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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione I; decisione 19 dicembre 1979, n. 76; Pres....

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Sezione I; decisione 19 dicembre 1979, n. 76; Pres. Borzellino, Est. Bochicchio; Proc. gen. c. Russo e altri (Avv. Manfredonia) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980), pp. 457/458-461/462 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171255 . Accessed: 25/06/2014 10:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.81 on Wed, 25 Jun 2014 10:19:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I; decisione 19 dicembre 1979, n. 76; Pres. Borzellino, Est. Bochicchio; Proc. gen. c.Russo e altri (Avv. Manfredonia)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 457/458-461/462Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171255 .

Accessed: 25/06/2014 10:19

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

speciale), sicché essa non può imbattersi in altri limiti che non

siano quelli derivanti da contrastanti principi « fondamentali »

della corrispondente legislazione statale (e tali non possono con

siderarsi i diversi criteri ispiratori che possono desumersi, nella

disciplina della materia de qua, dalla legge 29 giugno 1939 n.

1497 e dal r. d. 3 giugno 1940 n. 1357).

In base alla vigente legislazione provinciale di Trento, dunque, deve ritenersi che la giunta e le commissioni comprensoriali pos

sano, per la tutela degli interessi paesaggistici, imporre ulteriori

limiti di altezza e anche diverse localizzazioni degli edifici pro

gettati su terreni che abbiano destinazione abitativa (in tutto o

solo in parte, poco conta) secondo le previsioni del piano urba

nistico provinciale e degli strumenti di grado subordinato: non

che possano, invece, rifiutare sic et simpliciter l'autorizzazione,

negando una facoltà che, al contrario, detti strumenti pianifica tori abbiano già riconosciuto sussistente in capo ai singoli pro

prietari.

Nella specie non è contestato tra le parti che il terreno su

cui deve sorgere la progettata costruzione del Messina, in quanto destinato a « verde privato » (tale destinazione corrispondendo,

per pacifica ammissione delle parti stesse, a quella di « parco at

trezzato » prevista dal p.u.p., secondo la disposizione dell'art. 14

delle norme di attuazione approvate con legge prov. 12 settembre

1967 n. 7), è parzialmente utilizzabile a fini residenziali e abi

tativi, sicché appare del tutto immotivato il provvedimento im

pugnato nel punto in cui, negando la richiesta autorizzazione, la

scia intendere che la specifica destinazione di p.r.g. legittimi un

divieto assoluto di edificazione nella zona, senza suggerire solu

zioni alternative eventualmente idonee a rimuovere il paventato

pregiudizio alle bellezze naturali della zona stessa.

Vanno pertanto accolti i motivi 1°), lett. a), e 3°) del ricorso

principale con i corrispondenti motivi delle memorie aggiunte, fermo restando che la commissione comprensoriale conserva il

potere, nei limiti sopra precisati, di proporre altre valide soluzioni

costruttive a salvaguardia degli interessi pubblici specifici affi

dati alle sue cure.

Restano assorbite le altre censure.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; Sezione i; decisione 19 dicembre 1979, n. 76; Pres. Borzellino, Est. Bochicchio; Proc. gen. c. Russo e

altri (Avv. Manfredonia).

Responsabilità contabile e amministrativa — Messo notificatore

dell'ufficio delle imposte dirette — Omessa notifica di avviso

di accertamento — Responsabilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 140; d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. delle leggi sulle imposte dirette, art. 32, 38).

Il messo speciale notificatore autorizzato dall'ufficio delle impo ste dirette, incaricato di notificare un avviso di accertamento

ad un contribuente non reperito al numero civico inesattamente

indicato, se non abbia proseguito la ricerca ai numeri civici

vicini, o non abbia proceduto alla notificazione nelle altre for me di legge, risponde del danno erariale derivante dalla sca

denza del termine di decadenza per tale accertamento, quan

tificato nell'intera somma richiesta dall'ufficio suddetto, anche

se il contribuente avrebbe potuto esperire con esito favorevole

ricorsi e azioni, o stipulare un concordato (nella specie, la

corte, esercitando il suo potere riduttivo, ha addossato al mes

so solo centomila lire, delle circa seicentomila del danno ac

certato, mentre non è stato considerato responsabile il funzio nario che per errore materiale aveva inesattamente indicato il

numero civico, perché il nesso di causalità tra questo suo com

portamento e il danno erariale è stato considerato interrotto

dalla condotta colposa del messo). (1)

Il messo speciale notificatore autorizzato dall'ufficio delle impo ste dirette, che, incaricato di notificare un avviso di accerta

mento, abbia riferito contrariamente al vero che il contribuen

te risultava sconosciuto all'esatto indirizzo indicato dall'ufficio

stesso, risponde del danno' erariale derivante dalla scadenza

del termine di decadenza per la notifica di tale accertamento

(nella specie, la corte non ha esercitato il suo potere ridut

tivo). (2)

(1-2) In senso sostanzialmente analogo, cfr. Corte conti, Sez. I, 27

aprile 1972, n. 36, Foro it., Rep. 1972, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 66; 31 gennaio 1969, n. 68 e 22 ottobre 1970,

La Corte, ecc. — Il collegio osserva in via preliminare — in

relazione alle argomentazioni svolte dal difensore dei convenuti Albano e Melchiorre — che non vi è dubbio che il messo spe ciale notificatore autorizzato dall'ufficio delle imposte dirette (qua lifica rivestita da tutti i convenuti nel presente giudizio) è in una

posizione di diretta dipendenza dall'ufficio suddetto, anche se la sua attività di notificazione si distingue nettamente dall'attività di compilazione dell'avviso di accertamento e dalle attività con nesse per l'individuazione del contribuente e del suo indirizzo.

In adesione e a consolidamento di un indirizzo giurispruden ziale già delineatosi in alcune pronunce di questa corte, la se zione afferma il principio generale che vi è continuità del pro cedimento amministrativo di accertamento tributario fino alla fa

se finale della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica del reddito del contribuente: la notificazione rientra nello stesso

processo emissivo dell'avviso, che non sussiste senza di essa, in

quanto l'avviso di accertamento è una dichiarazione recettizia a destinatario determinato.

Va rilevato, in relazione alla fattispecie in esame, che nelle

ipotesi di notifica eseguite da messi notificatori dell'ufficio impo ste dirette, oltre l'accennata sussistenza dell'elemento obiettivo della continuità del procedimento di accertamento del credito tributario fino alla sua fase finale, sussiste l'elemento subiettivo

del rapporto di immedesimazione organica tra il messo e l'am ministrazione finanziaria, sicché, ove dall'omissione di notifica, sia derivato — come nella specie — un evento dannoso per l'era

rio, nessun dubbio può sorgere sull'imputabilità del danno ai messi notificatori dell'amministrazione finanziaria.

Pertanto nelle due fattispecie sottoposte al giudizio del collegio — trattasi di colpose omissioni di notifica ai contribuenti Pi

scopo e Camardella, con conseguente decadenza del potere di

imposizione da parte dell'amministrazione finanziaria, per decor

renza del termine di cui all'art. 32 t. u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645 — è in

dubbia non solo la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei messi notificatori dell'ufficio imposte dirette di Napoli e il danno erariale, ma anche l'esatta determinazione del danno effet

tuato in base alle somme di imposta di ricchezza mobile e com

plementare richieste dal sopraindicato ufficio imposte dirette ai

predetti contribuenti sulla base di accurate e documentate inda

gini sull'attività e sul reddito dei contribuenti medesimi. E in

vero — come ha esattamente affermato il procuratore generale nell'atto introduttivo del giudizio e nell'intervento all'odierna

udienza di discussione — sono da considerare mere eventualità ad esito del tutto incerto i ricorsi tributari, le azioni giudiziarie, nonché i concordati con l'amministrazione, dei quali i contri

buenti in questione avrebbero potuto avvalersi, nel caso che i

rispettivi avvisi di accertamento fossero stati notificati, al fine di

ottenere una riduzione dei tributi dovuti.

Né è stata acquisita al giudizio alcuna prova atta a dimostrare che la pretesa erariale fosse eccessiva rispetto al reddito accer

tato dall'ufficio con scrupolosità e ampiezza di documentazione

nei confronti di entrambi i contribuenti.

Nella fattispecie in esame sia l'avviso di rettifica d'ufficio nei

confronti della ditta Piscopo per l'anno 1967, sia l'avviso d'ac

n. 69, id., Rep. 1971, voce cit., nn. 115, 116; 23 gennaio 1968, n.

65, id., 1968, III, 304, con nota di B. Moretti. Per altri riferimenti, sempre sulla responsabilità per danno arrecato

all'erario nell'esercizio dell'attività di notifica di avviso di accerta mento di valore da parte dell'amministrazione finanziaria, qualora la nullità o la tardività della notifica abbia determinato la decadenza dell'amministrazione dal potere di contestare al contribuente il va lore dichiarato, cfr. anche Corte conti, Sez. II, 12 settembre 1964, n.

135, id., Rep. 1966, voce Contabile dello Stato, n. 37.

Sui criteri per la quantificazione del danno, nel senso della sua de terminazione sulla base dell'accertamento di valore effettuato dal l'amministrazione finanziaria, indipendentemente da ogni successiva eventuale rettifica, concordato o transazione tra contribuente ed am

ministrazione, in pratica sempre ammessa, cfr. Corte conti, Sez. II, 12 ottobre 1972, n. 89, id., Rep. 1973, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. Ili, cui adde Corte conti, Sez. I, 23 gennaio 1968, n. 65, cit.

Sul c. d. potere riduttivo dell'addebito, Corte conti, Sez. II, 12 gen naio 1978, n. 2, 30 maggio 1977, n. 118, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 85, 86; Sez. riun. 27 settembre 1976, n. 177, id., 1977, III, 344, con nota di richiami, dove si evidenzia come la valutazione del giu dice contabile sull'applicazione o meno di tale potere si basa, per un

verso, sul maggiore o minore grado di colpa insito nella condotta del soggetto; per l'altro, sulla possibilità che alla produzione dell'even to dannoso abbia concorso anche la stessa pubblica amministrazione, non determinando condizioni idonee a consentire ai dipendenti lo

svolgimento dei compiti loro assegnati.

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PARTE TERZA

certamento nei confronti della ditta Camardella per l'anno 1967

(in entrambi i casi si trattava di tributi per imposte di ricchezza

mobile e complementare) non hanno raggiunto di loro effetto; per tanto si è configurato, secondo quanto risulta dagli atti acquisiti al giudizio, un danno per l'erario, per quanto riguarda il primo caso (contribuente Piscopo) di lire 609.065 e, per quanto riguar da il secondo caso (contribuente Camardella), di lire 976.600.

Tutto ciò premesso, il collegio passa all'esame delle singole

posizioni dei convenuti.

Per quanto concerne il messo notificatore dell'ufficio imposte dirette di Napoli, Albano Giuseppe, dagli atti acquisiti a seguito dell'istruttoria disposta da questa sezione, con ordinanza del 20

giugno-20 luglio 1978, è risultata la completa estraneità del

suddetto dal procedimento di notifica nei confronti del contri

buente Piscopo.

E invero negli atti relativi alla notifica alla ditta Piscolo Mi

chele non risulta alcuna firma apposta dal messo Albano Giu

seppe, bensì' risulta chiaramente apposta in tre fogli allegati al

modello 7 n. 955/3010 la firma del messo Melchiorre Antonio.

Di conseguenza, la sezione ritiene infondata la pretesa — avan

zata inizialmente dal procuratore generale, ma poi ritirata, con

l'atto integrativo del giudizio e con l'intervento orale all'odierna

udienza di discussione — nei confronti del convenuto Albano

Giuseppe, il quale deve essere assolto dalla domanda attrice.

In ordine a questo capo della domanda, quanto alle spese non

è luogo a deliberare.

In relazione alla posizione del messo notificatore dell'ufficio

imposte dirette di Napoli, Melchiorre Antonio, la sezione rileva

che dalla documentazione acquisita a seguito dell'ordinanza istrut

toria è inequivocabilmente emersa la responsabilità del predetto in ordine alla colposa omissione della notifica alla ditta Piscopo dell'avviso di rettifica del reddito dichiarato agli effetti delle im

poste di ricchezza mobile e complementare per l'anno 1967.

E, invero, ai sensi dell'art. 38 t. u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, il Mel

chiorre doveva scrupolosamente applicare le norme stabilite da

gli art. 137 segg. cod. proc. civ., usando di quella particolare di

ligenza che la normativa speciale dell'art. 38 sopracitato impone

per la notifica ai contribuenti degli atti che concretano la pre tesa tributaria. E infatti il legislatore ha dedicato particolare cura a tale tipo di notifica, che ha natura eminentemente pub blicistica, in quanto perfeziona il procedimento amministrativo di accertamento con la creazione, dal momento della sua rituale

esecuzione, dell'obbligazione del contribuente verso l'ammini

strazione finanziaria per l'importo indicato nell'avviso medesimo. La negligenza del messo notificatore Melchiorre Antonio è evi

denziata dalle seguenti circostanze, risultanti dagli atti acquisiti al giudizio.

Il messo Melchiorre in data 21 dicembre 1970 ricevette l'indi

cazione dell'indirizzo di vico II Casanova, n. 58 da parte del coadiutore dell'ufficio imposte dirette di Napoli Alinei Roberto; anche se il numero civico esatto era il 52 (come risultava dal certificato anagrafico) e l'Alinei, per errore materiale, aveva tra scritto nel foglio di accompagnamento dell'avviso di accertamen to il numero 58, il messo Melchiorre, in considerazione che la ditta Piscopo, quale commissionaria nel mercato ortofrutticolo di Napoli, doveva essere ben nota non solo poteva ricercare la

persona fisica di Piscopo Michele o di un suo familiare o convi vente nei numeri civici vicini, ma aveva, in caso di esito ne

gativo di tale ricerca, il preciso dovere di procedere alla no tifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. (irreperibilità) e con le più agevoli modalità previste dall'art. 38, lett. /), t. u. del 1958 n. 645. Dal 21 al 31 dicembre 1970 vi era tutto il tempo per

eseguire le formalità in tali norme previste. Inoltre va ricordato che il suddetto messo era certamente a conoscenza dell'imminen za del termine di decadenza del potere impositivo dell'ammini strazione della quale faceva parte, e, pertanto, doveva porre in essere tutte le iniziative di sua competenza e minutamente pre viste dalle norme del codice di procedura civile e dal t. u. sopra indicato al fine di perfezionare l'iter dell'accertamento tributario.

Invece il messo Melchiorre tentò, tardivamente in data 28 di cembre 1970, la notifica dell'avviso di rettifica dell'accertamento al mercato agricolo generale di Napoli rivolgendosi al nipote del

Piscopo, il quale rifiutò di ricevere 11 documento, affermando che

Piscopo Michele aveva cessato l'attività da circa tre anni.

In ordine a questa dichiarazione recepita dal Melchiorre il col

legio rileva che dagli atti acquisiti al giudizio risulta invece che la ditta Piscopo Michele produsse domanda di cancellazione dai ruoli delle imposte per cessata attività solo in data 5 marzo 1969, dichiarando di aver interrotto l'attività di commissionario dal 19 no vembre 1968; pertanto il Melchiorre avrebbe potuto almeno chie

dere l'indirizzo del Piscopo al congiunto che rifiutava di ricevere

la notifica.

Tutto ciò considerato, il collegio ritiene Melchiorre Antonio

responsabile in ordine al danno erariale di complessive lire

609.065, pari all'importo di imposta dovuta per ricchezza mo

bile e complementare dal Piscopo per l'anno 1967; tuttavia, in

considerazione del limitato tempo a disposizione per effettuare

la notifica, dell'imprecisa indicazione del numero civico da par te dell'ufficio imposte dirette di Napoli, nonché dell'ingente la

voro che nel periodo di fine anno il messo Melchiorre era chia

mato a svolgere, la sezione, avvalendosi della facoltà concessa

gli dall'art. 52 t. u. delle leggi sulla Corte dei conti e dall'art.

83 legge di contabilità generale dello Stato, ritiene conforme a

giustizia porre a carico del convenuto soltanto parte del danno

erariale e precisamente la somma di lire 100.000 (centomila), ol

tre gli interessi legali su tale somma, decorrenti dal 7 giugno 1979 (data dell'ultima notifica eseguita ai fini della regolare co

stituzione del rapporto processuale).

La sezione, nell'esercizio del suo potere di verifica, osserva

che, d'altra parte, dall'esame degli atti acquisiti al giudizio non

è dato rintracciare responsabilità a carico del coadiutore Ro

berto Alinei, cosi' come ha affermato anche il pubblico mini

stero nell'atto integrativo e nell'intervento all'odierna udienza di

discussione; e invero fra il comportamento dell'Alinei, consi

stito nell'errata trascrizione del numero civico, e l'evento dan

noso per l'erario non vi è nesso di causalità, essendo intervenuto

come fatto interruttivo, di per sé solo idoneo a produrre l'evento, la colposa condotta del Melchiorre. Né sussistono elementi con

creti di responsabilità a carico di altri pubblici dipendenti in

relazione al fatto sopra esposto.

Passando all'esame della posizione del messo notificatore del

l'ufficio imposte dirette di Napoli, Russo Mario, la sezione ri

leva che si tratta di partita tributaria del tutto distinta dalla pre cedente, che la fattispecie concerne il contribuente Camardella

Mario, il quale aveva del tutto omesso la dichiarazione unica dei

redditi per il 1967 e che — solo per economia processuale — il

pubblico ministero ha istituito congiuntamente il giudizio nei

confronti di due convenuti per due fattispecie completamente diverse.

Tuttavia, dato che anche il Russo era un messo notificatore

presso l'ufficio imposte dirette di Napoli e che il danno erariale

è derivato anche in questo caso dall'omissione di notifica nel

termine previsto per la decadenza del potere impositivo del

l'amministrazione finanziaria, sono pienamente valide per il giu dizio su questa seconda fattispecie le considerazioni generali so

pra svolte in punto di diritto.

Nella fattispecie in esame risulta che il messo Russo Mario in

data 31 dicembre 1970, a distanza di molti giorni dalla consegna dell'avviso di accertamento da parte dell'ufficio imposte dirette

di Napoli (avvenuta a mani del messo in data 18 dicembre

1970), riferi in un biglietto autografo inviato all'ufficio: « reca

tomi in via Winspeare 54, l'edificio 54 risulta sconosciuto, e,

pertanto, anche il contribuente, come mi hanno detto persone del vicinato ». Tale dichiarazione è risultata in aperto contrasto con gli atti esistenti presso l'ufficio imposte dirette di Napoli, dai

quali è dato desumere che al sopraindicato indirizzo sono state

ritualmente eseguite le notifiche al contribuente Camardella sia

per l'anno 1966 che per l'anno 1968.

Inoltre nei reclami prodotti dallo stesso contribuente Mario Camardella risulta sempre indicato il domicilio di via Winspeare, 54; dal certificato anagrafico in data 9 dicembre 1968 emerge che il sig. Camardella anche prima di tale data era sempre do

miciliato in via Winspeare, 54.

La grave colpa del convenuto Russo Mario risiede nel fatto di aver attestato che il domicilio era sconosciuto, quando tutti

gli elementi posti a base dell'individuazione dell'indirizzo erano

certi; a parte l'impossibilità di eseguire la notifica ai sensi del

l'art. 140 cod. proc. civ. dovuta esclusivamente al ritardo (era ormai il 31 dicembre 1970) con il quale il messo aveva posto in esecuzione l'ordine di notifica, il collegio non può non tener conto nella valutazione della condotta del predetto delle gravi considerazioni formulate circa la non soddisfacente attività svolta dal Russo nella relazione dell'ispettore compartimentale dott. Pier

ri, il quale ha sottolineato la circostanza che il predetto messo

notificatore a pochi mesi di distanza dal fatto in esame fu co stretto a dimettersi dall'incarico.

Tutto ciò considerato, il collegio ritiene che Russo Mario deve

rispondere dell'intero danno erariale di lire 976.600, pari al

l'importo di imposta dovuta dal contribuente Camardella per l'anno 1967 per r. m. e imposta complementare; inoltre il pre detto deve essere condannato al pagamento degli interessi le

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

gali su tale somma a decorrere dal 7 giugno 1979 (data dell'ul

tima notificazione ai fini della regolare costituzione del rapporto

processuale). Le spese seguono la soccombenza dei convenuti Melchiorre

e Russo. Per questi motivi,' ecc.

CORTE DEI CONTI; Sezione II; decisione 10 ottobre 1979, n. 238; Pres. D'Acunzo, Est. De Seta; Proc. gen. c. Usigli, Fasano.

Responsabilità contabile e amministrativa — Istituzione culturale — Gestione di contribuzioni ministeriali — Giurisdizione della

Corte dei conti — Fattispecie (R. d. 18 novembre 1923 n. 2440, norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato, art. 82; r. d. 12 luglio 1934 n. 1214, t. u.

delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, art. 52; legge 21 marzo 1958 n. 259, partecipazione della Corte dei conti al

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato con

tribuisce in via ordinaria, art. 1, 2). Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Istituzione

culturale — Carattere di ente pubblico — Sussistenza — Fat

tispecie (Cod. civ., art. 12).

Responsabilità contabile e amministrativa — Istituzione culturale — Presidente e direttore — Corresponsione illegittima di in

dennità di missione — Sussistenza (Legge 15 aprile 1961 n.

291, trattamento economico di missione e di trasferimento dei

dipendenti statali, art. 23).

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla re

sponsabilità contabile e amministrativa del presidente e del direttore di una istituzione culturale (nella specie, Centro in

ternazionale di studi per la divulgazione della musica italia

na) relativamente alla gestione di cospicue contribuzioni da

parte dei ministeri interessati (nella specie, della pubblica istruzione, degli affari esteri e del turismo e spettacolo), per specifiche finalità di interesse generale, anche se tali contribu

zioni non siano state iscritte nel bilancio delle amministrazioni

eroganti (nella specie, tra l'altro, a tale centro era stata affidata la pubblicazione dell'edizione nazionale dell'opera di Monte verdi con d. pres. 9 marzo 1962 n. 719). (1)

Deve riconoscersi carattere pubblico ad una istituzione cultura

le (nella specie, Centro internazionale di studi per la divulga zione della musica italiana), nel cui funzionamento vi sia una

continua ingerenza statale, i cui mezzi finanziari siano pubblici in misura assolutamente prevalente, e che per le sue fi nalità, prerogative, oneri e responsabilità deve essere conside

rata come facente parte dell'apparato istituzionale dell'ammi

nistrazione, anche se essa sia stata riconosciuta in base al co

dice civile. (2)

(1-2) La decisione fa applicazione dei principi più volte solenne mente enunciati in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi che incardinano la giurisdizione della Corte dei conti. Al riguardo, gli esempi offerti dalla prassi giurisprudenziale, sia della Corte di cassa zione sia della Corte dei conti, sono innumerevoli e tutti valgono ad evidenziare ciò che la stessa giurisprudenza ha definito « l'ordinarie tà » della giurisdizione della Corte dei conti, nella materia contabile, alla luce dell'art. 103, 2° comma, Cost. A titolo esemplificativo, sul punto dell'ambito della giurisdizione contabile nel campo delle respon sabilità amministrative e contàbili, cfr., da ultimo Cass., Sez. un., 4 gennaio 1980, n. 2, Foro it., 1980, I, 45, con nota di C. E. Gallo; Corte conti, Sez. I, 18 gennaio 1980, n. 8 e Sez. I, ord. 18 gennai? 1980, n. 1, id., 1980, III, 305, con nota di A. Lener; Cass., Sez. un., 19 novembre 1979, n. 6009, id., 1980, I, 670, con nota di richiami; 22 ottobre 1979, n. 5467, id., 1980, I, 692, con nota di richiami; 18 luglio 1979, n. 4244, id., 1980, I, 753; 8 ottobre 1979, n. 5184, id., Rep. 1979, voce Responsabilità contabile, n. 115; Corte conti, Sez.

giur. reg. sic., 28 aprile 1978, n. 1181, ibid., n. 117; Corte conti, Sez. II, 30 ottobre 1978, n. 175, id., 1979, III, 467, con nota di richiami. In dottrina, oltre agli autori riportati nelle annotazioni al le sentenze e alle decisioni sopracitate (e cfr. soprattutto Silvestri, Rapporto di servizio e giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 823) v. L. Giampaolino, Osservazioni sulla più recente giurisprudenza del la Corte dei conti in tema di responsabilità formale, contabile ed am ministrativa, in Giust. civ., 1979, I, 1961.

Non risultano precedenti circa l'affermazione della decisione ripor tata, secondo la quale il riconoscimento della personalità giuridica in base alle norme del codice civile non impedirebbe di ravvisare nell'ente una persona giuridica pubblica.

La corte ha ritenuto che, nel caso, l'ente venga a « configurarsi nel l'ambito dell'apparato istituzionale della pubblica amministrazione co me una vera e propria agenzia pubblica, assumendo rilevanza quasi orgnica »; ed a ciò ha ricollegato l'affermato carattere pubblico della

personalità dell'ente.

ti presidente e il direttore di una istituzione culturale (nella spe cie, Centro internazionale di studi per la divulgazione della mu

sica italiana) rispondono del danno erariale derivante dalla

corresponsione ai dipendenti dell'ente stesso di indennità di

missione in misura e con criteri diversi da quelli vigenti per il personale degli enti e degli istituti di diritto pubblico (nella

specie, la corte ha ridotto ad un terzo il danno addebitato ai

convenuti, perché questi non disponevano di una approfondita e specifica conoscenza delle discipline amministrative e delle

disposizioni in materia contabile). (3)

La Corte, ecc. — Viene pregiudizialmente all'esame del colle

gio l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dai conve

nuti, Arrigo Usigli e Renato Fasano, nella qualità, rispettivamen te, di ex-presidente e di ex-direttore del « Centro internazionale

di studi per la divulgazione della musica italiana » con sede in Venezia. Costoro hanno conclusivamente sostenuto di non aver

agito, circa i fatti di cui è causa, quali « pubblici impiegati » né come « funzionari » dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi

degli art. 82 e 83 r. d. 18 novembre 1923 n. 2440 e 52 t. u. 12 lu

glio 1934 n. 1214, in quanto il « centro », presso cui hanno rico

perto cariche sociali e dal quale hanno ricevuto somme di danaro

a titolo di rimborso di spese di viaggio, si configura quale per sona giuridica privata, essendo stato riconosciuto con d. pres. 21

giugno 1966 n. 552, a norma dell'art. 12 cod. civ., che regola, appunto, il riconoscimento delle « persone giuridiche private ».

La procura generale attrice ha, dal canto suo, ritenuto sussi

stente la giurisdizione di questa corte in ordine alle contestate

responsabilità, fondandola sulla sostanziale natura pubblica della

gestione e della soggettività giuridica dell'ente in parola, che ha

perseguito e persegue — a norma di statuto — finalità varie di

interesse generale, avvalendosi in prevalenza di pubbliche contri

buzioni, in ordine alla cui concreta utilizzazione spetta alle pub bliche amministrazioni sovventrici un potere di controllo e di

vigilanza. Ora la giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte uni

vocamente affermato che sono soggetti alla giurisdizione conta

In presenza di situazioni anche più strette di collegamento organico, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato non scorge difficoltà ad ammettere il carattere privatistico dell'ente, o addirittura la pre senza di un'associazione non riconosciuta di diritto privato: cfr. Sez. VI 25 maggio 1979, n. 384, id., 1980, III, 186, con nota di R. Ferrara, Brevi note sul potere degli enti pubblici di costituire associazioni di diritto privato.

(3) La massima si segnala sotto due profili. In primo luogo, la decisione affronta il problema dell'individuazione dei soggetti respon sabili per danno erariale in seno a un ente pubblico. Al riguardo, non sembra vi siano delle regole univoche, in quanto è piuttosto lo statuto dei singoli enti, quando non sia la legge stessa, a fissare le attribuzioni degli organi monocratici e collegiali e le relative sfere di responsabilità (nel caso di specie, in via analogica, si può forse con siderare la legge 14 agosto 1967 n. 800 che agli art. 9 ss. deter mina i compiti e, conseguentemente, i doveri e le responsabilità de

gli amministratori degli enti lirici). Per riferimenti di giurispruden za cfr., da ultimo, Corte conti, Sez. II, 30 ottobre 1978, n. 175, Foro it., 1979, III, 467, con nota di richiami (fattispecie relativa alla responsabilità del presidente e del direttore generale di un en te di sviluppo agricolo), cui adde Sez. I 25 ottobre 1976, n. 101, id., 1978, III, 127; Sez. II 23 giugno 1977, n. 140, id., Rep. 1978, voce Responsabilità contabile, n. 117; 1° luglio 1977, n. 157, ibid., n. 118.

In secondo luogo, la decisione che si riporta affronta il problema della disciplina delle indennità di missione in favore del personale degli enti e degli istituti di diritto pubblico. Sul punto, cfr. T.A.R.

Piemonte, ord. 15 novembre 1978, n. 493, id., 1979, III, 109, con annotazione di A. Romano, nella quale si ripercorrono le tappe del l'evoluzione della normativa in materia di indennità di missione, an che in relazione alle problematiche della contrattazione collettiva. Cosi, oltre alla legge applicata nella decisione che si riporta, oc corre considerare la legge 18 dicembre 1973 n. 836 — trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali —

modificata con d. pres. 16 gennaio 1978 n. 513, cui adde la legge 26 luglio 1978 n. 417 — adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. Per riferi menti di giurisprudenza cfr. pure Cons. Stato, Comm. spec., 7 feb braio 1977, n. 11/77, id., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato e

pubblico, n. 732, che risolve un problema di coordinamento fra la normativa del 1973 e l'art. 41 legge 20 marzo 1975 n. 70 e Cons.

Stato, Sez. II, 19 ottobre 1976, n. 379/75, ibid., n. 733, che af fronta il problema delle indennità di missione dei dipendenti de

gli uffici della motorizzazione civile per i quali l'art. 22 legge 15 novembre 1973 n. 734 stabiliva una disciplina derogatoria rispet to al trattamento di missione disciplinato dalla legge 18 dicem bre 1973 n. 836. In dottrina, cfr. R. Bartolomeo, Trattamento eco nomico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali: rim borso di spese e indennità di missione agli amministratori, in Nuova

rass., 1979, 144 e A. Aschero, Dipendenti pubblici inviati in mis

sione, ecc., in Comuni d'Italia, 1979, 507.

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