sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n. 27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di LeccoSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 425/426-431/432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183220 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
l'interprete richiamare disposizioni che impongono ulteriori li
mitazioni ai diritti patrimoniali dei dipendenti. Inoltre, l'appli cabilità dell'art. 8 citato comporterebbe una restituzione di som
me non previste dall'ordinamento nel caso in esame, la cui fat
tispecie appare del tutto diversa.
Deve, perciò, concludersi che l'art. 8 può essere applicabile solo alle ipotesi in esse specificamente disposte con il richiamo
alle ricongiunzioni di servizio previste dai precedenti art. 1 e 2.
I
CORTE DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n.
27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di Lecco.
Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi
zio di conto — Nuova normativa — Conseguenze sui giudizi
pendenti (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale
e provinciale, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento
delle autonomie locali, art. 58, 64).
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, che ha assoggettato a giudizio di conto solo il conto reso
dai tesorieri e dagli altri agenti contabili degli enti locali, e
non più il conto consuntivo deliberato da questi, anche nel
giudizio già pendente sul conto consuntivo di un comune non
può più essere valutata l'attività gestoria dei suoi amministra
tori, in ordine alla cui responsabilità dovrà essere esercitata
azione da parte del procuratore generale, al quale la sezione
perciò deve trasmettere gli atti relativi al conto suddetto, che
a tal fine potrebbero risultare rilevanti. (1)
II
CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 7 dicembre 1990, n.
258; Pres. Sorrentino, Est. Mastropasqua; Comune di
Suzzara.
Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi
zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova
normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (R.d. 13 ago to 1933 n. 1038, regolamento per la procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 44; r.d. 3 marzo 1934 n.
383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 58, 64).
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, anche nei giudizi già pendenti sui conti degli enti locali
parti convenute devono considerarsi i soli tesorieri, anche se
in tali giudizi deve verificarsi il concreto svolgimento degli incombenti che sono loro commessi. (2)
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, gli amministratori locali, tranne il caso di connessione
previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, anche per fatti pregressi
possono essere convenuti in giudizio di responsabilità esclusi
vamente ad iniziativa del procuratore generale, cui perciò de
ve essere trasmessa dalla sezione la documentazione acquisita nei giudizi di conto già pendenti, dalla quale emergono ele
menti a tal fine rilevanti. (3)
(1-4) L'art. 64 1. 8 giugno 1990 n. 142 ha abrogato il r.d. 3 marzo
1934 n. 383, tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com
preso l'art. 310, che disciplinava la deliberazione da parte dell'ente lo
cale del conto consuntivo, e la sua sottoposizione a giudizio, una volta
del consiglio di prefettura, e, dopo la dichiarazione d'incostituzionalità
della sua composizione, della Corte dei conti; nonché il r.d. 12 febbraio
1911 n. 297, regolamento di esecuzione della legge comunale e provin ciale, sempre tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com
preso l'art. 226, il cui 2° comma disponeva che l'esame e il giudizio del conto suddetto «. . .si estendono . . . agli amministratori responsa bili ai sensi della legge». E l'art. 58, 2° comma, 1. 142/90 ha ridisegna to la disciplina del conto e del relativo giudizio, tra l'altro disponendo
Il Foro Italiano — 1991.
Ill
CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 26 novembre 1990, n. 238; Pres. ed est. Minerva; Comune di Muggia.
Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi
zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova
normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (Disp. sulla
legge in generale, art. 11; r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, art.
44; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n.
142, art. 58, 64).
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, che ha limitato all'attività gestoria del tesoriere degli enti
locali il giudizio di conto, la responsabilità degli amministra
tori, anche per fatti pregressi, tranne il caso di connessione
previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, può esser fatta valere solo
in un separato giudizio, la cui iniziativa è riservata al procu ratore generale. (4)
I
Diritto. — Va, anzitutto, esaminata d'ufficio la questione con
cernente la normativa applicabile al presente giudizio. Difatti,
che il conto stesso sia solo reso dal tesoriere e dagli altri agenti contabili anche di fatto, e non più deliberato dall'ente, e non prevedendo più l'estensione del giudizio agli amministratori di questo.
Le tre decisioni riportate concordano sulla soluzione da dare alla que stione di diritto transitorio, nel senso che affermano l'immediata appli cabilità ai giudizi di conto già pendenti all'entrata in vigore della 1.
142/90, e ai comportamenti pregressi degli amministratori, le innova zioni disposte dall'art. 58, 2° comma: cosi come si è già orientata la
giurisprudenza, rispetto ad altre modificazioni di carattere processuale apportate da altre disposizioni del medesimo articolo (Cass. 15 novem
bre 1990, n. 11035, Foro it., 1991, I, 92, con nota di A. Romano, in relazione al trasferimento alla Corte dei conti della giurisdizione sul
la responsabilità anche amministrativa degli amministratori e dei dipen denti degli enti locali; Corte conti, sez. I, 26 novembre 1990, n. 245,
ibid., III, 406, con nota di richiami, in relazione al medesimo trasferi mento in ordine alla responsabilità per fatti di gestione dei dipendenti degli stessi enti). Tutte e tre le decisioni, inoltre, convergono sostanzial mente anche nella ricostruzione della portata delle innovazioni suddet te. Ma con una certa diversità delle argomentazioni, e soprattutto delle
accentuazioni dei vari profili innovati, di cui si è cercato di dare conto
nella formulazione delle massime cosi che è sembrato opportuno sot trarre alla diffusione motivazioni comunque utili in questa fase di pri ma applicazione della nuova normativa.
Che tali decisioni sintetizzano affermando: a) che ormai il giudizio di responsabilità degli amministratori degli enti locali deve essere tenuto
separato dal giudizio sul conto dei loro tesorieri; ti) che quel giudizio di responsabilità può ormai essere attivato esclusivamente dal procura tore generale, esercitando il suo potere di iniziativa processuale; c) che, a tal fine, la sezione che giudica sul conto, deve trasmettere al procura tore generale gli elementi emersi in giudizio, in base ai quali si potrebbe
profilare una responsabilità degli amministratori; d) che, comunque, rimane salva l'ipotesi di connessione di giudizi prevista dall'art. 44 r.d.
13 agosto 1933 n. 1038. Per la valutazione della portata delle innovazioni suddette, si deve
richiamare la giurisprudenza della Corte dei conti, costante sotto il di
ritto previgente, secondo la quale il giudizio di conto si estendeva anche
alla gestione degli amministratori: v., da ultimo, sez. I 12 gennaio 1990, n. 3, id., Rep. 1990, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 489; 11 aprile, 8 giugno, 15 e 16 settembre, 8 novembre 1989, nn.
136, 203, 334, 344, 407, ibid., nn. 472, 511, 512, 569, 515; per la giuri
sprudenza meno recente, v. la nota di richiami a Corte conti, sez. riun., n. 553/A/87, citata appresso.
Il problema più delicato riguardava le modalità con le quali gli am
ministratori potevano essere coinvolti nel giudizio di conto; e, dopo alcune oscillazioni verso soluzioni meno garantistiche, Corte conti, sez.
riun., 12 ottobre 1987, n. 553/A, id., 1988, III, 298, con nota di richia
mi, aveva affermato il principio per cui il giudizio di conto nei confron
ti dei tesorieri (nel caso, delle Usi, ma il criterio valeva per gli enti
locali in genere) non poteva venire esteso agli amministratori, se nei
confronti di questi non fosse stato instaurato un giudizio di responsabi lità, poi riunito al primo. La giurisprudenza successiva si è sostanzial mente conformata al principio; però varie pronunce hanno ugualmente
disposto l'intervento degli amminitratori iussu iudicis nel giudizio di
conto: ma, in difetto della formulazione di una domanda risarcitoria
da parte del procuratore generale, ai soli fini garantistici di dare loro
la possibilità di interloquire in un processo in cui potevano emergere elementi rilevanti per una loro eventuale responsabilità da far valere
successivamente.
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PARTE TERZA
nelle more della richiesta istruttoria formulata al comune è en
trata in vigore la 1. 8 giugno 1990 n. 142 che ha sostanzialmente
innovato nella materia dei giudizi sui conti consuntivi degli enti
locali.
Questi giudizi, ai sensi dell'art. 310 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, avevano ad oggetto detti conti consuntivi, cioè quei documenti
giustificativi della gestione relativi sia all'attività di tesoreria sia a quella di competenza degli amministratori.
Senonché detta norma è stata abrogata espressamente dal
l'art. 64 1. n. 142 del 1990, secondo la quale non è più il conto
consuntivo deliberato dal comune che è soggetto a giudizio, ma
vi sono soggetti i conti che sono tenuti a rendere il tesoriere
ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti
agenti. L'innovazione legislativa comporta, anzitutto, che l'attività
gestoria degli amministratori, in precedenza compresa nell'esa
me del conto con valenza generale, è stata, in forza dell'art.
58 della citata legge, separata dal giudizio sul conto del tesorie
re, fermo restando che elementi di eventuale responsabilità pos sono comunque rilevarsi direttamente o indirettamente dal con
to stesso.
Per quanto concerne la funzione requirente svolta dal pubbli co ministero essa, in base alla nuova normativa, assume un nuovo
impulso e funge da cerniera tra il giudizio di conto e l'azione
eventuale di responsabilità. Esso è, difatti, chiamato ad esami
nare i conti dei tesorieri e ad attivarsi con autonome iniziative,
qualora ritenga l'esistenza di fattispecie in ipotesi costituenti dan
no erariale.
In altri termini, i conti consuntivi rappresentano uno degli strumenti conoscitivi della realtà gestoria, a disposizione del pub blico ministero per le iniziative di competenza, iniziative del tutto
autonome e distinte dal giudizio di conto.
Nell'ambito dei suindicati effetti della 1. n. 142 del 1990, van
no evidenziati quelli che sono rilevanti in giudizi in corso come
quello oggi all'esame della sezione, per i quali non sia stata
ancora pronunciata una decisione definitiva.
Al riguardo, ritiene il collegio che le norme che concernono
il giudizio come avente ad oggetto il conto del tesoriere dell'en
te locale (art. 58, 2° comma) e non il consuntivo dell'ente locale
siano di immediata applicazione. Ciò significa che la valutazione dei fatti di gestione esauritisi
prima dell'entrata in vigore della 1. n. 142 del 1990 non conti
nua ad avvenire alla stregua delle precedenti disposizioni. Sulla base di tali disposizioni nonché degli elementi acquisiti
in giudizio ritiene il collegio che la gestione del tesoriere appare
regolare. Difatti, i maggiori pagamenti rispetto agli stanziamen
ti rilevati dal magistrato relatore a valere sugli esercizi 1977, 1978 e 1981 sono relativi a spese di funzionamento ed essenziali
per le quali non può configurarsi alcuna responsabilità a carico
del tesoriere del comune.
Non si propongono inoltre questioni in ordine ad acquisizioni
probatorie relative a fatti di gestione propri degli amministrato
ri dell'ente locale quando tali fatti non incidano o siano comuni
a fatti di gestione del tesoriere e non investano la sua responsa
bilità; pertanto, non impediscono la pronuncia di discarico.
L'estraneità delle risultanze della gestione finanziaria dell'en
te alla cognizione della corte, se impedisce a questo collegio
ogni relativa valutazione nel giudizio di conto, non preclude che siano trasmessi all'ufficio del pubblico ministero per gli ac
certamenti, le valutazioni e le eventuali azioni di sua competen za gli atti relativi alle eccedenze di impegno e ai disavanzi di
amministrazione rilevati con riferimento agli esercizi finanziari
1977 e 1978. Difatti, ad avviso del collegio il concomitante veri
ficarsi di tali fatti di gestione può comportare profili di respon sabilità per i quali ogni valutazione è rimessa all'iniziativa del
procuratore generale, al cui ufficio, va, pertanto, trasmessa la
relativa documentazione.
II
Diritto. — Va, innanzitutto, dato atto che il procuratore ge nerale ha escluso, allo stato, l'esistenza di ipotesi di responsabi lità di amministratori desumibili dalla documentazione acquisi ta in giudizio.
Il Foro Italiano — 1991.
Va, in proposito, notato che la 1. n. 142 del 1990, recante
il nuovo ordinamento delle autonomie locale, pone in una nuo
va prospettiva, anche sul piano processuale, il giudizio di conto.
La nuova legge ha, infatti, espressamente abrogato il t.u. leg
ge com. e prov approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383 ed
il regolamento di esecuzione approvato con r.d. 12 febbraio 1911
n. 297.
Ne consegue che anche per i giudizi sui conti degli enti locali
debbono trovare applicazione le regole processuali dettate dal
regolamento di procedura per i giudizi avanti la Corte dei conti
(r.d. 13 agosto 1933 n. 1038), integrate, ove occorra, dalle nor
me del codice di rito (giusta il rinvio dinamico contenuto nel
l'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933). Pertanto, nel nuovo assetto ordinamentale, nel giudizio di con
to è parte convenuta esclusivamente il tesoriere, non potendo
più trovare in questa sede applicazione l'azione popolare ex art.
310 t.u. legge com. e prov. nonché la designazione di responsa bilità di amministratori da parte del consiglio comunale ex art.
224 r.d. n. 297 del 1911 e dello stesso giudice ex art. 226 r.d.
n. 297 del 1911.
L'eventuale accertamento di responsabilità di amministratori
e dipendenti di enti locali è affidata all'impulso e all'azione del
procuratore generale quale titolare dell'azione di responsabilità
posta a tutela di tutti gli interessi pubblici. Soltanto nell'ipotesi di connessione di giudizio quale previsto dall'art. 44 del regola mento di procedura può aversi nel giudizio di conto l'estensione
della cognizione processuale a responsabilità di gestione degli amministratori e di altri soggetti, attraverso il meccanismo di
litisconsorzio facoltativo e della riunione in rito di giudizi
pendenti.
Questo nuovo assetto procesuale fa escludere che nel presente
giudizio di conto possa rendersi pronuncia, in ordine a fatti
di gestione imputabili ad amministratori, non più convenibili
in giudizio nella forma dell'art. 226 r.d. n. 297 del 1911 e per ciò anche sui fatti di gestione ai quali si riferisce l'atto conclu
sionale del procuratore generale. In questa prospettiva non appare più pertinente allo scopo
(accertamenti della regolarità della gestione effettuata dagli am
ministratori) rendere pronuncia sul conto finanziario dell'ente, ma appare più coerente all'ambito di accertamento al quale è
finalizzato il giudizio dalle nuove regole processuali utilizzare
il conto finanziario e la documentazione acquisita per effettuare
i necessari riscontri dell'attività gestoria del tesoriere e con l'av
vertenza che, ove dal conto finanziario e/o dalla documentazio
ne acquisita emergono possibili fatti di gestione causativi di danno
per l'ente, dei fatti stessi deve essere investito il procuratore
generale per le valutazioni di sua competenza, autonome rispet to al giudizio di conto.
E ciò va detto anche se l'ambito del giudizio, in quanto veri
fica di rapporti sostanziali, risulta modificato dall'art. 58 1. n.
142 del 1990 soltanto per i conti delle gestioni successive alla
sua entrata in vigore. D'altro canto, va notato, anche nel nuovo ambito il giudizio
sul conto del tesoriere non può essere limitato a dimostrare com
putisticamente il «carico» e l'effettivo «discarico», ma attiene alla verifica del concreto svolgimento degli incombenti commes
si al tesoriere. Debbono in proposito essere sottolineati, oltre
a tutti gli incombenti relativi al sistema della tesoreria unica, l'onere di verifica della regolarità dei titoli di spesa (che si spe cifica anche nell'osservanza delle disposizioni poste in materia
di impegni di spesa dalla 1. n. 144 del 1989 e dell'art. 55, 5°
comma, 1. n. 142 del 1990); le prescrizioni in materia di residui
e di imputazioni, l'accertamento delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli procedurali e sostanziali progressiva mente introdotti a salvaguardia della finanza locale (e perciò anche gli atti dimostrativi della situazione finanziaria dell'ente); la valutazione di eventuali rettifiche apportate dall'amministra
zione al conto del tesoriere.
Pertanto, anche nel nuovo ambito del giudizio di conto che
attiene in modo specifico al rapporto di debito-credito tra agen te contabile ed amministrazione, questo giudice per valutare la
regolarità delle singole partite non potrà non acquisire la neces saria documentazione probatoria idonea a dimostrare la corret
tezza della gestione di tesoreria, utilizzando anche e se del caso
le attestazioni del collegio dei revisori dei conti e le risultanze
del controllo del Coreco sui conti.
Nell'attuale fase, intanto, la documentazione acquisita va ri
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
guardata in primo luogo sotto il profilo della pronuncia da ren
dere sul conto del tesoriere, oggetto ormai primario e specifico del giudizio.
Sotto questo profilo della documentazione acquisita ed giudi
zio, mentre il procuratore generale ha escluso l'emergere di fat
tispecie di responsabilità di amministratori, risulta una sostan
ziale regolarità gestoria da parte degli amministratori ed in par ticolar modo il rispetto da parte del tesoriere degli oneri su di
lui incombenti. E, infatti, il comune ha dato da ultimo, nella risposta all'or
dinanza 260/89, ragione della corretta riscossione ed utilizza
zione di mutui nonché dell'allocazione temporale delle riscos
sioni di somme dovute da privati per l'alienazione di aree di
urbanizzazione.
Va, pertanto, dichiarata la regolarità dei conti per gli esercizi
dal 1978 al 1981 e, per l'effetto, discaricato il tesoriere.
Ili
Diritto. — I giudizi in esame vanno riunti per motivi di con
nessione oggettiva e definiti con unica decisione.
Va, anzitutto, dato atto che il procuratore generale ha esclu
so, allo stato, l'esistenza di ipotesi di responsabilità degli ammi
nistratori desumibili dalla documentazione acquisita in giudi
zio, oggettivamente connesse con la gestione del tesoriere, né
ha dato notizia comunque di procedimenti in corso a loro carico.
Ciò posto, va osservato che nelle more del giudizio è interve
nuta la 1. n. 142 dell'8 giugno 1990, contenente il nuovo ordina
mento degli enti locali, che ha abrogato, all'art. 64, le norme
che regolavano la presentazione dei conti consuntivi degli enti
locali ai fini del giudizio necessario di conto (art. 308/310 del t.u. legge com. e prov. approvato con r.d. 3 marzo 1934 n.
383, e art. 219/227 del regolamento approvato con r.d. 12 feb
braio 1911 n. 297) e, all'art. 58, 2° comma, ha previsto che
sono tenuti a rendere il conto e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure delle
leggi vigenti, «il tesoriere ed ogni altro agente contabile che ab
bia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali».
La normativa richiamata, per di più, innova completamente in tema di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti
degli enti locali, non solo perché introduce il concetto della re
sponsabilità personale (e quindi intrasmissibile agli eredi) e per ché abbrevia i termini di prescrizione della stessa, quanto so
prattutto per il motivo che sopprime ogni riferimento alle fatti
specie di danno (c.d. responsabilità formale) indicate agli art.
252/260 t.u. del 1934, ed in più perché, superando la dicotomia
esistente (ossia la divisione di competenze tra giudice ordinario
e contabile proveniente dall'ordinamento precostituzionale), in
dividua nella Corte dei conti il giudice unico competente in ma
teria, chiamando a rispondere i soggetti in questione secondo
le «disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impie
gati civili dello Stato». La nuova normativa — rileva il collegio — limita l'oggetto
del giudizio di conto all'attività gestoria del tesoriere e quindi ai rapporti di dare e avere tra questo e l'ente, con esclusione
della valutazione delle risultanze della gestione che si esprime contabilmente nel consuntivo.
In secondo luogo, la stessa precisa che gli amministratori (ol tre che i dipendenti) possono essere chiamati a rispondere se
condo le disposizioni vigenti in materia degli impiegati civili dello
Stato, tra cui certamente rientrano quelle processuali inerenti
la titolarità dell'azione, che, come è noto, spetta al procuratore
generale. L'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 64 della
norma di cui all'art. 226 del reg. di esecuzione del t.u. legge com. e prov. del 1911 (nonché delle altre attinenti il giudizio di conto e le responsabilità degli amministratori) — anche con
siderate le norme di cui all'art. 58, 1° e 2° comma — rende
non più possibile, quindi, la convenibilità d'ufficio, in sede di giudizio di conto, degli amministratori in ordine alle responsa bilità per fatti connessi alla gestione di bilancio, convenibilità talora ammessa dalla giurisprudenza di questa corte sulla base
della riferita norma.
Prevedeva, infatti, l'art. 226 del reg. citato, ritenuta dalla
giurisprudenza più recente della corte norma applicabile al giu dizio celebrantesi dinanzi a questa corte a seguito dell'interve
II Foro Italiano — 1991.
nuta declaratoria d'incostituzionalità dei consigli di prefettura
(sent. n. 55 del 3 giugno 1966, Foro it., 1966, I, 986), che «l'e
same e il giudizio . . . riflettono il merito contabile e giuridico di ciascuna partita del conto» e che gli stessi «si estendono . . .
agli amministratori responsabili ai sensi di legge». In virtù di quella norma, la corte poteva, dunque, nel caso
emergessero dal conto ipotesi di responsabilità fin qui previste
dagli art. 252/266 t.u. legge com. e prov. 383/34, procedere anche d'ufficio alla contestazione, disponendo la chiamata in
giudizio degli stessi. Si ricorda in proposito che mentre in un primo tempo, intor
no agli anni '70, in mancanza di una normativa che chiarisse
l'oggetto del giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti, si
era ritenuto dalla giurisprudenza di questa non più applicabile l'art. 226, in quanto norma procedurale propria dei giudizi ce
lebrantesi dinanzi ai consigli di prefettura, successivamente si
era consolidato un diverso orientamento; dopo avere attribuito
carattere sostanziale a tale norma, ed alla stregua di questa, la magistratura contabile aveva affermato che il giudizio sul
conto aveva per oggetto l'esame della gestione finanziaria del
l'ente medesimo; quindi, lo stesso non era circoscritto alla ge stione di cassa ed al conto del tesoriere, ma investiva l'intero
conto consuntivo (cfr. sez I 28 ottobre 1983, n. 144, id., Rep.
1985, voce Responsabilità contabile, n. 199). In virtù sia del richiamato art. 64 che dell'art. 58, 1° e 2°
comma, ciò non è più possibile (a meno che non emergano dal
conto responsabilità oggettivamente connesse degli amministra
tori e del tesoriere, nel qual caso si potrà pervenire, ex art.
44 reg. di procedura approvato con r.d. 1038/33 alla riunione
del giudizio di conto con quello di responsabilità, come, ad es., nel caso di pagamenti eccedenti i fondi disponibili, in relazione
ad atti di impegno assunti contra legem)-, ossia, non è più con
sentito contestare responsabilità a carico degli amministratori, in quanto chiaramente risulta costituito in giudizio solo il te
soriere.
Ciò non vuol dire che la nuova legge abbia voluto assicurare
un regime di impunità agli amministratori, ma solo che ha vo
luto conservare la necessità del giudizio (ribadendo sia l'obbligo della presentazione del conto sia quello della pronuncia sul con
to) alla gestione di cassa e rimettere ad una diversa tipologia
processuale l'accertamento dei fatti di gestione illecita da parte
degli amministratori, riservando all'iniziativa del procuratore ge nerale la citazione o meno degli stessi amministratori, oltre che
dei dipendenti. Ora vuoi che si attribuisca natura interpretativa alla normati
va sopravvenuta, determinata dalle incertezze che si erano ma
nifestate intorno alla natura del giudizio, vuoi, come ritiene il
collegio, che, con l'abrogazione delle norme più su richiamate, si viene a sostituire completamente la normativa processuale del
vecchio ordinamento con quella contenuta nel regolamento di
procedura per i giudizi dinanzi alla corte (applicata nei con
fronti di tutti gli altri dipendenti e amministratori pubblici) è
certa la sua applicabilità anche ai giudizi non ancora definiti
all'entrata in vigore della 1. 13 giugno 1990. Nel giudizio di
conto è quindi parte e convenuto il solo tesoriere; va notato,
per incidens, che non trova neanche più applicazione (oltre che
l'art. 226 citato) l'art. 310, per cui non è consentita allo stesso
consiglio comunale o provinciale la contestazione di addebiti, in sede di delibera sul conto, agli amministratori, essendo tale
potere riservato al p.g. e residuando ai consiglieri un mero po tere di denuncia.
Osserva al riguardo il collegio che il principio generale di cui
all'art. 11 disp. sulla legge in generale, approvate con r.d. 16
marzo 1942 n. 262, secondo cui la legge non dispone che per
l'avvenire, trova una deroga nella specie in relazione alla natura
dello ius superveniens (processuale), che per giurisprudenza con
solidata trova applicazione nei giudizi in corso (cfr. Cass.
2243/82, id., Rep. 1982, voce Ferrovie e tramvie, n. 100; 5460/82,
id., 1983, I, 381; 779/81, id., Rep. 1981, voce Infortuni sul
lavoro, n. 94; 2879/79, id., Rep. 1979, voce Legge, n. 36).
Quanto sopra affermato porta ad escludere che nel presente
giudizio possa rendersi pronuncia in ordine ai fatti indicati in
narrativa, che, come esattamente fa rilevare la difesa del teso
riere, attengono a fatti di gestione astrattamente imputabili ai
soli amministratori.
Per quanto riguarda, specificamente, la gestione del tesoriere
rileva la sezione come gli atti e documenti di causa consentano
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431 PARTE TERZA 432
di ricostruire in termini esaurienti la gestione, non risultando
a suo carico contestazioni né da parte del consiglio comunale
né da parte dei revisori dei conti e degli altri organi di controllo.
Anche dall'istruttoria eseguita, e nei limiti di quanto dedotto, non sono emerse irregolarità in ordine alla gestione di cassa,
per cui vanno dichiarati regolari i conti dallo stesso presentati e per l'effetto il predetto discaricato.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; ordinanza 13 giugno 1991,
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; ordinanza 13 giugno 1991, n. 366; Pres. ed est. Delfa; Grimaldi (Avv. Melchiorri) c.
Prefetto di Catania.
Giustizia amministrativa — Ricorso — Provvedimento impu
gnato — Sospensione dell'esecuzione — Ordinanza — Soc
combenza — Condanna nelle spese — Necessità (Cod. proc.
civ., art. 91; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribu nali amministrativi regionali, art. 21, 26).
Con l'ordinanza che pronuncia sull'istanza di sospensione dell'
esecuzione del provvedimento impugnato il giudice ammini
strativo deve condannare la parte soccombente al rimborso
delle spese relative alla fase cautelare. (1)
Ritenuto di non poter accogliere l'istanza cautelare non rav
visandosi il fumus boni iuris e il danno grave ed irreparabile
prospettato dalla parte ricorrente.
Ritenuto altresì di doversi pronunziare sulle spese di giudizio limitatamente alla fase cautelare.
(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono precedenti editi, ma l'affermazione (secondo cui l'ordinanza che pronuncia sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato de termina l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo, chiudendo definitivamente dinanzi a lui un separato giudizio) è ricor rente sia in dottrina (fra gli altri, Paleologo, L'appello al Consiglio di Stato, Giuffrè, Milano, 1989, 315) che in giurisprudenza (nella parte motiva, Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 579, Foro it., 1990, I, 1097, con nota di richiami). È del pari frequente in giurisprudenza (fra le altre, sez. un. 17 ottobre 1983, n. 6066, id., 1984, I, 159, con osserva zioni di A. Proto Pisani; Pret. Firenze 4 febbraio 1987, id., 1988, I, 1001, con ulteriori indicazioni) l'enunciazione per la quale le spese processuali (per la cui determinazione nei giudizi amministrativi si può consultare Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 1989, n. 222, id., 1990, IH, 5, con nota di richiami) devono essere liquidate in tutti i provvedimenti che, indipendentemente dalla forma usata, chiudono comunque il pro cedimento avanti il giudice che li adotta.
Per qualche riferimento, circa la possibilità di statuire sulle spese nei
provvedimenti resi sui ricorsi ex art. 700 c.p.c., cons., per l'affermati va: con riguardo alle ordinanze reiettive dei ricorsi medesimi e/o di
chiarative della cassazione della materia del contendere: Cass. 26 mag gio 1990, nn. 4915 e 5021, 19 marzo 1990, n. 2267, 30 maggio 1969, n. 2631, id., Rep. 1990, voce Provvedimenti di urgenza, nn. 91-95; 26
luglio 1989, n. 3500 e 28 aprile 1989, n. 2021, id., Rep. 1989, voce
cit., nn. 72, 76; 23 maggio 1988, n. 3572, id., Rep. 1988, voce cit., n. 83; 25 marzo 1987, n. 2896, id., Rep. 1987, voce cit., n. 85; in relazione alle ordinanze o ai decreti concessivi o negativi del rimedio invocato: Cass. 9 giugno 1990, n. 5600 e 28 marzo 1990, n. 2526, id., Rep. 1990, voce cit., nn. 130, 131. Per la parte in cui pronunciano sulle spese, gli anzidetti provvedimenti pretorili sono poi ritenuti impu gnabili con ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, (fra le più recenti, Cass. nn. 2631 e 5600 del 1990, cit.; n. 2021 del 1989, cit.; 28 ottobre
1988, n. 5704, 23 aprile 1988, n. 3149, 29 gennaio 1988, n. 827, id., Rep. 1988 voce cit., nn. 82, 84, 85; contra, per l'appellabilità in parte qua dei medesimi provvedimenti, Cass. n. 2526 del 1990, cit.), ricorso che Trib. Bari 6 febbraio 1986, id., 1987, I, 1615, a differenza di Pret. Sestri Ponente 9 gennaio 1987, ibid., con la nota di A. Proto Pisani
(Rigetto di misure cautelari chieste «ante causam» e spese processuali), ritiene esperibile anche nel caso in cui le ordinanze reiettive dei ricorsi
d'urgenza omettano di condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Il Foro Italiano — 1991.
Considerato poi che, essendo il giudizio cautelare distinto dal
processo ammininistrativo d'annullamento o di accertamento, anche se le due controversie pendono contemporaneamente di
nanzi allo stesso giudice, il provvedimento che in forma di ordi
nanza definisce la domanda di sospensione ha sicuramente na
tura decisoria poiché risolve una specifica controversia, cioè un
conflitto di pretese, dettando il regolamento giuridico di esso
ed attribuendo ad uno dei soggetti in contesa un concreto van
taggio; e che, pertanto, l'ordinanza cautelare, assolvendo la fun
zione propria e in sé compiuta di dirimere la lite cautelare (au tonoma e distinta rispetto a quella riguardante il giudizio am
ministrativo di impugnazione e di accertamento) con effetti simili
per forza imperativa agli effetti della sentenza, è ovviamente
suscettibile d'appello in base allo stesso art. 28, 2° comma, 1.
6 dicembre 1971 n. 1034, che prevede l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei tribunali amministrativi (ad. plen. 20 gennaio 1978, n. 1, Foro it., 1978, III, 1);
considerato ancora, in proposito, che con la pronunzia sulla
domanda di sospensione si determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo, come anche ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (cfr., fra le tante, la sen
tenza 579/89, id., 1990, I, 1097); ritenuto conseguentemente, quale logico corollario dei cenna
ti principi, che l'art. 91, 1° comma, c.p.c., in base al quale «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese . . .»,
può essere applicato analogicamente, a norma dell'art. 12 pre
leggi, all'ordinanza con cui si chiude la fase cautelare del giudi zio amministrativo, stante la rilevata ed incontroversa connota
zione di somiglianza di tale pronuncia alla sentenza; (omissis) Per questi motivi, il Tar per la Sicilia, sezione distaccata di
Catania (sez. II), rigetta la domanda di sospensione sopra indi
cata. (Omissis)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA; sezione II; ordinanza 13 maggio 1991, n. 371; Pres.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA; sezione II; ordinanza 13 maggio 1991, n. 371; Pres.
Allegretti, Rei. R. Fiandaca; Gianfiglio (Avv. Margiotta) c. Coreco della Puglia ed altra.
Sanitario — Usi — Personale dipendente — Collocamento a
riposo — Anzianità di servizio minima per la pensione —
Mancato raggiungimento — Trattenimento in servizio —
Omessa previsione — Questione non manifestamente infon
data di costituzionalità (Cost., art. 3, 4, 36, 38; d.p.r. 20
dicembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle uni
tà sanitarie locali, art. 53).
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 53 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, nella
parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio a domanda del personale ultrasessantacinquenne (o ultrases
santenne) che non abbia ancora maturato l'anzianità di servi
zio minima per il conseguimento del diritto a pensione e per il periodo necessario a garantire tale diritto, comunque fino al raggiungimento del 70° anno di età, in riferimento agli art. 3, 4, 36 e 38, 2° e 3° comma, Cost. (1)
Diritto. — La Usi TA/3 con la delibera n. 536 dell'8 giugno 1989 ha disposto il mantenimento in servizio della dipendente
(1) Continua l'opera di revisione del vigente sistema pensionistico pub blico secondo i precetti della Costituzione e la mutata realtà sociale: il principio più volte recentemente affermato nella materia dalla Corte costituzionale (v., da ultimo, sent. 18 giugno 1991, n. 282, in questo fascicolo, I, 2317, con nota di richiami) fanno ritenere che anche l'ille
gittimità riscontrata dal Tar Puglia nel campo della sanità sarà presto sanzionata dalla corte.
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