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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n. 27; Pres....

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sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n. 27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di Lecco Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 425/426-431/432 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183220 . Accessed: 24/06/2014 23:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 23:22:53 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n. 27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di Lecco

sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n. 27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di LeccoSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 425/426-431/432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183220 .

Accessed: 24/06/2014 23:22

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

l'interprete richiamare disposizioni che impongono ulteriori li

mitazioni ai diritti patrimoniali dei dipendenti. Inoltre, l'appli cabilità dell'art. 8 citato comporterebbe una restituzione di som

me non previste dall'ordinamento nel caso in esame, la cui fat

tispecie appare del tutto diversa.

Deve, perciò, concludersi che l'art. 8 può essere applicabile solo alle ipotesi in esse specificamente disposte con il richiamo

alle ricongiunzioni di servizio previste dai precedenti art. 1 e 2.

I

CORTE DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n.

27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di Lecco.

Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi

zio di conto — Nuova normativa — Conseguenze sui giudizi

pendenti (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale

e provinciale, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento

delle autonomie locali, art. 58, 64).

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, che ha assoggettato a giudizio di conto solo il conto reso

dai tesorieri e dagli altri agenti contabili degli enti locali, e

non più il conto consuntivo deliberato da questi, anche nel

giudizio già pendente sul conto consuntivo di un comune non

può più essere valutata l'attività gestoria dei suoi amministra

tori, in ordine alla cui responsabilità dovrà essere esercitata

azione da parte del procuratore generale, al quale la sezione

perciò deve trasmettere gli atti relativi al conto suddetto, che

a tal fine potrebbero risultare rilevanti. (1)

II

CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 7 dicembre 1990, n.

258; Pres. Sorrentino, Est. Mastropasqua; Comune di

Suzzara.

Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi

zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova

normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (R.d. 13 ago to 1933 n. 1038, regolamento per la procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 44; r.d. 3 marzo 1934 n.

383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 58, 64).

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, anche nei giudizi già pendenti sui conti degli enti locali

parti convenute devono considerarsi i soli tesorieri, anche se

in tali giudizi deve verificarsi il concreto svolgimento degli incombenti che sono loro commessi. (2)

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, gli amministratori locali, tranne il caso di connessione

previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, anche per fatti pregressi

possono essere convenuti in giudizio di responsabilità esclusi

vamente ad iniziativa del procuratore generale, cui perciò de

ve essere trasmessa dalla sezione la documentazione acquisita nei giudizi di conto già pendenti, dalla quale emergono ele

menti a tal fine rilevanti. (3)

(1-4) L'art. 64 1. 8 giugno 1990 n. 142 ha abrogato il r.d. 3 marzo

1934 n. 383, tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com

preso l'art. 310, che disciplinava la deliberazione da parte dell'ente lo

cale del conto consuntivo, e la sua sottoposizione a giudizio, una volta

del consiglio di prefettura, e, dopo la dichiarazione d'incostituzionalità

della sua composizione, della Corte dei conti; nonché il r.d. 12 febbraio

1911 n. 297, regolamento di esecuzione della legge comunale e provin ciale, sempre tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com

preso l'art. 226, il cui 2° comma disponeva che l'esame e il giudizio del conto suddetto «. . .si estendono . . . agli amministratori responsa bili ai sensi della legge». E l'art. 58, 2° comma, 1. 142/90 ha ridisegna to la disciplina del conto e del relativo giudizio, tra l'altro disponendo

Il Foro Italiano — 1991.

Ill

CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 26 novembre 1990, n. 238; Pres. ed est. Minerva; Comune di Muggia.

Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi

zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova

normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (Disp. sulla

legge in generale, art. 11; r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, art.

44; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n.

142, art. 58, 64).

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, che ha limitato all'attività gestoria del tesoriere degli enti

locali il giudizio di conto, la responsabilità degli amministra

tori, anche per fatti pregressi, tranne il caso di connessione

previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, può esser fatta valere solo

in un separato giudizio, la cui iniziativa è riservata al procu ratore generale. (4)

I

Diritto. — Va, anzitutto, esaminata d'ufficio la questione con

cernente la normativa applicabile al presente giudizio. Difatti,

che il conto stesso sia solo reso dal tesoriere e dagli altri agenti contabili anche di fatto, e non più deliberato dall'ente, e non prevedendo più l'estensione del giudizio agli amministratori di questo.

Le tre decisioni riportate concordano sulla soluzione da dare alla que stione di diritto transitorio, nel senso che affermano l'immediata appli cabilità ai giudizi di conto già pendenti all'entrata in vigore della 1.

142/90, e ai comportamenti pregressi degli amministratori, le innova zioni disposte dall'art. 58, 2° comma: cosi come si è già orientata la

giurisprudenza, rispetto ad altre modificazioni di carattere processuale apportate da altre disposizioni del medesimo articolo (Cass. 15 novem

bre 1990, n. 11035, Foro it., 1991, I, 92, con nota di A. Romano, in relazione al trasferimento alla Corte dei conti della giurisdizione sul

la responsabilità anche amministrativa degli amministratori e dei dipen denti degli enti locali; Corte conti, sez. I, 26 novembre 1990, n. 245,

ibid., III, 406, con nota di richiami, in relazione al medesimo trasferi mento in ordine alla responsabilità per fatti di gestione dei dipendenti degli stessi enti). Tutte e tre le decisioni, inoltre, convergono sostanzial mente anche nella ricostruzione della portata delle innovazioni suddet te. Ma con una certa diversità delle argomentazioni, e soprattutto delle

accentuazioni dei vari profili innovati, di cui si è cercato di dare conto

nella formulazione delle massime cosi che è sembrato opportuno sot trarre alla diffusione motivazioni comunque utili in questa fase di pri ma applicazione della nuova normativa.

Che tali decisioni sintetizzano affermando: a) che ormai il giudizio di responsabilità degli amministratori degli enti locali deve essere tenuto

separato dal giudizio sul conto dei loro tesorieri; ti) che quel giudizio di responsabilità può ormai essere attivato esclusivamente dal procura tore generale, esercitando il suo potere di iniziativa processuale; c) che, a tal fine, la sezione che giudica sul conto, deve trasmettere al procura tore generale gli elementi emersi in giudizio, in base ai quali si potrebbe

profilare una responsabilità degli amministratori; d) che, comunque, rimane salva l'ipotesi di connessione di giudizi prevista dall'art. 44 r.d.

13 agosto 1933 n. 1038. Per la valutazione della portata delle innovazioni suddette, si deve

richiamare la giurisprudenza della Corte dei conti, costante sotto il di

ritto previgente, secondo la quale il giudizio di conto si estendeva anche

alla gestione degli amministratori: v., da ultimo, sez. I 12 gennaio 1990, n. 3, id., Rep. 1990, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 489; 11 aprile, 8 giugno, 15 e 16 settembre, 8 novembre 1989, nn.

136, 203, 334, 344, 407, ibid., nn. 472, 511, 512, 569, 515; per la giuri

sprudenza meno recente, v. la nota di richiami a Corte conti, sez. riun., n. 553/A/87, citata appresso.

Il problema più delicato riguardava le modalità con le quali gli am

ministratori potevano essere coinvolti nel giudizio di conto; e, dopo alcune oscillazioni verso soluzioni meno garantistiche, Corte conti, sez.

riun., 12 ottobre 1987, n. 553/A, id., 1988, III, 298, con nota di richia

mi, aveva affermato il principio per cui il giudizio di conto nei confron

ti dei tesorieri (nel caso, delle Usi, ma il criterio valeva per gli enti

locali in genere) non poteva venire esteso agli amministratori, se nei

confronti di questi non fosse stato instaurato un giudizio di responsabi lità, poi riunito al primo. La giurisprudenza successiva si è sostanzial mente conformata al principio; però varie pronunce hanno ugualmente

disposto l'intervento degli amminitratori iussu iudicis nel giudizio di

conto: ma, in difetto della formulazione di una domanda risarcitoria

da parte del procuratore generale, ai soli fini garantistici di dare loro

la possibilità di interloquire in un processo in cui potevano emergere elementi rilevanti per una loro eventuale responsabilità da far valere

successivamente.

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PARTE TERZA

nelle more della richiesta istruttoria formulata al comune è en

trata in vigore la 1. 8 giugno 1990 n. 142 che ha sostanzialmente

innovato nella materia dei giudizi sui conti consuntivi degli enti

locali.

Questi giudizi, ai sensi dell'art. 310 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, avevano ad oggetto detti conti consuntivi, cioè quei documenti

giustificativi della gestione relativi sia all'attività di tesoreria sia a quella di competenza degli amministratori.

Senonché detta norma è stata abrogata espressamente dal

l'art. 64 1. n. 142 del 1990, secondo la quale non è più il conto

consuntivo deliberato dal comune che è soggetto a giudizio, ma

vi sono soggetti i conti che sono tenuti a rendere il tesoriere

ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti

agenti. L'innovazione legislativa comporta, anzitutto, che l'attività

gestoria degli amministratori, in precedenza compresa nell'esa

me del conto con valenza generale, è stata, in forza dell'art.

58 della citata legge, separata dal giudizio sul conto del tesorie

re, fermo restando che elementi di eventuale responsabilità pos sono comunque rilevarsi direttamente o indirettamente dal con

to stesso.

Per quanto concerne la funzione requirente svolta dal pubbli co ministero essa, in base alla nuova normativa, assume un nuovo

impulso e funge da cerniera tra il giudizio di conto e l'azione

eventuale di responsabilità. Esso è, difatti, chiamato ad esami

nare i conti dei tesorieri e ad attivarsi con autonome iniziative,

qualora ritenga l'esistenza di fattispecie in ipotesi costituenti dan

no erariale.

In altri termini, i conti consuntivi rappresentano uno degli strumenti conoscitivi della realtà gestoria, a disposizione del pub blico ministero per le iniziative di competenza, iniziative del tutto

autonome e distinte dal giudizio di conto.

Nell'ambito dei suindicati effetti della 1. n. 142 del 1990, van

no evidenziati quelli che sono rilevanti in giudizi in corso come

quello oggi all'esame della sezione, per i quali non sia stata

ancora pronunciata una decisione definitiva.

Al riguardo, ritiene il collegio che le norme che concernono

il giudizio come avente ad oggetto il conto del tesoriere dell'en

te locale (art. 58, 2° comma) e non il consuntivo dell'ente locale

siano di immediata applicazione. Ciò significa che la valutazione dei fatti di gestione esauritisi

prima dell'entrata in vigore della 1. n. 142 del 1990 non conti

nua ad avvenire alla stregua delle precedenti disposizioni. Sulla base di tali disposizioni nonché degli elementi acquisiti

in giudizio ritiene il collegio che la gestione del tesoriere appare

regolare. Difatti, i maggiori pagamenti rispetto agli stanziamen

ti rilevati dal magistrato relatore a valere sugli esercizi 1977, 1978 e 1981 sono relativi a spese di funzionamento ed essenziali

per le quali non può configurarsi alcuna responsabilità a carico

del tesoriere del comune.

Non si propongono inoltre questioni in ordine ad acquisizioni

probatorie relative a fatti di gestione propri degli amministrato

ri dell'ente locale quando tali fatti non incidano o siano comuni

a fatti di gestione del tesoriere e non investano la sua responsa

bilità; pertanto, non impediscono la pronuncia di discarico.

L'estraneità delle risultanze della gestione finanziaria dell'en

te alla cognizione della corte, se impedisce a questo collegio

ogni relativa valutazione nel giudizio di conto, non preclude che siano trasmessi all'ufficio del pubblico ministero per gli ac

certamenti, le valutazioni e le eventuali azioni di sua competen za gli atti relativi alle eccedenze di impegno e ai disavanzi di

amministrazione rilevati con riferimento agli esercizi finanziari

1977 e 1978. Difatti, ad avviso del collegio il concomitante veri

ficarsi di tali fatti di gestione può comportare profili di respon sabilità per i quali ogni valutazione è rimessa all'iniziativa del

procuratore generale, al cui ufficio, va, pertanto, trasmessa la

relativa documentazione.

II

Diritto. — Va, innanzitutto, dato atto che il procuratore ge nerale ha escluso, allo stato, l'esistenza di ipotesi di responsabi lità di amministratori desumibili dalla documentazione acquisi ta in giudizio.

Il Foro Italiano — 1991.

Va, in proposito, notato che la 1. n. 142 del 1990, recante

il nuovo ordinamento delle autonomie locale, pone in una nuo

va prospettiva, anche sul piano processuale, il giudizio di conto.

La nuova legge ha, infatti, espressamente abrogato il t.u. leg

ge com. e prov approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383 ed

il regolamento di esecuzione approvato con r.d. 12 febbraio 1911

n. 297.

Ne consegue che anche per i giudizi sui conti degli enti locali

debbono trovare applicazione le regole processuali dettate dal

regolamento di procedura per i giudizi avanti la Corte dei conti

(r.d. 13 agosto 1933 n. 1038), integrate, ove occorra, dalle nor

me del codice di rito (giusta il rinvio dinamico contenuto nel

l'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933). Pertanto, nel nuovo assetto ordinamentale, nel giudizio di con

to è parte convenuta esclusivamente il tesoriere, non potendo

più trovare in questa sede applicazione l'azione popolare ex art.

310 t.u. legge com. e prov. nonché la designazione di responsa bilità di amministratori da parte del consiglio comunale ex art.

224 r.d. n. 297 del 1911 e dello stesso giudice ex art. 226 r.d.

n. 297 del 1911.

L'eventuale accertamento di responsabilità di amministratori

e dipendenti di enti locali è affidata all'impulso e all'azione del

procuratore generale quale titolare dell'azione di responsabilità

posta a tutela di tutti gli interessi pubblici. Soltanto nell'ipotesi di connessione di giudizio quale previsto dall'art. 44 del regola mento di procedura può aversi nel giudizio di conto l'estensione

della cognizione processuale a responsabilità di gestione degli amministratori e di altri soggetti, attraverso il meccanismo di

litisconsorzio facoltativo e della riunione in rito di giudizi

pendenti.

Questo nuovo assetto procesuale fa escludere che nel presente

giudizio di conto possa rendersi pronuncia, in ordine a fatti

di gestione imputabili ad amministratori, non più convenibili

in giudizio nella forma dell'art. 226 r.d. n. 297 del 1911 e per ciò anche sui fatti di gestione ai quali si riferisce l'atto conclu

sionale del procuratore generale. In questa prospettiva non appare più pertinente allo scopo

(accertamenti della regolarità della gestione effettuata dagli am

ministratori) rendere pronuncia sul conto finanziario dell'ente, ma appare più coerente all'ambito di accertamento al quale è

finalizzato il giudizio dalle nuove regole processuali utilizzare

il conto finanziario e la documentazione acquisita per effettuare

i necessari riscontri dell'attività gestoria del tesoriere e con l'av

vertenza che, ove dal conto finanziario e/o dalla documentazio

ne acquisita emergono possibili fatti di gestione causativi di danno

per l'ente, dei fatti stessi deve essere investito il procuratore

generale per le valutazioni di sua competenza, autonome rispet to al giudizio di conto.

E ciò va detto anche se l'ambito del giudizio, in quanto veri

fica di rapporti sostanziali, risulta modificato dall'art. 58 1. n.

142 del 1990 soltanto per i conti delle gestioni successive alla

sua entrata in vigore. D'altro canto, va notato, anche nel nuovo ambito il giudizio

sul conto del tesoriere non può essere limitato a dimostrare com

putisticamente il «carico» e l'effettivo «discarico», ma attiene alla verifica del concreto svolgimento degli incombenti commes

si al tesoriere. Debbono in proposito essere sottolineati, oltre

a tutti gli incombenti relativi al sistema della tesoreria unica, l'onere di verifica della regolarità dei titoli di spesa (che si spe cifica anche nell'osservanza delle disposizioni poste in materia

di impegni di spesa dalla 1. n. 144 del 1989 e dell'art. 55, 5°

comma, 1. n. 142 del 1990); le prescrizioni in materia di residui

e di imputazioni, l'accertamento delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli procedurali e sostanziali progressiva mente introdotti a salvaguardia della finanza locale (e perciò anche gli atti dimostrativi della situazione finanziaria dell'ente); la valutazione di eventuali rettifiche apportate dall'amministra

zione al conto del tesoriere.

Pertanto, anche nel nuovo ambito del giudizio di conto che

attiene in modo specifico al rapporto di debito-credito tra agen te contabile ed amministrazione, questo giudice per valutare la

regolarità delle singole partite non potrà non acquisire la neces saria documentazione probatoria idonea a dimostrare la corret

tezza della gestione di tesoreria, utilizzando anche e se del caso

le attestazioni del collegio dei revisori dei conti e le risultanze

del controllo del Coreco sui conti.

Nell'attuale fase, intanto, la documentazione acquisita va ri

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

guardata in primo luogo sotto il profilo della pronuncia da ren

dere sul conto del tesoriere, oggetto ormai primario e specifico del giudizio.

Sotto questo profilo della documentazione acquisita ed giudi

zio, mentre il procuratore generale ha escluso l'emergere di fat

tispecie di responsabilità di amministratori, risulta una sostan

ziale regolarità gestoria da parte degli amministratori ed in par ticolar modo il rispetto da parte del tesoriere degli oneri su di

lui incombenti. E, infatti, il comune ha dato da ultimo, nella risposta all'or

dinanza 260/89, ragione della corretta riscossione ed utilizza

zione di mutui nonché dell'allocazione temporale delle riscos

sioni di somme dovute da privati per l'alienazione di aree di

urbanizzazione.

Va, pertanto, dichiarata la regolarità dei conti per gli esercizi

dal 1978 al 1981 e, per l'effetto, discaricato il tesoriere.

Ili

Diritto. — I giudizi in esame vanno riunti per motivi di con

nessione oggettiva e definiti con unica decisione.

Va, anzitutto, dato atto che il procuratore generale ha esclu

so, allo stato, l'esistenza di ipotesi di responsabilità degli ammi

nistratori desumibili dalla documentazione acquisita in giudi

zio, oggettivamente connesse con la gestione del tesoriere, né

ha dato notizia comunque di procedimenti in corso a loro carico.

Ciò posto, va osservato che nelle more del giudizio è interve

nuta la 1. n. 142 dell'8 giugno 1990, contenente il nuovo ordina

mento degli enti locali, che ha abrogato, all'art. 64, le norme

che regolavano la presentazione dei conti consuntivi degli enti

locali ai fini del giudizio necessario di conto (art. 308/310 del t.u. legge com. e prov. approvato con r.d. 3 marzo 1934 n.

383, e art. 219/227 del regolamento approvato con r.d. 12 feb

braio 1911 n. 297) e, all'art. 58, 2° comma, ha previsto che

sono tenuti a rendere il conto e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure delle

leggi vigenti, «il tesoriere ed ogni altro agente contabile che ab

bia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali».

La normativa richiamata, per di più, innova completamente in tema di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti

degli enti locali, non solo perché introduce il concetto della re

sponsabilità personale (e quindi intrasmissibile agli eredi) e per ché abbrevia i termini di prescrizione della stessa, quanto so

prattutto per il motivo che sopprime ogni riferimento alle fatti

specie di danno (c.d. responsabilità formale) indicate agli art.

252/260 t.u. del 1934, ed in più perché, superando la dicotomia

esistente (ossia la divisione di competenze tra giudice ordinario

e contabile proveniente dall'ordinamento precostituzionale), in

dividua nella Corte dei conti il giudice unico competente in ma

teria, chiamando a rispondere i soggetti in questione secondo

le «disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impie

gati civili dello Stato». La nuova normativa — rileva il collegio — limita l'oggetto

del giudizio di conto all'attività gestoria del tesoriere e quindi ai rapporti di dare e avere tra questo e l'ente, con esclusione

della valutazione delle risultanze della gestione che si esprime contabilmente nel consuntivo.

In secondo luogo, la stessa precisa che gli amministratori (ol tre che i dipendenti) possono essere chiamati a rispondere se

condo le disposizioni vigenti in materia degli impiegati civili dello

Stato, tra cui certamente rientrano quelle processuali inerenti

la titolarità dell'azione, che, come è noto, spetta al procuratore

generale. L'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 64 della

norma di cui all'art. 226 del reg. di esecuzione del t.u. legge com. e prov. del 1911 (nonché delle altre attinenti il giudizio di conto e le responsabilità degli amministratori) — anche con

siderate le norme di cui all'art. 58, 1° e 2° comma — rende

non più possibile, quindi, la convenibilità d'ufficio, in sede di giudizio di conto, degli amministratori in ordine alle responsa bilità per fatti connessi alla gestione di bilancio, convenibilità talora ammessa dalla giurisprudenza di questa corte sulla base

della riferita norma.

Prevedeva, infatti, l'art. 226 del reg. citato, ritenuta dalla

giurisprudenza più recente della corte norma applicabile al giu dizio celebrantesi dinanzi a questa corte a seguito dell'interve

II Foro Italiano — 1991.

nuta declaratoria d'incostituzionalità dei consigli di prefettura

(sent. n. 55 del 3 giugno 1966, Foro it., 1966, I, 986), che «l'e

same e il giudizio . . . riflettono il merito contabile e giuridico di ciascuna partita del conto» e che gli stessi «si estendono . . .

agli amministratori responsabili ai sensi di legge». In virtù di quella norma, la corte poteva, dunque, nel caso

emergessero dal conto ipotesi di responsabilità fin qui previste

dagli art. 252/266 t.u. legge com. e prov. 383/34, procedere anche d'ufficio alla contestazione, disponendo la chiamata in

giudizio degli stessi. Si ricorda in proposito che mentre in un primo tempo, intor

no agli anni '70, in mancanza di una normativa che chiarisse

l'oggetto del giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti, si

era ritenuto dalla giurisprudenza di questa non più applicabile l'art. 226, in quanto norma procedurale propria dei giudizi ce

lebrantesi dinanzi ai consigli di prefettura, successivamente si

era consolidato un diverso orientamento; dopo avere attribuito

carattere sostanziale a tale norma, ed alla stregua di questa, la magistratura contabile aveva affermato che il giudizio sul

conto aveva per oggetto l'esame della gestione finanziaria del

l'ente medesimo; quindi, lo stesso non era circoscritto alla ge stione di cassa ed al conto del tesoriere, ma investiva l'intero

conto consuntivo (cfr. sez I 28 ottobre 1983, n. 144, id., Rep.

1985, voce Responsabilità contabile, n. 199). In virtù sia del richiamato art. 64 che dell'art. 58, 1° e 2°

comma, ciò non è più possibile (a meno che non emergano dal

conto responsabilità oggettivamente connesse degli amministra

tori e del tesoriere, nel qual caso si potrà pervenire, ex art.

44 reg. di procedura approvato con r.d. 1038/33 alla riunione

del giudizio di conto con quello di responsabilità, come, ad es., nel caso di pagamenti eccedenti i fondi disponibili, in relazione

ad atti di impegno assunti contra legem)-, ossia, non è più con

sentito contestare responsabilità a carico degli amministratori, in quanto chiaramente risulta costituito in giudizio solo il te

soriere.

Ciò non vuol dire che la nuova legge abbia voluto assicurare

un regime di impunità agli amministratori, ma solo che ha vo

luto conservare la necessità del giudizio (ribadendo sia l'obbligo della presentazione del conto sia quello della pronuncia sul con

to) alla gestione di cassa e rimettere ad una diversa tipologia

processuale l'accertamento dei fatti di gestione illecita da parte

degli amministratori, riservando all'iniziativa del procuratore ge nerale la citazione o meno degli stessi amministratori, oltre che

dei dipendenti. Ora vuoi che si attribuisca natura interpretativa alla normati

va sopravvenuta, determinata dalle incertezze che si erano ma

nifestate intorno alla natura del giudizio, vuoi, come ritiene il

collegio, che, con l'abrogazione delle norme più su richiamate, si viene a sostituire completamente la normativa processuale del

vecchio ordinamento con quella contenuta nel regolamento di

procedura per i giudizi dinanzi alla corte (applicata nei con

fronti di tutti gli altri dipendenti e amministratori pubblici) è

certa la sua applicabilità anche ai giudizi non ancora definiti

all'entrata in vigore della 1. 13 giugno 1990. Nel giudizio di

conto è quindi parte e convenuto il solo tesoriere; va notato,

per incidens, che non trova neanche più applicazione (oltre che

l'art. 226 citato) l'art. 310, per cui non è consentita allo stesso

consiglio comunale o provinciale la contestazione di addebiti, in sede di delibera sul conto, agli amministratori, essendo tale

potere riservato al p.g. e residuando ai consiglieri un mero po tere di denuncia.

Osserva al riguardo il collegio che il principio generale di cui

all'art. 11 disp. sulla legge in generale, approvate con r.d. 16

marzo 1942 n. 262, secondo cui la legge non dispone che per

l'avvenire, trova una deroga nella specie in relazione alla natura

dello ius superveniens (processuale), che per giurisprudenza con

solidata trova applicazione nei giudizi in corso (cfr. Cass.

2243/82, id., Rep. 1982, voce Ferrovie e tramvie, n. 100; 5460/82,

id., 1983, I, 381; 779/81, id., Rep. 1981, voce Infortuni sul

lavoro, n. 94; 2879/79, id., Rep. 1979, voce Legge, n. 36).

Quanto sopra affermato porta ad escludere che nel presente

giudizio possa rendersi pronuncia in ordine ai fatti indicati in

narrativa, che, come esattamente fa rilevare la difesa del teso

riere, attengono a fatti di gestione astrattamente imputabili ai

soli amministratori.

Per quanto riguarda, specificamente, la gestione del tesoriere

rileva la sezione come gli atti e documenti di causa consentano

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Page 5: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n. 27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di Lecco

431 PARTE TERZA 432

di ricostruire in termini esaurienti la gestione, non risultando

a suo carico contestazioni né da parte del consiglio comunale

né da parte dei revisori dei conti e degli altri organi di controllo.

Anche dall'istruttoria eseguita, e nei limiti di quanto dedotto, non sono emerse irregolarità in ordine alla gestione di cassa,

per cui vanno dichiarati regolari i conti dallo stesso presentati e per l'effetto il predetto discaricato.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; ordinanza 13 giugno 1991,

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione II; ordinanza 13 giugno 1991, n. 366; Pres. ed est. Delfa; Grimaldi (Avv. Melchiorri) c.

Prefetto di Catania.

Giustizia amministrativa — Ricorso — Provvedimento impu

gnato — Sospensione dell'esecuzione — Ordinanza — Soc

combenza — Condanna nelle spese — Necessità (Cod. proc.

civ., art. 91; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribu nali amministrativi regionali, art. 21, 26).

Con l'ordinanza che pronuncia sull'istanza di sospensione dell'

esecuzione del provvedimento impugnato il giudice ammini

strativo deve condannare la parte soccombente al rimborso

delle spese relative alla fase cautelare. (1)

Ritenuto di non poter accogliere l'istanza cautelare non rav

visandosi il fumus boni iuris e il danno grave ed irreparabile

prospettato dalla parte ricorrente.

Ritenuto altresì di doversi pronunziare sulle spese di giudizio limitatamente alla fase cautelare.

(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono precedenti editi, ma l'affermazione (secondo cui l'ordinanza che pronuncia sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato de termina l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo, chiudendo definitivamente dinanzi a lui un separato giudizio) è ricor rente sia in dottrina (fra gli altri, Paleologo, L'appello al Consiglio di Stato, Giuffrè, Milano, 1989, 315) che in giurisprudenza (nella parte motiva, Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 579, Foro it., 1990, I, 1097, con nota di richiami). È del pari frequente in giurisprudenza (fra le altre, sez. un. 17 ottobre 1983, n. 6066, id., 1984, I, 159, con osserva zioni di A. Proto Pisani; Pret. Firenze 4 febbraio 1987, id., 1988, I, 1001, con ulteriori indicazioni) l'enunciazione per la quale le spese processuali (per la cui determinazione nei giudizi amministrativi si può consultare Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 1989, n. 222, id., 1990, IH, 5, con nota di richiami) devono essere liquidate in tutti i provvedimenti che, indipendentemente dalla forma usata, chiudono comunque il pro cedimento avanti il giudice che li adotta.

Per qualche riferimento, circa la possibilità di statuire sulle spese nei

provvedimenti resi sui ricorsi ex art. 700 c.p.c., cons., per l'affermati va: con riguardo alle ordinanze reiettive dei ricorsi medesimi e/o di

chiarative della cassazione della materia del contendere: Cass. 26 mag gio 1990, nn. 4915 e 5021, 19 marzo 1990, n. 2267, 30 maggio 1969, n. 2631, id., Rep. 1990, voce Provvedimenti di urgenza, nn. 91-95; 26

luglio 1989, n. 3500 e 28 aprile 1989, n. 2021, id., Rep. 1989, voce

cit., nn. 72, 76; 23 maggio 1988, n. 3572, id., Rep. 1988, voce cit., n. 83; 25 marzo 1987, n. 2896, id., Rep. 1987, voce cit., n. 85; in relazione alle ordinanze o ai decreti concessivi o negativi del rimedio invocato: Cass. 9 giugno 1990, n. 5600 e 28 marzo 1990, n. 2526, id., Rep. 1990, voce cit., nn. 130, 131. Per la parte in cui pronunciano sulle spese, gli anzidetti provvedimenti pretorili sono poi ritenuti impu gnabili con ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, (fra le più recenti, Cass. nn. 2631 e 5600 del 1990, cit.; n. 2021 del 1989, cit.; 28 ottobre

1988, n. 5704, 23 aprile 1988, n. 3149, 29 gennaio 1988, n. 827, id., Rep. 1988 voce cit., nn. 82, 84, 85; contra, per l'appellabilità in parte qua dei medesimi provvedimenti, Cass. n. 2526 del 1990, cit.), ricorso che Trib. Bari 6 febbraio 1986, id., 1987, I, 1615, a differenza di Pret. Sestri Ponente 9 gennaio 1987, ibid., con la nota di A. Proto Pisani

(Rigetto di misure cautelari chieste «ante causam» e spese processuali), ritiene esperibile anche nel caso in cui le ordinanze reiettive dei ricorsi

d'urgenza omettano di condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Il Foro Italiano — 1991.

Considerato poi che, essendo il giudizio cautelare distinto dal

processo ammininistrativo d'annullamento o di accertamento, anche se le due controversie pendono contemporaneamente di

nanzi allo stesso giudice, il provvedimento che in forma di ordi

nanza definisce la domanda di sospensione ha sicuramente na

tura decisoria poiché risolve una specifica controversia, cioè un

conflitto di pretese, dettando il regolamento giuridico di esso

ed attribuendo ad uno dei soggetti in contesa un concreto van

taggio; e che, pertanto, l'ordinanza cautelare, assolvendo la fun

zione propria e in sé compiuta di dirimere la lite cautelare (au tonoma e distinta rispetto a quella riguardante il giudizio am

ministrativo di impugnazione e di accertamento) con effetti simili

per forza imperativa agli effetti della sentenza, è ovviamente

suscettibile d'appello in base allo stesso art. 28, 2° comma, 1.

6 dicembre 1971 n. 1034, che prevede l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei tribunali amministrativi (ad. plen. 20 gennaio 1978, n. 1, Foro it., 1978, III, 1);

considerato ancora, in proposito, che con la pronunzia sulla

domanda di sospensione si determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo, come anche ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (cfr., fra le tante, la sen

tenza 579/89, id., 1990, I, 1097); ritenuto conseguentemente, quale logico corollario dei cenna

ti principi, che l'art. 91, 1° comma, c.p.c., in base al quale «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a

lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese . . .»,

può essere applicato analogicamente, a norma dell'art. 12 pre

leggi, all'ordinanza con cui si chiude la fase cautelare del giudi zio amministrativo, stante la rilevata ed incontroversa connota

zione di somiglianza di tale pronuncia alla sentenza; (omissis) Per questi motivi, il Tar per la Sicilia, sezione distaccata di

Catania (sez. II), rigetta la domanda di sospensione sopra indi

cata. (Omissis)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA; sezione II; ordinanza 13 maggio 1991, n. 371; Pres.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA; sezione II; ordinanza 13 maggio 1991, n. 371; Pres.

Allegretti, Rei. R. Fiandaca; Gianfiglio (Avv. Margiotta) c. Coreco della Puglia ed altra.

Sanitario — Usi — Personale dipendente — Collocamento a

riposo — Anzianità di servizio minima per la pensione —

Mancato raggiungimento — Trattenimento in servizio —

Omessa previsione — Questione non manifestamente infon

data di costituzionalità (Cost., art. 3, 4, 36, 38; d.p.r. 20

dicembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle uni

tà sanitarie locali, art. 53).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 53 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, nella

parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio a domanda del personale ultrasessantacinquenne (o ultrases

santenne) che non abbia ancora maturato l'anzianità di servi

zio minima per il conseguimento del diritto a pensione e per il periodo necessario a garantire tale diritto, comunque fino al raggiungimento del 70° anno di età, in riferimento agli art. 3, 4, 36 e 38, 2° e 3° comma, Cost. (1)

Diritto. — La Usi TA/3 con la delibera n. 536 dell'8 giugno 1989 ha disposto il mantenimento in servizio della dipendente

(1) Continua l'opera di revisione del vigente sistema pensionistico pub blico secondo i precetti della Costituzione e la mutata realtà sociale: il principio più volte recentemente affermato nella materia dalla Corte costituzionale (v., da ultimo, sent. 18 giugno 1991, n. 282, in questo fascicolo, I, 2317, con nota di richiami) fanno ritenere che anche l'ille

gittimità riscontrata dal Tar Puglia nel campo della sanità sarà presto sanzionata dalla corte.

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