sezione I; sentenza 10 giugno 1987, n. 1148; Pres. Anelli, Est. Borioni; Sciarretta (Avv.Andreuzzi) c. Pres. cons. ministri, Pres. Corte conti (Avv. dello Stato Zagari)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 547/548-551/552Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179366 .
Accessed: 24/06/2014 20:48
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:48:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 10 giugno 1987, n. 1148; Pres. Anel
li, Est. Borioni; Sciarretta (Avv. Andreuzzi) c. Pres. cons,
ministri, Pres. Corte conti (Avv. dello Stato Zagari).
Corte dei conti — Assegnazioni e trasferimenti — Ordinanze pre sidenziali — Ricorso — Interesse — Sussistenza — Fattispecie.
Corte dei conti — Ufficio di presidenza — Partecipazione dei
magistrati — Esclusione — Illegittimità (L. 29 dicembre 1956
n. 1433, disposizioni relative al trattamento economico della
magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, art. 1; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, statuto degli
impiegati civili dello Stato, art. 147; 1. 20 dicembre 1961 n.
1345, istituzione della quarta e della quinta sezione speciale per
i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre di sposizioni relative alla Corte dei conti, art. 20; 1. 18 marzo
1968 n. 249, delega al governo per il riordinamento dell'ammi
nistrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e
per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali, art. 7; 1. 28 ottobre 1970 n. 775, modifiche e integrazio
ni alla 1. 18 marzo 1968 n. 249, art. 7; d.p.r. 22 luglio 1977
n. 721, regolamento per la elezione dei rappresentanti del per sonale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari,
ai sensi dell'art. 7 1. 28 ottobre 1970 n. 775, art. 2). Corte dei conti — Assegnazioni e trasferimenti — Ordinanza pre
sidenziale — Inapplicabilità alle assegnazioni al segretariato ge nerale — Illegittimità.
Il magistrato della Corte dei conti ha interesse a impugnare le
ordinanze con cui il presidente della corte detta criteri per le
assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati, assegna d'ufficio un magistrato al segretariato generale e gli attribuisce le fun
zioni di vice-segretario, anche se il ricorrente non abbia for malmente manifestato la sua aspirazione a tale assegnazione. (1)
È illegittimo l'art. 38 del regolamento per l'ordinamento dei ser
vizi della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite il 2
luglio 1913, nella parte in cui definisce la composizione dell'uf
ficio di presidenza senza contemplarvi la presenza di membri
rappresentativi di magistrati di tutte le qualifiche, con la conse
guenza che tale ufficio deve essere integrato secondo i criteri
previsti dall'art. 7 l. 28 ottobre 1970 n. 775. (2) È illegittima l'ordinanza con cui il presidente della Corte dei con
ti detta criteri per le assegnazioni e i trasferimenti dei magistra
ti, in quanto non applicabile alle assegnazioni al segretario
generale, del pari da regolare preventivamente, anche se non
necessariamente in modo analogo. (3)
(1-3) I passaggi tecnicamente forse più delicati della motivazione ri
guardano i rapporti da delineare tra le norme sulla composizione dei con
sigli di amministrazione presso i ministeri, e, in particolare, sulla
partecipazione ad essi di rappresentanti del personale secondo la previsio ne dell'art. 7 1. 775/70, e le norme dichiarate illegittime dell'art. 38 del
regolamento deliberato il 2 luglio 1913 dalle sezioni riunite della Corte dei conti, che quella partecipazione, riferita ai rappresentanti dei magi strati, viceversa non prevedono: rapporti per i quali, da un lato, non è l'art. 7 a provocare la illegittimità della norma regolamentare, perché non riguarda il personale di magistratura (al precedente in questo senso del T.A.R. Lazio richiamato in motivazione, adde Corte conti, sez. riun., 15 febbraio 1982, n. 165, Foro it., Rep. 1983, voce Corte dei conti, n.
7); ma, dall'altro, è esso ad offrire la normativa suppletiva da utilizzare
per colmare la lacuna riscontrata, deducendo questa illegittimità aliunde.
Ossia, dall'affermarsi, successivamente e di molti decenni all'adozione di tale norma, tanto per i magistrati ordinari (direttamente su base costi
tuzionale), che per i magistrati amministrativi e militari (per interventi a livello di legislazione ordinaria), di un principio da ritenersi dotato di forza espansiva anche per i magistrati contabili, per il quale «... l'adozio ne dei provvedimenti relativi a magistrati...» deve avvenire «... con la
partecipazione di organi collegiali nei quali è presente una componente rappresentativa del personale interessato».
L'inadeguatezza del sistema è stata rilevata incisivamente da Corte cost. 17 giugno 1987, n. 230, in questo fascicolo, I, 3227, con nota di richiami.
E, sembra soprattutto per la sollecitazione di questa pronuncia, il legisla tore è intervenuto con l'art. 10 1. 13 aprile 1988 n. 117, risarcimento
Il Foro Italiano — 1988.
Diritto. — Il ricorso ha per oggetto i seguenti atti del presiden te della Corte dei conti: l'ordinanza n. 10/86, con la quale il
primo referendario dott. Ernesto Basile è stato assegnato al se
gretariato generale; il decreto n. 5/86, con il quale sono state
conferite allo stesso magistrato le funzioni di vice segretario ge
nerale; l'ordinanza n. 446/85, con la quale sono stati dettati cri
teri per le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati della Corte
dei conti.
Va prliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità op
posta dalla avvocatura dello Stato sul rilievo che di fronte alla
potestà presidenziale di assegnazione non sussisterebbero interessi
giuridicamente tutelati.
È da premettere che la materia trova disciplina nell'art. 16 del
regolamento dei servizi della Corte dei conti approvato dalle se
zioni riunite in data 2 luglio 1913, secondo il quale «l'assegnazio
ne dei presidenti di sezione, dei consiglieri e dei referendari alle
singole sezioni ed uffici è fatta con ordinanza del presidente della
corte, sentito il consiglio di presidenza». Non è dubbio che la norma citata riguardi anche le assegnazio
ni di magistrati al segretariato generale, che come è fin troppo
evidente, non assolve compiti di personale e fiduciaria collabora
zione con il presidente, ma costituisce un'unità funzionale avente
un'autonoma collocazione istituzionale nell'apparato organizza torio della corte, dove è titolare di una sfera di competenze for
malmente definite e attribuite all'ufficio nel suo complesso o ai
soggetti ad esso preposti (citato regolamento del 1913, art. 11
ss.; regolamento interno degli uffici della corte emanato con or
dinanza presidenziale 10 maggio 1976, n. 76, art. 3 ss.; 1. 20 di
cembre 1961 n. 1345, art. 14).
Ciò posto, va osservato che con ordinanza presidenziale n.
446/85 sono stati stabiliti criteri generali di attuazione del citato
art. 16, con i quali viene introdotta una procedura lato sensu
concorsuale per le assegnazioni e i trasferimenti, che muove dalla
pubblicità dei posti vacanti e si conclude con una valutazione
comparativa delle posizioni dei magistrati interessati alla nuova
destinazione, effettuata sulla base di parametri predeterminati.
Siffatti criteri, mediante i quali si è inteso soddisfare evidenti esigenze garantistiche e di funzionalità riconducibili al canone fon
damentale di buon andamento, determinano, da un lato, la ridu
zione, nella forma dell'autolimitazione, dei margini di
discrezionalità consentiti dalla norma regolamentare, e, dall'altro
lato, ancorando il provvedimento all'esito di una procedura selet
tiva aperta ai magistrati che ne facciano domanda, riconoscono
che l'aspirazione del magistrato ad ottenere il posto da ricoprire è meritevole di specifica considerazione.
La circostanza poi che la disciplina concorsuale persegua pre minentemente l'interesse del servizio non ha alcun rilievo ai fini
che qui interessano poiché è connotato tipico dell'interesse legitti mo il ricevere tutela da norme dirette non a garantire la soddisfa
zione della pretesa sostanziale del privato ma a realizzare esigenze
proprie della collettività.
Né varrebbe obiettare che l'ordinanza n. 446/85 eccettua il se
gretariato generale della sua sfera di applicazione: anzitutto, que sta esclusione forma oggetto di impugnazione, e ciò conduce ad
assorbire l'argomentazione nella questione concernente il merito
della censura; in secondo luogo, è sufficiente ai fini della indivi
duazione della posizione legittimante, la constatazione che la pre tesa dedotta in giudizio inerisce ad un interesse che trova, in linea
generale ed astratta, qualificante considerazione nell'ordinamen
to della corte.
dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabili tà civile dei magistrati (Le leggi, 1988, 869), che ha regolato la composi zione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevedendo la
partecipazione, oltre che di tre membri di diritto, di quattro cittadini scelti di intesa tra i presidenti delle due camere (dai problemi e dai dibat titi suscitati da questa norma, non introdotta malgrado una proposta ini ziale per il consiglio di presidenza della giurisdizione amministrativa, si deve qui prescindere), e, soprattutto, di dieci magistrati della Corte dei
conti, designati dai loro colleghi in base ad elezione ivi disciplinata: cosi, risulta del tutto superato il richiamo indicato dalla sentenza ora riportata dell'art. 7 1. 775/70.
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:48:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
All'ulteriore obiezione dell'avvocatura dello Stato è poi agevo le replicare che, essendo stata disposta l'impugnata assegnazione al segretariato generale d'ufficio, il fatto che il ricorrente non
abbia formalmente manifestato alcuna volontà in questo senso
non può essere assunto come dimostrativo di un disinteresse, tan
to più che neppure risulta che sia stata data una qualche pubbli cità all'intenzione di effettuare trasferimenti di magistrati al
segretariato generale.
Respinte le eccezioni di inammissibilità, il ricorso deve essere
esaminato nel merito.
Le censure proposte con il primo motivo investono l'art. 38
del regolamento del 1913, nella parte in cui, nel definire la com
posizione del consiglio di presidenza, che si è pronunziato a titolo
consultivo sulle impugnate ordinanze presidenziali n. 10/86 e n.
446/85, non contempla la presenza di membri rappresentativi di
magistrati di tutte le qualifiche, ma soltanto quella dei presidenti di sezione.
Infondata è la censura, prioritaria nell'ordine logico, intesa a
dedurre la violazione dell'art. 7 1. 28 ottobre 1970 n. 775, il cui
disposto imporrebbe, ad avviso del ricorrente, l'integrazione del
consiglio di presidenza con componenti eletti da tutti i magistrati. Come la sezione ha già rilevato (T.A.R. Lazio, sez. I, 6 feb
braio 1986, n. 147), deve escludersi che la norma predetta riguar
di il personale di magistratura, poiché non solo è espressamente rivolta a modificare gli art. 7 1. 18 marzo 1968 n. 249 e 146 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, che interessano i dipendenti civili delle am
ministrazioni dello Stato e non i magistrati, ma è inserita in un
testo legislativo del tutto privo di riferimenti all'ordinamento del
le magistrature; ne dà conferma l'art. 2 d.p.r. 22 luglio 1977 n.
721 che definisce le categorie degli elettori e degli eleggibili negli
organi di cui al citato art. 7 1. 775/70 con l'espressione «dipen
denti civili di ruolo e non di ruolo», che sta ad indicare, secondo
11 tradizionale modo di esprimersi del legislatore, gli impiegati
amministrativi e tecnici dello Stato.
La menzione della Corte dei conti fatta nell'art. 7, pertanto,
concerne il personale non di magistratura, risultandone cosi mo
dificato soltanto l'organo di gestione di cui all'art. 20 1. 20 di
cembre 1961 n. 1345.
Le altre censure mosse con lo stesso motivo contestano la legit
timità dell'art. 38 del regolamento per contrasto con i principi
della riserva di legge e della indipendenza dei giudici posti dal
l'art. 108 Cost, e per la differente disciplina che ne deriva rispet
to a quella vigente per tutti gli altri magistrati.
In proposito giova precisare che la norma impugnata, la cui
natura regolamentare è stata riconosciuta dalla Corte costituzio
nale (7 marzo 1978, n. 19, Foro it., 1978, I, 817), è stata emanata
in attuazione della delega conferita alle sezioni riunite della Corte
dei conti dall'art. 50 1. 14 agosto 1862 n. 800 e dall'art. 28 1.
25 giugno 1908 n. 290 e che l'intervento del consiglio di presiden
za è avvenuto ai sensi dell'art. 13 dello stesso regolamento.
Tanto premesso, rileva il collegio che nella specie difettano i
presupposti per sottoporre la questione relativa all'asserita viola
zione della riserva di legge al vaglio della Corte costituzionale,
giacché, come la stessa corte ha insegnato, l'eventuale dichiara
zione di incostituzionalità di norme emanate sotto la vigenza del
precedente statuto (nel caso in esame, le leggi 800/1862 e 290/1908)
che abbiano conferito poteri che la successiva Costituzione non
consente di conferire, non potrebbe reagire ad un momento ante
riore a quello nel quale la legge è divenuta incompatibile con
i nuovi precetti costituzionali e, quindi, non sarebbe destinata
ad incidere sulla validità degli atti (nel caso in esame, il regola
mento del 1913) che, nell'esercizio della competenza attribuita da
quella legge, fossero stati posti in essere prima dal 1° gennaio
1948 (Corte cost. 27 giugno 1968, n. 73, id., 1968, I, 2027) Con riguardo agli altri profili di censura deve osservarsi che
con l'entrata in vigore della Costituzione sono state introdotte
e si sono progressivamente estese nell'ordinamento riforme di ca
rattere strutturale e procedimentale rivolte a consentire, pur se
in forme e in modi diversi, che l'adozione di provvedimenti rela
tivi ai magistrati avvenga con la partecipazione di organi collegia
li nei quali è presente una componente rappresentativa del personale
interessato.
Questo indirizzo, del quale è agevole comprendere il raccordo
Il Foro Italiano — 1988 — Parte III-24.
con lo scopo di assicurare l'indipendenza dei magistrati an
che all'interno del loro ordinamento, la trasparenza della ge stione e l'efficiente organizzazione dei servizi, ha trovato espres
sione nella istituzione del consiglio superiore della magistra
tura per i magistrati ordinari (art. 104 Cost.; 1. 24 marzo
1958 n. 185), del consiglio di presidenza della giustizia ammi
nistrativa per i magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali (art. 7 1. 27 aprile 1982 n. 186); dell'or
gano di autogoverno per i magistrati militari (art. 15 1. 7 maggio
1981 n. 130). Può dunque affermarsi che allo stato della legislazione i criteri
della «partecipazione» e della «rappresentatività», nel senso dianzi
indicato, costituiscano altrettanti punti fermi ed essenziali negli
ordinamenti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari.
Ma la posizione di magistrati appartenenti ai vari ordini riceve
nella Costituzione, come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons, di Stato, ad. plen., 16 dicembre 1983, n. 27, id., 1984, III, 1), una considerazione unitaria sotto il profilo funzionale, consacra
ta dalla comunanza dei fondamentali principi enunciati negli art.
102, 2° comma, 104, 1° comma, 107, 3° comma, e 108.
In relazione a tale unitarietà, l'indicato quadro normativo, nel
quale si riflettono valori ed esigenze proprie di tutte le magistra
ture, presenta una forza espansiva che ne estende la portata al
di là di quella segnata dal disposto letterale delle singole norme
e fornisce il parametro di riferimento rispetto al quale viene in
luce l'illegittimità dell'art. 38 del regolamento sotto un duplice
profilo: perché detta una disciplina ingiustificatamente difforme
da quella in vigore per i magistrati degli altri ordini; perché, ri
servando la partecipazione al consiglio di presidenza alle sole qua
lifiche di vertice, si appalesa manifestamente inadeguato a tutelare
l'indipendenza «interna» dei magistrati della Corte dei conti. Né
gioverebbe opporre che le considerazioni esposte non sarebbero
pertinenti nel presente giudizio, nel quale si controverte su prov
vedimenti di assegnazione a posti che non implicano l'esercizio
di funzioni giurisdizionali. Potrebbe replicarsi, anzitutto, che nell'ordinamento della Cor
te di conti una è la composizione del consiglio di presidenza, con
la conseguenza che, una volta accertato che il ricorrente ha titolo
a proporre l'impugnativa, la questione va esaminata con riferi
mento alla norma isitutiva in sé considerata, restando ininfluente
il contenuto del parere reso nel caso concreto.
Deve anche aggiungersi che gli organi di autogoverno delle al
tre magistrature intervengono in tutti i procedimenti diretti ad
attribuire funzioni istituzionalmente proprie dei magistrati anche
se diverse da quelle giurisdizionali, e, ove pure si trattasse di ga
ranzie più ampie di quelle imposte dalla Costituzione, resterebbe
ferma l'esigenza, dianzi posta in evidenza, di una disciplina uni
forme per tutte le magistrature; che la tutela dell'indipendenza,
cui precipuamente provvedono i criteri della partecipazione e del
la rappresentatività, è voluta dall'art. 100 Cost, con riguardo alla
Corte dei conti nel suo complesso; che dall'applicazione dell'art.
16 del regolamento può derivare che l'assegnazione ad un ufficio
determini per il magistrato trasferito la perdita delle funzioni giuris
dizionali senza il suo consenso, producendo cosi, una situazione
che richiede le stesse garanzie ritenute necessarie nel caso di desti
nazione alle sezioni giurisdizionali.
L'accertata illegittimità dell'art. 38 del regolamento, in quanto
non contempla la partecipazione al consiglio di presidenza di una
componente rappresentativa dei consiglieri, primi referendari e
referendari, si riverberi, come dedotto dal ricorrente, sulle istitu
zioni emanate su parere dell'organo anzidetto; dall'annullamento
di quest'ultima consegue anche la caducazione del successivo de
creto presidenziale n. 5/86, con il quale sono state conferite al
dott. Basile le funzioni di vice segretario generale della Corte dei
conti e che è legato da un nesso di stretta e necessaria dipendenza
all'ordinanza di assegnazione al segretario generale.
Vuole ancora osservare il collegio come in seguito all'annulla
mento dell'art. 38 del regolamento nei termini dianzi precisati,
i criteri della partecipazione e della rappresentatività debbano tro
vare ingresso nell'ordinamento della Corte dei conti, allo stato
della legislazione, mediante l'integrazione del consiglio di presi
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:48:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
denza da attuare ai sensi dell'art. 7 1. 28 ottobre 1970 n. 775:
questa norma, sebbene non includa nella sua immediata sfera di
previsione il personale di magistratura, risulta ad esso estensibile
in virtù dell'art. 7 1. 29 dicembre 1956 n. 1433, secondo il quale
si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico de
gli impiegati civili dello Stato in quanto non contrarie ai rispettivi
ordinamenti, e la condizione della «non contrarietà» si è verifica
ta con l'annullamento dell'art. 38 del regolamento.
Benché la censura esaminata abbia carattere assorbente, il col
legio ritiene opportuno prendere in considerazione anche l'ulte
riore motivo di ricorso, con il quale si censura, sostanzialmente
per eccesso di potere, l'ordinanza presidenziale n. 446/85 laddo
ve esclude che i criteri ivi previsti si applichino nelle assegnazioni
dei magistrati al segretariato generale. L'ordinanza è stata emanata al dichiarato «fine imprescindibile
di realizzare la migliore ed efficiente organizzazione di servizi che
la Costituzione ed il sistema normativo di settore affidano alla
Corte dei conti» (cosi il parere del consiglio di presidenza in data
23 novembre 1985) e stabilisce, come si è già rilevato, una proce
dura concorsuale per le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati.
La non applicabilità dell'ordinanza fa si che la destinazione
dei magistrati al segretariato generale e agli altri uffici indicati
all'art. 1, ultimo comma, dell'ordinanza stessa rimanga invece
disciplinata esclusivamente dall'art. 16 del regolamento, che non
prevede né la pubblicità dei posti e la domanda degli interessati
né la predeterminazione dei criteri oggettivi di selezione.
Ed appunto in questa difformità si annida il dedotto eccesso
di potere, poiché appare contraddittorio ed illogico che principi
introdotti nell'esplicito convincimento della loro idoneità ad «as
sicurare una migliore e più efficiente organizzazione dei servizi»
non siano estesi ad alcuni uffici, che hanno un preciso ruolo isti
tuzionale nell'ordinamento della corte e che sono partecipi, non
meno degli altri uffici, delle esigenze alle quali l'ordinanza in que
stione ha esplicitamente dichiarato di voler provvedere. È da chiarire che dall'accertamento di tale vizio non discende
necessariamente che per le assegnazioni al segretario generale deb
bano valere gli stessi criteri dettati dall'ordinanza n. 446/85, es
sendo ben concepibile una disciplina differenziata in relazione alle
esigenze specifiche del posto da ricoprire; consegue però, per evi
denti ragioni di intrinseca coerenza alle prescrizioni poste in via
organica e generale dall'ordinanza stessa, che anch'esse debbano
essere collegate ad una procedura selettiva degli aspiranti basata
su parametri prestabiliti. In questi termini ed in questi limiti la censura in esame risulta
fondata.
Per tutte le considerazioni esposte il ricorso deve essere accol
to, restando assorbita ogni altra questione.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA
ZIO; sezione II; sentenza 3 febbraio 1987, n. 170; Pres. Amo
roso, Est. S. Corasaniti; Tarallo e altri (Avv. Tribulato) c.
Comune di Roma (Aw. Delfini).
Autoservizi — Auto pubbliche di piazza — Disciplina dei turni
presso un aeroporto — Provvedimento del sindaco — Dlegitti mità (L. 26 luglio 1984 n. 415, modifica all'art. 1 1. 7 aprile 1976 n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale
nelle aree aeroportuali, art. unico).
È viziato per incompetenza il provvedimento con cui il sindaco
di Roma, e non il presidente della giunta regionale, disciplina i turni delle auto pubbliche di piazza presso l'aeroporto di Fiu
micino. (1)
(1) Negli stessi termini, cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 5 ottobre 1985, n. 862, Foro it., Rep. 1986, voce Regione, n. 367.
Il Foro Italiano — 1988.
Diritto. — È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricor
so prospettata dall'amministrazione comunale sul rilievo che l'im
pugnato provvedimento sindacale sarebbe stato sostituito «da altre
due successive ordinanze in materia» e cioè la n. 263 del 29 aprile
1985 e la n. 358 del 31 luglio 1986. Tali ultime determinazioni non hanno intaccato il contenuto
dell'ordinanza n. 763/84, relativa alla sospensione del sistema di
turnazione delle autopubbliche di piazza presso l'aeroporto di Fiu
micino, anzi l'ordinanza n. 263/85 richiama nelle premesse pro
prio l'impugnato provvedimento, posto peraltro, a base della
contravvenzione irrogata al ricorrente Tarallo Felice.
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento fondata ap
palendosi la censura di incompetenza del sindaco di Roma a di
sciplinare il servizio delle autopubbliche da piazza nell'ambito
dell'aeroporto di Fiumicino.
Affinché un atto possa dirsi validamente formato sotto il pro
filo soggettivo occorre che esso sia emanato da quella pubblica
autorità cui il sistema normativo attribuisce la potestà di provve dere in ordine all'affare cui l'atto si riferisce.
La giurisprudenza ha costantemente affermato in proposito i
principi della inderogabilità e della tassatività delle competenze.
Nel caso che ne occupa la competenza a disciplinare le tariffe,
le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio delle auto
pubbliche nell'ambito degli aeroporti è stata espressamente dele
gata al presidente della regione (art. unico 1. 415 del 26 luglio 1984).
Avendo, pertanto, l'autorità comunale esercitato un potere spet
tante ad altro organo, l'atto impugnato è viziato da incompeten
za e va annullato.
Alla luce delle considerazioni suesposte il ricorso va accolto.
Circa la natura e l'ambito delle attribuzioni conferite ai direttori delle
circoscrizioni aeroportuali in materia di circolazione negli aeroporti, cfr.
T.A.R. Lombardia 5 novembre 1983, n. 1086, Riv. giur. circolaz. e trasp.,
1984, 447, per il quale nei compiti conferiti ai suddetti direttori dalla
1. 7 aprile 1976 n. 125 non sarebbe compreso il potere di autorizzare
servizi automobilistici pubblici, rientrante nelle funzioni dei comuni nel
cui territorio l'aeroporto è compreso. A ben osservare però la formulazione dell'art. 1 1. 125 si presta ad
interpretazioni contrastanti, dal momento che lo stesso attribuisce al di
rettore della circoscrizione aeroportuale il compito di disciplinare non so
lo la circolazione nelle aree, ma anche «le attività commerciali inerenti
al trasporto che in esse si svolgono». In generale, sui limiti territoriali della autorizzazione comunale per il
servizio di piazza (taxi), cfr. Cass. 20 giugno 1978, Giovannetti, Foro
it., Rep. 1979, voce Circolazione stradale, n. 178.
Sul problema infine dei collegamenti città-aeroporto-città e relativi ser vizi si veda la ricerca promossa e realizzata dall'IsLE, in Rass. parlamen
tare, 1981, 213.
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:48:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions