

quantitative (esplicazione di attività edificatoria al di fuori della

sagoma autorizzata), sempreché sussista una restante parte con

forme al titolo concessionale.

Orbene, la presenza nell'edificio di cui si tratta, di una parte conforme al progetto approvato emerge dalla stessa elencazione

delle difformità contestate. Se si prescinde dai rilievi secondari

(le modifiche ai terrazzi, l'aumento del numero dei balconi e i

cambiamenti nei prospetti; e non è da escludere che talune infrazio

ni minori possano rientrare, sussistendone i requisiti, nell'ambito

della variante abusiva disciplinata dal 12° comma del citato art.

15), esse sostanzialmente sono costituite: dalla realizzazione di

due piani seminterrati (peraltro, nello stesso provvedimento impu gnato si afferma che il terreno su cui la costruzione è sorta è in

forte pendenza, mentre nel progetto era raffigurato in piano, e ciò

ha reso necessaria la modifica della quota di impostazione dei

plinti di fondazione) e da una maggiore superficie coperta di

mq 22, con aumento della cubatura di me. 66, sia al piano terra

sia al primo piano. Non c'è dubbio, quindi, che la fattispecie in esame debba es

sere disciplinata dall'I 1° comma dell'art. 15 più volte citato, il

quale, secondo che le opere difformi siano o meno fisicamente

separabili da quelle conformi, prevede la loro demolizione ovvero

l'applicazione di una sanzione pari al doppio del valore delle par ti costruite in difformità. Il provvedimento del comune di San

Felice Circeo, muovendo dall'erroneo presupposto che l'opera fos

se stata eseguita in totale difformità, ha illegittimamente ordinato

la demolizione dell'intero edificio.

Per quanto precede, il ricorso va accolto e l'impugnata ordi

nanza deve essere annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti del

l'amministrazione. Per questi motivi, ecc.

II

Il Tribunale, ecc. —; Con il primo motivo i ricorrenti deduco

no che l'impugnata ordinanza di acquisizione al patrimonio co

munale delle opere edilizie abusive da essi eseguite reca un firma

che non è quella del sindaco, ma di un soggetto, l'assessore Franco

Sotis, carente di qualsiasi potere in materia urbanistico-edilizia.

Al riguardo è risultato dalla produzione difensiva del comune

di Fondi che il predetto soggetto, nella sua qualità di assessore

anziano, è stato espressamente incaricato dal sindaco, con lettera

del 30 settembre 1978 (esibita in atti), di sostituirlo nell'esercizio

delle proprie funzioni dal 2 al 7 ottobre, stante la prevista as

senza dal comune in quel periodo sia del sindaco che dell'assesso

re delegato. Ciò posto, non è dubbio che l'assessore Sotis abbia valida

mente sottoscritto l'atto avvalendosi del potere di sostituzione attribuito all'assessore anziano dall'art. 157 t. u. 4 febbraio 1915

n. 148, per cui si appalesa irrilevante che egli non avesse rice

vuto delega per la firma degli atti riguardanti il settore urbanistico

edilizio.

Tale conclusione dispensa il collegio dall'esaminare la tesi, pro

posta dai ricorrenti in via subordinata, della illegittimità di una

eventuale delega in materia di provvedimenti di acquisizione di

opere edilizie abusive.

Parimenti infondata è la censura, contenuta nel secondo moti

vo, di mancata audizione della commissione edilizia comunale, poi ché il parere di tale organo, che occorre per l'ordinanza di demo

lizione (in ordine alla quale l'assistenza consultiva, ove debba

ritenersi tuttora applicabile l'art. 32, 3° comma, legge urbanistica

17 agosto 1942 n. 1150 in forza del richiamo contenuto nel

l'art. 15, 2° comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10, è prestata al

l'autorità comunale dalla sezione urbanistica regionale), non è

nemmeno richiesto dal citato art. 15 per l'emissione del provve dimento di acquisizione al patrimonio comunale delle costruzioni

abusive, trattandosi di atto che, fondando la propria ragione

giustificatrice sulla riscontrata inottemperanza da parte del co

struttore abusivo all'ordine di demolizione, comporta unicamente

l'accertamento da parte del sindaco della insussistenza delle ra

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PARTE TERZA

gioni ostative di cui all'art. 15, 9° comma, legge n. 10 del 1977 (in

compatibilità dell'opera con l'assetto territoriale e inutilizzabilità a

fini pubblici). Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano nel provvedimento

di acquisizione il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine

alla utilizzabilità delle opere abusive per finalità di pubblico interesse.

La censura va disattesa, poiché nell'atto sono ampiamente espo ste le risultanze degli specifici accertamenti compiuti al riguardo dal tecnico comunale, contenute nella relazione al sindaco di

Fondi in data 21 settembre 1978 e relative alla consistenza, ubi

cazione e compatibiltà della costruzione con la vigente discipli na urbanistica, che prevede per la zona de qua la destinazione a

parcheggio, per cui, in mancanza di concreti elementi in contra

rio da parte degli istanti, la valutazione effettuata dal sindaco

dell'utilizzabilità delle opere quali parcheggio coperto, anche se

succinta, non risulta carente o inadeguata rispetto alla situazione

da considerare.

Resta da esaminare d'eccezione di incostituzionalità dell'art. 15

legge 10 del 1977, sollevata dai ricorrenti, in relazione ai precetti contenuti negli art. 43 e 3 Cost.

Quanto al primo profilo, osserva il collegio che la natura san

zionatoria del provvedimento di acquisizione al patrimonio co

munale delle opere edilizie abusive esclude il provvedimento stes

so, consistente in una confisca disposta dall'autorità amministra

tiva, dalla sfera di applicazione dell'art. 42, 3° comma, Cost., che fa salvo l'indennizzo nei casi di espropriazione di un bene

per motivi di interesse pubblico, ma non impone il ristoro del

danno subito dal proprietario per i beni perduti a seguito non

di un procedimento espropriativo ma di un procedimento sanzio

natorio conseguente ad un illecito amministrativo.

Che poi la sanzione colpisca il proprietario dell'area anche nel

caso in cui questi sia del tutto estraneo all'illecito commesso

dal costruttore abusivo, è questione irrilevante ai fini del pre sente giudizio, essendo pacifico che i ricorrenti sono proprietari sia della costruzione che dell'area, onde l'eventuale declaratoria

di illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui sem

bra prevedere l'applicabilità della sanzione in esame anche a per sona che non ha compiuto alcuna attività illecita, non gioverebbe ad essi.

Pure manifestamente infondata è l'eccezione con riferimento

all'art. 3 Cost. Invero, per quanto concerne la diversità di tratta

mento (applicabilità o meno della più grave sanzione della con

fisca della costruzione e della relativa area) in relazione alla cir

costanza se il contravventore abbia o meno ottemperato all'ordine di demolizione, è da osservare che il principio costituzionale di

uguaglianza non esclude trattamenti differenziati per situazioni, come nella specie, obiettivamente diverse. Né può dubitarsi che

sia razionalmente giustificata la previsione di una sanzione più

grave per il costruttore abusivo che non abbia provveduto spon taneamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli dell'ille

cito compiuto.

Non sussiste, invece, la denunciata differenza di trattamento in relazione alla circostanza che l'opera abusiva non demolita dal costruttore possa o meno essere utilizzata a fini pubblici. L'as

sunto muove da una inesatta valutazione del rapporto tra demo

lizione e confìsca. Nel sistema della legge n. 10 del 1977, la pri ma è configurata come la sanzione normale e primaria in ogni abuso edilizio, mentre la seconda, più gravosa in quanto ha per oggetto anche l'area di sedime, è sanzione alternativa la cui appli cazione può essere evitata dall'interessato mediante la tempestiva ottemperanza all'ordine di demolizione. In sostanza l'acquisizione gratuita delle opere e dell'area deriva, quindi, da una scelta in tal senso operata dal contravventore, la quale costituisce circostanza

di per sé idonea a determinare la sua soggezione alla sanzione in esame. Il fatto che talora l'applicazione in concreto della sanzio ne stessa non risulti possibile, incontrando i limiti di cui al l'art. 15, 8° comma, legge n. 10 del 1977, deve ritenersi rispon dente a principi di razionalità, nell'ambito della discrezionalità

spettante al legislatore, in relazione alla necessaria valutazione della specifica natura delle opere abusive e del pubblico inte resse da parte dell'amministrazione comunale che ne dispone l'uti lizzazione da parte della collettività.

Né può condividersi l'ulteriore tesi dei ricorrenti che la condi zione dell'utilizzabilità dell'opera a fini pubblici (richiesta dalla

legge per poter procedere alla confisca) produrrebbe l'effetto di

colpire con la più pesante sanzione il soggetto la cui attività illecita sarebbe oggettivamente conforme al pubblico interes se sostanziale e quindi avrebbe carattere di minore gravità; poiché l'utilizzabilità o meno di quanto abusivamente realizzato

dipende esclusivamente dalle caratteristiche obiettive dell'opera senza alcuna relazione con la gravità dell'illecito compiuto, trat

tandosi in ogni caso di costruzione totalmente abusiva, in quanto eseguita in assenza di concessione ovvero in totale difformità da

essa.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto per la manifesta in

fondatezza delle censure e delle questioni di costituzionalità de

dotte.

Per questi motivi, ecc.

Ili

Il Tribunale, ecc. — 1. - Preliminarmente ritiene il tribunale di

dover disporre la riunione dei ricorsi in cui in epigrafe per evi

dente connessione obiettiva e subiettiva tra gli stessi.

2. - Il primo di tali ricorsi, indirizzato avverso l'ordine di de

molizione 2 maggio 1978, non è fondato e va conseguentemente

rigettato. In ordine al primo motivo, osserva il collegio che l'art. 64,

8" comma, legge reg. piemontese 5 dicembre 1977 n. 56, della

quale il sindaco ha fatto espressamente applicazione, prevede che

il provvedimento di cui trattasi « viene emesso senza necessità di

alcun parere di altri organi ».

È da ritenersi, d'altro canto, che anche nel regime della legge statale n. 10 del 1977, che nulla dispone al riguardo, l'ordinan

za di demolizione di cui all'art. 15, 3° comma, non debba essere

preceduta da alcun parere obbligatorio, e in particolare dal pa rere della commissione edilizia che, in materia, non era chiamata

a pronunziarsi neppure nel vigore della legge urbanistica n. 1942

1967. Costituisce infatti principio generale dell'ordinamento quel lo della tipicità degli atti del procedimento amministrativo, tale

da comportare l'esclusione di qualsiasi integrazione della fattispe cie legale mediante inserzione, in termini di obbligatorietà, di

pretesi pareri e atti interni non espressamente contemplati dalla

norma. L'unica eccezione, come noto, è rappresentata dal procedi mento amministrativo con il quale l'autorità emanante l'atto eser

cita i propri poteri di autotutela (annullamento d'ufficio o revo

ca), in forza del principio generale dell'ordinamento che esige, anche in difetto di espressa previsione, l'omogeneità del procedi mento amministrativo c. d. di secondo grado rispetto a quello che

a suo tempo condusse all'emanazione dell'atto annullato revocato.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale i ricor

renti pretenderebbero che l'amministrazione valutasse, anche in

assenza di apposita istanza, la possibilità di rilascio di concessio

ne in sanatoria, astenendosi in caso affermativo dalla irrogazione della sanzione e fornendo comunque adeguata motivazione in or

dine alla conformità o meno dell'opera con gli strumenti urba

nistici. Tale preteso onere di sanatoria ex officio, invero, già sconosciuto al previgente ordinamento urbanistico, è a maggior

ragione escluso nel vigore della legge n. 10 del 1977, ove, stante

il disposto del dodicesimo comma dell'art. 15, è addirittura pro blematica l'ammissibilità di una sanatoria, per le costruzioni ese

guite in totale difformità o in assenza di concessione, anche in pre senza di apposita istanza del privato (in senso negativo, cfr. T.A.R.

Piemonte 10 gennaio 1979, n. 10). Per quanto concerne infine il terzo motivo, è evidente come

l'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 15, 3° com

ma, legge n. 10 del 1977 e dell'art. 64, 1° comma, legge reg. n. 56

del 1977 abbia sostanzialmente natura ed efficacia di diffida a demo

lire, in quanto indirizzata al privato e preordinata allo scopo di con

sentire a costui di rimuovere a propria cura e spese il manufatto

abusivo onde evitare lo stesso profilarsi dell'alternativa a suo dan

no tra acquisizione gratuita e demolizione d'ufficio. In quanto

tale, è evidente come il provvedimento lasci al proprietario ogni

possibile facoltà in ordine alle modalità tecniche di attuazione

della rimessione in pristino, consentendogli in particolare di limi

tare la « demolizione » al basamento murario e di attuare il sem

plice asporto delle parti smontate dell'edificio prefabbricato. La relativa censura di eccesso di potere per genericità e ca

renza di presupposti è, pertanto, anch'essa infondata.

3. - Venendo al secondo ricorso, indirizzato avverso l'ordinan

za di acquisizione gratuita 25 agosto 1978, deve anzitutto di

sattendersi la censura di invalidità derivata rispetto alla prece dente ordinanza di demolizione, stante la ritenuta insussistenza

dei vizi di legittimità denunciati nei confronti di tale atto pre

supposto. Parimenti non fondata è la censura, analoga a quella già de

dotta nei confronti dell'ordinanza demolitoria, di violazione di

legge per omessa acquisizione del parere della commissione edi

lizia, dal momento che anche per il provvedimento di confisca

non v'è alcuna norma e principio generale dell'ordinamento che

preveda il parere obbligatorio dell'organo tecnico comunale. Al

riguardo può anzi affermarsi in linea generale che l'esercizio del

la potestà sanzionatoria attribuita al sindaco dall'art. 15 della leg

ge n. 10 del 1977 non è in alcun caso condizionato dalla previa

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

attività consultiva della predetta commissione, conformemente del

resto a quanto già riconosciuto pacificamente con riferimento ai

corrispondenti poteri sanzionatori di cui agli art. 32 e 41 legge ur

banistica del 1942-1967.

Resta da considerare la censura di difetto di motivazione e

correlativa violazione del disposto dell'art. 15, 4° comma, legge n.

10 del 1977, che, prevede espressamente che « l'acquisizione si

effettua con ordinanza motivata dal sindaco»; censura che i ri

correnti articolano in due distinti profili, assumendo da un lato la

necessità di motivazione circa la compatibilità o meno della co

struzione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e d'altro lato

la necessità di motivazione circa la scelta della sanzione irrogata

rispetto all'alternativa sanzione della demolizione d'ufficio.

Sotto il primo aspetto la censura non è fondata.

Il carattere abusivo dell'opera, realizzata in assenza di conces

sione, costituisce invero presupposto necessario e sufficiente per ché il procedimento sanzionatorio abbia corso, a prescindere dalla

circostanza che l'opera abusiva integri altresì' una violazione della

normativa urbanistica vigente nel comune. Né d'altro canto l'esi

genza di motivazione sul punto potrebbe ricollegarsi ad un'even

tuale possibilità di sanatoria dell'opera abusiva ma conforme agli strumenti urbanistici, dal momento che, anche a prescindere dalla

questione generale sulla perdurante ammissibilità di una conces

sione in sanatoria relativamente ad opere eseguite in totale dif

formità e in assenza di concessione, nella specie manca comun

que il presupposto procedimentale per la eventuale conservazione

degli effetti dell'attività illecita e cioè la domanda del privato in

tal senso.

L'onere di motivazione a cui fa riferimento l'art. 15, 4° comma,

legge n. 10 non può pertanto riferirsi semplicemente al giudizio di congruenza o meno della costruzione rispetto alla normativa

urbanistico-edilizia.

Ma, per converso, non può neppure ritenersi con la difesa re

sistente che il suddetto onere si esaurisca nella identificazione del

la figura tipica di illecito (costruzione in totale difformità o in

assenza di concessione) e della constatazione obiettiva dell'inot

temperanza del privato all'ordinanza di demolizione a suo tempo

indirizzatagli. La prima valutazione, invero, costituisce già il fon

damento del primo atto del procedimento sanzionatorio, e cioè

l'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 15, 3° comma,

legge n. 10 del 1977 e dell'art. 64, 1° comma, legge reg. n. 56 del

1977: soltanto questo è infatti il momento in cui assume rilievo

la qualificazione dell'illecito, dipendendo da essa la scelta tra il

procedimento sanzionatorio previsto dalle norme testé richiamate

e quello, del tutto autonomo, previsto dall'art. 15, 11° comma,

legge n. 10 e dall'art. 65 legge reg. n. 56 per l'ipotesi di parziale difformità della costruzione rispetto all'oggetto della concessione.

Una volta operata tale scelta, non avrebbe alcun senso la ri

chiesta legislativa di un'espressa iterazione della motivazione con

riferimento ad un atto, che sotto il profilo in esame, ha carattere

meramente conseguenziale rispetto al precedente provvedimento e alla scelta ivi operata.

Né, per altro verso, può ritenersi che la motivazione richiesta

dalla legge per l'ordinanza di acquisizione possa esaurirsi nella

mera verificazione della inottemperanza da parte del destinatario

della precedente ordinanza di demolizione, dal momento che l'esi

genza di motivazione fa riscontro all'esercizio di un potere discre

zionale, laddove nella specie si tratterebbe di un accertamento

vincolato di un fatto storico, insuscettibile di vario apprezza mento.

Il margine di discrezionalità amministrativa ravvisabile nel com

plesso procedimento sanzionatorio in esame attiene invece al mo

mento, logicamente successivo, della scelta della sanzione da irro

garsi in concreto.

Qualora infatti il privato non si avvalga della facoltà di definire

fin dal primo stadio l'iter sanzionatorio, ottemperando all'ordi

nanza di demolizione a lui indirizzata, per l'amministrazione si

presenta una duplice alternativa possibilità di definizione del pro

cedimento, potendo essa orientare la propria scelta verso l'acqui sizione gratuita dell'immobile ovvero verso la demolizione d'uffi

cio a spese del costruttore.

I parametri di valutazione in base ai quali la scelta deve essere

operata risultano puntualmente indicati dalla legge (art. 15, 8°

comma, legge n. 10 e art. 64, 5° comma, legge regionale n. 56).

Da tali norme si evince che il sindaco è in ogni caso tenuto a

compiere due distinte valutazioni rispettivamente afferenti: a) la

sussistenza o meno di un contrasto dell'opera eseguita con « rile

vanti interessi urbanistici e ambientali » (e quindi non soltanto

la conformità o meno con la normativa urbanistica edilizia vi

gente); b) la utilizzazione o meno dell'opera a fini pubblici. Al fine di giustificare la scelta della demolizione .d'ufficio è

necessario e sufficiente che il sindaco verifichi e dimostri, alter

nativamente, la compromissione in rilevante misura che la con

11 Foro Italiano — 1980 — Parte III-19.

servazione dell'opera abusiva arrecherebbe ai valori urbanistico

ambientali, ovvero la non destinabilità dell'opera ad alcuna pub blica finalità. Per converso, la scelta dell'acquisizione gratuita presuppone che ambedue i requisiti giustificanti la conservazione del manufatto abusivo vengano positivamente delibati dal sinda co: compatibilità dell'opera con le linee essenziali e le scelte

prioritarie della politica urbanistico-ambientale perseguita dal co mune e utilizzabilità del manufatto per una concreta e specifica mente individuata finalità di pubblica utilità.

Ciò posto, appare evidente al tribunale che la scelta nell'una cosi come nell'altra direzione debba essere congruamente motiva

ta, in guisa tale da rendere ostensibili le concrete e specifiche ragioni di pubblico interesse che ad essa presiedono: né sembra

legittima la distinzione operata dalla resistente amministrazione tra una pretesa sanzione « principale » (la confisca) che conse

guirebbe pressoché automaticamente all'inosservanza della diffida a demolire e una sanzione « subordinata » (la demolizione), per la quale soltanto occorrerebbe una motivazione che dia conto delle

ragioni inducenti l'amministrazione a non dar corso al normale iter sanzionatorio.

Una tale opinione, fondata su una pedissequa esegesi letterale del farraginoso e poco lineare testo normativo, trascura invero di

considerare come unica sia nella specie la valutazione in termini di pubblico interesse che presiede alla scelta della sanzione, su

scettibile di sfociare, alternativamente nella demolizione o nel

l'acquisizione a seconda dell'esito del giudizio discrezionale, sen za che vi sia spazio per alcun automatismo né per soluzioni

unilateralmente vincolate. In altri termini, non è ravvisabile al

cuna sanzione principale, o preferenziale, né alcuna sanzione

secondaria, o sussidiaria, bensì due sanzioni poste su-di un pia no perfettamente paritario, in regime di alternatività l'una ri

spetto all'altra: se si richiede la motivazione della scelta operata nell'un caso, logica vuole che ad analoga soluzione si pervenga anche quando la scelta ricada sulla soluzione alternativa.

Né, infine, è contestabile in capo al privato destinatario della sanzione una posizione soggettiva qualificata che lo legittimi al

l'impugnativa del provvedimento sanzionatorio, ancorché questo sia commisurato ad una valutazione oggettiva di pubblica utilità.

Sotto il profilo in esame, mentre potrebbe forse contestarsi la le

gittimazione ad impugnare la scelta demolitoria per difetto di in

teresse (almeno in astratto), non v'è dubbio che sussiste l'interesse

all'annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita, im

pugnato nella fattispecie, atteso il carattere palesemente più af

flittivo per il privato di tale sanzione rispetto alla demolizione:

basti considerare che, mentre in quest'ultimo caso il privato perde la possibilità di conservare il manufatto abusivo ma conserva la

titolarità giuridica dell'area, in caso di confisca egli viene espro

priato in toto.

In forza delle considerazioni suestese ritiene pertanto il tribu

nale che l'impugnato provvedimento di acquisizione gratuita del

l'immobile abusivamente edificato dai ricorrenti e dell'area su cui

esso insiste, omettendo ogni motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse inducenti l'amministrazione a prescegliere la sanzione de qua anziché la sanzione alternativa della demoli

zione d'ufficio, sia illegittimo e vada in quanto tale annullato, in

accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione I; sentenza 21 marzo 1979, n. 290; Pres. Tozzi, Est. Talice; Rigliani (Avv. D'Amelio) c. Min. interno (Avv. dello Stato Fiumara).

Agente di pubblica sicurezza — Vittima del dovere — Riconosci

mento — Diniego — Legittimità — Fattispecie (R. d. 1. 13 mar

zo 1921 n. 261, elargizioni a favore di famiglie di funzionari,

ufficiali, sottufficiali ed agenti delle forze armate di polizia vit

time del dovere, art. 14; legge 16 giugno 1927 n. 985, conver

sione in legge, con modificazioni, del r.d. 1. 13 marzo 1921 n.

261, art. un.; legge 22 gennaio 1942 n. 181, modificazioni del

l'art. 14 del r. d. 1. 13 marzo 1921 n. 261, art. un.; d. 1. 22 lu

glio 1947 n. 836, elargizioni a favore delle famiglie di funziona

ri, ufficiali, sottufficiali e agenti delle forze armate di polizia vittime del dovere, art. un.; legge 10 febbraio 1953 n. 116, rati

fica, con modificazioni, del d. 1. 22 luglio 1947 n. 836, art. un.;

legge 22 febbraio 1968 n. 101, rivalutazione della speciale elargi zione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di po lizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a fa

vore dei familiari del personale del corpo delle guardie di pub blica sicurezza deceduto in attività di servizio, art. 1; legge 27

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