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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 10 giugno 1987, n. 1148; Pres....

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sezione I; sentenza 10 giugno 1987, n. 1148; Pres. Anelli, Est. Borioni; Sciarretta (Avv. Andreuzzi) c. Pres. cons. ministri, Pres. Corte conti (Avv. dello Stato Zagari) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 547/548-551/552 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179366 . Accessed: 24/06/2014 20:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:48:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 10 giugno 1987, n. 1148; Pres. Anelli, Est. Borioni; Sciarretta (Avv.Andreuzzi) c. Pres. cons. ministri, Pres. Corte conti (Avv. dello Stato Zagari)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 547/548-551/552Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179366 .

Accessed: 24/06/2014 20:48

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PARTE TERZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 10 giugno 1987, n. 1148; Pres. Anel

li, Est. Borioni; Sciarretta (Avv. Andreuzzi) c. Pres. cons,

ministri, Pres. Corte conti (Avv. dello Stato Zagari).

Corte dei conti — Assegnazioni e trasferimenti — Ordinanze pre sidenziali — Ricorso — Interesse — Sussistenza — Fattispecie.

Corte dei conti — Ufficio di presidenza — Partecipazione dei

magistrati — Esclusione — Illegittimità (L. 29 dicembre 1956

n. 1433, disposizioni relative al trattamento economico della

magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte

dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, art. 1; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, statuto degli

impiegati civili dello Stato, art. 147; 1. 20 dicembre 1961 n.

1345, istituzione della quarta e della quinta sezione speciale per

i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre di sposizioni relative alla Corte dei conti, art. 20; 1. 18 marzo

1968 n. 249, delega al governo per il riordinamento dell'ammi

nistrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e

per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti

statali, art. 7; 1. 28 ottobre 1970 n. 775, modifiche e integrazio

ni alla 1. 18 marzo 1968 n. 249, art. 7; d.p.r. 22 luglio 1977

n. 721, regolamento per la elezione dei rappresentanti del per sonale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari,

ai sensi dell'art. 7 1. 28 ottobre 1970 n. 775, art. 2). Corte dei conti — Assegnazioni e trasferimenti — Ordinanza pre

sidenziale — Inapplicabilità alle assegnazioni al segretariato ge nerale — Illegittimità.

Il magistrato della Corte dei conti ha interesse a impugnare le

ordinanze con cui il presidente della corte detta criteri per le

assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati, assegna d'ufficio un magistrato al segretariato generale e gli attribuisce le fun

zioni di vice-segretario, anche se il ricorrente non abbia for malmente manifestato la sua aspirazione a tale assegnazione. (1)

È illegittimo l'art. 38 del regolamento per l'ordinamento dei ser

vizi della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite il 2

luglio 1913, nella parte in cui definisce la composizione dell'uf

ficio di presidenza senza contemplarvi la presenza di membri

rappresentativi di magistrati di tutte le qualifiche, con la conse

guenza che tale ufficio deve essere integrato secondo i criteri

previsti dall'art. 7 l. 28 ottobre 1970 n. 775. (2) È illegittima l'ordinanza con cui il presidente della Corte dei con

ti detta criteri per le assegnazioni e i trasferimenti dei magistra

ti, in quanto non applicabile alle assegnazioni al segretario

generale, del pari da regolare preventivamente, anche se non

necessariamente in modo analogo. (3)

(1-3) I passaggi tecnicamente forse più delicati della motivazione ri

guardano i rapporti da delineare tra le norme sulla composizione dei con

sigli di amministrazione presso i ministeri, e, in particolare, sulla

partecipazione ad essi di rappresentanti del personale secondo la previsio ne dell'art. 7 1. 775/70, e le norme dichiarate illegittime dell'art. 38 del

regolamento deliberato il 2 luglio 1913 dalle sezioni riunite della Corte dei conti, che quella partecipazione, riferita ai rappresentanti dei magi strati, viceversa non prevedono: rapporti per i quali, da un lato, non è l'art. 7 a provocare la illegittimità della norma regolamentare, perché non riguarda il personale di magistratura (al precedente in questo senso del T.A.R. Lazio richiamato in motivazione, adde Corte conti, sez. riun., 15 febbraio 1982, n. 165, Foro it., Rep. 1983, voce Corte dei conti, n.

7); ma, dall'altro, è esso ad offrire la normativa suppletiva da utilizzare

per colmare la lacuna riscontrata, deducendo questa illegittimità aliunde.

Ossia, dall'affermarsi, successivamente e di molti decenni all'adozione di tale norma, tanto per i magistrati ordinari (direttamente su base costi

tuzionale), che per i magistrati amministrativi e militari (per interventi a livello di legislazione ordinaria), di un principio da ritenersi dotato di forza espansiva anche per i magistrati contabili, per il quale «... l'adozio ne dei provvedimenti relativi a magistrati...» deve avvenire «... con la

partecipazione di organi collegiali nei quali è presente una componente rappresentativa del personale interessato».

L'inadeguatezza del sistema è stata rilevata incisivamente da Corte cost. 17 giugno 1987, n. 230, in questo fascicolo, I, 3227, con nota di richiami.

E, sembra soprattutto per la sollecitazione di questa pronuncia, il legisla tore è intervenuto con l'art. 10 1. 13 aprile 1988 n. 117, risarcimento

Il Foro Italiano — 1988.

Diritto. — Il ricorso ha per oggetto i seguenti atti del presiden te della Corte dei conti: l'ordinanza n. 10/86, con la quale il

primo referendario dott. Ernesto Basile è stato assegnato al se

gretariato generale; il decreto n. 5/86, con il quale sono state

conferite allo stesso magistrato le funzioni di vice segretario ge

nerale; l'ordinanza n. 446/85, con la quale sono stati dettati cri

teri per le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati della Corte

dei conti.

Va prliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità op

posta dalla avvocatura dello Stato sul rilievo che di fronte alla

potestà presidenziale di assegnazione non sussisterebbero interessi

giuridicamente tutelati.

È da premettere che la materia trova disciplina nell'art. 16 del

regolamento dei servizi della Corte dei conti approvato dalle se

zioni riunite in data 2 luglio 1913, secondo il quale «l'assegnazio

ne dei presidenti di sezione, dei consiglieri e dei referendari alle

singole sezioni ed uffici è fatta con ordinanza del presidente della

corte, sentito il consiglio di presidenza». Non è dubbio che la norma citata riguardi anche le assegnazio

ni di magistrati al segretariato generale, che come è fin troppo

evidente, non assolve compiti di personale e fiduciaria collabora

zione con il presidente, ma costituisce un'unità funzionale avente

un'autonoma collocazione istituzionale nell'apparato organizza torio della corte, dove è titolare di una sfera di competenze for

malmente definite e attribuite all'ufficio nel suo complesso o ai

soggetti ad esso preposti (citato regolamento del 1913, art. 11

ss.; regolamento interno degli uffici della corte emanato con or

dinanza presidenziale 10 maggio 1976, n. 76, art. 3 ss.; 1. 20 di

cembre 1961 n. 1345, art. 14).

Ciò posto, va osservato che con ordinanza presidenziale n.

446/85 sono stati stabiliti criteri generali di attuazione del citato

art. 16, con i quali viene introdotta una procedura lato sensu

concorsuale per le assegnazioni e i trasferimenti, che muove dalla

pubblicità dei posti vacanti e si conclude con una valutazione

comparativa delle posizioni dei magistrati interessati alla nuova

destinazione, effettuata sulla base di parametri predeterminati.

Siffatti criteri, mediante i quali si è inteso soddisfare evidenti esigenze garantistiche e di funzionalità riconducibili al canone fon

damentale di buon andamento, determinano, da un lato, la ridu

zione, nella forma dell'autolimitazione, dei margini di

discrezionalità consentiti dalla norma regolamentare, e, dall'altro

lato, ancorando il provvedimento all'esito di una procedura selet

tiva aperta ai magistrati che ne facciano domanda, riconoscono

che l'aspirazione del magistrato ad ottenere il posto da ricoprire è meritevole di specifica considerazione.

La circostanza poi che la disciplina concorsuale persegua pre minentemente l'interesse del servizio non ha alcun rilievo ai fini

che qui interessano poiché è connotato tipico dell'interesse legitti mo il ricevere tutela da norme dirette non a garantire la soddisfa

zione della pretesa sostanziale del privato ma a realizzare esigenze

proprie della collettività.

Né varrebbe obiettare che l'ordinanza n. 446/85 eccettua il se

gretariato generale della sua sfera di applicazione: anzitutto, que sta esclusione forma oggetto di impugnazione, e ciò conduce ad

assorbire l'argomentazione nella questione concernente il merito

della censura; in secondo luogo, è sufficiente ai fini della indivi

duazione della posizione legittimante, la constatazione che la pre tesa dedotta in giudizio inerisce ad un interesse che trova, in linea

generale ed astratta, qualificante considerazione nell'ordinamen

to della corte.

dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabili tà civile dei magistrati (Le leggi, 1988, 869), che ha regolato la composi zione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevedendo la

partecipazione, oltre che di tre membri di diritto, di quattro cittadini scelti di intesa tra i presidenti delle due camere (dai problemi e dai dibat titi suscitati da questa norma, non introdotta malgrado una proposta ini ziale per il consiglio di presidenza della giurisdizione amministrativa, si deve qui prescindere), e, soprattutto, di dieci magistrati della Corte dei

conti, designati dai loro colleghi in base ad elezione ivi disciplinata: cosi, risulta del tutto superato il richiamo indicato dalla sentenza ora riportata dell'art. 7 1. 775/70.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

All'ulteriore obiezione dell'avvocatura dello Stato è poi agevo le replicare che, essendo stata disposta l'impugnata assegnazione al segretariato generale d'ufficio, il fatto che il ricorrente non

abbia formalmente manifestato alcuna volontà in questo senso

non può essere assunto come dimostrativo di un disinteresse, tan

to più che neppure risulta che sia stata data una qualche pubbli cità all'intenzione di effettuare trasferimenti di magistrati al

segretariato generale.

Respinte le eccezioni di inammissibilità, il ricorso deve essere

esaminato nel merito.

Le censure proposte con il primo motivo investono l'art. 38

del regolamento del 1913, nella parte in cui, nel definire la com

posizione del consiglio di presidenza, che si è pronunziato a titolo

consultivo sulle impugnate ordinanze presidenziali n. 10/86 e n.

446/85, non contempla la presenza di membri rappresentativi di

magistrati di tutte le qualifiche, ma soltanto quella dei presidenti di sezione.

Infondata è la censura, prioritaria nell'ordine logico, intesa a

dedurre la violazione dell'art. 7 1. 28 ottobre 1970 n. 775, il cui

disposto imporrebbe, ad avviso del ricorrente, l'integrazione del

consiglio di presidenza con componenti eletti da tutti i magistrati. Come la sezione ha già rilevato (T.A.R. Lazio, sez. I, 6 feb

braio 1986, n. 147), deve escludersi che la norma predetta riguar

di il personale di magistratura, poiché non solo è espressamente rivolta a modificare gli art. 7 1. 18 marzo 1968 n. 249 e 146 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, che interessano i dipendenti civili delle am

ministrazioni dello Stato e non i magistrati, ma è inserita in un

testo legislativo del tutto privo di riferimenti all'ordinamento del

le magistrature; ne dà conferma l'art. 2 d.p.r. 22 luglio 1977 n.

721 che definisce le categorie degli elettori e degli eleggibili negli

organi di cui al citato art. 7 1. 775/70 con l'espressione «dipen

denti civili di ruolo e non di ruolo», che sta ad indicare, secondo

11 tradizionale modo di esprimersi del legislatore, gli impiegati

amministrativi e tecnici dello Stato.

La menzione della Corte dei conti fatta nell'art. 7, pertanto,

concerne il personale non di magistratura, risultandone cosi mo

dificato soltanto l'organo di gestione di cui all'art. 20 1. 20 di

cembre 1961 n. 1345.

Le altre censure mosse con lo stesso motivo contestano la legit

timità dell'art. 38 del regolamento per contrasto con i principi

della riserva di legge e della indipendenza dei giudici posti dal

l'art. 108 Cost, e per la differente disciplina che ne deriva rispet

to a quella vigente per tutti gli altri magistrati.

In proposito giova precisare che la norma impugnata, la cui

natura regolamentare è stata riconosciuta dalla Corte costituzio

nale (7 marzo 1978, n. 19, Foro it., 1978, I, 817), è stata emanata

in attuazione della delega conferita alle sezioni riunite della Corte

dei conti dall'art. 50 1. 14 agosto 1862 n. 800 e dall'art. 28 1.

25 giugno 1908 n. 290 e che l'intervento del consiglio di presiden

za è avvenuto ai sensi dell'art. 13 dello stesso regolamento.

Tanto premesso, rileva il collegio che nella specie difettano i

presupposti per sottoporre la questione relativa all'asserita viola

zione della riserva di legge al vaglio della Corte costituzionale,

giacché, come la stessa corte ha insegnato, l'eventuale dichiara

zione di incostituzionalità di norme emanate sotto la vigenza del

precedente statuto (nel caso in esame, le leggi 800/1862 e 290/1908)

che abbiano conferito poteri che la successiva Costituzione non

consente di conferire, non potrebbe reagire ad un momento ante

riore a quello nel quale la legge è divenuta incompatibile con

i nuovi precetti costituzionali e, quindi, non sarebbe destinata

ad incidere sulla validità degli atti (nel caso in esame, il regola

mento del 1913) che, nell'esercizio della competenza attribuita da

quella legge, fossero stati posti in essere prima dal 1° gennaio

1948 (Corte cost. 27 giugno 1968, n. 73, id., 1968, I, 2027) Con riguardo agli altri profili di censura deve osservarsi che

con l'entrata in vigore della Costituzione sono state introdotte

e si sono progressivamente estese nell'ordinamento riforme di ca

rattere strutturale e procedimentale rivolte a consentire, pur se

in forme e in modi diversi, che l'adozione di provvedimenti rela

tivi ai magistrati avvenga con la partecipazione di organi collegia

li nei quali è presente una componente rappresentativa del personale

interessato.

Questo indirizzo, del quale è agevole comprendere il raccordo

Il Foro Italiano — 1988 — Parte III-24.

con lo scopo di assicurare l'indipendenza dei magistrati an

che all'interno del loro ordinamento, la trasparenza della ge stione e l'efficiente organizzazione dei servizi, ha trovato espres

sione nella istituzione del consiglio superiore della magistra

tura per i magistrati ordinari (art. 104 Cost.; 1. 24 marzo

1958 n. 185), del consiglio di presidenza della giustizia ammi

nistrativa per i magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali

amministrativi regionali (art. 7 1. 27 aprile 1982 n. 186); dell'or

gano di autogoverno per i magistrati militari (art. 15 1. 7 maggio

1981 n. 130). Può dunque affermarsi che allo stato della legislazione i criteri

della «partecipazione» e della «rappresentatività», nel senso dianzi

indicato, costituiscano altrettanti punti fermi ed essenziali negli

ordinamenti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari.

Ma la posizione di magistrati appartenenti ai vari ordini riceve

nella Costituzione, come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons, di Stato, ad. plen., 16 dicembre 1983, n. 27, id., 1984, III, 1), una considerazione unitaria sotto il profilo funzionale, consacra

ta dalla comunanza dei fondamentali principi enunciati negli art.

102, 2° comma, 104, 1° comma, 107, 3° comma, e 108.

In relazione a tale unitarietà, l'indicato quadro normativo, nel

quale si riflettono valori ed esigenze proprie di tutte le magistra

ture, presenta una forza espansiva che ne estende la portata al

di là di quella segnata dal disposto letterale delle singole norme

e fornisce il parametro di riferimento rispetto al quale viene in

luce l'illegittimità dell'art. 38 del regolamento sotto un duplice

profilo: perché detta una disciplina ingiustificatamente difforme

da quella in vigore per i magistrati degli altri ordini; perché, ri

servando la partecipazione al consiglio di presidenza alle sole qua

lifiche di vertice, si appalesa manifestamente inadeguato a tutelare

l'indipendenza «interna» dei magistrati della Corte dei conti. Né

gioverebbe opporre che le considerazioni esposte non sarebbero

pertinenti nel presente giudizio, nel quale si controverte su prov

vedimenti di assegnazione a posti che non implicano l'esercizio

di funzioni giurisdizionali. Potrebbe replicarsi, anzitutto, che nell'ordinamento della Cor

te di conti una è la composizione del consiglio di presidenza, con

la conseguenza che, una volta accertato che il ricorrente ha titolo

a proporre l'impugnativa, la questione va esaminata con riferi

mento alla norma isitutiva in sé considerata, restando ininfluente

il contenuto del parere reso nel caso concreto.

Deve anche aggiungersi che gli organi di autogoverno delle al

tre magistrature intervengono in tutti i procedimenti diretti ad

attribuire funzioni istituzionalmente proprie dei magistrati anche

se diverse da quelle giurisdizionali, e, ove pure si trattasse di ga

ranzie più ampie di quelle imposte dalla Costituzione, resterebbe

ferma l'esigenza, dianzi posta in evidenza, di una disciplina uni

forme per tutte le magistrature; che la tutela dell'indipendenza,

cui precipuamente provvedono i criteri della partecipazione e del

la rappresentatività, è voluta dall'art. 100 Cost, con riguardo alla

Corte dei conti nel suo complesso; che dall'applicazione dell'art.

16 del regolamento può derivare che l'assegnazione ad un ufficio

determini per il magistrato trasferito la perdita delle funzioni giuris

dizionali senza il suo consenso, producendo cosi, una situazione

che richiede le stesse garanzie ritenute necessarie nel caso di desti

nazione alle sezioni giurisdizionali.

L'accertata illegittimità dell'art. 38 del regolamento, in quanto

non contempla la partecipazione al consiglio di presidenza di una

componente rappresentativa dei consiglieri, primi referendari e

referendari, si riverberi, come dedotto dal ricorrente, sulle istitu

zioni emanate su parere dell'organo anzidetto; dall'annullamento

di quest'ultima consegue anche la caducazione del successivo de

creto presidenziale n. 5/86, con il quale sono state conferite al

dott. Basile le funzioni di vice segretario generale della Corte dei

conti e che è legato da un nesso di stretta e necessaria dipendenza

all'ordinanza di assegnazione al segretario generale.

Vuole ancora osservare il collegio come in seguito all'annulla

mento dell'art. 38 del regolamento nei termini dianzi precisati,

i criteri della partecipazione e della rappresentatività debbano tro

vare ingresso nell'ordinamento della Corte dei conti, allo stato

della legislazione, mediante l'integrazione del consiglio di presi

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PARTE TERZA

denza da attuare ai sensi dell'art. 7 1. 28 ottobre 1970 n. 775:

questa norma, sebbene non includa nella sua immediata sfera di

previsione il personale di magistratura, risulta ad esso estensibile

in virtù dell'art. 7 1. 29 dicembre 1956 n. 1433, secondo il quale

si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico de

gli impiegati civili dello Stato in quanto non contrarie ai rispettivi

ordinamenti, e la condizione della «non contrarietà» si è verifica

ta con l'annullamento dell'art. 38 del regolamento.

Benché la censura esaminata abbia carattere assorbente, il col

legio ritiene opportuno prendere in considerazione anche l'ulte

riore motivo di ricorso, con il quale si censura, sostanzialmente

per eccesso di potere, l'ordinanza presidenziale n. 446/85 laddo

ve esclude che i criteri ivi previsti si applichino nelle assegnazioni

dei magistrati al segretariato generale. L'ordinanza è stata emanata al dichiarato «fine imprescindibile

di realizzare la migliore ed efficiente organizzazione di servizi che

la Costituzione ed il sistema normativo di settore affidano alla

Corte dei conti» (cosi il parere del consiglio di presidenza in data

23 novembre 1985) e stabilisce, come si è già rilevato, una proce

dura concorsuale per le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati.

La non applicabilità dell'ordinanza fa si che la destinazione

dei magistrati al segretariato generale e agli altri uffici indicati

all'art. 1, ultimo comma, dell'ordinanza stessa rimanga invece

disciplinata esclusivamente dall'art. 16 del regolamento, che non

prevede né la pubblicità dei posti e la domanda degli interessati

né la predeterminazione dei criteri oggettivi di selezione.

Ed appunto in questa difformità si annida il dedotto eccesso

di potere, poiché appare contraddittorio ed illogico che principi

introdotti nell'esplicito convincimento della loro idoneità ad «as

sicurare una migliore e più efficiente organizzazione dei servizi»

non siano estesi ad alcuni uffici, che hanno un preciso ruolo isti

tuzionale nell'ordinamento della corte e che sono partecipi, non

meno degli altri uffici, delle esigenze alle quali l'ordinanza in que

stione ha esplicitamente dichiarato di voler provvedere. È da chiarire che dall'accertamento di tale vizio non discende

necessariamente che per le assegnazioni al segretario generale deb

bano valere gli stessi criteri dettati dall'ordinanza n. 446/85, es

sendo ben concepibile una disciplina differenziata in relazione alle

esigenze specifiche del posto da ricoprire; consegue però, per evi

denti ragioni di intrinseca coerenza alle prescrizioni poste in via

organica e generale dall'ordinanza stessa, che anch'esse debbano

essere collegate ad una procedura selettiva degli aspiranti basata

su parametri prestabiliti. In questi termini ed in questi limiti la censura in esame risulta

fondata.

Per tutte le considerazioni esposte il ricorso deve essere accol

to, restando assorbita ogni altra questione.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; sezione II; sentenza 3 febbraio 1987, n. 170; Pres. Amo

roso, Est. S. Corasaniti; Tarallo e altri (Avv. Tribulato) c.

Comune di Roma (Aw. Delfini).

Autoservizi — Auto pubbliche di piazza — Disciplina dei turni

presso un aeroporto — Provvedimento del sindaco — Dlegitti mità (L. 26 luglio 1984 n. 415, modifica all'art. 1 1. 7 aprile 1976 n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale

nelle aree aeroportuali, art. unico).

È viziato per incompetenza il provvedimento con cui il sindaco

di Roma, e non il presidente della giunta regionale, disciplina i turni delle auto pubbliche di piazza presso l'aeroporto di Fiu

micino. (1)

(1) Negli stessi termini, cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 5 ottobre 1985, n. 862, Foro it., Rep. 1986, voce Regione, n. 367.

Il Foro Italiano — 1988.

Diritto. — È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricor

so prospettata dall'amministrazione comunale sul rilievo che l'im

pugnato provvedimento sindacale sarebbe stato sostituito «da altre

due successive ordinanze in materia» e cioè la n. 263 del 29 aprile

1985 e la n. 358 del 31 luglio 1986. Tali ultime determinazioni non hanno intaccato il contenuto

dell'ordinanza n. 763/84, relativa alla sospensione del sistema di

turnazione delle autopubbliche di piazza presso l'aeroporto di Fiu

micino, anzi l'ordinanza n. 263/85 richiama nelle premesse pro

prio l'impugnato provvedimento, posto peraltro, a base della

contravvenzione irrogata al ricorrente Tarallo Felice.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento fondata ap

palendosi la censura di incompetenza del sindaco di Roma a di

sciplinare il servizio delle autopubbliche da piazza nell'ambito

dell'aeroporto di Fiumicino.

Affinché un atto possa dirsi validamente formato sotto il pro

filo soggettivo occorre che esso sia emanato da quella pubblica

autorità cui il sistema normativo attribuisce la potestà di provve dere in ordine all'affare cui l'atto si riferisce.

La giurisprudenza ha costantemente affermato in proposito i

principi della inderogabilità e della tassatività delle competenze.

Nel caso che ne occupa la competenza a disciplinare le tariffe,

le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio delle auto

pubbliche nell'ambito degli aeroporti è stata espressamente dele

gata al presidente della regione (art. unico 1. 415 del 26 luglio 1984).

Avendo, pertanto, l'autorità comunale esercitato un potere spet

tante ad altro organo, l'atto impugnato è viziato da incompeten

za e va annullato.

Alla luce delle considerazioni suesposte il ricorso va accolto.

Circa la natura e l'ambito delle attribuzioni conferite ai direttori delle

circoscrizioni aeroportuali in materia di circolazione negli aeroporti, cfr.

T.A.R. Lombardia 5 novembre 1983, n. 1086, Riv. giur. circolaz. e trasp.,

1984, 447, per il quale nei compiti conferiti ai suddetti direttori dalla

1. 7 aprile 1976 n. 125 non sarebbe compreso il potere di autorizzare

servizi automobilistici pubblici, rientrante nelle funzioni dei comuni nel

cui territorio l'aeroporto è compreso. A ben osservare però la formulazione dell'art. 1 1. 125 si presta ad

interpretazioni contrastanti, dal momento che lo stesso attribuisce al di

rettore della circoscrizione aeroportuale il compito di disciplinare non so

lo la circolazione nelle aree, ma anche «le attività commerciali inerenti

al trasporto che in esse si svolgono». In generale, sui limiti territoriali della autorizzazione comunale per il

servizio di piazza (taxi), cfr. Cass. 20 giugno 1978, Giovannetti, Foro

it., Rep. 1979, voce Circolazione stradale, n. 178.

Sul problema infine dei collegamenti città-aeroporto-città e relativi ser vizi si veda la ricerca promossa e realizzata dall'IsLE, in Rass. parlamen

tare, 1981, 213.

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